Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0681

    Regolamento (UE) 2022/681 del Consiglio del 28 aprile 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    ST/8154/2022/INIT

    GU L 126 del 29.4.2022, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/681/oj

    29.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 126/2


    REGOLAMENTO (UE) 2022/681 DEL CONSIGLIO

    del 28 aprile 2022

    recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) ha fissato, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2022/109 ha fissato, per il primo trimestre del 2022, un contingente provvisorio dell’Unione di 4 500 tonnellate per i pescherecci dell’Unione dedite alla pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque delle Spitzbergen (Svalbard) e nelle acque internazionali del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) della sottozona 1 e della divisione CIEM 2b. Il regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio (2) ha prorogato fino al 30 aprile 2022 il periodo di applicazione di tale contingente dell’Unione.

    (3)

    Poiché si sono concluse le discussioni con la Norvegia circa un’intesa politica in relazione alle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2, è opportuno che il Consiglio fissi di conseguenza un contingente dell’Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b per il 2022, al fine di sostiture il contingente provvisorio dell’Unione che scade alla fine del mese di aprile 2022.

    (4)

    I contingenti dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (3) e alla quota del contingente dell’Unione spettante alla Polonia, con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall’Unione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109.

    (6)

    I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. A decorrere da tale data dovrebbero pertanto applicarsi anche le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2022/109

    Nell’allegato IB del regolamento (UE) 2022/109, la quarta tabella è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    1 e 2b

    (COD/1/2B.)

    Germania

    4 028

    (1)(2)

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Spagna

    9 688

    (1)(2)

    Francia

    1 775

    (1)(2)

    Polonia

    1 829

    (1)(2)

    Portogallo

    2 019

    (1)(2)

    Altri Stati membri

    297

    (1)(2)(3)

    Unione

    19 636

    (1)(2)

     

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    (1)

    L’assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l’Unione nella zona delle Spitzbergen e dell’Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (2)

    Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (3)

    Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2022/515 del Consiglio del 31 marzo 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (OJ L 104, 1.4.2022, pag. 1).

    (3)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell’isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).


    Top