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Document 32022R0556

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/556 della Commissione del 1o aprile 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2022/2195

    GU L 108 del 7.4.2022, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/556/oj

    7.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 108/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/556 DELLA COMMISSIONE

    del 1o aprile 2022

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4 (1), e l’articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2022

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Gerassimos THOMAS

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Un assortimento descritto come «sistema composito per la riparazione dentaria», condizionato per la vendita al minuto in una scatola di cartone in cui tutti gli elementi sono presentati insieme alle istruzioni per l’uso.

    L’assortimento è costituito da:

    3006 40 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera f), del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 3006 e 3006 40 00 .

    È esclusa la classificazione alla voce 9021 in quanto il prodotto non è un prodotto prefabbricato (come una corona) che assomiglia ad una parte del corpo compromessa (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 , sezione III, primo paragrafo e parte B), punto 4) e secondo comma, prima frase).

    I materiali compositi contenuti nelle siringhe sono i componenti che conferiscono all’assortimento il suo carattere essenziale. Essi possono essere utilizzati in odontoiatria come prodotti per l’otturazione dentaria, che rientrano nella voce 3006 (nota 4, lettera f), del capitolo 30; cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 , sezione III, parte B, secondo comma, prima frase).

    La classificazione alla voce 3824 e alla voce 3906 è esclusa in quanto il prodotto rientra più specificamente nel testo della nota 4, lettera f), del capitolo 30 come prodotto per l’otturazione dentaria.

    Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3006 40 00 come altro prodotto per l’otturazione dentaria.

    paste opache

    (2×2 ml);

    paste dentinale, cervicale, incisale, traslucida

    (4×4 g);

    promotore di adesione «Metal Photo Primer»

    (1×7 ml);

    spazzola (1 manico + 10 ricambi);

    vassoi monouso;

    tampone di carta;

    schermo di protezione dalla luce.

    Le paste, che sono materiali compositi, sono a base di metacrilati e di un materiale riempitivo inorganico e sono presentate in siringhe pronte per l’uso.

    Il «photo primer» è un liquido adesivo che lega metalli e materiali compositi.

    I componenti dell’assortimento sono presentati per essere utilizzati insieme in odontoiatria per la fabbricazione di corone (temporanee e permanenti), ponti, inlay, onlay, faccette dentali e corone anteriori, nonché per la riparazione di restauri e otturazioni dentarie.


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