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Asiakirja 32022R0433

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione del 15 marzo 2022 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia

    C/2022/1515

    GU L 88 del 16.3.2022, s. 24—180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Asiakirjan oikeudellinen asema Voimassa

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/433/oj

    16.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 88/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/433 DELLA COMMISSIONE

    del 15 marzo 2022

    che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 17 febbraio 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell'inchiesta») originari dell'India e dell'Indonesia (congiuntamente denominati «i paesi interessati»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito alla presentazione di una denuncia in data 4 gennaio 2021 da parte della European Steel Association («Eurofer») («il denunciante»), per conto dell'industria dell'Unione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    (3)

    Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Cosmmissione ha informato il governo dell'India (3) e il governo dell'Indonesia (4) di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandoli a procedere a consultazioni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il 10 febbraio 2021 si sono svolte consultazioni con il governo dell'india e il 15 febbraio 2021 con il governo dell'Indonesia. Tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata con nessuno dei governi.

    (4)

    Il 18 novembre 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi e ha riscosso in via definitiva dazi provvisori imposti sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e dell'Indonesia (5) («il regolamento antidumping») nel contesto di un'inchiesta che era stata aperta tramite avviso pubblicato il 30 settembre 2020 («l'inchiesta antidumping distinta») (6).

    (5)

    Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, mutatis mutandis, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

    1.2.   Registrazione

    (6)

    Il 7 aprile 2021 il denunciante ha depositato una richiesta di registrazione delle importazioni. La Commissione ha esaminato la richiesta, ma ha constatato che dai paesi interessati non erano state effettuate importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficiava di sovvenzioni compensabili. Le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India e dall'Indonesia hanno registrato un calo del 46 % nei sette mesi successivi all'apertura rispetto alle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza le condizioni per registrare le importazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base non erano soddisfatte e la Commissione non ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

    1.3.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (7)

    L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). Entrambi i periodi sono identici a quelli dell'inchiesta antidumping distinta.

    1.4.   Parti interessate

    (8)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo dell'India, il governo dell'Indonesia, i produttori esportatori noti dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell'Unione in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono tenute audizioni con Eurofer e un'altra società.

    (10)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato le autorità della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») a partecipare all'inchiesta in qualità di parte interessata. La Commissione ha inoltre informato il governo della RPC dell'apertura dell'inchiesta e ha fatto specifico riferimento all'invito a partecipare come parte interessata contenuto nell'avviso di apertura. Successivamente, il governo della RPC ha informato la Commissione di essersi registrato come parte interessata alla presente inchiesta.

    (11)

    L'11 ottobre 2021 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo della RPC.

    (12)

    Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione e il 21 ottobre 2021 ha invece presentato le proprie osservazioni in merito alla richiesta di informazioni.

    (13)

    In tali osservazioni il governo della RPC ha affermato, da un lato, che le procedure della Commissione potevano essere in violazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio («l'OMC») e il diritto dell'Unione.

    (14)

    Innanzitutto, il governo della RPC ha affermato che la Commissione non lo aveva informato in merito alla presentazione della denuncia, non aveva tenuto consultazioni preliminari con tale governo, non lo aveva informato dell'apertura e non lo aveva invitato direttamente a diventare parte interessata dell'inchiesta. Non essendo un paese esportatore, il governo della RPC non è un membro o una parte interessata ai sensi delle norme dell'OMC e l'invito è privo di base giuridica e non soddisfa i requisiti procedurali di base.

    (15)

    La Commissione ha osservato che tali affermazioni non sono corrette da un punto di vista fattuale. Di fatto, una volta inserito l'invito a diventare parte interessata nell'avviso di apertura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 17 febbraio 2021, lo stesso giorno la Commissione ha inviato l'avviso di apertura al governo della RPC, richiamando espressamente la sua attenzione in merito all'invito. Inizialmente, con messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2021, il governo della RPC ha chiesto l'accesso al fascicolo pubblico. In risposta a tale messaggio di posta elettronica, alla stessa data la Commissione ha nuovamente chiesto esplicitamente al governo della RPC se, richiedendo l'accesso al fascicolo pubblico, intendeva registrarsi come parte interessata. Lo stesso giorno il governo della RPC ha confermato di essersi registrato come parte interessata. L'intero scambio di messaggi di posta elettronica è disponibile nel fascicolo pubblico. La Commissione ha pertanto informato direttamente il governo della RPC dell'avviso di apertura e lo ha invitato a diventare una parte interessata persino due volte. Inoltre la Commissione non ha invitato il governo della RPC a tenere consultazioni preliminari, poiché si aspettava che il governo dell'Indonesia chiarisse il coinvolgimento del governo della RPC nel fornire sostegno finanziario indiretto ai produttori esportatori indonesiani. Di conseguenza, dato che la Commissione non intendeva indagare sulle potenziali sovvenzioni compensabili concesse dalla RPC, ma soltanto sulle sovvenzioni fornite dal governo dell'Indonesia attraverso il sostegno finanziario del governo della RPC, non vi era alcun obbligo giuridico di tenere consultazioni preliminari con il governo della RPC.

    (16)

    In secondo luogo, il governo della RPC ha affermato di aver chiesto di seguire l'andamento del caso temendo che la Commissione possa violare le norme dell'OMC e il diritto dell'Unione, ma il governo della RPC non è soggetto alla presente inchiesta e non è tenuto a fornire informazioni nel contesto dell'inchiesta. In effetti, secondo il governo della RPC, la Commissione ha già violato l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e il regolamento di base nell'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro (glass fibre fabrics, «prodotti GFF») tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell'Egitto, avviata il 16 maggio 2019 (7) e sfociata nell'istituzione di dazi compensativi definitivi pubblicata il 15 giugno 2020 (8) («inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF»), in quanto ha incluso la normale cooperazione economica e commerciale bilaterale tra la Cina e l'Egitto nell'ambito delle cosiddette sovvenzioni transnazionali.

    (17)

    La Commissione ha ricordato che non è il governo della RPC ad aver richiesto di seguire l'andamento del caso, ma che piuttosto la Commissione stessa ha invitato il governo della RPC a registrarsi come parte interessata nell'avviso di apertura. Per quanto riguarda le asserzioni relative all'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF, la Commissione le ha ritenute generiche e prive di fondamento, e comunque non oggetto della presente inchiesta. In ogni caso la Commissione ha osservato che il sostegno finanziario concesso dal governo della RPC, nella misura in cui è imputabile al governo dell'Indonesia, rientra nell'ambito della presente inchiesta. Le informazioni sul sostegno finanziario concesso dal governo della RPC sono pertanto necessarie in tale contesto.

    (18)

    In terzo luogo il governo della RPC ha osservato che la Commissione non gli ha inviato alcuna richiesta di informazioni nei primi otto mesi successivi all'apertura dell'inchiesta, contrariamente all'obbligo imposto dall'Organizzazione mondiale del commercio alle autorità incaricate dell'inchiesta di indicare quanto prima le informazioni richieste alle parti interessate e che il termine per la risposta era stato fissato a 10 giorni anziché ai 37 giorni previsti dall'articolo 12.1.1 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (19)

    La Commissione ha osservato che i tempi per l'invio della richiesta di informazioni al governo della RPC erano dovuti allo sviluppo dell'inchiesta. Gli elementi richiesti al governo della RPC non erano del tutto evidenti all'inizio dell'inchiesta e le informazioni richieste si basavano su aspetti per cui si è reso necessario un ulteriore approfondimento dell'inchiesta dopo la prima sessione di controllo incrociato a distanza con le parti indonesiane. La Commissione ha inoltre risposto di aver inviato al governo della RPC una «richiesta di informazioni» e non un «questionario». Le prescrizioni in materia di termini cui fa riferimento il governo della RPC riguardano unicamente i questionari. Il termine previsto nella richiesta di informazioni era sufficiente per fornire le informazioni domandate. In ogni caso, qualora avesse ritenuto troppo rigido tale termine, il governo della RPC avrebbe potuto chiedere una proroga, cosa che non ha fatto.

    1.5.   Osservazioni in merito all'apertura

    1.5.1.   Osservazioni del governo dell'India in merito all'apertura

    (20)

    Il governo dell'India non ha presentato osservazioni scritte prima o dopo le consultazioni preliminari. Nel corso della consultazione il governo dell'India ha tuttavia sostenuto che, in generale, la denuncia non contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza dei presunti regimi di sovvenzione.

    (21)

    La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni del governo dell'India. Tuttavia, come specificato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova («nota») (9), dopo aver esaminato le asserzioni sulle sovvenzioni, la Commissione ha concluso che la denuncia, associata agli elementi di prova di cui essa dispone ed elencati nella nota, conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di sovvenzioni per il prodotto in esame originario dell'India.

    1.5.2.   Osservazioni del governo dell'Indonesia in merito all'apertura

    (22)

    Il 15 febbraio 2021 il governo dell'Indonesia ha presentato la versione scritta delle proprie dichiarazioni rese in occasione delle consultazioni preliminari tenutesi alla stessa data. Le osservazioni presentate hanno sostenuto che, in generale la denuncia non contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza dei presunti regimi di sovvenzione.

    (23)

    La Commissione ha tenuto conto di tale comunicazione nella fase di redazione della nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova e si è dichiarata in disaccordo con le osservazioni formulate dal governo dell'Indonesia. In effetti la Commissione ha concluso che la denuncia, associata agli elementi di prova a sua disposizione ed elencati nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, conteneva elementi di prova sufficienti che tendevano a dimostrare l'esistenza di sovvenzioni. In ogni caso, nel corso dell'inchiesta, è stata prestata particolare attenzione agli elementi evidenziati dal governo dell'Indonesia.

    1.6.   Campionamento

    (24)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

    1.6.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (25)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell'Unione dichiarati dai produttori dell'Unione nell'ambito dell'analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell'Unione, che rappresentavano oltre il 60 % della produzione e circa il 70 % delle vendite nell'Unione del prodotto simile e che erano situati in quattro diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono state formulate osservazioni.

    (26)

    Non essendo pervenute osservazioni entro il termine stabilito, il campione provvisorio di produttori dell'Unione è stato confermato. Tale campione era composto da Acciai Speciali Terni SpA., Aperam Stainless Europe e Outokumpu Stainless OY. Il campione definitivo è rappresentativo dell'industria dell'Unione. Tale campione ha coinciso con il campione dei produttori dell'Unione nell'inchiesta antidumping distinta.

    1.6.2.   Campionamento degli importatori

    (27)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (28)

    Un importatore indipendente si è manifestato come parte interessata e ha fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. L'importatore in questione è stato invitato a compilare un questionario.

    1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

    (29)

    In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati, l'avviso di apertura prevedeva il campionamento in India e Indonesia. Di conseguenza, al fine di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell'India e dell'Indonesia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (30)

    La Commissione ha inoltre invitato la missione dell'India presso l'Unione europea e l'ambasciata della Repubblica d'Indonesia a Bruxelles a individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

    1.6.3.1.   India

    (31)

    Due (gruppi di) società indiane hanno risposto al campionamento entro il termine stabilito. I due produttori esportatori in questione, ossia Chromeni Steels Private Limited («Chromeni») e il gruppo Jindal, rappresentavano il 100 % del volume delle esportazioni indiane di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto rinunciato al campionamento per quanto riguarda l'India.

    (32)

    La parte del gruppo Jindal (India) che opera nella produzione e nella vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è costituita da due produttori esportatori, due operatori commerciali, un fornitore di servizi e un fornitore di materie prime.

    (33)

    Il gruppo Jindal è integrato verticalmente dalla produzione di coke, gas e ferrocromo, attraverso la produzione di acciaio inossidabile liquido, bramme, rotoli laminati a caldo, fino alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    (34)

    Chromeni non è integrata verticalmente. Inizia a fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo a partire da bobine di acciaio inossidabile laminate a caldo.

    1.6.3.2.   Indonesia

    (35)

    Tre produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori dell'Indonesia hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due gruppi di produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo delle esportazioni dall'Indonesia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile: PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy («IRNC») e PT. Jindal Stainless Indonesia («Jindal Indonesia»). I gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione rappresentavano il 71 % del volume totale stimato delle esportazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'Indonesia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    (36)

    IRNC è una società integrata verticalmente. La società inizia a fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo a partire da minerali di nichel e possiede quindi fonderie proprie. Inoltre IRNC fa parte di un gruppo di società che fabbricano diversi tipi di prodotti siderurgici, sono anch'esse integrate verticalmente (partono a fabbricare dai minerali di nichel e dispongono quindi di fonderie proprie) e forniscono ad IRNC prodotti siderurgici a monte per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Tali società (unitamente a IRNC, denominate congiuntamente «il gruppo IRNC») sono PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry («GCNS»), PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel («ITSS»), PT. Sulawesi Mining Investment («SMI») e PT. Tsingshan Steel Indonesia («TSI»). Tutte queste società sono situate nel parco industriale Morowali, in Indonesia.

    (37)

    Jindal Indonesia non è integrata verticalmente. Inizia a fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo a partire da bobine di acciaio inossidabile.

    (38)

    In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato tutti i produttori esportatori noti interessati e il governo dell'Indonesia in merito alla selezione del campione. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato pertanto confermato.

    1.7.   Esame individuale

    (39)

    Il terzo produttore esportatore indonesiano che aveva riconsegnato il modulo di campionamento ha informato la Commissione della propria intenzione di non richiedere l'esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha comunque informato tale produttore esportatore che non è stato incluso nel campione del fatto che era tenuto a rispondere al questionario se desiderava essere esaminato individualmente. Tuttavia detto produttore esportatore non ha risposto al questionario. Di conseguenza, non è stato possibile condurre esami individuali.

    1.8.   Risposte al questionario

    (40)

    La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al denunciante, all'importatore indipendente che si è manifestato e ai quattro produttori esportatori dei paesi interessati. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (10) il giorno dell'apertura dell'inchiesta.

    (41)

    Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, dal denunciante, dall'importatore indipendente, dai due produttori esportatori dell'India e da due produttori esportatori dell'Indonesia inclusi nel campione.

    (42)

    La Commissione ha inviato un questionario anche al governo dell'India e al governo dell'Indonesia.

    (43)

    Il questionario per il governo dell'India includeva questionari specifici per i) qualsiasi istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società oggetto dell'inchiesta o ai loro acquirenti (nel contesto di crediti acquirenti all'esportazione), ii) i 10 maggiori produttori e distributori dei fattori di produzione che presumibilmente applicavano un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (minerali di cromo e minerali di ferro) ai due produttori esportatori indiani per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (44)

    Il questionario inviato al governo dell'Indonesia comprendeva un questionario specifico per Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia («Indonesia Eximbank»). Tale istituto finanziario era stato specificamente menzionato nella denuncia come ente pubblico o ente che era stato investito dell'incarico o dell'ordine dal governo dell'Indonesia di concedere sovvenzioni. Inoltre, per motivi di praticità amministrativa, al governo dell'Indonesia è stato chiesto di inoltrare questionari specifici a: i) qualsiasi altro istituto finanziario che avesse fornito prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione o agli acquirenti di tali società (nel contesto dei crediti acquirenti all'esportazione) (11), ii) i 10 maggiori produttori e distributori dei principali fattori di produzione per il prodotto oggetto dell'inchiesta, nonché qualsiasi altro produttore e distributore di fattori di produzione per i materiali in questione, che avessero fornito fattori di produzione alle due società incluse nel campione; e iii) PT. Asuransi Asei Indonesia («ASEI»), indicata specificamente nella denuncia come fornitore di assicurazione dei crediti all'esportazione a condizioni agevolate, potenzialmente anche ai produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (45)

    Inoltre, il questionario al governo dell'Indonesia includeva un questionario specifico per PT. Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP»), la società che gestisce il parco industriale in cui ha sede IRNC, uno dei produttori esportatori inclusi nel campione. Dato che IMIP è una società collegata ad IRNC, anche quest'ultima è stata invitata a trasmettere lo stesso questionario ad IMIP.

    (46)

    Il governo dell'Indonesia è stato invitato a raccogliere tutte le risposte fornite da tali entità e a inviarle direttamente alla Commissione.

    (47)

    Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario dal governo dell'India, che non includevano comunque risposte ai questionari specifici di cui al considerando 43, nonché dal governo dell'Indonesia, che comprendevano risposte dell'Indonesia Eximbank, di altri tre istituti finanziari, di undici fornitori di fattori di produzione: quattro società minerarie che estraggono carbone (PT. Sungai Danau Jaya, PT. Tanah Bumbu Resources, PT. Wahana Baratama Mining e PT. Bukit Asam Tbk), tre società minerarie che estraggono minerali di nichel (PT. GAG Nikel, PT. Ceria Nugraha Indotama e PT. Tiran Indonesia), quattro operatori commerciali di minerali di nichel e carbone (PT. Ekasa Yad Resouces, PT. Batu Bara Global Energy, PT. Rwood Resources Indonesia e PT. Bumi Nusantara Jaya), ASEI e IMIP. La Commissione ha ricevuto le stesse risposte al questionario di IMIP anche dalla IRNC.

    1.9.   Visite di verifica

    (48)

    In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base nella fase provvisoria. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (12).

    (49)

    Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza in relazione alle risposte del governo dell'India e del governo dell'Indonesia ai questionari. Funzionari dei ministeri competenti hanno partecipato al controllo incrociato a distanza. Il controllo incrociato a distanza del governo dell'Indonesia ha compreso altresì un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite da Indonesia Eximbank e da due fornitori di fattori di produzione, ossia PT. Gag Nikel e PT. Sungai Danau Jaya.

    (50)

    La Commissione ha inoltre condotto controlli incrociati a distanza in relazione alle società/parti seguenti:

    (a)

    l'associazione dell'Unione, che rappresenta i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione:

    European Steel Association («Eurofer»), Bruxelles, Belgio;

    (b)

    produttori esportatori dell'India:

    Chromeni Steels Private Limited («Chromeni»), Ahmedabad;

    Jindal Stainless Limited («JSL»), New Delhi e Jindal Stainless Hisar Limited («JSHL»), New Delhi, e le loro società collegate, in particolare gli operatori commerciali collegati: Jindal Stainless Steelway Limited («JSS»), Gurugram e Jindal Steelitalia Limited («JSI»), Gurgaon, il fornitore di servizi Jindal United Steel Limited («JUSL»), New Delhi e il fornitore di materie prime Jindal Coke Limited («JCL»), New Delhi, congiuntamente «il gruppo Jindal»);

    (c)

    produttori esportatori dell'Indonesia:

    PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy («IRNC»), Giacarta e le sue società collegate, in particolare i suoi quattro principali fornitori indonesiani collegati di fattori di produzione PT. Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry («GCNS»), Giacarta, PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel («ITSS»), Giacarta, PT. Sulawesi Mining Investment («SMI»), Giacarta e PT. Tsingshan Steel Indonesia («TSI»), Giacarta (unitamente all'IRNC, denominate congiuntamente «il gruppo IRNC») e il relativo parco industriale in cui è situato il gruppo IRNC, PT. Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP»), Giacarta;

    PT. Jindal Stainless Indonesia («Jindal Indonesia»), Gresik.

    1.10.   Mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

    (51)

    Il 20 ottobre 2021, a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie e di proseguire l'inchiesta.

    (52)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

    1.11.   Divulgazione finale delle informazioni

    (53)

    Il 17 dicembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni in merito. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (54)

    Successivamente, il 21 gennaio 2022, le parti interessate hanno ricevuto un'ulteriore divulgazione finale delle informazioni («ulteriore divulgazione finale») e alle stesse è stato concesso un termine entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di chiedere un'audizione con la Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (55)

    Sono pervenute osservazioni dal denunciante, dal governo dell'India, dal governo dell'Indonesia, dal governo della RPC, dai produttori esportatori inclusi nel campione, dall'importatore indipendente LSI e dal consorzio di importatori e distributori Euranimi.

    (56)

    Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con il gruppo IRNC ed Euranimi.

    (57)

    Le osservazioni formulate dalle parti interessate sono state esaminate e tenute in considerazione, ove opportuno, nel presente regolamento.

    (58)

    Il gruppo IRNC ha sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati violati in quanto non gli era stato concesso tempo sufficiente per preparare le osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. In risposta, la Commissione ha sottolineato che al gruppo IRNC era stato inizialmente concesso un termine di 18 giorni per presentare osservazioni, ossia un termine ampiamente superiore a quello regolamentare stabilito a 10 giorni che la Commissione è tenuta a fornire alle parti interessate al momento della divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha inoltre concesso alla società, su richiesta di quest'ultima, una proroga di tre giorni. La Commissione ha pertanto ritenuto che al gruppo IRNC sia stato concesso un tempo sufficiente per presentare le sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni e tale argomentazione è stata respinta.

    (59)

    Il gruppo Jindal e Jindal Indonesia hanno chiesto alla Commissione di garantire che i dazi compensativi proposti e le misure di salvaguardia dell'acciaio non fossero cumulativi, come previsto dal regolamento antidumping.

    (60)

    Questa questione è trattata ai considerando 1083 e 1084.

    (61)

    Ai fini della certezza del diritto, il gruppo Jindal e Jindal Indonesia hanno inoltre chiesto alla Commissione di includere nel regolamento (UE) 2019/1382 (13) la proposta di regolamento che istituisce dazi antisovvenzioni.

    (62)

    La Commissione ha osservato che l'articolo 3 affronta già la questione dell'interazione tra i dazi riscossi a norma di tale regolamento e quelli riscossi a norma del regolamento (UE) 2019/159 (14). Nell'ultima modifica del regolamento (UE) 2019/1382 la Commissione aveva già annunciato che ogni regolamento che istituisce misure antidumping e/o antisovvenzioni per i prodotti siderurgici soggetti anche alla misura di salvaguardia includerà, in futuro, disposizioni specifiche che ne impediranno l'applicazione simultanea con il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia (15).

    (63)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e LSI hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto sospendere le misure a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (64)

    La Commissione ha confermato di aver ricevuto le informazioni fornite da queste parti e ha ricordato che, qualora dovesse ritenerlo opportuno, la Commissione può decidere di sospendere le misure laddove si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione e quando ciò sia conforme all'interesse dell'Unione.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (65)

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell'India e dell'Indonesia. I codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

    2.2.   Prodotto simile

    (66)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati; e

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (67)

    La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (68)

    Un produttore dell'Unione, che agiva anche come importatore e utilizzatore finale, ha chiesto l'esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e 201. L'inchiesta ha stabilito che tali prodotti sono intercambiabili per quanto concerne le rispettive caratteristiche. La Commissione è anche giunta alla conclusione che l'accoglimento di tale richiesta di esclusione comporterebbe effettivamente un onere eccessivo a carico delle autorità doganali, che dovrebbero effettuare un test di laboratorio e verificare l'impiego finale per ciascuna spedizione. Inoltre i dati forniti dalla società riguardo ai suoi acquisti di prodotti serie 200 e 201 nonché di altri prodotti dai paesi interessati indicavano che essa ha acquistato da tali paesi altri prodotti rientranti nella definizione del prodotto oggetto dell'attuale inchiesta, il che implica di per sé il rischio di compensazione incrociata. Inoltre, sebbene la società sostenga che gli acciai di questi tipi siano destinati a un unico uso finale, non si possono escludere altri impieghi.

    (69)

    La Commissione ha pertanto concluso che non sarebbe opportuno accogliere tale richiesta di esclusione del prodotto, che quindi è stata respinta.

    3.   SOVVENZIONI: INDIA

    3.1.   Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell'ambito delle inchieste

    (70)

    Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, è stata esaminata la sovvenzione presunta erogata dal governo dell'India mediante i seguenti strumenti:

    i.

    trasferimento diretto e potenziale di fondi:

    finanziamento dei crediti antecedenti e successivi alla spedizione;

    regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all'esportazione;

    incentivi forniti dalle agenzie per il credito all'esportazione;

    prestiti agevolati della State Bank of India («SBI») e del fondo per lo sviluppo siderurgico (Steel Development Fund, «SDF»);

    sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo (R&S) dell'SDF e del ministero per l'Acciaio;

    ii.

    rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute:

    regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi:

    a)

    regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme, «AAS»);

    b)

    regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale (Duty Free Import Authorisation, «DFIA»);

    c)

    regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme, «DDS»);

    d)

    regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»);

    e)

    regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS»);

    f)

    promozione delle esportazioni mediante esenzioni dai dazi e fiscali – esportazioni presunte;

    incentivi a favore delle unità orientate all'esportazione e delle zone economiche speciali;

    incentivi relativi all'imposta sul reddito;

    iii.

    fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato:

    fornitura di minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    iv.

    acquisti di merci mediante politiche in materia di appalti pubblici;

    v.

    incentivi forniti da Exim Bank sotto forma di crediti agli acquirenti;

    vi.

    incentivi forniti dai regimi di sovvenzione locali dello Stato del Gujarat.

    3.2.   Regimi per i quali non sono stati accertati elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni

    –   Finanziamento dei crediti antecedenti e successivi alla spedizione

    (71)

    Il denunciante ha sostenuto che le banche indiane forniscono finanziamenti all'esportazione prima della spedizione agli esportatori che richiedono il pagamento per le merci vendute prima che queste siano spedite. Analogamente, il finanziamento delle esportazioni successive alla spedizione è un prestito che gli istituti finanziari concedono agli esportatori. Tale regime è gestito dalla Reserve Bank of India (RBI), la banca centrale dell'India. È stato inoltre asserito che il governo dell'India, tramite la sua banca centrale, incarica o dà ordine a banche private dell'India di fornire un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base]. Per beneficiare di tali regimi, l'esportatore deve semplicemente dimostrare di aver esportato senza che sia necessaria alcuna valutazione dei rischi. Il vantaggio conferito all'esportatore è quindi la differenza tra il tasso preferenziale così ottenuto e il tasso di mercato per prestiti analoghi in India.

    (72)

    Uno dei produttori esportatori dell'India utilizzava, in misura limitata, crediti antecedenti la spedizione durante il periodo dell'inchiesta.

    (73)

    La società utilizzava crediti antecedenti la spedizione nel quadro di strumenti relativi al capitale circolante (linee di credito) aperti da banche pubbliche e private. Il tasso di interesse applicato è stato stabilito in linea con le condizioni di mercato e secondo il livello applicato da altre banche pubbliche e private (comprese le banche internazionali), con le quali la società disponeva di linee di credito aperte. Il tasso di interesse era basato sul tasso di prestito di base di riferimento, nel caso di crediti all'esportazione in INR, o sul tasso LIBOR, nel caso di crediti all'esportazione in USD. In entrambi i casi è stato aggiunto un differenziale basato sulla valutazione del rating del credito della società. Le stesse linee di credito sono state utilizzate anche per il finanziamento interno a breve termine.

    (74)

    I due produttori esportatori dell'India non hanno utilizzato crediti all'esportazione successivi alla spedizione durante il periodo dell'inchiesta (durante il PI).

    (75)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente tali regimi.

    –   Regime di perequazione degli interessi per i finanziamenti all'esportazione

    (76)

    Il denunciante ha sostenuto che il regime di perequazione degli interessi fornisce agli esportatori un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, fornendo una compensazione ai prestatori di tali esportatori pari al 3 %-5 % del valore degli interessi che sarebbero altrimenti stati dovuti su determinati prestiti.

    (77)

    I due produttori esportatori indiani non hanno fatto ricorso al regime di perequazione degli interessi durante il PI.

    (78)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Incentivi forniti dalle agenzie per il credito all'esportazione

    (79)

    Il governo dell'India è proprietario al 100 % di due agenzie per il credito all'esportazione: Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd (ECGC) ed Exim Bank of India. L'obiettivo principale di entrambe le agenzie è la promozione delle esportazioni dell'India. Il denunciante ha sostenuto che gli incentivi forniti da tali agenzie conferiscono un vantaggio agli esportatori in quanto forniscono assicurazioni, garanzie di credito, linee di credito e crediti all'esportazione a condizioni meno rigorose rispetto a quelle presenti sul mercato.

    (80)

    I due produttori esportatori indiani non hanno fatto ricorso a garanzie di credito, crediti all'esportazione o linee di credito forniti da ECGC od Exim Bank.

    (81)

    Due produttori del gruppo Jindal erano tuttavia coperti da polizze assicurative dell'ECGC. Tuttavia la Commissione non ha riscontrato che tali accordi di assicurazione si discostassero dalle normali condizioni di mercato. Gli importi dei premi dipendevano dalla copertura massima delle perdite, dai paesi e dagli acquirenti coperti dalla polizza e dal precedente «storico dei sinistri», ossia dal profilo di rischio delle società. La Commissione ha verificato che tutti i premi e le commissioni addebitati fossero state pagati.

    (82)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Prestiti agevolati della State Bank of India («SBI») e del fondo per lo sviluppo siderurgico (Steel Development Fund, «SDF»)

    (83)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India concede ai produttori di acciaio inossidabile prestiti agevolati specifici per settore attraverso la State Bank of India (SBI) e il fondo per lo sviluppo siderurgico (SDF).

    (84)

    La SBI era una delle banche che hanno concesso prestiti a lungo termine al gruppo Jindal, ma la Commissione non ha riscontrato che tali prestiti fossero specifici per settore o agevolati. Il tasso di interesse è stato stabilito sulla base del tasso di prestito di base di riferimento + differenziale. Di fatto il tasso di interesse applicato dalla SBI era leggermente superiore ai tassi di interesse applicati dalle banche private che concedevano prestiti a lungo termine al gruppo Jindal aventi una durata analoga.

    (85)

    Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto prestiti a titolo del fondo per lo sviluppo siderurgico.

    (86)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo della SDF e del ministero per l'Acciaio

    (87)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India concede ai produttori di acciaio sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo tramite la SDF. Sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo possono essere ottenuti anche direttamente dal ministero per l'Acciaio.

    (88)

    I due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto sussidi a sostegno della ricerca e dello sviluppo durante il PI o sussidi che potevano essere attribuiti al periodo dell'inchiesta.

    (89)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi

    (90)

    Il denunciante ha sostenuto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta beneficiano di diversi regimi di restituzione dei dazi prima e dopo l'esportazione, ai sensi dei quali le materie prime o i beni strumentali importati possono essere esentati dai dazi doganali e dalle imposte all'importazione. Tali regimi conferiscono ai produttori esportatori un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, pari all'importo delle entrate cui la pubblica amministrazione rinuncia e quindi all'importo dei dazi e delle imposte non riscossi.

    (91)

    Come spiegato ai considerando da 117 a 205, uno o entrambi i produttori esportatori indiani hanno beneficiato di taluni dei regimi di esenzione dai dazi e di remissione dei dazi, ossia: AAS, DDS, EPCGS e MEIS.

    (92)

    Tuttavia nessuno dei due produttori esportatori ha beneficiato durante il PI del regime DFIA, né le operazioni di vendita sul mercato interno sono state classificate come «esportazioni presunte». La Commissione non ha pertanto avuto bisogno di esaminare ulteriormente questi ultimi due regimi.

    –   Incentivi a favore delle unità orientate all'esportazione e delle zone economiche speciali

    (93)

    Il denunciante ha sostenuto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta beneficiano di diversi incentivi fiscali registrati trattandosi di unità orientate all'esportazione o essendo situati in zone economiche speciali.

    (94)

    Tuttavia nessuno dei due produttori esportatori indiani è stato registrato come unità orientata all'esportazione durante il PI, né ha beneficiato di sovvenzioni in passato per beni strumentali in veste di unità orientata all'esportazione che potevano essere attribuite al PI. Nessuno dei due produttori esportatori indiani è inoltre situato in una zona economica speciale.

    (95)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente tali regimi.

    –   Incentivi relativi all'imposta sul reddito

    (96)

    Il denunciante ha sostenuto che i produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta beneficiano di detrazioni relative all'imposta sul reddito e di esenzioni derivanti da diversi regimi, tra i quali:

    aliquota ridotta dell'imposta sul reddito per le società di nuova costituzione;

    detrazioni dall'imposta sul reddito per i costi di ricerca e sviluppo;

    deduzioni relative all'imposta sul reddito per i profitti derivanti da grandi progetti industriali (ITES);

    deduzioni relative all'imposta sul reddito per i profitti di una categoria speciale di imprese;

    deduzioni relative all'imposta sul reddito per gli investimenti in impianti e macchinari nuovi.

    (97)

    Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno beneficiato di esenzioni, deduzioni o aliquote ridotte in relazione all'imposta sul reddito.

    (98)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (99)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India ha attuato una politica che prevede la fissazione di elevate tasse all'esportazione sul minerale di ferro. Il governo ha quindi assicurato un aumento dell'offerta interna di tali prodotti e ha garantito il permanere dei prezzi del ferro ben al di sotto dei livelli internazionali. Tali dazi all'esportazione, associati ad altri elementi, equivalevano al fatto che il governo dell'India abbia incaricato o dato ordine ai produttori di materie prime di fornire fattori di produzione ai produttori indiani per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (100)

    Tuttavia nessuno dei due produttori esportatori indiani utilizza minerali di ferro nel suo processo di produzione. La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente il regime in questione.

    –   Acquisti di merci mediante politiche in materia di appalti pubblici

    (101)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India ha sostenuto l'industria indiana dell'acciaio inossidabile laminato a freddo mediante appalti pubblici. Tale soggetto ha asserito che le agenzie pubbliche sono tenute ad utilizzare una percentuale minima di acciaio e ferro indiani nei loro appalti (tra il 15 % e il 50 %). Inoltre quando offre il prezzo più basso, un offerente estero può vedersi aggiudicare soltanto fino alla metà del quantitativo dell'ordine. L'altra parte deve essere aggiudicata a un fornitore locale in grado di praticare un prezzo che non superi di oltre il 20 % il prezzo dell'offerente estero. Soltanto se nessun fornitore locale è in grado di offrire un prezzo entro il 20 % rispetto al prezzo più basso (un evento improbabile, dato l'ampio margine), l'offerente estero più efficiente può ottenere l'aggiudicazione del resto del contratto.

    (102)

    Nel periodo dell'inchiesta uno dei produttori esportatori indiani ha partecipato con successo a procedure di appalto pubblico.

    (103)

    La Commissione ha verificato tutte le procedure di appalto e le gare correlate alla società indiana in questione durante il PI, tuttavia non sono stati riscontrati elementi di concreta sovvenzione.

    (104)

    Le gare d'appalto sono pubblicate online sui siti web delle rispettive unità amministrative, istituzioni o società pubbliche indiane (ad esempio le ferrovie indiane) e le società sono libere di inviare le loro offerte. È prassi comune che il volume degli appalti sia suddiviso tra due società. La società che ha offerto il prezzo più basso riceve il 60 % dell'appalto e la società che ha offerto il secondo prezzo più basso riceve il restante 40 % del contratto, a condizione che adegui il suo prezzo al livello proposto dal vincitore dell'offerta. Tale norma si applica anche se una o entrambe le società in questione sono offerenti esteri.

    (105)

    È vero che alcuni appalti sono aperti soltanto alle società nazionali. Tuttavia se la procedura è aperta agli offerenti esteri, non vi è alcuna discriminazione di prezzo come sostenuto dal denunciante. La preferenza di prezzo (20 %) per i fornitori nazionali esiste soltanto in caso di appalti relativi a beni strumentali (16).

    (106)

    La Commissione ha verificato che in tutte le procedure di appalto aggiudicate al produttore indiano di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo durante il PI, aperte o meno a offerenti esteri, la società selezionata aveva offerto il prezzo più basso o, in quanto società con la seconda migliore offerta, aveva dovuto adeguare il suo prezzo al prezzo più basso offerto.

    (107)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che l'esclusione degli offerenti esteri da alcune delle procedure di appalto ha comportato una riduzione della concorrenza e quindi prezzi complessivi più elevati, una circostanza che equivaleva a un contributo finanziario attraverso l'acquisto di merci per un corrispettivo superiore a quello adeguato.

    (108)

    Il denunciante ha inoltre sottolineato che, escludendo le importazioni da taluni appalti, le norme indiane in materia di appalti garantiscono determinati volumi di acquisti ai produttori indiani, il che conferisce loro di per sé un vantaggio.

    (109)

    La Commissione concorda sul fatto che l'esclusione di offerenti esteri riduce potenzialmente la concorrenza e può portare alla creazione di un mercato soltanto per gli offerenti nazionali. Tuttavia i volumi venduti dal gruppo Jindal attraverso l'aggiudicazione di appalti pubblici sono stati trascurabili nel contesto delle vendite interne totali della società durante il PI. Inoltre, nell'analizzare le procedure di appalto aggiudicate al produttore indiano di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo durante il PI, la Commissione non ha riscontrato differenze sostanziali nei livelli di prezzo tra le offerte aggiudicatarie nelle gare aperte alle società estere e in quelle a cui queste ultime non hanno partecipato. Di conseguenza, in questo caso particolare, la Commissione non ha riscontrato alcun vantaggio sostanziale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

    –   Incentivi forniti da Exim Bank sotto forma di crediti agli acquirenti

    (110)

    Il denunciante ha sostenuto che Exim Bank offre linee di credito e credito agli acquirenti. Tali incentivi non sono concessi agli esportatori, ma ai governi esteri, alle banche di sviluppo estere e agli istituti finanziari esteri, alle banche commerciali all'estero o ad altre entità. Il finanziamento consente loro di acquistare dagli esportatori indiani a condizioni di credito differite.

    (111)

    Nessuna delle vendite all'esportazione dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta durante il PI era coperta da linee di credito o da credito agli acquirenti di Exim Bank.

    (112)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente tali regimi.

    –   Incentivi forniti dai regimi di sovvenzione locali dello Stato del Gujarat

    (113)

    Il denunciante ha sostenuto che, oltre alle sovvenzioni concesse dal governo dell'India, taluni produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo possono beneficiare di regimi di sovvenzione forniti a livello statale dal governo del Gujarat. La denuncia elenca quattro regimi locali:

    regime di incentivi alle industrie 2016-2021, che prevede un incentivo fiscale per le nuove società che si insediano nel Gujarat;

    regime di sgravio dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) del Gujarat: un'impresa del Gujarat può recuperare l'IVA pagata sui suoi acquisti di fattori di produzione sotto forma di credito d'imposta su tali fattori di produzione;

    legge sulla zona economica speciale (Special Economic Zone Act): esenzioni fiscali per l'imposta di bollo e l'imposta di registro;

    esenzione fiscale per le imposte sulle vendite e altre imposte statali sugli acquisti di fattori di produzione a favore della zona economica speciale o di un'unità all'interno della stessa.

    (114)

    Soltanto uno dei produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta ha sede nello Stato del Gujarat e poteva potenzialmente avvalersi dei regimi di sovvenzione locali di cui sopra. Tuttavia è stato constatato che la società non ha beneficiato di alcuno di tali regimi durante il PI.

    (115)

    La Commissione non ha quindi avuto bisogno di esaminare ulteriormente tali regimi.

    –   Detrazione dell'imposta di bollo sull'energia elettrica (governo del Gujarat)

    (116)

    La Commissione ha riscontrato che un produttore esportatore si è avvalso di questa misura durante il PI. Tuttavia avendo constatato che il vantaggio conferito a tale società era trascurabile (0,02 %), la Commissione ha deciso di non condurre ulteriori inchieste in merito a questa misura.

    3.3.   Regimi per i quali sono stati accertati elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni

    3.3.1.   Regimi di esenzione dai dazi e/o di remissione dei dazi

    (117)

    I regimi AAS, EPCGS e MEIS si fondano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 [Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992] (n. 22 del 1992) entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell'India a emettere comunicazioni relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.

    (118)

    Il documento sulla politica del commercio estero rilevante per il periodo dell'inchiesta è il «Foreign Trade Policy 2015-2020» («FTP 2015-20»). Il governo dell'India ha inoltre definito le procedure che disciplinano l'FTP 2015-20 in un manuale di procedure 2015-2020 (Handbook of Procedures, 2015-20, «HOP 2015-20»).

    (119)

    Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.

    (120)

    A livello generale occorre rilevare che la Commissione non è stata in grado di completare entro un termine ragionevole il controllo incrociato a distanza di taluni documenti relativi alle operazioni di esportazione/importazione nel quadro dei regimi di restituzione dei dazi di cui alla presente sottosezione, come richiesto e concordato durante il controllo incrociato a distanza. A tale riguardo, la Commissione ha utilizzato i migliori dati disponibili in caso di discrepanze tra i dati comunicati dalle società e dal governo dell'India, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (121)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, uno dei produttori esportatori indiani ha sostenuto che la finalità dei regimi AAS, DDS e MEIS è neutralizzare i dazi doganali pagati dalla società sulle importazioni di materie prime utilizzate nei prodotti esportati e che pertanto tali tre regimi non conferiscono un vantaggio alla società.

    (122)

    Tuttavia, contrariamente a tale affermazione, i vantaggi ricevuti dalle società ai sensi dei regimi DDS e MEIS non hanno alcun legame diretto con i dazi dovuti sulle importazioni di materie prime utilizzate dalla società nei prodotti esportati.

    (123)

    Nel caso del regime DDS, una società esportatrice riceve pagamenti in contanti, che sono collegati unicamente al valore franco a bordo (fob) delle sue esportazioni. La società in questione non è tenuta a importare alcuna materia prima.

    (124)

    Nel caso del regime MEIS, un produttore esportatore riceve cedole (script) che potrebbero essere vendute sul mercato o utilizzate per compensare futuri dazi all'importazione dovuti, ma tale compensazione non è limitata alle materie prime utilizzate nella produzione dei prodotti esportati per i quali sono state ricevute cedole del MEIS. Di conseguenza le cedole del MEIS possono essere utilizzate per compensare i dazi all'importazione dovuti, compresi i dazi all'importazione relativi a beni strumentali. Possono inoltre essere incassate anche se la società non importa nulla.

    (125)

    Soltanto nel caso del sistema AAS esiste un nesso diretto tra l'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime importate dalla società e i prodotti esportati. La Commissione non tratta pertanto l'esenzione dai dazi come un vantaggio a favore della società, a condizione che quest'ultima possa dimostrare l'effettivo consumo di materie prime importate nell'ambito dell'AAS nella produzione dei prodotti finali esportati.

    –   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme, «AAS»)

    (126)

    La Commissione ha stabilito che un produttore esportatore indiano ha fatto ricorso all'AAS durante il PI.

    a)   Base giuridica

    (127)

    La descrizione dettagliata del regime è riportata ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 2015-20 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

    b)   Ammissibilità

    (128)

    L'AAS si articola in sei diversi sottoregimi, descritti dettagliatamente nella sezione che segue. Tali sottoregimi differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare dell'AAS per le esportazioni fisiche e dell'AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono l'esportatore finale possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per «presunte esportazioni» le categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 2015-20, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione, possono beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» mediante i sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato (advance release order) e delle lettere di credito interne di compensazione (back to back inland letter of credit).

    c)   Applicazione pratica

    (129)

    L'AAS può essere concesso nelle situazioni descritte di seguito.

    (130)

    Esportazioni fisiche: è il sottosistema principale che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori di produzione necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto finale esportato. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto all'esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse, le esportazioni obbligatorie e i tipi di prodotto esportato sono specificati nella licenza.

    (131)

    Fabbisogno annuo: questo tipo di autorizzazione non è collegato ad un prodotto specifico esportato, ma ad un gruppo di prodotti (ad esempio, prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazio, fino ad una soglia il cui valore dipende dall'andamento delle esportazioni nel periodo di riferimento precedente, qualsiasi fattore di produzione necessario alla fabbricazione di uno qualsiasi dei prodotti che rientrano nella categoria di prodotti in oggetto. Il titolare può scegliere se esportare i prodotti, fabbricati utilizzando i materiali esenti da dazio, che rientrano nella categoria di prodotti.

    (132)

    Forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori di produzione in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato ad esportare il prodotto finito.

    (133)

    Esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori di produzione necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte». Secondo il governo dell'India, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali i beni forniti non lasciano il paese. Un certo numero di categorie di forniture sono considerate esportazioni presunte, a condizione che i prodotti forniti siano fabbricati in India, ad esempio la fornitura di merci alle unità orientate all'esportazione e alle società che hanno sede in una zona economica speciale.

    (134)

    Buono di approvvigionamento anticipato (advance release order, «ARO»): il titolare di un'autorizzazione preventiva che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti nazionali invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato. In questo caso le autorizzazioni preliminari sono convalidate come buoni di approvvigionamento anticipato e girate al fornitore nazionale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata del buono di approvvigionamento anticipato conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte di cui al punto 7.03 del documento FTP 2015-20 (vale a dire il diritto all'AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il sistema dei buoni di approvvigionamento anticipato rimborsa le imposte e i dazi al fornitore e non, sotto forma di restituzione e rimborso di dazi, all'esportatore definitivo. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori di produzione nazionali sia per quelli importati.

    (135)

    Lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore nazionale. L'autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette, solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello nazionale e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 7.03 del documento FTP 2015-20 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).

    (136)

    La Commissione ha constatato che un produttore esportatore che ha fatto ricorso a questo regime ha ottenuto concessioni durante il PI nel contesto del primo sottoregime, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità dei restanti sottoregimi non utilizzati.

    (137)

    Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno attenendosi al formato richiesto (capitolo 4.51 e appendice 4H del manuale HOP 2015-20), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile esterno iscritto all'albo/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.

    (138)

    Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche utilizzato nel PI dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell'India e sono specificati sull'autorizzazione. Inoltre, al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate sull'autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal governo dell'India in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto oggetto dell'inchiesta.

    (139)

    I fattori di produzione importati non sono cedibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 18 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.

    (140)

    Non esiste una stretta connessione tra i fattori di produzione importati e i prodotti finiti esportati. I fattori di produzione ammissibili possono essere importati e utilizzati anche per prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre, possono essere unite licenze per vari prodotti. Ciò significa che le esportazioni con una licenza AAS per un dato prodotto possono dare diritto a importazioni di fattori di produzione in esenzione da dazi a titolo di una licenza AAS per un altro prodotto.

    (141)

    Secondo l'inchiesta, nessuna delle licenze AAS utilizzate dal produttore esportatore era stata chiusa. Di conseguenza il produttore esportatore non è stato in grado di esibire alcuna appendice 4H per le proprie licenze AAS. Il produttore esportatore ha inoltre ammesso che il suo registro del consumo non consente di stabilire il consumo effettivo di materie prime importate e di collegarlo ai prodotti finali fabbricati ed esportati. Occorre osservare che il produttore in questione è integrato verticalmente a più livelli:

     

    fase 1: produzione di coke e ferrocromo;

     

    fase 2: produzione di acciaio inossidabile liquido;

     

    fase 3: produzione di bramme;

     

    fase 4: produzione di rotoli laminati a caldo;

     

    fase 5: produzione di prodotti piatti laminati a freddo (prodotto in esame).

    Inoltre le materie prime importate sono utilizzate nella fase 2, dove vengono mescolate con materie prime prodotte nella fase 1 o acquistate sul mercato interno.

    d)   Conclusioni sull'AAS

    (142)

    L'esenzione dai dazi all'importazione è una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute; esso inoltre conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.

    (143)

    L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime.

    (144)

    Il sottoregime utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell'India non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori di produzione nella fabbricazione del prodotto esportato e in quali quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di regimi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto dell'inchiesta non siano abbastanza precise e che tali SION, di per sé, non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo dell'India di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori di produzione utilizzate nella fabbricazione del prodotto all'esportazione. Il governo dell'India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori di produzione consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

    (145)

    Il sottoregime è quindi compensabile.

    e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (146)

    In assenza di regimi consentiti di remissione dei dazi e non potendo verificare il tasso di consumo effettivo dei fattori di produzione pertinenti, l'importo totale dei dazi doganali non riscossi (dazio doganale di base ed eccedenza doganale) è considerato una remissione in eccesso che costituirebbe una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base.

    (147)

    Con lettera del 22 novembre 2021 il produttore esportatore è stato informato dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base e i migliori dati disponibili al riguardo.

    (148)

    Contrariamente alle ulteriori affermazioni formulate dalla società secondo le quali tale metodo di calcolo del vantaggio derivante dall'AAS si discosta dalla precedente prassi della Commissione e si basa su mere ipotesi e deduzioni, si ribadisce che la società non ha fornito dati che consentissero di calcolare l'effettiva remissione in eccesso.

    (149)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalla società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall'importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.

    (150)

    In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la remissione in eccesso dovrebbe essere ripartita in base al fatturato totale delle esportazioni (in quanto denominatore adeguato), poiché la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni.

    (151)

    Il tasso di sovvenzione accertato durante il PI nel quadro del presente regime è risultato essere pari allo 0,05 %.

    (152)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore indiano in questione ha ribadito le proprie argomentazioni in merito all'applicazione ingiustificata dell'articolo 28 del regolamento di base e al metodo di calcolo del vantaggio conferito alla società nell'ambito di tale regime utilizzato dalla Commissione.

    (153)

    Tuttavia non sono state presentate argomentazioni nuove. Si ricorda che la Commissione non aveva altra scelta se non quella di fare riferimento ai migliori dati disponibili, in quanto la società non ha fornito dati che consentissero il calcolo standard della remissione in eccesso nel contesto di tale regime. In ogni caso, tenendo conto del tasso di sovvenzione accertato, come indicato al considerando 151, la Commissione ha deciso di non compensare il vantaggio trascurabile conferito al gruppo Jindal nel quadro dell'AAS.

    –   Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme, «DDS»)

    (154)

    La Commissione ha stabilito che durante il PI un produttore esportatore indiano ha fatto ricorso al DDS.

    a)   Base giuridica

    (155)

    La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 (17) e in seguito sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017 (18) («disposizioni del 2017»), entrate in vigore il 1o ottobre 2017. L'articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni DDS del 1995 regola il metodo di calcolo di tale regime di restituzione dei dazi. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali articoli non hanno subito modifiche con le disposizioni del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

    (156)

    Inoltre, la circolare n. 24/2001 (19) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

    (157)

    L'articolo 4 delle disposizioni DDS del 1995 stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche, le ultime delle quali sono la notifica n. 95/2018–CUSTOMS e la notifica n. 07/2020–CUSTOMS. Di conseguenza per il prodotto oggetto dell'inchiesta le aliquote DDS erano pari all'1,8 % e all'1,6 % del valore fob dei prodotti esportati, rispettivamente per la prima e la seconda parte (20) del periodo dell'inchiesta. Le stesse aliquote DDS sono applicate ai prodotti in acciaio inossidabile laminati a caldo esportati dalla società indiana in questione.

    b)   Ammissibilità

    (158)

    Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema.

    c)   Applicazione pratica

    (159)

    In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. L'articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali indica le modalità di calcolo dell'importo della sovvenzione:

    «2)

    Nel calcolare l'importo o l'aliquota della restituzione a norma del presente articolo, il governo centrale tiene conto di:

    (a)

    la quantità o il valore medio di ciascuna classe o la descrizione dei materiali con cui una particolare classe di beni è solitamente prodotta o fabbricata in India;

    (b)

    la quantità o il valore medio dei materiali importati o dei materiali soggetti ad accisa usati per la produzione o la fabbricazione in India di una determinata classe di beni;

    (c)

    l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa utilizzati per la fabbricazione di semilavorati, componenti e prodotti intermedi usati per la fabbricazione di beni;

    (d)

    l'importo medio dei dazi versati sui materiali di scarto del processo di lavorazione e sugli agenti catalitici: se però tali materiali di scarto o agenti catalitici sono riutilizzati in un qualsiasi processo di fabbricazione o venduti, deve essere dedotto anche l'importo medio dei dazi sui materiali di scarto o sugli agenti catalitici riutilizzati o venduti;

    (e)

    l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa usati per il confezionamento o l'imballaggio dei beni esportati;

    (f)

    qualsiasi altra informazione che il governo centrale possa considerare pertinente o utile allo scopo».

    (160)

    In altri termini, il governo dell'India basa l'ammontare rimborsabile sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Il governo successivamente esprime l'ammontare rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.

    (161)

    Il governo utilizza tale percentuale per calcolare l'importo della restituzione dei dazi a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India singolarmente per ciascun prodotto.

    (162)

    Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.

    (163)

    L'esportatore deve inoltre fornire gli elementi di prova della realizzazione dei proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate, «BRC»). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'incasso dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro un dato termine.

    (164)

    L'importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi scopo e, in base ai principi contabili in uso in India, può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione.

    (165)

    Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l'amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere gli elementi di prova secondo i quali l'esportatore che richiede la restituzione del dazio è incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l'importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, durante il controllo incrociato a distanza, il governo dell'India ha confermato che le società che si rifornivano sul mercato interno di tutte le materie prime avrebbero comunque beneficiato dell'aliquota piena calcolata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di cui sopra.

    d)   Conclusioni sull'DDS

    (166)

    Il sistema DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario del governo dell'India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India. Non esistono restrizioni all'impiego di tali fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.

    (167)

    Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Tuttavia, anche se la sovvenzione viene definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione dei dazi o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base e inoltre non è conforme alle norme stabilite nell'allegato I, lettera i), nell'allegato II (definizione e norme per la restituzione) e nell'allegato III (definizione e norme per la restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è imprescindibilmente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori di produzione siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in quali quantità. Il governo dell'India non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori di produzione consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).

    (168)

    Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni e pertanto tale regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

    (169)

    In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile.

    e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (170)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il PI. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. Da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione.

    (171)

    In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponde alla somma degli importi di restituzione dei dazi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il PI. La Commissione ha tenuto conto degli importi di restituzione dei dazi acquisiti su tutte le operazioni di esportazione del produttore esportatore indiano, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo, che sono semiprodotti per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta cui si applicano le stesse aliquote DDS.

    (172)

    In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha ripartito questi importi della sovvenzione in base al fatturato totale realizzato con l'esportazione della società durante il PI, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

    (173)

    Il tasso di sovvenzione accertato durante il PI nel quadro del presente regime per il gruppo Jindal è pari all'1,65 %.

    –   Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme»)

    (174)

    La Commissione ha stabilito che due produttori esportatori indiani hanno beneficiato di concessioni nel quadro dell'EPCGS che potevano essere attribuite al prodotto in esame durante il PI.

    a)   Base giuridica

    (175)

    Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 2015-20 nonché nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-20.

    b)   Ammissibilità

    (176)

    Possono beneficiare di tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

    c)   Applicazione pratica

    (177)

    A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota del dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di una tassa, il governo dell'India rilascia una licenza EPCGS. Questo regime prevede una riduzione dell'aliquota del dazio all'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci considerate destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Nell'ambito del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. Tuttavia, nel caso di beni strumentali importati prima del 2015, anche un'aliquota del dazio pari al 3 % costituiva un'alternativa: in quel caso, il tempo per l'adempimento dell'obbligo di esportazione era più lungo. L'obbligo di esportazione, nella misura di sei volte il dazio risparmiato, deve essere adempiuto entro un periodo massimo di sei anni.

    (178)

    Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il produttore nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può reclamare i vantaggi connessi alle presunte esportazioni per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali ad un titolare di licenza EPCGS.

    d)   Conclusioni sull'EPCGS

    (179)

    L'EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell'India, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.

    (180)

    Il sistema EPCGS, poi, è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile.

    (181)

    L'EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati.

    e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (182)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta.

    (183)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall'importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.

    (184)

    A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base all'adeguato fatturato delle esportazioni durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. Nel caso di una delle società indiane, come denominatore è stato utilizzato il fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in quanto la società utilizza macchinari acquistati nel quadro dell'EPCGS soltanto per la produzione del prodotto in esame.

    (185)

    Uno dei produttori esportatori indiani ha chiesto un adeguamento per il fatturato all'esportazione utilizzato come denominatore in tali calcoli. La società ha sostenuto di aver appena iniziato la produzione nel PI e di aver raggiunto soltanto il 15 % della sua capacità. Di conseguenza la società ha chiesto un'estrapolazione del fatturato delle esportazioni per considerare il pieno utilizzo della sua capacità.

    (186)

    Tuttavia il calcolo dei tassi di sovvenzione si basa sempre sui fatturati effettivi. Non si può presumere che, dopo la fase di avviamento, la società utilizzerà appieno la propria capacità. Inoltre il rapporto tra fatturato interno e fatturato delle esportazioni in futuro sarebbe soltanto frutto di una speculazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (187)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la società ha ribadito tale argomentazione, sottolineando che l'EPCGS è una sovvenzione non ricorrente e pertanto un calcolo senza adeguamento del denominatore non riflette correttamente il vantaggio concesso alla società, che si trova nella fase di avvio delle sue operazioni.

    (188)

    L'EPCGS è in effetti una sovvenzione non ricorrente ed è stata trattata dalla Commissione come tale: l'importo del vantaggio conferito a norma del regime è stato attribuito al periodo dell'inchiesta tenendo conto del periodo di ammortamento dei beni strumentali in questione. La Commissione non può tuttavia adeguare il denominatore, formulando ipotesi per quanto riguarda il fatturato potenziale delle esportazioni della società, come già evidenziato al considerando 186. Di conseguenza il metodo di calcolo è confermato.

    (189)

    Il tasso di sovvenzione accertato per questo regime è stato pari al 5,69 % per Chromeni e allo 0,36 % per il gruppo Jindal, con riferimento al periodo dell'inchiesta.

    –   Regime per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS»)

    (190)

    La Commissione ha stabilito che durante il PI due produttori esportatori indiani hanno fatto ricorso al MEIS.

    a)   Base giuridica

    (191)

    La descrizione dettagliata del regime MEIS è riportata al capitolo 3 del documento FTP 2015-20 e del documento FTP 2015-20 aggiornato e al capitolo 3 del manuale HOP 2015-20 e del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

    b)   Ammissibilità

    (192)

    Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di tale sistema.

    c)   Applicazione pratica

    (193)

    Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono elencati nell'appendice 3B del manuale HOP aggiornato.

    (194)

    Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. L'aliquota del MEIS durante il periodo dell'inchiesta è stata pari al 2 % (21).

    (195)

    A norma del punto 3.06 del documento FTP 2015-20 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.

    (196)

    I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio mentre i crediti sul dazio rilasciati a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono validi per un periodo di 24 mesi dalla data del rilascio conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-20 aggiornato.

    (197)

    Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori di produzione o merci, compresi i beni strumentali; ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori di produzione o merci, compresi i beni strumentali; e iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.

    (198)

    Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

    d)   Conclusione sul regime MEIS

    (199)

    L'MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell'India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione.

    (200)

    Il MEIS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

    (201)

    Occorre osservare che il MEIS è scaduto dopo il PI, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, fino alla fine del 2021, le società possono ancora richiedere le cedole del MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole del MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all'importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. Di conseguenza i vantaggi derivanti da questo regime sono stati ricevuti durante il PI e continueranno anche dopo l'istituzione delle misure.

    e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (202)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il PI. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. Contestualmente, il governo dell'India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del MEIS corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il PI. La Commissione ha tenuto conto degli importi del MEIS acquisiti su tutte le operazioni di esportazione dei produttori esportatori indiani, in quanto le società esportano solo il prodotto oggetto dell'inchiesta e prodotti di acciaio inossidabile laminati a caldo, che sono semiprodotti per la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta cui si applicano le stesse aliquote MEIS.

    (203)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalle società per ottenere la sovvenzione sono state dedotte dall'importo totale della sovvenzione, laddove richiesto.

    (204)

    In conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l'esportazione delle società durante il PI, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

    (205)

    Il tasso di sovvenzione accertato per questo regime nel periodo dell'inchiesta è stato pari all'1,87 % per Chromeni e all'1,92 % per il gruppo Jindal.

    3.3.2.   Fornitura di minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    3.3.2.1.   La denuncia e il regime di sovvenzione

    (206)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India garantisce una riduzione artificiosa dei costi dei principali fattori di produzione dell'industria locale inducendo le società minerarie che estraggono minerali di cromo in India attraverso una serie di misure normative, tra cui restrizioni all'esportazione (quali tasse all'esportazione, licenze di esportazione e partecipazione di società commerciali di proprietà dello Stato alle esportazioni), a fornire i minerali di cromo all'industria indiana a valle dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (207)

    Il denunciante ha inoltre sostenuto che il governo dell'India controlla pienamente il settore minerario per quanto concerne i minerali di cromo in India. Con le sue disposizioni legislative e regolamentari, il governo dell'India stabilisce chi estrae il cromo (società minerarie soggette a licenza). Tra le società minerarie si rileva altresì la proprietà dello Stato e/o la presenza dello Stato. Di conseguenza le società minerarie sono investite dal governo dell'India del potere di perseguire gli obiettivi strategici di detto governo.

    (208)

    Poiché i minerali di cromo sono utilizzati principalmente per la produzione di ferrocromo, impiegato fondamentalmente nella produzione di acciaio inossidabile, tale vantaggio è stato conferito ai produttori indiani di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo che producono sia ferrocromo sia acciaio inossidabile.

    3.3.2.2.   Base giuridica

    (209)

    La politica mineraria riguardante i minerali di cromo è gestita dal ministero delle Miniere. Le esportazioni di minerali sono gestite anche dal ministero del Commercio e dell'industria.

    (210)

    Tanto le amministrazioni centrali quanto quelle regionali svolgono un ruolo fondamentale nell'industria mineraria, compresa l'estrazione dei minerali di cromo, definendo politiche, norme, orientamenti e criteri nazionali in materia mineraria e decidendo in merito alle procedure di autorizzazione all'estrazione mineraria.

    (211)

    La base giuridica delle norme e dei regolamenti pertinenti è fornita dagli atti seguenti:

    legge sulle miniere e i minerali (sviluppo e regolamentazione) (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) del 1957 (22);

    le disposizioni sui minerali (evidenze di contenuti minerari) (The Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules) del 2015 (23);

    le disposizioni sui minerali (vendita all'asta) (The Mineral (Auction) Rules) del 2015 (24);

    le disposizioni sui minerali (permessi di ricognizione non esclusivi) (The Mineral (Non- exclusive Reconnaissance Permits) Rules) del 2015 (25);

    le disposizioni nazionali in materia di trust nella prospezione mineraria (The National Mineral Exploration Trust Rules) del 2015 (26);

    le disposizioni sui minerali (estrazione da parte di società dello Stato) (The Mineral (Mining by Government Company) Rules), 2015 (27);

    le disposizioni sulle miniere e sui minerali (contributo alla fondazione del distretto minerario) (The Mines and Minerals (Contribution to District Mineral Foundation) Rules) del 2015 (28);

    le disposizioni sulle concessioni in materia di minerali atomici (The Atomic Minerals Concession Rules) del 2016 (29);

    le disposizioni sulle concessioni minerarie (esclusi i minerali energetici atomici e idrocarburici) (The Mineral Concession (other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) Rules) del 2016 (30);

    le disposizioni sulla conservazione e sullo sviluppo dei minerali (The Mineral Conservation & Development Rules) del 2017 (31);

    la politica mineraria nazionale (National Mineral Policy) del 2019 (32).

    3.3.2.3.   Risultanze dell'inchiesta

    (212)

    La Commissione ha stabilito che un produttore esportatore indiano integrato verticalmente di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo acquistava minerali di cromo sul mercato interno per la produzione di ferrocromo, che tale produttore utilizzava per fabbricare bramme, successivamente rotoli laminati a caldo e, infine, prodotti piatti laminati a freddo.

    (213)

    La grande maggioranza degli acquisti di minerali di cromo della società durante il PI proveniva dall'impresa di proprietà dello Stato Odisha Mining Corporation («OMC»). Vi erano inoltre acquisti di modesta entità da due società minerarie private e da una società commerciale.

    a)   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

    (214)

    La Commissione ha informato il governo dell'India che avrebbe potuto dover ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse all'industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo anche mediante fornitura di minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (215)

    Nel questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante il controllo incrociato a distanza la Commissione ha chiesto al governo dell'India di fornire determinate informazioni relative ai fornitori e al funzionamento del mercato interno dei minerali di cromo in India. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l'altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale, sull'organizzazione del mercato dei minerali di cromo, sui produttori di minerali di cromo in India, sui meccanismi di fissazione dei prezzi e sui prezzi, nonché sulla partecipazione azionaria delle società.

    (216)

    Al momento dell'apertura, la Commissione ha chiesto al governo dell'India di trasmettere l'appendice B allegata al questionario antisovvenzioni (questionario per i fornitori di minerali di cromo) ai 10 maggiori produttori e distributori di minerali di cromo, nonché a tutti gli altri produttori e distributori di minerali di cromo che hanno fornito minerali di cromo ai produttori esportatori. L'appendice B consisteva in un documento Word («Appendix B_Input supplier», appendice B_Fornitore di fattori di produzione») e un file Excel («Appendix B - Input suppliers tables», appendice B - Tabelle dei fornitori di fattori di produzione»). Non sono pervenute risposte all'appendice B.

    (217)

    Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni indirizzata al governo dell'India del 25 agosto 2021, la Commissione ha preso atto del fatto di non aver ricevuto alcuna risposta all'appendice B del questionario.

    (218)

    Durante e dopo il controllo incrociato a distanza, la Commissione ha informato il governo dell'India che mancavano ancora informazioni relative alla produzione e al consumo complessivi di minerali di cromo sul mercato indiano. Il governo dell'India ha inoltre indicato di non essere stato in grado di fornire statistiche sui prezzi praticati sul mercato interno indiano della materia prima in questione. Rimanevano inoltre aperte le questioni relative alla struttura e agli operatori presenti sul mercato, nonché al fatto che fossero di proprietà dello Stato o privati. Infine la Commissione non disponeva ancora della base giuridica corretta per quanto concerneva le tasse all'esportazione sui minerali di cromo.

    (219)

    L'8 dicembre 2021 la Commissione ha pertanto informato il governo dell'India della sua intenzione di ricorrere all'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Dopo tale lettera, il governo dell'India ha fornito innanzitutto una parte molto ridotta delle informazioni mancanti, principalmente sulla struttura del mercato, sulla proprietà di talune società minerarie e sulla base giuridica della tassa all'esportazione. La presentazione di tali informazioni è consistita in poche pagine, prive di elementi di prova a sostegno. Il governo dell'India ha quindi inviato un'ulteriore lettera di opposizione all'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in generale, sostenendo che la Commissione dovrebbe tenere conto delle informazioni supplementari fornite e quindi astenersi dall'utilizzare i dati disponibili.

    (220)

    In risposta la Commissione ha sottolineato innanzitutto che il governo dell'India aveva ripetutamente omesso di fornire tali informazioni quando richieste nel corso dell'inchiesta e che le informazioni supplementari erano state ricevute in una fase molto avanzata dell'inchiesta, per cui non era possibile tenerne conto. Nel frattempo la Commissione ha ottenuto da fonti pubbliche le pertinenti informazioni mancanti sulla proprietà delle società minerarie e sulle tasse all'esportazione dei minerali di cromo. La Commissione ha pertanto constatato che il governo dell'India non ha fornito le informazioni necessarie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base e che le informazioni fornite da tale governo in una fase così avanzata dell'inchiesta non potevano essere utilizzate conformemente alle condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base. In ogni caso la Commissione ha dovuto comunque integrare le scarsissime informazioni fornite dal governo dell'India con altri dati disponibili per le parti mancanti, soprattutto per quanto riguardava la fissazione dei prezzi, il ruolo del governo dell'India e la sua influenza sui fornitori (compresi gli operatori privati) sul mercato dei minerali di cromo. La Commissione ha pertanto continuato a sostenere di doversi basare sull'articolo 28, paragrafo 1, e ricorrere all'uso dei dati disponibili.

    (221)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'India ha ribadito la propria posizione secondo cui l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base era ingiustificata, in quanto tutte le informazioni richieste dalla Commissione erano state fornite.

    (222)

    Tuttavia, come spiegato in dettaglio al considerando 220, tali informazioni sono pervenute alla Commissione in una fase molto avanzata dell'inchiesta o erano incomplete. Ciò riguardava in particolare elementi cruciali quali la struttura del mercato dei minerali di cromo, la metodologia per la fissazione dei prezzi o il consumo vincolato di minerali di cromo. Di conseguenza, sebbene abbia utilizzato nella misura del possibile le informazioni fornite dal governo dell'India, la Commissione ha dovuto ricorrere anche ad altre fonti e ai migliori dati disponibili.

    b)   Analisi

    (223)

    Al fine di stabilire l'esistenza di una sovvenzione compensabile, a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di base, devono essere presenti tre elementi: i) un contributo finanziario; ii) un vantaggio; e iii) la specificità (articolo 3 del regolamento di base).

    i)   Contributo finanziario

    Società minerarie che agiscono in qualità di ente pubblico

    (224)

    L'inchiesta ha valutato innanzitutto se il governo dell'India abbia fornito minerali di cromo ai produttori di acciaio inossidabile attraverso società minerarie operanti come «enti pubblici». Il criterio giuridico e l'interpretazione pertinenti ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base derivano dalla giurisprudenza dell'OMC in materia di «enti pubblici».

    (225)

    Secondo la pertinente giurisprudenza dell'OMC (33), un ente pubblico è un ente che «possiede, esercita o è investito di poteri pubblici». Un'indagine su un ente pubblico va condotta caso per caso, tenendo debitamente conto «delle caratteristiche e delle funzioni essenziali dell'entità pertinente», del «rapporto di tale entità con il governo» e del «contesto giuridico ed economico esistente nel paese in cui opera l'entità oggetto di inchiesta». A seconda delle circostanze specifiche di ciascun caso, gli elementi di prova pertinenti possono comprendere: i) l'attestazione che «un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche», in particolare nel caso in cui tale elemento di prova «indichi una prassi costante e sistematica»; ii) elementi di prova riguardanti «la portata e il contenuto delle politiche governative relative al settore in cui opera l'entità oggetto di inchiesta»; e iii) elementi di prova che un governo eserciti «un controllo significativo su un'entità e sulla sua condotta». Quando conduce un'indagine su un ente pubblico, l'autorità incaricata di un'inchiesta deve «valutare e tenere in debita considerazione tutte le caratteristiche pertinenti dell'entità» ed esaminare tutti i tipi di elementi di prova che possono essere pertinenti per tale valutazione; in tal modo, essa dovrebbe evitare di «concentrarsi esclusivamente o indebitamente su qualsiasi singola caratteristica senza prestare la dovuta considerazione ad altre che possano essere pertinenti».

    (226)

    Al fine di qualificare correttamente un'entità come un ente pubblico in un caso specifico, può essere rilevante esaminare «se le funzioni o la condotta [dell'entità] siano normalmente classificate come pubbliche nell'ordinamento giuridico del membro pertinente», nonché la classificazione e le funzioni delle entità in seno ai membri dell'Organizzazione mondiale del commercio in generale. Pertanto la questione se le funzioni o la condotta siano normalmente classificati come pubbliche nell'ordinamento giuridico del membro pertinente può costituire una considerazione rilevante per determinare se una specifica entità sia o meno un ente pubblico.

    (227)

    Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un'entità stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica.

    (228)

    Il fatto che un governo eserciti un controllo significativo su un'entità e sulla sua condotta può servire a provare, in determinate circostanze, che l'entità è investita di poteri pubblici e che li esercita svolgendo funzioni pubbliche. Infatti la proprietà di un'entità da parte di amministrazioni pubbliche, pur non essendo un criterio decisivo, può fungere da elemento di prova, unitamente ad altri elementi. Tuttavia è improbabile che l'esistenza di meri legami formali tra un'entità e il governo in senso stretto sia sufficiente a constatare l'esercizio di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di una determinata entità non dimostra di per sé che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che l'entità in questione sia stata investita di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi di prova è possibile dedurre che l'entità interessata esercita poteri pubblici.

    (229)

    L'interesse principale di un'indagine su un ente pubblico non è se la condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario sia logicamente connessa a una «funzione pubblica» individuata. A tale riguardo, il criterio giuridico ai fini della determinazione della qualifica come ente pubblico ai sensi dell'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non prescrive la necessità di constatare un nesso di grado o natura particolare tra una determinata funzione pubblica e lo specifico contributo finanziario in questione. L'indagine pertinente è incentrata piuttosto sull'entità che intraprende tale condotta, sulle sue caratteristiche essenziali e sul suo rapporto con il governo. L'attenzione posta sull'entità, a differenza della condotta che si presume dia luogo a un contributo finanziario, corrisponde al fatto che un «governo» (in senso stretto) e un «ente pubblico» condividono un «grado di comunanza o sovrapposizione nelle loro caratteristiche essenziali», ossia hanno entrambi natura «pubblica».

    (230)

    La natura della condotta o della prassi di un'entità può certamente costituire un elemento di prova pertinente ai fini di un'indagine su un ente pubblico. In effetti la condotta di un'entità, in particolare quando suggerisce l'esistenza di una «prassi costante e sistematica», è una dei vari tipi di elementi di prova che, a seconda delle circostanze di ciascuna inchiesta, possono far luce sulle caratteristiche essenziali di un'entità e sui suoi rapporti con il governo in senso stretto. Tuttavia la valutazione di tali elementi di prova mira a rispondere alla domanda centrale se l'entità stessa possieda le caratteristiche e le funzioni essenziali che la qualificherebbero come un ente pubblico. Ad esempio, nella controversia DS379 tra gli elementi pertinenti per valutare se un'entità fosse un ente pubblico nel contesto delle banche commerciali di Stato cinesi vi erano informazioni a dimostrazione che: i) «[i] dirigenti delle sedi centrali delle banche commerciali di Stato cinesi sono nominati dal governo e il [partito comunista cinese, «PCC»] conserva un'influenza notevole nella loro scelta»; e ii) le banche commerciali di Stato cinesi «non dispongono comunque di competenze adeguate in materia di gestione dei rischi e di analisi». Tali elementi di prova non si limitavano all'attività di prestito in sé delle banche commerciali di Stato cinesi, ma riguardavano piuttosto le loro caratteristiche organizzative, le catene dell'autorità responsabile del processo decisionale e il rapporto generale con il governo della RPC. Pertanto, nella controversia DS379 l'organo d'appello ha osservato che, sebbene il ministero per il Commercio statunitense (USDOC) abbia preso in considerazione elementi di prova relativi alla condotta delle banche commerciali di Stato cinesi [«erogazione di prestiti»], lo aveva fatto nel quadro della sua indagine sulle caratteristiche essenziali di tali entità e sul loro rapporto con il governo della RPC. Tali banche commerciali di Stato cinesi esercitavano funzioni pubbliche per conto del governo cinese.

    (231)

    L'organo d'appello ha inoltre attribuito importanza al fatto che il governo in questione non aveva collaborato durante l'inchiesta. In effetti, nella controversia DS379, l'organo d'appello ha confermato la decisione dell'USDOC secondo cui le banche commerciali di Stato cinesi nell'inchiesta sui fogli di carta patinata costituivano «enti pubblici» sulla base delle considerazioni seguenti: i) proprietà dello Stato pressoché completa del settore bancario in Cina; ii) l'articolo 34 della legge sul settore bancario commerciale afferma che le banche sono tenute a «esercitare la propria attività di concessione di credito in funzione delle esigenze dell'economia nazionale e dello sviluppo sociale e secondo gli orientamenti delle politiche industriali statali»; iii) elementi di prova registrati indicanti che le banche commerciali di Stato cinesi non dispongono comunque di adeguate capacità di gestione dei rischi e di analisi; e iv) il fatto che «nel corso di [tale] inchiesta l'[USDOC] non abbia ricevuto gli elementi di prova necessari per documentare in modo esauriente il processo attraverso il quale i prestiti sono stati richiesti, concessi e valutati in relazione all'industria della carta» (34).

    (232)

    Infine, per essere considerate enti pubblici, le imprese di proprietà dello Stato in questione non dovrebbero necessariamente essere controllate dal governo della RPC in ogni vendita di fattori di produzione ai produttori a valle.

    (233)

    In sintesi, occorre esaminare se le società minerarie indiane impegnate nella fornitura di minerali di cromo siano «enti pubblici», esaminando le caratteristiche e le funzioni essenziali di tali società e il loro rapporto con il governo dell'India. Gli elementi di prova relativi alla proprietà dello Stato, al controllo diretto da parte dello Stato e all'intervento del governo dell'India sul mercato per conseguire determinati obiettivi strategici possono dimostrare, anche in un contesto nel quale il governo in questione non ha collaborato, che le società minerarie esercitano funzioni pubbliche per conto del governo dell'India.

    Caratteristiche essenziali delle società minerarie e loro rapporto con il governo dell'India

    (234)

    Innanzitutto la Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e altri indizi formali di un controllo del governo sulle società minerarie di proprietà dello Stato che estraggono minerali di cromo. A tale fine, la Commissione ha potuto basarsi soltanto sulle informazioni fornite da OMC, l'unica società mineraria che ha collaborato all'inchiesta almeno nella fase di verifica tramite controllo incrociato a distanza, e che era il fornitore quasi esclusivo del produttore esportatore indiano di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo che ha acquistato minerali di cromo sul mercato interno durante il PI, come indicato al considerando 212.

    (235)

    Il governo dell'India ha dichiarato che durante il PI vi erano due produttori attivi di proprietà dello Stato per quanto concerne i minerali di cromo, ossia OMC e Industrial Development Corporation of Orissa Ltd., che rappresentavano il 21 % della produzione totale. La seconda società mineraria pubblica attiva nell'estrazione di minerali di cromo presentava soltanto una produzione minima durante il PI.

    (236)

    I dati del governo dell'India si riferivano anche a sei società minerarie private, ossia Misrilal Mines Ltd., B.C. Mohanty & Sons Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd, Indian Metals and Ferro Alloys Ltd., Balasore Alloys Ltd. e Tata Steel Mining. Tuttavia, secondo informazioni pubblicamente disponibili, quattro di loro producono minerali di cromo per l'uso vincolato del ferrocromo e non sono pertanto attive sul libero mercato. Inoltre la concessione mineraria delle due rimanenti società minerarie è scaduta durante il PI. La loro concessione è stata acquistata da Tata Steel Mining al fine di completare l'espansione della propria produzione di ferrocromo. La prima di queste società presentava ancora una produzione limitata nel periodo dell'inchiesta (9 % della produzione totale).

    (237)

    Di conseguenza, il mercato indiano dei minerali di cromo non vincolato è limitato a due società minerarie di proprietà dello Stato, una delle quali è un operatore marginale (0,1 % della produzione totale), una circostanza questa che di fatto rende OMC l'unico fornitore di minerali di cromo sul libero mercato.

    (238)

    Dall'inchiesta è emerso che OMC è al 100 % di proprietà dello Stato. Inoltre, secondo lo statuto della società, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e uno degli amministratori sono membri del servizio amministrativo indiano (dipartimento per le società pubbliche del governo), mentre un amministratore rappresenta il dipartimento delle finanze pubbliche. Inoltre, sempre secondo il medesimo statuto, tutti gli amministratori sono nominati e pagati dal governatore dello Stato di Orissa.

    (239)

    Infine, ai sensi dell'articolo 54A dello statuto di OMC, «il governatore può di tanto in tanto emanare direttive e istruzioni, che ritiene opportune, in materia di finanza e di gestione dell'attività e degli affari della società, e gli amministratori si conformano debitamente e danno attuazione a tali direttive o istruzioni».

    (240)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato dei minerali di cromo non vincolato è dominato da una società, OMC, che è interamente di proprietà dello Stato, nonché gestita e controllata dallo Stato. In effetti, grazie alla sua proprietà, alla sua presenza nella dirigenza della società e alla definizione dell'orientamento delle sue decisioni aziendali, il governo dell'India esercita un controllo significativo su OMC e sulla sua condotta.

    Funzioni delle società minerarie in India

    (241)

    La Commissione ha valutato se le società minerarie, in particolare OMC, siano dotate di poteri pubblici e se li esercitino nell'esercizio di funzioni pubbliche.

    (242)

    La marcata influenza del governo dell'India e il controllo significativo esercitato dal governo su OMC si riflettono anche nel contesto fortemente regolamentato per quanto riguarda i minerali di cromo che il governo dell'India ha creato negli ultimi anni, che comprendeva restrizioni all'esportazione, associate a requisiti per la concessione di licenze minerarie che favoriscono l'attività estrattiva vincolata, e all'esercizio di un controllo sui prezzi di fornitura e di vendita sul mercato interno tramite operatori di proprietà dello Stato. Gli elementi di prova hanno dimostrato che le società minerarie, compresa OMC per quanto riguarda i minerali di cromo, rispettano gli obiettivi strategici del governo dell'India e svolgono pertanto funzioni pubbliche.

    (243)

    Già nel 2005 un gruppo di esperti istituito dal ministero per l'Acciaio al fine di elaborare orientamenti sull'assegnazione di concessioni minerarie a titolo preferenziale ha pubblicato una relazione (la «relazione Dang») (35) che riporta diverse risultanze e raccomandazioni pertinenti.

    (244)

    All'epoca è stato osservato che:

    «[i] minerali di ferro, i minerali di manganese e i minerali di cromo sono materie prime essenziali per l'industria siderurgica. La loro disponibilità tempestiva e garantita in quantità e qualità adeguate a lungo termine è una conditio sine qua non per una crescita rapida e ordinata dell'industria siderurgica e ferrosa, che è un settore fondamentale dell'economia nazionale» (36).

    «Un raffronto tra il costo dell'attività mineraria e i risultati netti derivanti dalle esportazioni a tali prezzi rivela profitti eccezionali da parte di pochi esportatori indiani di cromo, a scapito della conservazione di una scarsa risorsa mineraria non rinnovabile. Sebbene l'India detenga meno dell'1 % delle riserve mondiali note di minerali di cromo, la sua quota nel commercio mondiale di minerali di cromo è estremamente sproporzionata essendo pari al 35 %. In India cinque produttori principali - M/s. TISCO, M/s. Orissa Mining Corporation Ltd., Balasore Alloys Ltd., Ferro Alloys Corporation Ltd. Jindal Strips Ltd. — rappresentano oltre il 90 % della produzione. [...] In considerazione delle riserve molto limitate di minerali di cromo di qualità elevata, sembra essenziale limitare le esportazioni di tale minerale naturale, molto richiesto dai produttori nazionali di acciaio e leghe […]» (37).

    (sottolineatura aggiunta).

    «Disponendo soltanto dell'1 % delle 122 riserve mondiali, le esportazioni indiane di minerali di cromo rappresentano attualmente il 35 % del commercio mondiale. Si tratta chiaramente di un'aberrazione causata da ampi margini di profitto tra il costo delle attività minerarie e i profitti netti realizzati all'esportazione. Occorre sospendere del tutto le esportazioni di minerale naturale di cromo» (38).

    (sottolineatura aggiunta).

    «Tenuto conto dell'ampio divario tra i costi di estrazione e i prezzi all'esportazione, il governo dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di applicare dazi graduali all'esportazione in relazione a tutte le esportazioni di cromo, compresi i concentrati, sempre che si decida di consentire tali esportazioni» (39).

    «In linea con le finalità della legge sulle miniere e i minerali, e come nel caso dei minerali di ferro, gli impianti nazionali che necessitano di minerali di cromo per la produzione di ferroleghe/acciai al cromo a valore aggiunto devono beneficiare di una preferenza assoluta per l'assegnazione di concessioni per il cromo» (40).

    «Dopo aver accordato la preferenza assoluta ai produttori di acciaio, mediante miniere vincolate/semi-vincolate, è essenziale attuare misure strategiche destinate a incoraggiare un'industria mineraria competitiva a livello mondiale in quanto tale, che operi sulla base di parametri di riferimento mondiali in termini di estrazione scientifica, utilizzo ottimale di tutto il materiale estratto, benefici, prospezioni sistematiche e limitate nel tempo, nonché di conservazione dell'ambiente e della biodiversità. Tali società minerarie professionali, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, devono innanzitutto destinare una determinata percentuale minima della produzione (ossia il 70 %) al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori nazionali» (41).

    (sottolineatura aggiunta).

    (245)

    Dalla relazione Dang emerge quindi che i minerali di cromo sono stati considerati una risorsa essenziale per l'industria siderurgica nazionale, che i prezzi all'esportazione erano considerati troppo elevati rispetto ai prezzi praticati sul mercato interno e che, al fine di mantenere prezzi interni ragionevoli, era giustificata una combinazione di restrizioni all'esportazione e concessioni minerarie preferenziali per la produzione vincolata. La relazione Dang mette in evidenza altresì l'intenzione del governo dell'India di regolamentare in maniera marcata il settore dei minerali di cromo in quanto «settore fondamentale dell'economia nazionale».

    (246)

    Inoltre la relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale, pubblicata nel novembre 2011 (42), afferma esplicitamente quanto segue:

    «La cromite è utilizzata principalmente nell'industria metallurgica nella produzione di ferroleghe, ad esempio ferrocromo, charge-chrome e silicio-cromo, che sono utilizzate come additivi nella fabbricazione di acciaio inossidabile e acciaio legato speciale» (43).

    «L'industria siderurgica ha cercato di limitare le esportazioni di minerali di cromite. Il governo ha istituito un quadro fiscale per scoraggiare le esportazioni eccessive di minerali di cromite» (44).

    (sottolineatura aggiunta).

    «Le principali raccomandazioni per lo sviluppo del settore della cromite in India sono le seguenti: … v) le risorse di cromite nel paese non sono abbondanti. Il paese possiede soltanto l'1,8 % del totale delle riserve mondiali di minerali di cromite, ma le esportazioni rappresentano il 30 %-35 % del commercio mondiale. Vi è pertanto l'urgente necessità di conservare questo fattore di produzione essenziale per l'uso nell'industria nazionale e di introdurre misure fiscali contro le esportazioni» (45).

    (247)

    Infine la politica mineraria nazionale del governo dell'India del 2019 prevede altresì che siano profusi sforzi per promuovere l'industria nazionale nonché, in relazione alle concessioni minerarie, per garantire un approvvigionamento ininterrotto di minerali all'industria a valle.

    (248)

    La Commissione ha poi valutato il modo in cui tale intento politico è stato attuato in termini legislativi e normativi. Innanzitutto, per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione, il governo dell'India ha adottato diverse misure per scoraggiare le esportazioni di minerali di cromo, che possono essere verificate sul sito web del ministero dell'Acciaio (46) e nella banca dati dell'OCSE sulle restrizioni alle esportazioni di materie prime industriali («banca dati dell'OCSE») (47).

    (249)

    La misura principale è una tassa all'esportazione istituita originariamente nel 2008 sotto forma di un dazio specifico di 2 000 INR per tonnellata (48). La forma di tale imposta è stata trasformata in un dazio ad valorem del 30 % per tonnellata nel 2012 all'inizio del dodicesimo piano quinquennale e rimane ancora a tale livello (49). Secondo la banca dati dell'OCSE le finalità dichiarate di tale misura sono la «salvaguardia dell'approvvigionamento interno; la promozione di un trattamento ulteriore/valore aggiunto».

    (250)

    Tra le altre restrizioni all'esportazione figurano requisiti in materia di concessione di licenze e un elenco di esportatori qualificati (in pratica limitato all'impresa commerciale di proprietà dello Stato Metal and Mineral Trading Corporation) per determinate qualità di minerali di cromo, nonché una sovrattassa di congestione applicata alle tariffe merci di base delle ferrovie indiane per il trasporto ferroviario di minerali di cromo verso il Bangladesh e il Pakistan (gli unici paesi aventi collegamenti ferroviari con l'India).

    (251)

    L'effetto più evidente di tale politica è stata l'impressionante riduzione del volume delle esportazioni di minerali di cromo in seguito all'introduzione delle restrizioni mirate all'esportazione nel 2008, e nuovamente in seguito al loro ampliamento nel 2012. Lo sviluppo dell'esportazione di minerali di cromo è illustrato dal grafico seguente:

    IND, esportazioni di cromo (SA 261000)

    Image 1L0882022IT110120220309IT0001.0002141141Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CEIl Parlamento europeo e il Consiglio convengono che i medicinali pericolosi contenenti una o più sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tutti i requisiti della direttiva 2004/37/CE si applicano di conseguenza ai medicinali pericolosi.

    (252)

    Le restrizioni mirate all'esportazione hanno quindi raggiunto l'obiettivo perseguito dal governo dell'India di disincentivare le esportazioni e tenere i minerali di cromo a disposizione dell'industria nazionale a valle.

    (253)

    Tali volumi di esportazioni devono essere considerati nel contesto del consumo nazionale dei minerali di cromo. Nella sua risposta il governo dell'India ha fornito soltanto dati limitati sulle esportazioni di minerali di cromo [esercizio finanziario (EF) dal 2018/2019 (50) al 2020/2021], mentre le cifre relative alla produzione e al consumo sul mercato interno sono state fornite per il periodo compreso tra l'esercizio 2016/2017 e quello 2019/2020. Entrambe le serie di tali dati sono fornite come riservate. È tuttavia possibile effettuare un confronto tra i volumi delle esportazioni e il consumo interno per l'esercizio 2019/2020 (che copre nove mesi del periodo dell'inchiesta) e il precedente esercizio 2018/2019. In entrambi gli esercizi, il volume delle esportazioni non ha superato l'1,5 % del consumo interno. Occorre osservare che anche la quota delle importazioni sul mercato interno è stata insignificante.

    (254)

    Il mercato indiano ha inoltre registrato una sovraccapacità costante e irrazionale rispetto alla somma del consumo nazionale e delle esportazioni meno le importazioni. Tale sovraccapacità non ha potuto essere spiegata dal governo dell'India. Di conseguenza tale sovraccapacità può essere spiegata soltanto con il fatto che le società minerarie, compresa OMC nel settore dei minerali di cromo, hanno esercitato funzioni pubbliche (in particolare garantendo un approvvigionamento adeguato di minerali di cromo in linea con gli obiettivi strategici del governo dell'India di sostenere l'industria a valle e aggiungere valore alla catena di approvvigionamento).

    (255)

    In secondo luogo, la Commissione ha constatato che, secondo le disposizioni indiane sulle concessioni minerarie del 2016, le miniere vincolate dispongono di un diritto di prelazione alla scadenza della loro concessione mineraria. L'articolo 8A della legge sulle miniere e i minerali del 1957 (modificata nel 2015) prevede inoltre periodi prolungati di concessioni minerarie per gli utilizzatori vincolati e ribadisce il diritto di prelazione nelle aste per le concessioni minerarie per gli utilizzatori vincolati. Ciò consente alle concessioni minerarie di rimanere prevalentemente nelle mani dei produttori vincolati di ferrocromo a valle, in linea con quanto affermato al considerando 244. Di fatto la Commissione ha altresì constatato, come indicato al considerando 236, che tutti i proprietari privati dell'attività di estrazione di minerali di cromo utilizzavano effettivamente tale minerale per la produzione vincolata. Di conseguenza, a seguito della chiusura delle frontiere esterne e dell'assegnazione preferenziale di concessioni minerarie a favore dell'uso vincolato, rimane sul mercato un solo operatore predominante di proprietà dello Stato, OMC, che detiene quindi il controllo dei quantitativi e dei prezzi dei minerali di cromo disponibili sul mercato interno non vincolato. Essendo il principale fornitore di minerali di cromo sul mercato indiano, OMC deve rispettare gli obiettivi strategici del governo dell'India di sostenere l'industria a valle attraverso prezzi bassi, come spiegato ulteriormente nella sezione seguente. Tale società esercita pertanto funzioni pubbliche.

    Fornitura di minerali di cromo da parte delle società minerarie per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (256)

    Nella fase successiva, la Commissione ha verificato se i minerali di cromo fossero nella pratica forniti per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, in particolare da parte di OMC.

    (257)

    Come spiegato al considerando 213, il governo dell'India non è stato in grado di fornire informazioni sulla fissazione dei prezzi o statistiche sui prezzi praticati sul mercato interno indiano dei minerali di cromo. La grande maggioranza delle vendite di minerali di cromo sul mercato indiano non vincolato è effettuata da OMC e ciò vale anche per la grande maggioranza degli acquisti del gruppo Jindal. Tali vendite sono state quindi considerate rappresentative dell'intero libero mercato indiano.

    (258)

    Tali minerali di cromo sono venduti da OMC mediante asta elettronica. Tuttavia dall'inchiesta è risultato che OMC limitava l'accesso a tali aste elettroniche: il 70 % della produzione mensile è garantito ai cosiddetti «acquirenti a lungo termine» situati nello Stato di Orissa. Soltanto i produttori di ferrocromo a valle sono ammissibili come acquirenti a lungo termine e i contingenti garantiti non possono superare la capacità produttiva specifica della società di ferrocromo. Ciò dimostra che OMC, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, applica nella pratica in un altro formato l'assegnazione preferenziale di quantitativi di minerali di cromo ai produttori di ferrocromo a valle, come già avviene anche a livello di assegnazione delle concessioni minerarie. Il restante 30 % è riservato anche ai produttori nazionali a valle al di fuori dello Stato di Orissa (esclusi gli operatori commerciali).

    (259)

    Di conseguenza l'approvvigionamento di minerali di cromo sul libero mercato è controllato da OMC ed è dalla stessa destinato prevalentemente all'industria a valle, in linea con l'intenzione generale e il quadro legislativo del governo dell'India, come evidenziato nei considerando da 242 a 255.

    (260)

    Tuttavia vi erano elementi di prova attestanti che la fissazione dei prezzi per i piccoli quantitativi offerti mediante asta elettronica non si basi su offerte libere delle società. L'asta inizia con un prezzo base, deciso arbitrariamente dal consiglio di OMC. Il governo dell'India ha spiegato che nel periodo successivo a quello dell'inchiesta tale prezzo di base è stato fissato come una frazione (pari al 13,5 %) del prezzo internazionale del prodotto a valle, ossia del ferrocromo. Tuttavia il governo dell'India non è stato in grado di spiegare come si stabilisca tale frazione/fattore di correzione. In seguito a un'ulteriore analisi, la Commissione ha constatato che il fattore di correzione per i prezzi successivi al periodo dell'inchiesta era effettivamente basato sulla media storica dei prezzi dei minerali di cromo fissati con decisione del consiglio di OMC. La Commissione non ha avuto accesso alle precedenti decisioni del consiglio di amministrazione e il governo dell'India non è stato in grado di spiegare i principi alla base di tali decisioni. La Commissione non ha neppure potuto individuare alcun nesso oggettivo tra il fattore di correzione e il costo di conversione dei minerali di cromo in ferrocromo. La Commissione ha pertanto dovuto utilizzare i dati disponibili per quanto riguarda il prezzo dei minerali di cromo sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (261)

    A tale riguardo la Commissione ha osservato che, come ammesso dal governo dell'India, il prezzo base era arbitrariamente basso rispetto ai prezzi internazionali, senza una motivazione effettiva. Tali prezzi artificiosamente bassi sembrano essere in linea con la politica del governo dell'India di fornire all'industria a valle minerali di cromo nazionali a basso costo. Inoltre la Commissione ha esaminato gli elementi di prova empirici. Esaminando i prezzi di acquisto della materia prima in questione offerti da OMC al gruppo Jindal, la Commissione ha constatato che tali prezzi, a seconda del tipo di minerali di cromo, erano inferiori del 15 %-40 % rispetto ai corrispondenti prezzi all'esportazione dei minerali di cromo di origine turca (maggiormente somiglianti ai minerali di cromo indiani) verso il suo principale mercato di esportazione, ossia la Cina. Su tale base la Commissione ha concluso che il prezzo di base dei minerali di cromo venduti nell'ambito dell'asta elettronica è stato fissato a un livello artificiosamente basso rispetto ai prezzi di mercato dei minerali di cromo. I prezzi dei minerali di cromo erano troppo bassi anche rispetto al prodotto a valle (ferrocromo). Di conseguenza le affermazioni del governo dell'India e di OMC secondo le quali i prezzi del ferrocromo erano pertinenti per i prezzi dei minerali di cromo sono state respinte.

    (262)

    Gli elementi di prova indicavano pertanto che OMC, il principale fornitore di minerali di cromo sul libero mercato e dal quale il produttore esportatore indiano acquistava tale materia prima per il suo ulteriore utilizzo nel processo di fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, non si comportava come un operatore di mercato; al contrario, nel fornire il minerali di cromo, OMC esercitava funzioni pubbliche per conto del governo dell'India e in linea con gli obiettivi politici di quest'ultimo di favorire l'industria a valle.

    Conclusione

    (263)

    Il contesto giuridico ed economico in India dimostra che le società minerarie che forniscono minerali di cromo, in particolare OMC, impresa di proprietà dello Stato, possiedono, esercitano o sono investite di poteri pubblici. I minerali di cromo, come altri minerali in India, sono una risorsa naturale gestita dal governo dell'India in quanto settore fondamentale della sua economia nazionale. In particolare il governo dell'India ha istituito una serie di misure (ossia l'imposizione di restrizioni all'esportazione che comportano un eccesso di offerta e prezzi bassi sul mercato interno e la fissazione di prezzi base delle aste di minerali a livelli artificiosamente bassi per tali produttori), dimostrando che i fornitori di minerali di cromo, in particolare OMC, sono controllati in modo significativo dal governo dell'India nell'esercizio di funzioni pubbliche. Di conseguenza, sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che il governo dell'India ha fornito minerali di cromo all'industria dell'acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base, come interpretato e applicato in linea con la pertinente norma dell'OMC conformemente all'articolo 1.1, lettera a), punto iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    (264)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il gruppo Jindal ha osservato che l'obiettivo del sistema d'asta non è quello di fornire minerali di cromo a basso prezzo, quanto piuttosto quello di massimizzare il reddito del governo vendendo minerali di cromo al prezzo più elevato possibile. La società ha inoltre dichiarato che il governo dell'India non ordina la fissazione del prezzo dei minerali di cromo, ma si limita a fissare il prezzo minimo dell'asta.

    (265)

    Infine la società ha fatto riferimento al fatto che i prezzi all'esportazione indiani del ferrocromo erano superiori ai prezzi all'esportazione del ferrocromo originario del Sud Africa, del Kazakhstan e della Turchia, una circostanza questa che, secondo la società, significa che il gruppo Jindal non beneficia di minerali di cromo sovvenzionati utilizzati per la produzione di ferrocromo.

    (266)

    Tuttavia le prime due argomentazioni sollevate dalla società non invalidano la conclusione principale della Commissione per quanto riguarda le aste di minerali di cromo, come descritto ai considerando da 258 a 261, in particolare il fatto che l'accesso all'asta e i volumi di vendita sono limitati, il prezzo minimo è deciso arbitrariamente dal consiglio di amministrazione di OMC e il suo livello è artificiosamente basso. Tutto ciò si traduce in un prezzo finale d'asta, che è effettivamente superiore al prezzo minimo, ma non è comunque basato sul mercato, come dimostra in particolare un confronto con i prezzi turchi (considerando 261).

    (267)

    Si osserva inoltre che i minerali di cromo forniti al gruppo Jindal per un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe adeguato incide sul costo di produzione del ferrocromo, che viene successivamente utilizzato in modo capillare dalla società nella produzione di acciaio inossidabile. In ogni caso il contributo finanziario del governo dell'India è fornito al livello dei minerali di cromo e non al livello del prodotto a valle, il ferrocromo. Pertanto il confronto tra i prezzi all'esportazione del ferrocromo indiano e i prezzi all'esportazione del ferrocromo originario di altri paesi è irrilevante.

    (268)

    Alla luce di quanto precede, si conferma la conclusione di cui al considerando 263.

    ii)   Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione

    (269)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha constatato l'esistenza di un vantaggio e calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta.

    (270)

    Soltanto uno dei produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta (gruppo Jindal) ha acquistato minerali di cromo per la produzione di ferrocromo e, in ultima analisi, di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    (271)

    Innanzitutto la Commissione ha stabilito i volumi e la media ponderata dei prezzi di tutti gli acquisti del gruppo Jindal di minerali di cromo durante il PI, suddivisi in base al tipo di minerale definito dalla società secondo la forma (ad esempio friabile o concentrato) e il tenore di ossido di cromo. Questi due parametri incidono sulle differenze di prezzo dei diversi tipi di minerali di cromo.

    (272)

    In una seconda fase la Commissione ha sostituito i prezzi reali di ciascun tipo di minerali di cromo acquistato con il prezzo di riferimento adeguato.

    (273)

    La Commissione ha osservato che le condizioni di mercato vigenti in India sono tutte influenzate dalla struttura del mercato. Inoltre, come spiegato al considerando 257, un operatore predominante, che detiene sostanzialmente una quota di mercato pari al 100 % sul libero mercato, che agisce in qualità di ente pubblico impone il suo prezzo. È stato quindi impossibile stabilire il prezzo non distorto dei minerali di cromo per un produttore indiano di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo o per qualsiasi altro operatore sul mercato indiano. Non è stato dunque possibile utilizzare alcun prezzo praticato sul mercato interno indiano quale parametro di riferimento adeguato.

    (274)

    Pertanto, in linea con l'articolo 6, lettera d), secondo comma, del regolamento di base, la Commissione è tornata a guardare a un altro paese come parametro di riferimento esterno, debitamente adeguato alle condizioni di mercato vigenti in India.

    (275)

    La Commissione ha cercato di individuare un prezzo non distorto dei minerali di cromo estratti nella miniera di un altro paese rappresentativo e di simulare che tale miniera fosse in realtà situata in India. La maggior parte dei minerali di cromo nel mondo è esportato dal Sud Africa in Cina. La Commissione ha pertanto considerato il prezzo all'esportazione dal Sud Africa verso la Cina come possibile prezzo di riferimento. È stato tuttavia stabilito che i minerali di cromo originari del Sud Africa sono molto diversi dai minerali di cromo originari dell'India per quanto riguarda i due parametri più importanti: tenore di ossido di cromo e rapporto cromo-ferro («rapporto Cr:Fe») (51).

    (276)

    Il parametro di riferimento alternativo proposto dal denunciante era il prezzo all'esportazione dei minerali di cromo dalla Turchia (anch'essa uno dei maggiori produttori mondiali) verso la Cina. La Commissione ha osservato che i due parametri indicati al considerando 275 sono molto più vicini nel confronto turco-indiano dei dati per i minerali di cromo rispetto a quello sudafricano-indiano per lo stesso materiale (52).

    (277)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Jindal ha contestato le risultanze della Commissione secondo cui parametri quali il tenore di ossido di cromo e il rapporto Cr:Fe rendono i minerali di cromo indiano più simili a quelli turchi che ai minerali di cromo sudafricani. La società ha indicato che è importante confrontare il rapporto Cr:Fe dei minerali di cromo con tenori simili di ossido di cromo. Secondo la società il minerale turco di cromo con un tenore di cromo del 40 %-42 % presenta un rapporto Cr:Fe pari a 2,6-2,8, molto più elevato rispetto al caso dei minerali indiani o sudafricani aventi lo stesso tenore.

    (278)

    Come spiegato al considerando 281, la Commissione non ha utilizzato il tenore di cromo del 40 %-42 % indicato dal gruppo Jindal per stabilire il parametro di riferimento di base. Il parametro di riferimento di base scelto dalla Commissione ha un tenore di cromo del 46 %-48 % con un rapporto Cr:Fe pari a 2,5 (53). Si tratta quindi di un riferimento molto simile al minerale indiano avente un tenore comparabile di ossido di cromo, come confermato dallo stesso gruppo Jindal nelle sue osservazioni:

    «I minerali di cromo indiani avranno un rapporto Cr:Fe pari a 2,4 soltanto con un livello di Cr2O3 pari al 46 %» (54).

    «Affinché il minerali di cromo indiano presentino un rapporto Cr:Fe compreso tra 2,6 e 2,8, i minerali indiani dovrebbero avere un Cr2O3 molto più elevato, pari a 48 %-50 % o superiore» (55).

    Quanto precede conferma che il minerale indiano è molto più simile al minerale turco che a quello sudafricano, avente un rapporto Cr:Fe compreso tra 1,3 e 1,5 (56).

    (279)

    Inoltre, secondo la specifica IS:10818-1984 relativa alla cromite per le industrie metallurgiche (57) del Bureau of Indian Standards (organizzazione indiana di normazione), il normale rapporto Cr:Fe per la produzione di ferrocromo ad alto tenore di carbonio utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile è pari a circa 2,8. Ciò significa che il parametro di riferimento scelto dalla Commissione è altresì più rappresentativo dell'alternativa sudafricana dal punto di vista dell'utilizzo finale dei minerali di cromo da parte del gruppo Jindal, ossia la trasformazione in ferrocromo ad alto tenore di carbonio per la produzione di acciaio inossidabile.

    (280)

    La Commissione ha inoltre preso atto delle argomentazioni del produttore esportatore indiano per quanto riguarda le differenze ancora esistenti tra i minerali di cromo turchi e quelli indiani in termini di forma fisica e tenore di ossido di cromo. Tali differenze sono state tuttavia affrontate mediante gli adeguamenti di cui al considerando 289.

    (281)

    La Commissione ha successivamente utilizzato la media ponderata del prezzo all'esportazione dalla Turchia verso la Cina durante il PI come parametro di riferimento di base (58). Il parametro di riferimento di base di 209 USD per tonnellata si riferiva ai minerali di cromo con tenore di ossido di cromo pari a 46 %-48 %, sotto forma di concentrato, forniti su base cif.

    (282)

    La Commissione era anche consapevole della sentenza dell'organo di appello, secondo cui gli adeguamenti per le spese di spedizione devono riflettere le spese di spedizione generalmente applicabili per il bene in esame nel paese in cui ha luogo la fornitura (59). I prezzi di acquisto dei minerali di cromo comunicati dal gruppo Jindal erano pari al 99,96 % alle condizioni di consegna franco fabbrica (EXW) presso la miniera.

    (283)

    La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo di riferimento di base al livello franco fabbrica. Il prezzo cif è stato ridotto, deducendo i costi di trasporto merci marittimo e assicurazione (60) e i costi del trasporto interno in Turchia (61).

    (284)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'India ha affermato che i dati OCSE utilizzati dalla Commissione per adeguare il prezzo cif all'esportazione Turchia-Cina al livello franco fabbrica erano disponibili soltanto fino al 2016. Il governo dell'India ha inoltre sostenuto che l'estrapolazione dell'indicatore pertinente per il periodo dell'inchiesta non può essere considerata un esame obiettivo dei prezzi.

    (285)

    Tuttavia la Commissione non si è limitata a estrapolare il rapporto cif-fob come previsto dall'OCSE per il 2016. L'adeguamento al periodo dell'inchiesta si è basato sulle differenze effettive dei costi di trasporto merci e assicurazione tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta, come indicato dall'indice BDI per le venti rotte marittime principali. Nella divulgazione specifica delle informazioni è stato fornito al gruppo Jindal un calcolo dettagliato del prezzo di riferimento di base franco fabbrica.

    (286)

    Il calcolo degli adeguamenti per il trasporto merci e l'assicurazione effettuato dalla Commissione è stato contestato anche nelle osservazioni formulate dal gruppo Jindal in seguito alla divulgazione delle informazioni. La società ha proposto una fonte alternativa di dati per adeguare il prezzo cif all'esportazione Turchia-Cina al fob (62). Secondo il gruppo Jindal, tale fonte di dati mostrava meglio i costi effettivi di trasporto tra la Turchia e la Cina durante il PI rispetto ai dati OCSE e BDI, che sono «una media ponderata di tutte le rotte di trasporto».

    (287)

    Tuttavia la citazione fornita dal gruppo Jindal fa riferimento a un solo mese del periodo dell'inchiesta, al trasporto tra la Turchia e il «nord-est asiatico» in generale e al trasporto di carbonato di sodio e non di minerali di cromo. Il rapporto di base cif-fob dell'OCSE utilizzato dalla Commissione tiene conto dell'intero anno, della rotta marittima specifica (Turchia-Cina) e del prodotto specifico (minerali di cromo e concentrati). Solo l'adeguamento dei costi secondo il BDI tra il 2016 e il periodo dell'inchiesta si riferisce a una media di diverse rotte marittime.

    (288)

    Tenuto conto di quanto precede, si conferma il metodo utilizzato per l'adeguamento del prezzo di riferimento di base a livello franco fabbrica.

    (289)

    La Commissione ha ulteriormente adeguato il prezzo di base di riferimento franco fabbrica per tenere conto della forma fisica e del tenore di ossido di cromo del minerale al fine di individuare prezzi di riferimento specifici per ciascun tipo di minerale acquistato dal gruppo Jindal durante il PI. L'adeguamento relativo alla forma fisica si è basato sui costi di creazione di bricchette (minerale friabile) e di pellettizzazione più i costi di sinterizzazione (minerale concentrato), come indicato dal gruppo Jindal. L'adeguamento per il tenore di ossido di cromo si è basato sull'indicatore del costo di fusione del cromo indicato dal denunciante (63). Non è stato effettuato alcun adeguamento per le differenze nel rapporto Cr:Fe, in quanto questo parametro è molto simile nel raffronto del minerale turco e di quello indiano. Si è trattato di un approccio prudente, in quanto il rapporto Cr:Fe del minerale indiano è leggermente più elevato, il che si tradurrebbe di norma in un prezzo più elevato per il minerale nella stessa forma e avente lo stesso tenore di ossido di cromo.

    (290)

    Dato che i minerali di cromo turchi non sono influenzato dalle misure governative che distorcono il mercato indiano e dato che le condizioni di mercato vigenti nei due paesi, tra cui qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita, sono comparabili, la Commissione ha ritenuto che il prezzo dei minerali di cromo in Turchia sia comparabile a quello che prevarrebbe in India in assenza delle misure distorsive attuate dal governo dell'India.

    (291)

    Infine la Commissione ha confrontato il costo effettivo di acquisto dei minerali di cromo nazionali da parte del gruppo Jindal durante il PI con il costo che avrebbe dovuto essere corrisposto se i prezzi per tipo di minerale fossero stati sostituiti dai rispettivi prezzi di riferimento.

    (292)

    L'importo complessivo della differenza rappresenta il «risparmio» ottenuto dal produttore indiano che acquista minerali di cromo sul mercato distorto indiano rispetto al prezzo che avrebbe pagato in assenza di distorsioni. Tale importo complessivo rappresenta in ultima analisi il vantaggio conferito al produttore indiano dal governo dell'India durante il PI.

    (293)

    I calcoli dettagliati dei parametri di riferimento e del vantaggio conferito sono stati forniti al produttore esportatore indiano in questione nella divulgazione specifica delle informazioni.

    (294)

    A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato totale della società durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione ha conferito un vantaggio alla produzione totale del prodotto in esame e del suo prodotto a monte (rotoli laminati a caldo) e non solo alla produzione destinata all'esportazione.

    iii)   Specificità

    (295)

    L'intervento del governo dell'India per quanto riguarda la fornitura di minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato è diretto a favorire talune industrie, in particolare l'industria dell'acciaio inossidabile, compresi i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La sovvenzione è pertanto specifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le caratteristiche intrinseche dei minerali di cromo limitano il possibile utilizzo della sovvenzione a un determinato settore, ma ciò non significa che, per essere specifica, la sovvenzione vada ulteriormente limitata a un sottoinsieme di tale settore (64).

    (296)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha ritenuto che gli interventi del governo dell'India sono specifici per i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

    c)   Conclusioni sulla fornitura di minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (297)

    In considerazione di tutti gli elementi di cui sopra, la Commissione ha riscontrato che la fornitura di minerali di cromo da parte del governo dell'India dovrebbe essere considerata una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, ossia una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

    (298)

    L'ammontare della sovvenzione stabilito per il gruppo Jindal è risultato essere pari allo 0,45 %.

    3.3.3.   Trasferimento delle sovvenzioni a monte

    (299)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha osservato che dalle risultanze della Commissione è emerso che la grande maggioranza delle sovvenzioni individuate per i produttori esportatori integrati incide sulle fasi a monte del processo di produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Secondo il denunciante, ciò significa che anche il produttore indiano non integrato di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ossia Chromeni, potrebbe aver beneficiato delle sovvenzioni concesse ai produttori indiani e/o indonesiani a monte. Ciò potrebbe verificarsi in caso di vendite sul mercato interno di prodotti a monte del gruppo Jindal (India) a Chromeni o in caso di acquisti da parte di Chromeni di prodotti a monte sovvenzionati di origine indonesiana.

    (300)

    Sulla base dell'analisi del processo di produzione di Chromeni e degli acquisti di materie prime della società durante il PI, la Commissione ha concluso che la società non avrebbe potuto beneficiare degli acquisti di prodotti a monte sovvenzionati di origine indiana.

    (301)

    Chromeni ha tuttavia acquistato prodotti a monte, in particolare rotoli laminati a caldo, da una società collegata in Indonesia, che potrebbe aver beneficiato della fornitura di minerali di nichel da parte del governo dell'Indonesia per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (cfr. sezione 4.3). A tale riguardo la Commissione non ha potuto formulare risultanze in quanto nel fascicolo non vi erano elementi per effettuare detta valutazione al riguardo.

    3.4.   Importo delle sovvenzioni compensabili

    (302)

    Gli importi delle sovvenzioni compensabili stabiliti erano i seguenti:

    Società

    DDS

    EPCGS

    MEIS

    Totale delle sovvenzioni all'esportazione

    Minerali di cromo per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    TOTALE

    Chromeni

    5,69  %

    1,87  %

    7,56  %

    7,56  %

    Gruppo Jindal

    1,65  %

    0,36  %

    1,92  %

    3,93  %

    0,45  %

    4,37  %

    (303)

    Tenuto conto dell'elevato livello di collaborazione (100 %) dei produttori indiani, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l'importo residuo della sovvenzione per l'India al livello dell'importo individuale di sovvenzione più elevato, ossia al 7,56 %.

    4.   SOVVENZIONI: INDONESIA

    4.1.   Sovvenzioni e regimi di sovvenzione nell'ambito delle inchieste

    (304)

    Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione, è stata esaminata la sovvenzione presunta erogata dal governo dell'Indonesia mediante i seguenti strumenti:

    i.

    trasferimento diretto di fondi:

    concessione di prestiti agevolati;

    ii.

    fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato:

    fornitura di minerali di nichel e rottami di acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    fornitura di carbone per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    fornitura di terreno per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    fornitura di gas naturale per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    fornitura di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato;

    iii.

    rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute:

    incentivi relativi all'imposta sul reddito;

    esenzione dai dazi all'importazione;

    esenzione dall'IVA sui fattori di produzione e sui macchinari;

    imposta sui terreni e sui fabbricati nell'industria mineraria;

    esenzione dall'imposta sul reddito (all'importazione);

    iv.

    sovvenzioni legate allo sviluppo dell'industria indonesiana attraverso investimenti cinesi.

    4.2.   Rapporti di trasferimento

    (305)

    Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo IRNC ha sostenuto che per il calcolo dei rapporti di trasferimento per due società collegate sono stati utilizzati dati errati sulle vendite.

    (306)

    Tale argomentazione è stata ritenuta giustificata e la Commissione ha pertanto rivisto di conseguenza i rispettivi rapporti di trasferimento.

    4.3.   Contesto delle politiche preferenziali per l'industria nazionale dell'acciaio inossidabile

    (307)

    L'Indonesia dispone di risorse notevoli in termini di nichel. Nel 2020 le sue risorse erano stimate a 21 milioni di tonnellate di nichel (65) (1,1 miliardi di tonnellate di minerali di nichel), pari a circa il 20 % delle riserve di minerali di nichel note a livello mondiale.

    (308)

    Storicamente l'Indonesia era uno dei maggiori produttori di minerali di nichel. Tuttavia, poiché l'Indonesia disponeva di una capacità limitata per la trasformazione dei minerali di nichel sul mercato interno (soltanto due fonderie, come spiegato al considerando 315), tradizionalmente esportava la maggior parte dei suoi minerali di nichel, principalmente in Cina.

    (309)

    Il tasso di estrazione dei minerali di nichel è aumentato notevolmente in Indonesia, passando da circa 5 milioni di tonnellate nel 1996 a circa 10 milioni di tonnellate nel 2007 e a 70 milioni di tonnellate nel 2013. Tale accelerazione è stata trainata dalla domanda degli impianti/delle fonderie cinesi che producono ghisa al nichel (NPI). L'NPI è una lega di ferro e nichel a basso tenore di nichel. I minerali di nichel indonesiani sono particolarmente adatti alla tecnologia cinese utilizzata per la produzione di NPI.

    Tabella 1

    Esportazioni indonesiane di minerali di nichel (tonnellate)

     

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    Cina

    73 353

    660 206

    5 432 401

    6 594 319

    7 604 354

    Totale delle esportazioni

    3 703 515

    4 394 125

    9 026 850

    10 592 151

    10 437 126

    Fonte: Global Trade Atlas («GTA»).

    (310)

    Di conseguenza il governo dell'Indonesia si è progressivamente reso conto che l'esportazione della stragrande maggioranza delle sue riserve di minerali di nichel limitava i potenziali vantaggi per il paese derivanti da tale scarsa materia prima. I vantaggi per il paese potevano essere decisamente maggiori se il governo dell'Indonesia fosse riuscito ad aumentare il valore aggiunto nazionale generato dalle riserve di minerali di nichel. Per conseguire tale obiettivo il governo dell'Indonesia si è concentrato sullo sviluppo interno dell'intera catena del valore industriale che utilizza minerali di nichel fino alle industrie a valle, ossia le fonderie e l'industria dell'acciaio inossidabile in veste di utilizzatore finale di tale materia prima. Ciò avrebbe consentito all'Indonesia di beneficiare di vantaggi notevolmente maggiori a livello nazionale piuttosto che semplicemente esportare i minerali di nichel.

    (311)

    Tuttavia il conseguimento di tale obiettivo non si prospettava semplice per l'Indonesia agendo da sola. I principali problemi incontrati dal governo dell'Indonesia sono stati il notevole fabbisogno di finanziamenti per la creazione di fonderie e delle industrie a valle (ossia diversi miliardi di EUR di investimenti iniziali) e la relativa mancanza di know-how e tecnologie per produrre acciaio inossidabile a partire da NPI, che corrispondeva alla qualità dei minerali di nichel estratti in Indonesia. Il governo dell'Indonesia si è pertanto rivolto a potenziali paesi partner che avrebbero potuto aiutarlo a conseguire tale obiettivo (66). La scelta naturale è ricaduta sulla Cina in ragione dei legami storici e della vicinanza geografica e, aspetto ancora più importante, del fatto che i produttori cinesi di acciaio inossidabile utilizzavano già minerali di nichel indonesiani. Inoltre la Cina è stata una candidata perfetta per il governo dell'Indonesia ad inserirsi in un quadro bilaterale preferenziale per massimizzare il valore aggiunto interno derivante dalle riserve di minerali di nichel indonesiani, dal momento che tale paese disponeva di ingenti finanziamenti e di politiche preferenziali specifiche destinate a incoraggiare l'industria dell'acciaio inossidabile, anche per quanto concerne gli investimenti all'estero nel contesto della politica di internazionalizzazione a lungo termine, nonché la tecnologia e il know-how necessari per utilizzare efficacemente i minerali di nichel indonesiani. Da ciò è scaturito un quadro di cooperazione di lunga data giunto fino ad oggi. Le tappe principali e i documenti ufficiali pertinenti sono sintetizzati nei considerando che seguono.

    (312)

    I tentativi del governo dell'Indonesia di attirare gli investimenti cinesi verso l'industria indonesiana del nichel risalgono almeno al 2005, quando l'Indonesia si è impegnata a creare un «clima favorevole agli investimenti» (67) per gli investitori cinesi. Nel giugno 2005, nel corso di una visita a Pechino, il ministro indonesiano di coordinamento dell'economia ha proposto al vice primo ministro cinese le prospettive di investimento in quattro settori dell'economia indonesiana, comprese le risorse naturali, e «[s]perava altresì che un maggior numero di società cinesi potesse recarsi in Indonesia per investire, affermando che il governo dell'Indonesia avrebbe creato un ambiente favorevole per agevolare gli investitori cinesi» (68). In risposta a tale offerta, il vice primo ministro cinese ha chiesto all'Indonesia di garantire la redditività degli investimenti cinesi in Indonesia (69). I funzionari indonesiani hanno inoltre espresso gratitudine alla Cina per aver fornito «prestiti a titolo gratuito e agevolati all'Indonesia» (70).

    (313)

    Di conseguenza nel 2005 il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno firmato una dichiarazione congiunta che ha avviato la loro cooperazione nei settori minerario e metallurgico. Sulla base di tale dichiarazione congiunta, nel 2010 il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno firmato un piano d'azione che contiene un piano per incoraggiare gli investimenti cinesi nelle industrie basate sulle risorse in Indonesia, compreso il settore minerario, come spiegato ulteriormente nei considerando 563 e 584. Questi primi accordi mostrano già i termini principali del quadro di cooperazione specifico tra i due governi e il modo in cui i governi hanno pianificato di attuare la loro strategia facendo affidamento su investitori privati che avrebbero beneficiato di una serie di politiche preferenziali e di un sostegno monitorato attentamente dai governi.

    (314)

    Nel 2007 il governo dell'Indonesia ha introdotto la legge n. 27 sul piano di sviluppo nazionale a lungo termine («RPJPN») per il periodo 2005-2025. Il piano di sviluppo nazionale a lungo termine ha fatto del settore industriale il motore di crescita per il rafforzamento della struttura economica. Tale strategia doveva essere sostenuta, tra l'altro, dal settore minerario. Il miglioramento del valore aggiunto nel settore primario, compreso quello dell'estrazione mineraria, è stato messo in evidenza come obiettivo principale per promuovere la competitività locale e internazionale e rafforzare la base industriale nazionale.

    (315)

    Nel settore del nichel, l'aumento del valore aggiunto significava costruire fonderie in Indonesia. All'epoca (e fino al 2016) in Indonesia vi erano soltanto due fonderie: una fonderia di nichel appartenente a PT Vale con una capacità di circa 80 000 tonnellate di nichel e una fonderia di ferro-nichel appartenente a PT. Aneka Tambang («Antam»), di proprietà dello Stato, con una capacità produttiva di 26 000 tonnellate di nichel.

    (316)

    Il costo della sola costruzione di una fonderia può raggiungere 1 miliardo di EUR, a seconda della tecnologia e della capacità produttiva. Come indicato in precedenza, l'Indonesia non disponeva né delle risorse finanziarie né della tecnologia adeguate per costruire le fonderie, mentre la Cina disponeva di entrambi e necessitava dei minerali di nichel indonesiani per la produzione di prodotti di acciaio inossidabile.

    (317)

    Una delle misure principali volte a definire tale quadro di cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC e a consentire al primo di conseguire il suo obiettivo è stata l'introduzione della legge n. 4 del 2009 sulle attività di estrazione di minerali e carbone («legge mineraria del 2009»), che ha sostituito la legge n. 11 del 1967 sull'attività mineraria (71). Tradizionalmente il governo dell'Indonesia controllava notevolmente il settore minerario. L'articolo 1 della legge n. 11 del 1967 sull'attività mineraria attribuiva già un ruolo predominante al governo dell'Indonesia e gli concedeva poteri di regolamentazione su tale settore, affermando che «[t]utti i minerali rinvenuti nella giurisdizione mineraria indonesiana sotto forma di risorse naturali messe a disposizione da Dio onnipotente costituiscono una ricchezza nazionale del popolo indonesiano e devono pertanto essere controllate e utilizzate dallo Stato a favore del massimo benessere della popolazione». Il preambolo della legge mineraria del 2009 afferma inoltre che «i minerali e il carbone interrati nella giurisdizione mineraria dell'Indonesia rappresentano una ricchezza naturale non rinnovabile, che costituisce un dono di Dio onnipotente e che svolge un ruolo importante nel soddisfare le esigenze di vita di numerose persone; di conseguenza, la gestione di tali risorse deve avvenire sotto il controllo dello Stato al fine di fornire un valore aggiunto effettivo all'economia nazionale nel tentativo di conseguire prosperità e ricchezza per la comunità in modo equo». In particolare, l'articolo 4 della legge mineraria del 2009 stabilisce che «1) i minerali e il carbone, in quanto risorse naturali non rinnovabili, costituiscono una ricchezza nazionale controllata dallo Stato a favore del massimo beneficio del benessere della popolazione» e «2) il controllo dei minerali e del carbone da parte dello Stato di cui al paragrafo 1) è realizzato dal governo e/o dalle amministrazioni regionali». È importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 103 della legge mineraria del 2009, la trasformazione dei minerali come valore aggiunto conferito a questi ultimi doveva essere effettuata in Indonesia. La spiegazione di tale articolo 103, paragrafo 1), indica che l'obbligo di effettuare la trasformazione e la raffinazione sul mercato interno è inteso, tra l'altro, a) aumentare il valore delle attività minerarie attraverso le sue materie prime; b) fornire materie prime per l'industria; c) creare occupazione; e d) aumentare il reddito dello Stato. In altre parole, tali disposizioni imponevano a tutte le società minerarie che estraggono minerali di nichel l'obbligo di costruire un proprio impianto di trasformazione/purificazione del nichel o di vendere i loro minerali di nichel a tali impianti nazionali, in maniera da conseguire l'obiettivo generale di aumentare il valore aggiunto nazionale dei minerali di nichel attraverso politiche preferenziali rivolte all'industria dell'acciaio inossidabile a valle. Inoltre l'articolo 170 della legge mineraria del 2009 prevedeva un «periodo di tolleranza» di cinque anni. L'obiettivo di tale «periodo di tolleranza» era preparare l'industria mineraria all'obbligo di trasformazione a livello nazionale e consentire alle società di costruire gli impianti di purificazione necessari per assorbire l'approvvigionamento di minerali di nichel.

    (318)

    Nel contesto della legge mineraria del 2009, e in particolare del suo obbligo di trasformazione interna, le esportazioni indonesiane di minerali di nichel sono aumentate vertiginosamente, mentre la Cina ha assorbito quasi la totalità delle esportazioni, come indicato nella tabella che segue.

    Tabella 2

    Esportazioni indonesiane di minerali di nichel (tonnellate)

     

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    Cina

    14 346 464

    36 142 281

    43 095 682

    58 604 652

    3 989 894

    0

    Totale delle esportazioni

    17 566 047

    40 792 165

    48 449 392

    64 802 857

    4 160 121

    0

    Fonte: GTA.

    (319)

    Poiché l'obiettivo del governo dell'Indonesia di creare capacità di trasformazione in Indonesia non era stato conseguito, l'11 gennaio 2014 il governo dell'Indonesia ha vietato le esportazioni di minerali di nichel dal paese (per maggiori dettagli sulle restrizioni all'esportazione e sul divieto di esportazione dei minerali di nichel, cfr. considerando da 405 a 413).

    (320)

    Nel 2017 il governo dell'Indonesia ha allentato leggermente il divieto di esportazione consentendo l'esportazione di minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 % in determinati quantitativi. Tali esportazioni erano soggette a un dazio all'esportazione del 10 %, mentre gli esportatori dovevano altresì dimostrare che la costruzione del loro impianto di trasformazione stava procedendo come da calendario previsto. Ciò è dovuto al fatto che, all'epoca, l'Indonesia non disponeva della tecnologia per trasformare i minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 % in prodotti a valore aggiunto; tale prodotto era più adatto per le batterie per i veicoli elettrici piuttosto che per l'acciaio (cfr. sezione 4.4). Tuttavia nel 2020 il governo dell'Indonesia ha vietato completamente l'esportazione di tutti i minerali di nichel. La reintroduzione del divieto per il minerale a basso contenuto è stata dovuta al fatto che le società cinesi prevedono di costruire fonderie per questo tipo di minerali di nichel che potrebbero essere utilizzati per fabbricare batterie per veicoli elettrici.

    (321)

    Nel corso degli anni, e grazie all'obbligo interno di trasformazione e alle restrizioni all'esportazione imposte dal governo dell'Indonesia in relazione alle esportazioni di minerali di nichel, sono state costruite diverse fonderie per minerali di nichel. Anche il fabbisogno interno di minerali di nichel è aumentato grazie alle azioni del governo dell'Indonesia destinate a indurre la capacità di fusione precedentemente stabilita in Cina a trasferirsi in Indonesia. In effetti attraverso gli RKAB (bilancio e piano di lavoro annuali obbligatori), come spiegato al considerando 414, il governo dell'Indonesia controlla la produzione di minerali di nichel. Il governo dell'Indonesia mantiene inoltre il prezzo praticato sul mercato interno notevolmente al di sotto dei prezzi internazionali a vantaggio delle fonderie e dei produttori di acciaio inossidabile.

    Tabella 3

    Minerali di nichel dell'Indonesia (milioni di tonnellate)

     

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020

    Produzione

    7,81

    7,84

    20,92

    26,0

    32,0

    61,0

    48,0

    Esportazioni

    4,16

    0

    0

    4,88

    19,7

    32,3

    0

    Fonte: risposta del governo dell'Indonesia al questionario e https://www.statista.com/statistics/707267/production-of-nickel-ore-in-indonesia/.

    (322)

    La cooperazione bilaterale avviata dal governo dell'Indonesia con il governo della RPC sul trattamento preferenziale per istituire e favorire la creazione e lo sviluppo dell'industria nazionale indonesiana dell'acciaio inossidabile risale ai primi anni 2000. Si tratta di una serie di documenti bilaterali che definiscono il quadro giuridico e politico che ha portato all'adozione di diverse politiche di sostegno specifiche e programmi preferenziali che costituiscono sovvenzioni compensabili oggetto della presente inchiesta (cfr. i principali documenti bilaterali di cui al considerando 548).

    (323)

    La cooperazione bilaterale ha avuto luogo specificamente nel parco industriale Morowali (il «parco Morowali») dell'Indonesia. Si tratta di un parco industriale nella zona del Sulawesi, dove l'Indonesia e la Cina hanno deciso di sviluppare l'industria dell'acciaio inossidabile.

    (324)

    La società di gestione incaricata di attuare la cooperazione bilaterale nel parco Morowali è una società sino-indonesiana, IMIP. Tale società ha formalmente iniziato le sue attività nell'ottobre del 2013.

    4.4.   Fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    4.4.1.   La denuncia e il regime di sovvenzione

    (325)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'Indonesia controlla il settore dei minerali di nichel e che i prezzi dei minerali di nichel sono distorti in Indonesia a causa dell'intervento del governo. Il nichel contenuto nei minerali di nichel è la componente principale dell'acciaio inossidabile e il fattore principale che ne determina il prezzo. Secondo il denunciante, intervenendo sul mercato dei minerali di nichel, il governo dell'Indonesia ha garantito che il prezzo delle materie prime per la produzione di acciaio inossidabile rimanga notevolmente inferiore ai prezzi internazionali a vantaggio dei produttori esportatori indonesiani di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    4.4.2.   Base giuridica

    (326)

    La politica mineraria riguardante i minerali di nichel è gestita dal ministero dell'Energia e delle risorse minerarie («MEMR»), rappresentato dal direttore generale per i minerali e il carbone. Le esportazioni di minerali sono gestite anche dal ministero del Commercio, rappresentato dal direttore generale del commercio estero.

    (327)

    Tanto le amministrazioni centrali quanto quelle regionali svolgono un ruolo fondamentale nell'industria mineraria, definendo politiche, norme, orientamenti e criteri nazionali in materia mineraria e decidendo in merito alle procedure di autorizzazione all'estrazione mineraria. Inoltre il governo dell'Indonesia è attivamente coinvolto nello sviluppo, nel controllo, nella valutazione e nella risoluzione di conflitti nel settore.

    (328)

    L'industria mineraria è notevolmente regolamentata in Indonesia. Un gran numero di regolamenti, che vengono continuamente modificati, emanati da diversi organismi governativi, monitorano e supervisionano ciascun aspetto del settore minerario, come illustrato di seguito. La base giuridica delle norme e dei regolamenti pertinenti è fornita dagli atti seguenti:

    legge n. 27 sul piano di sviluppo nazionale a lungo termine («RPJPN», Law No. 27 on Long-Term National Development Plan) per il periodo 2005-2025;

    legge n. 4 del 2009 sulle attività di estrazione di minerali e carbone («legge mineraria del 2009», Law No 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining), come modificata dalla legge 3 del 2020 («legge mineraria del 2020»);

    regolamento governativo n. 55 del 2010 («GR 55/2010, Government Regulation 55/2010) sugli orientamenti e sulla supervisione sull'attuazione della gestione delle attività di estrazione di minerali e carbone;

    regolamento governativo n. 23 del 2010 («GR 23/2010») modificato dal regolamento governativo n. 24 del 2012 («GR 24/2012») relativo all'attuazione delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 27 del 2013 sulle procedure e sulla determinazione del prezzo della cessione di azioni e delle variazioni degli investimenti in capitale nei settori del carbone e delle miniere («MEMR 27/2013»);

    regolamento governativo n. 1 del 2014 («GR 1/2014») concernente la seconda modifica del GR 23/2010, ulteriormente modificato dal GR 24/2012, concernente l'attuazione delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 1/2014 («MEMR 1/2014») concernente il miglioramento del valore aggiunto dei minerali attraverso la trasformazione e la raffinazione di minerali nel paese;

    regolamento governativo n. 77 del 2014 («GR 77/2014»), terza modifica del GR 23/2010;

    regolamento governativo n. 1 del 2017 («GR 1/2017»), quarta modifica del GR 23/2010 sulla gestione di minerali e carbone;

    ministero del Commercio, regolamento n. 01/M-DAG/PER/1/2017 relativo alle disposizioni in materia di esportazione per i prodotti minerari trasformati e purificati;

    regolamento MEMR n. 5 del 2017 («MEMR 5/2017») relativo ai miglioramenti del valore aggiunto dei minerali attraverso attività di trasformazione e raffinazione dei minerali all'interno del paese;

    regolamento MEMR n. 7 del 2017 («MEMR 7/2017»), relativo alla procedura di determinazione del prezzo di riferimento per la vendita di minerali e carboni;

    regolamento MEMR n. 9 del 2017 concernente le procedure di cessione e il meccanismo di fissazione del prezzo delle azioni cedute delle società minerarie che estraggono minerali e carbone («MEMR 9/2017»), come modificato dal MEMR 43/2018;

    regolamento governativo n. 48 del 2017 («GR 48/2017»);

    regolamento PMK n. 13/PMK.010/2017 e regolamento PMK n. 164/PMK.010/2018 del ministero delle Finanze che stabiliscono le aliquote dei dazi all'esportazione per le varie forme di minerali metallici trasformati;

    decreto MEMR 2946 K/30/MEM/2017 relativo alla formula di calcolo per la determinazione del prezzo di riferimento di metalli e minerali;

    regolamento MEMR n. 25 del 2018 («MEMR 25/2018») relativo alle società minerarie di estrazione di minerali e carbone (che ha abrogato il MEMR 5/2017);

    regolamento MEMR n. 26 del 2018 («MEMR 26/2018») concernente l'attuazione di buone pratiche minerarie e la supervisione dell'estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 11 del 2018 («MEMR 11/2018») relativo alla procedura per la concessione di zone, la concessione di licenze e la rendicontazione nel contesto delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone, sostituito dal regolamento MEMR n. 7 del 2020 («MEMR 7/2020») concernente la procedura per la concessione della regione (assegnazione della zona mineraria), la concessione di licenze e la rendicontazione nel contesto delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 22 del 2018 (MEMR 22/2018) relativo alla modifica del MEMR 11/2018 relativo alla procedura per la concessione di zone, la concessione di licenze e la rendicontazione nel contesto delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 11 del 2019 («MEMR 11/2019»), seconda modifica del MEMR 25/2018 riguardante le attività di estrazione di minerali e carbone;

    regolamento MEMR n. 7 del 2020 concernente la procedura per la concessione della regione (assegnazione della zona mineraria), la concessione di licenze e la rendicontazione nel contesto delle attività commerciali relative all'estrazione di minerali e carbone («MEMR 7/2020»);

    regolamento MEMR n. 11 del 2020 («MEMR 11/2020») relativo alla terza modifica del regolamento MEMR 7/2017 relativo alla procedura di determinazione del prezzo di riferimento per la vendita di minerali e carboni; e

    decisione del MEMR n. 84 K/32/MEM/2020 sugli orientamenti per l'offerta, la valutazione e il calcolo dei prezzi delle azioni cedute nel contesto dell'estrazione di minerali e carbone.

    4.4.3.   Risultanze dell'inchiesta

    (329)

    In via preliminare, la Commissione ha osservato che un produttore esportatore di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo acquistava i minerali di nichel sul mercato interno da società collegate o indipendenti per fonderli e utilizzarli per fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

    (330)

    La fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato è una delle misure fondamentali attuate dal governo dell'Indonesia nel contesto della cooperazione con il governo della RPC al fine di garantire lo sviluppo dell'intera catena del valore industriale dell'industria dell'acciaio inossidabile in Indonesia.

    (331)

    Nel 2007 il governo dell'Indonesia ha introdotto la legge n. 27 sul piano di sviluppo nazionale a lungo termine («RPJPN») (72) per il periodo 2005-2025. Il piano di sviluppo nazionale a lungo termine ha fatto del settore industriale il motore di crescita per il rafforzamento della struttura economica. Tale strategia doveva essere sostenuta, tra l'altro, dal settore minerario, compreso quello dei minerali di nichel. Il miglioramento del valore aggiunto nel settore primario, compreso quello dell'estrazione mineraria, è stato messo in evidenza come obiettivo principale per promuovere la competitività locale e internazionale e rafforzare la base industriale nazionale. Lo sviluppo della catena del valore attraverso la trasformazione e la diversificazione dei prodotti (sviluppo a valle), l'approfondimento strutturale (sviluppo a monte) e l'integrazione verticale (sviluppo a monte e a valle) erano espressamente menzionati nel piano di sviluppo nazionale a lungo termine. Lo sviluppo dell'industria manifatturiera si concentrerebbe sui sottosettori che soddisfano diversi criteri, tra cui il trattamento delle risorse naturali interne e il potenziale di sviluppo delle esportazioni.

    (332)

    Come descritto ai considerando 317 e seguenti, in linea con il suo obiettivo di aumentare il valore aggiunto dei minerali in Indonesia, nel 2009 il governo dell'Indonesia ha introdotto la legge mineraria del 2009. Nel perseguire gli obiettivi della legge mineraria del 2009 il governo dell'Indonesia ha emanato diversi regolamenti di esecuzione, compresa una serie di modifiche. La legge mineraria del 2009 ha introdotto una serie di modifiche normative significative al sistema di concessione di licenze, alle royalties, alla proprietà estera e alle esportazioni di materie prime. Nel 2020 la legge mineraria del 2009 è stata modificata mediante la legge mineraria del 2020, adottata il 10 giugno 2020. Questa nuova legge, di scarsa pertinenza ai fini della presente inchiesta in quanto era in vigore nell'ultima parte del PI, ha confermato o ulteriormente esteso taluni requisiti previsti per le società minerarie.

    (333)

    La legge mineraria del 2009 ha conferito poteri di concessione di licenze tanto all'amministrazione centrale quanto alle amministrazioni regionali, a seconda dell'ubicazione della zona mineraria, dell'origine della licenza e della natura dell'investimento effettuato dalla società mineraria.

    (334)

    La legge mineraria del 2009 ha introdotto un nuovo sistema di concessione di licenze che ha sostituito il vecchio regime dei contratti di lavoro e il sistema locale dei Kuasa Pertambangan («KP») o diritti minerari. Il nuovo sistema prevede due tipi di permessi minerari importanti dal punto di vista commerciale:

    a.

    la licenza per le attività minerarie («IUP») è un permesso per l'esercizio di attività minerarie necessario per condurre attività minerarie all'interno di una determinata zona IUP, ed è suddiviso in: i) IUP per la prospezione, valida per un termine massimo di otto anni per le miniere di minerali metallici; ii) IUP per lo sfruttamento e la produzione (IUP-OP), valida per un termine massimo di 20 anni per le miniere di minerali metallici, nonché per le miniere di minerali non metallici e le miniere di carbone specificate, prorogabile per due ulteriori termini di 10 anni. La legge mineraria del 2009 garantisce quindi che ai titolari di permessi di prospezione siano concessi permessi per la produzione;

    b.

    licenza speciale per le attività minerarie («IUPK»), è un permesso speciale rilasciato dal MEMR per le attività minerarie per zone che sono state considerate zone di riserva di Stato, che è suddivisa in: i) IUPK per la prospezione, valida per un termine massimo di otto anni per le miniere di minerali metallici; e ii) IUPK per lo sfruttamento e la produzione (IUPK-OP), valida per un massimo di 20 anni per le miniere di minerali metallici. Ai sensi della legge mineraria del 2009, una IUPK deve essere offerta mediante gara d'appalto a società statali o regionali. In assenza di interesse da parte di tali soggetti, la IUPK può essere aggiudicata al settore privato. Le IUPK sono rilasciate per un solo tipo specifico di minerale e sono necessarie IUP distinte qualora sia necessario estrarre un altro tipo di minerale dalla stessa zona oggetto di permesso.

    (335)

    La legge mineraria del 2009 non operava alcuna distinzione tra le IUP/IUPK per la produzione che sono integrate con fonderie/impianti di trasformazione e le IUP per la produzione non integrate con tali impianti. Tutte le IUP per la produzione sono state concesse per un termine massimo di 20 anni, prorogabile per due ulteriori termini di 10 anni ciascuno.

    (336)

    Ai sensi delle normative in materia industriale, la «licenza di attività industriale» («IUI») è stata in genere accettata come licenza principale per le società industriali che svolgevano attività di produzione di qualsiasi tipo di prodotto. Una IUI viene emessa e amministrata dal ministero dell'Industria. Nel 2013 il governo centrale ha introdotto un nuovo tipo di licenza: una IUP per la produzione, per la trasformazione e la raffinazione (fonderia), mediante regolamenti ministeriali (da ultimo con il regolamento MEMR 7/2020). Tale licenza prevede lo sviluppo e la gestione di fonderie ed è rilasciata sotto l'egida del MEMR. Di conseguenza le società di trasformazione operano sulla base di due licenze.

    (337)

    La legge mineraria del 2009 prevede inoltre sanzioni amministrative nei confronti dei titolari di una IUP, di una IPR (licenza per attività minerarie su piccola scala) o di una IUPK in caso di violazione delle disposizioni, come stabilito tra l'altro agli articoli 102 e 103. Tali sanzioni amministrative si presentano in forma di: «a. ammonimento scritto; b. sospensione temporanea di una parte o della totalità delle attività di prospezione o di produzione; e/o c. annullamento della IUP, della IPR o della IUPK» (articolo 151 di tale legge). Infine la legge mineraria introduce sanzioni penali nei confronti delle società che non rispettano le sue varie disposizioni, con una pena detentiva fino a 10 (dieci) anni e una sanzione pecuniaria massima di 10 000 000 000 (dieci miliardi) di IDR (rupie indonesiane) per segnalazioni false di attività minerarie e di vendita (cfr. articolo 159) e per la vendita o la trasformazione di minerali da parte di entità che non dispongono di una licenza valida (cfr. articolo 161).

    4.4.3.1.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

    (338)

    La Commissione ha informato il governo dell'Indonesia che avrebbe potuto dover ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata del presunto sostegno concesso all'industria siderurgica, anche mediante fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (339)

    La Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia nel suo questionario, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e durante il controllo incrociato a distanza, di trasmettere alcune informazioni relative ai fornitori (in particolare alle società minerarie) e al funzionamento del mercato interno dei minerali di nichel in Indonesia. Tali richieste di informazioni comprendevano, tra l'altro, domande sul quadro giuridico e istituzionale, sull'organizzazione del mercato dei minerali di nichel, sui produttori di minerali di nichel in Indonesia, sui meccanismi di fissazione dei prezzi sul mercato interno e all'esportazione e sulla partecipazione azionaria delle società.

    (340)

    Al momento dell'apertura la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di trasmettere l'appendice B allegata al questionario antisovvenzioni (questionario per i fornitori di minerali di nichel) ai 10 maggiori produttori e distributori di minerali di nichel, nonché a tutti gli altri produttori e distributori di minerali di nichel che hanno fornito minerali di nichel ai produttori esportatori. L'appendice B consisteva in un documento Word («Appendix B_Input supplier», appendice B_Fornitore di fattori di produzione») e un file Excel («Appendix B - Input suppliers tables», appendice B - Tabelle dei fornitori di fattori di produzione»). Il governo dell'Indonesia ha trasmesso il questionario specifico destinato ai fornitori di fattori di produzione ai fornitori noti in Indonesia.

    (341)

    Nella sua lettera di richiesta di maggiori informazioni indirizzata al governo dell'Indonesia del 4 ottobre 2021, la Commissione ha preso atto del fatto di non aver ricevuto alcuna risposta all'appendice B del questionario da parte di nessuno dei maggiori fornitori indonesiani di minerali di nichel. Nemmeno i fornitori collegati di minerali di nichel hanno fornito alcuna risposta.

    (342)

    Di conseguenza, nonostante vi siano più di 290 società minerarie che estraggono minerali di nichel in Indonesia, come indicato al considerando 378, alla Commissione è pervenuta una risposta soltanto da un operatore commerciale collegato dei minerali di nichel (PT. Ekasa Yad Resources), che ha comunque presentato la sua risposta come società collegata al gruppo IRNC, e da un solo produttore non collegato di minerali di nichel (PT GAG Nikel). In risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo dell'Indonesia ha fornito soltanto due ulteriori risposte per i produttori di minerali di nichel (PT Tiran Indonesia e PT Ceria Nugraha Indotama).

    (343)

    Le risposte delle tre società minerarie che estraggono minerali di nichel erano decisamente lacunose. PT GAG Nikel si è rifiutata di fornire una copia della sua licenza e i verbali della riunione dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione durante il PI, affermando che erano riservati.

    (344)

    PT Ceria Hugraha ha fornito lo statuto e il certificato commerciale soltanto in indonesiano (Bahasa Indonesia). Sebbene siano state fornite diverse versioni dello statuto, sono tutte in indonesiano e in un formato immagine che non poteva essere tradotto con sistemi di traduzione assistita e pertanto la Commissione non è stata in grado di consultare tali documenti.

    (345)

    PT Tiran Indonesia non ha neppure risposto al documento Word «Appendix B_Input supplier». Tale società ha trasmesso soltanto una presentazione della società in indonesiano, un progetto di rendiconto finanziario per il 2019 e il 2020 e il file Excel «Appendix B - Input suppliers tables», ma non ha presentato né lo statuto né la licenza.

    (346)

    Per quanto concerne la società sottoposta a controllo incrociato, PT. GAG Nikel, il governo dell'Indonesia non ha fornito i suoi RKAB per il 2019 e il 2020 e le relazioni trimestrali, semestrali e annuali sulla produzione e sulle vendite presentate al MEMR per il 2019 e il 2020. Dopo il controllo incrociato a distanza di GAG Nikel, il governo dell'Indonesia ha presentato l'atto costitutivo di GAG Nikel, ma soltanto in indonesiano e in un formato che non poteva essere tradotto da un computer e, pertanto, la Commissione non ha potuto utilizzarlo.

    (347)

    Infine il governo dell'Indonesia ha affermato che il volume di produzione stabilito nell'RKAB, come spiegato ai considerando da 414 a 424, è stato fissato in linea con i volumi stabiliti negli studi di fattibilità. Tuttavia ha fornito soltanto alcune pagine degli studi di fattibilità e dell'analisi dell'impatto ambientale delle società per le quali ha presentato l'RKAB con alcuni numeri, mentre il testo relativo a tali numeri è stato nascosto con un marcatore nero senza alcuna spiegazione, il che indica che il governo dell'Indonesia ha deliberatamente impedito alla Commissione di valutare il modo in cui le società minerarie stavano stabilendo i loro volumi di produzione annui.

    (348)

    La Commissione ha inoltre rilevato discrepanze relative al consumo complessivo di minerali di nichel sul mercato indonesiano e non è stata in grado di riconciliare tali dati con gli acquisti di minerali di nichel dei produttori esportatori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Il governo dell'Indonesia non ha inoltre fornito statistiche sui prezzi praticati sul mercato interno indonesiano dei minerali di nichel, sebbene in base alla legislazione in vigore raccolga tali informazioni.

    (349)

    Dopo aver ricevuto la lettera concernente la possibile applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base («lettera a norma dell'articolo 28»), il governo dell'Indonesia ha interpretato tale comunicazione come una lettera di richiesta di maggiori informazioni e ha presentato diversi documenti supplementari di GAG Nikel, quali l'RKAB per il 2019 e il 2020 della società, la domanda/relazione per l'ottenimento dell'RKAB per il 2019 e il 2020 e le relazioni trimestrali sulla produzione e sulle vendite di nichel intero per il 2019 e il 2020. Tutti questi documenti sono stati trasmessi soltanto in indonesiano. Il governo dell'Indonesia ha inoltre trasmesso una risposta all'appendice B per Antam.

    (350)

    Tenuto conto della presentazione molto tardiva di tali documenti e del fatto che non sono stati presentati in inglese, così come del fatto che il contesto giuridico era la procedura di cui all'articolo 28 e non un processo di richiesta di informazioni mancanti, nonché del fatto che in ogni caso la Commissione non sarebbe stata in grado di verificare tali informazioni e di chiedere chiarimenti in merito a tali documenti, non è stato possibile utilizzarli nel contesto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di non tenere conto di tali informazioni, come previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento di base, e di utilizzare invece i dati disponibili.

    (351)

    Per quanto concerne i dati incoerenti relativi al consumo di minerali di nichel in Indonesia, il governo dell'Indonesia ha insistito sul fatto che tali dati erano accurati e ha affermato di basarsi sui quantitativi di minerali di nichel consumati dal gruppo IRNC, considerando che era l'unico produttore di acciaio inossidabile a utilizzare i minerali di nichel come fattori di produzione. Occorre osservare che al governo dell'Indonesia era stato chiesto di comunicare il consumo totale di minerali di nichel in Indonesia, non soltanto il consumo di minerali di nichel per i produttori di acciaio inossidabile. Tuttavia, come sottolineato nella lettera a norma dell'articolo 28 indirizzata al governo dell'Indonesia, tali dati non corrispondono ai dati sottoposti a controllo incrociato degli acquisti di minerali di nichel del gruppo IRNC.

    (352)

    Inoltre, in contraddizione con l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo cui quest'ultimo non disponeva di dati sui prezzi dei minerali di nichel in Indonesia, le relazioni trimestrali presentate da GAG Nikel e la domanda di RKAB indicano il contrario. In tali documenti GAG Nikel ha comunicato al governo dell'Indonesia tutte le vendite di minerali di nichel per ciascuna operazione, comunicando quindi allo stesso il volume delle vendite, i prezzi di vendita dei minerali di nichel e il nome dei suoi clienti.

    (353)

    In mancanza di sufficiente collaborazione, la Commissione non ha potuto raccogliere tutte le informazioni considerate rilevanti per i risultati della presente inchiesta. In ragione dell'omessa collaborazione delle società minerarie che estraggono nichel, alla Commissione è stato inoltre impedito di raccogliere documenti supplementari e di chiedere informazioni supplementari, in particolare sugli accordi di licenza tra tali società e il governo dell'Indonesia, comprese le condizioni sottostanti, le royalties e i riferimenti al contesto legislativo che disciplina tali aspetti. Di conseguenza, per quanto concerne la presunta fornitura di nichel da parte della pubblica amministrazione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, il governo dell'Indonesia non ha fornito le informazioni né gli elementi di prova necessari richiesti dalla Commissione nel suo questionario e durante il controllo incrociato a distanza.

    (354)

    Di conseguenza in mancanza di informazioni contrarie da parte del governo dell'Indonesia, la Commissione si è basata in parte sui dati disponibili per le conclusioni concernenti questi aspetti dell'inchiesta, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

    (355)

    Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha spiegato di aver presentato lo statuto di GAG Nikel come parte dell'atto di costituzione, fornito con lettera del 19 novembre 2021. La Commissione ha confermato che lo statuto è compreso nell'atto costitutivo. Tuttavia la Commissione ha osservato che tale comunicazione è avvenuta molto tardi nell'inchiesta e, cosa ancora più importante, che lo statuto è stato presentato soltanto in indonesiano. La Commissione non è stata pertanto in grado di utilizzarli.

    (356)

    Inoltre il governo dell'Indonesia ha affermato che la traduzione dello statuto di PT. Ceria Hugraha richiedeva tempo. In ogni caso il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione non ha richiesto la traduzione di tutti i documenti in inglese e, di conseguenza, la mancanza di traduzione non dovrebbe ostacolare l'inchiesta. Per quanto riguarda il formato dei file, il governo dell'Indonesia ha affermato che questo aspetto non era specificato.

    (357)

    La Commissione ha osservato che nelle istruzioni per il questionario antisovvenzioni, al quale era accluso l'allegato per i fornitori di fattori di produzione, è chiaramente indicato: «Please provide an English translation for all documents and source material that you submit in response to this questionnaire» (si prega di fornire una traduzione in inglese per tutti i documenti e il materiale sorgente presentati in risposta al presente questionario). Inoltre il questionario antisovvenzioni è stato inviato al governo dell'Indonesia il 18 maggio 2021, quest'ultimo disponeva di un tempo più che sufficiente per la traduzione dello statuto di PT. Ceria Hugraha. Per quanto riguarda il formato del file, la Commissione ha formulato l'osservazione sul formato del documento di cui al considerando 344 in quanto non consentiva una traduzione assistita da computer, pertanto il documento non ha potuto essere utilizzato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (358)

    Per quanto riguarda gli RKAB, il governo dell'Indonesia ha ricordato di averli presentati come allegati alla lettera dell'8 dicembre 2021. La Commissione ha ricordato che nella lettera del 19 novembre 2021 (che era il termine entro il quale il governo dell'Indonesia doveva presentare gli allegati per il controllo incrociato a distanza), il governo dell'Indonesia aveva informato la Commissione che, sulla base di una decisione interna, GAG Nickel aveva deciso di non fornire gli RKAB. La lettera dell'8 dicembre 2021 è stata inviata in risposta alla lettera a norma dell'articolo 28. La Commissione ha osservato che tale data era troppo tardiva nel contesto dell'inchiesta per poter tener conto di nuovi documenti. Aspetto ancora più importante, la procedura a norma dell'articolo 28 e le osservazioni che le parti interessate possono trasmettere si riferiscono alla mancata presentazione di informazioni e non possono essere utilizzate dalle parti per presentare nuove informazioni che avrebbero dovuto essere presentate nella fase precedente dell'inchiesta o nell'ambito del processo di richiesta di informazioni mancanti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (359)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre spiegato di aver nascosto il testo non relativo al volume dei dati sulla produzione per semplificare la lettura del testo.

    (360)

    La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia è stato invitato a presentare documenti completi e a non nascondere nessuna parte del testo. La Commissione avrebbe dovuto avere accesso a tutto il testo per valutare adeguatamente le informazioni complete contenute negli RKAB ai fini delle sue risultanze. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (361)

    Per quanto riguarda i dati statistici sul consumo, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che, dato che la Commissione è ricorsa al campionamento, non è stato possibile riconciliare i dati relativi al consumo nazionale con i minerali di nichel acquistati da IRNC. La Commissione ha sottolineato e chiarito che i quantitativi di minerali di nichel acquistati da IRNC erano notevolmente più elevati rispetto ai dati sul consumo nazionale comunicati dal governo dell'Indonesia. I dati presentati dal governo dell'Indonesia sembrano pertanto sottostimare notevolmente la produzione nazionale di minerali di nichel. Il governo dell'Indonesia non ha fornito fatti tali da confutare tali risultanze. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (362)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre spiegato che, al momento della scadenza del termine, stava ancora cercando di fornire informazioni e dati, visto che nella lettera a norma dell'articolo 28 la Commissione aveva dichiarato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di ricorrere all'articolo 28. Il governo dell'Indonesia ha affermato che lo stesso e GAG Nikel non hanno avuto tempo sufficiente per tradurre i documenti e che durante il controllo incrociato a distanza la Commissione non ha indicato la necessità di tradurre i documenti in inglese. Per quanto riguarda la traduzione, la Commissione ha fatto riferimento alle istruzioni contenute nel questionario e ha ricordato che non è necessario ripetere a ogni richiesta di documenti che questi ultimi debbano essere tradotti. La mancata fornitura di informazioni in inglese può comportare l'applicazione dei dati disponibili in ragione dell'impossibilità di utilizzare i documenti presentati. La Commissione ricorda che il governo dell'Indonesia non ha presentato alcuna richiesta di proroga del termine, né ha indicato che fossero in corso lavori per i documenti che sono stati successivamente trasmessi tramite la risposta alla lettera a norma dell'articolo 28. La Commissione ha inoltre ricordato che il governo dell'Indonesia era coinvolto in una serie di inchieste su dazi compensativi ed era quindi ben consapevole del fatto che i documenti dovevano essere presentati in inglese nel contesto di tali inchieste. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (363)

    Il governo dell'Indonesia ha ribadito il contenuto della sua lettera dell'8 dicembre 2021 in relazione alla questione dei dati sul consumo indonesiano di minerali di nichel, affermando di aver presentato dati sul consumo di minerali di nichel per il settore dell'acciaio inossidabile. Come spiegato al considerando 361, la Commissione ha ricordato nuovamente che al governo dell'Indonesia era stato chiesto di comunicare il consumo totale di minerali di nichel in Indonesia, non soltanto il consumo di minerali di nichel per il settore dell'acciaio inossidabile.

    (364)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre sostenuto che né il governo stesso né le società minerarie si sono mai rifiutati di fornire elementi di prova delle partecipazioni statali, del controllo e dei processi decisionali. Il governo dell'Indonesia ha ammesso che Antam ha acquisito l'azionista di GAG Nikel, ma ha ricordato che GAG Nikel è comunque quotata come entità estera, come spiegato durante il controllo incrociato a distanza.

    (365)

    La Commissione ha ritenuto che, nella risposta al questionario, non vi fossero elementi di prova attestanti l'esistenza della proprietà da parte dello Stato del proprietario di maggioranza di GAG Nikel, un aspetto menzionato soltanto durante il controllo incrociato a distanza. Inoltre, il fatto che GAG Nikel sia quotata come entità estera è irrilevante ai fini della sua proprietà da parte dello Stato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (366)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre spiegato che PT. Vale non era inclusa nell'elenco dei 10 maggiori produttori di fattori di produzione perché il governo ha inoltrato il questionario per i fornitori di fattori di produzione soltanto ai fornitori di fattori di produzione dei produttori esportatori che hanno collaborato. L'elenco fornito dei 10 maggiori produttori di fattori di produzione non includeva quindi PT. Vale.

    (367)

    La Commissione ricorda che le istruzioni contenute nel questionario sull'elenco dei 10 maggiori produttori di fattori di produzione richiedevano chiaramente al governo dell'Indonesia: «provide a list containing the following information on the largest 10 producers of each of these input materials» ([si prega di] fornire un elenco contenente le informazioni che seguono in merito ai 10 maggiori produttori di ciascuno di questi fattori di produzione). Nelle istruzioni non vi era alcun riferimento alla fornitura di fattori di produzione ai produttori esportatori e pertanto l'elenco avrebbe dovuto comprendere i 10 maggiori produttori di fattori di produzione in totale in Indonesia.

    (368)

    In conclusione, tutte le argomentazioni sono state respinte. In ogni caso, la Commissione ha rilevato che nessuna di tali osservazioni, singolarmente o congiuntamente, sarebbe stata in grado di annullare le conclusioni relative all'omessa collaborazione o a qualsiasi altro aspetto dell'inchiesta, che sono state quindi confermate.

    4.4.3.2.   Analisi

    (369)

    Per stabilire l'esistenza di una sovvenzione compensabile, a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento di base devono essere presenti tre elementi: a) un contributo finanziario da parte del governo dell'Indonesia tramite un ente pubblico e/o un incarico o un ordine che impone di fornire i minerali di nichel a livello nazionale; b) un vantaggio per il beneficiario; e c) la specificità.

    4.4.3.2.1.   Contributo finanziario

    (370)

    Per quanto riguarda il primo elemento, la Commissione ha esaminato se l'insieme delle misure adottate dal governo dell'Indonesia comporti un contributo finanziario sotto forma di fornitura da parte della pubblica amministrazione di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato ai produttori esportatori indonesiani di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo tramite un ente pubblico oppure incaricando o dando ordine a enti privati di procedere in tal senso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

    i)   Società minerarie che agiscono in qualità di ente pubblico

    (371)

    L'inchiesta ha innanzitutto valutato se il governo dell'Indonesia abbia fornito minerali di nichel ai produttori di acciaio inossidabile attraverso società minerarie operanti in veste di «enti pubblici». Il criterio giuridico e l'interpretazione pertinenti ai fini di tale valutazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base derivano dalla giurisprudenza dell'OMC in materia di «enti pubblici», illustrata ai considerando da 225 a 232.

    (372)

    In sintesi, occorre esaminare se le società minerarie indonesiane siano «enti pubblici», esaminando le caratteristiche e le funzioni essenziali di tali società e il loro rapporto con il governo dell'Indonesia.

    Caratteristiche e funzioni essenziali delle società minerarie in Indonesia

    (373)

    Il governo dell'Indonesia ha istituito un meccanismo di regolamentazione che conferisce alle società minerarie che estraggono minerali di nichel il potere di esercitare funzioni pubbliche.

    (374)

    L'estrazione e la gestione di minerali in Indonesia sono classificate come attività pubbliche in Indonesia. A tale riguardo, l'articolo 33, paragrafo 3, della costituzione del 1945 stabilisce che la terra, l'acqua e la ricchezza di risorse naturali che si celano nella terra devono essere sotto il controllo dello Stato e utilizzate per la massima prosperità della comunità. Come indicato nel preambolo della legge mineraria del 2009, «la gestione di tali risorse deve essere posta sotto il controllo dello Stato al fine di fornire un valore aggiunto effettivo all'economia nazionale nel tentativo di conseguire prosperità e ricchezza per la comunità in maniera equa». Di conseguenza tutti i minerali in Indonesia sono risorse naturali pubbliche, controllate e utilizzate dallo Stato.

    (375)

    Attraverso varie disposizioni legislative e regolamentari il governo dell'Indonesia decide quale società è autorizzata ad estrarre minerali di nichel e da dove (ossia le zone minerarie). Le società minerarie sono tenute a disporre di una licenza per l'estrazione di minerali di nichel. Il governo dell'Indonesia stabilisce altresì i quantitativi di estrazione di minerali di nichel che tali società possono estrarre. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della legge mineraria del 2009, il governo dell'Indonesia «ha il potere di stabilire il quantitativo annuo di produzione di ciascun prodotto in ciascuna provincia». Analogamente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, della legge mineraria del 2009, il governo dell'Indonesia può controllare la produzione e l'esportazione di minerali nell'interesse nazionale. Il governo dell'Indonesia impone inoltre alle società minerarie di aumentare il valore aggiunto dei minerali richiedendo l'ulteriore trasformazione e purificazione dei minerali di nichel e stabilisce a chi le società minerarie possono vendere i minerali di nichel per tale ulteriore trasformazione (articoli da 102 a 104 della legge mineraria del 2009). L'articolo 119 della legge mineraria del 2009 stabilisce inoltre che la licenza «può essere revocata dal ministro, dal governatore, dal reggente/dal sindaco a norma dei poteri loro conferiti, se: a. il titolare della [licenza] non adempie i propri obblighi già stipulati dalla [licenza] e dalle disposizioni legislative e regolamentari».

    (376)

    Di conseguenza il contesto giuridico ed economico esistente in Indonesia, come ulteriormente precisato nei considerando da 396 a 400, dimostra che le società minerarie che estraggono minerali di nichel sono strettamente legate al governo nell'esercizio di funzioni pubbliche. In particolare, la finalità delle società minerarie, spesso di proprietà dello Stato, è attuare le politiche indonesiane relativamente alle modalità di gestione delle risorse naturali che servono e contribuiscono al meglio allo sviluppo nazionale.

    Rapporti con il governo dell'Indonesia: proprietà e indizi formali di un controllo da parte del governo dell'Indonesia

    (377)

    Innanzitutto la Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e altri indizi formali di un controllo del governo sulle società minerarie di proprietà dello Stato che estraggono minerali di nichel. A tale fine la Commissione ha dovuto basarsi pressoché interamente sui dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base a causa del rifiuto da parte del governo dell'Indonesia e delle società minerarie che estraggono nichel di fornire elementi di prova in materia di proprietà, controllo e processo decisionale che hanno portato alla fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, come indicato nei considerando da 338 a 354.

    (378)

    Il governo dell'Indonesia ha affermato che durante il periodo dell'inchiesta vi erano più di 290 produttori di minerali di nichel in Indonesia. Il governo dell'Indonesia ha fornito un elenco dei dieci maggiori produttori di minerali di nichel e ha specificato che soltanto uno di essi era di proprietà dello Stato, ossia Antam. Il governo dell'Indonesia ha inoltre affermato di non disporre di alcuna proprietà, alcun controllo o alcuna relazione per quanto concerne le società classificate come private. Inoltre tale governo ha asserito che nessun funzionario del governo è membro del consiglio di amministrazione di PT Aneka Tambang. Occorre sottolineare che Antam non ha fornito risposta all'appendice B di cui al considerando 340 entro il termine stabilito. Il governo dell'Indonesia ha trasmesso una risposta all'appendice B per Antam dopo essere stato informato dell'applicazione dell'articolo 28, come indicato al considerando 349, e pertanto tale documento non ha più potuto essere sottoposto a un controllo incrociato.

    (379)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre affermato che, rispettivamente nel 2019 e nel 2020, il 6 % e il 4 % della produzione interna di nichel è stata generata da società di proprietà dello Stato.

    (380)

    Nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di indicare la quota di mercato di ciascuno dei dieci maggiori produttori di minerali di nichel o, laddove non disponibile, i rispettivi fatturati. In risposta a tale domanda, il governo dell'Indonesia ha fornito effettivamente un altro elenco delle 10 maggiori società di estrazione di minerali di nichel sulla base del loro volume di produzione di minerali di nichel nel 2019 e nel 2020. Complessivamente tali società hanno rappresentato rispettivamente il 37 % e il 42 % della produzione totale nazionale. Vi è stata una sovrapposizione di soltanto due produttori nei due elenchi dei primi 10 maggiori produttori di minerali di nichel.

    (381)

    Nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha inoltre chiesto al governo dell'Indonesia di fornire la struttura azionaria dei primi 10 maggiori produttori di minerali di nichel indicati nella risposta al questionario. La Commissione ha inoltre chiesto al governo dell'Indonesia di fornire la struttura azionaria di 10 produttori di minerali di nichel che ha individuato come grandi fornitori di IRNC.

    (382)

    Il governo dell'Indonesia ha risposto che, a parte Antam, società quotata in borsa, le altre società non erano quotate presso la borsa valori indonesiana e pertanto non era in grado di ottenere informazioni in merito alla loro struttura azionaria. Il governo dell'Indonesia ha inoltre fornito la struttura azionaria di due società del secondo elenco di 10 maggiori produttori di minerali di nichel, dalla quale risultava che tali due società erano di proprietà privata. Anche per l'elenco delle società fornito dalla Commissione, il governo dell'Indonesia ha fornito la struttura azionaria di sei società, indicate come società private. Infine il governo dell'Indonesia ha affermato che l'unico produttore esportatore che acquistava minerali di nichel in Indonesia si approvvigionava di tali minerali soltanto da fornitori privati.

    (383)

    Dall'inchiesta è emerso che l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo la quale lo stesso non disponeva di informazioni sulla struttura azionaria delle società minerarie che estraggono nichel era di fatto errata. Al contrario, la Commissione ha constatato che il governo dell'Indonesia sta monitorando attentamente la proprietà delle società minerarie. Innanzitutto, quando una società presenta domanda per ottenere una licenza mineraria (IUP o IUPK), deve fornire la propria struttura azionaria alle rispettive autorità indonesiane in quanto vi sono determinate restrizioni alla proprietà estera. Ai sensi del GR 77/2014 (73), le IUP e le IUPK per la prospezione possono presentare fino al 75 % di proprietà estera. Le percentuali di proprietà estera delle IUP/IUPK iniziano al 49 % per poi aumentare progressivamente fino al 60 % se l'attività in questione ha per oggetto operazioni di trasformazione o raffinazione e al 70 % se l'attività in questione è svolta sotto terra. In secondo luogo, la struttura azionaria è necessaria anche affinché il governo dell'Indonesia sia in grado di attuare l'obbligo di cessione ai sensi della legge mineraria del 2009 come applicata dal GR 1/2017 e dal MEMR 9/2017 (come modificato dal MEMR 43/2018), come spiegato nei considerando da 425 a 433. Infine, dall'entrata in vigore della legge mineraria del 2009, il governo dell'Indonesia ha emanato diversi regolamenti che richiedono l'approvazione dell'amministrazione centrale o regionale per la modifica degli azionisti e dei membri del consiglio di amministrazione delle società minerarie. Il MEMR 27/2013 è stato il primo regolamento a introdurre requisiti di approvazione per i titolari di IUP in relazione agli azionisti e ai membri del consiglio di amministrazione. In sostanza, tale regolamento richiedeva l'approvazione del MEMR o dei capi delle amministrazioni regionali (a seconda della rispettiva autorità) per la modifica degli azionisti e dei membri del consiglio di amministrazione delle società minerarie che detenevano IUP. L'ultimo regolamento al riguardo è il GR 48/2017 (74). Inoltre la struttura azionaria di GAG Nikel è stata inclusa nella domanda/relazione per l'ottenimento dell'RKAB per GAG Nikel presentata dal governo dell'Indonesia in risposta all'applicazione dell'articolo 28, come indicato al considerando 349. Di conseguenza, ogni anno, quando una società mineraria presenta domanda per l'RKAB obbligatorio, nel contesto del fascicolo informativo presentato a tale riguardo, detta società deve presentare la propria struttura azionaria al MEMR. La Commissione ha pertanto dovuto ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base per colmare le lacune dovute alla mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Indonesia in merito alla proprietà e al controllo delle società minerarie.

    (384)

    Innanzitutto, la Commissione ha esaminato le informazioni molto limitate sulla proprietà e sul controllo delle società minerarie presentate nel corso dell'inchiesta. Nella risposta all'allegato B di PT GAG Nickel è stato affermato che Antam era un azionista di minoranza e che la maggioranza delle azioni era detenuta da un'altra società. Il governo dell'Indonesia non ha fornito informazioni specifiche sulla natura pubblica degli azionisti di tale società nella sua risposta al questionario. Tuttavia, secondo fonti pubbliche reperite dalla Commissione (75), è emerso che l'azionista effettivo di tale società era di fatto il governo dell'Indonesia, che ne deteneva la proprietà al 100 %. Ciò è stato successivamente confermato durante il controllo incrociato a distanza di PT GAG Nickel. Di conseguenza, era chiaro che il governo dell'Indonesia non aveva fornito informazioni complete e accurate sull'effettiva proprietà finale di tale società.

    (385)

    Occorre altresì sottolineare che PT Vale non è stata inclusa dal governo dell'Indonesia nell'elenco delle maggiori società minerarie che estraggono minerali di nichel stabilite in Indonesia. Tuttavia, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, nel 2019 PT Vale ha estratto circa 4,2 milioni (76) di tonnellate di minerali di nichel, un valore superiore a quello che la maggiore società mineraria che estrae minerali di nichel ha comunicato al governo dell'Indonesia essere stato estratto nel 2019. Inoltre attraverso PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) (77), lo Stato detiene altresì una partecipazione del 20 % in PT Vale Indonesia (78). Il governo dell'Indonesia è diventato azionista di PT Vale nel 2020 nel contesto del requisito stabilito da tale governo stesso che prevede la cessione di partecipazioni azionarie da parte di società di proprietà estera. Inoltre, in risposta alla lettera a norma dell'articolo 28, il governo dell'Indonesia ha dichiarato che PT Vale non era una società di proprietà dello Stato (ma non si è espresso in merito alla partecipazione del 20 % detenuta dallo Stato indonesiano in PT Vale) e che non produceva e vendeva minerali di nichel, bensì metalline di nichel. Sebbene in effetti PT Vale sia un produttore di metalline di nichel, tale società possiede altresì una miniera di minerali di nichel in Indonesia (79) ed estrae tali minerali per il proprio uso vincolato.

    (386)

    Ciò dimostra che il governo dell'Indonesia ha fornito informazioni inesatte per quanto riguarda i maggiori fornitori estrattori di minerali di nichel e si è inoltre contraddetto tra quanto dichiarato nella risposta al questionario e nella lettera di richiesta di maggiori informazioni e quanto spiegato in sede di controllo incrociato a distanza. Inoltre il governo dell'Indonesia non solo ha presentato dati inattendibili sul consumo di minerali di nichel, come spiegato al considerando 351, ma anche il volume di produzione dei minerali di nichel non è attendibile in quanto il governo dell'Indonesia non ha incluso la produzione di minerali di nichel per il consumo vincolato. Tali palesi incongruenze mettono in dubbio l'accuratezza e l'affidabilità del governo dell'Indonesia in relazione a questi aspetti dell'inchiesta.

    (387)

    Al fine di colmare tutte le lacune sostanziali riguardanti la proprietà da parte dello Stato e l'esercizio del controllo sulle società minerarie che estraggono minerali di nichel, date le informazioni limitate e incoerenti fornite dal governo dell'Indonesia, la Commissione ha svolto ricerche basate su fonti pubblicamente disponibili. Purtroppo sono risultate essere pubblicamente disponibili poche informazioni sulla proprietà e sul controllo delle società minerarie, comprese quelle di grandi dimensioni. Tuttavia, da tale ricerca è emerso che, oltre ad Antam (80), lo Stato detiene azioni altresì in PT GAG Nickel e PT WEDA Bay Nickel (81) attraverso Antam, sebbene il governo dell'Indonesia abbia affermato di non disporre di informazioni sulla struttura azionaria di PT WEDA Bay Nickel.

    (388)

    Inoltre dalla ricerca condotta dalla Commissione è emerso che un'altra società di proprietà dello Stato, PT Timah TbK, svolge la propria attività di estrazione del nichel attraverso la sua controllata PT Tim Nikel Sejahtera nel sud-est del Sulawesi (82). L'azionista di PT Tonia Mitra Sejahtera, una delle società menzionate dal governo dell'Indonesia, è il ministero del Commercio indonesiano.

    (389)

    La Commissione ha quindi calcolato la quota di società di proprietà dello Stato sulla base delle percentuali di produzione interna presentate dal governo dell'Indonesia nel contesto dell'inchiesta. Anche tenendo conto delle informazioni pubbliche disponibili per il numero estremamente ridotto di società (cinque) rispetto al numero totale di società minerarie indicato dal governo dell'Indonesia (più di 290), si è potuto concludere che nel 2020 la quota delle società di proprietà dello Stato rispetto alla produzione totale era superiore al 27 % (83) (le quote di PT Vale e PT Tim Nikel Sejahtera non erano incluse nelle informazioni fornite dal governo dell'Indonesia). Questo dato rappresenta, da solo, già una notevole quota di mercato delle società di proprietà dello Stato e dovrebbe essere considerato essere una sottovalutazione, dato che è molto probabile che tra le numerose altre società minerarie per le quali non sono state disponibili informazioni accessibili al pubblico vi siano altre società di proprietà dello Stato. Sulla base dell'articolo 28, la Commissione ha pertanto potuto dedurre che una quota maggiore di società minerarie che producono minerali di nichel era di proprietà dello Stato. Tale percentuale può soltanto aumentare in considerazione dell'obbligo di cessione di cui ai considerando da 425 a 434.

    (390)

    In ragione della mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Indonesia, la Commissione ha dovuto fare affidamento sulla propria ricerca anche per quanto riguarda la gestione e il controllo delle società minerarie. Ancora una volta, erano pubblicamente disponibili informazioni limitate. Per quanto riguarda Antam, la Commissione ha constatato che, secondo le sue relazioni annuali, il consiglio dei commissari è composto da cinque membri e il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri. Sembra che il governo dell'Indonesia detenga direttamente in relazione ad Antam soltanto azioni di serie A con «proprietà Dwiwarna». Tutti gli altri azionisti detengono azioni di serie B. Gli azionisti/procuratori Dwiwarna hanno il diritto esclusivo di nominare gli amministratori e il consiglio dei commissari. Nel 2018, su proposta del governo dell'Indonesia e del suo «procuratore», è stato revocato l'incarico a due dei cinque membri del consiglio dei commissari e a tre dei quattro membri del consiglio di amministrazione che sono stati quindi sostituiti. Analogamente, nel 2019 il commissario presidente, l'amministratore presidente e altri due amministratori sono stati licenziati e sostituiti, su proposta del governo dell'Indonesia e del suo «procuratore». Inoltre il commissario presidente attuale è un ex membro delle forze armate, un altro commissario è attualmente membro dell'agenzia di intelligence statale e un altro è un funzionario del MEMR. Soltanto due commissari su cinque beneficiano della qualifica di «commissari indipendenti». Infine, in seno al consiglio dei commissari, un amministratore è un ex dipendente di GAG Nikel, un altro è un ex dipendente di Inalum e un altro è un ex dipendente di un'altra società di proprietà dello Stato. Soltanto uno dei membri appartiene al settore privato.

    (391)

    Inoltre il consiglio dei commissari di GAG Nikel è composto da due membri, mentre il consiglio di amministrazione è composto da due membri secondo la risposta al questionario di GAG Nikel o da tre membri conformemente alla relazione annuale di Antam per il 2020. Un attuale membro del consiglio dei commissari di GAG Nikel è l'ex direttore delle entrate minerarie e carbonifere del MEMR, mentre l'ex commissario presidente (non al 20 giugno 2020) era un dipendente di Antam. L'attuale amministratore presidente di GAG Nikel e un altro amministratore sono dipendenti di Antam, il terzo amministratore è un dipendente di Inalum.

    (392)

    Il consiglio di amministrazione di PT Vale è composto da cinque membri e il suo consiglio dei commissari è composto da 10 membri. L'attuale vicepresidente del consiglio dei commissari è l'attuale direttore dei servizi strategici di Inalum (84). Un altro membro del consiglio dei commissari è l'ex ministro indonesiano della Comunicazione e dell'informazione dell'Indonesia e il vice amministratore delegato della società elettrica indonesiana di proprietà dello Stato PT. PLN. Un altro membro del consiglio dei commissari è l'ex direttore generale del MEMR e l'ex commissario presidente di Antam nonché l'attuale assistente del ministro dell'Industria per gli affari relativi a metalli, gas naturale e risorse naturali.

    (393)

    Sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e delle proprie ricerche dovute alla diffusa omessa collaborazione da parte del governo dell'Indonesia, la Commissione ha concluso che le società minerarie che rappresentano una produzione sostanziale di minerali di nichel sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato e sono gestite e/o controllate dallo Stato in stretta relazione con il governo dell'Indonesia.

    Poteri pubblici ed esercizio di un controllo significativo da parte del governo dell'Indonesia

    (394)

    Oltre alla proprietà dello Stato e ai legami formali tra lo Stato e le società minerarie, la Commissione ha valutato se le società minerarie possiedano poteri pubblici e se esercitino tali poteri nell'esercizio di funzioni pubbliche.

    (395)

    L'inchiesta ha confermato che tutte le società minerarie, indipendentemente dalla loro proprietà, sono soggette a e devono attuare una serie di misure stabilite dal governo per quanto riguarda la fornitura di minerali di nichel, ossia: 1) obbligo di trasformazione a livello nazionale; 2) restrizioni all'esportazione e/o divieto di esportazione; 3) bilancio e piano di lavoro annuali obbligatori («RKAB»); 4) obblighi di cessione; 5) meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi. Tali obblighi dimostrano chiaramente che le società minerarie svolgono funzioni pubbliche.

    (396)

    Come contesto pertinente per tutte queste misure, la Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 4 della legge mineraria del 2009, i minerali sono controllati dallo Stato. Inoltre l'obiettivo principale della legge mineraria del 2009 è massimizzare il valore aggiunto delle riserve di minerali di nichel a favore dell'economia indonesiana. A tale fine la legislazione prevede il controllo da parte dello Stato delle attività minerarie e di estrazione del carbone. L'articolo 2, paragrafo 2, dispone che «[i]l controllo dei minerali e del carbone da parte dello Stato di cui al paragrafo 1 è effettuato dal governo e/o dalle amministrazioni regionali». Inoltre il governo dell'Indonesia può stabilire una politica mineraria che dia priorità agli interessi nazionali, in particolare attraverso il controllo della produzione e delle esportazioni. L'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che «[g]li interessi nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere realizzati attraverso il controllo della produzione e delle esportazioni». Il governo dell'Indonesia ha il potere di fissare la produzione annua di ciascun prodotto per ciascuna provincia. L'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce che «nell'esercizio del controllo di cui al paragrafo 2, il governo ha facoltà di fissare la produzione annua di ciascuna merce per ciascuna provincia». Ai sensi dell'articolo 144, il governo dell'Indonesia vigila da vicino sulla gestione dell'attività mineraria. Come attuazione di tale articolo, il governo dell'Indonesia ha adottato il GR 55/2010 per quanto concerne gli orientamenti e la supervisione dell'attuazione della gestione delle attività minerarie. L'articolo 22 stabilisce che la supervisione da parte del governo dell'Indonesia fa riferimento, tra l'altro, alla «realizzazione della produzione e delle vendite, compresi la qualità e i quantitativi e il prezzo dei minerali e del carbone».

    (397)

    Inoltre, in attuazione della legge mineraria del 2009, il governo dell'Indonesia ha emanato il GR 23/2010 modificato dal GR 24/2012. Sulla base dell'articolo 89, paragrafo 1, «[i]l ministro controlla la produzione di minerali e carbone da parte dei titolari di permessi minerari per lo sfruttamento e la produzione di minerali e carbone e dei titolari di permessi speciali per lo sfruttamento e la produzione di minerali e carbone» e sulla base dell'articolo 89, paragrafo 2, «[i]l controllo della produzione di minerali e di carbone ai sensi della sezione 1 mira a: a. soddisfare i requisiti ambientali; b. conservare le risorse minerarie e carbonifere; c. controllare i prezzi dei minerali e del carbone». Inoltre, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 «[i]l ministro determina i quantitativi nazionali di produzione mineraria e carbonifera a livello provinciale» e ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 «[i]l ministro può delegare ai governatori l'autorità per stabilire i quantitativi della produzione di minerali e di carbone per i rispettivi distretti/le rispettive città». Inoltre l'articolo 84 stabilisce che «1) i titolari di permessi minerari per lo sfruttamento e la produzione e i titolari di permessi minerari speciali per lo sfruttamento e la produzione devono dare la preferenza al fabbisogno interno di minerali e/o carbone. 2) il ministro stabilisce il fabbisogno interno di minerali e carbone, come previsto dalla sezione 1, che comprende il fabbisogno per le industrie di trasformazione e l'uso diretto interno».

    (398)

    Il controllo della produzione è inoltre accompagnato dal controllo delle vendite sul mercato interno e dei prezzi dei minerali. L'articolo 92, paragrafo 1, di tale regolamento autorizza il ministro a «controllare le vendite di minerali e carbone effettuate dai titolari di permessi minerari per lo sfruttamento e la produzione di minerali e carbone e i titolari di permessi minerari speciali per lo sfruttamento e la produzione di minerali e carbone». Inoltre, l'articolo 92, paragrafo 2, stabilisce che «[i]l controllo delle vendite di minerali o carbone ai sensi della sezione 1 mira a: a) dare la preferenza all'approvvigionamento del fabbisogno interno di minerali e carbone; e b) stabilizzare i prezzi dei minerali e del carbone».

    (399)

    Oltre al volume di produzione, il governo dell'Indonesia controlla rigorosamente tutte le operazioni di vendita sul mercato interno. L'articolo 10 del MEMR 7/2017 recita: «[i] titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, IUP per lo sfruttamento e la produzione di carbone, IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e IUPK per lo sfruttamento e la produzione di carbone devono presentare tutti i contratti di vendita di minerali metallici o carbone al ministro tramite il direttore generale o il governatore conformemente alla rispettiva autorità». Inoltre l'articolo 11 recita come segue: «1) I titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, di IUP per lo sfruttamento e la produzione di carbone, IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e IUPK per lo sfruttamento e la produzione di carbone sono tenuti a presentare relazioni sull'attuazione delle attività di vendita di minerali metallici o di carbone ogni mese entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla fine di ogni mese al ministro tramite il direttore generale o il governatore conformemente alla rispettiva autorità. 2) La relazione sulle vendite di minerali metallici o carbone di cui al paragrafo 1 contiene quanto meno il prezzo di vendita, il volume delle vendite, i quantitativi di minerali metallici o carbone venduti, il punto di vendita e il paese o la regione di vendita».

    (400)

    Tali misure dimostrano già l'interferenza e il controllo notevoli esercitati dal governo centrale nel settore minerario, compreso quello dei minerali di nichel, per quanto concerne tra l'altro l'obiettivo della produzione e delle vendite, il controllo dei prezzi e una distorsione a favore del fabbisogno interno di minerali estratti in Indonesia. Non si tratta di un mero quadro normativo per l'attività mineraria, quanto piuttosto del quadro in cui le società minerarie sono investite di poteri che hanno consentito loro di sviluppare funzioni pubbliche relative alla commercializzazione e alla fornitura di prodotti minerari al fine di conseguire gli obiettivi pertinenti del governo. Le misure specifiche che seguono per il settore dei minerali di nichel mostrano ulteriormente in che modo il governo dell'Indonesia esercita la propria autorità e il proprio controllo sulle società minerarie.

    Obbligo di trasformazione a livello nazionale

    (401)

    Ai sensi dell'articolo 102 della legge mineraria del 2009, «il titolare di una IUP e di una IUPK è tenuto ad aumentare il valore aggiunto delle risorse minerarie e/o carbonifere nell'attuazione dello sviluppo, della trasformazione e della purificazione, nonché nello sfruttamento dei minerali e del carbone». Inoltre, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, «[i]l titolare di una IUP e di una IUPK per lo sfruttamento e la produzione è tenuto a svolgere attività di trasformazione e purificazione dei prodotti delle miniere nazionali» e ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, «[i]l titolare di una IUP e di una IUPK, di cui al paragrafo 1, può trasformare e purificare i prodotti minerari di altri titolari di IUP e IUPK».

    (402)

    L'obbligo di effettuare la trasformazione e la raffinazione sul mercato interno è inteso, tra l'altro, a) aumentare il valore delle attività minerarie attraverso le sue materie prime; b) fornire materie prime per l'industria; c) creare occupazione; e d) aumentare il reddito dello Stato. In altre parole, tali disposizioni imponevano a tutte le società minerarie che estraggono minerali di nichel l'obbligo di costruire un proprio impianto di trasformazione/purificazione del nichel o di vendere il loro prodotto a tali impianti nazionali.

    (403)

    Inoltre l'articolo 170 della legge mineraria del 2009 prevedeva un «periodo di tolleranza» di cinque anni: «[i]1 titolare di un contratto di lavoro [...] che abbia già avviato la produzione è tenuto a iniziare la purificazione, come previsto dall'articolo 103, paragrafo 1, entro 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore della presente legge». L'articolo 112, paragrafo 4, del GR 23/2010, modificato dal GR 24/2012, ha confermato che i titolari di una licenza mineraria devono effettuare la trasformazione e la raffinazione a livello nazionale entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge mineraria del 2009: «[l]e autorizzazioni minerarie, i permessi minerari regionali e i permessi minerari su piccola scala rilasciati a norma di disposizioni legislative e regolamentari prima dell'emanazione del presente regolamento del governo restano valide fino alla loro scadenza e devono: [...] c) effettuare la trasformazione e/o la raffinazione/fusione a livello nazionale al più tardi entro 5 (cinque) anni dall'entrata in vigore della legge n. 4 del 2009 riguardante l'estrazione di minerali e carbone».

    (404)

    Tali obblighi dimostrano che le società minerarie non sono libere di organizzare le loro attività di produzione e trasformazione in base a considerazioni commerciali. Esse devono piuttosto rispettare tali obblighi di produzione e trasformazione dei minerali a livello nazionale al fine di aumentare il valore aggiunto in Indonesia. Tali società sono pertanto investite di poteri pubblici e, di conseguenza, svolgono attività su mandato del governo.

    Restrizioni all'esportazione

    (405)

    L'11 gennaio 2014 il governo dell'Indonesia ha emesso il GR 1/2014 che ha modificato l'articolo 112 del GR 24/2012 e ha aggiunto un nuovo articolo 112C. La modifica fondamentale dell'articolo 112 è consistita nella soppressione dell'articolo 112, paragrafo 4, lettera c), del GR 23/2010, che imponeva al titolare di una licenza mineraria (IUP) o di una licenza mineraria su piccola scala (PRI) di effettuare la trasformazione e la raffinazione dei minerali a livello nazionale entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge mineraria del 2009, dato che il termine era scaduto. I termini principali di tale articolo 112C aggiuntivo erano i seguenti: 1) i titolari di contratti di lavoro di cui all'articolo 170 della legge mineraria del 2009 devono raffinare i loro prodotti minerari a livello nazionale; e 2) i titolari di licenze minerarie per lo sfruttamento e la produzione (IUPOP) di cui all'articolo 112, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento devono trasformare e raffinare i loro prodotti minerari a livello nazionale (85).

    (406)

    Alla stessa data è stato emanato il MEMR 1/2014 (86), come regolamento di esecuzione del GR 1/2014. Il MEMR 1/2014 ha fornito orientamenti sul livello di trasformazione o raffinazione che deve essere conseguito prima dell'esportazione. Il MEMR 1/2014 ha definito gli 11 minerali metallici per i quali è vietata l'esportazione a partire dal gennaio del 2014. Sei metalli, compreso il nichel, potevano essere esportati soltanto in forma trasformata.

    (407)

    Nel tentativo di attenuare l'impatto sulle società minerarie e sui proventi delle esportazioni del paese derivanti da tale divieto di esportazione di minerali non trasformati o trasformati in maniera insufficiente, il governo dell'Indonesia ha pubblicato il GR 1/2017, consentendo alle società minerarie di continuare a esportare prodotti semilavorati e alcuni tipi di minerali per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 gennaio 2017, fatte salve le condizioni stabilite nei regolamenti di esecuzione. L'articolo 4 del ministero del Commercio 01/M-DAG/PER/1/2017 prevedeva quanto segue: «[i] prodotti minerari di cui all'appendice III, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere esportati soltanto a condizione che: a. la società titolare di IUP per lo sfruttamento e la produzione di nichel o di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di nichel: 1. abbia utilizzato nichel con un tenore < 1,7 % (inferiore a uno virgola sette percento) quanto meno per il 30 % (trenta percento) della capacità totale in termini di fattori di produzione dell'impianto di trattamento e purificazione del nichel posseduto; e 2. abbia costruito o stia costruendo un impianto di purificazione, in modo indipendente o cooperando con altre parti».

    (408)

    Sulla base del MEMR 25/2018 vi erano norme specifiche applicabili ai minerali metallici con criteri particolari (ossia nichel con tenore < 1,7 %). L'articolo 46, paragrafo 1, stabilisce che «[i] titolari di una licenza mineraria (IUP) per lo sfruttamento e la produzione o di una licenza mineraria speciale (IUPK) per lo sfruttamento e la produzione possono effettuare la vendita di nichel con un tenore < 1,7 % (inferiore a uno virgola sette percento) o di bauxite lavata con un tenore di Al2O3>= 42 % (superiore o uguale a quarantadue percento) all'estero in quantitativi specifici utilizzando il sistema Tariff Post/armonizzato (sistema armonizzato), conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari al più tardi l'11 gennaio 2022» e l'articolo 46, paragrafo 2, stabilisce che «le vendite di nichel con un tenore < 1,7 % (inferiore a uno virgola sette percento) o di bauxite lavata con un tenore di Al2O3 >= 42 % (superiore o uguale a quarantadue percento) di cui al paragrafo 1 sono effettuate a condizione che: a. la società in questione possieda un impianto di purificazione o ne stia costruendo uno; e b. paghi il dazio all'esportazione in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari». L'impianto di raffinazione/fusione poteva essere costruito individualmente o unitamente ad altre parti.

    (409)

    L'esportazione di tali prodotti poteva essere effettuata soltanto dopo un processo di esame da parte dell'ispettore e la concessione dell'approvazione della direzione generale del Commercio estero a seguito di una raccomandazione del MEMR. Tale esame mirava a garantire che i prodotti minerari soddisfacessero il requisito minimo di trasformazione e/o raffinazione.

    (410)

    Nel febbraio del 2017 il ministro delle Finanze ha emanato il PMK n. 13/PMK.010/2017 (87) (come successivamente modificato dal regolamento PMK n. 164/PMK.010/2018 dello stesso ministro) che stabilisce le aliquote del dazio all'esportazione per le varie forme di minerali metallici trasformati. Per i minerali di nichel con una concentrazione < 1,7 % la tassa all'esportazione era pari al 10 %.

    (411)

    Ai sensi del MEMR 11/2019, il divieto di esportazione di minerali di nichel con un tenore inferiore all'1,7 % di nichel è stato accelerato fino al 31 dicembre 2019. Qualsiasi raccomandazione di esportazione emessa dal MEMR per l'esportazione di minerali di nichel con un tenore inferiore all'1,7 % di nichel prima dell'emissione del MEMR 11/2019 è rimasta valida. Tuttavia tale raccomandazione è scaduta il 31 dicembre 2019. Il MEMR 11/2019 è entrato in vigore il 1o gennaio 2020. Il MEMR ha potuto comunque emettere raccomandazioni di esportazione per i minerali di nichel con un tenore inferiore all'1,7 % di nichel fino al 31 dicembre 2019.

    (412)

    Di conseguenza dal 1o gennaio 2020 è vietata l'esportazione di tutti i tipi di minerali di nichel.

    (413)

    Tali restrizioni all'esportazione e il divieto di esportazione dei minerali di nichel limitano notevolmente la libertà delle società minerarie di vendere tali minerali ad acquirenti che offrono il prezzo più elevato a livello mondiale. Queste società possono vendere sul mercato indonesiano soltanto a vantaggio dell'industria a valle, principalmente dell'acciaio inossidabile, nonostante le scarse risorse di minerali di nichel a livello mondiale e l'Indonesia sia un produttore di grandissime dimensioni. Tali restrizioni determinano l'esistenza di un numero molto limitato di clienti nazionali in qualità di industrie utilizzatrici, nonché a una depressione dei prezzi dei minerali di nichel sul mercato interno. Ancora una volta ciò dimostra che le società minerarie, lungi dall'essere operatori del libero mercato, sono «enti pubblici» che svolgono effettivamente attività pubbliche.

    Bilancio e piani di lavoro annuali (RKAB)

    (414)

    Ai sensi dell'articolo 101 del GR 23/2010 così come modificato dal GR 24/2012 «[i] titolari di permessi minerari e i titolari di permessi minerari speciali devono consegnare tutti i dati ottenuti dalle operazioni di prospezione e produzione al ministro, ai governatori o ai reggenti/sindaci competenti». Inoltre, ai sensi dell'articolo 103 «le relazioni ai sensi dell'articolo 101 devono essere relazioni progressive sul lavoro entro un periodo di tempo specificato e nel contesto di un'attività specifica presentate dai titolari di permessi di prospezione e titolari di permessi speciali di prospezione, nonché titolari di permessi minerari per lo sfruttamento e la produzione e titolari di permessi minerari speciali per lo sfruttamento e la produzione». Inoltre «[i]l bilancio e i piani di lavoro annuali (RKAB) di cui all'articolo 101 devono essere presentati al ministro, ai governatori o ai reggenti/sindaci competenti al più tardi 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima della conclusione di ciascun anno civile».

    (415)

    Il MEMR 11/2018 (88) (come modificato dal MEMR 22/2018 e dal MEMR 51/2018) definisce gli RKAB annuali come «piano annuale di lavoro e di bilancio nel contesto dell'attività di estrazione di minerali e carbone, concernente aspetti commerciali, tecnici e ambientali». Il MEMR 11/2018 impone ai titolari di una licenza mineraria di preparare e trasmettere l'RKAB annuale al ministro o governatore conformemente alla rispettiva autorità per ottenere l'approvazione [articolo 61, paragrafo 1, lettera b)]. Oltre a prevedere tale obbligo, il MEMR 11/2018 vieta ai titolari di una licenza mineraria di svolgere attività di costruzione, estrazione, trasformazione e/o raffinazione nonché di trasporto e vendita prima che il loro RKAB annuale sia stato approvato.

    (416)

    L'RKAB annuale deve essere presentato dai titolari di licenze minerarie e di licenze minerarie speciali almeno 90 giorni di calendario, e non oltre 45 giorni di calendario, prima della fine dell'esercizio fiscale; tale termine comprende anche l'ottenimento dell'autorizzazione per l'RKAB annuale.

    (417)

    Per conto del MEMR o del governatore, la direzione generale per i minerali e il carbone effettua una valutazione dell'RKAB annuale e fornisce il consenso o una risposta in merito entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui l'RKAB è stato interamente e correttamente ricevuto. I titolari di una IUP sono tenuti a presentare la versione riveduta dell'RKAB annuale, che deve accogliere la risposta della direzione generale per i minerali e il carbone, entro cinque giorni dalla data di ricezione della risposta da parte di quest'ultima. La direzione generale per i minerali e il carbone dà il proprio consenso alla versione riveduta dell'RKAB annuale entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui l'RKAB annuale riveduto è stato interamente e correttamente ricevuto. I titolari di IUP e IUPK per la prospezione, di IUP-OP, IUPK-OP o IUP-OP specificamente rilasciate per la trasformazione e/o la raffinazione possono presentare domanda per una modifica dell'RKAB annuale nell'anno in corso, qualora registrino variazioni della loro capacità produttiva. La domanda di modifica dell'RKAB annuale deve essere presentata dopo che il titolare della IUP ha presentato la seconda relazione trimestrale; inoltre tale domanda deve essere presentata entro il 31 luglio dell'anno in corso. I titolari di IUP-OP e IUPK-OP devono presentare modifiche alle loro relazioni sullo studio di fattibilità in caso di modifiche alle variabili tecniche, economiche o ambientali, conformemente alle disposizioni delle norme e dei regolamenti applicabili. I titolari di IUP e IUPK per la prospezione, di IUP-OP, IUPK-OP o IUP-OP specificamente rilasciate per la trasformazione e/o la raffinazione devono comunicare eventuali modifiche all'utilizzo delle loro attività di servizi minerari nell'anno in corso.

    (418)

    Il MEMR 11/2018 è stato abrogato e sostituito dal MEMR 7/2020 (89). Il MEMR 7/2020 prevede disposizioni analoghe a quelle del MEMR 11/2018 per quanto concerne l'obbligo di disporre dell'RKAB annuale.

    (419)

    Durante l'inchiesta, il governo dell'Indonesia ha presentato quattro RKAB per le società minerarie che estraggono minerali di nichel. La Commissione ha rilevato che un RKAB comprende informazioni quantitative, qualitative e finanziarie dettagliate concernenti l'attività di prospezione, le risorse e le riserve, le operazioni minerarie, i volumi di trasformazione e raffinazione, la commercializzazione e la spedizione all'esportazione, nonché i mercati nazionali, l'ambiente, la sicurezza, la forza lavoro, le stime finanziarie (vendite, royalties, reddito, imposta sul reddito).

    (420)

    Purtroppo il governo dell'Indonesia non ha fornito studi di fattibilità effettivi ed ha evitato di avviare discussioni sulle modalità di fissazione degli obiettivi di produzione per ciascuna società e sul modo in cui il governo dell'Indonesia monitora e agisce successivamente per quanto riguarda la produzione effettivamente conseguita per il periodo oggetto dello studio di fattibilità. In ragione della mancanza di collaborazione su questo importante aspetto, la Commissione ha dovuto basarsi sulle conclusioni ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base.

    (421)

    Il governo dell'Indonesia ha presentato il volume della produzione di minerali di nichel nel periodo 2017-2020 in Indonesia e il consumo interno di minerali di nichel nello stesso periodo. Tali dati hanno evidenziato una notevole discrepanza tra il volume della produzione e il volume del consumo di minerali di nichel. Inoltre non è stato possibile riconciliare il volume del consumo interno di minerali di nichel presentato dal governo dell'Indonesia con il volume degli acquisti di minerali di nichel di IRNC che sono stati sottoposti a controlli incrociati durante il controllo incrociato a distanza, una circostanza questa che sembra indicare che il governo dell'Indonesia ha presentato informazioni errate sul consumo di minerali di nichel.

    (422)

    Occorre altresì sottolineare che, oltre al requisito di presentazione annuale dell'RKAB di cui ai considerando da 414 a 419, il MEMR 11/2018 impone altresì ai titolari di IUP di presentare tre relazioni supplementari: a) una relazione periodica; b) una relazione finale; e c) una relazione speciale, con vari livelli di requisiti, a seconda del tipo di titolare di IUP. Tra i tipi di informazioni da presentare, i titolari di IUP devono fornire informazioni sulle attività di produzione e di vendita.

    (423)

    Durante il controllo incrociato a distanza, GAG Nickel ha confermato di aver comunicato su base trimestrale, semestrale e annuale il volume della produzione nonché il volume e il valore delle vendite di minerali di nichel. La Commissione ha chiesto alla società di fornire tali relazioni per il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha concesso al governo dell'Indonesia diversi giorni dopo la fine del controllo incrociato a distanza per presentare tali informazioni. Il governo dell'Indonesia ha tuttavia presentato tali dati soltanto dopo che la Commissione lo ha informato in merito all'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, come spiegato al considerando 349.

    (424)

    Le norme sull'RKAB mostrano un ulteriore aspetto del controllo significativo e rigoroso che il governo dell'Indonesia esercita ogni anno, in particolare sugli obiettivi di produzione di ciascuna società mineraria. La Commissione ha concluso che, a seguito di tali norme sui RKAB, le caratteristiche e le funzioni essenziali delle società minerarie consistono nel fornire minerali di nichel in linea con l'obiettivo del governo di sostenere l'industria dell'acciaio inossidabile a valle. Il grado di comunanza o sovrapposizione delle caratteristiche essenziali delle società minerarie con gli obiettivi e le funzioni del governo dell'Indonesia nel settore minerario dimostra che le società minerarie possiedono, esercitano o sono investite di poteri pubblici.

    Obbligo di cessione

    (425)

    Ai sensi della legge mineraria del 2009, le società minerarie di proprietà estera sono tenute a cedere le loro azioni a soggetti indonesiani al fine di promuovere gli investimenti nazionali nel settore minerario. La legge mineraria del 2009 non si esprime sul livello della partecipazione azionaria che deve essere ceduta, lasciando che sia ulteriormente disciplinata dal governo centrale nei pertinenti regolamenti di esecuzione.

    (426)

    Dopo l'emanazione della legge mineraria del 2009, il governo centrale ha gradualmente modificato la percentuale minima di cessioni. Attualmente il requisito di cessione minima prevalente è pari al 51 %, come applicato dalla quarta modifica del GR 23/2010 nel 2017 (GR 1/2017) (90) e del MEMR 9/2017 (91) (modificato dal MEMR 43/2018 (92)).

    (427)

    Ai sensi dell'articolo 97 [d]opo 5 (cinque) anni di produzione i titolari di permessi minerari e i titolari di permessi minerari speciali nell'ambito di investimenti esteri devono cedere le loro azioni in più fasi, in maniera tale da fare sì che nel decimo anno almeno il 51 % (cinquantuno percento) delle loro azioni siano di proprietà dei partecipanti indonesiani». Inoltre «[l]a cessione delle azioni come previsto dalla sezione 1 deve essere effettuata a favore di partecipanti indonesiani che comprendono il governo, le amministrazioni provinciali o le amministrazioni distrettuali/municipali, entità di proprietà dello Stato, entità di proprietà della regione o entità private nazionali».

    (428)

    Le azioni di proprietà di investitori esteri possono essere vendute a società private indonesiane soltanto se il governo, le amministrazioni provinciali o le amministrazioni distrettuali/municipali, le entità di proprietà dello Stato o le entità di proprietà della regione si sono rifiutate in primo luogo di acquistare tali azioni. La cessione può essere effettuata mediante l'emissione di nuove azioni e/o il trasferimento o la vendita di azioni esistenti, direttamente o indirettamente. Occorre osservare che, a differenza delle società minerarie, le fonderie non sono soggette ad alcun obbligo di cessione.

    (429)

    Il MEMR 9/2017 stabilisce che il prezzo delle azioni cedute si basa sul «valore equo di mercato», senza considerare il valore delle riserve minerarie al momento della cessione. Tale disposizione relativa al prezzo delle azioni cedute è stata modificata dal MEMR 43/2018, che stabilisce che il valore equo di mercato non deve prendere in considerazione le riserve di minerali o di carbone, fatta eccezione per quelle che possono essere estratte nel periodo di riferimento per le IUP-OP o IUPK-OP. Inoltre il calcolo del valore equo di mercato è effettuato secondo il metodo dei flussi di cassa attualizzati, utilizzando i benefici economici nel periodo di attuazione della cessione fino alla fine della IUP-OP o della IUPK-OP e/o dell'analisi comparativa dei dati di mercato.

    (430)

    Ai sensi del MEMR 9/2017, il prezzo delle azioni cedute regolamentato diventerebbe: a. il prezzo massimo da offrire al governo centrale, all'amministrazione provinciale o all'amministrazione della reggenza/municipale; oppure b. il prezzo minimo da offrire a un'impresa di proprietà dello Stato («BUMN»), a una società di proprietà della regione («BUMD») o a un'impresa privata nazionale.

    (431)

    Il regolamento ministeriale PerMen 43/2018 ha modificato la disposizione di cui sopra e ha stabilito che il prezzo delle azioni cedute regolamentato sarebbe diventato: a. il prezzo massimo da offrire al governo centrale, all'amministrazione provinciale o all'amministrazione della reggenza/municipale; a una BUMN, a una BUMD o a una società veicolo istituita o nominata dal governo tramite il MEMR, unitamente all'amministrazione provinciale o all'amministrazione della reggenza/municipale, a una BUMN e/o a una BUMD; o b. il prezzo minimo da offrire a un'impresa privata nazionale mediante gara d'appalto.

    (432)

    Il governo (tramite il MEMR) può incaricare un valutatore indipendente della valutazione del prezzo delle azioni oggetto di cessione. Laddove non sia possibile raggiungere un accordo sul prezzo delle azioni cedute, il MEMR 9/2017 ha stabilito che le azioni cedute devono essere offerte sulla base del prezzo per azione ceduta calcolato in riferimento alla valutazione effettuata dal governo. Tale disposizione è stata ora soppressa nel MEMR 43/2018.

    (433)

    La legge mineraria del 2020 ha mantenuto l'obbligo di cessione della proprietà estera e prevede specificamente che gli investitori esteri debbano cedere un numero di azioni necessario a garantire che almeno il 51 % del totale delle azioni della società sia detenuto da investitori indonesiani. Tale requisito minimo di cessione è coerente con gli attuali requisiti in materia di cessione applicati a norma del GR 23/2010. Per quanto riguarda i tempi e le procedure per tale cessione, la legge mineraria del 2020 prevede che tali questioni siano soggette ai pertinenti regolamenti governativi (attualmente GR 23/2010), il che prevede che il processo di cessione inizi dopo il quinto anniversario della produzione della miniera.

    (434)

    Tali disposizioni dimostrano che il governo dell'Indonesia cerca di aumentare il suo controllo significativo sulle società minerarie aumentando la sua presenza e subentrando alle società minerarie di proprietà estera. Al fine di garantire il conseguimento del suo obiettivo generale di fornire minerali di nichel all'industria nazionale a valle, dopo un periodo relativamente breve, tali soggetti sono tenuti a cedere la proprietà in un contesto in cui il governo dell'Indonesia e altre società pubbliche hanno un diritto di prelazione. Esistono inoltre norme specifiche sulle valutazioni delle azioni che non sembrano essere in linea con le normali trattative commerciali che si svolgerebbero tra gli operatori in assenza di tali disposizioni. Su tale base la Commissione ha concluso che gli obblighi di cessione hanno dimostrato in che modo il governo dell'Indonesia mantiene un controllo significativo sulla proprietà e sulla gestione delle società minerarie per garantire che esse continuino a svolgere funzioni pubbliche in linea con gli obiettivi strategici di tale governo.

    Meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi

    (435)

    L'inchiesta ha dimostrato che la fissazione dei prezzi dei minerali di nichel era soggetta a un meccanismo governativo che impediva le normali dinamiche di mercato dell'offerta e della domanda ai fini della determinazione del prezzo. L'evoluzione della legislazione pertinente in materia di prezzi dimostra che il governo dell'Indonesia ha monitorato attivamente i prezzi dei minerali di nichel con misure specifiche che risalgono fino al 2010. Inizialmente il governo dell'Indonesia ha sostenuto che il meccanismo di fissazione dei prezzi si applicava principalmente nel contesto della riscossione di royalties. Successivamente, l'intervento del governo dell'Indonesia sui prezzi è stato rafforzato nel corso degli anni fino all'introduzione formale nella legislazione di uno specifico meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi che codificava un meccanismo di fissazione dei prezzi che di fatto esisteva già. Nel corso degli anni, e in misura significativa a partire dal 2017, tale meccanismo era sempre inteso a fissare il prezzo su un importo significativamente scontato rispetto al prezzo applicato sul mercato internazionale, al fine di favorire lo sviluppo dell'industria dell'acciaio inossidabile conformemente all'accordo e alla cooperazione bilaterale con il governo della RPC.

    (436)

    L'obiettivo principale del meccanismo di fissazione dei prezzi è garantire che i minerali di nichel siano forniti con uno sconto significativo rispetto ai prezzi internazionali a vantaggio dell'industria dell'acciaio inossidabile. Allo stesso tempo il prezzo regolamentato mira a tenere conto anche degli interessi delle società minerarie al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tale prezzo scontato ed evitare fallimenti e disordini sociali. Infine tale prezzo garantisce un livello minimo di entrate per lo Stato, anche se notevolmente inferiore a quello in assenza di uno sconto rispetto al prezzo internazionale. Ciò è stato confermato dal direttore generale facente funzione per i minerali e il carbone, il quale ha dichiarato, come indicato in appresso, che tale prezzo intendeva rendere «giustizia alle fonderie che auspicano i prezzi più bassi possibili. Ma, d'altro canto, [il prezzo in questione] deve garantire che le attività di estrazione del nichel offrano un margine sufficiente per l'attività mineraria» (93).

    (437)

    Sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che, attraverso il prezzo regolamentato, il governo dell'Indonesia mirava specificamente a garantire che il prezzo dei minerali di nichel producesse uno sconto significativo rispetto ai prezzi del mercato internazionale a vantaggio dell'industria dell'acciaio inossidabile. Attraverso tale meccanismo, il governo dell'Indonesia ha esercitato un controllo significativo sulla capacità delle società minerarie di fissare i prezzi a un livello diverso sulla base della normale domanda e offerta di mercato.

    Designazione delle società minerarie a «oggetti nazionali di vitale importanza»

    (438)

    Un ulteriore elemento di prova che dimostra che le società minerarie sono investite di poteri pubblici è la loro designazione formale a «oggetti nazionali di vitale importanza».

    (439)

    Dall'inchiesta è emerso che le società minerarie che estraggono nichel PT. Antam TBK UPBN Southeast Sulawesi, PT. Ceria Nugraha Indotama e PT Vale sono formalmente riconosciute come oggetti nazionali di vitale importanza nel settore minerario e carbonifero (94). Si ricorda che Antam è una società di proprietà dello Stato e che lo Stato detiene anche azioni in PT Vale, mentre PT Ceria Nugraha Indotama è una società privata.

    (440)

    Tale status si basa sul decreto del MEMR n. 202.K/HK.02/MEM.S/2021 relativo alla seconda modifica del decreto del ministro dell'Energia e delle risorse minerarie n. 77 K/90/MEMILIKI/2019 relativo agli oggetti nazionali di vitale importanza nelle risorse energetiche e minerarie, del 18 ottobre 2021 (95). 34 società del settore minerario e carbonifero sono elencate come oggetti nazionali di vitale importanza.

    (441)

    Le società che hanno diritto a tale riconoscimento sono società di vitale importanza per lo sviluppo economico del paese o fonti di reddito dello Stato aventi natura strategica. Per il settore minerario e carbonifero, gli oggetti nazionali di vitale importanza riceveranno la priorità assoluta da parte della forza di polizia nazionale indonesiana in termini di assistenza alla sicurezza in caso di perturbazione o minaccia delle operazioni. Conformemente al regolamento 63 del 2004, relativo alla sicurezza degli oggetti nazionali di vitale importanza, «[i]l gestore degli oggetti nazionali di vitale importanza è competente per la salvaguardia degli stessi, ciascuno sulla base del principio della sicurezza interna». Inoltre «la polizia di Stato della Repubblica dell'Indonesia è tenuta a fornire assistenza per la sicurezza a un oggetto nazionale di vitale importanza» e «la polizia di Stato della Repubblica dell'Indonesia ha schierato la forza di protezione degli oggetti nazionali di vitale importanza in base alla necessità e alla stima delle minacce e/o dei disordini che potrebbero insorgere». L'intervento dello Stato è assicurato anche in caso di azioni da parte dei sindacati (96).

    (442)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il fatto che le società minerarie attive nel settore dei minerali di nichel, pubbliche o private, abbiano il diritto di essere formalmente riconosciute come «oggetti nazionali di vitale importanza» dimostra ancora una volta che tali soggetti possiedono, esercitano o sono investiti di poteri pubblici.

    Conclusione

    (443)

    Il contesto giuridico generale e la valutazione di cui sopra mostrano che le società minerarie che forniscono minerali di nichel sono «enti pubblici». Il contesto giuridico ed economico esistente in Indonesia dimostra che le società minerarie svolgono funzioni pubbliche fornendo minerali di nichel per conto del governo dell'Indonesia. In effetti i minerali di nichel, come altri minerali in Indonesia, sono risorse naturali interamente controllate e gestite dal governo dell'Indonesia. Nonostante la diffusa mancanza di collaborazione da parte del governo dell'Indonesia, l'inchiesta ha dimostrato che diverse società minerarie che rappresentano una notevole produzione nazionale di minerali di nichel sono interamente o parzialmente di proprietà dello Stato e/o sono gestite e/o controllate dal governo dell'Indonesia.

    (444)

    Oltre agli indizi formali di controllo, il governo dell'Indonesia ha creato un quadro normativo completo cui le società minerarie devono aderire. Di conseguenza le caratteristiche essenziali delle società minerarie dimostrano che le società minerarie che estraggono nichel, anziché essere normali operatori di mercato, si limitano ad attuare il quadro stabilito dal governo dell'Indonesia nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione all'industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La natura duratura e sistemica di tutte le misure adottate dal governo dell'Indonesia riguarda tutti gli aspetti della produzione e della trasformazione, della vendita, delle restrizioni all'esportazione e dei prezzi di mercato dei minerali di nichel, nonché il controllo rigoroso sulle società estere attraverso obblighi di cessione e la designazione formale delle società minerarie a oggetti nazionali di importanza strategica.

    (445)

    La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'Indonesia fornisce un contributo finanziario sotto forma di fornitura di minerali di nichel alle fonderie collegate ai produttori di acciaio inossidabile tramite società minerarie nazionali che agiscono in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

    ii)   Società minerarie investite di un incarico o di un ordine da parte del governo dell'Indonesia

    (446)

    Oltre alle risultanze secondo cui le società minerarie sono un «ente pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha altresì esaminato in alternativa se il governo dell'Indonesia abbia fornito un contributo finanziario investendo di un incarico o di un ordine le società minerarie che estraggono minerali di nichel (in quanto enti privati) a vendere i minerali di nichel ai produttori di acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

    Criterio giuridico

    (447)

    L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base stabilisce che esiste un contributo finanziario se una pubblica amministrazione: «incarica o da ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione». Il tipo di funzioni descritte all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base si realizza quando «la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni […]». Queste disposizioni rispecchiano l'articolo 1.1, lettera a), 1), punti iii) e iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e andrebbero interpretate e applicate alla luce della pertinente giurisprudenza dell'OMC.

    (448)

    Nella controversia US – Export Restraints, il panel dell'OMC ha stabilito che il significato ordinario dei due termini «incaricare» e «dare ordine», di cui all'articolo 1.1, lettera a), paragrafo 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, richiede che l'intervento della pubblica amministrazione integri un concetto di delega (nel caso dell'incarico) o di imposizione (nel caso dell'ordine). Il panel ha respinto l'argomentazione di «causa ed effetto» formulata dagli Stati Uniti e ha chiesto un intervento esplicito e positivo di delega o di imposizione. In un procedimento successivo (US – Countervailing duties on DRAMS) l'organo di appello ha tuttavia sostenuto che la sostituzione dei termini «incarichi» e «dia ordine» con i termini «deleghi» e «imponga» è una norma troppo rigida. Secondo l'organo di appello, quando una pubblica amministrazione conferisce una responsabilità a un organismo privato si esplica un «incarico», mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui la pubblica amministrazione esercita la propria autorità su un organismo privato. In entrambi i casi, il governo ricorre a un ente privato quale sostituto che eroga il contributo finanziario e nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un organismo privato comportino una qualche forma di minaccia o di incentivo.

    (449)

    Nel contempo, l'articolo 1.1, lettera a), paragrafo 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non consente ai membri di istituire misure compensative sui prodotti «quando il governo si limita a esercitare i suoi poteri normativi generali o quando l'intervento del governo può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato». L'incarico e l'ordine implicano invece «un ruolo della pubblica amministrazione più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione». Inoltre, l'OMC non ha ritenuto che il fatto di «lasciare una certa discrezionalità a un ente privato sia necessariamente in contrasto con il fatto di incaricare o dare ordine al medesimo ente privato [...]. Anche se possono sussistere casi in cui l'ampiezza della discrezionalità lasciata all'ente privato è tale da rendere impossibile stabilire con certezza che tale ente privato è stato incaricato o ha ricevuto un ordine (di svolgere un particolare compito), si tratta di una questione fattuale/probatoria da affrontare caso per caso». In linea con tali decisioni dell'OMC, non tutte le misure di governo in grado di conferire vantaggi equivalgono a contributi finanziari a norma dell'articolo 3 del regolamento di base e dell'articolo 1.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    (450)

    In sintesi, le pertinenti decisioni dell'OMC prevedono quanto indicato in appresso.

    i)

    Per accertare l'esistenza di un «contributo finanziario» a norma dell'articolo 1.1, lettera a), 1), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative occorre concentrarsi sulla natura dell'intervento della pubblica amministrazione, piuttosto che sugli effetti o sui risultati di tale intervento. In altri termini, è ampiamente riconosciuto che le pubbliche amministrazioni intervengono nel mercato come autorità di regolamentazione e, così facendo, provocano effetti sul mercato e sui relativi operatori. In questo senso, ad esempio, una pubblica amministrazione può istituire legittimamente tasse all'esportazione intese a generare entrate nel caso di un prodotto di base molto competitivo sui mercati internazionali. Per contro, non è legittima l'imposizione di restrizioni all'esportazione quando appare evidente che l'uso di tale strumento, in combinazione con altri meccanismi intesi a trattenere le materie prime sul mercato interno e a costringere i fornitori a vendere a prezzi inferiori a quelli di mercato, rientrano in un sistema più ampio elaborato dalla pubblica amministrazione per sostenere un particolare settore o una serie di settori e rafforzarne la competitività. Quindi, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, tenendo conto del relativo contesto, oggetto e scopo, è pertinente nella valutazione dell'elemento del «contributo finanziario»;

    ii)

    «l'incarico» o «l'ordine» comporterebbero un intervento esplicito e positivo destinato a una parte particolare in relazione a un'attività o un compito particolare, diversamente dalla situazione in cui una pubblica amministrazione interviene nel mercato in una qualche forma e l'intervento può avere o non avere un particolare risultato in funzione delle circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato. In ultima analisi, la questione fondamentale all'origine dei concetti di incarico o ordine è se la condotta in esame, ossia il contributo finanziario sotto forma di fornitura di merci per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, si possa attribuire al governo o rientri comunque nell'esercizio della libera scelta degli operatori privati alla luce di considerazioni di mercato, come ad esempio restrizioni normative;

    iii)

    l'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative è, in sostanza, una disposizione antielusione e pertanto la constatazione di un incarico o di un ordine implica che la pubblica amministrazione conferisca una responsabilità a un ente privato o eserciti la propria autorità su di esso affinché esso eroghi un contributo finanziario. Nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un ente privato comportino una qualche forma di minaccia o incentivo, che a sua volta potrebbe fungere da elemento di prova di un incarico o di un ordine. Tuttavia, è probabile che i governi dispongano di altri mezzi per esercitare la propria autorità su un ente privato, che in alcuni casi possono essere «più sottili» di un'imposizione o non comportare lo stesso grado di costrizione;

    iv)

    deve esistere un «nesso dimostrabile» tra l'intervento della pubblica amministrazione e la condotta dell'ente privato. Non esiste motivo per cui l'analisi di un incarico o un ordine di una pubblica amministrazione non si debba fondare su elementi di prova circostanziali (quali atti impliciti e informali di delega o imposizione), purché siano probanti e validi. A tale proposito, l'elemento di prova dell'intenzione del governo di sostenere l'industria a valle (ad esempio, mediante politiche o decisioni dichiarate pubblicamente, o altri interventi governativi) o l'esistenza di altre misure governative che garantiscono un particolare risultato sul mercato (ad esempio, una restrizione alle esportazioni associata a una misura che impedisce agli operatori soggetti a tale restrizione di mantenere scorte dei propri prodotti o la regolamentazione dei prezzi da parte del governo al fine di mantenere bassi i prezzi praticati sul mercato interno per il prodotto in esame), può essere pertinente per determinare l'esistenza di un «contributo finanziario» a norma dell'articolo 1.1, lettera a), 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in particolare come maniera indiretta di fornire merci, come previsto al punto iii). In alcune circostanze, un «orientamento» emanato da una pubblica amministrazione può costituire un ordine. Infine, a seconda delle circostanze, un ente privato può decidere di non adempiere una funzione per la quale è stato investi di un incarico o di un ordine, malgrado le possibili conseguenze negative. Ciò non dimostra comunque di per sé che l'ente privato non sia stato investito dell'incarico o dell'ordine.

    (451)

    In linea con tale giurisprudenza, la Commissione ha esaminato la natura dell'intervento del governo dell'Indonesia, ossia se l'intervento del governo dell'Indonesia comporti l'incarico o l'ordine ai produttori di minerali di nichel di fornire minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato a favore delle fonderie; la natura degli enti investiti di un incarico o di un ordine, ossia se i produttori di minerali di nichel siano enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base; e l'azione degli enti investiti di un incarico o di un ordine, ossia se i produttori di minerali di nichel incaricati o ai quali viene impartito l'ordine forniscono minerali di nichel alle fonderie indonesiane per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e fungono quindi da delegati del governo dell'Indonesia. Inoltre la Commissione ha valutato se la funzione svolta è di norma di competenza della pubblica amministrazione, ossia se la fornitura di minerali di nichel alle fonderie in Indonesia sia un'attività svolta normalmente da una pubblica amministrazione e se tale funzione sia in linea, nella pratica, con le prassi normalmente seguite da una pubblica amministrazione, ossia se la fornitura effettiva di minerali di nichel da parte dei produttori/delle società minerarie, nella pratica, differisca da quanto avrebbe fatto la pubblica amministrazione stessa.

    Valutazione

    (452)

    In considerazione della giurisprudenza dell'OMC citata nella sezione precedente, la Commissione ha esaminato innanzitutto se il sostegno del governo dell'Indonesia all'industria siderurgica indonesiana sotto forma di fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato fosse effettivamente un obiettivo delle varie misure governative in questione e non un mero «effetto collaterale» dell'esercizio del potere normativo generale. L'inchiesta ha esaminato in particolare se i prezzi inferiori dei minerali di nichel rientrassero tra gli obiettivi del governo o se i prezzi più bassi fossero invece un sottoprodotto «involontario» dell'esercizio dei poteri generali di una pubblica amministrazione. La Commissione ha concluso che i vari interventi del governo dell'Indonesia avevano come obiettivo quello di sostenere l'industria dell'acciaio inossidabile e che i prezzi più bassi dei minerali di nichel erano uno degli obiettivi perseguiti da tali misure.

    (453)

    Il governo dell'Indonesia ha adottato una serie di misure nel corso degli anni per conseguire il proprio obiettivo strategico. La sezione 4.4 ha illustrato nel dettaglio gli antefatti e il contesto pertinenti che hanno portato alla decisione del governo dell'Indonesia di massimizzare il valore aggiunto derivante dalle significative riserve di minerali di nichel sviluppando a livello nazionale un'industria per la fusione dell'acciaio inossidabile e i prodotti a valle. Una parte di questa politica generale del governo dell'Indonesia consisteva nell'incentivare le fonderie a costruire e mantenere capacità di fusione in Indonesia, tra l'altro garantendo prezzi bassi dei minerali di nichel per tali fonderie, e in particolare mediante restrizioni all'esportazione in combinazione con ulteriori misure governative; nello specifico le prescrizioni in materia di trasformazione a livello nazionale e un meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi che mantenga i prezzi artificiosamente bassi.

    (454)

    In particolare, la legge mineraria del 2009 ha imposto a tutte le società di estrazione di minerali di nichel l'obbligo di costruire un proprio impianto di trasformazione/purificazione del nichel o di vendere i loro prodotti a un impianto nazionale. Ciò costituiva di fatto un divieto di esportazione per i minerali di nichel non trasformati. Uno dei principali obiettivi dichiarati della legge mineraria del 2009 a tale riguardo è: «sostenere e aumentare l'espansione delle capacità nazionali in modo da accrescere la competitività a livello nazionale, regionale e internazionale» [articolo 3, lettera d)]. La legge mineraria del 2009 conferma l'obiettivo del governo dell'Indonesia di costruire le industrie di trasformazione mineraria a valle e di garantire che godano di un vantaggio competitivo a livello internazionale. Dato che l'utilizzo principale dei minerali di nichel è la produzione di acciaio inossidabile, è chiaro che i produttori esportatori sono i principali beneficiari della legge mineraria del 2009.

    (455)

    Come spiegato in dettaglio nella sezione precedente sulle società minerarie che agiscono in qualità di enti pubblici, il governo dell'Indonesia ha attuato in particolare le seguenti misure relative ai minerali di nichel, che si applicano a tutte le società minerarie, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà dello Stato o di proprietà privata:

    i.

    obbligo di trasformazione a livello nazionale (cfr. considerando da 401 a 404);

    ii.

    restrizioni all'esportazione fino al 2019 e divieto totale di esportazione a partire dal 1o gennaio 2020 (cfr. considerando da 405 a 413);

    iii.

    meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi (cfr. considerando da 435 a 437).

    (456)

    In sintesi l'obbligo di trasformazione imponeva alle fonderie di trasformare i minerali di nichel a livello nazionale, dimostrando che il governo dell'Indonesia intendeva garantire che i minerali di nichel fossero prodotti e trasformati sul mercato interno e non esportati. Le successive restrizioni di fatto o di diritto all'esportazione e i divieti di esportazione dei minerali di nichel in vigore dal 2014, dopo il periodo di transizione iniziato nel 2009, e in particolare il divieto totale di esportazione a partire dal 1o gennaio 2020, miravano specificamente a garantire che i minerali di nichel, oltre a dover essere trasformati sul mercato interno, non potessero essere esportati. Tali prodotti dovevano piuttosto essere mantenuti sul mercato interno a vantaggio dell'industria dell'acciaio inossidabile e ciò ha comportato un calo dei prezzi dei minerali di nichel sul mercato interno.

    (457)

    I bassi prezzi dei minerali di nichel derivanti dalle restrizioni all'esportazione (e dall'obbligo di trasformazione a livello nazionale) sono stati ulteriormente sostenuti da un meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi introdotto nel 2020.

    (458)

    Il governo dell'Indonesia ha iniziato a regolamentare taluni aspetti dei prezzi dei minerali di nichel già nel 2010 mediante l'articolo 85 del GR 23/2010. La legislazione comprendeva un prezzo di riferimento principalmente ai fini del calcolo del livello delle royalties dovute al governo dell'Indonesia. Non disciplinava ancora i prezzi delle operazioni tra le società minerarie e le fonderie. Inoltre, in tale fase iniziale, il prezzo di riferimento si applicava soltanto alle operazioni interne di minerali di nichel. Il governo dell'Indonesia intendeva garantire che, dato il livello potenzialmente basso dei prezzi sul mercato interno rispetto a quelli all'esportazione, il governo fosse in grado di riscuotere un livello equo di royalties sulle vendite sul mercato interno. Il meccanismo di fissazione dei prezzi di cui all'articolo 85 è stato oggetto di un'importante modifica nel 2017 attraverso il GR 1/2017, mediante il quale il governo dell'Indonesia ha iniziato a regolamentare non soltanto il prezzo dei minerali di nichel per quanto riguarda le royalties, ma anche il prezzo effettivo delle operazioni. La versione modificata dell'articolo 85 del GR 1/2017 recita: «1) i titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione, tanto per i minerali quanto per il carbone, che vendono minerali e carbone, devono fare riferimento al prezzo di riferimento; 2) il prezzo di cui al paragrafo 1 è stabilito da: a. il ministro per i Metalli e il carbone b. il governatore o il reggente/sindaco, a seconda del ruolo corrispondente, per i minerali non metallici e le rocce; 3) il prezzo di cui al paragrafo 1 è stabilito mediante un meccanismo di mercato e/o in funzione del prezzo accettato sul mercato internazionale; 4) i dettagli sulla fissazione dei prezzi dei minerali metallici e del carbone sono stabiliti mediante regolamento del ministro» (97).

    (459)

    Il governo dell'Indonesia ha stabilito il meccanismo effettivo per fissare i prezzi di riferimento per le operazioni tra le società minerarie e le fonderie attraverso i suoi regolamenti specifici, al fine di conseguire uno sconto significativo sul prezzo dei minerali di nichel praticato sui mercati internazionali. Il prezzo di riferimento per il nichel (HPM) era fornito da una formula stabilita nel decreto MEMR 2946K/30/MEM/2017, come segue: HPM minerali di nichel = % Ni x CF x HMA nichel. «1. L'HPM minerali di nichel è il prezzo di riferimento del minerale metallico sotto forma di minerali di nichel in USD/tonnellata metrica secca; 2. % Ni è il contenuto di nichel nei minerali di nichel; 3. CF è il fattore di correzione, ossia l'importo della percentuale che tiene conto del valore dello sconto o del premio rispetto alla qualità del prodotto venduto, a condizione che: a. il CF per i minerali di nichel con un tenore di nichel pari all'1,9 % sia = 20 %; e b. il CF vari al rialzo o al ribasso dell'1 % per ciascun aumento del contenuto di nichel pari allo 0,1 %». Il MEMR 7/2017 definisce l'HPM come «il prezzo dei minerali metallici determinato presso un punto di vendita, franco a bordo (fob) per ciascun prodotto minerario dei minerali metallici;» e l'HMA come «il prezzo ottenuto dalla media dei prezzi dei minerali metallici pubblicati nel mese precedente o il prezzo alla stessa data dell'operazione in base alla quotazione del prezzo pubblicato dei minerali metallici». L'importo dell'HMA è determinato mensilmente dal ministro e fa riferimento ai prezzi internazionali quali il prezzo del nichel sulla Borsa londinese dei metalli (LME).

    (460)

    Sebbene la formula per il calcolo dell'HPM regolamentato per i minerali di nichel sia collegata al prezzo internazionale dei minerali di nichel, tale formula comprende un fattore di correzione significativo che garantisce che il prezzo dei minerali di nichel sul mercato interno indonesiano sia significativamente inferiore ai prezzi internazionali.

    (461)

    La regolamentazione della fissazione dei prezzi dimostra inoltre in modo specifico l'intenzione del governo dell'Indonesia di regolamentare i prezzi a vantaggio dell'industria nazionale dell'acciaio inossidabile a un livello inferiore alle normali condizioni di mercato. Tale meccanismo mirava a ottenere un prezzo con uno sconto significativo rispetto al prezzo di mercato internazionale. Ciò è stato confermato da varie dichiarazioni del governo dell'Indonesia. Questo meccanismo di fissazione dei prezzi è stato determinante anche per gli obiettivi strategici del governo dell'Indonesia, in quanto ha garantito che le società minerarie potessero continuare a produrre e rifornire l'industria a valle, in quanto la politica del governo dell'Indonesia a favore delle fonderie aveva messo a repentaglio il sostentamento di diverse società minerarie.

    (462)

    Il comunicato stampa n. 253.Pers/04/SJI/2020 del MEMR sul nuovo regolamento sul prezzo di riferimento dei minerali (98) conferma che, attraverso il meccanismo dei prezzi regolamentati, il governo dell'Indonesia intende mantenere basso il livello del prezzo dei minerali di nichel a vantaggio dell'industria nazionale della fusione, garantendo nel contempo che il prezzo consenta il proseguimento della produzione di minerali di nichel. Il direttore generale facente funzione per i minerali e il carbone spiega apertamente che «il governo ha fissato l'HPM al di sotto del prezzo internazionale per aumentare le economie di scala delle fonderie» e che «quanto più basso è l'HPM, tanto più economiche sono le fonderie. Fissiamo sempre l'HPM al di sotto del prezzo di mercato internazionale». Il direttore per la promozione del settore minerario e le imprese, Yunus Saefulhak, ha fornito un'illustrazione dell'impostazione dell'HPM al di sotto del prezzo internazionale: «[a]d esempio, se il prezzo internazionale è di 60 USD (per tonnellata metrica umida), il nostro prezzo (Indonesia) è di 30 USD (per tonnellata metrica umida)» (99).

    (463)

    Altre persone che hanno formulato osservazioni riferiscono inoltre che il governo dell'Indonesia ha seguito con attenzione l'interesse delle fonderie nella fissazione del prezzo dei minerali di nichel. Il direttore generale facente funzione per i minerali e il carbone ha confermato che il prezzo in questione intendeva rendere «giustizia alle fonderie che auspicano i prezzi più bassi possibile. Ma, d'altro canto, [il prezzo in questione] deve garantire che le attività di estrazione del nichel offrano un margine sufficiente per l'attività mineraria» (100) e ha aggiunto che «naturalmente, dopo aver calcolato il prezzo medio dei minerali, quest'ultimo è comunque inferiore al prezzo internazionale del 30 %. Ciò mira a incoraggiare il clima per gli investimenti delle fonderie a sostegno della costruzione di impianti di lavorazione e raffinazione in Indonesia» (101). Il prezzo regolamentato per i minerali di nichel, svincolato dalle condizioni di mercato, può funzionare soltanto con l'attuazione parallela del divieto di esportazione, che priva le società minerarie di altre opportunità di vendita e della possibilità di aggirare le limitazioni di prezzo vendendo i propri prodotti all'estero a un prezzo più elevato.

    (464)

    Assoggettando le società minerarie a restrizioni all'esportazione di minerali di nichel, in associazione ad altre misure governative, tra cui in particolare i) una regolamentazione dei prezzi che manteneva i prezzi dei minerali di nichel artificiosamente bassi e ii) obblighi di trasformazione a livello nazionale che hanno determinato un eccesso di offerta e un calo dei prezzi, il governo dell'Indonesia ha posto le società minerarie che estraggono nichel in una situazione economicamente irrazionale, costringendole a vendere i minerali di nichel sul mercato interno a prezzi artificiosamente depressi rispetto ai prezzi notevolmente più elevati che avrebbero potuto altrimenti ottenere da numerosi altri potenziali clienti in assenza degli obblighi di licenza e del meccanismo di fissazione dei prezzi. Le società minerarie che estraggono minerali di nichel sono pertanto private di una scelta commerciale razionale e sono indotte a rispettare l'obiettivo strategico del governo dell'Indonesia di favorire l'industria dell'acciaio inossidabile.

    (465)

    Sulla base dei dati forniti dal governo dell'Indonesia in merito alla produzione e al consumo di minerali di nichel in Indonesia, supponendo che tali dati siano accurati come affermato dal governo dell'Indonesia (cfr. considerando 348 e 351), la produzione di minerali di nichel è notevolmente superiore al consumo di minerali di nichel.

    (466)

    In altre parole, tali misure, considerate nel loro complesso, costituiscono un'azione esplicita e assertiva da parte del governo dell'Indonesia di delega o di conferimento di un ordine alle società minerarie che estraggono minerali di nichel avente l'effetto di fornire minerali di nichel alle fonderie per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il ruolo del governo dell'Indonesia è andato ben al di là di un normale intervento in veste di autorità di regolamentazione del mercato nel settore minerario. Le misure in questione non solo disciplinavano aspetti generali del mercato, ma imponevano un comportamento specifico alle società minerarie obbligandole a trasformare il minerale a livello nazionale, chiudendo i mercati di esportazione, e regolamentando un prezzo con uno sconto significativo rispetto a quello praticato sul mercato internazionale. Tutte queste misure sono state adottate affinché le società minerarie forniscano minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato a vantaggio dell'industria a valle. Tale intenzione è stata resa evidente da numerose dichiarazioni e azioni politiche.

    (467)

    Obbligando le società minerarie a rispettare tali misure (anche attraverso sanzioni e la revoca delle licenze, cfr. considerando da 337 a 375), il governo dell'Indonesia le ha private della possibilità di scegliere liberamente le proprie strategie di produzione e di vendita in base a considerazioni di mercato. In altre parole tali misure costituiscono in maniera evidente un «nesso dimostrabile» tra l'intervento della pubblica amministrazione e la condotta delle società minerarie private. Il governo dell'Indonesia ha utilizzato le società minerarie come procuratore per sostenere le fonderie e i produttori di acciaio inossidabile. Inoltre la Commissione ha già osservato che il governo dell'Indonesia gestisce e controlla l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di nichel, nel contesto delle sue funzioni pubbliche (cfr. considerando 374). La fornitura di minerali di nichel può quindi essere trattata come una funzione normalmente attribuita al governo in virtù dell'esercizio dei suoi poteri di regolamentazione.

    (468)

    In effetti, anziché fornire minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato direttamente all'industria dell'acciaio inossidabile al fine di conseguire gli obiettivi di politica pubblica del governo dell'Indonesia di attrarre capacità di fusione attraverso prezzi bassi dei minerali di nichel, il governo dell'Indonesia ha indotto le società minerarie, attraverso una serie di disposizioni legislative e regolamentari, a farlo per suo conto.

    (469)

    Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha contestato innanzitutto il riferimento alla costituzione del 1945 di cui al considerando 374 in quanto del tutto irrilevante nel contesto della constatazione del contributo finanziario. A tale riguardo il governo dell'Indonesia ha ricordato il principio della sovranità dello Stato, che comprende il principio di sovranità sulle risorse nazionali, come riconosciuto dal panel dell'OMC nella controversia China – Raw Materials (102).

    (470)

    La Commissione ha osservato innanzitutto che il riferimento alla costituzione del 1945 non pregiudica il principio della sovranità dello Stato, compreso il principio di sovranità sulle risorse naturali. In effetti la Commissione non ha messo in discussione la possibilità o la capacità del governo dell'Indonesia di adottare scelte politiche e normative. L'unica constatazione formulata dalla Commissione al considerando 347 in relazione alla costituzione del 1945, unitamente alla legge mineraria del 2009, è che tutti i minerali in Indonesia sono risorse naturali pubbliche, controllate e utilizzate dallo Stato. La Commissione non ha stabilito, sulla base della citazione della costituzione del 1945 limitata al solo articolo 33, paragrafo 2, che il governo dell'Indonesia abbia fornito un contributo finanziario nel contesto della fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. La rilevanza della costituzione del 1945 è giustificata dal fatto che l'articolo 33 è menzionato due volte nel preambolo della legge mineraria del 2009, che disciplina effettivamente il settore minerario e dà attuazione al principio sancito dalla costituzione del 1945. Inoltre la Commissione ha osservato che il principio della sovranità dello Stato non esclude che talune scelte politiche e normative, liberamente adottate dal governo dell'Indonesia, possano essere qualificate, insieme a tutti gli altri elementi di prova disponibili, come un contributo finanziario ai fini degli obblighi del governo dell'Indonesia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Infatti, nella controversia China – Raw Materials, il panel, pur riconoscendo che «la capacità di concludere accordi internazionali, come l'accordo dell'OMC, è un esempio essenziale dell'esercizio della sovranità» (103), ha ricordato che «i membri devono esercitare la loro sovranità sulle risorse naturali conformemente ai loro obblighi in seno all'OMC» (104). Di conseguenza, nel merito, nella controversia China – Raw Materials il panel ha ribadito (105), e l'organo d'appello ha confermato (106), che la Cina doveva allineare il suo dazio all'esportazione e il suo contingente all'esportazione su alcune materie prime ai suoi obblighi nel contesto dell'OMC. La Commissione ha pertanto considerato il riferimento alla costituzione pertinente per comprendere il contesto giuridico e ha respinto tale obiezione.

    (471)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre affermato che le leggi, i regolamenti e le politiche relativi al settore minerario citati dalla Commissione sono irrilevanti ai fini della determinazione del contributo finanziario in quanto non intervengono nelle operazioni commerciali tra operatori economici. Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione abbia interpretato erroneamente il significato del termine «controllo», incluso in una serie di disposizioni, che in realtà farebbero riferimento all'attività di gestione e supervisione delle società minerarie o alle attività di lotta contro l'estrazione illegale, per prevenire i danni ambientali causati dalle attività minerarie e garantire che la prospezione mineraria sia pienamente in linea con le buone pratiche minerarie. A tale riguardo il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento alle definizioni di direzione, supervisione, protezione pubblica e orientamenti attuativi di cui al capo XIX della legge mineraria del 2009 e all'articolo 3 del GR 55/2010, esortando la Commissione a tenere conto dell'intera legislazione, comprese le misure di attuazione, in particolare il GR 55/2010. Il governo dell'Indonesia era del parere che tali disposizioni non dimostrassero il suo intervento nel contesto di operazioni commerciali private e non costituissero un incarico impartito alle società minerarie di fornire minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (472)

    Più specificamente, il governo dell'Indonesia ha contestato il ruolo attribuitogli dalla Commissione nel considerando 327 sul mercato dei minerali di nichel facendo riferimento al preambolo del MEMR 26/2018 relativo all'attuazione di buone norme minerarie e alla supervisione dell'estrazione di minerali e del carbone, che attua il GR 55/2010 e afferma che il compito del governo dell'Indonesia è solo quello di supervisionare e fornire orientamenti per l'attuazione dei principi e delle buone pratiche in materia di estrazione mineraria.

    (473)

    Inoltre il governo dell'Indonesia ha reagito alla conclusione di cui al considerando 374, secondo cui tutte le risorse naturali sono da esso controllate, affermando che deve controllare il settore minerario per evitare l'impatto negativo delle attività minerarie, come il degrado ambientale e l'inquinamento connesso alle zone minerarie.

    (474)

    La Commissione ha ritenuto innanzitutto di dover prendere in considerazione ogni atto legislativo o normativo pertinente relativo al settore minerario, compreso il regolamento di esecuzione, al fine di giungere a una conclusione in merito al contributo finanziario nel contesto della fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Una valutazione giuridica basata soltanto su informazioni ed elementi di prova parziali contenute nel fascicolo che trascurino informazioni ed elementi di prova potenzialmente pertinenti comprometterebbe l'accuratezza e l'adeguatezza delle risultanze della Commissione. Contrariamente a quanto affermato dal governo dell'Indonesia, la Commissione era quindi soggetta all'obbligo giuridico di analizzare tutti gli elementi di prova pertinenti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (475)

    Per quanto riguarda le altre affermazioni, le asserzioni secondo cui la Commissione avrebbe frainteso il significato del termine «controllo» e citazioni parziali e limitate di taluni atti legislativi non sono di per sé in grado di confutare le risultanze della Commissione.

    (476)

    In effetti la Commissione non contesta il fatto che il controllo del governo dell'Indonesia attraverso la gestione e la supervisione sia esercitato anche al fine di contrastare l'estrazione illegale, prevenire i danni ambientali e garantire buone pratiche in materia di estrazione mineraria. Tuttavia, il controllo da parte del governo dell'Indonesia non si limita soltanto a queste attività. Come ampiamente dimostrato dall'inchiesta e dagli elementi di prova, il controllo da parte del governo dell'Indonesia è stato attuato anche per l'obiettivo generale di sviluppare l'industria nazionale di trasformazione, tra l'altro controllando i prezzi di produzione e di vendita dei minerali di nichel. Il fatto che il controllo possa avere altri obiettivi concomitanti e/o accessori non inficia tale realtà. Ciò sarebbe già sufficiente per respingere tale affermazione.

    (477)

    Per completezza la Commissione ha inoltre analizzato le definizioni di direzione, supervisione e protezione pubblica di cui al capo XIX della legge mineraria del 2009. La Commissione ha sottolineato che tali definizioni si riferiscono all'attività di direzione e supervisione che l'amministrazione centrale del governo dell'Indonesia esercita sul livello provinciale e distrettuale/municipale nel contesto delle sue competenze nella gestione del settore minerario. Ciò risulta chiaramente dai paragrafi che introducono le definizioni riportate dal governo dell'Indonesia, ossia l'articolo 139: «[i]l ministro impartisce istruzioni sulla gestione dell'attività mineraria svolta dalle amministrazioni provinciali e dalle amministrazioni distrettuali/comunali soggette alla sua autorità» e l'articolo 140, paragrafo 1: «[i]l ministro esercita il controllo sulla gestione dell'attività mineraria condotta dalle amministrazioni provinciali e da quelle distrettuali/municipali soggette alla sua autorità». Ciò è ulteriormente confermato dalle attribuzioni all'amministrazione centrale del governo dell'Indonesia di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della legge mineraria del 2009, nel contesto del quale la lettera n) comprende: «dirigere e supervisionare la gestione dell'estrazione di minerali e carbone condotta dai governi regionali». Di conseguenza l'attività di direzione e supervisione e le relative definizioni riguardano la direzione e la supervisione dell'amministrazione centrale del governo dell'Indonesia nei confronti dei livelli locali di tale amministrazione. Tuttavia ciò costituisce soltanto una delle attribuzioni all'amministrazione centrale del governo dell'Indonesia. La Commissione osserva, ad esempio, che il governo dell'Indonesia non ha fatto riferimento, nelle sue argomentazioni, al capo III della legge mineraria del 2009, espressamente intitolato «Controllo dei minerali e dei carboni». Tale controllo è esercitato a tutti i livelli del governo dell'Indonesia (articolo 4, paragrafo 2: «sono condotte dal governo e/o dalle amministrazioni regionali»), contrariamente alla direzione e alla supervisione di cui al capo XIX esercitate specificamente dal ministro dell'Energia e delle risorse minerarie. Inoltre, l'articolo 5 della legge mineraria del 2009 approfondisce ulteriormente la nozione di controllo, affermando che «nell'interesse nazionale [...] il governo [...] può adottare una politica di preferenza per il fabbisogno nazionale di minerali e/o carbone» (paragrafo 1), che «[g]li interessi nazionali [...] possono essere realizzati mediante il controllo della produzione e dell'esportazione» (paragrafo 2) e che «[n]ell'esercizio della supervisione [...] il governo ha il potere di fissare il quantitativo di produzione annuale di qualsiasi prodotto per qualsiasi provincia» (paragrafo 3). La supervisione di cui all'articolo 5 è molto diversa da quella di cui al capo XIX. In effetti, non vi è alcun riferimento alla produzione e all'esportazione nella definizione di supervisione riferita dal governo dell'Indonesia, di cui all'articolo 141 del capo XIX della legge mineraria del 2009. Il governo dell'Indonesia non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che la nozione di controllo sia definita come supervisione all'articolo 141, né che la supervisione di cui all'articolo 5 sia definita dall'articolo 141. In effetti la definizione di supervisione di cui all'articolo 141 fa chiaramente riferimento alla «supervisione ai sensi dell'articolo 140», ossia alla supervisione da parte dell'amministrazione centrale del governo dell'Indonesia sui livelli locali di tale amministrazione nella gestione del settore minerario.

    (478)

    Ancora una volta, anche con riferimento all'articolo 3 del GR 55/2010, il governo dell'Indonesia effettua una lettura parziale della legislazione. In effetti, pur non contestando la definizione di orientamenti di cui all'articolo 3, la Commissione osserva che ciò non è pertinente ai fini della valutazione del controllo. Ciò che è pertinente è invece ad esempio il fatto che «[i]l ministro, governatore o reggente/sindaco, conformemente alla rispettiva autorità, supervisiona l'attuazione della gestione delle società minerarie [...]» (articolo 13, paragrafo 2), che «[l]a vigilanza di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è attuata sui seguenti aspetti: [...] b. commercializzazione» [articolo 16, lettera b)] e infine che «[l]a supervisione sulla commercializzazione di cui all'articolo 16, lettera b), dovrebbe comprendere quanto meno gli aspetti seguenti: a. la realizzazione della produzione e della vendita, compresi la qualità e la quantità nonché il prezzo dei minerali e del carbone» (articolo 22). Il governo dell'Indonesia non ha affrontato nessuna di queste chiare basi giuridiche per il suo controllo e il suo intervento nella fissazione dei prezzi dei minerali di nichel.

    (479)

    Inoltre, con riferimento al MEMR 26/2018, la Commissione non ha contestato il fatto che, secondo il suo preambolo, il compito del governo dell'Indonesia sia soltanto quello di supervisionare e fornire orientamenti per l'attuazione dei principi e delle buone pratiche minerarie. La Commissione ritiene che tale dichiarazione non sia di per sé sufficiente a descrivere il ruolo del governo dell'Indonesia. Al contrario occorre osservare che la definizione di buone pratiche minerarie «comprende [...] b) la governance delle attività minerarie» [articolo 3, paragrafo 2, lettera b)], che a sua volta «comprende l'attuazione di: a. commercializzazione» [articolo 3, paragrafo 4, lettera a)]. Queste disposizioni in materia di commercializzazione sono attuate dai titolari di IUP e IUPK per lo sfruttamento e la produzione e «consistono quanto meno in: [...] c. il prezzo di vendita del minerale e del carbone determinato sulla base del prezzo di riferimento del minerale, del prezzo di riferimento del carbone o del prezzo di vendita stabilito dal ministro; d. la fissazione dei prezzi concernenti contratti di vendita pertinenti sulla base del prezzo di riferimento del minerale o del prezzo di riferimento del carbone» [articolo 30, paragrafo 1, lettere c) e d)]. Anche in questo caso, il governo dell'Indonesia si è basato su citazioni selettive e, nelle sue osservazioni non ha deliberatamente tenuto conto delle disposizioni più pertinenti degli atti legislativi citati. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (480)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre sostenuto che le società minerarie che estraggono minerali di nichel e le fonderie che trasformano tali minerali erano pienamente liberi e indipendenti da tale governo nel negoziare le loro operazioni commerciali, compreso il prezzo dei minerali di nichel. Secondo il governo dell'Indonesia, l'HPM era destinato a garantire: i) il pagamento di royalties; e ii) l'equità commerciale, in virtù della quale l'HPM fungeva anche da prezzo minimo obbligatorio per i minerali di nichel.

    (481)

    La Commissione ha osservato innanzitutto che è di per sé contraddittorio che il governo dell'Indonesia affermi, da un lato, che le società minerarie che estraggono minerali di nichel e le fonderie che trasformano tali minerali siano pienamente libere di negoziare il prezzo dei minerali di nichel e, dall'altro, sostenga che l'HPM fungeva da prezzo minimo obbligatorio. L'esistenza stessa dell'HPM e il suo ruolo dimostrano che le società minerarie che estraggono minerali di nichel e le fonderie che trasformano tali minerali non sono pienamente libere di negoziare i prezzi dei minerali di nichel. Inoltre, l'affermazione secondo cui l'HPM è un prezzo minimo è contraddetta dai numerosi elementi di prova contenuti nel fascicolo, che dimostrano che i prezzi dei minerali di nichel corrispondevano nella pratica all'HPM per le operazioni tra parti collegate e non collegate durante tutto il periodo (cfr. considerando 518). Ciò dimostra che l'HPM era un meccanismo di fissazione di prezzi regolamentati e obbligatori seguito da tutte le parti e che i suoi meccanismi attraverso il fattore di correzione arbitrario sono stati concepiti e attuati per garantire uno sconto significativo rispetto ai prezzi dei minerali di nichel praticati sui mercati internazionali. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (482)

    In risposta alla risultanza secondo la quale il prezzo praticato sul mercato interno dell'Indonesia è mantenuto significativamente al di sotto dei prezzi praticati a livello internazionale, il governo dell'Indonesia ha asserito che nessuna regolamentazione interviene in tal senso. Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che, al contrario, secondo il MEMR 7/2017, l'HPM è stato determinato sulla base del prezzo di mercato in vigore e che la sua introduzione obbligatoria ai sensi del MEMR 11/2020 dimostra come il governo dell'Indonesia mantenga il prezzo internazionale, in quanto l'HPM comprende l'HMA, che integra un elemento di prezzo internazionale. Ciò nonostante il governo dell'Indonesia ha sostenuto che le decisioni commerciali attuate nelle operazioni dipendevano pienamente dalle parti, senza alcun intervento da parte sua.

    (483)

    La Commissione ha respinto fermamente l'argomentazione del governo dell'Indonesia in quanto infondata. In effetti, sebbene sia vero che l'HPM fa riferimento all'HMA, che riflette il prezzo internazionale del nichel secondo la Borsa londinese dei metalli, l'HMA viene poi adeguato mediante un fattore correttivo arbitrario, come spiegato al considerando 460. Tale fattore correttivo introduce un significativo «valore di sconto o premio rispetto alla qualità del prodotto venduto» (allegato al decreto MEMR n. 2946 K/30/MEM/2017), che garantisce che i prezzi nazionali dei minerali di nichel siano mantenuti sempre al di sotto dei livelli internazionali. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (484)

    Per quanto concerne il ruolo delle società minerarie che agiscono in qualità di ente pubblico, il governo dell'Indonesia ha affermato, con riferimento al considerando 373, di non aver mai autorizzato le società minerarie a svolgere funzioni pubbliche e che nel fascicolo non vi sono elementi di prova a sostegno di tale affermazione.

    (485)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre precisato, in risposta al considerando 375, di non aver mai stabilito a chi le società minerarie avrebbero dovuto vendere minerali di nichel per la loro trasformazione ulteriore. In particolare il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento all'articolo 104, paragrafo 1, della legge mineraria del 2009, in cui l'espressione «possono cooperare con» implica che le società minerarie sono libere di cooperare con altri operatori economici.

    (486)

    La Commissione ha osservato che la conclusione secondo la quale le società minerarie che estraggono minerali di nichel agiscono in qualità di enti pubblici deriva dal gran numero di elementi di prova e dalle risultanze che ne conseguono di cui ai considerando da 371 a 445. Per quanto concerne le istruzioni sui soggetti ai quali le società minerarie dovrebbero vendere i minerali di nichel, la Commissione ha riconosciuto che il governo dell'Indonesia non obbliga direttamente tali società a cooperare con altri titolari di permessi minerari o permessi minerari speciali. Tuttavia le società minerarie sono tenute ad aumentare il valore aggiunto della loro produzione conformemente all'articolo 102 della legge mineraria del 2009. Di conseguenza, se non sono in grado di farlo autonomamente, devono cooperare con altri titolari di permessi minerari o di permessi minerari speciali. Una volta che hanno deciso di cooperare, la legge mineraria del 2009 limita notevolmente il numero di potenziali parti con le quali cooperare, affermando all'articolo 103 che la produzione deve essere trasformata a livello nazionale in Indonesia, limitando altresì la partecipazione alla trasformazione della produzione ai titolari di permessi minerari o di permessi minerari speciali. Inoltre i permessi minerari o i permessi minerari speciali sono rilasciati dal governo dell'Indonesia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (487)

    Il governo dell'Indonesia ha sostenuto altresì di non aver mai stabilito quali società e zone fossero autorizzate ad estrarre minerali di nichel e ha dichiarato che i permessi minerari hanno una funzione di controllo e di regolamentazione al fine di garantire che le attività non siano in conflitto tra loro e che non vi sia alcun abuso dei permessi concessi. A sostegno di ciò, il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento al MEMR 7/2020, in cui si afferma che la finalità dei permessi minerari è garantire la certezza del diritto, assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività minerarie e incoraggiare lo sviluppo delle imprese. Ancora una volta, il governo dell'Indonesia ha chiesto alla Commissione di esaminare anche i regolamenti di esecuzione, come il MEMR 25/2018 relativo alle attività di estrazione di minerali e carbone, che spiega le fasi di pianificazione e amministrative per l'estrazione di minerali di nichel. In particolare, per quanto riguarda gli RKAB, il governo dell'Indonesia ha ricordato che il quantitativo di minerali di nichel da estrarre dipende dai risultati della prospezione e dallo studio di fattibilità preparati dalle società. Il governo dell'Indonesia approva l'RKAB nella misura in cui è in linea con lo studio di fattibilità e richiede soltanto alle società minerarie di trasformare ulteriormente il minerale conseguendo un determinato livello di purificazione. Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che tale requisito è normale e non deriva dall'industria dell'acciaio inossidabile.

    (488)

    La Commissione ha osservato che i vari obiettivi del rilascio del permesso minerario non hanno influito sulla risultanza secondo la quale il governo dell'Indonesia, attraverso i permessi minerari, determina quali società sono autorizzate ad estrarre minerali di nichel. Inoltre la Commissione osserva che il governo dell'Indonesia non ha contestato la risultanza secondo cui il governo dell'Indonesia, attraverso una decisione di pianificazione a livello nazionale e locale, determina quali zone sono autorizzate ad estrarre minerali di nichel. La Commissione ha confermato altresì di aver tenuto conto del MEMR 25/2018 nella sua analisi e che ciò non ha portato a risultanze diverse da quelle contenute nel presente regolamento. Infine, per quanto concerne gli RKAB, la Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia non ha fornito studi di fattibilità completi ed ha evitato di avviare discussioni sulle modalità di fissazione degli obiettivi di produzione per ciascuna società, così come sul modo in cui esso monitora e agisce successivamente per quanto concerne la produzione effettivamente conseguita per il periodo oggetto dello studio di fattibilità. In ragione della mancanza di collaborazione su questo importante aspetto, la Commissione ha dovuto basarsi sulle conclusioni ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base. Tali argomentazioni, non suffragate di per sé da ulteriori elementi di prova, sono state pertanto respinte.

    (489)

    In risposta alla conclusione di cui al considerando 393, secondo cui gran parte delle società minerarie che estraggono minerali di nichel sono di proprietà del governo dell'Indonesia, quest'ultimo ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 19 del 2003, le imprese di proprietà dello Stato sono costituite con l'obiettivo di massimizzare i profitti nelle loro attività commerciali.

    (490)

    A tale riguardo, il governo dell'Indonesia ha affermato che l'istituzione di un incarico e di un ordine nei confronti delle società minerarie richiederebbe una legislazione scritta, che nel presente caso manca. Il governo dell'Indonesia ha fatto riferimento all'esempio del settore del carbone, nel contesto del quale il decreto MEMR n. 261 del 2019 ha introdotto un prezzo massimo per il carbone destinato alla produzione di energia elettrica pubblica. Al contrario, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che tale massimale non esiste per l'industria dei minerali di nichel o dell'acciaio inossidabile. Il governo dell'Indonesia ha ribadito che l'unico obbligo è la trasformazione supplementare dei minerali di nichel per conseguire una certa purezza minima, conformemente al MEMR 25/2018.

    (491)

    Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che nessuno dei tre elementi relativi all'esistenza di un incarico e di un ordine, come indicato dal panel nella controversia US – Export Restraints (107), è riscontrabile nel presente caso. Facendo riferimento al panel nella controversia US – Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada (108) , ha aggiunto che l'incarico e l'ordine non possono nemmeno essere individuati sulla base degli effetti economici di una misura governativa

    (492)

    La Commissione ha sottolineato che il fatto che le imprese di proprietà dello Stato siano costituite con l'obiettivo di massimizzare i profitti secondo la legislazione non rimette in discussione la proprietà dello Stato e tutti gli altri elementi alla base della conclusione secondo la quale le società minerarie che estraggono minerali di nichel agivano in veste di enti pubblici. L'esistenza delle misure relative agli obblighi di trasformazione obbligatoria a livello nazionale, delle restrizioni all'esportazione e del meccanismo obbligatorio relativo ai prezzi indicano che tali imprese di proprietà dello Stato e altre società minerarie, lungi dall'essere orientate alla massimizzazione dei profitti, sono state costrette a seguire un comportamento economico irrazionale, essendo obbligate a trasformare il minerale sul mercato interno, circostanza questa che ha impedito loro di esportare e quindi di ottenere un prezzo più elevato sui mercati internazionali. Anche a livello nazionale tali soggetti potevano vendere soltanto al basso prezzo imposto dal governo (ossia l'HPM). Di conseguenza il contesto giuridico creato dal governo dell'Indonesia è oggettivamente incompatibile con il presunto obiettivo legislativo di tali società di massimizzare i loro profitti.

    (493)

    Per quanto concerne l'incarico e l'ordine, la Commissione ha rilevato in via preliminare che le sue risultanze principali la portavano a concludere che le società minerarie che estraggono minerali di nichel agivano in qualità di enti pubblici. Di conseguenza anche se tale argomentazione del governo dell'Indonesia fosse fondata, circostanza appunto contestata, non avrebbe alcuna ripercussione sulla conclusione relativa al contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico. In sostanza la Commissione ha dimostrato l'esistenza di un incarico e di un ordine da parte del governo dell'Indonesia nei confronti delle società minerarie di cui ai considerando da 446 a 499. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova reperiti soddisfacessero le condizioni e le prescrizioni come elaborati nella pertinente giurisprudenza dell'OMC. Come ricordato dalla Commissione al considerando 448, le risultanze nel contesto della controversia US – Export Restraints devono essere lette in combinato disposto con le risultanze dell'organo d'appello, come riconosciuto anche dal panel nella controversia US – Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada. La combinazione delle misure adottate dal governo dell'Indonesia, compresi gli obblighi di trasformazione a livello nazionale, le restrizioni all'esportazione e il meccanismo obbligatorio di fissazione dei prezzi, nonché le dichiarazioni rilasciate in relazione a tali misure, hanno dimostrato che il governo dell'Indonesia ha deliberatamente attuato tali misure per investire i fornitori diretti di minerali di nichel dell'ordine o dell'incarico di fornire minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Di conseguenza gli effetti conseguiti da tali misure non erano involontari o un semplice sottoprodotto degli effetti economici di tali politiche. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (494)

    Con riferimento al divieto di esportazione di cui ai considerando da 405 a 413, il governo dell'Indonesia ha affermato che non era concepito per falsare il prezzo dei minerali di nichel in Indonesia. Tale divieto mirava piuttosto a preservare le riserve minerali e l'ambiente. Il governo dell'Indonesia ha inoltre ribadito che le operazioni concernenti minerali di nichel sono state effettuate in modo indipendente, senza l'intervento di tale governo e con l'HPM come prezzo minimo, determinato secondo il prezzo e le pratiche in vigore sul mercato internazionale.

    (495)

    A tale riguardo il governo dell'Indonesia ha ricordato il panel nella controversia US - Export Restraints, secondo la quale il trattamento delle restrizioni all'esportazione come contributo finanziario sulla base della semplice reazione a una misura era incompatibile con l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (109). Il panel ha affermato che l'esistenza di un contributo finanziario dovrebbe essere dimostrata con riferimento all'azione di un governo. Nel caso di specie il governo dell'Indonesia ha affermato di stare semplicemente esercitando le sue funzioni e che la sua politica in materia di minerali di nichel non è un'azione intesa a fornire sovvenzioni. Il governo dell'Indonesia ha affermato che le risultanze della Commissione riguardano la reazione o l'effetto della politica relativa ai minerali di nichel.

    (496)

    La Commissione ha fatto riferimento alle sue argomentazioni di cui al considerando 493 e ha sottolineato che le sue risultanze sull'esistenza di un contributo finanziario non si basano soltanto sul divieto di esportazione introdotto dall'Indonesia, ma su una serie di misure e meccanismi adottati dal governo dell'Indonesia, tra cui in particolare l'obbligo di trasformazione a livello nazionale, gli RKAB, l'obbligo di cessione, il meccanismo di fissazione dei prezzi dei minerali di nichel e la designazione delle società minerarie come «oggetti nazionali di vitale importanza». L'applicazione concertata di tutte queste misure suggerisce l'azione deliberata del governo dell'Indonesia volta a conseguire il suo obiettivo strategico di favorire l'industria di trasformazione del nichel, principalmente i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. L'argomentazione è stata pertanto considerata infondata e respinta.

    (497)

    In risposta alla conclusione di cui al considerando 330 relativa al rapporto tra la politica del governo dell'Indonesia in materia di minerali di nichel e la cooperazione tra tale governo e il governo della RPC, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che l'accordo tra lo stesso e il governo della RPC sull'espansione e sull'approfondimento della cooperazione economica e commerciale bilaterale non ha alcun nesso con la fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. In effetti, secondo il governo dell'Indonesia, la cooperazione con il governo della RPC non si è limitata all'industria dell'acciaio inossidabile. In ogni caso, il governo dell'Indonesia ha ricordato che l'attuazione di qualsiasi accordo internazionale è soggetta al diritto indonesiano, che è applicabile a tutti gli operatori di mercato in Indonesia.

    (498)

    La Commissione ha osservato che la cooperazione tra il governo della RPC e il governo dell'Indonesia constatata nella presente inchiesta ha dimostrato che l'accesso ai minerali di nichel indonesiani era uno dei principali obiettivi della cooperazione della Cina al progetto Morowali. L'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sull'espansione e sull'approfondimento della cooperazione economica e commerciale bilaterale risale al 2011, un'epoca nella quale le esportazioni di minerali di nichel verso la Cina erano elevate, come risulta dalla tabella 2, e il divieto di esportazione del 2014 non era ancora in vigore. Tuttavia, l'accordo conteneva già un riferimento all' «industria siderurgica» (articolo III) come uno dei settori di cooperazione, dal momento che la legge mineraria del 2009 prevedeva già un obbligo di trasformazione a livello nazionale soggetto a un periodo di tolleranza di 5 anni. In ogni caso l'obiettivo della cooperazione cinese non ha alcuna incidenza sulle risultanze relative alla compensabilità della fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, in quanto riguardava unicamente il contesto in cui tale regime è stato attuato. Ciò che è stato pertinente ai fini della risultanza relativa a tale regime sono le misure adottate dal governo dell'Indonesia. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    Conclusione

    (499)

    La Commissione ha pertanto concluso che vi erano ampi elementi di prova del fatto che le misure adottate dal governo dell'Indonesia erano specificamente destinate ad investire le società minerarie che estraggono nichel dell'incarico o dell'ordine di rispettare gli obiettivi strategici di favorire l'industria dell'acciaio inossidabile in modo equivalente a una sovvenzione compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, come interpretato e applicato in linea con la pertinente norma dell'OMC ai sensi dell'articolo 1.1, lettera a), punti iv) e iii), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    4.4.3.2.2.   Vantaggio

    (500)

    La Commissione ha concluso che le società minerarie che estraggono minerali di nichel costituivano un ente pubblico e/o erano state investite dal governo dell'Indonesia dell'incarico o dell'ordine di fornire minerali di nichel all'industria dell'acciaio inossidabile.

    (501)

    Nella fase successiva la Commissione ha valutato se le società minerarie, che agiscono in qualità di enti pubblici o sono state investite di un incarico o di un ordine dal governo dell'Indonesia, fornivano effettivamente minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Questa verifica ha richiesto un'analisi dettagliata dell'evoluzione del mercato in Indonesia a fronte di un parametro di riferimento adeguato.

    (502)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta.

    (503)

    La Commissione ha quindi dapprima valutato se i prezzi fissati dalle società minerarie indonesiane potessero costituire un parametro di riferimento adeguato.

    (504)

    Come osservato ai considerando da 435 a 437, l'inchiesta ha dimostrato che la fissazione dei prezzi dei minerali di nichel era soggetta a un meccanismo di fissazione dei prezzi da parte del governo e ad altri interventi pubblici che impedivano le normali dinamiche di mercato dell'offerta e della domanda ai fini della determinazione del prezzo.

    (505)

    Come ricordato al considerando 458, il governo dell'Indonesia ha iniziato a regolamentare taluni aspetti dei prezzi dei minerali di nichel già nel 2010.

    (506)

    Con la progressiva introduzione di restrizioni all'esportazione e le altre misure a partire dal 2014 al fine di conseguire il suo obiettivo di creare l'industria dell'acciaio inossidabile a valle sul mercato interno e di sostenere tale stabilimento tra l'altro attraverso prezzi bassi dei minerali di nichel, il governo dell'Indonesia ha progressivamente modificato le modalità di fissazione dei prezzi. Tali politiche del governo dell'Indonesia hanno conseguito con successo il loro obiettivo di creare un eccesso di offerta di minerali di nichel sul mercato indonesiano a vantaggio dell'industria dell'acciaio inossidabile. Di conseguenza tale industria ha acquisito un notevole potere di fissazione dei prezzi nei confronti delle società minerarie e ha ridotto notevolmente i prezzi dei minerali di nichel in Indonesia.

    (507)

    In tale contesto, come spiegato in precedenza, il meccanismo di determinazione dei prezzi di cui all'articolo 85 è stato modificato nel 2017, quando il governo dell'Indonesia ha iniziato a regolamentare non soltanto il prezzo dei minerali di nichel per quanto concerne le royalties, ma anche il prezzo effettivo dell'operazione.

    (508)

    Si ricorda che il governo dell'Indonesia ha stabilito il meccanismo effettivo per fissare i prezzi di riferimento per le operazioni tra le società minerarie e le fonderie attraverso i suoi regolamenti specifici, al fine di conseguire uno sconto significativo sul prezzo dei minerali di nichel praticato sui mercati internazionali. Il prezzo di riferimento per il nichel (HPM) è stato fornito da una formula stabilita nel decreto MEMR 2946K/30/MEM/2017 («MEMR 7/2017»), come segue: HPM minerali di nichel = % Ni x CF x HMA nichel. «1. L'HPM minerali di nichel è il prezzo del minerale metallico sotto forma di minerali di nichel in USD/tonnellata metrica secca; 2. % Ni è il contenuto di nichel nei minerali di nichel; 3. CF è il fattore di correzione, ossia l'importo della percentuale che tiene conto del valore dello sconto o del premio rispetto alla qualità del prodotto venduto, a condizione che: a. il CF per i minerali di nichel con un tenore di nichel pari all'1,9 % sia = 20 %; e b. il CF vari al rialzo o al ribasso dell'1 % per ciascun aumento del contenuto di nichel pari allo 0,1 %». Il MEMR 7/2017 definisce l'HPM come «il prezzo dei minerali metallici determinato presso un punto di vendita, franco a bordo (fob) per ciascun prodotto minerario dei minerali metallici;» e l'HMA come «il prezzo ottenuto dalla media dei prezzi dei minerali metallici pubblicati nel mese precedente o il prezzo alla stessa data dell'operazione in base alla quotazione del prezzo pubblicato dei minerali metallici». L'importo dell'HMA è determinato mensilmente dal ministro e fa riferimento ai prezzi internazionali quali il prezzo del nichel sulla Borsa londinese dei metalli.

    (509)

    Inoltre l'articolo 2 del MEMR 7/2017 recita come segue: «1) i titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, di IUP per lo sfruttamento e la produzione di carbone, di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di carbone nella vendita di prodotti relativi a minerali metallici o carbone devono farsi guidare dall'HPM o dall'HPB».

    (510)

    Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che l'HPM era collegato ai prezzi internazionali e dovrebbe essere considerato come il prezzo minimo per l'operazione effettiva tra i produttori di minerali di nichel e gli acquirenti di minerali di nichel. La Commissione osserva che sebbene la formula per il calcolo dell'HPM regolamentato per i minerali di nichel sia collegata al prezzo internazionale dei minerali di nichel, tale formula comprende un fattore di correzione significativo che garantisce che il prezzo dei minerali di nichel sul mercato interno indonesiano sia significativamente inferiore ai prezzi internazionali. Con la sua stessa meccanica, il prezzo effettivo delle operazioni deve garantire uno sconto significativo rispetto ai prezzi internazionali.

    (511)

    Sebbene all'epoca l'HPM non fosse un prezzo obbligatorio, era importante proteggere gli operatori del settore minerario e delle fonderie nell'acquisto e nella vendita di minerali. Il direttore generale del MEMR ha dichiarato che il governo avrebbe applicato tale prezzo nell'ottobre 2017 e che lo stesso sarebbe stato annunciato mensilmente. Inoltre, è stato affermato che «l'HPM diventerà un riferimento affinché le società minerarie non vendano a un prezzo più elevato, altrimenti gli imprenditori delle fonderie non acquisterebbero nichel ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. In tal caso il governo non vuole che una parte sia superiore all'altra nel determinare i prezzi delle materie prime» (110). Ciò è stato confermato da una pubblicazione dell'Associazione indonesiana delle società di trasformazione e raffinazione (AP3I) del settembre del 2017, nella quale si afferma che l'HPM era destinato a proteggere le fonderie e le società minerarie nelle operazioni di vendita e acquisto di minerali (111). In altre parole l'HPM, fissato a un livello nettamente inferiore al prezzo praticato a livello internazionale, è diventato il prezzo di riferimento per i minerali di nichel in Indonesia.

    (512)

    Dato che la politica del governo dell'Indonesia destinata a sviluppare l'industria dell'acciaio inossidabile è stata attuata in modo efficace e ha avuto successo, la conseguente riduzione dei prezzi dei minerali di nichel e il potere d'acquisto dell'industria dell'acciaio inossidabile alimentato dal governo hanno esacerbato la difficile situazione finanziaria delle società minerarie, la maggior parte delle quali avrebbe rischiato di cessare l'attività. Le società minerarie hanno inoltre organizzato proteste e disordini sociali in ragione di questa distorsione a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile. Di conseguenza il governo dell'Indonesia ha dovuto ricorrere all'HPM per favorire l'industria dell'acciaio inossidabile, ma al tempo stesso per evitare che le società minerarie fallissero o che facessero crescere ulteriormente il loro malcontento sociale nei confronti del governo. Ciò avrebbe causato interruzioni delle forniture e possibili aumenti dei prezzi a scapito dell'industria dell'acciaio inossidabile, compromettendo l'obiettivo strategico generale del governo dell'Indonesia. L'HPM ha inoltre avuto l'effetto collaterale di garantire un livello minimo di entrate dello Stato derivanti dalle royalties, che erano state anch'esse notevolmente influenzate dall'eccesso di offerta di minerali di nichel e dalla corrispondente diminuzione dei prezzi dovuta al successo della politica a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile.

    (513)

    Nel gennaio del 2020 il governo dell'Indonesia ha attuato nuovamente il divieto totale di esportazione dei minerali di nichel per tutte le qualità di purezza. Ciò ha aumentato lo squilibrio già esistente sul mercato indonesiano dei minerali di nichel a vantaggio delle fonderie e, di conseguenza, il governo dell'Indonesia ha deciso di regolamentare mediante una legislazione specifica il prezzo dei minerali di nichel e di farlo utilizzando l'HPM. Di conseguenza nell'aprile del 2020, il MEMR ha rivisto il MEMR 7/2017 e ha emanato il MEMR 11/2020. Tale regolamento modifica l'articolo 2 relativo agli orientamenti sulla vendita di minerali metallici e carbone. Ai sensi del nuovo articolo 2: «1) I titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, di IUP per lo sfruttamento e la produzione di carbone, di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici, di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di carbone nella vendita di minerali metallici o di carbone prodotti devono fare riferimento all'HPM o all'HPB». Pertanto, ai sensi del MEMR 7/2017, le società minerarie dovevano essere guidate dall'HPM nelle loro operazioni di vendita, mentre ai sensi del MEMR 11/2020 dovevano utilizzare l'HPM come prezzo dell'operazione. Come indicato al considerando 508, l'HPM corrisponde al «prezzo dei minerali metallici che viene determinato presso un punto di vendita». In altre parole, le società minerarie erano tenute a fissare il prezzo in linea con l'HPM e nella pratica lo fecero.

    (514)

    Inoltre il MEMR 11/2020 ha aggiunto l'articolo 2A relativo alle procedure e agli obblighi di vendita dei minerali di nichel, che recita come segue: «1) I titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici che producono minerali di nichel devono fare riferimento all'HPM nella vendita dei minerali di nichel prodotti. 2) L'obbligo di fare riferimento all'HPM di cui al paragrafo 1 si applica anche ai titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e di IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici nella vendita di minerali di nichel prodotti alle loro consociate. 3) Le altre parti che raffinano minerali di nichel provenienti da titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici sono tenute ad acquistare minerali di nichel facendo riferimento all'HPM».

    (515)

    L'articolo 3 recita: «1) L'HPM metalli di cui all'articolo 2 è: a. il prezzo limite inferiore per il calcolo dell'obbligo di pagamento di commissioni di produzione da parte dei titolari di IUP per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici e IUPK per lo sfruttamento e la produzione di minerali metallici». Lo stesso articolo precisa inoltre che «3) Quando esiste una differenza tra il periodo di riferimento per il prezzo dei minerali metallici di riferimento nel calcolo dell'HPM metalli e il periodo di offerta dell'operazione, le penali per le impurità o i premi per taluni minerali, per la vendita di minerali di nichel si applicano nel rispetto delle condizioni seguenti: a) se il prezzo dell'operazione è inferiore ad HPM metalli nel periodo di offerta in base al prezzo del minerale metallico di riferimento o se vi è una penale per impurità, la vendita può essere effettuata al di sotto di HPM metalli con una differenza massima del 3 % (tre percento); o b) se il prezzo dell'operazione è superiore a HPM metalli nel periodo di offerta in base al prezzo del minerale metallico di riferimento o se vi è un premio per taluni minerali, la vendita deve seguire il prezzo di operazione superiore all'HPM metalli».

    (516)

    Come prosecuzione del meccanismo di fissazione dei prezzi adottato alla fine del 2017, il prezzo regolamentato per i minerali di nichel quale recepito nella legislazione rispecchia il medesimo approccio e la medesima logica. Si tratta di un prezzo fissato dal governo il cui obiettivo principale è garantire che i minerali di nichel siano forniti, a vantaggio dell'industria dell'acciaio inossidabile, con uno sconto significativo rispetto a quello internazionale stabilito sulla Borsa londinese dei metalli. Allo stesso tempo il prezzo mira a tenere conto anche degli interessi delle società minerarie al fine di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tale prezzo scontato ed evitare fallimenti e disordini sociali. Infine tale prezzo garantisce un livello minimo di entrate per lo Stato, anche se notevolmente inferiore a quello in assenza di uno sconto rispetto al prezzo internazionale. Ciò è stato confermato dal direttore generale facente funzione per i minerali e il carbone, il quale ha dichiarato, come indicato, che tale prezzo intendeva rendere «giustizia alle fonderie che auspicano i prezzi più bassi possibili. Ma, d'altro canto, [il prezzo in questione] deve garantire che le attività di estrazione del nichel offrano un margine sufficiente per l'attività mineraria» (112). In altre parole, il prezzo dei minerali di nichel in Indonesia non è determinato liberamente in base alle condizioni di mercato, ma è fissato dal governo dell'Indonesia all'interno di uno stretto intervallo di valori di prezzo al fine di conseguire gli obiettivi strategici corrispondenti.

    (517)

    Il fatto che l'HPM, quale recepito nella legislazione nell'aprile del 2020, costituisse una prosecuzione del meccanismo del 2017 è stato confermato anche dall'inchiesta. La differenza principale era che, prima dell'entrata in vigore del MEMR 11/2020, negli accordi di compravendita per i minerali di nichel il prezzo dei minerali di nichel era stabilito come valore assoluto. Dopo l'entrata in vigore del MEMR 11/2020, il prezzo dei minerali di nichel negli accordi di compravendita è stato fissato come HPM governativo. Gli elementi di prova empirici raccolti nel corso dell'inchiesta (ossia gli acquisti di minerali di nichel del gruppo IRNC) hanno confermato che i prezzi durante il PI, prima e dopo l'entrata in vigore del MEMR 11/2020, sono sostanzialmente gli stessi, il che è in linea con il meccanismo HPM nella sua versione precedente e successiva all'aprile del 2020.

    (518)

    Dall'inchiesta è emerso altresì che, a partire dall'aprile del 2020, la formula del prezzo è stata adeguata includendo un «1 % di tenore di umidità». IRNC ha dichiarato che la formula governativa riguardava i minerali di nichel secchi e che, poiché i minerali di nichel erano venduti in forma umida, tale formula ha dovuto essere adeguata di conseguenza. Qualora questo fosse il caso, ciò contraddice l'affermazione del governo dell'Indonesia secondo cui l'HPM era stato utilizzato in passato soltanto per il calcolo delle royalties. L'inchiesta ha infatti evidenziato che il prezzo di acquisto di IRNC e delle sue società collegate durante il periodo dell'inchiesta era molto vicino al prezzo indicato dal governo. Inoltre non vi era alcuna differenza di prezzo tra gli acquisti di minerali di nichel da fornitori collegati rispetto a quelli da fornitori indipendenti. Infine le operazioni di vendita durante il periodo dell'inchiesta dell'unica società mineraria che estrae nichel che ha presentato tali informazioni nel quadro dell'inchiesta hanno dimostrato che è stato applicato un prezzo molto simile a tutti i clienti per lo stesso tipo di minerali di nichel. Ciò dimostra che, nella pratica, il prezzo stabilito dal governo per i minerali di nichel è stato rispettato.

    (519)

    Sulla base di tutti gli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha concluso che il governo dell'Indonesia interviene sul mercato dei minerali di nichel regolamentando specificamente il prezzo delle operazioni per i minerali di nichel tra le società minerarie e le fonderie. Tale prezzo non è quindi un prezzo di mercato, bensì un prezzo fissato dal governo in considerazione dei suoi obiettivi strategici specifici. Già solo per questo motivo la Commissione ritiene che i prezzi dei minerali di nichel in Indonesia siano distorti e non possano essere utilizzati come parametro di riferimento ai fini della determinazione del vantaggio.

    (520)

    Tuttavia, oltre alla regolamentazione dei prezzi dei minerali di nichel da parte del governo, vi sono altre distorsioni del mercato attuate dal governo dell'Indonesia che incidono specificamente sui prezzi dei minerali di nichel, una circostanza questa che conferma che tali prezzi non possono fungere da parametro di riferimento. In particolare l'obbligo imposto dal governo sulle fonderie di trasformare i minerali di nichel a livello nazionale, associato a obiettivi di produzione specifici, determina un eccesso di offerta sul mercato interno che quindi riduce i prezzi praticati sul mercato interno. Le restrizioni all'esportazione hanno inoltre contribuito all'eccesso di offerta di minerali di nichel sul mercato interno e, di conseguenza, a una riduzione dei prezzi. Nessuna singola operazione relativa ai minerali di nichel in Indonesia sfugge al fatto che le varie distorsioni del mercato che incidono direttamente o indirettamente sui prezzi determinano distorsioni di tutti i prezzi dei minerali di nichel in Indonesia.

    (521)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che l'intero mercato interno dei minerali di nichel è interessato da tali misure e che non è stato possibile stabilire un prezzo esente da distorsioni dei minerali di nichel sul mercato indonesiano in base alle condizioni vigenti sul mercato interno. Non è stato dunque possibile utilizzare alcun prezzo praticato sul mercato interno quale parametro di riferimento adeguato.

    (522)

    Pertanto la Commissione ha dovuto cercare un opportuno parametro di riferimento esterno al paese (113). A tale riguardo, la Commissione ha osservato che, da quando le esportazioni indonesiane di minerali di nichel sono cessate nel 2014, le esportazioni di minerali di nichel dalle Filippine hanno registrato un notevole sviluppo, in particolare verso il principale mercato di consumo, ossia la Repubblica popolare cinese. I minerali di nichel lateritico delle Filippine presentano le stesse proprietà dei minerali di nichel lateritico indonesiani. Sono estratti secondo lo stesso processo a miniera aperta utilizzato in Indonesia e presentano un contenuto di nichel simile a quello del minerale indonesiano. Tanto i minerali filippini quanto quelli indonesiani sono estratti in un clima umido analogo, per cui presentano un contenuto d'acqua relativamente elevato e simile. Di conseguenza, dato che i minerali di nichel delle Filippine non è influenzato dalle misure governative che distorcono il mercato indonesiano e dato che le condizioni di mercato vigenti nei due paesi, tra cui qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita sono comparabili, la Commissione ha ritenuto che i minerali di nichel delle Filippine e quelli indonesiani siano comparabili. Vi è inoltre prossimità geografica, una circostanza questa che contribuisce anche a rendere la situazione dei minerali di nichel filippini paragonabile a quella che prevarrebbe in Indonesia in assenza delle misure distorsive attuate dal governo dell'Indonesia.

    (523)

    La Commissione ha pertanto ritenuto che, in linea con l'articolo 6, lettera d), secondo comma, punto ii), del regolamento di base, il prezzo all'esportazione dalle Filippine costituisca un parametro di riferimento adeguato per valutare se i prezzi dei minerali di nichel indonesiani abbiano comportato o meno un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Il prezzo considerato come riferimento per i minerali di nichel filippini è il prezzo fob filippino indicato da FerroAlloyNet con un tenore di nichel pari all'1,8 %. Tali informazioni sono state presentate dal denunciante su base trimestrale. Inoltre, il denunciante ha fornito parametri di riferimento (sempre su base trimestrale) per i prodotti aventi un tenore di nichel pari all'1,5 %, all'1,6 %, all'1,9 % e al 2,0 %. Tali parametri di riferimento sono stati utilizzati per stabilire i parametri di riferimento per altre qualità di minerale acquistate dal gruppo IRNC sulla base del tenore di nickel (1,3 %, 1,4 %, 1,7 %, 2,1 %, 2,2 %, 2,3 % e 2,4 %).

    (524)

    Tali parametri di riferimento sono stati confrontati con i prezzi di acquisto comunicati dalle società appartenenti al gruppo IRNC (IRNC, GCNS, ITSS, SMI e TSI) nel periodo dell'inchiesta in base al tenore di nichel e al trimestre appropriato. Le differenze ottenute da tale raffronto sono state calcolate per ciascuna società del gruppo in IDR. Dai considerando di cui sopra risulta che i prezzi dei minerali di nichel praticati sul mercato interno indonesiano erano costantemente inferiori al prezzo approssimativo di riferimento (prezzi fob delle Filippine). Di conseguenza la Commissione ha concluso che le misure attuate dal governo dell'Indonesia impongono alle società minerarie che estraggono minerali di nichel di agire in qualità di ente pubblico e/o come soggetti investiti dal governo dell'Indonesia dell'incarico o dell'ordine di fornire nichel all'industria indonesiana dell'acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (525)

    La Commissione ha pertanto confrontato il prezzo effettivo di acquisto sul mercato interno dei minerali di nichel praticato ai produttori che hanno collaborato con il prezzo di riferimento non soggetto a distorsioni praticato nelle Filippine.

    (526)

    Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia e il gruppo IRNC hanno espresso disaccordo in merito al parametro di riferimento per i minerali di nichel basato sui minerali di nichel provenienti dalle Filippine, in quanto: i) il nichel lateritico delle Filippine presenta le caratteristiche di minerali di nichel con un tenore di Ni < 1,5 % (limonite), mentre il nichel lateritico indonesiano presenta le caratteristiche di minerali di nichel con un tenore di Ni > 1,5 %; ii) i quantitativi di nichel lateritico prodotti in Indonesia sono superiori al doppio della produzione delle Filippine; e iii) il costo/tonnellata di produzione di nichel in Indonesia è inferiore a quello delle Filippine, dato che lo spessore medio del nickel lateritico è di 30 m in Indonesia, mentre nelle Filippine è pari soltanto a 20 m e il deposito di nichel in Indonesia presenta un tenore di nichel pari all'1,8 % mentre quello nelle Filippine è pari all'1,6 %. Inoltre tanto il governo dell'Indonesia quanto IRNC hanno sostenuto che il divieto di esportazione indonesiano, pur riducendo i prezzi praticati sul mercato interno, ha determinato un rialzo dei prezzi dei minerali di nichel provenienti dalle Filippine. Secondo il governo dell'Indonesia il parametro di riferimento adeguato dovrebbe essere il costo di produzione effettivo dei minerali di nichel di IRNC, come stabilito nell'inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo (114) oppure, secondo il gruppo IRNC, i costi di produzione effettivi, le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un profitto adeguato dei produttori indonesiani di minerali di nichel oggetto dell'inchiesta.

    (527)

    Il denunciante ha risposto che, a suo parere, i minerali di nichel delle Filippine sono rimasti il parametro di riferimento più adeguato per i minerali di nichel indonesiani. Il denunciante ha aggiunto che, qualora la Commissione ritenesse che i minerali di nichel filippini non costituiscano un parametro di riferimento adeguato, sosterrebbe il riferimento al prezzo internazionale del nichel stabilito dalla Borsa londinese dei metalli come unico parametro di riferimento alternativo esistente. Il denunciante ha ricordato che il prezzo HMA dell'Indonesia pubblicato per il nichel, utilizzato per definire il prezzo di vendita sul mercato interno dei minerali di nichel (HPM), si basa a sua volta sulla Borsa londinese dei metalli. Dato che la Borsa londinese dei metalli fa riferimento alle tonnellate metriche secche, secondo il denunciante tale riferimento dovrebbe essere adeguato in funzione del tenore di umidità. Il denunciante ha chiarito che si tratterebbe di un approccio prudente, in quanto non tiene conto del tenore di ferro dei minerali di nichel.

    (528)

    IRNC ha fornito una controreplica alla risposta di Eurofer concernente l'uso della Borsa londinese dei metalli come parametro di riferimento alternativo. Il gruppo IRNC ha innanzitutto sottolineato che il nichel al quale tale borsa fa riferimento e i minerali di nichel sono prodotti diversi. Secondo il gruppo IRNC, i diversi andamenti dei dati sui prezzi del nichel basati sulla Borsa londinese dei metalli, che registravano una riduzione, e dei minerali di nichel filippini, che stavano aumentando, avrebbero messo in dubbio l'utilizzo di tale parametro di riferimento, in quanto la domanda e l'offerta di nichel e di minerali di nichel sarebbero diverse. In secondo luogo, il gruppo IRNC ha sostenuto che la formula proposta da Eurofer sovrastima il prezzo dei minerali di nichel in quanto: i) non tutto il tenore di nichel contenuto nei minerali di nichel può essere estratto da tali minerali e successivamente trasformato in nichel puro, ma dovrebbe essere preso in considerazione un rapporto di rendimento nel passaggio dai minerali di nichel al nichel; ii) il prezzo del nichel puro rispecchia tutti i costi e tutte le spese necessari per portare il nichel puro sul mercato (ad esempio il costo dei minerali di nichel, il costo dell'energia, l'ammortamento dei macchinari, il costo della manodopera, le spese di trasporto, le SGAV e i profitti dei produttori e degli operatori commerciali, ecc. Il gruppo IRNC ha concluso che, a suo parere, la formula basata sulla Borsa londinese dei metalli sovrastimava il parametro di riferimento e che un parametro di riferimento adeguato sarebbe stato basato sui costi di produzione effettivi, sulle SGAV effettive e su un profitto adeguato per i produttori indonesiani di minerali di nichel oggetto dell'inchiesta.

    (529)

    La Commissione ha esaminato con attenzione tutte le argomentazioni presentate dalle parti. Partendo dalla richiesta del governo dell'Indonesia e del gruppo IRNC di utilizzare un parametro di riferimento interno al paese basato sul costo di produzione, sulle SGAV e su un margine di profitto adeguato dei produttori indonesiani di minerali di nichel, la Commissione ha concluso che ciò non sarebbe fattibile e in ogni caso non sarebbe conforme alla legislazione pertinente. In ragione dell'omessa collaborazione dei produttori di minerali di nichel, la Commissione non disponeva nel fascicolo di dati nazionali sul costo di produzione e sulle SGAV dei produttori indonesiani di minerali di nichel, né disponeva di informazioni su un margine di profitto adeguato in Indonesia. Di conseguenza non sarebbe possibile costruire il parametro di riferimento come richiesto da tali parti. In ogni caso la Commissione ha osservato che, alla luce delle distorsioni diffuse sul mercato interno indonesiano dei minerali di nichel di cui alla sezione 4.4.3.2.2, la Commissione ha concluso al considerando 521 di non poter trovare alcun parametro di riferimento adeguato all'interno del paese e di dover quindi ricorrere a un parametro di riferimento in vigore esterno al paese. Di conseguenza tale parametro di riferimento alternativo interno al paese è stato respinto.

    (530)

    La Commissione ha quindi valutato attentamente le argomentazioni relative alla formula basata sul prezzo del nichel secondo la Borsa londinese dei metalli. In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che la Borsa londinese dei metalli sia uno dei più grandi mercati finanziari mondiali che trattano i metalli di base. Per quanto concerne il prezzo del nichel, la Commissione ha osservato che il prezzo della Borsa londinese dei metalli si basa sulle operazioni effettive e che le sue condizioni sono ben allineate a quelle del mercato indonesiano. Cosa ancora più importante, la Commissione ha ritenuto convincente l'argomentazione secondo la quale il prezzo del nichel secondo la Borsa londinese dei metalli è il punto di partenza della metodologia utilizzata dallo stesso governo dell'Indonesia per fissare il prezzo di riferimento praticato sul mercato interno per i minerali di nichel, in quanto ciò costituirebbe un nesso più stretto con il mercato e la situazione indonesiani. Di conseguenza i prezzi del nichel secondo la Borsa londinese dei metalli costituiscono una base adeguata per il calcolo dei minerali di nichel in Indonesia. Allo stesso tempo la Commissione ha osservato che la formula proposta dal denunciante per quanto riguarda i prezzi del nichel dovrebbe essere adattata per rispecchiare taluni degli elementi menzionati dal gruppo IRNC nelle sue osservazioni di confutazione. In ragione della mancanza di elementi di prova sufficienti nel fascicolo nella fase estremamente avanzata dell'inchiesta, non era tuttavia fattibile per la Commissione procedere all'adeguamento di cui sopra e quindi utilizzare i prezzi della Borsa londinese dei metalli come parametro di riferimento nell'inchiesta.

    (531)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha quindi esaminato le argomentazioni addotte dalle parti in merito al parametro di riferimento basato sui prezzi reali dei minerali di nichel praticati nelle Filippine su base fob utilizzati per il calcolo del vantaggio. La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia e il gruppo IRNC non hanno dimostrato in che modo gli elementi cui facevano riferimento in merito alle diverse caratteristiche tecniche e ai diversi quantitativi di produzione tra i minerali di nichel indonesiani e filippini incidevano sui prezzi filippini, né hanno presentato alcun elemento di prova che tentasse di quantificare eventuali adeguamenti derivanti da tali differenze rispetto ai prezzi filippini utilizzati come parametro di riferimento. L'argomentazione secondo la quale il divieto di esportazione indonesiano ha ridotto artificiosamente i prezzi sul mercato interno indonesiani e ha comportato anche un aumento dei prezzi filippini non ha inciso sul fatto che i prezzi delle Filippine rappresentavano un parametro di riferimento adeguato, in quanto riflettevano i prezzi di mercato effettivi dei minerali di nichel risultanti da tutte le circostanze di mercato concorrenti e dalle scelte normative dei vari paesi (compresa l'Indonesia) e non compromettevano quindi la rappresentatività effettiva di tali prezzi sul mercato. Per quanto concerne l'argomentazione riguardante la presenza di un diverso tenore di nichel nei minerali di nichel delle Filippine, il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione tiene conto di tale differenza (la Commissione ha costruito un parametro di riferimento per ciascun tipo di minerali di nichel acquistato dal gruppo IRNC). Per quanto concerne l'argomentazione secondo la quale il costo di produzione dei minerali di nichel in Indonesia è inferiore a quello nelle Filippine, come indicato al considerando 528, le società minerarie che estraggono minerali di nichel non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto la Commissione non è stata in grado di valutare tali costi. La Commissione ha quindi confermato la propria scelta di utilizzare il parametro di riferimento delle Filippine trattandosi del valore più appropriato in tali circostanze, considerando anche i notevoli quantitativi esportati dalle Filippine e il fatto che i principali acquirenti dei minerali di nichel filippini erano produttori cinesi di acciaio inossidabile che utilizzavano la stessa tecnologia del gruppo IRNC per fabbricare il prodotto in esame. Le argomentazioni del governo dell'Indonesia e del gruppo IRNC a tale riguardo sono state pertanto respinte.

    (532)

    Il governo dell'Indonesia ha asserito altresì che i minerali di nichel non erano una materia prima diretta per i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Al contrario, i minerali di nichel erano una materia prima per la ghisa al nichel e i prodotti in acciaio inossidabile laminati a caldo, che a loro volta sono fattori di produzione a monte per i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Secondo il governo dell'Indonesia questo fatto dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del vantaggio.

    (533)

    Il gruppo IRNC ha sostenuto che l'entità IRNC vendeva i minerali di nichel acquistati all'interno del gruppo IRNC e che pertanto nel calcolo del vantaggio non dovrebbe essere incluso alcun vantaggio derivante dai minerali di nichel acquistati da tale entità. Tale argomentazione è stata ribadita dal gruppo IRNC in seguito all'ulteriore divulgazione finale.

    (534)

    La Commissione ha confermato di aver tenuto conto di entrambi questi aspetti nel calcolo dell'importo delle sovvenzioni per il gruppo IRNC. Innanzitutto, per i fornitori collegati in relazione ai fattori di produzione, il vantaggio riscontrato in tali società è stato ripartito sulla base della percentuale del loro fatturato relativa al produttore esportatore. Tale vantaggio ripartito è stato poi aggiunto al vantaggio del produttore esportatore e incluso nel calcolo delle sovvenzioni a favore di tale produttore. A livello di produttore esportatore, il denominatore del vantaggio era costituito dal fatturato totale della società. Il metodo di calcolo dettagliato è stato comunicato al gruppo IRNC nella sua divulgazione individuale delle informazioni in quanto conteneva informazioni riservate.

    (535)

    La Commissione ha osservato che l'utilizzo finale dei minerali di nichel acquistati, per il prodotto in esame o per le vendite a società collegate per un'ulteriore trasformazione, è irrilevante in quanto, nel calcolo del tasso di sovvenzione, il denominatore è il fatturato totale del gruppo IRNC. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (536)

    L'importo del vantaggio così calcolato ammontava al 9,64 % per il gruppo IRNC.

    4.4.3.2.3.   Specificità

    (537)

    La serie di misure adottate dal governo dell'Indonesia era intesa ad avvantaggiare determinati settori, in particolare quello nazionale dell'acciaio inossidabile. In effetti, anche se le distorsioni concernenti i minerali di nichel vanno a beneficio anche di prodotti a valle diversi dall'acciaio inossidabile (ossia i produttori di batterie elettriche utilizzate nei veicoli alimentati da energie nuove), il vantaggio è disponibile soltanto per alcune industrie in Indonesia, in particolare quelle attive nella catena del valore del nichel. Le misure del governo dell'Indonesia sono pertanto specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le caratteristiche intrinseche dei minerali di nichel limitano il possibile utilizzo della sovvenzione a un determinato settore, ma ciò non significa che, per essere specifica, la sovvenzione vada ulteriormente limitata a un sottoinsieme di tale settore (115).

    (538)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che non vi era alcuna specificità nelle politiche relative ai minerali di nichel, in quanto non si applicavano soltanto al settore dell'acciaio inossidabile, ma a un'ampia serie di prodotti.

    (539)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. In effetti le politiche del governo dell'Indonesia in materia di minerali di nichel si sono sempre concentrate sui minerali di nichel come materia prima per il settore dell'acciaio inossidabile. Di fatto i documenti del fascicolo dell'inchiesta hanno dimostrato che i minerali di nichel impiegati per la produzione di acciaio inossidabile devono presentare un tenore di nichel superiore all'1,7 %. Al contrario i minerali di nichel con un tenore di nichel inferiore all'1,7 % trovano applicazioni diverse, ad esempio nelle batterie per veicoli elettrici. Ciò è dimostrato dal fatto che, a partire dal GR 1/2017 e fino al regolamento MEMR 11/2019, il divieto di esportazione riguardava soltanto i minerali di nichel aventi un tenore di nichel superiore all'1,7 %, ossia solo i minerali di nichel impiegati nel settore dell'acciaio inossidabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.4.3.3.   Conclusioni

    (540)

    Mediante una serie specifica di misure, attraverso le società minerarie che agivano in qualità di enti pubblici o che sono state investite di un incarico o di un ordine corrispondente da parte del governo dell'Indonesia, quest'ultimo ha fornito minerali di nichel all'industria dell'acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato. Tale fornitura di beni costituisce un vantaggio finanziario per il beneficiario ed è specifica, quindi compensabile.

    (541)

    Non vi erano elementi di prova sufficienti per stabilire in che misura Jindal Stainless Indonesia possa beneficiare di tale regime, in quanto detta società non è integrata verticalmente e avvia il suo processo di produzione a livello di rotoli laminati a caldo.

    (542)

    L'importo della sovvenzione stabilito per quanto concerne la fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato durante il periodo dell'inchiesta per il gruppo IRNC ammontava a:

    Società

    Importo totale della sovvenzione

    Gruppo IRNC

    9,64  %

    4.5.   Cooperazione tra l'Indonesia e la Cina e il parco industriale Morowali

    4.5.1.   Introduzione e contesto fattuale

    (543)

    La denuncia asseriva che, nel contesto del suo piano di sviluppo dell'industria dell'acciaio inossidabile, il governo dell'Indonesia si basava sul sostegno finanziario fornito dal governo della RPC. Tale sostegno era specificamente collegato allo sviluppo del parco Morowali, gestito sostanzialmente da società cinesi, in particolare Shanghai Decent Investment (Group), la holding del gruppo Tsingshan. Secondo la denuncia, il governo dell'Indonesia non solo ha cercato, riconosciuto e adottato attivamente come proprio il finanziamento cinese, ma avrebbe anche esercitato pressioni sul governo della RPC affinché sostenesse le società cinesi, che in precedenza fondevano in Cina i minerali di nichel importati dall'Indonesia per ottenere ghisa al nichel, a trasferire le loro attività di fusione in Indonesia.

    (544)

    Il contesto storico e fattuale della cooperazione molto stretta tra Indonesia e Cina per sviluppare un'industria dell'acciaio inossidabile completamente integrata a valle che facesse affidamento sulle riserve di minerali di nichel disponibili in Indonesia, nonché sulle finanze e sul know-how apportato dalla Cina, è stato illustrato nella sezione 4.3. Come spiegato l'Indonesia dispone di notevoli riserve di minerali di nichel ed è uno dei principali operatori di tale mercato a livello mondiale. A partire dal 2005 l'estrazione di minerali di nichel è aumentata notevolmente, così come le esportazioni (cfr. tabelle 1 e 2). Le tabelle mostrano altresì che la Cina è diventata progressivamente in prevalenza la principale destinazione delle esportazioni di minerali di nichel, dato che il minerale indonesiano era il più adatto alla produzione di acciaio inossidabile. Il governo dell'Indonesia temeva che le sue riserve di minerali di nichel sarebbero state esaurite dalle esportazioni in quanto non disponeva di una capacità interna sufficiente per trasformare ulteriormente tale minerale e pertanto il paese non ne avrebbe tratto vantaggi sufficienti.

    (545)

    Con la nuova legge mineraria del 2009, il governo dell'Indonesia ha deciso di aumentare il valore aggiunto nazionale promuovendo la trasformazione interna dei minerali, compresi i minerali di nichel, principalmente attraverso un obbligo di trasformazione a livello nazionale (cfr. considerando da 401 a 404). Ha inoltre deciso di introdurre restrizioni all'esportazione dopo un periodo di tolleranza di cinque anni al fine di assicurare la costruzione di una capacità interna sufficiente per assorbire la produzione di minerali di nichel e per garantire che le società minerarie li avrebbero messi a disposizione per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (cfr. sezione precedente).

    (546)

    In tale contesto il governo dell'Indonesia ha avviato colloqui con paesi terzi potenzialmente interessati a un'industria nazionale dell'acciaio inossidabile. Ad esempio il governo dell'Indonesia ha cercato di convincere il Giappone e la sua industria di trasformazione dei minerali di nichel a investire in Indonesia. Tuttavia il governo giapponese si è opposto alle previste restrizioni alle esportazioni indonesiane, ritenendole incompatibili con le norme dell'OMC e minacciato di avviare un procedimento nei confronti dell'Indonesia in seno all'OMC (116).

    (547)

    Il governo dell'Indonesia ha avuto successo quando si è rivolto al governo cinese. A seguito della cooperazione bilaterale sanzionata negli accordi nel 2011 e nel 2013, e poi ulteriormente intensificata, la Cina ha iniziato a costruire e sviluppare fonderie in Indonesia. Le esportazioni verso la Cina hanno raggiunto il picco massimo nel 2013 con 58 milioni di tonnellate, mentre la capacità interna dell'Indonesia è aumentata progressivamente da 7,81 milioni di tonnellate nel 2014, quando sono entrati in vigore l'obbligo di trasformazione a livello nazionale e le restrizioni all'esportazione, fino a 61 milioni di tonnellate nel 2019 (cfr. tabella 3).

    4.5.1.1.   Base giuridica

    (548)

    Tra i pertinenti accordi bilaterali firmati nel corso degli anni tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC e le dichiarazioni rilasciate congiuntamente figurano:

    la dichiarazione congiunta tra l'Indonesia e la Repubblica popolare cinese sul partenariato strategico, firmata a Giacarta il 25 aprile 2005;

    il piano d'azione per l'attuazione della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC, firmata a Giacarta il 21 gennaio 2010;

    l'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sull'espansione e sull'approfondimento della cooperazione economica e commerciale bilaterale, firmato a Giacarta il 29 aprile 2011;

    il comunicato congiunto tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sull'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico Cina-Indonesia, rilasciato a Giacarta il 29 aprile 2011;

    il protocollo che modifica il memorandum d'intesa tra il ministero indonesiano degli Affari marittimi e della pesca e la State Oceanic Administration della RPC sulla cooperazione marittima, firmato a Giacarta il 29 aprile 2011;

    una dichiarazione congiunta, nella quale si invitano le società cinesi ad aumentare i loro investimenti in Indonesia, rilasciata a Pechino il 25 marzo 2012;

    il programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale, firmato a Giacarta il 2 ottobre 2013;

    l'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina, firmato a Giacarta il 2 ottobre 2013;

    la dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico globale tra la RPC e l'Indonesia, rilasciata a Pechino il 26 marzo 2015;

    il piano d'azione per l'attuazione del partenariato strategico globale tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC (2017-2021), firmato a Pechino il 14 maggio 2017;

    il memorandum d'intesa sulla promozione della cooperazione per lo sviluppo di corridoi economici regionali globali tra il ministero di coordinamento degli Affari marittimi indonesiano e la commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della RPC, firmato a Bogor il 7 maggio 2018; e

    il memorandum d'intesa che istituisce un comitato direttivo congiunto per lo sviluppo di corridoi economici regionali globali tra il ministero di coordinamento degli Affari marittimi indonesiano e la commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma della RPC, firmato a Pechino il 23 ottobre 2018.

    (549)

    Inoltre taluni atti giuridici nazionali adottati dal governo dell'Indonesia hanno attuato i suddetti accordi bilaterali o erano ad essi collegati:

    il piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico dell'Indonesia 2011-2025 («MP3EI») pubblicato nel maggio del 2011; e

    il decreto del ministero dell'Industria dell'Indonesia n. 432/M-IND/Kep/7/2014 relativo al gruppo di cooperazione o alla zona industriale integrata Indonesia-Cina, del 22 luglio 2014.

    4.5.2.   Parziale omessa collaborazione e uso dei dati disponibili in relazione al sostegno nel contesto del parco Morowali

    4.5.2.1.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo dell'Indonesia

    (550)

    La Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di fornire alcune informazioni riguardanti il quadro di cooperazione bilaterale stabilito tra lo stesso e il governo della RPC e, in particolare, le condizioni alle quali il parco Morowali era stato originariamente istituito e se e in quale misura il parco Morowali e l'assistenza finanziaria fornita dal governo della RPC facessero parte della cooperazione bilaterale tra i rispettivi governi dell'Indonesia e della Cina.

    (551)

    La Commissione ha specificamente chiesto al governo dell'Indonesia di fornire un documento, firmato il 3 ottobre 2013 da Xiang Guanda di Shanghai Decent Investment e Halim Mina del gruppo Bintang Delapan alla presenza dei presidenti cinesi e indonesiani. Il governo dell'Indonesia non ha fornito tale documento, che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, stabilisce l'accordo per la costituzione congiunta di IMIP e il successivo sviluppo del parco industriale Morowali (117). Inoltre, durante il controllo incrociato a distanza del governo dell'Indonesia, quest'ultimo ha confermato l'esistenza di tale accordo; il governo dell'Indonesia ha tuttavia affermato di non disporne.

    (552)

    Come spiegato al considerando 573, la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di fornire l'elenco dei progetti prioritari selezionati per l'attuazione conformemente alle disposizioni del programma Indonesia-Cina. Il governo dell'Indonesia ha fornito invece un elenco diverso di progetti, ossia l'elenco dei progetti di cooperazione di Indonesia e Cina nel contesto del dialogo economico ad alto livello.

    (553)

    Inoltre, come spiegato ai considerando 639 e seguenti, la Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di presentare la documentazione relativa all'attuazione degli accordi forniti e ai meccanismi di consultazione istituiti a tale riguardo dal governo della RPC e dal governo dell'Indonesia. Tuttavia il governo dell'Indonesia ha risposto che il gruppo KIT Indonesia creato a tale riguardo non aveva generato politiche significative e si è rifiutato di fornire qualsiasi documentazione al riguardo.

    (554)

    La Commissione ha pertanto informato il governo dell'Indonesia che avrebbe potuto ricorrere ai dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse alle società ubicate nel parco industriale Morowali.

    (555)

    Non disponendo delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali e necessaire relative a questo aspetto dell'inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha applicato l'articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi aspetti.

    4.5.2.2.   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al governo della RPC

    (556)

    Come ricordato al considerando 15, la Commissione, nell'avviso di apertura, ha invitato il governo della RPC a diventare parte interessata e, alla data stessa della sua pubblicazione, ha inviato tale avviso di apertura al governo della RPC, richiamando espressamente la sua attenzione su tale invito. Con messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2021, il governo della RPC ha confermato di essersi registrato come parte interessata.

    (557)

    La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni al governo della RPC al fine di raccogliere informazioni concernenti una panoramica del settore finanziario in Cina, informazioni relative alla China Banking and Regulatory Commission e informazioni sul sostegno finanziario, sulle garanzie all'esportazione e sull'assicurazione nel contesto del parco Morowali e delle zone di commercio e cooperazione d'oltremare. Il governo della RPC si è tuttavia rifiutato di fornire tali informazioni.

    (558)

    La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda il regime di sovvenzione in esame. Non sono pervenute osservazioni da parte del governo della RPC.

    (559)

    Non disponendo delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali e necessaire relative a questo aspetto dell'inchiesta. Di conseguenza la Commissione ha applicato l'articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi aspetti.

    4.5.3.   Documenti giuridici e strategici del quadro di cooperazione bilaterale tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC

    (560)

    Si può fare risalire la cooperazione avviata dal governo dell'Indonesia con il governo della RPC sul trattamento preferenziale per istituire e favorire la creazione e lo sviluppo dell'industria indonesiana dell'acciaio inossidabile fino ai primi anni 2000. Si tratta di una serie di documenti bilaterali che definiscono il quadro giuridico e politico che ha portato all'adozione di diverse politiche di sostegno specifiche e programmi preferenziali che costituiscono sovvenzioni compensabili oggetto della presente inchiesta.

    (561)

    Tali documenti dimostrano che nel corso degli anni i due paesi hanno istituito un quadro di cooperazione sulla base di una serie di documenti giuridici e politici bilaterali destinati a rafforzare progressivamente la loro cooperazione. Tali documenti contengono tutti i termini della cooperazione e l'obiettivo primario di creare e sviluppare un'industria nazionale dell'acciaio inossidabile in Indonesia attraverso una serie di misure e politiche preferenziali diverse applicabili a entità sino-indonesiane incoraggiate e sostenute dai rispettivi governi nell'attuare tale cooperazione.

    (562)

    La cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC nel settore minerario e metallurgico è iniziata nel 2005 con la firma di una dichiarazione congiunta tra l'Indonesia e la Cina sul partenariato strategico, in cui si afferma che entrambe le parti «rafforzeranno la cooperazione in materia di investimenti migliorando la comprensione reciproca e la creazione di reti tra le autorità competenti per gli investimenti, compresi i settori privati, nonché creando un clima giuridico ed eco-sociopolitico più favorevole al flusso di investimenti». Già a quell'epoca il governo della RPC aveva chiesto al governo dell'Indonesia assicurazioni al fine di garantire gli interessi degli investitori esteri a realizzare profitti (118). All'epoca è stato inoltre affermato che negli ultimi dieci anni di sviluppo economico il governo cinese aveva sempre garantito la redditività di ogni investimento in Cina. Tale cooperazione era in linea con la politica cinese di internalizzazione avviata nel 1999, che ha favorito lo stabilimento all'estero nonché l'esportazione e l'internazionalizzazione delle società cinesi.

    (563)

    Nel gennaio 2010, in attuazione della dichiarazione congiunta del 2005, Indonesia e Cina hanno firmato il documento relativo al piano d'azione Indonesia-Cina («piano d'azione 2010») destinato a promuovere ulteriormente il loro partenariato strategico. Tale documento contiene un piano destinato a incoraggiare gli investimenti cinesi nelle industrie basate sulle risorse in Indonesia, compreso il settore minerario (119). Nella sezione 3.2 sulla «Cooperazione commerciale», l'articolo 3.2.14 faceva riferimento alla «formulazione e attuazione del piano quinquennale per la cooperazione economica e commerciale Cina-Indonesia», che è stato effettivamente firmato poco dopo (cfr. in appresso). Il capitolo sulla «Cooperazione in materia di investimenti» prevede l'incoraggiamento della partecipazione di attori privati (articolo 3.4.3) e l'incoraggiamento degli «investimenti cinesi nelle industrie basate sulle risorse in Indonesia, quali [...] l'estrazione mineraria e l'energia [...]» (articolo 3.4.8). Il documento fa inoltre riferimento a un memorandum d'intesa tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sulla cooperazione in materia di infrastrutture e risorse naturali firmato il 25 aprile 2005.

    (564)

    Dall'inchiesta è emerso che tre memorandum d'intesa e un regolamento tecnico sono stati firmati dai rappresentanti dei governi cinese e indonesiano durante una visita dell'allora primo ministro cinese, Wen Jiabao, a Giacarta alla fine di aprile del 2011. La Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di fornire tali tre memorandum d'intesa e il regolamento tecnico.

    (565)

    Il governo dell'Indonesia ha presentato tre documenti. Il primo documento era un protocollo che modifica il memorandum d'intesa tra il ministero indonesiano degli Affari marittimi e della pesca e la State Oceanic Administration della RPC sulla cooperazione marittima, firmato il 29 aprile 2011.

    (566)

    Il secondo documento era un accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sull'espansione e sull'approfondimento della cooperazione economica e commerciale bilaterale firmato il 29 aprile 2011. Ai sensi di tale accordo, i «due governi hanno convenuto di incoraggiare le società» ad attuare una cooperazione economica di vario tipo in diversi settori, quali l'industria siderurgica, il parco industriale e la zona di trasformazione delle esportazioni.

    (567)

    Il terzo documento è stato un comunicato congiunto tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sull'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico Cina–Indonesia firmato il 29 aprile 2011. Secondo tale comunicato, «[l]e due parti hanno espresso soddisfazione per il piano d'azione per l'attuazione della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico tra il governo della RPC e il governo dell'Indonesia, firmata il 21 gennaio 2010, e hanno convenuto di adottare misure concrete per attuare il piano d'azione e promuovere la cooperazione pragmatica tra i due paesi in vari settori». Inoltre, «[l]a parte cinese auspica altresì di rafforzare la cooperazione con la parte indonesiana per lo sviluppo della zona di cooperazione economica e commerciale».

    (568)

    Il 25 marzo 2012 il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno convenuto, in una dichiarazione congiunta rilasciata a Pechino al termine di una visita ufficiale del presidente indonesiano Yudhoyono, di sviluppare un accordo bilaterale di cooperazione economica e commerciale Indonesia-Cina conformemente alle politiche preferenziali specifiche del dodicesimo piano quinquennale del governo della RPC e del MP3EI del governo dell'Indonesia (120). Inoltre il governo dell'Indonesia ha incoraggiato le società cinesi a partecipare al rafforzamento della capacità industriale dell'Indonesia e ha promesso di «continuare a creare un clima favorevole agli investimenti per gli investitori esteri, compresi quelli cinesi». Più specificamente, il governo dell'Indonesia prevedeva che le società cinesi «investissero di più nell'industria mineraria indonesiana» e «informava la Cina in merito ai suoi sforzi destinati a migliorare la gestione delle sue risorse minerarie». Infine entrambe le parti hanno convenuto di «intensificare gli sforzi per consolidare e ampliare ulteriormente la cooperazione [...] nel settore minerario». Tale dichiarazione dimostra che le due parti hanno cercato di attuare le rispettive politiche preferenziali interne, in particolare al fine di rafforzare la capacità industriale a valle dell'Indonesia coinvolgendo e mantenendo aggiornata la Cina sullo sviluppo della politica sulle materie prime.

    (569)

    Per quanto concerne l'Indonesia, il MP3EI riconosce che l'industria deve essere ulteriormente sviluppata in Indonesia e individua nel Sulawesi una zona di sviluppo per l'industria. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria siderurgica, il governo dell'Indonesia ha previsto, tra l'altro, modifiche normative per agevolare la fornitura di materie prime, la creazione di partenariati commerciali nazionali a monte e a valle, lo sviluppo di cluster dell'industria siderurgica a valle e la definizione di priorità nell'integrazione della fusione di acciaio e della produzione di acciaio inossidabile (121). Inoltre, le risorse naturali, in particolare l'estrazione mineraria e il nichel, sono anch'esse interessate dall'obiettivo di aumentare la trasformazione industriale indonesiana per cogliere un valore aggiunto più elevato. Per quanto concerne il nichel, l'accento è posto sul rafforzamento delle industrie del nichel a valle con l'agevolazione di solidi partenariati tra le industrie a monte e a valle (122).

    (570)

    Per quanto concerne la RPC, il dodicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale, in vigore al momento della costituzione di IMIP, evidenzia la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione dei settori chiave. Spiega che il governo della RPC definisce politiche a sostegno del miglioramento tecnico delle imprese per incentivare la competitività del mercato. Le inchieste precedenti hanno dimostrato che l'industria siderurgica occupava un posto di primo piano tra tali settori chiave (123). Il governo della RPC ha inoltre pubblicato un piano specifico per l'industria siderurgica, ossia il dodicesimo piano quinquennale per l'industria siderurgica («il dodicesimo piano quinquennale siderurgico»), in vigore anche al momento della costituzione di IMIP. Il dodicesimo piano quinquennale siderurgico sottolinea che l'industria siderurgica è un settore di base importante dell'economia nazionale ed enfatizza l'importanza di «rafforzare il collegamento tra le politiche fiscali, finanziarie, commerciali, fondiarie, di risparmio energetico, di protezione dell'ambiente, di sicurezza e di altra natura con la politica per l'industria siderurgica». Le inchieste precedenti hanno dimostrato che tali piani sono giuridicamente vincolanti (124) e hanno messo in luce il ruolo predominante del governo della RPC nel settore siderurgico attraverso le imprese di proprietà dello Stato (125). Il ruolo predominante del governo della RPC nel settore siderurgico e le conseguenti distorsioni significative del mercato sono ulteriormente confermati dal documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della RPC ai fini dell'inchiesta di difesa commerciale, in cui si afferma che «[i]n ragione dell'elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato» e che ha riconosciuto «la proprietà, il controllo e/o l'intervento pubblico sostanziale in relazione alle presunte società siderurgiche private» (126).

    (571)

    Il 2 ottobre 2013 il ministro indonesiano degli Affari economici e il ministro cinese del Commercio hanno firmato a Giacarta il «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» («programma Indonesia-Cina»). Il programma Indonesia-Cina prevedeva «di stimolare gli investimenti commerciali tra i due paesi e promuovere l'attuazione di progetti prioritari comuni» (127), che avrebbero dovuto essere l'espressione concreta del programma.

    (572)

    Il capitolo III del programma Indonesia-Cina, il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno chiarito che il programma si concretizza attraverso progetti prioritari il cui «principio di selezione dovrebbe rispondere agli interessi strategici e alle esigenze di sviluppo socioeconomico dei due paesi, essere coerente con la pianificazione a medio e lungo termine per lo sviluppo economico di entrambi i paesi e adeguarsi ai piani di sviluppo delle società coinvolte».

    (573)

    La Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di fornire l'elenco dei progetti prioritari selezionati per l'attuazione conformemente alle disposizioni del programma Indonesia-Cina. Tuttavia il governo dell'Indonesia ha fornito invece un elenco diverso di progetti, ossia l'elenco dei progetti di cooperazione di Indonesia e Cina nel contesto del dialogo economico ad alto livello. Sulla base dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, a causa di tale rifiuto di collaborazione, la Commissione ha dedotto che anche il progetto Morowali era stato incluso in tale elenco di progetti prioritari nel contesto della cooperazione bilaterale. Si tratta infatti di un progetto importante nell'ambito del quale la presenza di società cinesi è significativa.

    (574)

    Il programma Indonesia-Cina ha inoltre confermato la dichiarazione del 2012 secondo la quale uno degli obiettivi principali della cooperazione era l'attuazione di politiche preferenziali per il settore siderurgico al capitolo I, punto 1.2.3, in cui si afferma che uno degli obiettivi generali della cooperazione bilaterale era «incoraggiare le imprese e gli istituti finanziari cinesi competitivi e rispettabili a partecipare allo sviluppo di sei corridoi economici in Indonesia e al progetto elencato nell'MP3EI del governo dell'Indonesia, nonché incoraggiare imprese indonesiane competitive e rispettabili a sviluppare il dodicesimo piano quinquennale del governo della RPC» (128).

    (575)

    Il programma Indonesia-Cina mostra che entrambi i governi hanno individuato i settori chiave (129) della cooperazione, tra cui figurano, tra l'altro, l'estrazione mineraria, l'industria metallurgica e i parchi industriali (comprese le zone economiche speciali). Nelle azioni dedicate al settore minerario, nella sezione 2.4.2, il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno espressamente convenuto di «collaborare nella prospezione, nelle raffinerie e nella trasformazione delle risorse minerarie, compreso [...] il nichel [...]», «[a]ccelerando e agevolando la cooperazione bilaterale sui progetti minerari e metallurgici», «[p]romuovendo lo sviluppo delle risorse minerarie mediante la costruzione di parchi e zone industriali dedicati nei sei corridoi economici [...]», «[c]ollaborando nello sviluppo delle risorse minerarie in Indonesia».

    (576)

    Nella sezione 2.7.8 del programma Indonesia-Cina, riguardante l'industria metallurgica, il governo dell'Indonesia e il governo della RPC avevano espressamente acconsentito a «[i]ncoraggiare i produttori cinesi del settore metallurgico a effettuare investimenti diretti in Indonesia, a utilizzare le risorse naturali del paese e a investire sotto forma di parchi industriali metallurgici integrati per contribuire a migliorare la catena dell'industria metallurgica e aumentare il valore aggiunto dei progetti minerari» (130). Il programma conferma altresì che i produttori cinesi del settore metallurgico sono incoraggiati a costituire joint venture con società indonesiane. Nella sezione 2.9 sui parchi industriali (comprese le zone economiche speciali), il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno concordato, per quanto concerne la promozione dei parchi industriali, di «incoraggiare le società cinesi a investire nei parchi industriali indonesiani [...]», «[...] agevolare e fornire sostegno politico allo sviluppo dei parchi industriali». Il governo dell'Indonesia ha quindi cercato e accettato attivamente il sostegno politico concesso dal governo della RPC a favore di progetti specifici come il parco industriale a Morowali.

    (577)

    Il 27 marzo 2015 entrambi i governi hanno pubblicato la «Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico globale tra la RPC e l'Indonesia (131)». In tale dichiarazione «[...] entrambe le parti si sono impegnate ad attuare attivamente il piano quinquennale di sviluppo della cooperazione economica e commerciale Cina-Indonesia e a finalizzare l'elenco dei progetti prioritari in tempi brevi in vista di [...]». Analogamente, entrambi i governi «hanno ritenuto che l'iniziativa della Via della seta marittima del XXI secolo proposta dal presidente Xi Jinping e la strategia del fulcro marittimo globale avviata dal presidente Joko Widodo siano molto complementari tra loro». Allo stesso modo entrambi i governi hanno «[...] promesso di accelerare la costruzione di parchi industriali integrati Cina-Indonesia e di istituire il comitato di coordinamento intergovernativo il prima possibile». La parte indonesiana «[...] introdurrà politiche preferenziali per i parchi industriali al fine di fornire garanzie e facilitare l'ingresso di più imprese cinesi nel parco in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari indonesiani, in modo da accelerare lo sviluppo dei parchi industriali», e la Cina si è impegnata a «[…] continuare a fornire sostegno finanziario per la costruzione di infrastrutture e grandi progetti in Indonesia attraverso canali finanziari bilaterali e multilaterali».

    (578)

    Il 7 maggio 2018 il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno firmato il memorandum d'intesa «sulla promozione della cooperazione per lo sviluppo di corridoi economici regionali globali», nel contesto del quale entrambe le parti hanno convenuto di avviare una cooperazione per lo sviluppo, tra l'altro, del Sulawesi settentrionale. In tale memorandum, entrambe le parti hanno convenuto di «mobilitare e coordinare le agenzie governative pertinenti, le società e le istituzioni qualificate affinché partecipino alla formulazione del piano di sviluppo di tali corridoi».

    (579)

    Il 23 ottobre 2018 il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno firmato un memorandum d'intesa «sull'istituzione di un comitato direttivo congiunto per lo sviluppo di corridoi economici globali regionali». Tale presente memorandum definisce la struttura organizzativa della cooperazione: segretariato congiunto, gruppi di lavoro congiunti, meccanismi di lavoro, comitato direttivo, ecc. Ancora una volta, questa struttura dimostra che il quadro di cooperazione bilaterale è attuato congiuntamente attraverso specifici organi amministrativi congiunti.

    (580)

    I suddetti accordi e documenti bilaterali dimostrano che la cooperazione bilaterale si è concretizzata in accordi che specificano le condizioni e il contributo di ciascun governo. I dettagli relativi al finanziamento, alla gestione attraverso IMIP e agli altri meccanismi amministrativi bilaterali saranno descritti nelle sezioni che seguono. Tuttavia i documenti trattati in questa sezione confermano che i due governi hanno concluso accordi specifici per attuare le loro politiche preferenziali a favore delle industrie e dei progetti specifici oggetto di tale cooperazione. Tali documenti dimostrano che sono specificamente contemplate le politiche volte a favorire lo sviluppo dell'industria di trasformazione dei minerali di nichel e dell'industria dell'acciaio inossidabile a valle in Indonesia attirando investimenti cinesi attraverso il sostegno preferenziale cinese. Il gruppo IRNC è stato un evidente beneficiario di tali politiche concordate nell'ambito della cooperazione bilaterale.

    (581)

    Gli accordi e i documenti di cui sopra illustrano il quadro della cooperazione tra l'Indonesia e la Cina, così come l'evoluzione e il costante approfondimento di tale cooperazione nel corso degli anni. Tale approfondimento della cooperazione consente agli investimenti e alle società cinesi di beneficiare delle materie prime e della posizione geografica dell'Indonesia. La parte cinese finanzia gli investimenti nei «corridoi» selezionati nell'ambito dell'iniziativa «One Belt, One Road», mentre la parte indonesiana mantiene attivamente un quadro legislativo, strategico e politico favorevole per incoraggiare l'attuazione di progetti in parti specifiche del proprio territorio. La creazione del parco Morowali nella provincia di Sulawesi e lo stabilimento in tale località del principale produttore esportatore pienamente integrato hanno avuto luogo in questo quadro e in questo contesto, come spiegato in dettaglio nelle sezioni che seguono.

    4.5.4.   Sostegno finanziario agevolato nel contesto della cooperazione bilaterale

    (582)

    Uno dei pilastri della cooperazione bilaterale nel settore dell'acciaio inossidabile era che la parte cinese avrebbe fornito un sostegno finanziario agevolato alle società cinesi affinché sviluppassero l'industria dell'acciaio inossidabile in Indonesia. Si trattava di una condizione imposta dall'Indonesia per consentire alle società cinesi di avere accesso alle sue grandi riserve di minerali di nichel adatti al loro processo di produzione.

    (583)

    Come si è visto, già nel 2005, nel contesto della dichiarazione congiunta tra Indonesia e Cina sul partenariato strategico, il governo cinese aveva sottolineato la necessità di tutelare gli interessi degli investitori nel conseguire un profitto e ciò dimostra che negli anni precedenti il governo cinese aveva sempre garantito il conseguimento di tale obiettivo. Si tratta degli anni in cui la politica cinese di internazionalizzazione è stata attuata con successo dopo la sua introduzione nel 1999 al fine, tra l'altro, di promuovere e incentivare gli investimenti esteri cinesi e l'espansione delle esportazioni.

    (584)

    L'articolo 3.1.10 del piano d'azione del 2010 nel contesto della «Cooperazione finanziaria» stabilisce che le due parti «intensificheranno le consultazioni bilaterali regolari e il coordinamento per accelerare l'utilizzo e l'attuazione della linea di credito agevolata per gli acquirenti di esportazioni, del prestito agevolato così come di altri regimi finanziari di sostegno allo sviluppo».

    (585)

    Secondo quanto riportato dalla stampa (132), già nel 2011 la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e la Bank of China si sono impegnate a fornire un prestito in conto capitale di 8 miliardi di USD alle società aventi sede in Cina che intendevano investire in Indonesia.

    (586)

    Il principale documento che sanziona la concessione di finanziamenti agevolati da parte della Cina è stato l'accordo scritto tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC del 29 aprile 2011 sull'espansione e sull'approfondimento della cooperazione economica e commerciale bilaterale. L'articolo VI stabilisce inequivocabilmente che «[l]e parti convengono di incoraggiare i rispettivi istituti finanziari e assicurativi a dare priorità al finanziamento e al sostegno assicurativo a favore di tali progetti [...]».

    (587)

    Il programma Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale del 2 ottobre 2013 afferma inoltre esplicitamente, al punto 5.2.1 del capitolo V sui servizi finanziari che «[g]li istituti finanziari cinesi sono incoraggiati a sostenere il finanziamento degli investimenti e della costruzione di progetti intrapresi in Indonesia da imprese finanziate dalla Cina nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali».

    (588)

    Come spiegato nella sezione precedente, tali finanziamenti venivano erogati nel contesto dell'obiettivo principale della cooperazione bilaterale «al fine di incoraggiare le imprese e gli istituti finanziari cinesi competitivi e rispettabili a partecipare allo sviluppo di sei corridoi economici in Indonesia e al progetto elencato nell'MP3EI del governo [dell'Indonesia], nonché di incoraggiare imprese indonesiane competitive e rispettabili a sviluppare il dodicesimo piano quinquennale del governo della RPC» (133). Il riferimento alle rispettive politiche preferenziali nazionali, anche per la loro industria dell'acciaio inossidabile, si ricollega all'obiettivo di fornire finanziamenti agevolati ai fini del conseguimento dell'accordo bilaterale sul parco industriale Morowali a favore dell'industria dell'acciaio inossidabile.

    (589)

    Durante il vertice Indonesia/Cina alla presenza dei rispettivi presidenti di Stato, il 2 ottobre 2013 gli azionisti fondatori di IMIP, PT Bintangdelapan Investama («BDI») e del gruppo Shangai Decent Investment («SDI») (cfr. considerando 626 e 777), hanno firmato un accordo di investimento e finanziamento con il China-ASEAN Investment Cooperation Fund [Fondo di cooperazione per gli investimenti Cina-Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN)] al fine di sviluppare attività nel parco Morowali (134). Tale Fondo Cina-ASEAN (CAF) è un fondo azionario offshore approvato dal consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese e dalla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. L'istituzione del fondo è sponsorizzata dalla Export-Import Bank of China insieme ad altri investitori istituzionali cinesi e internazionali. Il CAF si concentra sugli investimenti nei settori delle infrastrutture, dell'energia e delle risorse naturali nell'ASEAN e funge da pioniere per promuovere la «cooperazione sud-sud» tra la Cina e i mercati emergenti e facilita la strategia di internazionalizzazione per le imprese cinesi.

    (590)

    È stato inoltre riferito che durante la visita del presidente cinese in Indonesia nell'ottobre del 2013 sono stati firmati 23 accordi, riguardanti in particolare il nichel. Rispetto a tale dato, ben il 60 % è entrato nel settore manifatturiero con un investimento totale di 32,8 miliardi di USD (36 100 miliardi di IDR) (135). Ciò dimostra ulteriormente che il governo dell'Indonesia ha ricercato direttamente il finanziamento cinese nell'industria del nichel.

    (591)

    La dichiarazione congiunta del marzo del 2015 ha ribadito l'impegno del governo della RPC a «[...] continuare a fornire sostegno finanziario alla costruzione di infrastrutture e ai grandi progetti dell'Indonesia attraverso canali finanziari bilaterali e multilaterali».

    (592)

    Inoltre il presidente di IMIP, la società che gestisce il parco industriale Morowali dove ha sede il produttore esportatore IRNC, ha riferito che il «progetto» (parco e relativi locatari) «aveva facile accesso a finanziamenti a medio e lungo termine. Quando il progetto era nella sua fase iniziale, le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, tra cui la China Development Bank, l'Export-Import Bank of China, e le banche cinesi di proprietà dello Stato, compresa la Bank of China, hanno fornito un contributo notevole erogando un sostegno finanziario a medio e lungo termine» (136).

    (593)

    Infine è evidente che il governo dell'Indonesia non poteva non essere a conoscenza dell'erogazione di tali finanziamenti agevolati da parte delle banche cinesi, dato che i suoi funzionari erano presenti in diverse occasioni per assistere alla firma di tali finanziamenti. Un esempio è già stato fornito nel considerando 589. Un altro esempio riguarda la firma da parte di ITSS e PT. Dexin Steel Indonesia (DSI), un'altra società collegata con sede nel parco di IMIP, di un prestito a termine di 170 milioni di USD e di un memorandum d'intesa con la China Development Bank nella sera del 7 maggio 2018. Tale firma ha avuto luogo in occasione di una festa serale nel contesto del vertice commerciale Indonesia-Cina organizzato dal primo ministro cinese Li Keqiang e dal vicepresidente indonesiano Jusuf Kalla.

    (594)

    Tali documenti scritti, dichiarazioni e azioni confermano in modo inequivocabile che il governo dell'Indonesia ha cercato, adottato e riconosciuto attivamente come proprio il sostegno finanziario agevolato fornito dal governo della RPC. Anziché fornire tale sostegno direttamente, il governo dell'Indonesia ha istituito un quadro di cooperazione bilaterale con il governo della RPC per assicurare che quest'ultimo, al fine di garantire alle società cinesi la necessaria fornitura di minerali di nichel, fornisse finanziamenti agevolati per gli investimenti di società cinesi in Indonesia nel contesto di politiche preferenziali. Come dimostrato dall'inchiesta (cfr. sezione relativa ad IMIP e sezione sui finanziamenti agevolati), IRNC è stata uno dei principali beneficiari di tali finanziamenti agevolati erogati dalla politica cinese e dalle banche cinesi di proprietà dello Stato destinati a finanziare le attività di costruzione ed esercizio delle fonderie e dei relativi produttori a valle di acciaio inossidabile nel parco industriale Morowali.

    4.5.5.   Il parco industriale Morowali

    (595)

    Per quanto riguarda specificamente l'industria della trasformazione dei minerali di nichel e dell'acciaio inossidabile, la stretta cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC nel territorio del paese esportatore è culminata con la creazione e la gestione del parco industriale Morowali. Il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno fornito alle società del settore siderurgico che fabbricano in tale parco condizioni agevolate che conferiscono loro vantaggi. Tale messa in comune di risorse attraverso detta stretta cooperazione persegue una finalità comune e va a vantaggio di un beneficiario comune, ossia il gruppo IRNC (137).

    (596)

    Il parco Morowali è un parco industriale incentrato sulla costruzione di un'industria dell'acciaio inossidabile pienamente integrata, dall'estrazione dei minerali di nichel fino al prodotto finale a valle dell'acciaio inossidabile. Il parco è ubicato a Bahodopi, nel distretto di Morowali, provincia centrale del Sulawesi.

    (597)

    Il produttore esportatore indonesiano principale che ha collaborato, IRNC, ha sede nel parco Morowali. Il parco copre una superficie di 2 500 ettari e comprende 29 locatari, di cui oltre la metà è collegata a IMIP. L'investitore principale in IRNC e IMIP è il gruppo cinese Tsingshan Steel.

    (598)

    Il quadro normativo bilaterale pertinente menzionato in precedenza dimostra che l'Indonesia e la Cina hanno convenuto di istituire e sviluppare una zona speciale nel parco industriale Morowali per sostenere le società ammissibili ad attuare la loro cooperazione. Il parco Morowali ha beneficiato dello status di zona industriale riconosciuta soggetta, tra l'altro, alle norme nazionali preferenziali indonesiane in materia di proprietà industriali.

    (599)

    Occorre osservare che il parco Morowali è classificato dal governo della RPC come zona di cooperazione economica e commerciale in Indonesia (138).

    (600)

    Mentre la cooperazione per lo sviluppo di IMIP è stata annunciata per la prima volta in occasione di un vertice del 2013 tra il presidente cinese Xi Jinping e l'allora presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, il suo sviluppo può essere ricondotto al 2007, quando il gruppo Bintangdelapan ha avviato le sue attività minerarie nel contesto di una concessione di 47 000 ettari a Morowali (139). La società si è rivolta agli investitori cinesi per investire in attività minerarie basate sul nichel, dato che all'epoca la Cina era il più grande mercato per le esportazioni indonesiane di nichel (140).

    (601)

    Nel 2009, e quindi in concomitanza con le misure più rigorose per mantenere i minerali di nichel in Indonesia contenute nella legge mineraria del 2009, BDI e SDI hanno costituito una joint venture per sviluppare l'industria mineraria nella regione. Le due parti hanno costituito la PT Sulawesi Mining Investment (SMI), coinvolta nella produzione e nell'esportazione di minerali di nichel principalmente verso la Cina. Tale partenariato era in linea con la politica di internazionalizzazione di SDI. Sul sito web di SDI è stato riferito che, «per attuare attivamente la politica di internazionalizzazione, nel 2009 SDI ha istituito un partenariato con SMI per svolgere un ruolo pionieristico nell'estrazione e nell'esportazione di minerali di nichel dell'Indonesia e nella fusione del ferro-nichel e ha investito nella costituzione di PT IMIP, che riveste grande importanza ai fini della cooperazione economica tra Cina e Indonesia e tra la Cina e l'ASEAN» (141).

    (602)

    Il comunicato congiunto sull'ulteriore rafforzamento del partenariato strategico Cina-Indonesia del 29 aprile 2011 affermava che «[l]a parte cinese auspica altresì di rafforzare la cooperazione con la parte indonesiana per lo sviluppo della zona di cooperazione economica e commerciale».

    (603)

    Nel maggio del 2011 è stato riferito che il consiglio indonesiano per il coordinamento degli investimenti (BKPM) chiedeva agli investitori cinesi di investire nella trasformazione di prodotti minerari (compreso il nichel nella regione sudorientale del Sulawesi): «[i]l consiglio per il coordinamento degli investimenti (BKPM) sta dando istruzioni ai potenziali investitori affinché investano nella trasformazione dei prodotti minerari. [...] In aggiunta il BKPM ha chiesto alla Cina di investire nella trasformazione del nichel nella regione sudorientale del Sulawesi» (142). Inoltre, per un progetto che prevedeva la costruzione di una fonderia di alluminio, sono stati messi in evidenza i vincoli relativi all'acquisizione di terreni. Ciò dimostra ancora una volta la spinta operata dal governo dell'Indonesia nell'ottenere investimenti cinesi in Indonesia.

    (604)

    Il programma quinquennale di sviluppo stabilito dal governo dell'Indonesia e da quello della RPC per la cooperazione economica e commerciale del 2 ottobre 2013, nella sua sezione 2.9 sui parchi industriali (comprese le zone economiche speciali), stabilisce quanto segue: «[i]ncoraggiare le imprese cinesi a investire in Indonesia nelle zone economiche speciali, nel parco di sviluppo economico e tecnologico, nel parco di cooperazione economica e commerciale, nei parchi industriali, nella zona di dimostrazione delle tecnologie e in altre forme di parchi industriali. Le due parti hanno convenuto che il governo avrebbe agevolato e fornito sostegno politico allo sviluppo dei parchi industriali».

    (605)

    Il 2 ottobre i due governi hanno inoltre firmato un accordo sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina. L'articolo V specifica i sostegni concordati a livello politico dai paesi: «[i]l governo della Repubblica popolare cinese conferma di fornire sostegno e agevolazione pertinenti per la costruzione, l'attrazione di imprese e il funzionamento dei parchi industriali in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle politiche vigenti di entrambi i paesi. Il governo dell'Indonesia si adopererà per fornire sostegno e agevolare l'adozione di misure conformi alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali vigenti. I dettagli delle politiche di sostegno sono decisi mediante discussioni bilaterali».

    (606)

    Inoltre, oltre al «programma Indonesia-Cina», entrambi i governi hanno firmato lo stesso giorno, il 2 ottobre 2013, un altro accordo bilaterale specificamente dedicato allo sviluppo di parchi industriali integrati in Indonesia. A norma dell'articolo 1 di tale accordo, il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno convenuto di «sostenere la creazione di parchi industriali integrati Indonesia-Cina in Indonesia» che «devono essere istituiti in via prioritaria nelle regioni dell'Indonesia ricche di risorse minerarie».

    (607)

    In tale accordo, il governo della RPC si è impegnato a «fornire sostegno e agevolazione pertinenti per la costruzione, l'attrazione di imprese e il funzionamento dei parchi industriali in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle politiche vigenti di entrambi i paesi» (143). Allo stesso tempo, il governo dell'Indonesia ha dichiarato che si sarebbe adoperato «per fornire sostegno e agevolare l'adozione di misure conformi alle leggi, ai regolamenti e alle politiche nazionali vigenti» (144).

    (608)

    Un documento bilaterale importante che disciplina il parco Morowali è stato l'accordo tra il governo della RPC e il governo dell'Indonesia sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina del 2013 («accordo sui parchi industriali integrati»). L'articolo 1 stabilisce che «[l]'obiettivo del presente accordo è sostenere la creazione di parchi industriali integrati Indonesia-Cina in Indonesia», in appresso denominati «parchi industriali». «Ai parchi industriali sarà accordata la priorità affinché siano stabiliti nelle regioni ricche di risorse minerarie dell'Indonesia». L'articolo 3.1. afferma che «[l]'ambito di cooperazione del presente accordo riguarda il coordinamento, l'agevolazione e la consultazione in merito all'istituzione di parchi industriali». Il capitolo V di tale accordo dedicato al «Sostegno politico» afferma all'articolo 5.1. che «[i]l governo della Repubblica popolare cinese conferma di fornire sostegno e agevolazione pertinenti per la costruzione, l'attrazione di imprese e il funzionamento dei parchi industriali in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle politiche vigenti di entrambi i paesi».

    (609)

    Durante il vertice bilaterale del 3 ottobre 2013, il presidente cinese Xi ha presentato un piano per la costruzione di una Via della seta marittima del XXI secolo. Il giorno antecedente il vertice, il 2 ottobre 2013, i governi indonesiano e cinese hanno firmato il «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» e l'«Accordo tra i governi della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Indonesia sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina». Tali accordi di cooperazione devono essere attuati tramite progetti prioritari selezionati.

    (610)

    La dichiarazione congiunta Cina/Indonesia sul rafforzamento del partenariato strategico del marzo del 2015 ha affermato che il governo dell'Indonesia «[...] introdurrà politiche preferenziali per i parchi industriali al fine di garantire e agevolare l'ingresso di un maggior numero di imprese cinesi nel parco conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari indonesiani, in modo da accelerare lo sviluppo dei parchi industriali».

    (611)

    In seguito alla dichiarazione congiunta, il governo dell'Indonesia ha introdotto un regolamento n. 142/2015 sulle zone industriali per sostituire un precedente regolamento sulle zone industriali del 2009 al fine di allinearlo alla dichiarazione congiunta bilaterale del 2015 e all'accordo bilaterale del 2013 sui parchi industriali integrati. Tale regolamento stabilisce, al capitolo 8, i principali incentivi per le società costituite in tali zone industriali, come il gruppo IRNC. Tali disposizioni comprendevano l'articolo 4, lettera i), nel quale si precisava che le autorità del ministro si occupano della «definizione degli orientamenti sul prezzo di vendita di o sull'affitto di riferimento di blocchi e/o fabbricati industriali all'interno di una zona industriale sulla base di proposte del comitato per le zone industriali». L'articolo 41, paragrafo 1, stabiliva che «[a] una società della zona industriale e a una società industriale avente sede in una zona industriale sono concessi incentivi fiscali». L'articolo 45, paragrafo 1, stabilisce che «[i]l governo può avviare lo sviluppo di zone industriali come infrastrutture industriali: a) nel caso in cui il settore privato non sia interessato o non sia in grado di sviluppare una zona industriale; e/o b) per accelerare la diffusione e persino la distribuzione dello sviluppo industriale». Inoltre, il governo dell'Indonesia ha attuato uno stretto coinvolgimento e monitoraggio delle società che gestiscono tali zone industriali attraverso l'ente di cui all'articolo 51, paragrafo 1: «[a]l fine di sostenere lo sviluppo delle zone industriali è istituito un comitato per le zone industriali».

    (612)

    L'integrazione globale della trasformazione all'interno del parco è in linea con gli obiettivi di sviluppo delle politiche del governo dell'Indonesia. Nello specifico gli impianti di fusione sono conformi ai requisiti giuridici di cui alla legge mineraria del 2009 e ai relativi regolamenti in materia di valore aggiunto in relazione ai materiali primari del ministero dell'Industria. Ai sensi di tale legge e tali regolamenti, le società minerarie che estraggono minerali di nichel devono costruire le proprie capacità in termini di fonderie con l'obiettivo di sviluppare industrie a maggiore valore aggiunto in Indonesia (cfr. sezione precedente).

    (613)

    Lo sviluppo del parco Morowali comprende elementi chiave, che il governo dell'Indonesia ha fissato come priorità nei suoi piani di sviluppo. In tal senso il parco Morowali è situato nella zona geografica strategica del Sulawesi, opera nel settore siderurgico incoraggiato, promuove l'integrazione a monte e a valle e potenzia la creazione di valore aggiunto delle risorse naturali e dell'estrazione mineraria, in particolare in relazione al nichel.

    (614)

    Dal punto di vista geografico il parco Morowali è situato nel corridoio del Sulawesi (145), uno dei sei corridoi economici individuati e promossi dal governo dell'Indonesia come assi dei piani di sviluppo economico del paese. L'estrazione del nichel è individuata come uno dei settori destinati a sostenere lo sviluppo di questa zona.

    (615)

    Al parco Morowali è stato concesso uno status formale speciale tanto dalle autorità indonesiane quanto da quelle cinesi.

    (616)

    Il governo dell'Indonesia ha ufficialmente concesso lo status di progetto strategico nazionale (146) (PSN). Ciò è pertinente da due punti di vista: lo sviluppo di zone industriali prioritarie/zone economiche speciali e progetti di sviluppo di fonderie. I progetti strategici nazionali sono selezionati in linea con le politiche di sviluppo in Indonesia, sono oggetto di un attento monitoraggio da parte del governo e possono beneficiare di taluni privilegi (147). Inoltre, godendo dello status di progetto strategico nazionale, ad IMIP è stato consentito di avviare lo sviluppo del complesso industriale, così come la costruzione degli impianti in attesa del permesso di costruzione.

    (617)

    Il governo cinese, e in particolare il suo ministero del Commercio, ha formalmente riconosciuto il parco Morowali come zona designata di cooperazione economica e commerciale d'oltremare nel 2016 (148) e, di fatto, già nel 2009 (149).

    (618)

    Secondo il sito web del ministero del Commercio (150), il riconoscimento formale di una zona di cooperazione economica e commerciale d'oltremare fa riferimento a un parco industriale con infrastrutture complete, chiare industrie di punta, solide funzioni di servizio pubblico ed effetti concentrati e irradiati per gli investimenti e la costruzione di imprese di proprietà cinese registrate nel territorio della RPC. Nell'effettuare la costruzione di una zona di cooperazione economica e commerciale d'oltremare, un'impresa, conformemente alle pertinenti disposizioni in materia di investimenti all'estero, espleta le formalità per la registrazione o l'approvazione degli investimenti esteri dello Stato in Cina, ottiene il certificato di investimento all'estero di un'impresa rilasciato dal dipartimento del commercio competente, espleta le relative procedure di registrazione conformemente alla legislazione del paese ospitante e costituisce un'impresa nella zona di cooperazione. L'impresa di costruzione acquisisce il terreno acquistando o affittando il terreno e completa le procedure complete previste dalla legge in materia di terreni. Le imprese nella zona di costruzione devono elaborare piani chiari per la costruzione e il funzionamento del parco e l'orientamento industriale, completare la costruzione delle infrastrutture per l'acqua, l'energia elettrica e le strade necessarie per il parco e formulare orientamenti chiari di servizio per le imprese che entrano nella zona al fine di attirare imprese affinché investano e producano nella zona.

    (619)

    Come espresso in un articolo, «sotto la guida dei dipartimenti governativi nel quadro dell'iniziativa «One Belt, One Road» e in connessione con la strategia del paese ospitante ai più alti livelli, le zone di cooperazione d'oltremare sono diventate un veicolo per attuare l'iniziativa «One Belt, One Road» e la cooperazione internazionale in termini di capacità produttiva» (151). Tale corridoio è ammissibile nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road» anche come una delle zone incoraggiate da tale strumento.

    (620)

    Il quadro di cui sopra conferma che la creazione e lo sviluppo del parco Morowali hanno avuto luogo nel contesto di un regime speciale disciplinato dalla legislazione relativa alle zone industriali, con l'obiettivo di promuovere l'industrializzazione e lo sviluppo dell'Indonesia attraverso parchi industriali. Tale quadro giuridico offre vari vantaggi e un sostegno specifico da parte delle autorità indonesiane, quali l'agevolazione della concessione di licenze, la fornitura di infrastrutture e gli incentivi fiscali. Ciò è stato confermato dalle risultanze dell'inchiesta descritte in dettaglio nelle sezioni che seguono (152). Inoltre, attraverso le sue azioni, il governo dell'Indonesia ha chiesto inequivocabilmente l'erogazione di sostegno finanziario agevolato da parte del governo della RPC alle società del parco Morowali e ha adottato tale sostegno come proprio.

    4.5.6.   Gestione congiunta attraverso IMIP

    (621)

    L'ente che sviluppa e gestisce il parco Morowali è una società indonesiana, PT Indonesia Morowali Industrial Park («IMIP»). Tale ente è stato istituito e incorporato nella legge indonesiana nel settembre del 2013.

    (622)

    Mentre la cooperazione per lo sviluppo di IMIP è stata annunciata per la prima volta in occasione di un vertice del 2013 tra il presidente cinese Xi Jinping e l'allora presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, il suo sviluppo può essere ricondotto al 2007, quando il gruppo Bintangdelapan ha avviato le sue attività minerarie nel contesto di una concessione di 47 000 ettari a Morowali (153). La società si è rivolta agli investitori cinesi per investire in attività minerarie basate sul nichel, dato che all'epoca la Cina era il più grande mercato per le esportazioni indonesiane di nichel.

    (623)

    Nel 2009 BDI e SDI hanno costituito una joint venture per sviluppare l'industria mineraria nella zona. Le due parti hanno costituito la PT Sulawesi Mining Investment (SMI), coinvolta nella produzione e nell'esportazione di minerali di nichel principalmente verso la Cina. SDI è una controllata del gruppo Tsingshan Steel, la società madre ultima del produttore esportatore principale che ha collaborato, IRNC. BDI è invece una controllata del gruppo Bintang Delapan, un conglomerato che comprende società minerarie con grandi giacimenti di minerali di nichel in Indonesia.

    (624)

    Gli attuali azionisti di IMIP sono SDI (49,7 %), BDI (25 %) e SMI (25,3 %). SMI è diventata azionista della società nel 2015.

    (625)

    Durante il vertice dell'ottobre del 2013 è stato firmato un accordo tra SDI e BDI per la costituzione di IMIP. Durante il controllo incrociato a distanza, il governo dell'Indonesia ha confermato la firma di tale accordo ma ha tuttavia affermato di non disporre di una copia di tale accordo. Inoltre anche IMIP si è rifiutata di presentare tale accordo durante l'inchiesta.

    (626)

    Durante lo stesso vertice, il 2 ottobre 2013, gli azionisti fondatori, BDI e SDI, hanno altresì firmato un accordo di investimento e finanziamento con il CAF per lo sviluppo delle attività nel parco Morowali (154). Tale Fondo Cina-ASEAN (CAF) è un fondo azionario offshore approvato dal consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese e dalla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. L'istituzione del fondo è sponsorizzata dalla Export-Import Bank of China insieme ad altri investitori istituzionali cinesi e internazionali. Il CAF si concentra sugli investimenti nei settori delle infrastrutture, dell'energia e delle risorse naturali nell'ASEAN e funge da pioniere per promuovere la «cooperazione sud-sud» tra la Cina e i mercati emergenti e facilita la strategia di internazionalizzazione per le imprese cinesi.

    (627)

    In seguito alla costituzione della società IMIP, il parco Morowali si è sviluppato rapidamente. Le infrastrutture, le strutture di sostegno e le fabbriche di produzione sono state costruite successivamente. Secondo le stime, gli investimenti nel parco a dicembre 2017 ammontavano a 6 miliardi di USD (155). IMIP è azionista di diverse società stabilite nel parco, compreso il produttore esportatore che ha collaborato. IMIP è una società collegata del produttore esportatore.

    (628)

    Sebbene sembri essere una società privata, il gruppo Tsingshan rispetta rigorosamente la politica del governo della RPC e, in Indonesia, anche del governo indonesiano in ragione del quadro di cooperazione bilaterale. Il presidente del gruppo di Tsingshan Holding ha riferito che «[o]gni azione compiuta dalla società fa strettamente riferimento alla strategia nazionale e alla trasformazione strutturale dell'economia cinese» (156). Il gruppo Tsingshan Steel (157) ha inoltre riferito che lo stesso ha attuato attivamente l'iniziativa cinese «One Belt, One Road» accelerando lo sviluppo di una strategia internazionale e costruendo grandi parchi industriali in Indonesia e in altri paesi. Infine, fonti indipendenti descrivono il gruppo Tsingshan come un soggetto che ha «legami significativi con l'amministrazione provinciale dello Zhejiang» (158).

    (629)

    Nelle sue relazioni annuali, IMIP si manifesta come una zona pilota di tale cooperazione economica tra Indonesia e Cina.

    (630)

    Secondo la relazione annuale di IMIP per il 2017 (pag. 1, pag. 18 e pag. 80) e il sito web del gruppo Eternal Tsingshan: «[i]l 3 ottobre, alla presenza del presidente cinese Xi Jinping e poi del presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono, il proprietario del gruppo cinese Tsingshan, Xiang Guangda, e il proprietario del gruppo indonesiano Bintang Delapan, Halim Mina, hanno firmato un accordo di cooperazione per la costituzione della società Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”, parco industriale Morowali in Indonesia) e il primo progetto nella zona». La stessa relazione afferma che «[i]l presidente indonesiano Joko Widodo e tutti i livelli dell'amministrazione centrale, provinciale e distrettuale prestano particolare attenzione, sostengono e incoraggiano da vicino la costituzione di IMIP».

    (631)

    Un ulteriore legame tra IMIP e i due governi è il fatto che la sua attività e il suo mandato devono rispettare le norme speciali sulle zone industriali effettive al fine di ottenere i vantaggi legati a tali zone nonché di svolgere il suo compito specifico nel quadro delle più ampie politiche preferenziali proposte dai governi. Il quadro nel contesto del quale IMIP opera è quello della cooperazione bilaterale tra Indonesia e Cina ai fini dell'attuazione di uno dei progetti strategici concordati, ossia lo sviluppo dell'industria di trasformazione dei minerali di nichel nel parco Morowali. Tale società agisce pertanto entro i confini dettati dai documenti principali della cooperazione bilaterale.

    (632)

    Dal punto di vista giuridico, il legame formale con i due governi e il monitoraggio dell'attuazione delle politiche governative avvengono attraverso il sistema di concessione di licenze previsto dai regolamenti indonesiani sulle zone industriali, ossia il regolamento n. 142 del 2015. L'articolo 1.7 fa riferimento al permesso all'esercizio di un'attività imprenditoriale nella zona industriale («IUKI»), una licenza concessa dal governo per sviluppare e gestire una zona industriale. Il capito IV del regolamento n. 142, articoli 12 e seguenti, stabilisce le norme per ottenere tale IUKI dal governo. Il regolamento prevede inoltre l'istituzione del comitato delle zone industriali, che è un'organizzazione costituita dal ministro con il compito di fornire assistenza nell'attuazione delle politiche per lo sviluppo e la gestione di zone industriali (sezione 1.10). Il capitolo XII del regolamento n. 142 contiene un elenco di sanzioni amministrative e la procedura pertinente nel caso in cui le società incaricate della gestione non rispettino il regolamento pertinente.

    (633)

    Infine vi sono elementi di prova pubblicamente disponibili in merito al fatto che IMIP è in contatto regolare con le autorità del governo dell'Indonesia e del governo della RPC, come dimostrato ad esempio nel caso della riunione tenutasi il 3 marzo 2017 tra il ministero dell'Industria, l'amministratore delegato di Tsingshan, l'ambasciatore cinese in Indonesia e IMIP per discutere dello sviluppo del parco industriale Morowali (159). Un ulteriore esempio è costituito da una riunione tenutasi nel luglio 2019 tra l'amministratore delegato di Tsingshan e il presidente dell'Indonesia per riferire sullo sviluppo degli investimenti di Tsingshan nel parco, nonché sulla situazione delle attività di promozione degli investimenti industriali da parte di IMIP nel parco (160).

    (634)

    Tali procedure formali, che dimostrano uno stretto legame tra IMIP e i due governi, nonché il quadro di cooperazione bilaterale e più in particolare l'accordo dell'ottobre del 2013 che il governo dell'Indonesia e IMIP si sono rifiutati di fornire, per i quali la Commissione fonda le sue conclusioni a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, dimostrano che IMIP non è una società privata che gestisce il parco Morowali secondo i principi di mercato. Al contrario la missione di IMIP consiste nell'attuare l'obiettivo politico generale dei governi indonesiano e cinese di facilitare lo stabilimento e lo sviluppo dell'industria dell'acciaio inossidabile, e in particolare di IRNC, al fine di conseguire con successo tale progetto prioritario concordato tra i due governi.

    (635)

    La Commissione osserva inoltre che IMIP facilita anche l'acquisizione di terreni per le società stabilite nel parco Morowali e di tutti gli altri incentivi di cui al capito VIII del regolamento n. 142 del 2015 (cfr. sezione 4.8).

    4.5.7.   Altri meccanismi amministrativi bilaterali che attuano la cooperazione bilaterale

    (636)

    Oltre ad IMIP, i due governi hanno istituito una serie di organi amministrativi bilaterali incaricati dell'attuazione e del monitoraggio dei vari accordi conclusi per consolidare la loro cooperazione sin dal 2005.

    (637)

    Per quanto concerne specificamente il parco Morowali, come spiegato in precedenza, il 2 ottobre 2013 i due governi hanno firmato un accordo sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina in Indonesia. L'articolo IV prevedeva uno specifico «meccanismo di cooperazione» tra le parti: «[l]e due autorità designate istituiranno il meccanismo di cooperazione comprendente: a. comitato intergovernativo di coordinamento dei parchi industriali integrati Indonesia-Cina; b. comitato di coordinamento delle autorità locali; e c. società di sviluppo di parchi industriali».

    (638)

    Al fine di attuare tale accordo, l'Indonesia ha emanato il decreto 432/M-IND/kep/7/2014. Tale atto ha creato un gruppo specifico per la parte indonesiana, ossia il gruppo di cooperazione per la zona industriale integrata Cina-Indonesia («KIT Indonesia»). Kit Indonesia ha il compito di fornire «direttive sull'attuazione dell'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC relativo alla zona industriale integrata Indonesia–Cina» nonché di «riferire gli esiti dei preparativi per l'attuazione dell'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC in merito alla zona industriale integrata Indonesia–Cina». Inoltre, «[i]l gruppo di sostegno alle politiche ha il compito di svolgere il coordinamento e preparare i materiali politici e le agevolazioni nel quadro della costituzione della zona industriale integrata Indonesia–Cina».

    (639)

    La Commissione ha chiesto al governo dell'Indonesia di indicare i progressi compiuti al riguardo e di fornire i documenti giustificativi relativi all'istituzione di tale meccanismo di cooperazione. Tuttavia il governo dell'Indonesia si è limitato a rispondere che il gruppo creato con il decreto n. 432/M-IND/KEP/7/2014 non aveva generato politiche significative, ma non ha presentato ulteriori documenti.

    (640)

    In ragione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non ha potuto ottenere informazioni pertinenti sull'attuazione di questo specifico comitato bilaterale dalla parte cinese. Tuttavia gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno dimostrato che era intenzione del governo della RPC creare un tale comitato, come risulta dalla dichiarazione congiunta del 2015 sul rafforzamento del partenariato strategico globale tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Indonesia, nella quale si afferma che «le due parti hanno promesso di accelerare la costruzione di parchi industriali integrati Cina-Indonesia e di istituire il comitato di coordinamento intergovernativo il prima possibile» (161).

    (641)

    In ogni caso gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno dimostrato altresì che l'Indonesia e la Cina hanno istituito altri organi amministrativi congiunti in seno ai quali era possibile affrontare la gestione e l'attuazione del parco Morowali. Tra gli esempi figurano il comitato misto di cooperazione bilaterale Cina/Indonesia e il comitato direttivo misto Cina/Indonesia per lo sviluppo di corridoi economici regionali globali tra Cina e Indonesia, in seno ai quali vengono discussi progetti di cooperazione nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road», così come progetti nel quadro dei corridoi economici globali. Entrambi riguardano anche il parco Morowali.

    (642)

    Di conseguenza, in ragione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e della parziale collaborazione del governo dell'Indonesia in merito a questo aspetto, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Sulla base delle dichiarazioni pubbliche intese a istituire entità per consentire il coordinamento intergovernativo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC, del rifiuto di fornire qualsiasi documento al riguardo da parte dei due governi, nonché dell'esistenza di molteplici comitati misti tra il governo della RPC e il governo dell'Indonesia, la Commissione ha concluso che esistevano meccanismi bilaterali di attuazione incaricati di valutare la riuscita dello sviluppo e del monitoraggio del parco Morowali per il progetto di trasformazione dei minerali di nichel. Attraverso tali meccanismi di attuazione, il governo dell'Indonesia è in grado di garantire che il governo della RPC rispetti i propri impegni, tra i quali figura la concessione di un sostegno preferenziale alle società del parco Morowali, garantendo il successo economico di tale progetto.

    4.5.8.   Valutazione giuridica

    (643)

    La stretta collaborazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC nel territorio del paese esportatore è culminata con la creazione e il funzionamento del parco Morowali. Il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno messo in comune le proprie risorse per fornire alle società del settore siderurgico che fabbricano in tale parco condizioni agevolate che conferiscono loro vantaggi. Tale messa in comune di risorse attraverso detta stretta cooperazione persegue una finalità comune e va a vantaggio di un beneficiario comune, ossia il gruppo IRNC.

    (644)

    A norma dell'articolo 1.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, nel territorio di un membro dell'OMC una sovvenzione sussiste solo in presenza di un contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico.

    (645)

    Nella sua comunicazione del 21 ottobre 2021, il governo della RPC ha fatto riferimento alla sua posizione nel caso AS656 (162) e ha sostenuto che una cosiddetta inchiesta sulle sovvenzioni tra paesi viola tanto l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative quanto il regolamento di base dell'UE. Il governo della RPC ha fatto riferimento agli articoli 1 e 2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative sostenendo che i contributi finanziari a entità al di fuori del territorio del membro che concede la sovvenzione non si qualificano come sovvenzioni ai sensi di tale accordo, in quanto una sovvenzione esiste quando «vi è un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico nel territorio di un membro» e una sovvenzione è specifica soltanto se concessa a un'entità «nell'ambito della competenza dell'autorità concedente». Il governo della RPC ha inoltre fatto riferimento all'articolo 2 del regolamento di base, sostenendo che il termine «pubblica amministrazione» è definito come «qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione». Ha altresì citato l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, che considera una sovvenzione specifica quando concessa a «un'impresa o industria [...] rientrant[e] nell'ambito della competenza dell'autorità concedente». Su questa base, il governo della RPC ha concluso che la presente inchiesta non poteva essere estesa al di là del territorio e della competenza dell'Indonesia e che nessun atto del governo della RPC poteva diventare la base per constatare l'esistenza di sovvenzioni da parte del governo dell'Indonesia.

    (646)

    Secondo la Commissione il punto centrale delle osservazioni di cui sopra è stabilire se, secondo l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, il governo della RPC sia responsabile della concessione delle sovvenzioni per la produzione all'estero di beni che sono poi esportati in paesi terzi membri dell'OMC. Le osservazioni non affrontano tuttavia la questione distinta se, in casi specifici, il governo del paese esportatore sia o meno responsabile, a norma dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, di aver proattivamente cercato, riconosciuto e adottato come proprie tali sovvenzioni a vantaggio dei prodotti ivi fabbricati.

    (647)

    In effetti, come constatato nel caso AS656 (163), i termini «una pubblica amministrazione» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base e all'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, interpretati, tra l'altro, alla luce dell'articolo 11 del progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale (ILC) sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti («progetto di articoli dell'ILC»), consentono di attribuire al governo dell'Indonesia il sostegno finanziario concesso dal governo della RPC ai produttori esportatori indonesiani del parco industriale Morowali in Indonesia.

    (648)

    Ai sensi dell'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC, una condotta può essere attribuita a uno Stato «se e nella misura in cui detto Stato riconosce e adotta la condotta in questione come propria». La nota sul progetto di articoli dell'ILC conferma che l'espressione «riconosce e adotta la condotta in questione come propria» mira a distinguere i casi di riconoscimento e di adozione da quelli di semplice sostegno o approvazione. In tal senso, in generale, una condotta non sarà attribuibile a uno Stato ai sensi dell'articolo 11 qualora uno Stato si limiti a riconoscere l'esistenza di fatto di una condotta o ne esprima la propria approvazione verbale.

    (649)

    Inoltre il riconoscimento e l'adozione di una condotta da parte di uno Stato potrebbero essere espliciti o desumibili dalla condotta dello Stato in questione (come i casi in cui lo Stato sia quanto meno a conoscenza della condotta in questione e vi abbia acconsentito). In ogni caso, l'atto di riconoscimento e di adozione, indipendentemente dal fatto che avvenga in forma verbale o di condotta, deve essere evidente e inequivocabile. Pertanto l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC richiede un esame concreto della condotta del paese esportatore, da cui risulti che esso ha riconosciuto e adottato come propria la condotta di un governo estero.

    (650)

    A tale riguardo, anziché valutare l'erogazione diretta delle sovvenzioni, la Commissione esaminerà se la condotta del governo estero (ossia il governo della RPC, quando concede prestiti agevolati) debba essere attribuita al paese esportatore (ossia il governo dell'Indonesia) come soggetto che eroga indirettamente tali sovvenzioni attraverso il governo estero, secondo accordi stipulati dai due governi. Occorre constatare un nesso dimostrabile/esplicito tra il governo dell'Indonesia e le azioni intraprese dal governo della RPC al fine di fornire il sostegno agevolato concordato ai produttori esportatori in Indonesia. Qualora ciò fosse dimostrato, si potrebbe imputare al governo dell'Indonesia il fatto di aver cercato, riconosciuto e adottato attivamente come proprie tali sovvenzioni a vantaggio dei prodotti fabbricati in Indonesia.

    (651)

    La Commissione era pertanto legittimata a verificare se le risorse fornite al gruppo IRNC potessero essere considerate sovvenzioni compensabili concesse dal governo dell'Indonesia ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di base.

    4.5.8.1.   Contributo finanziario di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico

    (652)

    A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, vi è sovvenzione se una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario. Analogamente, a norma dell'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative si presume che vi sia una sovvenzione nel caso in cui «un governo […] accordi un contributo finanziario».

    (653)

    Il governo dell'Indonesia ha fornito al gruppo IRNC minerali di nichel, terreni e una serie di sovvenzioni supplementari. Tali sovvenzioni sono pertanto gestite e concesse direttamente dal governo dell'Indonesia.

    (654)

    Tuttavia, sin dall'inizio della cooperazione bilaterale con la dichiarazione congiunta tra Indonesia e Cina nel 2005 e il memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di infrastrutture e risorse naturali di cui ai considerando 563 e seguenti, il governo dell'Indonesia ha indotto in modo proattivo il governo della RPC a fornire sostegno finanziario alle società in Indonesia contribuendo specificamente alla creazione e allo sviluppo dell'industria dell'acciaio inossidabile in Indonesia attraverso il parco Morowali. Tale circostanza è indicata chiaramente nel piano d'azione Indonesia-Cina del 2010, in particolare nel capitolo sulla «Cooperazione in materia di investimenti» (cfr. considerando 563). La cooperazione è stata ulteriormente rafforzata con la firma di tre documenti tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC nel 2011 (cfr. considerando 548 e seguenti). Nell'accordo del 29 aprile 2011 (considerando 566), i governi «hanno convenuto di incoraggiare i rispettivi istituti finanziari e assicurativi a dare priorità al finanziamento e al sostegno assicurativo a favore di tali progetti», anche nell'industria siderurgica e nei parchi industriali (come ad esempio Morowali). Il governo dell'Indonesia, attraverso il suo consiglio per il coordinamento degli investimenti (BKPM), ha chiesto espressamente alla Cina di investire nella trasformazione del nichel nella regione sudorientale del Sulawesi, ossia dove è ubicato il parco Morowali (cfr. considerando 603).

    (655)

    Un anno fondamentale per l'intensificazione della cooperazione è stato il 2013. Il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno firmato il programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale, che ha individuato settori chiave di cooperazione, tra cui l'industria metallurgica, i progetti concernenti il nichel e i parchi industriali, e ha incoraggiato le imprese e gli istituti finanziari cinesi a partecipare allo sviluppo di corridoi economici e di progetti prioritari specifici (cfr. considerando 604 e 609). La cooperazione è stata poi sigillata al più alto livello politico con la visita del presidente della Cina al presidente dell'Indonesia nell'ottobre del 2013 di cui sopra.

    (656)

    Il parco Morowali è gestito dalla società IMIP, come spiegato in precedenza. Tale società sino-indonesiana è stata formalmente costituita nel 2013 e ha ricevuto il riconoscimento formale da parte del governo dell'Indonesia come progetto strategico nazionale nel 2016 e dal governo della RPC come progetto di zona di investimento d'oltremare nel quadro dell'iniziativa cinese «One Belt, One Road». Tali riconoscimenti formali da parte dei governi implicano che la società agisce per attuare politiche statali ed è soggetta a normative e controlli specifici nell'adempimento dei suoi compiti di interesse pubblico. Ciò dimostra già che IMIP non è una semplice società privata, bensì l'espressione dell'accordo dei due governi di attuare la loro cooperazione ai fini dello sviluppo dell'industria di trasformazione dei minerali di nichel nel parco Morowali a vantaggio del gruppo IRNC. Ciò è confermato da IMIP stessa, che si è dichiarata un progetto pilota della cooperazione bilaterale.

    (657)

    Inoltre IMIP è un'entità avente stretti legami con i più alti livelli politici in Cina e Indonesia, come dimostrato dall'approvazione dei rispettivi presidenti presenti alla firma dell'accordo per la sua costituzione nell'ottobre del 2013. È significativo che tanto il governo dell'Indonesia quanto IMIP si siano ripetutamente rifiutati di fornire tale accordo. In ragione della mancanza di collaborazione su questo aspetto da parte del governo dell'Indonesia e di IMIP, la Commissione ha dedotto, sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, che tale accordo conteneva altresì elementi di prova specifici del fatto che i due governi avevano investito IMIP dell'incarico di attuare il progetto relativo ai minerali di nichel come uno dei progetti strategici concordati dai governi. Inoltre IMIP è soggetta agli obblighi in materia di concessione di licenze e monitoraggio fissati dal governo dell'Indonesia ai sensi del regolamento n. 142 del 2015 per adempiere i propri obblighi derivanti dal riconoscimento in veste di zona industriale.

    (658)

    Sulla base di tutti questi elementi, la Commissione ha concluso che il parco Morowali e IMIP erano espressione della gestione congiunta, da parte del governo dell'Indonesia e del governo della RPC, del progetto di trasformazione dei minerali di nichel a vantaggio del gruppo IRNC.

    (659)

    Il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno inoltre istituito organi amministrativi e di cooperazione congiunti incaricati di assicurare l'agevole attuazione della loro cooperazione bilaterale, anche attraverso il parco Morowali e IMIP. Tra questi figurano il gruppo per la cooperazione bilaterale nel quadro dell'accordo Cina-Indonesia sui parchi industriali integrati dell'Indonesia che comprendeva rappresentanti governativi eletti dal governo dell'Indonesia (KIT Indonesia) e, sulla base delle conclusioni ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, in particolare il quadro di cooperazione bilaterale, che ha coinvolto anche il governo della RPC.

    (660)

    L'unione delle forze tra i governi di Indonesia e Cina ha servito molteplici scopi.

    (661)

    Dal punto di vista indonesiano, l'obiettivo era quello di indurre la Cina ad apportare investimenti, know-how e capitali al fine di sviluppare l'intera catena del valore dell'industria dell'acciaio inossidabile e quindi massimizzare il valore aggiunto delle notevoli riserve di minerali di nichel per il paese. L'Indonesia non era in grado di conseguire da sola tale obiettivo e aveva quindi bisogno della cooperazione e del sostegno della Cina. Il governo dell'Indonesia ha sfruttato la sua posizione privilegiata di disporre di notevoli riserve di minerali di nichel di cui l'industria cinese aveva fortemente bisogno per indurre il governo della RPC a impegnarsi attivamente nel fornire il sostegno necessario a questo progetto specifico. Come ulteriore incentivo, come concluso in precedenza, il governo dell'Indonesia ha offerto la fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

    (662)

    Dal punto di vista cinese, data la situazione, il governo della RPC ha avuto poca scelta se non accettare la richiesta indonesiana. L'industria cinese dell'acciaio inossidabile si era basata per diverso tempo sulle importazioni di minerali di nichel indonesiani, che in termini di qualità corrispondevano perfettamente alla tecnologia e ai processi di produzione della sua industria. Ciò è confermato dalle statistiche sulle esportazioni verso la Cina di cui alle tabelle 1 e 2. Il cambiamento della politica del governo dell'Indonesia attraverso l'intensificazione della catena nazionale del valore mediante il divieto delle esportazioni di minerali di nichel ha messo a rischio la produzione cinese di acciaio inossidabile. L'industria cinese ha cercato di rifornirsi di minerali di nichel dalle Filippine, ma tale tentativo non ha avuto esito positivo. La Cina ha pertanto accettato di aderire al quadro di cooperazione bilaterale con l'Indonesia.

    (663)

    Con il progressivo approfondimento della cooperazione, il governo della RPC si è avvalso dell'iniziativa «One Belt, One Road» per dare priorità a questo progetto e fornire il corrispondente sostegno agevolato e di altro tipo. Secondo il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero del ministero del Commercio, uno dei compiti principali dell'iniziativa «One Belt, One Road» consiste nel rafforzare la cooperazione commerciale con i paesi lungo la nuova via della seta al fine di promuovere ed espandere le esportazioni, come menzionato nella seguente dichiarazione: «[s]tabilizzare le esportazioni di prodotti vantaggiosi, come i prodotti ad alta intensità di manodopera verso i suddetti paesi, cogliere le opportunità di costruire infrastrutture per tali paesi e dare impulso alle esportazioni di insiemi completi di grandi dimensioni di apparecchiature, tecnologie, standard e servizi. Adattarsi alle tendenze di trasformazione e ammodernamento delle industrie di questi paesi e accelerare le esportazioni di prodotti elettromeccanici e ad alta tecnologia. [...] Intensificare l'espansione dei mercati emergenti e, dopo aver considerato nel complesso la portata economica, la velocità di crescita, la dotazione di risorse, il grado di rischio e altri fattori, selezionare diversi mercati emergenti per l'espansione primaria. Espandere le esportazioni di apparecchiature tecniche avanzate e promuovere le esportazioni di industrie e prodotti di alta qualità, di alto livello e relativamente vantaggiosi».

    (664)

    Le misure previste per dare esecuzione a tali compiti comprendono «l'istituzione di zone di sviluppo economico e tecnologico a livello statale e di vari parchi». Il parco Morowali rientra in tale contesto. Così come «[c]oncentrarsi sui paesi con buone condizioni in termini di risorse, forti capacità di sostegno e un grande potenziale di mercato lungo la 'nuova via della seta'; continuare a migliorare il meccanismo di cooperazione in materia di investimenti con i paesi interessati; rafforzare il coordinamento [...] e promuovere regolarmente l'esportazione di capacità produttiva vantaggiose; prevenire una concorrenza affrettata e disordinata [...]; incoraggiare le imprese siderurgiche vantaggiose a creare basi di produzione nonché centri di trasformazione e distribuzione all'estero; stimolare le esportazioni di apparecchiature, tecnologie e gestione avanzate» (164). L'accordo con l'Indonesia ricca di risorse risponde perfettamente a tale obiettivo.

    (665)

    Inoltre il tredicesimo piano quinquennale per l'adeguamento e il potenziamento dell'acciaio afferma che la Cina «incoraggerà le imprese siderurgiche vantaggiose a creare basi di produzione nonché centri di trasformazione e distribuzione all'estero e a stimolare le esportazioni di apparecchiature, tecnologie e gestione avanzate». Ancora una volta, ciò mette in evidenza la tendenza politica del governo della RPC a favore delle industrie siderurgiche a valore aggiunto elevato come l'industria dell'acciaio inossidabile.

    (666)

    Le zone d'oltremare, come quella del parco Morowali, perseguono quindi diversi obiettivi strategici anche per la Cina. Innanzitutto possono contribuire ad aumentare la domanda di macchinari e apparecchiature fabbricate in Cina. In secondo luogo, producendo all'estero ed esportando in Europa o in Nord America, le società cinesi sono in grado di evitare attriti commerciali e ostacoli alle esportazioni dalla Cina (sono già in vigore dazi antidumping sulle importazioni di prodotti di acciaio inossidabile dalla Cina e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è pressoché inesistente). In terzo luogo, tali zone forniscono assistenza agli sforzi cinesi volti a promuovere la propria ristrutturazione interna e ad aiutare le industrie cinesi ad accrescere la catena del valore a livello nazionale (165).

    (667)

    Il gruppo Tsingshan, principale investitore cinese nel gruppo IRNC, il produttore esportatore, ha esplicitamente confermato di aver attuato attivamente l'iniziativa cinese «One Belt, One Road» (cfr. considerando 628).

    (668)

    Ne consegue che il governo dell'Indonesia ha indotto la Cina a fornire tra l'altro finanziamenti agevolati ai produttori di acciaio inossidabile attraverso la stretta collaborazione nel contesto del parco Morowali. Come spiegato in precedenza, il governo della RPC ha avuto poca scelta se non quella di impegnarsi nella cooperazione bilaterale, compresa la fornitura di sostegno finanziario, e ha utilizzato il contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road» per finanziare questo progetto che, come dimostrato (166) da casi precedenti, è utilizzato dal governo della RPC per fornire finanziamenti agevolati alle società cinesi.

    (669)

    In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che l'espressione «una pubblica amministrazione» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base dovesse includere non solo le misure emanate direttamente dal governo dell'Indonesia, bensì anche le misure adottate dal governo della RPC che possono essere attribuite al governo dell'Indonesia in base agli elementi di prova disponibili.

    (670)

    Fin dall'inizio della cooperazione già nel 2005, il governo dell'Indonesia ha cercato proattivamente il sostegno finanziario cinese per incoraggiare le sue industrie del nichel e a valle, che si sono concretizzate nel parco Morowali. Come ampiamente illustrato nei considerando precedenti, in particolare in relazione agli accordi del 2011 e del 2013 tra l'Indonesia e la Cina nonché alle disposizioni cinesi sull'attuazione dell'iniziativa «One Belt, One Road» e delle politiche nel settore siderurgico, la concessione di finanziamenti agevolati è stata parte integrante dell'accordo tra Indonesia e Cina. Ad esempio l'accordo del 2011 afferma che «[l]e parti convengono di incoraggiare i rispettivi istituti finanziari e assicurativi a dare priorità al finanziamento e al sostegno assicurativo a favore di tali progetti». Il punto 5.2.1 del programma Indonesia-Cina affermava che «[g]li istituti finanziari cinesi sono incoraggiati a sostenere il finanziamento degli investimenti e della costruzione di progetti intrapresi in Indonesia da imprese finanziate dalla Cina». L'accordo è stato poi siglato in occasione di un vertice nel 2013 alla presenza dell'allora presidente dell'Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono e del presidente cinese Xi Jinping. Anche il programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale del 2013 dimostra inequivocabilmente che il governo dell'Indonesia ha riconosciuto e approvato il sostegno preferenziale cinese anche per i parchi industriali, come il parco Morowali.

    (671)

    Le caratteristiche dell'iniziativa cinese «One Belt, One Road» sono di dominio pubblico. Gli articoli da 30 a 36 dei pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, del 13 maggio 2015, elencano tutti i tipi di sostegno politico di cui possono usufruire le società «che svolgono attività all'estero». Tra questi figurano politiche di sostegno fiscale e tributario, prestiti agevolati, sostegno finanziario attraverso prestiti sindacati, crediti all'esportazione, finanziamento di progetti, investimenti azionari e, infine, assicurazione dei crediti all'esportazione. L'articolo 31 dei summenzionati pareri fa riferimento ai «prestiti agevolati», il cui fine è «sostenere le imprese affinché partecipino all'esportazione di insiemi completi di apparecchiature su larga scala, all'aggiudicazione di progetti e a progetti di investimento su larga scala». Nella pratica, tale politica si è tradotta nella concessione di numerosi regimi di finanziamento agevolati da parte delle banche o nel «Silk Road Fund» specificatamente istituito, ai sensi dell'articolo 35 dei pareri orientativi, come recentemente riscontrato dalla Commissione in un altro caso (167).

    (672)

    Dato che i presidenti dell'Indonesia erano sicuramente consapevoli del fatto che l'iniziativa cinese «One Belt, One Road» comporta ingenti finanziamenti statali attraverso finanziamenti agevolati e altri strumenti finanziari (cfr. considerando 577 e 589), vi è stato un chiaro atto di riconoscimento e adozione al livello politico più elevato di tali finanziamenti agevolati da parte del governo della RPC mediante la creazione congiunta del parco Morowali.

    (673)

    Il fatto che l'Indonesia abbia cercato proattivamente i finanziamenti agevolati dalla Cina come uno dei principali punti della sua cooperazione bilaterale conferma che il sostegno preferenziale concesso dal governo della RPC dovrebbe essere attribuito al governo dell'Indonesia. Ciò sottende la conclusione secondo la quale l'Indonesia ha riconosciuto e adottato come propri i finanziamenti agevolati cinesi. Ciò si basa, tra l'altro, sull'articolo VI dell'accordo bilaterale del 2011 e sull'articolo 5.2.1 del programma Indonesia-Cina. Il governo dell'Indonesia era inoltre d'accordo sul fatto che la Cina avrebbe designato il parco Morowali e IMIP come «zona di investimento d'oltremare» ai sensi delle sue leggi ai fini dell'iniziativa «One Belt, One Road» e lo ha rispecchiato con il riconoscimento formale a livello nazionale di tale progetto come progetto strategico nazionale ai sensi del diritto indonesiano. Dato che le «zone di investimento d'oltremare» sono un veicolo dell'iniziativa «One Belt, One Road» e dato che tale iniziativa utilizza finanziamenti agevolati come strumento, una tale designazione del parco Morowali e di IMIP ha fatto sì che il gruppo IRNC potesse beneficiare di prestiti agevolati concessi dalle banche cinesi demandate all'attuazione delle politiche del governo e condizioni preferenziali di assicurazione delle esportazioni. Come già appurato nel corso di numerose inchieste precedenti (168), i finanziamenti agevolati cinesi non sono gestiti da programmi di finanziamento chiaramente prescritti con criteri di ammissibilità rigorosi, ma piuttosto da vertici politici che individuano una serie di settori incoraggiati (169). La designazione ufficiale del parco Morowali e di IMIP come zona di investimento d'oltremare per le società cinesi, avvenuta in seguito al raggiungimento di un accordo comune tra i due governi a sostegno dei finanziamenti, si inserisce perfettamente nel consueto modello cinese di attivazione dei finanziamenti agevolati da parte delle banche demandate all'attuazione delle politiche del governo. Ciò dimostra l'intesa condivisa tra Indonesia e Cina secondo cui il governo della RPC non doveva fornire finanziamenti a tassi di mercato, ma fornire proattivamente incentivi statali anche in considerazione dell'enorme importo di investimenti richiesto e dei rischi associati di fallimento del progetto. Tale circostanza mostra ancora una volta i vantaggi o le preferenze concessi ai beneficiari.

    (674)

    Le misure preferenziali cinesi a favore delle entità cinesi stabilite in Indonesia sono state quindi chiaramente e inequivocabilmente «individuate» e «riconosciute e adottate come proprie» dall'Indonesia.

    (675)

    Inoltre, il governo dell'Indonesia è stato strettamente coinvolto nelle attività di IMIP in veste di veicolo scelto per gestire il parco Morowali, attraverso le autorizzazioni di insediamento nella zona del parco, l'agevolazione per l'acquisto dei terreni (cfr. in appresso). Strumenti altrettanto importanti di intervento da parte del governo sono il sistema di concessione di licenze tramite l'IUKI e le attività di monitoraggio prescritte dal regolamento n. 142 del 2015 tramite il comitato per le zone industriali. Ciò consente al governo dell'Indonesia di controllare e monitorare attentamente le attività delle società che gestiscono le zone industriali, come IMIP. Funzionari indonesiani erano inoltre costantemente presenti nel meccanismo bilaterale di attuazione istituito nel 2014 nell'ambito dell'accordo bilaterale sui parchi industriali integrati (considerando 605). Il governo dell'Indonesia è stato inoltre incaricato di conferire a IMIP lo status formale di zona industriale ammissibile in qualità di amministratore del parco Morowali, rilasciando la licenza temporanea per l'esercizio di tale status, e successivamente di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle leggi e dalle politiche pertinenti ai fini del rilascio della licenza permanente.

    (676)

    Inoltre, per quanto concerne più specificamente i finanziamenti agevolati, il governo dell'Indonesia dispone di un processo di monitoraggio per poter verificare i flussi finanziari per gli investitori esteri e i capitali esteri, compresa la necessità di incanalare i fondi esteri attraverso le succursali locali indonesiane. Inoltre, nel caso dei prestiti specifici e del sostegno finanziario forniti alle società del gruppo IRNC, i fondi sono stati forniti da banche commerciali di Stato o da banche demandate all'attuazione delle politiche del governo situate in Cina, ma gli accordi di prestito firmati dalle società aventi sede in Indonesia prevedevano anche banche cosiddette «banche agenzia». Si trattava di succursali locali indonesiane delle banche cinesi, il cui ruolo era quello di fungere da intermediari per convogliare i fondi dalla Cina verso le società beneficiarie in Indonesia. Di conseguenza il governo dell'Indonesia ha potuto monitorare adeguatamente il sostegno finanziario concordato.

    (677)

    Attraverso tutti questi meccanismi, l'Indonesia ha inoltre mostrato il proprio pieno sostegno e il proprio stretto controllo sui finanziamenti agevolati cinesi a favore del produttore di acciaio inossidabile del parco Morowali.

    (678)

    Dagli elementi di prova disponibili, e nonostante la mancanza di collaborazione del governo dell'Indonesia e del governo della RPC in relazione a questa parte dell'inchiesta, emerge che i finanziamenti agevolati concessi da enti pubblici cinesi al gruppo IRNC possono essere attribuiti al governo dell'Indonesia in qualità di governo del paese d'origine o di esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Gli elementi di prova hanno dimostrato che il governo dell'Indonesia ha cercato proattivamente di ottenere dalla Cina, e ha pertanto approvato, il sostegno finanziario agevolato concesso al produttore di acciaio inossidabile del parco Morowali, in linea con gli impegni concordati volti allo sviluppo e al sostegno dello sviluppo dell'industria dell'acciaio inossidabile in Indonesia.

    (679)

    In tale contesto, la Commissione ha ulteriormente rilevato che la possibilità che i governi apportino un contributo finanziario in maniera indiretta, ricorrendo a enti privati, non è esogena né al regolamento di base, né all'accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (170). Di fatto, nei casi in cui la pubblica amministrazione incarica gli enti privati o dà loro ordine di adottare una determinata condotta, un aspetto fondamentale è che deve esistere un «nesso dimostrabile» tra l'intervento della pubblica amministrazione e la condotta dell'ente privato (171). Analogamente, nel presente caso esiste un nesso chiaro ed esplicito tra le azioni positive messe in atto dalla Cina al fine di erogare il sostegno finanziario concordato a IRNC e al governo dell'Indonesia.

    (680)

    Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati concessi dal governo della RPC al produttore esportatore di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo del parco Morowali corrispondessero a un contributo finanziario attribuito dal governo dell'Indonesia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto i), del regolamento di base (172).

    4.5.8.2.   Vantaggio

    (681)

    La Commissione ha quindi valutato se tali contributi finanziari attribuibili al governo dell'Indonesia abbiano conferito un vantaggio al gruppo IRNC ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Ha ricordato che le società IRNC operavano in Indonesia ed erano costituite a norma del diritto indonesiano. In linea di principio, quindi, era opportuno verificare se ai beneficiari di tali finanziamenti fossero state applicate condizioni migliori di quelle che sarebbero state loro applicate sul mercato finanziario indonesiano. Come indicato ai considerando 732 e 733, la Commissione ha verificato questo aspetto e ha appurato che quanto sopra è effettivamente accaduto.

    (682)

    Tuttavia la Commissione ha anche tenuto conto delle circostanze eccezionali del presente caso. Si ricorda che i produttori esportatori sono collegati a società madri cinesi. Gli enti pubblici cinesi hanno concesso finanziamenti agevolati dopo aver negoziato e sottoscritto i pertinenti documenti in Cina e i beneficiari li hanno ricevuti direttamente o indirettamente per mezzo della loro società madre in Cina (prestiti intersocietari). Gli accordi di prestito specificavano che i fondi sarebbero stati utilizzati per i progetti in Indonesia. Attraverso l'istituzione del quadro di cooperazione bilaterale innescata dalle azioni del governo dell'Indonesia destinate a indurre il trasferimento in Indonesia della capacità di fusione cinese, tale governo ha chiesto e avallato che dette entità ricevessero un sostegno agevolato, compresi prestiti a basso costo in linea con il diritto cinese, ossia a condizioni cinesi. Gli enti pubblici cinesi hanno fornito tali finanziamenti conformemente alle politiche di finanziamento agevolato attuate in Cina.

    (683)

    La Commissione ha pertanto concluso che l'adozione dei contributi finanziari provenienti dagli enti pubblici cinesi a favore di IRNC, nonché il loro riconoscimento da parte del governo dell'Indonesia, comprendeva anche aspetti preferenziali/relativi al vantaggio. La Commissione ha quindi stabilito i tassi di mercato cinesi relativi ai finanziamenti agevolati e ha calcolato il vantaggio conformemente a tali tassi. Tali dettagli sono ulteriormente illustrati nella sezione 4.6. La Commissione ha osservato che gli importi delle sovvenzioni ottenuti in conseguenza dell'adozione di tale approccio ragionevole sono inferiori a quelli derivanti dall'applicazione di un ipotetico parametro di riferimento indonesiano.

    4.5.8.3.   Specificità

    (684)

    Per quanto riguarda il terzo punto sulla specificità, la Commissione ha esaminato se tali sovvenzioni fossero specifiche come disposto dall'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base.

    (685)

    A titolo del riconoscimento e dell'adozione, il governo dell'Indonesia è stato l'autorità concedente per quanto riguarda i finanziamenti agevolati. In particolare il governo dell'Indonesia ha riconosciuto e adottato la designazione da parte del governo della RPC del parco Morowali e di IMIP come territorio di investimento d'oltremare e ha approvato l'attuazione a pieno titolo dell'accordo bilaterale e di altri documenti bilaterali, tra l'altro, mediante la concessione di finanziamenti agevolati da parte del governo della RPC.

    (686)

    Tali sovvenzioni erano limitate alle società operanti nel parco Morowali. Di conseguenza la Commissione ha concluso che si trattava di sovvenzioni regionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base e rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente a norma dell'articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di base.

    4.5.9.   Osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni

    (687)

    Il denunciante, il governo dell'Indonesia, il governo della RPC e il gruppo IRNC hanno presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni in merito alla cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC.

    4.5.9.1.   Osservazioni in merito al contributo finanziario

    (688)

    Il governo dell'Indonesia, il governo della RPC e il gruppo IRNC hanno sostenuto che la presente inchiesta, nella misura in cui riguarda le sovvenzioni alla produzione del prodotto in esame concesse da un paese diverso dal paese esportatore, viola tanto l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative quanto il regolamento di base. A loro avviso, l'inchiesta antisovvenzioni non avrebbe potuto estendersi al di là del territorio e della giurisdizione dell'Indonesia.

    (689)

    Il governo della RPC ha inoltre ricordato di aver già espresso la sua posizione nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF. Nel caso di specie, il governo della RPC ha interpretato il considerando 646 come una conferma del fatto che la Commissione condivide il suo parere secondo cui l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative non implica il rapporto tra un governo e produttori situati all'estero.

    (690)

    In linea con tali argomentazioni, il governo della RPC e il gruppo IRNC hanno sostenuto che, a norma degli articoli 1 e 2 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, i contributi finanziari a entità al di fuori del territorio del paese che concede la sovvenzione non si qualificano come sovvenzioni ai sensi di detto accordo. Più specificamente, il governo dell'Indonesia ha affermato che l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, punti da i) a iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative menziona anche «una pubblica amministrazione/amministrazione» in ciascuno dei paragrafi che fanno riferimento alla stessa entità nella sua parte introduttiva e che tali riferimenti non possono essere interpretati nel senso che un governo al di fuori del territorio del paese che concede il contributo finanziario sarebbe incluso.

    (691)

    Il governo dell'Indonesia ha aggiunto che la giurisprudenza dell'OMC ha interpretato l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative come un «elenco esaustivo e chiuso» (173), che «definisce e individua la condotta del governo che costituisce un contributo finanziario ai fini dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative» (174) e che «sin dall'inizio è stato inteso dai suoi promotori garantire specificamente che non tutte le misure governative che conferivano vantaggi potessero essere considerate sovvenzioni» (175). Per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative mediante l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC, di cui ai considerando da 647 a 650, il governo dell'Indonesia ha ricordato la giurisprudenza dell'OMC in materia di interpretazione degli accordi dell'OMC (176). Ha poi asserito che la Commissione, interpretando «un governo [...] accordi» di cui all'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative nel senso che include un'eventuale attribuzione di sovvenzioni ad altri governi, ha aggiunto parole che non figurano nel testo di detto accordo.

    (692)

    Il governo dell'Indonesia, il governo della RPC e il gruppo IRNC hanno sostenuto altresì che, poiché il termine «pubblica amministrazione» di cui all'articolo 2 del regolamento di base è definito come «qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione», le presunte sovvenzioni del governo della RPC non potevano rientrare nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. Secondo il governo della RPC e il gruppo IRNC, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base rafforza tale posizione facendo riferimento alla «competenza dell'autorità concedente».

    (693)

    La Commissione ha espresso disaccordo in relazione a tutte le argomentazioni di cui sopra. La Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dal governo dell'Indonesia, dal governo della RPC e da IRNC si sovrapponevano per la maggior parte degli aspetti e per alcune questioni adducevano argomentazioni distinte. La Commissione ha esaminato congiuntamente le argomentazioni analoghe e affrontato separatamente quelle restanti formulate da ciascuna parte.

    (694)

    In via preliminare la Commissione ha fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel caso AS656, in particolare ai considerando 685 e seguenti, nonché ai considerando 709 e seguenti, che sarebbero già sufficienti per respingere le argomentazioni di tali parti. Tuttavia la Commissione ha fornito i seguenti chiarimenti a sostegno della sua posizione.

    (695)

    Per quanto concerne l'interpretazione delle disposizioni dell'OMC e delle disposizioni del regolamento di base, la Commissione ha osservato che le parti non hanno fatto riferimento alla pertinente giurisprudenza dell'OMC. Come sostenuto dall'organo d'appello dell'OMC (177) nella controversia USA-Gasoline, le norme dell'OMC non vanno interpretate prescindendo dal diritto internazionale generale. I principi del diritto internazionale generale non esulano pertanto dall'ordinamento giuridico dell'OMC, che non è un regime autonomo (178). Conformemente all'articolo 3.2 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nell'interpretare un trattato «verrà tenuto conto, oltre che del contesto [...] di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti». Tra tali «norme» si annoverano quelle del diritto internazionale consuetudinario (179), che per definizione sono vincolanti per tutti i membri dell'OMC, comprese Indonesia, Cina e Unione europea. Il progetto di articoli dell'ILC è parte integrante e importante del diritto internazionale consuetudinario, conformemente al mandato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della Carta delle Nazioni Unite. Le norme di cui al progetto di articoli dell'ILC sono «pertinenti» anche ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto forniscono orientamenti per l'interpretazione del concetto di attribuzione, vale a dire quando determinati atti od omissioni possono essere attribuiti a uno Stato anche se tali atti od omissioni non provengono direttamente da tale Stato. A tale riguardo, il concetto di attribuzione diviene pertinente ai fini dell'interpretazione dell'espressione «una pubblica amministrazione» di cui all'intestazione dell'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e, più in particolare, per stabilire la corretta attribuzione di una condotta, in una situazione di cooperazione tra due Stati, per quanto concerne le sovvenzioni, come nel presente caso (180). Di conseguenza il progetto di articoli dell'ILC può quindi essere utilizzato per interpretare l'espressione «una pubblica amministrazione» di cui all'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in modo da attribuire la condotta (concessione di una sovvenzione) al governo dell'Indonesia anche nei casi in cui il contributo finanziario non è stato erogato direttamente da tale governo.

    (696)

    Per quanto concerne le argomentazioni relative all'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, tale articolo prevede che «per 'pubblica amministrazione' s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione». La Commissione concorda con l'interpretazione secondo la quale questa disposizione riguardi gli atti della pubblica amministrazione dal cui territorio i prodotti sovvenzionati vengono esportati nell'UE. Questo è precisamente quanto avviene nel caso di specie. Il prodotto in esame è fabbricato in Indonesia ed esportato dall'Indonesia nell'UE. Tuttavia, l'articolo 2, lettera b), del regolamento di base non risponde alla questione distinta in merito al tipo di azione che la pubblica amministrazione può autorizzare sul suo territorio e riconoscere come propria. Come nel caso della nozione di «ente pubblico», la nozione di «pubblica amministrazione» lascia spazio all'interpretazione in funzione del contesto, degli obiettivi e dello scopo nei quali si inserisce. Pertanto, le azioni attribuibili al governo del paese d'origine o di esportazione possono essere non solo le azioni provenienti direttamente da tale governo, ma anche quelle ad esso imputabili. Ciò trova conferma anche nei termini utilizzati all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base in riferimento a una pubblica amministrazione che «attribuisce» un contributo finanziario. Per gli stessi motivi, le altre argomentazioni che invocano le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ossia l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, sono infruttuose.

    (697)

    Pertanto, sulla base dell'interpretazione dell'articolo 2, lettera b), dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC e del progetto di articoli dell'ILC, la Commissione ha concluso di avere il diritto di compensare le sovvenzioni fornite dal governo dell'Indonesia, che non solo ha riconosciuto e accettato i relativi contributi finanziari compensabili forniti dal governo della RPC come propri, ma li ha addirittura ricercati in modo proattivo. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

    (698)

    Per quanto concerne il considerando 646, il gruppo IRNC ha sostenuto che, modificando l'argomento dell'attribuzione, la Commissione abbia eluso i prerequisiti per l'adozione di misure compensative. Secondo il gruppo IRNC, la Commissione ha concluso che il governo dell'Indonesia era l'autorità concedente senza una spiegazione e un'analisi adeguate, mediante l'attribuzione basata unicamente sull'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC, sebbene tale riferimento non fosse stato formulato. Il gruppo IRNC ha sostenuto che, affinché l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC consentisse di attribuire al governo dell'Indonesia il sostegno finanziario erogato dal governo della RPC, la Commissione doveva dimostrare che il presunto sostegno finanziario concesso dal governo della RPC costituiva innanzitutto un «atto internazionalmente illecito», altrimenti non esisterebbe l'intera base sulla quale si fonda l'argomentazione della Commissione. Dato che l'OMC ritiene che i paesi in via di sviluppo abbiano il diritto di utilizzare appieno le proprie risorse per lo sviluppo economico, la cooperazione bilaterale tra due paesi in via di sviluppo non potrebbe rientrare nella definizione di «atti internazionalmente illeciti». Il gruppo IRNC ha aggiunto che, anche se la Commissione ha stabilito in qualche modo l'attribuzione, sussiste comunque un notevole divario logico tra «il governo dell'Indonesia è responsabile» e «il governo dell'Indonesia è l'autorità concedente».

    (699)

    La Commissione ha spiegato ampiamente attraverso il riferimento incrociato alle argomentazioni e al ragionamento giuridico sviluppati nel caso AS656 in combinazione con le ulteriori spiegazioni di cui ai considerando da 647 a 651 in che modo l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC si applicava alla presente inchiesta. Inoltre la sezione 4.5.8.1 ha illustrato in maniera dettagliata tutte le argomentazioni giuridiche e gli elementi di prova a sostegno dell'attribuzione del contributo finanziario e delle sovvenzioni pertinenti al governo dell'Indonesia. La Commissione ha ricordato che ai sensi dell'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC, una condotta può essere attribuito a uno Stato «se e nella misura in cui detto Stato riconosce e adotta la condotta in questione come propria». Le note sul progetto di articoli dell'ILC confermano che l'espressione «riconosce e adotta la condotta in questione come propria» mira a distinguere i casi di riconoscimento e di adozione da quelli di semplice sostegno o approvazione. In particolare una condotta non è attribuibile a uno Stato ai sensi dell'articolo 11 qualora uno Stato si limiti a riconoscere l'esistenza di fatto di una condotta o ne esprima la propria approvazione verbale. L'atto di riconoscimento e di adozione, indipendentemente dal fatto che avvenga forma verbale o di condotta, deve essere evidente e inequivocabile (181). Pertanto l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC richiede un esame concreto della condotta del paese esportatore, da cui risulti che esso ha riconosciuto e adottato come propria la condotta di un governo estero. La Commissione ha proceduto esattamente così nella sua analisi dettagliata di cui alla sezione 4.5.8.1, concludendo che il governo dell'Indonesia ha cercato, riconosciuto e adottato come propria la condotta del governo della RPC. Le azioni consistenti nella concessione di sovvenzioni compensabili da parte del governo dell'Indonesia e del governo della RPC erano in contrasto con le disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento di base e pertanto rientravano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC. Il fatto che, dal punto di vista normativo, tali prestiti agevolati abbiano o meno impegnato anche la responsabilità internazionale della Cina per violazione dell'accordo è irrilevante. In altri termini, ciò che la Commissione ha attribuito al governo dell'Indonesia è una «condotta» del governo cinese (ossia la concessione dei prestiti agevolati) e non «atti illeciti». Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte. Il governo della RPC ha chiesto alla Commissione di chiarire se il ricorso da parte della Commissione all'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC fosse applicabile all'interpretazione del regolamento di base, ossia, secondo il governo della RPC, se il diritto internazionale consuetudinario possa essere utilizzato per interpretare il diritto interno dell'Unione.

    (700)

    La Commissione ha innanzitutto ricordato la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, secondo la quale le disposizioni del regolamento di base devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce delle corrispondenti disposizioni degli accordi dell'OMC (182). Tale obbligo di interpretare il diritto derivato dell'Unione in modo conforme ad un accordo internazionale presuppone che sia possibile raggiungere la coerenza tra le diverse disposizioni e che detto obbligo si applichi soltanto «per quanto possibile». La Commissione ha inoltre sottolineato che la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già espressa in precedenza affermando che il primato degli accordi internazionali conclusi dall'UE sul diritto derivato dell'Unione esige che quest'ultimo sia interpretato, per quanto possibile, in modo conforme a tali accordi, anche quando le disposizioni di questi ultimi non hanno effetto diretto (183).

    (701)

    Le disposizioni del regolamento di base in questione, ossia l'articolo 2, lettera b), l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 4, paragrafo 2, derivano da obblighi contenuti nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, ossia l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, e devono pertanto, in linea di principio, essere interpretate in maniera conforme. Il fatto che l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e le corrispondenti disposizioni del regolamento di base non facciano esplicito riferimento alla possibilità di attribuire il sostegno finanziario fornito da uno Stato a un altro Stato non impedisce di interpretare i termini in linea con i principi di attribuzione di cui al progetto di articoli dell'ILC. L'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC è pertinente in quanto riguarda lo stesso oggetto dei termini del trattato oggetto di interpretazione (184). L'interpretazione dell'espressione «una pubblica amministrazione» contenuta in tali disposizioni in linea con l'articolo 11 del progetto di articoli dell'ILC consente di «accertare l'intenzione comune delle parti di un determinato accordo» (185). Pertanto l'interpretazione corretta dell'articolo 1.1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e del regolamento antisovvenzioni di base richiede di tenere conto del progetto di articoli dell'ILC, un tema che è già stato esplicitamente esaminato dalla Corte di giustizia in una serie di cause (186).

    (702)

    Il gruppo IRNC ha affermato che, anche qualora le inchieste sulle sovvenzioni tra paesi fossero ammissibili ai sensi dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Commissione non avrebbe constatato l'esistenza di un contributo finanziario nel presente caso. In effetti, secondo il gruppo IRNC, il fatto che il governo dell'Indonesia abbia individuato, riconosciuto e adottato le misure preferenziali cinesi come proprie (considerando 674), la piena approvazione e lo stretto controllo dei finanziamenti agevolati cinesi (considerando 677), nonché il nesso chiaro ed esplicito tra le azioni del governo della RPC e quelle del governo dell'Indonesia (considerando 679), sono logicamente viziati e non corroborati da elementi di prova concreti.

    (703)

    A tale riguardo, il gruppo IRNC ha sottolineato che la Commissione non ha dimostrato il contributo del governo dell'Indonesia o di un ente pubblico. La Commissione non ha dimostrato la piena approvazione da parte del governo dell'Indonesia, mentre il presunto stretto controllo corrispondeva, secondo il gruppo IRNC, a poche normali funzioni amministrative e a un normale controllo sui flussi finanziari esteri. Anche il coinvolgimento delle succursali locali nel rimborso dei prestiti corrispondeva a una pratica commerciale abituale. La Commissione ha ritenuto infondate tali argomentazioni. L'intera sezione 4.5 spiega in maniera molto dettagliata in che modo la cooperazione ha portato il governo dell'Indonesia a riconoscere e accettare come proprio il contributo finanziario fornito dal governo della RPC. Tale aspetto è trattato inoltre in modo specifico in una sezione separata, ossia nella sezione 4.5.8.1. Contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, esistono numerosi elementi di prova concreti a sostegno di tali conclusioni, che non sono stati confutati dalle parti. La valutazione conclude che il contributo finanziario è stato fornito da istituti finanziari stabiliti nella RPC che hanno agito in qualità di ente pubblico (cfr. anche i considerando da 727 a 731) e che tale contributo finanziario è stato richiesto proattivamente dal governo dell'Indonesia, che lo ha reso proprio. Il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno istituito una serie di organi amministrativi bilaterali incaricati dell'attuazione del progetto Morowali, come specificato tra l'altro nella sezione 4.5.7. Infine la Commissione ha osservato che non solo i finanziamenti agevolati cinesi devono transitare attraverso «banche agenzia» indonesiane (cfr. considerando 751), ma anche che i prestiti offshore collegati a progetti di sviluppo come quello di Morowali sono soggetti ad approvazione e monitoraggio specifici da parte di un gruppo interministeriale per i prestiti commerciali offshore (Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri o «PKLN») ai sensi del decreto presidenziale n. 39 del 1991, come spiegato più dettagliatamente ai considerando 752 e seguenti). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    4.5.9.2.   Osservazioni in merito al parco Morowali

    (704)

    Il governo dell'Indonesia ha reagito alle risultanze della Commissione affermando di essere aperto alla cooperazione internazionale e di avere in atto numerosi accordi bilaterali. Tuttavia, ciò non significa che il governo dell'Indonesia dia una preferenza agli investimenti esteri, in quanto qualsiasi investimento in Indonesia è effettuato conformemente al diritto indonesiano. Il governo dell'Indonesia si è rifiutato di trattare tutti i documenti citati dalla Commissione in quanto li considerava non vincolanti. Inoltre il governo dell'Indonesia ha sottolineato che la cooperazione con il governo della RPC non si concentra sull'industria dell'acciaio inossidabile o sui parchi industriali.

    (705)

    In via preliminare la Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia (e il governo della RPC) non ha (hanno) contestato l'esattezza dei fatti e degli elementi di prova pertinenti relativi alla cooperazione tra questi due governi, come descritto nella sezione 4.5.

    (706)

    La Commissione ha inoltre sottolineato che il fatto che il governo dell'Indonesia sia aperto alla cooperazione internazionale e abbia concluso numerosi accordi bilaterali con altri paesi, sebbene citati genericamente senza dettagli specifici, non inficia la conclusione secondo la quale la cooperazione con il governo della RPC nel parco Morowali va ben oltre una normale cooperazione internazionale o altri accordi bilaterali non specificati. La Commissione riconosce che i governi concludono accordi di cooperazione o altri accordi bilaterali per numerose finalità, anche quando introducono disposizioni che incoraggiano o promuovono gli investimenti. Tali disposizioni, da sole, non sarebbero sufficienti per attribuire un sostegno finanziario compensabile dal paese che lo fornisce al paese esportatore ai fini del regolamento di base. Tuttavia la presente inchiesta non riguardava l'esistenza di una semplice cooperazione generica o di uno o più accordi bilaterali ordinari tra l'Indonesia e la Cina. La Commissione ha piuttosto basato la sua analisi e le sue risultanze secondo le quali il sostegno finanziario cinese era attribuibile al governo dell'Indonesia, sull'esistenza di un gran numero di documenti ed elementi che, nel loro complesso, hanno dimostrato che la cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC andava ben al di là della semplice promozione dello sviluppo e dell'attrazione di investimenti. Al contrario i due governi hanno convenuto di attuare un progetto molto specifico nel parco Morowali e hanno istituito meccanismi amministrativi bilaterali dettagliati per garantire la riuscita dell'attuazione di tale progetto, come spiegato in dettaglio nella sezione 4.5.5. La cooperazione nel progetto Morowali si basava su una serie di accordi e documenti bilaterali specifici che prevedevano inequivocabilmente, tra l'altro, l'obbligo per la parte cinese di fornire ingenti finanziamenti agevolati agli investitori aventi sede in Cina presenti nel parco Morowali. La successiva attuazione positiva del progetto ha confermato che la sua portata e il suo obiettivo andavano ben al di là di quelli degli accordi generici di sviluppo e cooperazione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (707)

    Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che qualsiasi investimento nel contesto della cooperazione con il governo della RPC è stato effettuato dal settore privato.

    (708)

    La Commissione ha rilevato che, anche se gli investitori effettivi nelle società produttrici del prodotto in esame e nella società collegata che gestiva il parco Morowali erano privati, ciò è irrilevante e non incide sulla conclusione secondo la quale il finanziamento agevolato fornito dal governo della RPC e attribuito al governo dell'Indonesia ha costituito una sovvenzione compensabile. I presunti investitori privati erano semplicemente i beneficiari di tali sovvenzioni compensabili, che sono state attribuite e concesse dal governo dell'Indonesia. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

    (709)

    Il governo dell'Indonesia ha inoltre asserito che non esiste alcun elenco di progetti prioritari nel contesto dei dialoghi economici ad alto livello con il governo della RPC.

    (710)

    La Commissione ha rilevato che è indiscusso che il progetto Morowali sia stato formalmente riconosciuto come progetto speciale ammissibile tanto nella RPC, nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road», quanto in Indonesia, come progetto strategico nazionale. La Commissione ha osservato altresì che vi erano diversi riferimenti all'elenco dei progetti strategici nell'ambito della cooperazione bilaterale, come specificato tra l'altro ai considerando 577 e 609. Come illustrato ai considerando 552 e 573, il governo dell'Indonesia ha presentato un elenco di progetti diverso dall'elenco dei progetti prioritari definito nel contesto del dialogo economico ad alto livello e la Commissione ha dedotto, sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, che il progetto Morowali rientrava tra i progetti prioritari individuati dal governo dell'Indonesia e dal governo della RPC. Anche qualora l'argomentazione del governo dell'Indonesia secondo la quale non esiste un elenco formale di progetti prioritari nel contesto del dialogo economico ad alto livello fosse suffragata e veritiera, ciò non inciderebbe sulla conclusione secondo la quale il progetto Morowali è stato formalmente riconosciuto come progetto strategico nazionale dal governo dell'Indonesia e nel quadro dell'iniziativa «One Belt, One Road» dal governo della RPC, e secondo la quale detto progetto è stato sicuramente considerato in ogni caso un progetto strategico prioritario seguito e attuato attentamente dai due governi in ragione della sua importanza. Pertanto, anche se fosse stata adeguatamente motivata, circostanza appunto contestata, tale argomentazione non avrebbe inciso sulla conclusione secondo la quale il parco Morowali era un progetto prioritario formalmente riconosciuto da entrambi i governi nell'ambito della loro cooperazione bilaterale. I suoi investitori ricevevano quindi sovvenzioni compensabili in tale contesto. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (711)

    In relazione al considerando 599, il governo dell'Indonesia ha sostenuto che non vi erano elementi di prova del fatto che IMIP fosse la zona di cooperazione economica e commerciale cinese-indonesiana. In ogni caso ha affermato che tale qualifica non implicava alcun trattamento speciale da parte del governo dell'Indonesia.

    (712)

    La Commissione ha preso atto dei numerosi elementi di prova già forniti al considerando 599, a conferma del fatto che IMIP fosse effettivamente una zona di cooperazione economica e commerciale. Inoltre, in risposta a tale argomentazione, la Commissione sottolinea che tali informazioni sono reperibili su altri siti web del governo della RPC (187). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Il governo dell'Indonesia ha inoltre sostenuto che ad IMIP non è stato applicato alcun trattamento speciale per quanto riguarda la licenza per l'esercizio di un'attività imprenditoriale nella zona industriale. Il governo dell'Indonesia ha chiarito che IMIP non è disciplinata dall'accordo sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina, bensì dal regolamento GR n. 142 del 2015, che non è stato adottato per essere in linea con gli accordi bilaterali con il governo della RPC. Secondo il governo dell'Indonesia: i) non vi è alcun riferimento agli accordi in tale regolamento; ii) tale regolamento si applica a tutte le zone industriali; e iii) il governo dell'Indonesia si è limitato a fornire incentivi anche a società esterne alle zone industriali.

    (713)

    La Commissione ha osservato che, oltre al decreto n. 142 del 2015, esisteva un accordo bilaterale specifico tra l'Indonesia e la Cina del 2 ottobre 2013 che individuava l'importanza dei parchi industriali per la corretta attuazione della cooperazione bilaterale nell'ambito del progetto Morowali, come specificato nelle sezioni 4.5.3 e 4.5.5. Il decreto n. 142 prevedeva una serie di disposizioni particolari applicabili soltanto alle società ammissibili delle zone industriali alle condizioni specificate, che si applicavano ad IMIP. In ogni caso la Commissione non ha compensato le sovvenzioni fornite da IMIP, bensì quelle fornite dal governo dell'Indonesia, attribuendo a quest'ultimo anche il sostegno finanziario fornito dal governo della RPC. Lo specifico accordo bilaterale sulle zone industriali stipulato tra l'Indonesia e la Cina ha costituito un contesto pertinente essenziale della cooperazione bilaterale per l'attuazione del progetto Morowali. Su tale base la Commissione ha ritenuto detta argomentazione formulata dal governo dell'Indonesia irrilevante e l'ha respinta.

    (714)

    Il governo dell'Indonesia ha chiarito che la qualifica di progetto strategico nazionale non prevede alcuna fornitura di contributi finanziari. Il governo dell'Indonesia ha aggiunto di non aver fornito alcun contributo finanziario ad IMIP, ma solo alle infrastrutture generali nella zona circostante.

    (715)

    Analogamente alla corrispondente confutazione di cui al considerando 713, la Commissione ha ritenuto tali argomentazioni irrilevanti per quanto concerne le risultanze principali dell'inchiesta. In effetti la Commissione non ha compensato i contributi finanziari o altre sovvenzioni forniti da IMIP, ma soltanto le sovvenzioni fornite dal governo dell'Indonesia. La qualifica di progetto strategico nazionale costituiva un contesto pertinente a dimostrazione del fatto che il progetto Morowali è stato specificamente incoraggiato e attuato sotto la supervisione attenta tanto dal governo della RPC attraverso il suo riconoscimento ufficiale nel contesto del suo programma «One Belt, One Road», quanto dal governo dell'Indonesia attraverso detta qualifica speciale. La Commissione ha ritenuto che la disciplina specifica fosse connessa alla qualifica di progetto strategico nazionale nella sua valutazione a tale proposito, come specificato al considerando 616. Per quanto riguarda l'argomentazione relativa all'infrastruttura generale, la Commissione non ha valutato la fornitura di un'infrastruttura generale, che in effetti non è compensabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto irrilevanti.

    4.5.9.3.   Osservazioni in merito alla specificità

    (716)

    Il governo dell'Indonesia ha contestato la risultanza relativa alla specificità in quanto ha asserito che la cooperazione con il governo della RPC non riguardava soltanto i parchi industriali, ma una serie di settori.

    (717)

    Nell'analisi della specificità di cui alla sezione 4.5.8.3 e in particolare al considerando 686, la Commissione ha spiegato che le sovvenzioni compensabili oggetto della cooperazione tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC erano specifiche a livello regionale in quanto limitate alle società ammissibili formalmente stabilite nel parco Morowali nel contesto dell'attuazione del progetto di sviluppo attuato dai due governi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.5.9.4.   Osservazioni in merito all'omessa collaborazione in relazione al governo dell'Indonesia

    (718)

    Il gruppo IRNC ha sostenuto che l'accordo mancante relativo ad IMIP non può costituire i migliori dati disponibili e non può costituire la base per concludere che IMIP sia un ente privato investito di un incarico. Il gruppo IRNC ha ammesso che l'accordo poteva essere una delle considerazioni, ma non l'unica, e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe giungere a una conclusione globale sulla scorta di tutti i documenti raccolti. Secondo il gruppo IRNC, questi ultimi dimostrerebbero che tale funzione non è stata oggetto di incarico. Il governo dell'Indonesia ha ribadito di non essere in possesso dell'accordo mancante, dato che IMIP è stata costituita e finanziata da soggetti privati.

    (719)

    La Commissione ha ritenuto tale argomentazione errata e irrilevante. L'accordo mancante, che IRNC ha deliberatamente omesso di presentare e che il governo dell'Indonesia ha dichiarato di non possedere, è stato utilizzato per trarre talune conclusioni sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, data l'omessa collaborazione come spiegato al considerando 634. Tali conclusioni sono state prese in considerazione nella valutazione della gestione congiunta del parco Morowali da parte del governo dell'Indonesia e del governo della RPC, unitamente a una serie di altri elementi di prova e considerazioni illustrati nella sezione 4.5 e in particolare nella valutazione giuridica di cui alla sezione 4.5.8. Tale accordo era infatti soltanto uno degli elementi e delle considerazioni che hanno consentito alla Commissione di giungere alla conclusione che IMIP è stata tra l'altro investita dell'incarico di attuare con successo il progetto Morowali, in qualità di gestore del parco Morowali in conformità della cooperazione bilaterale globale concordata tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostengono le parti, l'accordo mancante non era né l'unico elemento di prova né quello decisivo utilizzato per giungere a tale conclusione (benché la Commissione ritenesse di avere la possibilità di giungere alla medesima conclusione anche sulla base di tale accordo, data la sua importanza associata al rifiuto da parte di IRNC e del governo dell'Indonesia di presentarlo). Tale affermazione è stata pertanto respinta.

    4.5.9.5.   Osservazioni in merito all'omessa collaborazione in relazione al governo della RPC

    (720)

    Il governo della RPC ha affermato di non essere tenuto a fornire informazioni nel contesto dell'inchiesta, che è condotta nei confronti dell'Indonesia e nel contesto della quale i soggetti che hanno ricevuto e i beneficiari delle presunte sovvenzioni sono produttori indonesiani stabiliti in Indonesia.

    (721)

    La Commissione ha osservato che il governo dell'Indonesia e il governo della RPC hanno messo in atto diversi meccanismi amministrativi nel contesto della loro cooperazione bilaterale e, in particolare, per attuare con successo il progetto Morowali, come spiegato nella sezione 4.5.6. Tali meccanismi di cooperazione consentivano al governo dell'Indonesia di raccogliere le informazioni richieste dal governo della RPC. Il fatto che una parte della cooperazione congiunta (ossia il governo della RPC) abbia deciso di non fornire alcuna informazione non significa automaticamente che l'altra parte della cooperazione bilaterale (ossia il governo dell'Indonesia) non debba essere ritenuta responsabile di tale obbligo. Nel contesto di una cooperazione congiunta, come quella senza dubbio constatata esistere tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC, una parte non può invocare l'inerzia dell'altra per sostenere di aver pienamente collaborato all'inchiesta al meglio delle sue capacità. Altrimenti, in circostanze analoghe in altri casi, i governi interessati potrebbero deliberatamente decidere di non trasmettere le informazioni richieste dalla Commissione senza incorrere in alcuna conseguenza giuridica per la loro omessa collaborazione.

    (722)

    La Commissione non ha chiesto al governo dell'Indonesia di utilizzare mezzi coercitivi per raccogliere i dati richiesti dal governo della RPC, ma ha fornito a quest'ultimo l'opportunità di intervenire e presentare le informazioni pertinenti sin dall'inizio dell'inchiesta trattandolo come una parte interessata. In particolare, conformemente al punto 5.3 dell'avviso di apertura, la Commissione ha espressamente invitato il governo della RPC a partecipare in qualità di parte interessata alla luce delle affermazioni contenute nella denuncia. Il governo della RPC ha chiesto di essere registrato nell'inchiesta per avere accesso al fascicolo e ha esplicitamente confermato di essere una parte interessata con messaggio di posta elettronica del 19 febbraio 2021. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base si applicano pienamente a tutte le parti interessate, come chiaramente indicato anche al punto 10 dell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre ricordato che il governo della RPC era ben consapevole della situazione giuridica esistente dopo i casi relativi ai prodotti GFF e ai prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR»). Sulla base di tutte queste argomentazioni, la Commissione ha respinto l'argomentazione in esame.

    4.5.10.   Conclusione

    (723)

    In conclusione la Commissione ha constatato che tanto le sovvenzioni concesse alle società operanti nel parco Morowali direttamente fornite dal governo dell'Indonesia (fornitura di minerali di nichel, fornitura di terreni e incentivi fiscali) quanto le sovvenzioni concesse indirettamente attraverso i finanziamenti agevolati del governo della RPC sono compensabili a norma degli articoli da 2 a 4 del regolamento di base. Queste ultime sono attribuibili al governo dell'Indonesia in virtù del riconoscimento e dell'adozione come proprie delle misure del governo della RPC da parte del governo dell'Indonesia, ad esempio attraverso l'accordo bilaterale del 2011, il programma Indonesia-Cina di cui all'accordo di cooperazione del 2013, la stretta cooperazione e i vari livelli di meccanismi di cooperazione. Anche i contributi finanziari hanno conferito un vantaggio ed erano specifici. La Commissione ha esaminato tutte le sovvenzioni in questione in modo più dettagliato in appresso.

    4.6.   Finanziamenti agevolati

    4.6.1.   Prestiti delle banche demandate all'attuazione delle politiche del governo a favore di IRNC e delle società collegate

    4.6.1.1.   Banche statali che agiscono in qualità di enti pubblici

    (724)

    Dall'inchiesta è emerso che tutti i prestiti concessi al gruppo IRNC sono stati erogati da banche cinesi (Eximbank, China Development Bank, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China) fatta eccezione per IMIP che ha ricevuto prestiti da Eximbank Indonesia. I primi prestiti sono stati utilizzati per finanziare la costruzione degli impianti e altri sono stati utilizzati per il fabbisogno di capitale circolante.

    (725)

    La Commissione ha accertato innanzitutto se tali banche fossero «enti pubblici» ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato come pure indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. La Commissione ha successivamente cercato di reperire informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta delle banche statali per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio.

    (726)

    Come indicato in precedenza, il governo della RPC ha rifiutato di collaborare all'inchiesta e di fornire le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento di base per valutare la condotta delle banche cinesi summenzionate in qualità di enti pubblici, basandosi sui dati disponibili, ossia informazioni pertinenti provenienti da inchieste precedenti relative al periodo 2015-2020 (188), tra cui l'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell'Egitto (189) («inchiesta GFR»).

    (727)

    Come indicato nelle sezioni da 3.4.1.2 a 3.4.1.5 dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF così come nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.4 dell'inchiesta sui prodotti GFR, Eximbank (EXIM), China Development Bank (CDB), Bank of China (BOC), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sono banche statali cinesi e vi sono indizi formali del controllo esercitato dal governo della RPC su tali banche. Inoltre, nelle stesse sezioni dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e dell'inchiesta sui prodotti GFR, la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere gli amministratori e i revisori dei conti nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta delle banche statali.

    (728)

    Oltre al quadro giuridico generale stabilito nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e nell'inchiesta sui prodotti GFR, l'intero contesto giuridico indicato nel quadro della cooperazione bilaterale di cui alla sezione 4.6.3.1, nonché il punto specifico per la CDB di cui al considerando successivo, si applicavano ai prestiti concessi da tali banche al gruppo IRNC.

    (729)

    Nel 2013 il ministero del Commercio ha pubblicato una comunicazione sugli aspetti relativi al sostegno della China Development Bank alla creazione e allo sviluppo di zone di cooperazione economica e commerciale d'oltremare. Secondo tale comunicazione, il ministero del Commercio e CDB «forniranno un sostegno politico agli investimenti e ai finanziamenti per le imprese che entrano a far parte delle zone di cooperazione ammissibili». CDB «chiarirà le condizioni di base per il finanziamento prioritario nella zona di cooperazione in conformità delle disposizioni del ministero del Commercio e del ministero delle Finanze», e CDB «sosterrà in modo selettivo i progetti in via di elaborazione e i progetti di cooperazione che il ministero del Commercio e i governi ospitanti della zona di cooperazione hanno trovato particolarmente interessanti».

    (730)

    La Commissione ha appurato che tutti gli istituti finanziari statali cinesi hanno applicato il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Essi erano pertanto enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC.

    (731)

    Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui sopra.

    4.6.1.2.   Vantaggio e calcolo dell'importo della sovvenzione

    (732)

    La Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, per i beneficiari situati in Indonesia, sarebbe stato opportuno verificare se ai beneficiari dei prestiti fossero state concesse condizioni migliori rispetto a quelle che sarebbero state loro applicate sul mercato finanziario indonesiano. Secondo le informazioni fornite dal governo dell'Indonesia, i tassi di interesse medi sui prestiti in USD emessi dalle banche commerciali indonesiane durante il periodo in esame erano sostanzialmente in linea con i tassi di interesse pagati dalle società del gruppo IRNC (190).

    (733)

    La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali statistiche non rispecchiassero le circostanze specifiche del caso e, più in particolare, i fattori di rischio evidenziati nei considerando da 737 a 742. In effetti le statistiche riguardano una moltitudine di prestiti, diversi in termini di importi (compresi prestiti alle PMI), durata, finalità, rischio di credito, ecc. Non sono state fornite informazioni sui prestiti per le situazioni di avviamento che richiedono importi significativi di finanziamento a fronte di un rischio enorme sottostante. Dato che il governo dell'Indonesia ha garantito che il governo della RPC avrebbe finanziato gli investimenti necessari affinché le società cinesi potessero portare la loro capacità di fusione in Indonesia, sembra ragionevole concludere che in Indonesia non vi era alcun finanziatore privato che avrebbe concesso prestiti analoghi ai produttori esportatori. Inoltre le informazioni sui prestiti in Indonesia riguardano soltanto i prestiti erogati dalle banche nazionali ai loro clienti nazionali e pertanto non hanno tenuto conto del fatto che nel caso di specie i prestiti sono stati erogati da istituti finanziari cinesi a clienti esteri. Dato che i tassi di interesse sui finanziamenti forniti sono stati fissati da soggetti cinesi sul mercato finanziario cinese, nel presente caso il calcolo della Commissione ha tenuto conto di tale circostanza.

    (734)

    In considerazione delle circostanze eccezionali di cui al considerando 682, la Commissione ha quindi calcolato l'importo della sovvenzione compensabile tenendo conto del fatto che i beneficiari hanno ricevuto i finanziamenti agevolati in Cina. Ai fini di tale calcolo la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo dell'interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato finanziario cinese.

    (735)

    La Commissione ha deciso di stabilire i tassi di mercato per i prestiti agevolati erogati dalle banche cinesi in relazione a ipotetici parametri di riferimento dalla prospettiva di investitori del mercato cinese, conformemente all'articolo 6, lettera b), del regolamento di base.

    (736)

    Pertanto la Commissione ha deciso di seguire il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per prestiti denominati in valuta estera ed erogati da istituti finanziari cinesi nella RPC, sommandovi il premio di rischio legato agli investimenti in Indonesia secondo le modalità descritte di seguito.

    (737)

    La Commissione ha innanzitutto stabilito il rating di credito delle società del gruppo IRNC. Durante l'inchiesta, IRNC e le altre quattro entità collegate hanno presentato il loro rating di credito emesso dall'agenzia di rating indonesiana Pefindo nel periodo dal 2017 al 2020. Tale rating variava tra BBB ed A. Tuttavia, nell'unica relazione completa fornita sul rating di credito, è stato stabilito chiaramente che uno dei fattori a sostegno del rating era il fatto che IRNC fosse sostenuta dai prestiti di Eximbank China e di azionisti.

    (738)

    La Commissione ha inoltre sottolineato che l'investimento effettuato in Indonesia era un investimento in zone nuove, che comportava rischi molto elevati. Senza il sostegno del governo della RPC e del governo dell'Indonesia, il rischio di credito di tali società sarebbe stato decisamente più elevato.

    (739)

    Il nichel è una materia prima e il prezzo delle materie prime, compresi i prezzi dei minerali di nichel e della ghisa al nichel, può fluttuare rapidamente e risentire di numerosi fattori che sfuggono al controllo di una società. Tali fattori comprendono la domanda mondiale di materie prime, i livelli dei costi di produzione, fattori macroeconomici quali le aspettative di inflazione, i tassi di interesse nonché la domanda e l'offerta di materie prime a livello mondiale e regionale, così come le condizioni economiche generali a livello mondiale. Tali fattori possono incidere negativamente sulle attività della società e sulla sua capacità di finanziare tali attività. Come spiegato nella sezione relativa al nichel, il governo dell'Indonesia, attraverso il meccanismo dei prezzi, si è assicurato che il gruppo IRNC avesse accesso a minerali di nichel a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati a livello internazionale.

    (740)

    Inoltre, come spiegato nella sezione concernente i terreni, le società hanno iniziato a costruire i loro impianti senza disporre dei certificati relativi ai diritti di costruzione. Di conseguenza, in assenza del sostegno del governo dell'Indonesia, il gruppo IRNC non avrebbe potuto investire ingenti somme di denaro per costruire i propri impianti senza disporre effettivamente del diritto giuridico per procedere in tal senso.

    (741)

    Inoltre l'Indonesia è un mercato emergente e pertanto gli investimenti in Indonesia comportano maggiori rischi rispetto agli investimenti in mercati più sviluppati, compreso in alcuni casi un rischio giuridico ed economico significativo. L'industria mineraria è notevolmente regolamentata in Indonesia ed è in continua evoluzione. Il gruppo IRNC è un investimento estero e in alcuni settori dell'economia indonesiana vigono restrizioni per quanto concerne la partecipazione azionaria di società estere.

    (742)

    Trattandosi di un'entità in fase di avviamento, il rischio di credito di queste società era quindi significativo. Man mano che le società hanno iniziato a produrre e vendere i loro prodotti, il rischio è gradualmente diminuito.

    (743)

    Alla luce di tali circostanze specifiche del caso, la Commissione ha deciso di stabilire due rating di credito. Per il periodo di avviamento, la Commissione ha ritenuto che le società si trovassero in una situazione analoga a quella degli investimenti in private equity in entità in fase di avviamento. Tali investimenti comportano un rischio elevato e corrisponderebbero quindi a un rating di credito equivalente o inferiore a CCC. Per il periodo successivo, nel quale le società operavano in condizioni normali, la Commissione ha ritenuto che la situazione finanziaria complessiva del gruppo IRNC corrispondesse a un rating BB, ossia il rating più elevato che non può più essere considerato «investment grade». Tuttavia, come indicato ai considerando da 757 a 759, la Commissione ha constatato che le società del gruppo IRNC dovevano integrare il loro fabbisogno di finanziamenti mediante l'assunzione di prestiti di azionisti dalle loro società madri e che non avevano rispettato i loro piani di rimborso del debito in relazione a tali prestiti.

    (744)

    Per tenere conto dell'aumento dell'esposizione al rischio delle banche causato dall'esistenza di prestiti di azionisti e di remissione del debito, la Commissione ha quindi deciso di declassare di un livello il rating del rischio e ha concluso che utilizzare un rating di credito pari a B (anziché BB) sarebbe stato più adeguato per determinare il parametro di riferimento basato sul mercato.

    (745)

    Come per altri prestiti denominati in valuta estera ed emessi da istituti finanziari cinesi nella RPC, per determinare un parametro di riferimento adeguato per il periodo del normale funzionamento sono state quindi utilizzate obbligazioni societarie con rating B emesse in USD durante il periodo dell'inchiesta.

    (746)

    Per i prestiti concessi durante il periodo di avviamento delle società interessate, la Commissione ha ritenuto giustificato impiegare un parametro di riferimento diverso, in quanto tali prestiti riguardavano importi decisamente consistenti (diversi miliardi di USD) per un progetto estero molto rischioso e le banche non hanno beneficiato di alcun elemento di premio di rischio sotto forma di capitale (ad esempio il diritto di conversione in azioni). Di conseguenza il parametro di riferimento pertinente deve rispecchiare la particolarità della situazione, che è analoga agli investimenti in capitale di rischio/private equity in entità in fase di avviamento. La Commissione ha cercato informazioni pubblicamente disponibili, ma non ha trovato parametri di riferimento prontamente disponibili per le operazioni in venture capital o private equity in quanto tali. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che un tasso per le obbligazioni ad alto rendimento in USD (equivalente a un rating di credito pari a CCC o inferiore) sarebbe equivalente al rendimento che un fondo di private equity avrebbe richiesto per tali operazioni.

    (747)

    Infine tutti i prestiti erogati da istituti finanziari cinesi sono di norma concessi a società cinesi situate sul mercato interno cinese. Al contrario il gruppo IRNC ha sede in Indonesia e presenta quindi un rischio di credito diverso dalle società cinesi collegato alle condizioni esterne vigenti nel paese stesso, come sottolineato al considerando 741. Al fine di tener conto dello specifico contesto di rischio di credito vigente in Indonesia, la Commissione ha quindi aggiunto un margine al tasso di riferimento stabilito per le società cinesi incluse nel campione, al fine di integrare il rischio paese nel tasso di mercato.

    (748)

    Il premio relativo al rischio paese è stato determinato sulla base della classificazione OCSE del rischio paese per i crediti all'esportazione e del corrispondente tasso di premio minimo stabilito dall'OCSE. Il premio relativo al rischio paese per i prestiti erogati dalle banche cinesi è stato stabilito tra lo 0,13 % e lo 0,88 % a seconda della durata del prestito.

    (749)

    L'ammontare della sovvenzione così stabilito per il sostegno per i prestiti concessi dalle banche demandate all'attuazione delle politiche del governo è stato pari all'1,84 %.

    4.6.1.3.   Osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni

    (750)

    Il governo dell'Indonesia e il gruppo IRNC hanno presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni riguardanti i finanziamenti agevolati da parte di banche demandate all'attuazione delle politiche del governo.

    (751)

    Il governo dell'Indonesia ha sostenuto che la Commissione non è giunta ad alcuna risultanza pertinente né ha indicato che il governo dell'Indonesia era l'autorità che concedeva il finanziamento al gruppo IRNC, né tanto meno i finanziamenti agevolati. Secondo il governo dell'Indonesia, sulla base dell'interpretazione errata di «contributo finanziario» ai sensi dell'articolo 1.1, lettera a) comma 1, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Commissione ha attribuito il finanziamento estero al governo dell'Indonesia in virtù del «riconoscimento e dell'adozione». Il governo dell'Indonesia ha inoltre osservato che nulla di quanto contenuto nelle risultanze indica o implica che tale governo o gli «enti pubblici» dello stesso abbiano fornito il finanziamento e ha asserito che è iniquo istituire dazi compensativi sulla base di contributi finanziari erogati da entità estere. Il governo dell'Indonesia si è inoltre lamentato di non potersi difendere in merito all'eventualità che gli istituti finanziari cinesi siano o meno «enti pubblici», in quanto tali entità non sono soggette alla competenza del governo dell'Indonesia. Tuttavia tale governo ha affermato che è normale che una società cerchi i finanziamenti che ritiene opportuni e che il governo dell'Indonesia stesso non è in grado di respingere o limitare il flusso di finanziamenti proveniente da istituti finanziari cinesi o da qualsiasi fonte.

    (752)

    In risposta la Commissione desidera innanzitutto sottolineare che le osservazioni generali in merito alla questione «riconoscimento e adozione» dei finanziamenti provenienti da fonti cinesi da parte del governo dell'Indonesia sono già state trattate nella sezione 4.5.8. La Commissione ha inoltre osservato che i fondi forniti dagli istituti finanziari cinesi, quali le banche EXIM, sono stati incanalati attraverso le cosiddette «banche agenzia», competenti per l'attuazione quotidiana degli esborsi e dei rimborsi dei prestiti. Tali banche agenzie indonesiane erano succursali di banche cinesi, soggette alla legislazione indonesiana in materia bancaria, situate nel territorio indonesiano.

    (753)

    Per quanto concerne i prestiti di azionisti, la Commissione ha constatato che gli accordi di prestito relativi a tali prestiti facevano specifico riferimento alla «presentazione di relazioni periodiche alla Bank of Indonesia, al ministero delle Finanze e al gruppo per i prestiti commerciali offshore (Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri o “PKLN”)». Il PKLN è stato costituito ai sensi del decreto presidenziale n. 39 del 1991 relativo al coordinamento della gestione dei prestiti commerciali offshore («decreto presidenziale n. 39») (191) ed è costituito da rappresentanti di vari ministeri e della Bank of Indonesia. Ai sensi dell'articolo 2 di tale decreto, i prestiti che rientrano nell'ambito di competenza del PKLN devono essere approvati da tale gruppo, sono soggetti a obblighi di rendicontazione periodica per la loro attuazione e sono attentamente monitorati dal PKLN. Inoltre l'articolo 6 sull'ambito di applicazione di tale normativa specifica che i prestiti che rientrano nel mandato del PKLN sono esclusivamente prestiti «connessi a progetti di sviluppo», circostanza questa che conferma che soltanto i prestiti connessi a progetti speciali di sviluppo come quello di Morowali sono soggetti a tale controllo e monitoraggio.

    (754)

    Sebbene il decreto presidenziale n. 39 sia stato revocato nel luglio del 2020 con il regolamento presidenziale n. 82 del 2020 concernente il comitato di gestione per la COVID-19 e la ripresa dell'economia nazionale, anche questo nuovo regolamento stabiliva che l'attuazione dei compiti e delle funzioni del gruppo PKLN ai sensi del decreto presidenziale 39 revocato continuerà ad essere effettuata dal ministero delle Finanze. Ciò è effettivamente quello che accade nel caso di specie, come si evince dagli esempi di visite di monitoraggio in loco di progetti PKLN elencati sul sito web del ministero delle Finanze (192).

    (755)

    La Commissione ha pertanto ribadito la propria posizione secondo la quale i finanziamenti agevolati erogati da fonti cinesi sono stati riconosciuti e adottati dal governo dell'Indonesia e quest'ultimo era in grado di intervenire sul flusso di finanziamenti.

    (756)

    Il gruppo IRNC ha contestato il parametro di riferimento per i prestiti bancari e ha sostenuto che non si trattava di un'impresa in fase di avviamento, soggetta a un rischio molto elevato, in quanto faceva parte del gruppo Tsingshan e beneficiava delle tecniche mature di fabbricazione e del personale tecnico e dirigente chiave di tale gruppo. Inoltre il gruppo IRNC ha sottolineato di disporre di un vantaggio in termini di costi eccellenti, dato che lo stabilimento è ubicato in prossimità delle materie prime e quindi i prezzi delle materie prime e i costi di trasporto sono ridotti.

    (757)

    La Commissione ha osservato che la sua prassi consiste nell'effettuare valutazioni individuali delle società di un gruppo e nel determinare un unico parametro di riferimento per il gruppo nel suo complesso sulla base di tale valutazione, oppure nel modulare il valore di riferimento sulla base delle circostanze specifiche delle singole società del gruppo. In effetti il fatto che una società appartenga a un gruppo più ampio non incide sul fatto che taluni progetti realizzati dal gruppo (come l'avvio di un impianto) siano più rischiosi di altri. Come sottolineato nei considerando da 738 a 744, la Commissione ha tenuto conto di vari fattori di rischio, quali la natura dell'investimento in nuove zone, l'entità del capitale necessario per l'investimento, i rischi connessi all'acquisizione di attivi e materiali, nonché l'accresciuta esposizione al rischio delle banche evidenziata dall'esistenza di prestiti di azionisti e di remissione del debito. Il gruppo IRNC non ha fornito ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto modificare la valutazione della Commissione in relazione a tali fattori. Infine, in ogni caso, la Commissione non era in grado di effettuare una valutazione del gruppo Tshingshan in quanto tale, poiché nessuna delle società madri del gruppo ha collaborato all'inchiesta.

    4.6.2.   Prestiti di azionisti alle società del gruppo IRNC

    (758)

    Nel periodo 2015-2019, le società madri del gruppo IRNC hanno concesso una serie di prestiti intersocietari (13 prestiti in totale) alle varie società del gruppo IRNC, per un importo totale di 380 milioni di USD.

    (759)

    Tali prestiti erano subordinati a prestiti bancari. Dall'inchiesta è emerso che, fatta eccezione per i prestiti a GCNS e per un prestito a ITSS, IRNC e le altre società collegate non pagavano alcun tasso di interesse su tali prestiti. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i prestiti non avevano una data di scadenza e le società del gruppo IRNC non hanno rimborsato alcun capitale sui prestiti in essere. Tuttavia le società madri non hanno adottato alcuna misura per adeguare i tassi di interesse in modo da rispecchiare il rischio effettivo delle operazioni, né hanno chiesto il pagamento degli importi dovuti.

    (760)

    La Commissione ha pertanto ritenuto che tali prestiti fossero in realtà equivalenti a conferimenti di capitale supplementari da parte delle società madri. Di conseguenza il trattamento di questi prestiti sarà ulteriormente sviluppato nella sezione relativa al sostegno agli investimenti in capitale.

    4.6.3.   Costi delle linee di credito

    (761)

    Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. La Commissione ha pertanto ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, come i prestiti a breve termine, le cambiali di accettazione bancaria ecc., dovrebbero essere coperti da una linea di credito.

    4.6.3.1.   Risultanze dell'inchiesta

    (762)

    La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito al gruppo IRNC unitamente all'erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva alle società incluse nel campione di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria e altre forme di finanziamento al commercio entro un certo massimale.

    (763)

    Come indicato al considerando 760, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l'importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta con l'importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso durante lo stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l'importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l'importo della linea di credito esistente in una misura pari all'importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale.

    (764)

    In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l'apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia la Commissione ha constatato che il gruppo IRNC ha beneficiato di linee di credito per lo più fornite a titolo gratuito. Pertanto ai gruppi di società oggetto dell'inchiesta è stato conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base.

    4.6.3.2.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (765)

    A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l'importo da essi pagato a titolo di commissione per l'apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni.

    (766)

    I parametri di riferimento adeguati per le commissioni di accordo e di rinnovo sono stati stabiliti rispettivamente all'1,5 % e all'1,25 %, facendo riferimento a dati pubblicamente disponibili (193) e ai parametri di riferimento utilizzati nelle inchieste precedenti (194).

    (767)

    In linea di principio l'importo della commissione di accordo e quello della commissione di rinnovo sono una somma forfettaria pagabile rispettivamente al momento dell'apertura di una nuova linea di credito o al momento del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell'inchiesta ma a disposizione dei gruppi inclusi nel campione in tale periodo nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha poi calcolato il vantaggio in base all'intervallo di tempo, all'interno del periodo dell'inchiesta, durante il quale la linea di credito era disponibile.

    (768)

    L'importo della sovvenzione determinato nell'ambito di questo regime è risultato essere pari allo 0,06 % per il gruppo IRNC.

    4.6.4.   Sostegno agli investimenti in capitale

    (769)

    Oltre ai prestiti diretti e infragruppo, il gruppo IRNC aveva altresì la necessità di coprire il proprio fabbisogno finanziario mediante conferimenti di capitale.

    (770)

    Da inchieste precedenti era emerso che le società madri del gruppo cinese ricevevano consistenti sovvenzioni a sostegno di investimenti esteri nell'ambito dell'iniziativa «One Belt, One Road», sotto forma di sussidi, finanziamenti agevolati conferimenti di capitale. Ciò è avvenuto in particolare nel caso dell'inchiesta antisovvenzioni sugli pneumatici («caso sugli pneumatici»), nonché nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e nell'inchiesta sui prodotti GFR (195).

    (771)

    A tale riguardo è rilevante il quadro giuridico seguente:

    1)

    il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del commercio estero, emanato dal ministero del Commercio, 26 dicembre 2016;

    2)

    i pareri orientativi del Consiglio di Stato in materia di promozione della capacità produttiva internazionale e di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature, emanati nel 2015 («pareri orientativi»);

    3)

    Made in China 2025, Consiglio di Stato, 7 luglio 2015.

    4.6.4.1.   Conferimento di capitale da parte del Fondo di cooperazione per gli investimenti Cina-ASEAN («CAF»)

    (772)

    Dall'inchiesta è emerso che nell'ottobre del 2013 Reed International Ltd. ha acquisito una partecipazione del 24 % in SMI, una società collegata di IRNC.

    (773)

    Reed International Ltd. è una società veicolo di investimento interamente posseduta e controllata dal CAF. Come indicato nella relazione annuale del 2017 di IMIP, «Reed International Limited è una società di investimento speciale del Fondo di cooperazione per gli investimenti Cina-ASEAN istituita per investire nel progetto SMI» (196). Al fine di stabilire se il CAF possa essere considerato un ente pubblico, la Commissione ha chiesto al governo della RPC informazioni specifiche in merito al CAF. Data l'assenza di risposte, ad esempio in merito allo statuto del CAF, per analizzare questo aspetto la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (774)

    Secondo informazioni pubblicamente disponibili, il CAF è un fondo azionario offshore quasi sovrano denominato in USD. Tale fondo è posseduto e sponsorizzato da diverse banche statali e da altri istituti finanziari cinesi (quali l'Export-Import Bank of China («EXIM Bank») e un fondo sovrano cinese, China Investment Corporation («CIC»), che congiuntamente rappresentano più del 76 % delle azioni del CAF (197). Il CAF è soggetto alla direzione del consiglio di Stato (198) della RPC e all'approvazione da parte della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. EXIM Bank e CIC hanno costituito congiuntamente il fondo di private equity da 1 miliardi di USD. EXIM Bank e CIC hanno investito ciascuno 300 milioni di USD nel CAF. Tra gli altri azionisti figurano Bank of China Group Investment Co., Ltd., e China Communications Construction Co., Ltd, due istituti finanziari cinesi di proprietà dello Stato (199). L'amministratore delegato e il direttore operativo della società provengono entrambi dalla Exim Bank.

    (775)

    Il fondo si rivolge a opportunità di investimento nelle infrastrutture, nell'energia e nelle risorse naturali nei paesi dell'ASEAN (200). I settori di investimento interessati comprendono in particolare le risorse naturali nel settore dei metalli ferrosi e non ferrosi (201).

    (776)

    Nel maggio del 2010 Li Ruogu, presidente della China EXIM Bank, ha dichiarato che il CAF è «un'innovazione importante nel modello di finanziamento della banca [China EXIM Bank]» (202). Il 9 settembre 2013 il primo ministro cinese Li Keqiang ha dichiarato che il CAF rientra nella strategia cinese volta ad approfondire la cooperazione tra la RPC e l'ASEAN. Nel suo discorso il primo ministro ha dichiarato che «la Cina avvierà un nuovo ciclo di prestiti speciali, farà buon uso del Fondo di cooperazione per gli investimenti Cina-ASEAN e valuterà attivamente con altre parti la creazione di una piattaforma di finanziamento per lo sviluppo di infrastrutture in Asia per finanziare progetti importanti» (203).

    (777)

    Inoltre il punto 35 dei pareri orientativi di cui al considerando 770 menziona esplicitamente il CAF come strumento per fornire sostegno finanziario nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road», come segue: «[d]aremo pieno svolgimento al ruolo del Fondo della via della seta, del Fondo Cina-Africa, del Fondo Cina-ASEAN e della China Overseas Investment Corporation. Sosterremo attivamente la capacità produttiva internazionale e i progetti di cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature attraverso investimenti azionari e il finanziamento del debito. Incoraggeremo le agenzie nazionali di gestione dei fondi di private equity a internazionalizzarsi e a svolgere appieno il loro ruolo di sostegno alle imprese che internazionalizzano attuando investimenti in nuove zone, investimenti in fusioni e acquisizioni, ecc.». Va osservato che, sulla base degli stessi elementi di prova, nell'inchiesta sugli pneumatici la Commissione ha constatato che un fondo analogo (SRF) era un ente pubblico (204).

    (778)

    Infine, come indicato ai considerando 589 e 626, durante il vertice Indonesia/Cina del 2 ottobre 2013, alla presenza dei rispettivi presidenti di Stato, gli azionisti fondatori di IMIP, BDI e SDI hanno firmato un accordo di investimento e finanziamento con il CAF per lo sviluppo delle attività nel parco Morowali (205). L'investimento azionario del CAF in SMI coincide esattamente con la firma di tale accordo e corrisponde a un investimento per lo sviluppo di attività nel parco. Inoltre, come si può osservare nel considerando che precede, il sostegno finanziario erogato dal governo della RPC tramite il CAF può comprendere investimenti azionari o finanziamenti del debito. Di conseguenza tale sostegno al capitale azionario rientrerebbe anche nel finanziamento agevolato concordato tra la Cina e l'Indonesia nell'ambito del quadro di cooperazione bilaterale, attribuito all'Indonesia per gli stessi motivi di cui sopra e può quindi essere assegnato ai prodotti esportati dall'Indonesia.

    (779)

    Nonostante la mancanza di collaborazione in merito a questo aspetto, la Commissione ha concluso, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, che il CAF può essere considerato un ente pubblico ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, che fornisce un contributo finanziario a SMI. In effetti il CAF è di proprietà ed è soggetto al controllo del governo della RPC. Le sue azioni sono dirette dal consiglio di Stato in linea con gli obiettivi strategici stabiliti dal governo della RPC e pertanto il CAF è investito di poter pubblici.

    (780)

    La Commissione ha quindi esaminato se il contributo finanziario fornito dal CAF abbia conferito un vantaggio al gruppo IRNC. Come indicato in precedenza, Reed International Ltd è una società veicolo di investimento del CAF, costituita specificamente per investire in SMI, una delle società del gruppo IRNC. Conformemente alle condizioni dell'accordo di sottoscrizione con gli altri azionisti (206), Reed International Ltd doveva rivendere le proprie azioni agli altri azionisti allo stesso prezzo entro 5-6 anni dopo il suo investimento iniziale, indipendentemente dal valore di mercato effettivo delle azioni. Inoltre le azioni acquisite da Reed erano azioni speciali aventi diritti di governance molto limitati. Tali condizioni dimostrano già che, contrariamente a quanto verrebbe richiesto da un operatore di mercato, Reed International Ltd non si aspettava alcun rendimento ragionevole dall'acquisto delle azioni; l'investitore non ha neppure invocato alcun diritto di controllo. Di conseguenza l'operazione non può essere considerata effettuata a condizioni di mercato.

    (781)

    Dall'inchiesta è emerso altresì che dopo il periodo di avviamento gli investimenti in SMI sono diventati meno rischiosi e la situazione finanziaria della società è diventata più forte. Di conseguenza il valore delle sue azioni è aumentato nel tempo, ma ciò non si rispecchia nel prezzo di vendita di Reed International Ltd. Tale circostanza non riflette il comportamento razionale di un operatore in normali condizioni di mercato. Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo la Commissione ha pertanto concluso che il contributo finanziario erogato dal governo della RPC tramite il CAF, che agisce in qualità di ente pubblico, ha conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.6.4.2.   Conferimento di capitale in natura per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e prestiti di azionisti

    (782)

    Durante il periodo di avviamento, tutte le società del gruppo IRNC hanno beneficiato di conferimenti di capitale in natura sotto forma di apparecchiature di produzione.

    (783)

    In effetti l'inchiesta ha rivelato che tutti i macchinari per il processo di produzione del gruppo IRNC erano importati da società collegate in Cina, che non erano i fabbricanti delle apparecchiature. La Commissione ha chiesto le fatture relative all'acquisto delle apparecchiature dai fabbricanti originari ma, in ragione dell'omessa collaborazione delle società madri cinesi, tali fatture non sono state presentate, una circostanza questa che ha impedito alla Commissione di verificare se i prezzi fossero in linea con le condizioni di mercato e se l'origine fosse effettivamente cinese, come dichiarato.

    (784)

    Inoltre tale gruppo ha beneficiato di prestiti di azionisti equivalenti a conferimenti di capitale, come indicato al considerando 759.

    (785)

    In assenza di risposta da parte delle società madri cinesi che hanno fornito le apparecchiature e i prestiti di azionisti in questione, nonché del governo della RPC, e in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha dovuto basarsi in parte sui dati disponibili per le sue conclusioni relative all'acquisizione di tali apparecchiature e di tali prestiti di azionisti. In particolare la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per individuare l'origine delle apparecchiature e la fonte di finanziamento delle apparecchiature nonché i prestiti concessi dalle società madri cinesi alle società del gruppo IRNC.

    (786)

    Per giungere a tale conclusione la Commissione ha stabilito l'esistenza di un chiaro impegno da parte delle società madri cinesi a investire all'estero in settori incoraggiati. A tale riguardo, come indicato in precedenza, Tsingshan pubblicizza sé stesso sul proprio sito web come un soggetto che «segue sempre la strategia nazionale di sviluppo della globalizzazione e risponde attivamente all'iniziativa 'One Belt, One Road'». Dispone persino di una controllata incaricata di gestire i suoi progetti all'estero: «[i]l gruppo Eternal Tsingshan è uno dei gruppi di gestione di imprese tipo entità che opera sotto l'egida del consiglio di amministrazione di Tsingshan Industry ed è competente per la gestione di tutti i progetti all'estero previsti dal consiglio di amministrazione di Tsingshan Industry. Fino ad oggi, il gruppo Eternal Tsingshan ha completato la struttura strategica internazionale in Indonesia, Singapore, India, negli Stati Uniti e in altri paesi e gestisce oltre 15 controllate/uffici di rappresentanza» (207).

    (787)

    Inoltre, una delle principali società coinvolte nella fornitura di apparecchiature al gruppo IRNC era la società Shanghai Dingxin Investment (Group) Co., Ltd. (il «gruppo Dingxin»). Si tratta di una delle quattro società principali del gruppo soggette al consiglio di amministrazione di Qingshan Industrial. Secondo il sito web del gruppo, tale società è stata il fattore trainante principale di Tsingshan Industrial nel promuovere le operazioni internazionali. Il gruppo Dingxin ha dichiarato altresì di essere principalmente responsabile della gestione di progetti di investimento all'estero, dell'esportazione di prodotti meccanici ed elettrici e di altre apparecchiature per l'edilizia nel parco di Tsingshan in Indonesia.

    (788)

    Tutti questi progetti oltremare si inseriscono nel più ampio contesto della politica di internazionalizzazione della Cina. A tale riguardo il presidente del gruppo Tsingshan Holding ha dichiarato, ad esempio: «[i]l parco di Tsingshan Industrial è l'investimento cinese di maggiori dimensioni e di più successo in Indonesia e accoglierà la capacità produttiva trasferita dalla Cina. È un grande progetto che ci consente di soddisfare la nostra responsabilità sociale e restituire alla società. È importante anche per l'attuazione dell'iniziativa “One Belt, One Road”» (208).

    (789)

    Inoltre, la tabella di marcia «Made in China 2025» individua 10 settori strategici che comprendono, tra l'altro, materiali avanzati nel settore del ferro e dell'acciaio. Per queste industrie chiave il piano «Made in China 2025» prevede espressamente, nel capitolo 9, che la Cina:

    a)

    «sosterrà le società affinché effettuino fusioni, investimenti in capitale e investimenti in capitale di rischio oltremare;

    b)

    parteciperà attivamente alla cooperazione industriale internazionale e la promuoverà, nonché attuerà importanti piani strategici, come Silk Road Economic Belt (la fascia economica della via della seta) e 21st-Century Maritime Silk Road (la Via della seta marittima del XXI secolo), per accelerare la realizzazione di un'infrastruttura interconnessa con i paesi limitrofi e un'approfondita cooperazione industriale;

    c)

    ricorrerà all'internazionalizzazione lungo le frontiere e realizzerà una serie di parchi manifatturieri di cooperazione d'oltremare nei paesi ammissibili;

    d)

    incoraggerà il trasferimento oltremare di apparecchiature di fascia alta, tecnologie avanzate e industrie solide» (grassetto aggiunto).

    (790)

    Inoltre, i «pareri orientativi» di cui al considerando 770 includono l'acciaio come settore prioritario per la capacità produttiva internazionale e la cooperazione per la fabbricazione di apparecchiature (cfr. capitolo 3, punto 7). In tali pareri si afferma altresì che «è necessario promuovere l'internazionalizzazione delle apparecchiature, della tecnologia, dei servizi e delle norme cinesi», in particolare in questi settori prioritari. Il capitolo 3, punto 8, aggiunge che devono essere costruiti siti di produzione dell'acciaio «in paesi prioritari che presentano condizioni favorevoli di risorse [...] e con un vasto potenziale di mercato attraverso l'esportazione di insiemi completi di apparecchiature [...]». Infine, il punto 32, che fa riferimento a un maggiore sostegno finanziario, menziona tra l'altro i seguenti mezzi per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese: «sostenere l'internazionalizzazione delle imprese con attivi esteri e partecipazioni estere, come garanzie reali per ottenere prestiti e altri diritti minerari e migliorare le loro capacità di finanziamento aziendale».

    (791)

    In altre parole la concessione di prestiti di azionisti e di apparecchiature da parte delle società madri cinesi alle loro controllate in Indonesia rientra perfettamente nel contesto dell'obiettivo strategico del governo della RPC di promuovere progetti nell'ambito dell'iniziativa «One Belt, One Road» nell'industria siderurgica e la fornitura di attivi esteri (in questo caso apparecchiature) è considerata dal governo della RPC un mezzo per rafforzare le garanzie reali per migliorare le capacità finanziarie complessive di tali società.

    (792)

    È in tale contesto che le società madri del gruppo IRNC hanno ricevuto dal governo della RPC un contributo finanziario sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti agevolati al fine di attuare tali politiche, anche per finanziare i loro investimenti in Indonesia per la produzione del prodotto in esame. A causa della totale omessa collaborazione da parte di tali società e del governo della RPC a questo proposito, la Commissione non è stata in grado di individuare la fonte effettiva di finanziamento e di dimostrare in dettaglio con quali mezzi è stato fornito tale contributo finanziario. Tuttavia, sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e sulla scorta di tutti gli elementi di prova di cui sopra relativi al finanziamento nel quadro dell'iniziativa «One Belt, One Road» di progetti al di fuori della Cina, compreso in Indonesia, nonché alle risultanze del caso sugli pneumatici, dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e dell'inchiesta sui prodotti GFR, la Commissione ha concluso che le società madri cinesi hanno ricevuto un contributo finanziario sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti agevolati che sono stati poi utilizzati per fornire prestiti di azionisti e capitale in natura alle loro controllate al fine di agevolare le loro capacità finanziarie e le operazioni in Indonesia. A tale riguardo il vantaggio derivante dalle sovvenzioni o dai prestiti agevolati ricevuti dalle società madri cinesi è stato attribuito alle attività delle controllate in Indonesia, utilizzando prestiti intersocietari a zero interessi.

    (793)

    Nello specifico, nel caso sugli pneumatici la Commissione ha constatato che i finanziamenti erogati nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road» sono stati utilizzati per acquistare azioni del gruppo Pirelli e costituivano una sovvenzione all'esportazione (209). Nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e nell'inchiesta sui prodotti GFR, nonostante la collaborazione parziale, la Commissione è stata in grado di rintracciare i finanziamenti agevolati originari della Cina e di riconciliarli con i finanziamenti erogati infine alle entità produttrici egiziane. In entrambi i casi, la Commissione ha potuto dimostrare che i contributi finanziari concessi in Cina alle società madri sono stati interamente trasferiti da tali società alle rispettive controllate estere nei paesi esportatori. Nel presente caso, in ragione dell'assoluta omessa collaborazione, la Commissione non è in grado di valutare la tracciabilità dei fondi in quanto non è stata in grado di trovare tali dati finanziari specifici accessibili al pubblico, nonostante la ricerca effettuata anche da fonti cinesi. La Commissione ha pertanto dovuto trarre conclusioni sulla base dell'articolo 28, paragrafo 1, in relazione al caso sugli pneumatici, all'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e all'inchiesta sui prodotti GFR, che presentano una situazione molto analoga a quella del presente caso in quanto riguardano progetti finanziati nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road» seguendo esattamente il medesimo modello. Inoltre l'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e l'inchiesta sui prodotti GFR presentano una serie di analogie in quanto la Cina ha fornito finanziamenti agevolati attraverso la sua politica e le sue banche statali alle controllate egiziane nel contesto di tale iniziativa e della cooperazione bilaterale con il governo egiziano. Si tratta di situazioni analoghe a quelle della presente inchiesta, nelle quali la Cina fornisce finanziamenti agevolati tramite EXIM e le altre banche commerciali di Stato nel quadro dell'iniziativa «One Belt, One Road» a favore di un progetto di investimento in Indonesia.

    (794)

    In assenza di elementi di prova forniti dalle società cinesi o dal governo della RPC e sulla base degli elementi di prova pubblicamente disponibili, segnatamente nel caso sugli pneumatici, nell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF e nell'inchiesta sui prodotti GFR, la Commissione ha quindi concluso che la fornitura di apparecchiature e prestiti di azionisti da parte degli azionisti costituiva soltanto un altro mezzo per finanziare le controllate indonesiane e ha deciso di compensarli considerandoli conferimenti di capitale sostenuti dallo Stato, allo scopo di creare ed espandere gli impianti di produzione del gruppo IRNC in Indonesia. Tale sostegno rientrerebbe anche tra le voci concordate tra la Cina e l'Indonesia nel contesto del quadro di cooperazione bilaterale, attribuite all'Indonesia per gli stessi motivi di cui ai considerando che precedono, e può quindi essere assegnato ai prodotti esportati dall'Indonesia.

    (795)

    La Commissione ha quindi esaminato se il contributo finanziario fornito dal governo della RPC tramite le società madri cinesi abbia conferito un vantaggio al gruppo IRNC. Ancora una volta, in ragione dell'omessa collaborazione da parte di tali società, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Le condizioni dei prestiti di azionisti (compreso il fatto che non erano stati addebitati interessi) dimostrano che le società madri cinesi hanno conferito interamente il vantaggio derivante dalle sovvenzioni e dai prestiti agevolati ricevuti in Cina alle attività del paese in Indonesia.

    (796)

    Per quanto concerne le apparecchiature, la Commissione ha esaminato se le apparecchiature in questione fossero state acquistate a prezzi in linea con le condizioni di mercato, effettuando un confronto con i prezzi di mercato per apparecchiature analoghe utilizzate nell'industria dell'acciaio inossidabile. Sulla base di tale analisi, la Commissione ha constatato che le apparecchiature sono state fornite con uno sconto significativo rispetto ai prezzi praticati sul mercato internazionale per insiemi rappresentativi di apparecchiature di produzione per laminatoi a freddo. Sulla base degli elementi di prova contenuti nel fascicolo e conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base (210), la Commissione ha concluso che il contributo finanziario fornito dal governo della RPC tramite le società madri cinesi ha conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

    4.6.4.3.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (797)

    Per il primo punto, ossia il conferimento di capitale fornito dal CAF, il vantaggio è stato calcolato sulla base di un tasso di rendimento ragionevole, ossia quello che un investitore operante in un'economia di mercato si sarebbe atteso al momento della vendita delle azioni all'atto dell'acquisto delle azioni. A tal fine la Commissione ha cercato operazioni analoghe nell'industria siderurgica effettuate in anni recenti. Sulla base del risultato di 11 operazioni di vendita di società siderurgiche nel periodo dal 2006 al 2019 la Commissione ha concluso che un prezzo ragionevole per le azioni di una società siderurgica sarebbe pari a 8 volte l'utile di esercizio.

    (798)

    Di conseguenza il vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il valore della partecipazione del 24 % di Reed Investment valutato a otto volte l'utile di esercizio di SMI per il 2018, sottraendo quindi da tale importo il prezzo pagato da Reed Investment. Il vantaggio è stato quindi ripartito sul periodo dell'inchiesta utilizzando il periodo di blocco menzionato nell'accordo di sottoscrizione, ossia 5,5 anni.

    (799)

    Per il secondo punto, ossia la fornitura di apparecchiature a condizioni preferenziali, il vantaggio è stato calcolato come la differenza tra il prezzo di acquisto pagato dalle società del gruppo IRNC e un prezzo di mercato per acquisti di apparecchiature comparabili. La Commissione ha esaminato a tale riguardo acquisti analoghi di insiemi rappresentativi di apparecchiature per laminatoi a freddo avvenuti negli ultimi anni, sulla base di operazioni di acquisto di società siderurgiche. Il vantaggio risultante è stato quindi attribuito al periodo dell'inchiesta sulla base della vita utile degli attivi acquistati.

    (800)

    Per quanto concerne il terzo punto, ossia i prestiti di azionisti, poiché tali prestiti sono stati considerati costituire di fatto un apporto di capitale attraverso il quale le società madri cinesi hanno erogato le sovvenzioni e i prestiti agevolati ricevuti, la Commissione ha deciso di trattare come una sovvenzione gli importi in essere di tali prestiti durante il periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito è stato determinato sulla base dell'importo dovuto del prestito a cui sono stati sottratti gli interessi pagati durante il periodo dell'inchiesta (se presenti). Dato che i prestiti erano chiaramente collegato a un investimento a lungo termine, l'importo è stato ammortizzato nell'arco della durata del prestito e si è considerato solo l'importo assegnato al periodo dell'inchiesta. Infine, ove necessario, l'importo del vantaggio è stato ulteriormente adeguato per riflettere unicamente il numero di giorni del periodo dell'inchiesta in cui il prestito era in corso.

    (801)

    L'importo della sovvenzione così determinato per il sostegno agli investimenti in capitale ammontava al 6,02 % per il gruppo IRNC.

    4.6.4.4.   Osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni

    (802)

    Il gruppo IRNC si è lamentato per l'inadeguatezza della divulgazione delle informazioni in relazione al parametro di riferimento per il conferimento di capitale da parte del CAF, in quanto i nomi delle società incluse nel parametro di riferimento sono stati omessi e non vi era alcuna indicazione sul fatto che le operazioni riguardassero azioni speciali.

    (803)

    La Commissione ha ritenuto che rivelare i dati dettagliati, la natura delle azioni e le singole ragioni sociali delle società rivelasse informazioni riservate sulle operazioni effettuate da società specifiche. La Commissione ha piuttosto fornito una sintesi significativa dei dati, con cifre indicizzate e un'indicazione del fatto che tutte le operazioni sono state effettuate da società del settore siderurgico. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (804)

    Eurofer ha osservato che il parametro di riferimento è stato calcolato sull'utile di esercizio (EBITA), ma le informazioni fornite sulle operazioni analoghe per le società siderurgiche sembravano riferirsi all'EBITDA. L'EBITA è inferiore all'EBITDA. Di conseguenza se la Commissione aveva applicato il calcolo all'EBITA piuttosto che all'EBITDA al quale si riferisce il parametro di riferimento, il vantaggio per SMI è stato sottostimato. Il denunciante ha invitato la Commissione a riesaminare il calcolo.

    (805)

    Il bilancio d'esercizio di SMI non contiene l'EBITDA in quanto tale. Anziché cercare di ricalcolare l'EBITDA sulla base dei dati disponibili, la Commissione ha effettivamente utilizzato l'utile d'esercizio di SMI per calcolare il vantaggio. Si è ritenuto che si trattasse di un approccio ragionevole e prudente. In ogni caso, in seguito a un'ulteriore analisi, la Commissione ha constatato che la nuova valutazione del calcolo avrebbe comportato soltanto una modifica trascurabile inferiore allo 0,1 %. La Commissione ha quindi mantenuto il suo calcolo iniziale.

    (806)

    Per quanto concerne la messa a disposizione di capitale in natura per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, il gruppo IRNC ha sostenuto che IRNC ha importato una sola linea di laminazione a freddo e ha affermato che il resto dell'apparecchiatura non presenta analogie con la linea di laminazione a freddo. Il gruppo IRNC ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato perché siano stati conferiti vantaggi anche ad altri tipi di apparecchiature.

    (807)

    A tale riguardo, la Commissione ha innanzitutto osservato che il registro delle attività immobilizzate di un grande impianto di produzione come quello di IRNC è costituito da centinaia di linee. La Commissione ha pertanto deciso di campionare insiemi rappresentativi di apparecchiature per determinare il vantaggio per l'intero impianto. Le linee di laminazione a freddo rappresentavano una parte essenziale del processo di produzione di IRNC e il vantaggio per tali linee di produzione può quindi essere considerato rappresentativo dell'intero impianto. Inoltre la Commissione non si è limitata a utilizzare un unico tipo di apparecchiatura nel suo calcolo, ma ha incluso diversi tipi di apparecchiature che fanno parte di una linea di produzione, come le parti di un laminatoio a freddo reversibile a venti rulli, una rettificatrice, parte della gru a ponte, un'unità di avvolgimento, una macchina da taglio e altre apparecchiature. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (808)

    Il gruppo IRNC ha inoltre chiesto alla Commissione di divulgare informazioni supplementari sulla metodologia utilizzata per stabilire il parametro di riferimento per gli acquisti di macchinari.

    (809)

    A tale riguardo la Commissione osserva che il parametro di riferimento utilizzato è stato adeguato per tenere conto di capacità produttiva analoghe a quelle delle apparecchiature di IRNC, che l'origine delle apparecchiature era europea o americana e che l'anno di acquisto delle apparecchiature era compreso tra il 2008 e il 2020, ossia tanto prima quanto dopo la creazione dello stabilimento di IRNC. Non essendo stato possibile individuare differenze di prezzo significative entro tale intervallo temporale, la Commissione ha concluso che tutti gli acquisti effettuati entro tale periodo costituivano approssimazioni ragionevoli per gli acquisti di IRNC.

    (810)

    Nelle sue osservazioni in merito all'ulteriore divulgazione finale, il gruppo IRNC ha osservato che le informazioni supplementari fornite dalla Commissione sul parametro di riferimento per le macchine importate si riferiscono a un parametro di riferimento al di fuori del «paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto» cui fa riferimento l'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo il gruppo IRNC, nel presente caso il «paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto» dovrebbe essere l'Indonesia o la Cina, in linea con quanto affermato dall'organo d'appello nella controversia US – Softwood Lumber IV (211). Secondo il gruppo IRNC, la Commissione avrebbe dovuto stabilire che i prezzi privati in Indonesia e in Cina erano distorti prima di fare riferimento ad apparecchiature europee o americane come parametro di riferimento.

    (811)

    Inoltre il gruppo IRNC ha sostenuto che, anche supponendo che la Commissione fosse legittimata a respingere i prezzi in Indonesia e in Cina, la Commissione non ha spiegato perché ha scelto i prezzi americani ed europei, anziché i prezzi indiani per le apparecchiature di laminazione a freddo, considerando il livello analogo di sviluppo economico di India ed Indonesia.

    (812)

    Come minimo la Commissione avrebbe dovuto adeguare i prezzi in modo adeguato per riflettere le condizioni di mercato vigenti in Cina o in Indonesia.

    (813)

    Per quanto riguarda il «paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto» delle apparecchiature, la Commissione ha osservato che lo stesso gruppo IRNC non ha effettuato acquisti di apparecchiature sul mercato interno indonesiano. Tutte le apparecchiature sono state importate. Di conseguenza l'utilizzo dell'Indonesia come parametro di riferimento non sarebbe stato allineato alla situazione di fatto del gruppo IRNC. Per quanto riguarda la Cina, la Commissione ricorda che i macchinari sono stati importati da società collegate in Cina, che non erano i fabbricanti delle apparecchiature. La Commissione ha cercato di determinare l'origine delle apparecchiature richiedendo la presentazione delle fatture dai produttori originari, ma in ragione dell'omessa collaborazione delle società madri cinesi ciò non è stato possibile. Di conseguenza la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili per quanto riguarda il paese effettivo di origine degli acquisti.

    (814)

    In termini di dati disponibili, nel caso di specie non è stato possibile utilizzare i dati della società indiana inclusa nel campione. Non sono stati richiesti dati completi sulle apparecchiature dell'impianto ai produttori indiani, in quanto non erano necessari per determinare le sovvenzioni nell'ambito dei regimi di sovvenzione indiani. Di conseguenza non erano disponibili dati pertinenti per una delle società incluse nel campione. Per l'altra società i dati sono stati considerati inadatti all'uso come parametro di riferimento in quanto relativi ad acquisti intrasocietari. Al contrario l'Europa e gli Stati Uniti hanno entrambi un'industria rispettabile per le apparecchiature per impianti siderurgici e i fornitori inclusi nel parametro di riferimento hanno venduto laminatoi a freddo in tutto il mondo, compreso a produttori di acciaio cinesi. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali operatori globali potessero essere utilizzati come un'approssimazione ragionevole per l'acquisto di apparecchiature importate di origine ignota.

    (815)

    Infine lo stesso ragionamento si applica all'adeguamento dei prezzi per riflettere le condizioni di mercato vigenti in Cina o in Indonesia. Dato che non vi sono elementi di prova attestanti che le apparecchiature siano state acquistate su nessuno di tali mercati, la Commissione non ritiene necessario apportare ulteriori adeguamenti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

    (816)

    Per quanto riguarda l'omessa collaborazione da parte delle società collegate in merito all'origine delle apparecchiature, il gruppo IRNC ha affermato di aver fornito informazioni sufficienti sui macchinari importati da società collegate in Cina e che non vi erano elementi di prova a sostegno delle risultanze della Commissione al riguardo.

    (817)

    La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come indicato al considerando 782, i macchinari sono stati importati da società collegate in Cina, che non erano i fabbricanti delle apparecchiature. Contrariamente a quanto affermato dalla società, la Commissione ha chiesto le fatture relative all'acquisto delle apparecchiature da società collegate presso i fabbricanti originari, ma in ragione dell'omessa collaborazione delle società madri cinesi tali fatture non sono state presentate. Tali informazioni erano necessarie nell'ambito dell'inchiesta al fine di stabilire il valore a condizioni di mercato di tali apparecchiature. La Commissione ribadisce pertanto la propria posizione secondo la quale non sono state fornite informazioni sufficienti sulle apparecchiature importate da società collegate, così come che ha quindi dovuto basarsi sui migliori dati disponibili.

    (818)

    Per quanto concerne i prestiti di azionisti, il gruppo IRNC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che il governo della RPC abbia fornito un contributo finanziario tramite le società madri cinesi o abbia conferito un vantaggio al gruppo IRNC. Secondo il governo dell'Indonesia e IRNC, gli azionisti di IRNC sono società private e la Commissione non è riuscita a stabilire che il gruppo Tsingshan è un ente pubblico o è stato investito di un incarico da parte del governo della RPC. Ha inoltre ricordato che i prestiti di azionisti erano subordinati ai prestiti bancari della Cina, ossia che questi ultimi costituivano una condizione preliminare per ottenere i prestiti bancari. Secondo il gruppo IRNC, se i prestiti di azionisti avessero avuto origine dal governo della RPC così come i prestiti bancari della Cina, tale subordinazione sarebbe stata illogica.

    (819)

    La Commissione ricorda che, in assenza di risposta da parte delle società madri cinesi che hanno concesso i prestiti di azionisti in questione così come del governo della RPC, ha dovuto basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative a tali prestiti di azionisti. In particolare la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per individuare la fonte di finanziamento dei prestiti concessi dalle società madri cinesi alle società del gruppo IRNC. La Commissione ha ampiamente stabilito nei considerando da 785 a 790 che vi è un chiaro impegno da parte delle società madri cinesi a investire all'estero in settori incoraggiati e che la concessione di tali prestiti di azionisti rientra perfettamente nell'obiettivo politico del governo della RPC di promuovere progetti nel contesto dell'iniziativa «One Belt, One Road» nell'industria siderurgica. Come indicato al considerando 794, le condizioni dei prestiti di azionisti (compreso il fatto che non erano stati addebitati interessi) dimostrano che le società madri cinesi hanno conferito interamente il vantaggio derivante dalle sovvenzioni e dai prestiti agevolati ricevuti in Cina alle attività del paese in Indonesia. Il fatto che gli azionisti di IRNC siano società private non contraddice tali risultanze. Neppure il fatto che i prestiti di azionisti siano una condizione per i prestiti bancari diretti erogati dagli enti pubblici cinesi contraddice le risultanze della Commissione. Secondo la Commissione, tale circostanza dimostra soltanto l'esistenza di canali diversi per l'erogazione di sostegno finanziario e rafforza in realtà il punto di vista della Commissione secondo il quale esiste un forte legame tra i due tipi di prestiti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (820)

    Inoltre il gruppo IRNC ha sostenuto che il prestito di azionisti di due società, situate rispettivamente a Hong Kong e in Giappone, non dovrebbe essere compensato in quanto non erano situate in Cina.

    (821)

    Per quanto riguarda il prestito concesso dalla società avente sede a Hong Kong, la Commissione ha osservato che la società Luck Scenery non ha collaborato durante l'inchiesta e che il gruppo IRNC non aveva presentato ulteriori elementi di prova dopo la divulgazione finale delle informazioni a sostegno della sua argomentazione.

    (822)

    Al contrario, tale argomentazione è stata ritenuta giustificata per la società giapponese. Contrariamente agli altri prestiti di azionisti, per questa società sono state effettivamente fornite informazioni che dimostrano che tale società era stata effettivamente stabilita in Giappone con azionisti giapponesi. Contrariamente agli altri prestiti, non è stato possibile constatare l'esistenza di alcun legame con il governo cinese, le banche cinesi, il gruppo Tsingshan o altre parti interessate cinesi. La Commissione ha pertanto escluso i prestiti di tale società dal calcolo del vantaggio.

    (823)

    Per quanto concerne l'omessa collaborazione da parte degli azionisti del gruppo IRNC, il gruppo IRNC ha ricordato che la Commissione dovrebbe basare le proprie conclusioni sui migliori dati disponibili e ha sostenuto che gli elementi di prova dell'omessa collaborazione non potevano derivare da informazioni che non erano mai state richieste e che non dovrebbero essere richieste al gruppo IRNC, essendo estranee all'ambito di applicazione della presente inchiesta.

    (824)

    La Commissione ha osservato che l'ambito di applicazione dell'inchiesta comprendeva i regimi di sovvenzione concessi nel contesto della cooperazione bilaterale tra Cina e Indonesia. Il punto 6 delle istruzioni generali stabiliva inoltre che «In case where a related company has obtained any benefits from the subsidy schemes under investigation, the details shall be reported in line with the questions in this questionnaire» (Nel caso in cui una società collegata abbia ottenuto vantaggi dai regimi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta, occorre riferire informazioni dettagliate in merito in linea con le domande di cui al presente questionario). Come spiegato al considerando 791, le società madri del gruppo IRNC hanno ricevuto un contributo finanziario dal governo della RPC sotto forma di sovvenzioni o finanziamenti agevolati al fine di attuare le politiche preferenziali di tale governo, anche per finanziare i loro investimenti in Indonesia per la produzione del prodotto in esame. Di conseguenza tanto gli azionisti di IRNC quanto quelli di altre entità del gruppo IRNC erano tenuti a fornire le loro risposte al questionario. Inoltre, durante l'inchiesta, la Commissione ha chiesto informazioni specifiche a tutte le società madri e nessuno degli azionisti cinesi ha risposto a tali richieste. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (825)

    Con riferimento al vantaggio, il gruppo IRNC ha osservato che la data di scadenza dei prestiti di azionisti segue quella dei prestiti bancari, in quanto non possono essere pagati prima dei prestiti bancari. Il gruppo IRNC ha inoltre chiarito che i prestiti di azionisti sono contabilizzati come passività e che le società del gruppo IRNC maturano interessi. Di conseguenza, secondo il gruppo IRNC, la Commissione non dovrebbe considerare come sovvenzioni gli importi in essere di tutti i prestiti di azionisti durante il PI.

    (826)

    I contratti di prestito prevedono infatti che i prestiti bancari siano pagati prima dei prestiti di azionisti. Tuttavia, contrariamente ai prestiti bancari, che hanno un calendario chiaro di rimborso, i prestiti di azionisti non indicano alcun termine per il rimborso dopo la data di scadenza dei prestiti bancari. Inoltre, anche se sono maturati interessi nei conti della società, ciò non confuta le risultanze della Commissione secondo cui, nella pratica, la società non ha avuto alcuna effettiva fuoriuscita di cassa e poteva disporre liberamente di tutta la sua liquidità, ottenendo così un evidente vantaggio finanziario equivalente a una sovvenzione. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione.

    4.7.   Fornitura di carbone per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (827)

    Il denunciante ha sostenuto che i produttori esportatori hanno beneficiato di carbone a basso prezzo in ragion di varie misure governative attuate sul mercato interno del carbone, in particolare l'esistenza di un prezzo massimo praticato sul mercato interno, di un obbligo relativo al mercato interno e della prescrizione relativa a una lettera di credito per le vendite all'esportazione. Tali misure sarebbero servite per ridurre i prezzi del carbone sul mercato interno e avrebbero offerto un vantaggio agli utilizzatori di carbone, compresa l'industria dell'acciaio inossidabile. Tuttavia dall'inchiesta è emerso che le presunte misure non hanno prodotto, né individualmente né nel loro complesso, gli effetti asseriti.

    (828)

    L'inchiesta ha stabilito che il prezzo massimo praticato sul mercato interno non si applica ai produttori esportatori né ha conferito loro alcun vantaggio. Il prezzo massimo regolamentato per il carbone termico, fissato a 70 USD per tonnellata, si applicava soltanto alle società del settore dell'energia elettrica che vendevano tale energia ai clienti finali («società di interesse pubblico»). I produttori esportatori e i loro fornitori collegati di materiali intermedi hanno utilizzato tutta l'energia elettrica autoprodotta dagli stessi, pertanto non erano «società di interesse pubblico» e non hanno beneficiato del prezzo soggetto a un massimale.

    (829)

    L'inchiesta non ha pertanto potuto concludere che i produttori esportatori abbiano beneficiato di tale sovvenzione.

    4.8.   Fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    4.8.1.   La denuncia e il regime di sovvenzione

    (830)

    Il denunciante ha sostenuto che IMIP ha incanalato il sostegno diretto ricevuto dal governo dell'Indonesia, che ha fornito agevolazioni in termini di terreni, al produttore esportatore cui IMIP è collegata. Secondo il denunciante, l'acquisizione e lo sviluppo di terreni, nonché gli accordi di locazione di edifici, sono agevolazioni importanti che il governo dell'Indonesia ha concesso ad IMIP e quindi al produttore esportatore collegato.

    4.8.2.   Base giuridica

    (831)

    Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge agraria fondamentale n. 5 del 1960 («legge agraria fondamentale»), tutti i terreni e le risorse naturali in Indonesia sono concepiti come «doni di Dio» che sono «controllati dallo Stato». Tale «diritto di controllo» dello Stato, consistente, tra l'altro, nel disciplinare l'appropriazione e l'uso dei terreni, è esercitato al fine di conseguire «la massima prosperità della popolazione».

    (832)

    Ai sensi dell'articolo 28 e dell'articolo 33, paragrafo 3, della costituzione della Repubblica di Indonesia e della legge agraria fondamentale, i privati hanno il diritto di detenere la proprietà di un appezzamento di terreno (Hak milik). Inoltre esiste una serie di diritti di proprietà minori, come il diritto di sfruttamento (Hak Guna Usaha, «HGU»), il diritto d'uso (Hak pakai, tradotto anche come diritto di coltivazione) o il diritto di utilizzo di edifici (Hak Guna bangunan, «HGB», tradotto anche come diritto di costruzione). Quest'ultimo comprende il diritto di utilizzare un appezzamento di terreno e di costruirvi. Sebbene la proprietà sia riservata soltanto alle persone indonesiane, l'HGU e l'HGB sono accessibili anche alle società di proprietà estera costituite in Indonesia. Nella pratica tuttavia tali diritti formali coesistono ancora con rivendicazioni ancestrali sui terreni. Ciò è dovuto al fatto che non tutti i terreni in Indonesia sono ufficialmente registrati in quanto i membri delle comunità ancestrali (Ulaiat) non sono tenuti a registrare i loro appezzamenti di terreno, così come del fatto che la prova dei diritti su un appezzamento di terreno è fornita da un certificato corrispondente (Sertifikat) rilasciato soltanto su terreni già registrati. I certificati sono diversi a seconda del diritto riconosciuto, ossia: Sertifikat hak milik – «SHM» per la proprietà; Sertifikat hak guna usaha – «SHGU» per il diritto di sfruttamento; e Sertifikat hak guna bangunan – «SHGB» per il diritto d'uso di edifici.

    (833)

    Come spiegato nella sezione pertinente di cui sopra, il parco Morowali è un parco industriale registrato in Indonesia sotto la qualifica speciale di zona industriale. Di conseguenza nel rintracciare la base giuridica che disciplina i terreni su cui è stato istituito il parco Morowali, occorre tener conto non soltanto delle leggi in materia di proprietà fondiaria e di pianificazione territoriale, ma anche delle norme specifiche in materia di zone industriali.

    (834)

    Per quanto riguarda la proprietà di terreni e la pianificazione territoriale, le leggi che disciplinano il territorio in cui è ubicata IMIP comprendono:

    la legge agraria fondamentale, che ha abrogato i regolamenti fondiari in vigore prima dell'indipendenza dell'Indonesia e ha stabilito il regime attuale dei diritti di proprietà. Analogamente al diritto di sfruttamento del terreno nella Repubblica popolare cinese, l'HGB può essere acquisito soltanto per un periodo limitato di tempo. In Indonesia tale periodo corrisponde a un massimo di 30 anni, che può essere ulteriormente prorogato di 20 anni;

    il regolamento governativo n. 40 del 1996, che disciplina il trasferimento di HGU, diritti d'uso e HGB;

    il regolamento governativo n. 24 del 1997 sulla registrazione dei terreni, che pone le basi delle attuali procedure di registrazione e certificazione dei terreni;

    il regolamento governativo n. 26 del 2007 sulla gestione del territorio;

    il regolamento governativo n. 26 del 2008 sul piano territoriale nazionale;

    il regolamento n. 10 del 2012 della reggenza di Morowali relativo al piano territoriale per la reggenza di Morowali per il periodo 2012-2032, che stabilisce il piano territoriale per la reggenza di Morowali, ossia l'entità subprovinciale in cui è ubicata IMIP;

    il regolamento presidenziale n. 17 del 2015 sull'agenzia nazionale per la pianificazione territoriale (Badan Pertanahan Nasional – «BPN»), un'agenzia del ministero degli Affari agrari e della pianificazione territoriale, che determina il ruolo di tale agenzia e delle sue succursali locali nelle procedure di registrazione e certificazione dei terreni;

    il regolamento governativo n. 13 del 2017 sulla modifica del regolamento governativo n. 26 del 2008 concernente il piano territoriale nazionale;

    il regolamento n. 1 del 2018 del capo della BPN sugli orientamenti per lo sviluppo del piano territoriale regionale per il livello provinciale, di reggenza e municipale, che stabilisce le disposizioni generali per lo sviluppo del piano territoriale a livello di province, reggenze e distretti locali;

    il regolamento n. 7 del 2019 della reggenza del Morowali sul piano territoriale della reggenza di Morowali per il periodo 2019-2039; e

    gli articoli da 34 a 47 del regolamento governativo n. 18 del 2021, che ha recentemente integrato, in relazione all'HGB, la legge agraria fondamentale e il regolamento governativo n. 24 del 1997 sulla registrazione dei terreni, che ha prorogato la durata dell'HGB a 35 anni, ulteriormente prorogabili di 20 anni.

    (835)

    Esistono inoltre due leggi pertinenti come contesto, ma non direttamente applicabili al parco Morowali:

    la legge n. 2 del 2012 sugli appalti relativi a terreni per lo sviluppo nell'interesse pubblico, intesa ad affrontare la difficoltà di acquisto di terreni, originata dal complesso sistema di diritti di proprietà, per i progetti di interesse pubblico. Tanto IMIP quanto il governo dell'Indonesia hanno confermato separatamente che la legge non si applicava al parco Morowali in quanto si applica soltanto a 24 settori di attività che non comprendono le attività di IMIP. La legge n. 2 del 2012 è stata successivamente e parzialmente modificata dalla legge n. 11 del 2020 sulla creazione di posti di lavoro («legge omnibus»). La legge n. 2 del 2012 è stata attuata dal regolamento presidenziale n. 71 del 2012 sull'attuazione degli appalti relativi a terreni per lo sviluppo nell'interesse pubblico, che a sua volta è stata oggetto di tre importanti modifiche, di cui l'ultima è stata attuata dal regolamento presidenziale n. 30 del 2015 sulla terza modifica del regolamento presidenziale n. 71 del 2012; e

    il regolamento presidenziale n. 56 del 2017 sulla gestione dell'impatto sociale nel processo di acquisizione di terreni per progetti strategici nazionali, la cui applicazione ad IMIP è stata negata dal governo dell'Indonesia, in quanto la legge si applica soltanto agli appalti relativi a terreni per progetti strategici nazionali su terreni sui quali le persone che vi vivono non possono dimostrare diritti consuetudinari o di proprietà. Di conseguenza questa legge è destinata ad attenuare gli effetti del loro sfollamento. Le persone che vivevano sui terreni acquistati da IMIP erano invece state in grado di dimostrare i loro diritti consuetudinari, che davano loro diritto a una compensazione.

    (836)

    Per quanto riguarda le norme concernenti la regolamentazione delle zone industriali, sono pertinenti i seguenti atti:

    regolamento governativo n. 24 del 2009 sulle zone industriali, in vigore al momento della costituzione di IMIP. Tra le sue disposizioni, l'articolo 3, paragrafo 4, stabiliva che «lo sviluppo di zone industriali nella zona della reggenza [...] è effettuato conformemente alla pianificazione territoriale della reggenza [...]». Inoltre l'articolo 4 aggiungeva che «[i] ministri, i ministri collegati, i governatori e i reggenti/sindaci, conformemente alle rispettive funzioni e autorità, sono competenti per il conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo della zona industriale». In particolare, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), «[i]l potere [del ministro] è esercitato: [...] d) fissando un prezzo di riferimento per la vendita o la locazione di terreni e/o edifici industriali nelle zone industriali su suggerimento del gruppo nazionale [per le zone industriali]» (Timnas-KI), mentre, ai sensi dell'articolo 6, lettera b), «[...] governatori o i reggenti/sindaci assicurano: [...] b) facilità di acquisto/acquisizione di terreni nella zona designata per lo sviluppo di una zona industriale». Inoltre l'articolo 10 stabilisce che la superficie di una zona industriale deve essere almeno pari a 50 ettari e gli articoli 13 e 14 stabiliscono che ogni zona industriale deve richiedere una licenza per l'esercizio di un'attività imprenditoriale nella zona industriale dopo aver ottenuto l'approvazione di principio. Infine l'articolo 18 consente alle società di una zona industriale titolari di una licenza per l'esercizio di un'attività imprenditoriale nella zona industriale di ottenere un HGB sul terreno acquistato e sviluppato e di suddividere tale HGB tra i terreni rivenduti alle società della zona industriale;

    accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina, firmato a Giacarta il 2 ottobre 2013 (cfr. considerando 605);

    decreto del ministro dell'Industria sul gruppo di cooperazione per la zona industriale integrata Cina-Indonesia n. 432/M-IND/Kep/7/2014 del 22 luglio 2014 (cfr. considerando 638);

    regolamento governativo n. 14 del 2015 relativo al piano generale di sviluppo dell'industria nazionale per il periodo 2015-2035, secondo il quale una delle principali infrastrutture richieste dall'industria indonesiana è costituito da terreni destinati a zone industriali. La fornitura di terreni per uso industriale in Indonesia avviene attraverso lo sviluppo di zone industriali (il termine indonesiano è tradotto anche con zone designate ad uso industriale o zona a designazione industriale). All'interno delle zone industriali vengono individuati i terreni rispettivamente per l'uso industriale e per l'uso non industriale. Le finalità del modello delle zone industriali sono le seguenti: sviluppare i terreni al fine di fornire alle industrie terreni pronti per l'uso e/o pronti alla costruzione; garantire che i diritti sui terreni e i permessi possano essere ottenuti facilmente; e assicurare la disponibilità delle infrastrutture e delle strutture necessarie agli investitori (212);

    la dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico globale tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Indonesia del marzo del 2015 (cfr. considerando 577 e 610); e

    il regolamento governativo n. 142 del 2015 (cfr. considerando 632), che ha sostituito il precedente regolamento n. 24 del 2009, prevede che un'entità, per poter essere ammissibile a presentare domanda per una licenza per l'esercizio di un'attività imprenditoriale nella zona industriale, debba essere in possesso di un certificato sui terreni (o di una rinuncia ai diritti rilasciata dai precedenti occupanti) relativo al suo appezzamento di terreno. Tra le varie disposizioni del regolamento n. 142, l'articolo 4, lettera i), recita: [le autorità del ministro si occupano] «della definizione di linee guida in materia di prezzo di vendita di riferimento o canone di locazione di blocchi e/o fabbricati industriali all'interno di una zona industriale sulla base di proposte del comitato per le zone industriali» e l'articolo 45, paragrafo 1, stabilisce che «[i]l governo può avviare lo sviluppo di zone industriali come infrastrutture industriali nel caso in cui il settore privato non sia interessato o non sia in grado di sviluppare una zona industriale; e/o per accelerare la diffusione e persino la distribuzione dello sviluppo industriale». L'articolo 48, paragrafo 1, recita: «[i]l governo può effettuare appalti relativi a terreni conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti relativi a terreni».

    4.8.3.   Risultanze dell'inchiesta

    (837)

    Il governo dell'Indonesia ha fornito terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato ad IMIP e quindi alle società collegate ad IMIP del gruppo IRNC, nel contesto della cooperazione bilaterale con il governo della RPC. L'accordo tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC si è basato sul fatto che l'Indonesia ha accettato di istituire una zona industriale speciale nel parco Morowali e di attribuire la gestione ad IMIP (cfr. considerando 560 e seguenti). Tra i termini dell'accordo tra i governi, il governo dell'Indonesia avrebbe agevolato l'acquisto e l'acquisizione di terreni per i produttori esportatori stabiliti nel parco Morowali, in conformità della dichiarazione congiunta del marzo del 2015 e del regolamento n. 142 del 2015.

    (838)

    Dall'inchiesta è emerso che il governo dell'Indonesia ha agevolato l'acquisizione dei terreni necessari da parte di IMIP a partire dal 2013. I terreni in questione erano di proprietà dello Stato indonesiano. IMIP ha concordato con le autorità locali, e con l'assistenza delle autorità del distretto di Bahodopi, di effettuare un pagamento singolo medio per metro quadrato, a titolo di compensazione, per le persone che utilizzavano i terreni all'epoca.

    (839)

    L'inchiesta ha inoltre dimostrato che i locatari del parco Morowali, compreso il gruppo IRNC, hanno potuto avviare la costruzione dei loro impianti prima di ottenere effettivamente il certificato legale per il diritto d'uso di edifici, in quanto IMIP è stata considerata dal governo dell'Indonesia un progetto strategico nazionale (213). Per taluni appezzamenti era disponibile un certificato legale durante il PI, che corrispondeva a un diritto di proprietà totale o a un HGB. Il riconoscimento di IMIP come progetto strategico nazionale ha fornito al gruppo IRNC una garanzia giuridica formale che avrebbe potuto iniziare a costruire sui terreni ricevuti anche prima di acquisire il titolo definitivo sui terreni. Inoltre è in genere riconosciuto che è rischioso acquistare terreni in Indonesia in ragione delle difficoltà legate all'ottenimento e alla dimostrazione del titolo di proprietà. L'eliminazione di tale rischio conferisce un vantaggio decisivo a un investimento previsto.

    (840)

    Il governo dell'Indonesia ha asserito che il trasferimento dei terreni ad IMIP era stata un'operazione tra privati. Ciò non è esatto. Di fatto il governo dell'Indonesia era proprietario dei terreni. Il fatto che vi fossero abitanti di villaggi che occupavano i terreni e che IMIP abbia versato a tali persone la compensazione concordata per l'acquisto dei terreni non rende tale operazione un'operazione tra due parti private.

    (841)

    La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'Indonesia ha fornito un contributo finanziario direttamente ad IMIP sotto forma di fornitura di terreni demaniali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento di base.

    4.8.4.   Vantaggio

    (842)

    Tale contributo finanziario conferisce un vantaggio in quanto IMIP ha semplicemente versato una compensazione preconcordata con i funzionari locali e distrettuali del governo dell'Indonesia per la rinuncia all'occupazione del terreno che non era collegata al valore effettivo del terreno o a considerazioni di mercato. Il proprietario effettivo dei diritti sui terreni, ossia il governo dell'Indonesia, non ha mai addebitato nulla ad IMIP per il valore effettivo dei terreni. Inoltre non vi era alcun documento da cui risultasse che il terreno era stato valutato correttamente. Il fascicolo contiene invece elementi di prova del fatto che l'importo della compensazione versata agli abitanti dei villaggi non era collegato al valore di mercato effettivo dei terreni e al loro potenziale di utilizzo come terreni industriali.

    4.8.5.   Specificità

    (843)

    Analogamente ai finanziamenti agevolati, questo regime è specifico tanto a livello settoriale quanto a livello regionale per gli stessi motivi giuridici.

    4.8.6.   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (844)

    Ai fini della misurazione del vantaggio di cui ha beneficiato il produttore esportatore, la Commissione ha fatto ricorso a un parametro di riferimento per i terreni interno al paese. L'approccio più adeguato in tale fase è stato quello di confrontare il valore di un terreno edificato pronto per la costruzione di un impianto. Tuttavia, la Commissione non ha potuto considerare la compensazione concessa paragonabile ai prezzi pagati per operazioni relative a terreni effettuate sul mercato. La Commissione ha pertanto preso in considerazione soltanto i costi di sviluppo sostenuti da IMIP per trasformare i terreni acquistati allo stato di foreste e piantagioni in terreni pronti ad un uso industriale. La Commissione ha confrontato tali costi con una relazione di valutazione indipendente per i terreni industriali elaborata per Jindal Indonesia. Jindal Indonesia è ubicata nella reggenza di Gresik nella provincia di Giava Orientale e la relazione di valutazione, elaborata ogni pochi anni per finalità contabili e su richiesta delle banche finanziatrici, ha valutato il valore degli HGB detenuto da Jindal Indonesia, tra l'altro, confrontando i prezzi di operazioni riguardanti HGB su terreni edificati nella zona. La reggenza di Gresik nella provincia di Giava Orientale è una zona paragonabile alla regione Morowali del Sulawesi centrale dato che presenta un PIL analogo in ragione della presenza di un parco industriale e dato che entrambi sono lontani dalla capitale Giacarta, i cui prezzi dei terreni sono molto diversi dal resto del paese. Inoltre il valore di cui alla relazione di valutazione di Jindal Indonesia costituisce una stima prudente, in quanto riguarda solo gli HGB, mentre, come indicato, il gruppo IRNC ha acquistato da IMIP in maniera variabile tanto HGB quanto diritti di piena proprietà, aventi un valore superiore rispetto agli HGB, su diversi appezzamenti di terreno.

    (845)

    Nel calcolo il valore della relazione di valutazione si riferiva innanzitutto al 2020. Di conseguenza è stato adeguato dall'indice dei prezzi al consumo per ottenere il valore in ogni anno in cui ciascuna società del gruppo IRNC aveva acquistato un appezzamento di terreno. L'importo del vantaggio è stato determinato detraendo la compensazione versata da IMIP dal vantaggio riscontrato.

    (846)

    Successivamente i costi di sviluppo dei terreni sostenuti da IMIP per metro quadrato sono stati confrontati con il valore della relazione di valutazione adeguato all'anno corrispondente al fine di ottenere il vantaggio per metro quadrato. Tale importo è stato quindi moltiplicato per la superficie di terreno effettivamente utilizzata da ciascuna delle società del gruppo IRNC, al fine di attribuire il vantaggio totale del gruppo a ciascuna delle società del gruppo stesso.

    (847)

    Successivamente il vantaggio è stato attribuito al periodo dell'inchiesta utilizzando la vita economica utile dei terreni, ossia 30 anni. Tale dato corrisponde alla durata degli HGB in Indonesia. Il vantaggio totale ricevuto è stato ripartito sulla base dell'utilizzo effettivo per metro quadrato da parte di ciascuna società del gruppo IRNC nel parco Morowali.

    (848)

    Soltanto il gruppo IRNC ha beneficiato di questo regime di sovvenzioni. Non è stato riscontrato alcun vantaggio per Jindal Stainless Indonesia, in quanto aveva acquisito un impianto già esistente quando ha iniziato la sua attività.

    (849)

    Il tasso di sovvenzione accertato per quanto concerne questa sovvenzione durante il periodo dell'inchiesta per il gruppo IRNC è stato pari a:

    Fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    Nome della società

    Tasso di sovvenzione

    Gruppo IRNC

    0,83  %

    4.8.7.   Osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni

    (850)

    Il governo dell'Indonesia e il gruppo IRNC hanno sostenuto che la Commissione non ha fornito elementi di prova del fatto che i terreni fossero di proprietà dello Stato indonesiano e ha ricordato che i terreni erano stati acquistati da privati. Il governo dell'Indonesia ha chiarito che tale aspetto è stato certificato dal governo regionale in quanto il terreno non era registrato ai sensi di un atto fondiario, ma ciò non significa che l'acquisto fosse stato concordato con le autorità locali. Il governo dell'Indonesia ha asserito che lo Stato è competente soltanto per l'amministrazione dei diritti di proprietà sui terreni, compresa la certificazione del trasferimento di proprietà, fino alla registrazione del terreno. Tale certificazione è finalizzata esclusivamente all'amministrazione fondiaria. Entrambe le parti hanno inoltre sostenuto che il prezzo era stato fissato e concordato tra IMIP e i proprietari privati dei terreni, e il governo dell'Indonesia ha aggiunto che l'operazione in questione era un'operazione di compravendita e non una compensazione.

    (851)

    In risposta la Commissione ha osservato che i terreni del territorio in cui è stato istituito l'IMIP sono costituiti da terreni demaniali («Tanah Negara») aventi lo status di ex terreno Swapraja. Questo termine fa riferimento ai terreni che, prima dell'indipendenza dell'Indonesia, appartenevano a sultanati locali o a regni che beneficiavano di un certo grado di autogoverno. In seguito all'indipendenza, tali zone e le comunità ancestrali hanno mantenuto un certo grado di semiautonomia.

    (852)

    La legge agraria fondamentale, adottata nel 1960, prevedeva che i terreni Swapraja potessero essere convertiti in terreni privati fino al 1980. La mancata conversione in terreni privati ha comportato, dopo il 1980, l'acquisizione da parte del governo dell'Indonesia del diritto di amministrare e gestire gli ex terreni Swapraja, che sono diventati quindi effettivamente terreni demaniali. Dato che le comunità ancestrali non sono tenute a registrare i terreni, tale cambiamento di status ha fatto sì che vi siano vaste aree del paese nelle quali gli appezzamenti di terreno non sono registrati. L'assenza di registrazione implica che i membri delle comunità ancestrali che vi vivono non dispongono di un certificato comprovante i loro diritti sui terreni nei quali vivono. Tale situazione non impedisce ai membri delle comunità ancestrali di dimostrare il loro uso consuetudinario di un appezzamento di terreno.

    (853)

    Tuttavia i diritti delle comunità ancestrali, sebbene riconosciuti, coesistono comunque con il diritto di amministrare e gestire i terreni dell'ex Swapraja spettanti al governo dell'Indonesia. Di fatto i terreni trasferiti ad IMIP erano chiaramente classificati come terreni demaniali (Tanah Negara). In effetti l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento governativo della Repubblica di Indonesia n. 24 del 1997 concernente la registrazione di terreni stabilisce chiaramente quanto segue: «[i] terreni demaniali (Tanah Negara) o direttamente controllati dallo Stato sono terreni non posseduti in virtù di un determinato diritto fondiario».

    (854)

    Di conseguenza i membri delle comunità ancestrali possono rinunciare al loro uso consuetudinario dei terreni e ottenere una compensazione, ma è il governo dell'Indonesia a conservare il diritto di vendere/trasferire effettivamente i terreni. Di conseguenza il governo dell'Indonesia ha dovuto dare il proprio consenso all'operazione.

    (855)

    Inoltre l'articolo 43 della legge agraria del 1960 stabilisce che: «[p]er quanto riguarda i terreni direttamente controllati dallo Stato, il diritto d'uso può essere trasferito ad un'altra parte soltanto con l'autorizzazione del funzionario autorizzato». Sulla base di queste informazioni la Commissione conclude che spettava al governo dell'Indonesia decidere se i terreni sarebbero stati trasferiti o meno ad IMIP.

    (856)

    Nel contesto della costituzione di IMIP, il governo dell'Indonesia è intervenuto attivamente in vari modi per procurare i terreni per IMIP conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 142 del 2015.

    (857)

    Innanzitutto il governo dell'Indonesia ha modificato la pianificazione territoriale della zona di Morowali, modificando la destinazione dei terreni da terreni agricoli a terreni industriali, più specificamente collegati a un progetto concernente il nichel. In effetti l'articolo 28 del regolamento n. 10 del 2012 della reggenza di Morowali designava come zona di estrazione del nichel il distretto di Bahodopi, ossia l'entità di subreggenza in cui è ubicata IMIP. Inoltre l'articolo 29 dello stesso regolamento della reggenza di Morowali designava anche il distretto di Bahodopi come zona industriale «sulla base della presenza di materie prime minerarie». Più in generale, la reggenza di Morowali ha individuato una «ampia zona industriale nel distretto di Bahodopi» come «zona strategica della reggenza dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse naturali» (articolo 37). Infine l'articolo 9 dello stesso regolamento della reggenza di Morowali individuava nel distretto di Bahodopi la zona nella quale è situato un terminale portuale minerario speciale. Tale variazione di destinazione non lasciava agli abitanti dei villaggi altra scelta se non quella di rinunciare al loro diritto di occupazione e di utilizzo dei loro terreni in quanto non potevano più utilizzarli per attività agricole.

    (858)

    In secondo luogo IMIP ha contattato le autorità locali della zona, ossia i sindaci dei villaggi situati nella zona e ha concordato con loro una compensazione da corrispondere alle persone che i capi dei villaggi hanno identificato come occupanti dei terreni della zona. Nel contesto di tale processo occorre mettere in evidenza tre aspetti: i) IMIP ha concordato la compensazione con i capi dei villaggi anche con l'assistenza di funzionari del governo dell'Indonesia del distretto di Bahodopi, in quanto i contratti dimostrano che tali soggetti hanno successivamente assistito all'operazione e certificato l'uso e il conseguente diritto di compensazione degli abitanti dei villaggi; ii) gli appezzamenti di terreno i cui occupanti sono stati identificati dai capi dei villaggi hanno più o meno la stessa superficie (circa 20 000 metri quadrati ciascuno); e iii) le compensazioni nei contratti corrispondono a un singolo prezzo medio per metro quadro e non sono definite con la parola indonesiana per «prezzo» (Harga), bensì con la parola indonesiana per «compensazione» (Ganti rugi).

    (859)

    Gli elementi di prova hanno dimostrato che il processo di acquisto di terreni intrapreso da IMIP è stato in realtà un processo nel contesto del quale lo Stato ha fornito il terreno ad IMIP senza percepire alcun corrispettivo, imponendo soltanto l'obbligo di corrispondere la compensazione concordata agli abitanti dei villaggi. IMIP ha concordato con le autorità locali, e con l'assistenza delle autorità del distretto di Bahodopi, di corrispondere una compensazione singola media per metro quadrato alle persone proprietarie dei terreni. Il diritto alla compensazione è stato riconosciuto dalle autorità locali e distrettuali attraverso il riconoscimento dell'uso continuato dei terreni, in assenza di un titolo ufficiale.

    (860)

    Su tale base le argomentazioni del governo dell'Indonesia e di IRNC sono respinte.

    (861)

    Il governo dell'Indonesia e il gruppo IRNC hanno inoltre asserito che il parametro di riferimento utilizzato si riferiva a terreni edificati, mentre i terreni acquistati da IMIP erano costituiti da foreste e piantagioni.

    (862)

    La Commissione ha effettivamente utilizzato un parametro di riferimento relativo a terreni edificati. Tuttavia, per quanto concerne IMIP, la Commissione ha incluso nel calcolo il costo iniziale dei terreni più i costi di sviluppo di tali terreni, come comunicati da IMIP stessa. La Commissione ha quindi confrontato il costo dei terreni edificati per IMIP con il costo pubblicamente disponibile di terreni edificati. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

    (863)

    Infine il gruppo IRNC ha contestato l'adeguamento al valore di riferimento sulla base dell'indice dei prezzi al consumo, dato che i terreni sono un bene strumentale, non un bene di consumo, e pertanto l'indice dei prezzi al consumo non comprende i prezzi dei terreni.

    (864)

    La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. L'indice dei prezzi al consumo fornisce una buona indicazione dell'inflazione generale dei prezzi nell'economia nel suo complesso, anche in relazione ai prezzi di terreni. In effetti l'indice dei prezzi al consumo contiene tra gli altri fattori i prezzi di locazione, che forniscono una buona indicazione dell'evoluzione dei prezzi dei terreni e degli immobili. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    4.9.   Fornitura di rottami di acciaio inossidabile per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (865)

    L'inchiesta ha stabilito che i produttori esportatori non hanno acquistato rottami di acciaio inossidabile. La Commissione ha pertanto concluso che non era necessario esaminare ulteriormente il regime in questione.

    4.10.   Fornitura di energia elettrica per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (866)

    Dall'inchiesta è emerso che un produttore esportatore si è autogenerato il proprio fabbisogno di energia elettrica e l'altro l'ha acquistata a prezzi di mercato. Pertanto, non è stata loro concessa alcuna sovvenzione in relazione alla fornitura di energia elettrica e non vi è stata alcuna sovvenzione compensabile della fornitura di energia elettrica.

    4.11.   Fornitura di gas per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato

    (867)

    Dall'inchiesta è emerso che un produttore esportatore non ha acquistato gas, mentre l'altro l'ha acquistato a prezzi di mercato. Pertanto, non è stata loro concessa alcuna sovvenzione in relazione alla fornitura di energia elettrica e non vi è stata alcuna sovvenzione compensabile della fornitura di energia elettrica.

    4.12.   Rinuncia a entrate della pubblica amministrazione o loro omessa riscossione seppur altrimenti dovute

    4.12.1.   Esenzione dall'imposta sul reddito

    (868)

    Il denunciante sostiene che il governo dell'Indonesia concede esenzioni fiscali alle società contribuenti che effettuano investimenti nelle cosiddette «industrie pioniere». Il denunciante sostiene che il rispettivo regolamento definisce le «industrie pioniere» come «industrie caratterizzate da un'ampia connettività, dalla creazione di un valore aggiunto e da un'esternalità elevata, dall'introduzione di tecnologie nuove e da un valore strategico per l'economia nazionale». Tra gli altri settori tali «industrie pioniere» comprendono quello dell'acciaio e le industrie non dell'acciaio metallurgiche di base a monte.

    a)   Base giuridica

    (869)

    La base giuridica di tale regime è il regolamento del ministro delle Finanze n. 150/PMK.010/2018 (MOF 150/2018) relativo all'amministrazione dello strumento di deduzione dell'imposta sul reddito delle società. Nel 2020 tale regime è stato rinnovato dal MOF n. 130/2020.

    b)   Risultanze dell'inchiesta

    (870)

    La Commissione ha constatato che il 9 agosto 2019 IRNC ha beneficiato di un'agevolazione fiscale concessa dalla direzione generale delle imposte, che le ha consentito una riduzione del reddito netto imponibile per il prodotto ferro-nichel del 100 % per sette anni e del 50 % per i successivi due anni.

    (871)

    Le altre entità appartenenti al gruppo IRNC che dispongono di un impianto per il ferro-nichel non si sono avvalse di tale regime.

    (872)

    IRNC ha spiegato che tale regime era applicabile soltanto a uno dei suoi impianti, ossia l'impianto di ferro-nichel. IRNC ha presentato la decisione del direttore generale delle imposte n. KEP-161/PJ/2020 concernente la determinazione dell'utilizzo del meccanismo di detrazione dell'imposta sul reddito delle società per il suo impianto di ferro-nichel.

    (873)

    Tale regime è a disposizione delle società contribuenti che effettuano nuovi investimenti in «industrie pioniere». Ai sensi dell'articolo 1 del MOF 150/2018, le «industrie pioniere» sono industrie caratterizzate da un'ampia connettività, dalla creazione di un valore aggiunto e da un'esternalità elevata, dall'introduzione di tecnologie nuove e da un valore strategico per l'economia nazionale. Nell'ambito del MOF 150/2018 la nozione di industria pioniera comprende tra l'altro l'industria metallurgica di base a monte: i) dell'acciaio; oppure ii) non dell'acciaio, con o senza i suoi impianti integrati di trasformazione di prodotti derivati.

    (874)

    Per beneficiare della riduzione dell'imposta sul reddito: 1) i contribuenti devono avere lo status di persona giuridica indonesiana; 2) i contribuenti devono effettuare un investimento che sia un nuovo investimento e che non sia stato concesso/non sia stato rifiutato ai fini dell'ottenimento di una riduzione dell'imposta sul reddito delle società; 3) l'investimento deve essere realizzato in un settore che si qualifica come «industria pioniera»; 4) il nuovo investimento deve ammontare quanto meno a 100 miliardi di IDR; e 5) i contribuenti devono soddisfare il rapporto debito/patrimonio netto stabilito nel regolamento.

    c)   Conclusione

    (875)

    La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Indonesia rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

    (876)

    Il regime è specifico perché è riservato soltanto a determinate società attive in determinati settori che si qualificano come «industrie pioniere», conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

    d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (877)

    L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio è stato calcolato come la differenza tra le imposte sul reddito dovute in assenza del dispositivo di detrazione dell'imposta sul reddito e le imposte sul reddito pagate durante il PI.

    (878)

    Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo IRNC è stato pari all'1,65 %.

    4.12.2.   Dispositivo di agevolazione relativo all'imposta sul reddito

    (879)

    Il denunciante ha sostenuto che tale regime concede agevolazioni sull'imposta sul reddito per gli investimenti in determinati settori di attività e/o in determinate regioni con l'obiettivo di incrementare gli investimenti diretti esteri e nazionali in Indonesia.

    a)   Base giuridica

    (880)

    Il regime si basa sul regolamento del ministero delle Finanze n. 89/PMK.010/2015 (214) relativo alle procedure per la concessione di agevolazioni sull'imposta sul reddito per gli investimenti in determinati settori di attività e/o in determinate regioni e per il trasferimento di attivi e sanzioni a contribuenti nazionali che beneficiano di agevolazioni sull'imposta sul reddito.

    b)   Risultanze dell'inchiesta

    (881)

    Per beneficiare del regime, i beneficiari devono presentare un piano di investimento comprendente i dettagli dell'investimento e l'importo totale dell'investimento, previa approvazione e monitoraggio da parte del governo dell'Indonesia.

    (882)

    Dall'inchiesta è emerso che SMI, una società collegata di IRNC che fornisce materie prime ad IRNC per la fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ha beneficiato di tale regime. Il 24 luglio 2017 SMI ha ottenuto un'esenzione fiscale per investimenti specifici in capitale e/o strutture specifiche di settore sulla base della lettera di decisione del ministro delle Finanze n. 170/KM.3/2017 per le vendite di acciaio inossidabile, dal momento che la società produceva commercialmente acciaio inossidabile il 31 agosto 2018. Sulla base di tale lettera, la società è ammissibile, tra l'altro: a) ad ottenere una riduzione del reddito netto imponibile del 30 % da investimenti in attività materiali, compresi i terreni utilizzati per l'attività principale della società, nonché ad applicare un corrispettivo pari al 5 % annuo per sei anni calcolato da quando la società ha iniziato la sua produzione commerciale; b) ad ammortare in modo accelerato le attività materiali ottenute in relazione a nuovi investimenti in capitale e/o ad espansione in relazione alla vita utile e alla tariffa di ammortamento.

    c)   Conclusione

    (883)

    La Commissione ha ritenuto che il regime in questione si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Indonesia rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.

    (884)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha pertanto ritenuto che tale regime conferisca un vantaggio al produttore esportatore collocandolo in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbe a trovare in assenza del regime. In effetti, in assenza del regime, avrebbe pagato un'imposta supplementare sul reddito.

    (885)

    Il regime è specifico perché è riservato soltanto a determinate società a seconda delle loro attività aziendali, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

    d)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (886)

    L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio è stato calcolato come la differenza tra le imposte sul reddito dovute in assenza del dispositivo di detrazione dell'imposta sul reddito e le imposte sul reddito pagate durante il PI.

    (887)

    Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo IRNC è stato pari allo 0,06 %.

    4.12.3.   Esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari

    4.12.3.1.   Per la costruzione di impianti di produzione

    (888)

    Questo regime prevede un'esenzione dai dazi all'importazione per le importazioni di macchinari e di apparecchiature utilizzati per la costruzione di impianti di produzione.

    (a)   Base giuridica

    (889)

    Regolamento del ministro delle Finanze n. 176/PMK.011/2009 sull'esenzione dai dazi all'importazione per le importazioni di macchinari, beni e materiali destinati allo stabilimento o allo sviluppo dell'industria nel quadro di investimenti, come modificato dal regolamento del ministro delle Finanze n. 76/PMK.011/2012 e dal regolamento del ministro delle Finanze n. 188/PMK.010/2015.

    (890)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 176/2009, tale esenzione può essere concessa per l'acquisto di macchinari, merci e materiali che: non sono prodotti sul mercato interno; non sono prodotti a livello nazionale ma non soddisfano le specifiche richieste; oppure sono prodotti a livello nazionale ma in un quantitativo insufficiente.

    (b)   Risultanze dell'inchiesta

    (891)

    Dall'inchiesta è emerso che IRNC e le quattro società collegate (GCNS, ITSS, SMI e TSI) hanno beneficiato dell'esenzione dai dazi all'importazione per le importazioni di macchinari durante la fase di costruzione degli impianti fino all'inizio della produzione. Di conseguenza non sono stati corrisposti dazi all'importazione per i macchinari importati durante i rispettivi periodi di costruzione di tali impianti.

    (892)

    Per beneficiare di questa esenzione, la società doveva ottenere dall'autorità locale responsabile del progetto una lettera di conferma da presentare successivamente alle autorità doganali locali.

    (893)

    A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 176/2009, il vantaggio è concesso soltanto alle società che producono beni o servizi in determinati settori. Per le industrie che producono servizi, i settori sono: turismo e cultura, trasporti, sanità pubblica, industria mineraria, edilizia, telecomunicazioni.

    (894)

    Il regime mira a facilitare l'importazione di merci, in particolare macchine non disponibili sul mercato interno. Come spiegato nel piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), che mira ad attuare il piano di sviluppo nazionale a lungo termine 2005-2025, i punti principali per gli obiettivi di sviluppo del paese per il 2025 sono i seguenti: 1) «aumentare il valore aggiunto e l'espansione della catena del valore per i processi di produzione industriale [e] aumentare la capacità dell'industria di accedere alle risorse naturali e di utilizzarle»; e 3) «promuovere il rafforzamento del sistema nazionale di innovazione nei settori della produzione [e dei] processi, [...] verso un'economia orientata all'innovazione» (215).

    (895)

    Il piano generale osserva inoltre che, per quanto riguarda le sfide del paese, «l'attuale struttura economica dell'Indonesia si concentra principalmente sull'agricoltura e sulle industrie che estraggono e raccolgono risorse naturali. Vi sono soltanto industrie limitate che si concentrano su prodotti a valore aggiunto» (216). Secondo il piano, «per promuovere la crescita economica in Indonesia, l'azione dipenderà dalla partecipazione del settore privato, che comprende le imprese di proprietà dello Stato, e dagli investitori privati nazionali ed esteri» (217).

    (896)

    Il settore siderurgico è uno delle 22 principali attività economiche che compongono gli otto programmi principali destinati a sostenere l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico in Indonesia (218). Il piano spiega inoltre che è fondamentale che il paese sviluppi ulteriormente la fabbricazione a valle. A suo avviso, «senza ulteriori attività a valle, l'Indonesia perderà l'opportunità di aumentare l'occupazione e i margini di profitto nella catena del valore in ragione dell'assenza di industrie di trasformazione a valle dei minerali di ferro e della sabbia di ferro» (219).

    (897)

    In tale contesto il regime di esenzione dai dazi dovrebbe essere considerato mirato a determinati settori dell'economia, in quanto le sue condizioni mirano a fornire sostegno a un numero selezionato di industrie, in linea con l'obiettivo di perseguire un valore aggiunto supplementare derivante dalle risorse naturali. In particolare l'effetto combinato dei requisiti dello stabilimento di un nuovo impianto, nonché dell'indisponibilità interna delle macchine importate, rende il regime applicabile soltanto a determinati settori, quali quello della produzione di acciaio e della trasformazione del nichel, nei quali la politica governativa mira a incoraggiare un'ulteriore trasformazione a valle delle risorse naturali.

    (898)

    Di conseguenza, tenuto conto dei requisiti giuridici di cui sopra, che lo rendono disponibile soltanto alle società manifatturiere o alle società che forniscono servizi in determinati settori selezionati, il regime deve essere considerato specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

    (899)

    Anche considerando che le condizioni giuridiche per l'ammissibilità al regime di esenzione dai dazi potrebbero suggerire l'apparenza di un regime di applicazione generale, il regime sarebbe comunque considerato di fatto specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto, come spiegato in precedenza, il regime è concepito per essere in pratica disponibile soltanto per un numero limitato e selezionato di imprese attive in determinati settori industriali, in linea con gli obiettivi summenzionati della politica industriale ed economica dell'Indonesia.

    (c)   Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base

    (900)

    IRNC e le sue società collegate hanno importato tutte le apparecchiature dalla Cina, da società collegate. Il gruppo IRNC ha inoltre sostenuto che, in ragione dell'accordo di libero scambio tra l'Indonesia e la Cina, lo stesso non era tenuto a pagare dazi all'importazione per tali apparecchiature. L'argomentazione è stata respinta in quanto non suffragata da elementi di prova.

    (901)

    In effetti l'inchiesta ha rivelato che le società collegate da cui il gruppo IRNC ha importato le apparecchiature non erano i fabbricanti effettivi delle apparecchiature. La società ha sostenuto che l'origine delle apparecchiature era la Cina; tuttavia non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo. Sebbene fosse chiaro che le apparecchiature erano state spedite dalla Cina, IRNC si è rifiutata di presentare le fatture del paese d'origine effettivo delle apparecchiature.

    (902)

    La Commissione ha pertanto informato il gruppo IRNC che avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base per quanto riguarda il regime di sovvenzione in esame. Il gruppo IRNC ha sostenuto che le parti collegate cinesi non rientravano nell'ambito dell'inchiesta in quanto non rientravano né nel territorio né nella competenza del governo dell'Indonesia e pertanto non erano tenute a fornire le fatture del fabbricante originario o a indicare il paese d'origine. Inoltre è stato affermato che la prova dell'origine era il fatto che nella dichiarazione doganale era indicata la Cina come paese di origine delle merci.

    (903)

    Durante il controllo incrociato a distanza del governo dell'Indonesia è stato chiesto a quest'ultimo di spiegare in che modo, al momento dell'importazione, era stata stabilita l'origine dei macchinari importati dal gruppo IRNC. Il governo dell'Indonesia ha spiegato che il gruppo IRNC avrebbe dovuto fornire alla Commissione il modulo BC2.3 e la lettera formale che dichiarava l'origine delle apparecchiature dal paese d'origine e ha chiesto alla Commissione di chiedere al gruppo IRNC di presentare tali informazioni.

    (904)

    Il gruppo IRNC non ha presentato alcun documento che indichi l'origine delle apparecchiature e dei pezzi di ricambio ad esse collegati, fatta eccezione per la dichiarazione doganale. Di conseguenza, non disponendo delle informazioni richieste, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali e necessaire relative a questo aspetto dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ha applicato l'articolo 28 del regolamento di base e si è basata sui dati disponibili per quanto riguarda questi punti.

    (d)   Conclusione

    (905)

    Di conseguenza, in assenza di informazioni nel fascicolo che indichino che tali apparecchiature erano state effettivamente fabbricate in Cina, la Commissione ha concluso che era applicabile un dazio all'importazione, ossia un dazio pari al 5 % sulla base del codice del sistema armonizzato (codice SA) delle apparecchiature.

    (906)

    Questo regime prevede un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo dell'Indonesia rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), in quanto il gruppo IRNC è esentato dal pagamento di dazi all'importazione che sarebbero stati altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle società beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (907)

    Il regime è specifico perché soltanto le industrie menzionate nell'allegato del regolamento n. 176/2009 possono beneficiarne e soltanto le merci che non possono essere prodotte in Indonesia o che non possono essere prodotte in quantitativi sufficienti o con una qualità adeguata possono essere ammissibili a beneficiare di tale regime.

    (e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (908)

    L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari durante il periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco del periodo di utilizzo utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.

    (909)

    L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo IRNC è stato pari allo 0,16 %.

    4.12.3.2.   Costruzione/sviluppo dell'industria/dell'industria dei servizi

    (910)

    Dall'inchiesta è emerso che Jindal Indonesia potrebbe aver beneficiato di un'esenzione parziale dai dazi all'importazione a norma del decreto del ministro delle Finanze n. 135/KMK.05/2000. Gli articoli 2 e 3 di tale decreto precisano che se il dazio all'importazione è superiore al 5 %, il richiedente che ha ottenuto l'esenzione dal dazio all'importazione dovrà pagare soltanto un dazio all'importazione pari al 5 %. Tuttavia se il dazio all'importazione è inferiore al 5 %, tale dazio resta applicabile.

    (911)

    Dall'inchiesta è emerso che tale potenziale vantaggio era molto esiguo (0,02 %). In considerazione del fatto che si trattava dell'unico regime di cui Jindal Indonesia ha beneficiato durante il periodo dell'inchiesta e in considerazione dello scarso vantaggio potenziale, la Commissione non ha esaminato ulteriormente tale regime.

    4.12.3.3.   Zona franca

    (912)

    Le zone franche sono definite come zone all'interno del territorio doganale dell'Indonesia nelle quali i dazi all'importazione per le merci importate sono sospesi. I beni importati possono essere beni strumentali, materie prime e materiali di supporto.

    (a)   Base giuridica

    Regolamento n. 147/PML.04/2011 del ministero delle Finanze, ulteriormente modificato dai regolamenti del ministero delle Finanze n. 255/PPMK.04/2011 e n. 120/PMK.04/2013;

    regolamento del ministero delle Finanze n. 131 del 2018 sulle zone franche.

    (b)   Risultanze dell'inchiesta

    (913)

    Dall'inchiesta è emerso che IRNC e le sue società collegate (GCNS, ITSS, SMI e TSI) operano in una zona franca dal settembre del 2018 e si sono avvalse di tale regime a partire da tale data.

    (914)

    All'interno di questa specifica zona franca il processo di importazione è sospeso fino a quando le società non vendono i prodotti finiti all'interno del territorio dell'Indonesia. IRNC e le sue società collegate beneficiano di una sospensione totale (100 %) dal pagamento dei dazi all'importazione dovuti sulle merci importate nella loro zona franca (macchinari, pezzi di ricambio e materie prime), purché tali merci: i) siano utilizzate nelle successive attività di produzione di IRNC; e ii) i beni finali prodotti con tali merci siano destinati al mercato di esportazione.

    (915)

    Se un prodotto (ad esempio un macchinario) rimane in tali zone franche o viene esportato direttamente, il dazio all'importazione non è mai dovuto.

    (916)

    Conformemente agli articoli 3, 4, 16 e 20 del regolamento n. 131/2018, si applicano le seguenti prescrizioni: 1) occorre essere una società indonesiana; 2) occorre essere stabiliti in una zona franca industriale in Indonesia; 3) occorre svolgere attività di produzione nella zona franca o essere una centrale elettrica nella zona franca; 4) occorre importare materie prime o prodotti (semi)finiti al fine di trasformarli ulteriormente; 5) occorre esportare le merci finali prodotte utilizzando le merci importate.

    (917)

    Durante il controllo incrociato a distanza, il governo dell'Indonesia ha spiegato che non vi sono zone predefinite del territorio dell'Indonesia identificate come zone franche ma che le società possono presentare domanda e, se la loro domanda viene accolta, i loro locali diventano una zona franca. Inoltre è stato dichiarato che vi erano circa 1 300 zone franche. Il governo dell'Indonesia ha spiegato che il parco Morowali non è una zona franca, in quanto tale status non veniva concesso a un parco industriale. Ciascuna società situata in un parco industriale deve presentare domanda separatamente per ottenere lo status di zona franca. È stato inoltre spiegato che, per poter beneficiare di questo regime, occorre che più del 50 % della produzione annua totale sia esportato al di fuori dell'Indonesia.

    (918)

    Il gruppo IRNC è orientato all'esportazione. Tuttavia vende piccoli volumi di prodotti anche sul mercato interno. Dall'inchiesta è emerso che le società pagavano dazi all'importazione per alcune delle materie prime importate utilizzate per fabbricare prodotti venduti sul mercato interno. Le società hanno presentato il pagamento di tali importi. Tuttavia le società non disponevano di un sistema adeguato per verificare la correttezza del contenuto delle materie prime importate rispetto al valore dei prodotti venduti sul mercato interno. Ad esempio IRNC ha presentato un file Excel per il calcolo dei dazi doganali dovuti, ma non è stata in grado di spiegare le percentuali di ciascuna materia prima utilizzata nel processo di fabbricazione. È stato affermato che tale valore si basava sui calcoli propri e che le autorità doganali dovevano valutare se i calcoli avessero senso. Inoltre il governo dell'Indonesia ha spiegato che non esistevano orientamenti per tali calcoli.

    (919)

    Le società collegate si vendevano reciprocamente i prodotti che incorporavano materie prime importate, ma non comunicavano al soggetto acquirente il valore dei dazi doganali.

    (920)

    L'inchiesta ha inoltre rivelato che TSI ha pagato dazi all'importazione per macchinari importati utilizzati per la produzione di energia elettrica. Durante il controllo incrociato a distanza il governo dell'Indonesia ha spiegato che la zona franca è collegata alla licenza per l'esercizio dell'attività industriale e che la società disponeva di due licenze di tale tipo, una per la sua attività siderurgica e l'altra per la produzione di energia elettrica, mentre la zona franca si applicava soltanto alla prima licenza. Nel corso del controllo incrociato a distanza STI ha presentato un documento che indicava i confini della zona franca e confermava che si applicava soltanto ai macchinari importati per il ferro-nichel e non alla produzione di energia elettrica.

    (921)

    È stato inoltre spiegato che questo regime era disponibile soltanto per le società che importavano merci in Indonesia per una trasformazione ulteriore. Di conseguenza meri importatori non possono presentare domanda per ottenere lo status di zona franca.

    (c)   Conclusione

    (922)

    Sulla base di quanto precede la Commissione ha pertanto concluso che la concessione della suddetta esenzione è interamente a discrezione del governo dell'Indonesia.

    (923)

    Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'esenzione dai dazi all'importazione concessa sui fattori di produzione ai sensi del regime delle zone franche costituisce un contributo finanziario erogato dal governo dell'Indonesia ai produttori esportatori sotto forma di rinuncia a entrate altrimenti dovute.

    (924)

    Di conseguenza la Commissione ha concluso che l'esenzione dai dazi all'importazione sulle importazioni di fattori di produzione costituisce la rinuncia ad entrate o la non riscossione delle stesse ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto ii), del regolamento di base.

    (925)

    Alla luce di quanto precede la Commissione ha pertanto ritenuto che tale regime conferisca un vantaggio ai produttori esportatori collocandoli in una situazione finanziaria migliore di quella nella quale si verrebbero a trovare in assenza del regime.

    (926)

    Il regime è specifico perché è riservato soltanto a determinate società in funzione dell'andamento delle loro esportazioni e della loro ubicazione in zone geografiche specifiche all'interno della giurisdizione dell'autorità concedente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

    d)   Osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni

    (927)

    Il gruppo IRNC ha sostenuto che non dovrebbe essere calcolato alcun vantaggio per i fattori di produzione importati dalla Cina, dall'Australia e dal Vietnam in ragione dell'esistenza di accordi di libero scambio tra l'Indonesia e tali paesi.

    (928)

    Tale argomentazione è stata ritenuta giustificata per l'Australia e il Vietnam e la Commissione ha pertanto rivisto l'importo delle sovvenzioni del rispettivo regime di sovvenzione. La Commissione non ha tuttavia accolto l'argomentazione in relazione ai pezzi di ricambio importati dalla Cina. In effetti la Commissione ha osservato che la grande maggioranza dei prodotti importati dalla Cina era costituita da pezzi di ricambio acquistati da società collegate. Come sottolineato ai considerando 899 e 903, tali pezzi di ricambio riguardavano macchinari per i quali la Commissione ha contestato l'origine e per i quali ha concluso che era applicabile un dazio all'importazione, ossia un dazio pari al 5 % sulla base del codice SA delle apparecchiature in questione. Mutatis mutandis ciò vale anche per i pezzi di ricambio collegati a tali apparecchiature.

    (929)

    Il gruppo IRNC ha sostenuto che il regime delle zone franche è una sovvenzione all'esportazione e dovrebbe pertanto essere calcolata sulla base del fatturato delle esportazioni e successivamente detratta dai dazi combinati soggetti a dumping e sovvenzione.

    (930)

    Tale argomentazione è stata ritenuta giustificata per quanto concerne le materie prime utilizzate nella produzione di prodotti finiti esportati. La Commissione ha pertanto ricalcolato il rispettivo margine di sovvenzione.

    e)   Calcolo dell'importo della sovvenzione

    (931)

    Il vantaggio è stato calcolato come differenza tra l'importo dei dazi all'importazione dovuti durante il periodo dell'inchiesta e l'importo effettivo dei dazi all'importazione pagati durante il periodo dell'inchiesta. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo IRNC ammontava allo 0,28 % per i pezzi di ricambio e allo 0,90 % per le materie prime.

    4.12.4.   Esenzione dall'IVA per i macchinari

    (932)

    Il denunciante ha sostenuto che i produttori esportatori hanno beneficiato dell'esenzione dall'IVA per le importazioni di macchinari. L'inchiesta ha stabilito che l'amministrazione fiscale indonesiana ha pagato tempestivamente i rimborsi IVA presentati dalle società durante il PI per l'eccedenza di IVA versata. La Commissione ha pertanto concluso che non vi erano sovvenzioni compensabili connesse a tali esenzioni dall'IVA.

    4.12.5.   Imposta sui terreni e sui fabbricati nell'industria mineraria

    (933)

    Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'Indonesia ha ridotto il valore imponibile dei terreni e degli edifici appartenenti all'industria mineraria e alla sua industria a valle. La Commissione non ha tuttavia riscontrato alcun elemento di prova dell'esistenza di sovvenzioni per questi regimi.

    4.12.6.   Conclusione relativa alla sovvenzione

    (934)

    La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per le società che hanno collaborato in conformità alle disposizioni del regolamento di base esaminando ciascuna sovvenzione o regime di sovvenzione, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ciascuno dei produttori esportatori durante il periodo dell'inchiesta. Per calcolare la sovvenzione complessiva la Commissione ha dapprima calcolato la percentuale di sovvenzione: importo della sovvenzione in percentuale rispetto al fatturato totale della società. In seguito tale percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e i relativi tassi sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.

    (935)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha osservato che dalle risultanze della Commissione è emerso che la grande maggioranza delle sovvenzioni individuate per i produttori esportatori integrati incide sulle fasi a monte del processo di produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Secondo il denunciante, ciò significa che anche il produttore indonesiano non integrato di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ossia Jindal Indonesia, potrebbe aver beneficiato di sovvenzioni concesse ai produttori indiani e/o indonesiani a monte. Ciò potrebbe verificarsi nel caso di vendite sul mercato interno di prodotti a monte da parte del gruppo IRNC a Jindal Indonesia o in caso di acquisti da parte di Jindal Indonesia di prodotti a monte sovvenzionati di origine indiana.

    (936)

    Il gruppo Jindal e Jindal Indonesia hanno risposto che non esiste una base giuridica per tale trasferimento a Jindal Indonesia e che in ogni caso non vi è alcun trasferimento di questo tipo.

    (937)

    Sulla base dell'analisi del processo di produzione di Jindal Indonesia e degli acquisti di materie prime della società durante il PI, la Commissione ha concluso che la società non avrebbe potuto beneficiare degli acquisti di prodotti a monte sovvenzionati di origine indonesiana.

    (938)

    Jindal Indonesia ha tuttavia acquistato prodotti a monte, in particolare rotoli laminati a caldo, da una società collegata in India, che potrebbe aver beneficiato della fornitura di minerali di cromo da parte del governo dell'India per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato (cfr. sezione 3.3.2). A tale riguardo la Commissione non è potuta giungere a risultanze in quanto le informazioni disponibili al riguardo nel fascicolo erano insufficienti. L'asserzione del denunciante è stata pertanto respinta.

    (939)

    Il denunciante ha inoltre sostenuto che le massicce esportazioni dall'Indonesia non sarebbero una conseguenza accessoria della sua politica nel settore dell'acciaio inossidabile, quanto piuttosto la sua stessa finalità. Ciò subordinerebbe di fatto numerosi regimi alle esportazioni, in particolare la fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato e il sostegno finanziario concesso nel contesto della cooperazione bilaterale tra il governo dell'Indonesia e il governo della RPC. Il denunciante ha esortato la Commissione a valutare l'andamento di fatto delle esportazioni di tali regimi e a compensarli sulla base del fatturato delle esportazioni piuttosto che del fatturato totale del produttore esportatore.

    (940)

    Come sottolineato al considerando 929, la Commissione ha accolto questa argomentazione relativa al regime concernente le importazioni di materie prime nella zona franca. Tuttavia la Commissione non concorda con tale argomentazione per gli altri regimi. La fornitura di minerali di nichel per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato costituisce una sovvenzione alla produzione e non vi è alcun legame con le vendite all'esportazione del prodotto finito.

    (941)

    Per quanto concerne il sostegno finanziario, la situazione è diversa dal caso sugli pneumatici menzionato dal denunciante. In tale caso il governo cinese ha concesso una sovvenzione a una società con sede in Cina subordinandola all'impegno specifico per tale società di aumentare le sue vendite all'esportazione dalla Cina verso l'UE, mediante l'acquisizione delle attività globali (soprattutto il suo know-how tecnico e i suoi canali di distribuzione nell'UE) di una società di proprietà estera sotto l'egida dell'iniziativa «One Belt, One Road». Trasferire tali circostanze nel contesto attuale corrisponderebbe a una sovvenzione concessa dal governo della RPC alla società madre del gruppo Tsingshan in Cina subordinata all'impegno da parte di tale gruppo di aumentare le sue esportazioni dalla Cina verso l'Indonesia. È evidente che ciò non si è verificato nel caso di specie. Di contro, in un contesto analogo a quello del caso di specie, come quello dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF, il sostegno finanziario concesso nel contesto della cooperazione bilaterale tra Cina ed Egitto non è stato considerato condizionato alle esportazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (942)

    Dato che l'importo della sovvenzione a favore di Jindal Indonesia è inferiore alla soglia minima, non saranno imposti dazi a tale società.

    (943)

    È stato inoltre necessario stabilire un importo della sovvenzione per l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato non incluso nel campione. Date le circostanze specifiche del caso, non è stato possibile procedere in tal senso seguendo la metodologia consueta, basata sulla media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensative stabilita per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. In effetti, come indicato in precedenza, l'importo definitivo della sovvenzione concesso a Jindal Indonesia era inferiore all'importo minimo. Essendovi soltanto un produttore esportatore rimasto, la Commissione ha deciso di applicare l'aliquota del dazio di tale produttore esportatore all'unico produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, ad esclusione del regime relativo ai finanziamenti agevolati, per il quale non vi erano elementi di prova del fatto che la società in questione ne avesse potuto beneficiare. In effetti la società in questione non ha legami con la Cina e pertanto non avrebbe potuto beneficiare dei finanziamenti agevolati concessi al gruppo IRNC.

    (944)

    Dato che la Commissione ha calcolato un'aliquota del dazio soltanto per un produttore esportatore e in considerazione del fatto che i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione beneficiano di un'aliquota inferiore, come spiegato nel considerando precedente, la Commissione ha deciso in via eccezionale di fissare il livello del dazio per «tutte le altre società» al livello del gruppo IRNC.

    Società

    Importo totale della sovvenzione

    Gruppo IRNC

    21,4  %

    Jindal Indonesia

    0,02  % (inferiore alla soglia minima)

    Altre società che hanno collaborato

    13,5  %

    Tutte le altre società

    21,4  %

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Definizione di industria dell'Unione e produzione dell'Unione

    (945)

    Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori noti dell'Unione. Essi hanno costituito l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (946)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il consorzio degli importatoti e dei distributori e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione dell'identità dei 13 produttori dell'Unione che costituivano l'industria dell'Unione durante il PI. Oltre ai tre produttori inclusi nel campione e alle società che sostengono la denuncia (vale a dire Acerinox, Outokumpu Nirosta GmbH, Outokumpu Stainless AB), si tratta di Marcegaglia, Acroni, Arinox, Otelinox e tre rilaminatori con sede in Germania (SAP Precision Metal, BWS e Waelzholz).

    (947)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata determinata pari a circa 3,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, segnatamente le risposte verificate di Eurofer al questionario e le risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (948)

    Come indicato al considerando 25, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente.

    5.2.   Consumo dell'Unione

    (949)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi: a) sui dati verificati di Eurofer concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti; tali dati sono stati in parte sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come illustrato più in dettaglio al considerando 976; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate da Eurostat.

    (950)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Consumo dell'Unione

    3 873 092

    3 717 114

    3 442 541

    3 206 766

    Indice

    100

    96

    89

    83

    Fonte: Eurofer, produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

    (951)

    Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 17 %.

    5.3.   Importazioni dai paesi interessati

    5.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (952)

    La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (953)

    Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

    a)

    l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

    b)

    la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell'Unione simile.

    (954)

    L'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito in relazione alle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati è sintetizzato ai considerando 302 e 933. Tutti questi margini, fatta eccezione per Jindal Indonesia, sono superiori alla soglia minima fissata all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (955)

    Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile. Le quote di mercato delle importazioni nel periodo dell'inchiesta erano del 3,4 % per l'India e del 2,8 % per l'Indonesia.

    (956)

    Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da ciascuno dei due paesi interessati e tra queste ultime e il prodotto simile dell'Unione presentavano analogie. In effetti, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia erano in concorrenza tra loro quando erano importati per essere venduti sul mercato dell'Unione e in concorrenza con il prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione, giacché tutti questi prodotti sono venduti a categorie simili di acquirenti.

    (957)

    Il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno contestato la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dall'India e dall'Indonesia sulla situazione dell'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno sostenuto che i volumi delle importazioni da entrambi i paesi sono bassi rispetto alla quota di mercato dell'industria dell'Unione, le importazioni dall'India sono rimaste stabili e sono state limitate dalle misure di salvaguardia e non è stata effettuata un'adeguata analisi delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti dell'Unione simili, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (958)

    Il consorzio e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione dei modelli teorici utilizzati per valutare le condizioni della concorrenza nel mercato dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta e dei paesi interessati nonché la conferma che i servizi della Commissione operanti in materia di concorrenza e analisi economica sono stati consultati riguardo a tali condizioni della concorrenza.

    (959)

    La Commissione ha effettuato un'analisi in cui ha confrontato i tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione dai produttori esportatori e il prodotto venduto dai produttori dell'Unione, sulla base dei numeri di controllo del prodotto (NCP) forniti dalle società incluse nel campione. Da tale analisi è emerso un elevato livello di corrispondenza. Il livello di corrispondenza tra ciascun produttore esportatore e le vendite dell'industria dell'Unione è comunicato ai produttori esportatori inclusi nel campione nelle loro divulgazioni specifiche delle informazioni. Inoltre la Commissione ha riscontrato un livello significativo di similarità nei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell'Indonesia rispetto ai tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori dell'India. La Commissione ha quindi concluso che i prodotti importati dai paesi interessati e i prodotti dell'Unione erano in netta concorrenza tra di loro e che una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni fosse appropriata. Il consorzio e l'importatore indipendente non hanno fornito alcun elemento di prova circostanziato del motivo per cui l'analisi effettuata dalla Commissione sarebbe inesatta o insufficiente. Il fatto che l'India benefici di un contingente specifico per paese nell'ambito delle misure di salvaguardia non incide sulla presente analisi alla luce delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (960)

    Tutti i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

    5.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati

    (961)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla base dei dati Eurostat e dei dati dei produttori esportatori. Dato che la Commissione ha constatato che le esportazioni di Jindal Indonesia erano soggette a sovvenzioni inferiori alla soglia minima, tali esportazioni sono state escluse dai dati relativi alle importazioni. La quota di mercato delle importazioni è stata quindi calcolata confrontando il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni con il consumo dell'Unione.

    (962)

    Visto il numero limitato di parti che ha presentato dati, alcune cifre riportate di seguito sono presentate sotto forma di intervalli di valori per motivi di riservatezza (220).

    (963)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    India

    114 865

    120 729

    105 359

    108 885

    Indice

    100

    105

    92

    95

    Quota di mercato

    3,0  %

    3,2  %

    3,1  %

    3,4  %

    Indice

    100

    110

    103

    114

    Indonesia

    [0 -100 ]

    [10 000 -14 000 ]

    [48 000 -52 000 ]

    [68 000 -72 000 ]

    Indice

    0

    100

    [400 -450 ]

    [550 -600 ]

    Quota di mercato

    [0,0 -0,1 ] %

    [0,3 -0,5 ] %

    [1,4 -1,7 ] %

    [2,1 -2,4 ] %

    Indice

    0

    100

    [400 -450 ]

    [650 -700 ]

    Totale dei paesi interessati

    [114 865 -114 965 ]

    [130 729 -134 729 ]

    [153 359 -157 359 ]

    [176 885 -180 885 ]

    Indice

    100

    [115 -117 ]

    [136 -138 ]

    [154 -156 ]

    Quota di mercato

    [3,0 -3,1 ] %

    [3,5 -3,7 ] %

    [4,5 -4,8 ] %

    [5,5 -5,8 ] %

    Indice

    100

    [120 -122 ]

    [152 -154 ]

    [186 -188 ]

    Fonte: Eurostat, dati dei produttori esportatori.

    (964)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 55 %, il che ha consentito loro di accrescere la propria quota di mercato congiunta dal [3,0-3,1] % nel 2017 al [5,5-5,8] % nel periodo dell'inchiesta. Tale aumento, in termini sia di volume delle importazioni sia di quota di mercato, può essere attribuito alle importazioni provenienti dall'Indonesia, la quale ha registrato un aumento dei volumi delle proprie importazioni pari a quasi sei volte nel periodo in esame e un incremento della propria quota di mercato dal praticamente zero al [2,1-2,4] %. Le importazioni dall'India sono aumentate dal 2017 al 2018, ma in seguito hanno registrato un calo. Ciò ha determinato un calo complessivo in termini assoluti durante il periodo in esame. Il 1o febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (221). All'India è stato assegnato un contingente tariffario specifico per paese per il prodotto oggetto dell'inchiesta, che limita le importazioni soggette al dazio contingentale durante il PI a un livello inferiore a quello del 2018. Poiché l'Indonesia non era soggetta a un contingente tariffario specifico per paese, bensì al contingente per tutti gli altri paesi, le sue importazioni non erano soggette a restrizioni analoghe a quelle indiane. Il calo delle importazioni indiane è stato tuttavia meno grave rispetto al calo complessivo del consumo dell'Unione e pertanto la quota di mercato dell'India è comunque aumentata lievemente dal 3 % nel 2017 al 3,4 % nel periodo dell'inchiesta.

    5.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

    (965)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    India

    2 080

    2 173

    2 075

    2 073

    Indice

    100

    104

    100

    100

    Indonesia

    N/A

    [1 450 -1 650 ]

    [1 800 -2 000 ]

    [1 800 -2 000 ]

    Indice

    0

    100

    123 -128

    123 -128

    Media dei paesi interessati

    2 080

    [2 000 -2 150 ]

    [1 900 -2 050 ]

    [1 900 -2 050 ]

    Indice

    100

    100 -102

    96 -98

    96 -98

    Fonte: Eurostat, dati dei produttori esportatori.

    (966)

    Nel caso dell'India, i prezzi medi delle importazioni sono aumentati del 4 % tra il 2017 e il 2018, ma sono rimasti complessivamente stabili nel periodo in esame, mentre nel caso dell'Indonesia sono aumentati del 28 % (nel 2017 le importazioni erano trascurabili). Tuttavia durante l'intero periodo in esame i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione (cfr. tabella 10).

    (967)

    La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

    a)

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

    b)

    la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

    (968)

    Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Sono emersi margini di undercutting del 5,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani e del 12,4 % per il produttore esportatore indonesiano.

    (969)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e una parte indipendente hanno chiesto alla Commissione di divulgare i dati e i criteri utilizzati per determinare tanto i prezzi all'importazione del prodotto in esame quanto il calcolo del margine di undercutting.

    (970)

    I prezzi delle importazioni dai paesi interessati, come indicato nella tabella 6 che precede, si basano su dati Eurostat. Tali informazioni sono pubblicamente disponibili. Come illustrato ai considerando 966 e 967, il margine di undercutting si basava su un confronto tra i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione e i corrispondenti prezzi dei produttori esportatori inclusi nel campione praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, differenziati per tipo di prodotto e adeguati in modo da corrispondere a pari condizioni di vendita. I prezzi di vendita dettagliati per società sono stati forniti solo alle società interessate nelle rispettive comunicazioni specifiche, poiché sono per definizione riservati.

    5.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    5.4.1.   Osservazioni generali

    (971)

    Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame.

    (972)

    Come indicato al considerando 25, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento.

    (973)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta verificata al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell'Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato, fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (974)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche commerciali sleali.

    (975)

    Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito.

    5.4.2.   Indicatori macroeconomici

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (976)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)

    3 708 262

    3 640 429

    3 379 817

    3 111 804

    Indice

    100

    98

    91

    84

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    4 405 623

    4 517 379

    4 530 146

    4 572 365

    Indice

    100

    103

    103

    104

    Utilizzo degli impianti

    84  %

    81  %

    75  %

    68  %

    Indice

    100

    96

    89

    81

    Fonte: questionario macroeconomico restituito da Eurofer, questionari dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (977)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di distributori e importatori e un importatore indipendente hanno chiesto i dati sulla base dei quali la Commissione è giunta ai dati di cui alla tabella 7 e hanno sostenuto che il calo dell'utilizzo degli impianti non è collegato alle importazioni dall'India e dall'Indonesia, dato che il calo è stato superiore all'aumento delle importazioni dai paesi interessati.

    (978)

    I dati di cui alla tabella 7 si basano sulle risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato, dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e, per quanto riguarda gli altri produttori dell'Unione, sulla base del questionario macroeconomico verificato di Eurofer. Eurofer ha fornito i dati raccolti dai suoi membri e stime ragionevoli per i restanti produttori.

    (979)

    In effetti il calo della produzione è stato superiore all'aumento delle importazioni dai paesi interessati. Ciò è dovuto a un calo dei consumi, che si riflette nella tabella 4. Come illustrato nella sezione 6.2.3, la Commissione ha concluso che tale diminuzione del consumo non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dall'Indonesia e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    (980)

    Il consorzio di distributori e importatori e un importatore indipendente hanno chiesto la divulgazione del quantitativo importato dai produttori dell'Unione dai paesi interessati. Dai dati a disposizione della Commissione è emerso che i produttori dell'Unione inclusi nel campione non hanno rivenduto né ulteriormente trasformato le importazioni dai paesi interessati.

    (981)

    Nel periodo in esame il volume della produzione dell'industria dell'Unione ha subito un drastico calo, pari al 16 %. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva; ciò significa che si è tenuto conto degli adeguamenti, considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. In seguito all'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e da Taiwan nel 2015 (222), alcuni produttori dell'Unione hanno avviato l'ammodernamento della loro capacità produttiva. Tale ammodernamento ha comportato un leggero aumento della capacità produttiva, pari al 4 %, nel periodo in esame.

    (982)

    A causa del calo della produzione e del leggero aumento della capacità, l'utilizzo degli impianti ha subito un calo del 19 % nel periodo in esame ed è sceso al di sotto del 70 % nel periodo dell'inchiesta.

    Volume delle vendite e quota di mercato

    (983)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (in tonnellate)

    2 735 448

    2 711 044

    2 530 259

    2 330 537

    Indice

    100

    99

    92

    85

    Quota di mercato

    70,6  %

    72,9  %

    73,5  %

    72,7  %

    Indice

    100

    103

    104

    103

    Fonte: Eurofer ed Eurostat.

    (984)

    Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 15 % nel periodo in esame.

    (985)

    L'industria dell'Unione è tuttavia riuscita a mantenere e persino ad accrescere leggermente la propria quota di mercato di 2,1 punti percentuali nel periodo in esame; la contrazione del consumo è stata persino maggiore rispetto alla diminuzione del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, in quanto le vendite dell'Unione hanno parzialmente sostituito le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati.

    (986)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che l'aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione indicava l'assenza di pregiudizio e che l'aumento della quota di mercato dei paesi interessati non ha inciso negativamente sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione. Tali soggetti hanno sostenuto che la Commissione era tenuta a fornire altri elementi di prova positivi a dimostrazione del pregiudizio per quanto riguarda gli altri indicatori di pregiudizio.

    (987)

    Come illustrato al considerando 963, il leggero aumento della quota di mercato dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame non ha modificato il fatto che le importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati hanno registrato un aumento di circa il 55 % e stavano causando un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Come indicato ai considerando 1006 e 1007, anche gli altri indicatori di pregiudizio hanno dimostrato che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione ha quindi dovuto essere respinta.

    Crescita

    (988)

    I dati di cui sopra relativi ai volumi della produzione e delle vendite sono stati indicativi di un'evidente tendenza al ribasso nel periodo in esame e hanno dimostrato che l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere in termini assoluti. Una lieve crescita rispetto al consumo è stata possibile solo perché l'industria dell'Unione ha scelto di reagire alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni abbassando i propri prezzi di vendita.

    Occupazione e produttività

    (989)

    Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Occupazione e produttività

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Numero di dipendenti

    13 411

    13 495

    13 968

    13 660

    Indice

    100

    101

    104

    102

    Produttività (tonnellate per dipendente)

    277

    270

    242

    228

    Indice

    100

    98

    88

    82

    Fonte: Eurofer.

    (990)

    Il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione in relazione alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è aumentato del 4 % tra il 2017 e il 2019 e ha registrato un calo di 2 punti percentuali tra il 2019 e il periodo dell'inchiesta, il che si è tradotto in un aumento del 2 % nel periodo in esame. Dato il drastico calo della produzione, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in tonnellate per dipendente (in equivalenti a tempo pieno) prodotte ogni anno, ha subito una contrazione notevole, pari al 18 %, nel periodo in esame.

    Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche commerciali sleali

    (991)

    Tutti i margini di sovvenzione, ad esclusione di Jindal (Indonesia), come indicato sopra, erano notevolmente superiori al livello minimo. Tali margini di sovvenzione hanno inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

    (992)

    Oltre all'inchiesta antidumping distinta sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo provenienti dai paesi interessati (223), le importazioni di tali prodotti sono già state oggetto di una precedente inchiesta antidumping. La Commissione ha constatato che la situazione dell'industria dell'Unione nel 2013 è stata notevolmente influenzata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan, il che ha comportato l'istituzione di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni da tali paesi nell'ottobre 2015 (224). Le misure antidumping sono state estese nel settembre del 2021 (225). È quindi improbabile che la situazione dell'industria dell'Unione abbia risentito, se non in misura marginale, delle pratiche commerciali sleali durante l'intero periodo in esame.

    5.4.3.   Indicatori microeconomici

    Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (993)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata)

    2 252

    2 312

    2 206

    2 175

    Indice

    100

    103

    98

    97

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    1 958

    2 064

    2 019

    2 013

    Indice

    100

    105

    103

    103

    Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (994)

    Dopo aver registrato un leggero aumento, pari al 3 %, tra il 2017 e il 2018, i prezzi medi unitari di vendita sono diminuiti del 6 % tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta, il che si è tradotto in un calo del 3 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo i costi di produzione hanno registrato un aumento simultaneo del 5 %, dopodiché si sono stabilizzati a un livello di costo superiore del 3 % rispetto all'inizio del periodo in esame. L'andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel e del ferrocromo. A causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire tale aumento dei costi ai prezzi di vendita ed è stata persino costretta a ridurre i propri prezzi di vendita.

    Costo del lavoro

    (995)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Costo medio del lavoro per ETP (in EUR)

    72 366

    70 663

    71 659

    70 324

    Indice

    100

    98

    99

    97

    Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (996)

    Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che i produttori dell'Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato, nel tentativo di limitarne il pregiudizio.

    Scorte

    (997)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Scorte

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Scorte finali (in tonnellate)

    125 626

    148 777

    125 480

    98 835

    Indice

    100

    118

    100

    79

    Scorte finali, come percentuale della produzione

    5,54  %

    6,53  %

    6,09  %

    5,13  %

    Indice

    100

    118

    110

    93

    Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (998)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 21 %. Tale andamento ha seguito il calo del volume della produzione. La maggior parte dei tipi del prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può rilevare dalla tabella precedente, nel periodo in esame l'indicatore ha registrato una fluttuazione compresa tra il 5 % e il 7 % del volume della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    5.4.3.1.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    Tabella 13

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

    7,6  %

    6,0  %

    1,5  %

    0,4  %

    Indice

    100

    79

    19

    6

    Flusso di cassa (EUR)

    387 200 359

    273 674 277

    237 840 311

    184 024 688

    Indice

    100

    71

    61

    48

    Investimenti (EUR)

    111 578 442

    111 637 871

    96 541 925

    96 585 152

    Indice

    100

    100

    87

    87

    Utile sul capitale investito

    20  %

    15  %

    6  %

    4  %

    Indice

    100

    75

    31

    20

    Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

    (999)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

    (1000)

    La redditività complessiva è scesa dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell'inchiesta. Come illustrato al punto 5.3.3, tale calo è coinciso con l'aumento dei volumi delle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati e con l'incremento della loro quota di mercato.

    (1001)

    Tutti gli altri indicatori finanziari, ossia il flusso di cassa, gli investimenti e il rendimento delle attività totali, hanno chiaramente seguito lo stesso andamento al ribasso.

    (1002)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha registrato un calo costante nel periodo in esame, attestandosi nel periodo dell'inchiesta a un livello inferiore del 52 % rispetto all'inizio di tale periodo.

    (1003)

    Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Dopo essere rimasti stabili tra il 2017 e il 2018, si osserva un netto calo di 13 punti percentuali dal 2018 al 2019. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel periodo in esame tale parametro ha subito un calo notevole e costante, pari all'80 %.

    (1004)

    Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da ingenti investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così ingenti.

    5.5.   Conclusioni sul pregiudizio

    (1005)

    Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione è stata in grado di rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India e dall'Indonesia solo abbassando i propri prezzi di vendita, così da mantenere (e persino incrementare leggermente) la propria quota di mercato nel periodo in esame. Nel periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno determinato sul mercato dell'Unione una contrazione dei prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. I prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame, mentre, in condizioni di concorrenza leale, avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all'aumento del costo di produzione, che è aumentato del 3 %.

    (1006)

    Il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente nel periodo in esame e sia i volumi delle vendite sia i volumi della produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito tale andamento. La capacità produttiva è aumentata marginalmente, alla luce delle prospettive positive per l'industria dell'Unione emerse a seguito dell'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC e di Taiwan nel 2015.

    (1007)

    Nel periodo in esame i produttori dell'Unione hanno tuttavia registrato un drastico calo della produttività e dell'utilizzo degli impianti. Il deterioramento di tali parametri può essere spiegato solo in misura limitata dal modesto aumento dell'occupazione e della capacità ed è stato causato principalmente dalla contrazione del consumo dell'Unione e dal simultaneo aumento delle importazioni dai paesi interessati.

    (1008)

    Sono tuttavia gli indicatori finanziari dei produttori dell'Unione ad aver mostrato pienamente il pregiudizio subito. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei costi di produzione che, accompagnato da una diminuzione dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell'inchiesta. Un andamento negativo analogo può essere osservato in relazione agli altri indicatori finanziari: investimenti (– 13 %), utile sul capitale investito (– 80 %) e flusso di cassa (– 52 %).

    (1009)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (1010)

    Le informazioni a disposizione della Commissione relative al periodo successivo a quello dell'inchiesta hanno ulteriormente confermato la stessa conclusione. Sulla base dell'analisi dei dati presentati spontaneamente dall'industria dell'Unione e relativi agli ultimi due trimestri del 2020, la Commissione ha rilevato gli andamenti seguenti: gli aumenti della produzione, della capacità, dell'utilizzo degli impianti e delle vendite sono stati marginali; i prezzi hanno continuato a diminuire in modo significativo senza un corrispondente calo del costo di produzione; la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuita ulteriormente ed è diventata negativa, e anche il flusso di cassa, gli investimenti netti e l'utile sul capitale investito hanno registrato un ulteriore andamento negativo rispetto al periodo in esame, così come l'occupazione; la quota di mercato dell'industria dell'Unione è leggermente aumentata, ma anche le quote di mercato delle importazioni dai paesi interessati.

    (1011)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno sostenuto che le società denuncianti avevano registrato un aumento dei profitti dopo il periodo dell'inchiesta. Sebbene gli sviluppi nel periodo successivo a quello dell'inchiesta non siano direttamente pertinenti, come indicato nell'allegato 1 del presente regolamento, i produttori dell'Unione inclusi nel campione sono diventati in perdita nella seconda metà del 2020, contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio e dall'importatore indipendente. La Commissione ha dovuto pertanto respingere tale argomentazione.

    6.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (1012)

    Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver causato pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha accertato che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono: le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, l'aumento del costo delle materie prime e il comportamento dell'industria dell'Unione in relazione alla competitività dei prezzi.

    6.1.   Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

    (1013)

    Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di oltre il 50 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è quasi raddoppiata. Tale incremento della quota di mercato è andato a scapito delle importazioni dai paesi terzi. I bassi prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione. Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dall'India e dall'Indonesia erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione in una percentuale compresa tra il 5 % e il 19 %. A causa dei prezzi di tali importazioni, i produttori dell'Unione non solo non sono stati in grado di riflettere l'aumento dei costi delle materie prime nei loro prezzi, ma sono stati anche costretti a diminuire i loro prezzi di vendita per mantenere la loro quota di mercato.

    (1014)

    Di conseguenza, la redditività dei produttori dell'Unione, che nel 2017 si attestava a un livello relativamente elevato, è scesa fin quasi a zero nel periodo dell'inchiesta, il che ha avuto un ulteriore effetto negativo su tutti gli indicatori finanziari delle società in questione.

    (1015)

    Esiste quindi un solido nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India e dall'Indonesia e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    6.2.   Effetti di altri fattori

    (1016)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e distributori e un importatore indipendente hanno affermato che gli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione non stavano peggiorando a causa delle importazioni oggetto di dumping, bensì a causa degli effetti della pandemia di COVID-19.

    (1017)

    La Commissione ha constatato che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati hanno influito fortemente sui prezzi dell'industria dell'Unione e sui suoi indicatori finanziari. Come stabilito al considerando 965, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell'Unione per tutto il periodo in esame, prima della pandemia di COVID-19. La pandemia potrebbe aver influenzato il consumo sul mercato dell'Unione, ma un simile impatto avrebbe potuto concretizzarsi soltanto nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta (aprile-giugno 2020), mentre una contrazione sostanziale del consumo si era già evidenziata nel 2019.

    (1018)

    La Commissione ha inoltre analizzato ai considerando 1028 e 1029 il calo del consumo (e l'eventualità che esso fosse o no parzialmente correlato alla pandemia di COVID-19) quale potenziale altro fattore che avrebbe potuto arrecare pregiudizio, concludendo che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    6.2.1.   Importazioni non oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia

    (1019)

    Come illustrato al considerando 933, le sovvenzioni a favore di uno dei produttori esportatori indonesiani inclusi nel campione, Jindal Indonesia, sono risultate essere inferiori alla soglia minima.

    (1020)

    Nel periodo in esame il volume e il prezzo di tali importazioni dall'Indonesia hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 14

     

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Indonesia

    Volume (in tonnellate)

    [20 000 -21 000 ]

    [22 000 -23 000 ]

    [21 000 -22 000 ]

    [19 000 -20 000 ]

     

    Indice

    100

    [109 –111 ]

    [107 -109 ]

    [97 -98 ]

     

    Quota di mercato

    [0,5 -0,55 ] %

    [0,6 -0,63 ] %

    [0,63 -0,66 ] %

    [0,6 -0,63 ] %

     

    Indice

    100

    [113 -118 ]

    [118 -123 ]

    [113 -118 ]

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    [2 200 -2 300 ]

    [2 100 -2 200 ]

    [2 000 -2 100 ]

    [2 000 -2 100 ]

     

    Indice

    100

    [95 -99 ]

    [90 -94 ]

    [90 -94 ]

    (1021)

    Nel periodo in esame le importazioni non oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia hanno registrato un aumento nel 2018 e nel 2019, ma durante il PI si sono attestate a un livello leggermente inferiore a quello del 2017. La quota di mercato di tali importazioni è stata molto limitata durante tutto il periodo in esame, attestandosi a non più dello 0,65 %. Il prezzo di vendita di tali importazioni era superiore a quello delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

    (1022)

    Anche se le importazioni da Jindal Indonesia avvenivano a prezzi inferiori rispetto a quelli dell'industria dell'Unione, le vendite della società nell'Unione sono diminuite leggermente nel periodo in esame e sono rimaste esigue. Il pregiudizio causato da tali importazioni non ha pertanto attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    6.2.2.   Importazioni da paesi terzi

    (1023)

    Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 15

    Paese

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Taiwan

    Volume (in tonnellate)

    199 553

    223 110

    185 618

    165 540

     

    Indice

    100

    112

    93

    83

     

    Quota di mercato

    5,2  %

    6,0  %

    5,4  %

    5,2  %

     

    Indice

    100

    116

    105

    100

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 668

    1 749

    1 684

    1 655

     

    Indice

    100

    105

    101

    99

    Repubblica di Corea

    Volume (in tonnellate)

    147 696

    165 812

    160 947

    164 882

     

    Indice

    100

    112

    109

    112

     

    Quota di mercato

    3,8  %

    4,5  %

    4,7  %

    5,1  %

     

    Indice

    100

    117

    123

    135

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 859

    1 944

    1 860

    1 853

     

    Indice

    100

    105

    100

    100

    Sud Africa

    Volume (in tonnellate)

    98 063

    88 913

    94 567

    81 537

     

    Indice

    100

    91

    96

    83

     

    Quota di mercato

    2,5  %

    2,4  %

    2,7  %

    2,5  %

     

    Indice

    100

    94

    108

    100

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 004

    2 013

    1 831

    1 785

     

    Indice

    100

    100

    91

    89

    Altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    563 637

    372 858

    293 052

    266 255

     

    Indice

    100

    66

    52

    47

     

    Quota di mercato

    14,6  %

    10,0  %

    8,5  %

    8,3  %

     

    Indice

    100

    69

    58

    57

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 051

    2 345

    2 319

    2 407

     

    Indice

    100

    114

    113

    117

    Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

    Volume (in tonnellate)

    1 008 949

    850 693

    734 184

    678 213

     

    Indice

    100

    84

    73

    67

     

    Quota di mercato

    26,1  %

    22,9  %

    21,3  %

    21,1  %

     

    Indice

    100

    88

    82

    81

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 942

    2 076

    1 995

    2 014

     

    Indice

    100

    107

    103

    104

    Fonte: Eurostat.

    (1024)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi sono diminuite notevolmente in termini di volumi assoluti (del 33 %) e di quota di mercato (dal 26 % nel 2017 al 21 % nel periodo dell'inchiesta).

    (1025)

    Per quanto riguarda i singoli paesi, nel periodo in esame solo le importazioni dalla Corea sono aumentate, il che ha determinato un leggero aumento della sua quota di mercato (dal 3,8 % al 5,1 %). Sebbene i prezzi delle importazioni dalla Corea siano inferiori a quelli dei paesi interessati, è probabile che essi risentano dell'esistenza di prezzi di trasferimento, data la relazione tra il produttore coreano di acciaio inossidabile Samsung STS e Otelinox, società dell'UE che si occupa della laminazione a freddo in Romania. Non è possibile concludere in alcun modo se tali importazioni siano altresì effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, anche perché il mix di prodotti di tali importazioni non è nota.

    (1026)

    Come indicato al considerando 991, le importazioni da Taiwan sono attualmente soggette a un dazio antidumping del 6,8 % (226), mentre le importazioni dalla RPC sono soggette a un dazio compreso tra il 24,4 % e il 25,3 %.

    (1027)

    Le importazioni dalla RPC sono state molto basse durante l'intero periodo in esame. Le importazioni da Taiwan hanno registrato un aumento del 12 % tra il 2017 e il 2018, ma sono diminuite del 26 % dal 2018 al periodo dell'inchiesta, mantenendo una quota di mercato del 5 % circa nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni da Taiwan era inferiore ai prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati. Poiché nessun produttore di Taiwan ha collaborato con la Commissione nell'ambito del riesame in previsione della scadenza concluso a settembre del 2021, la Commissione non disponeva di ulteriori dettagli sui prezzi delle importazioni taiwanesi. Non si può pertanto escludere che tali importazioni abbiano arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione. Tuttavia, anche se le importazioni da Taiwan avessero contribuito al pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, tali importazioni sono diminuite del 17 % nel periodo in esame e non avrebbero quindi potuto essere la causa delle crescenti tendenze negative riscontrate nell'analisi del pregiudizio.

    (1028)

    La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni da altri paesi non attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India e dall'Indonesia e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione.

    6.2.3.   Calo del consumo

    (1029)

    Un calo significativo del consumo nel periodo in esame ha avuto un effetto negativo su alcuni degli indicatori di pregiudizio, in particolare sui volumi di vendita e di produzione. Tuttavia, come illustrato al considerando 1004, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio a livello dei prezzi piuttosto che in termini di volume. Nonostante la contrazione del mercato, i produttori dell'Unione sono riusciti ad aumentare leggermente la loro quota di mercato mediante una forte concorrenza sui prezzi nei confronti delle importazioni oggetto di sovvenzioni a prezzi sleali, il che ha comportato il deterioramento della redditività e di altri indicatori finanziari dell'industria dell'Unione quali flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

    (1030)

    La Commissione ha pertanto concluso che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

    6.2.4.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (1031)

    Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 16

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volume delle esportazioni (in tonnellate)

    450 587

    450 687

    410 840

    374 378

    Indice

    100

    100

    91

    83

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 369

    2 524

    2 428

    2 394

    Indice

    100

    107

    102

    101

    Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione, Eurofer.

    (1032)

    Le vendite all'esportazione dei produttori dell'Unione sono diminuite del 17 % nel periodo in esame, principalmente a causa delle misure istituite dagli Stati Uniti nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta e della concorrenza rafforzata delle vendite cinesi e delle vendite dei paesi interessati su mercati terzi. Tuttavia i volumi esportati, equivalenti a circa il 13 % del volume totale delle vendite, sono stati limitati rispetto al volume totale delle vendite dell'Unione e nel periodo in esame il prezzo medio delle vendite all'esportazione è stato costantemente più elevato rispetto ai prezzi praticati sul mercato dell'Unione.

    (1033)

    Su tale base la Commissione ha concluso che l'eventuale incidenza dell'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione sul pregiudizio subito è stato marginale.

    6.2.5.   Incidenza dei prezzi delle materie prime

    (1034)

    Un importatore indipendente ha indicato la questione dell'aumento dei costi delle materie prime (nichel, ferrocromo) come una causa della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

    (1035)

    Un aumento dei prezzi delle materie prime non costituisce di per sé una causa di pregiudizio, in quanto è solitamente accompagnato da un successivo aumento dei prezzi di vendita. Tuttavia il calo della redditività dei produttori dell'Unione e di tutti i loro indicatori finanziari è più di un semplice riflesso dell'aumento dei costi di produzione. Le importazioni a basso prezzo hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione e non solo non hanno consentito ai produttori dell'Unione di aumentare i prezzi per compensare l'aumento dei costi, ma li hanno costretti a ridurre ulteriormente i prezzi per evitare una perdita imminente di quota di mercato. Ciò si è tradotto in un netto calo dei dati relativi alla redditività, che nel periodo dell'inchiesta sono scesi fino a raggiungere il punto di pareggio.

    (1036)

    Su tale base la Commissione ha concluso che l'aumento dei prezzi di talune materie prime non ha arrecato di per sé un pregiudizio all'industria dell'Unione.

    6.2.6.   Comportamento dei produttori dell'Unione in relazione ai prezzi

    (1037)

    L'importatore indipendente ha sostenuto che il deterioramento della situazione finanziaria dei produttori dell'Unione era stato causato dalla concorrenza interna e dal comportamento di tali produttori in relazione ai prezzi.

    (1038)

    L'inchiesta non ha tuttavia confermato tale argomentazione. Le importazioni dai paesi interessati sono avvenute costantemente a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e quindi il motivo principale per cui i produttori dell'Unione non sono in grado di aumentare i loro prezzi e compensare l'aumento dei costi è la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    6.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (1039)

    È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India e dall'Indonesia, da un lato, e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione dall'altro. Si è rilevata infatti una coincidenza temporale tra l'aumento del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati e il deterioramento dei risultati dell'Unione nel periodo in esame. L'industria dell'Unione non ha avuto altra scelta che adeguarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni per evitare la perdita della propria quota di mercato. Ciò ha determinato una situazione in cui l'industria dell'Unione ha realizzato un livello di profitto insostenibile.

    (1040)

    Secondo quanto constatato dalla Commissione gli altri fattori che possono avere inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati i seguenti: le importazioni non oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia, le importazioni da paesi terzi, il calo del consumo e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.

    (1041)

    La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Le importazioni non oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia e da paesi terzi, il calo del consumo e l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione hanno influito soltanto in maniera limitata sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione, in particolare in termini di redditività e indicatori finanziari.

    (1042)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati. Le importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati hanno avuto un impatto sostanziale e determinante sul pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Gli altri fattori non hanno attenuato, né singolarmente né collettivamente, il nesso di causalità.

    (1043)

    Come illustrato nell'allegato 1, gli andamenti nella seconda metà del 2020 hanno confermato tale analisi. Le importazioni dai paesi interessati hanno continuato a guadagnare quote di mercato, grazie a prezzi che sono ulteriormente diminuiti in modo significativo, attestandosi costantemente su livelli inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e determinando una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Di contro nessun altro fattore attenua il nesso di causalità. Mentre il consumo ha continuato a calare, il pregiudizio sui prezzi è persistito. Le importazioni da altri paesi terzi hanno continuato a diminuire, perdendo ulteriori quote di mercato, e non vi sono indicazioni che la situazione delle importazioni da Jindal (Indonesia) sia cambiata. Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate soltanto marginalmente. In sintesi gli altri fattori non hanno attenuato, né singolarmente né collettivamente, il nesso di causalità nella seconda metà del 2020.

    7.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (1044)

    In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se si potesse concludere manifestamente che nella fattispecie l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (1045)

    L'industria dell'Unione consta di 13 produttori con sede in vari Stati membri e impiega direttamente 13 660 dipendenti la cui attività è collegata al prodotto oggetto dell'inchiesta. Nessuno dei produttori dell'Unione si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato al punto 5 nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, l'intera industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

    (1046)

    Si prevede che l'istituzione di dazi antisovvenzioni ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell'Unione, metterà fine alla contrazione dei prezzi e consentirà all'industria dell'Unione di coprire i crescenti costi di produzione e migliorare la propria situazione finanziaria nonostante il calo delle vendite dovuto alla contrazione del mercato. Ciò comporterebbe un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, consentendo a quest'ultima di raggiungere i livelli considerati necessari per una simile industria ad alta intensità di capitale. L'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dai paesi interessati. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio importanti hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. In particolare, gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione sono stati gravemente compromessi. È dunque importante riportare i prezzi a livelli non soggetti a sovvenzioni per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell'Unione in condizioni commerciali eque.

    (1047)

    Si conclude pertanto che l'istituzione di dazi antisovvenzioni sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione, in quanto consentirebbe a quest'ultima di riprendersi dagli effetti delle sovvenzioni arrecanti pregiudizio constatate.

    7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

    (1048)

    Si è manifestato un importatore indipendente. Inoltre hanno risposto al questionario anche un produttore dell'Unione che ha agito anche in veste di importatore indipendente e un utilizzatore finale.

    (1049)

    L'importatore indipendente ha sottolineato i potenziali effetti negativi delle misure antisovvenzioni sulla concorrenza sul mercato dell'Unione, una circostanza questa che, a sua volta, comporterebbe una mancanza di offerta, un peggioramento del servizio, un aumento dei prezzi e una qualità peggiore dei materiali.

    (1050)

    La Commissione ha concluso che, nonostante le potenziali misure antisovvenzioni, nell'Unione permarrà un livello sano di concorrenza, dato che il prodotto oggetto dell'inchiesta è fabbricato da 13 produttori dell'Unione, alcuni dei quali non partecipano alla denuncia. Inoltre le importazioni dai paesi terzi rappresentano ancora oltre il 20 % del mercato. È dunque improbabile che si verifichino i potenziali effetti negativi indicati dall'importatore.

    (1051)

    Le misure consentirebbero inoltre agli importatori di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e pertanto non si prevedono ripercussioni negative sulla redditività degli importatori. La gamma dei prodotti e la qualità del servizio non dovrebbero subire riduzioni; al contrario, la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni consente all'industria dell'Unione di disporre di nuovi investimenti e di migliorare la qualità.

    (1052)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di distributori e importatori e un importatore indipendente hanno sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto della situazione del mercato dell'acciaio dopo il periodo dell'inchiesta e hanno sostenuto che le misure connesse alla pandemia hanno comportato un rallentamento delle attività di estrazione, raffinazione e raccolta dei rottami, un aumento dei prezzi delle materie prime e una penuria di materie prime. Ciò ha fatto sì che l'Europa sia il mercato con i prezzi più elevati al mondo per i prodotti di acciaio inossidabile.

    (1053)

    Tali soggetti hanno inoltre affermato che le importazioni da paesi terzi sono necessarie per il mercato dell'Unione in quanto i produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare la domanda effettiva sul mercato dell'Unione, una circostanza questa che causa notevoli problemi nell'approvvigionamento di acciaio.

    (1054)

    L'aumento dei prezzi delle materie prime ha inciso sulla produzione mondiale e ha avuto ripercussioni tanto sull'industria dell'Unione quanto sulle importazioni. Inoltre esistono fonti di approvvigionamento di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da altri paesi terzi, di cui i più grandi sono Taiwan e Corea. Nell'Unione son comunque affluite importazioni da Taiwan, soggette a dazi antidumping relativamente bassi. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni verso l'Unione in termini assoluti e relativi. Anche il Sud Africa rimane presente sul mercato dell'Unione, malgrado l'asserito controllo delle società europee sulla sua produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Inoltre i dazi compensativi istituiti nei confronti di India e Indonesia non mirano a precludere il mercato dell'Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo. Tali argomentazioni hanno quindi dovuto essere respinte.

    7.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (1055)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano motivi validi per concludere che i dazi compensativi fossero di entità tale da indurre a concludere che non era nell'interesse dell'Unione istituire misure sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario dei paesi interessati.

    8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

    (1056)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo.

    8.1.   Livello delle misure compensative definitive

    (1057)

    L'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l'importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.

    (1058)

    L'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «[s]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione».

    (1059)

    Alla Commissione non è stata presentata nessuna informazione di questo tipo e, pertanto, il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.

    (1060)

    In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio compensativo definitivo

    India

    Jindal Stainless Limited

    4,3  %

    Jindal Stainless Hisar Limited

    4,3  %

    Chromeni Steels Private Limited

    7,5  %

    Tutte le altre società indiane

    7,5  %

    Indonesia

    PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

    21,4  %

    PT. Jindal Stainless Indonesia

    0  %

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione

    13,5  %

    Tutte le altre società indonesiane

    21,4  %

    (1061)

    L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta parallelamente a un'inchiesta antidumping distinta relativa allo stesso prodotto in esame originario dell'India e dell'Indonesia, nel contesto della quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di dumping per i produttori esportatori indonesiani e per uno dei produttori esportatori indiani. Soltanto per Chromeni, il dazio antidumping è stato basato sul margine di pregiudizio più basso. La Commissione ha garantito che l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (1062)

    Nel caso di entrambi i paesi, la Commissione ha valutato se alcuni dei regimi di sovvenzione siano o meno costituiti da sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni, che riducono di fatto i prezzi all'esportazione e incrementano di conseguenza i margini di dumping, al fine di decidere se, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, fosse necessario detrarre dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni riscontrati in relazione alle sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni.

    (1063)

    Avendo compensato alcuni regimi di sovvenzioni condizionati all'andamento delle esportazioni, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e al fine di evitare una doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell'importo definitivo accertato della sovvenzione. Successivamente la Commissione ha istituito il dazio antidumping definitivo residuo, che corrisponde al margine di dumping pertinente dal quale viene detratto l'importo delle sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni e fino a concorrenza del livello pertinente di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l'intero importo della sovvenzione relativo alle sovvenzioni alle esportazioni, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (1064)

    Laddove l'importo risultante dalla detrazione dell'importo della sovvenzione alle esportazioni dal margine di dumping era superiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha limitato il dazio antidumping al margine di pregiudizio. Laddove l'importo risultante dalla detrazione dell'importo della sovvenzione alle esportazioni dal margine di dumping era inferiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha fissato il livello del dazio antidumping in base all'importo più basso.

    (1065)

    È stato inoltre necessario stabilire un importo della sovvenzione per l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato non incluso nel campione. Date le circostanze specifiche del caso, non è stato possibile procedere in tal senso seguendo la metodologia consueta, basata sulla media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensative stabilita per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione. Infatti, come indicato ai considerando 941 e seguenti, l'importo definitivo della sovvenzione per Jindal Indonesia era inferiore all'importo minimo. Essendovi soltanto un produttore esportatore rimasto, la Commissione ha deciso di applicare l'aliquota del dazio di tale produttore esportatore all'unico produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, ad esclusione del regime relativo ai finanziamenti agevolati, per il quale non vi erano elementi di prova del fatto che la società in questione ne avesse potuto beneficiare. In effetti la società in questione non ha legami con la Cina e pertanto non avrebbe potuto beneficiare dei finanziamenti agevolati concessi al gruppo IRNC.

    (1066)

    Per quanto concerne l'India, dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori nei paesi interessati, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all'inchiesta. Per quanto concerne l'Indonesia, dato che la Commissione ha calcolato un'aliquota del dazio soltanto per un produttore esportatore, e in considerazione del fatto che i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione beneficiano di un'aliquota inferiore, come spiegato \al considerando 1064, la Commissione ha deciso in via eccezionale di fissare il livello del dazio per «tutte le altre società» al livello del gruppo IRNC.

    (1067)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali tali dazi saranno imposti sono fissate come segue:

    Società

    Margine di dumping

    Tasso di sovvenzione

    Livello di eliminazione del pregiudizio

    Aliquota del dazio compensativo

    Aliquota del dazio antidumping

    India

     

     

     

     

     

    Jindal Stainless Limited

    13,9  %

    4,3  %

    25,2  %

    4,3  %

    10,0  %

    Jindal Stainless Hisar Limited

    13,9  %

    4,3  %

    25,2  %

    4,3  %

    10,0  %

    Chromeni Steels Private Limited

    45,1  %

    7,5  %

    35,3  %

    7,5  %

    35,3  %

    Tutte le altre società indiane

    45,1  %

    7,5  %

    35,3  %

    7,5  %

    35,3  %

    Indonesia

     

     

     

     

     

    PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

    10,2  %

    21,4  %

    32,4  %

    21,4  %

    9,3  %

    PT. Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

    0  %

    33,1  %

    0  %

    20,2  %

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione

    20,2  %

    13,5  %

    33,1  %

    13,5  %

    19,3  %

    Tutte le altre società indonesiane

    20,2  %

    21,4  %

    33,1  %

    21,4  %

    19,3  %

    (1068)

    L'aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (1069)

    Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell'entità. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    8.2.   Clausola di monitoraggio specifica

    (1070)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».

    (1071)

    Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e dovrebbero, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente alla normativa doganale.

    (1072)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

    (1073)

    Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l'aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    (1074)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che esiste un rischio di elusione derivante dal fatto che i produttori esportatori sono gruppi di società di grandi dimensioni che si basano su operazioni infragruppo e sono presenti in diversi paesi terzi. Il denunciante ha pertanto incoraggiato la Commissione a vigilare sull'aumento delle esportazioni di materiali a monte e ad essere pronta ad avviare d'ufficio un'inchiesta antielusione. L'intenzione di procedere in tal senso, secondo il denunciante, dovrebbe essere menzionata nel presente regolamento.

    (1075)

    Il gruppo Jindal e Jindal Indonesia hanno risposto che non vi è alcun rischio di elusione dato che ciò comporterebbe una frode doganale, che è un reato. Tali soggetti hanno inoltre chiarito che l'unica trasformazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo effettuata al di fuori dell'India e dell'Indonesia avviene in Spagna (presso la società Iberjindal S.L.) e che, in ogni caso, il prodotto oggetto dell'inchiesta è soggetto a misure di salvaguardia che si applicano a tutte le importazioni.

    (1076)

    La Commissione prende atto delle osservazioni delle parti e, come sempre, vigilerà in maniera da agire in linea con la sua prassi di monitoraggio delle misure in vigore.

    9.   DISPOSIZIONI FINALI

    (1077)

    A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (227), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (1078)

    Come illustrato nei considerando 1060 e 1066, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell'importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un'abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    (1079)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (228) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 (229) della Commissione la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti la tariffa oltre contingente, il dazio antidumping e il dazio compensativo. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e compensative con misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio compensativo con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto in esame per la durata dell'applicazione della misura di salvaguardia.

    (1080)

    Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello dei dazi antidumping e compensativi a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping e compensativi, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping e compensativo di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping e compensativi istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping e compensativi non riscossi è sospesa.

    (1081)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 (230),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell'India e dell'Indonesia.

    2.   Il dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è il seguente:

    Paese

    Società

    Dazio compensativo definitivo

    Codice addizionale TARIC

    India

    Jindal Stainless Limited

    4,3  %

    C654

    Jindal Stainless Hisar Limited

    4,3  %

    C655

    Chromeni Steels Private Limited

    7,5  %

    C656

    Tutte le altre società indiane

    7,5  %

    C999

    Indonesia

    PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

    21,4  %

    C657

    PT. Jindal Stainless Indonesia

    0  %

    C658

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione

    13,5  %

    Cfr. allegato 2

    Tutte le altre società indonesiane

    20,5  %

    C999

    3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    5.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 è così modificato:

    1.

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    India

    Jindal Stainless Limited

    10,0  %

    C654

    Jindal Stainless Hisar Limited

    10,0  %

    C655

    Chromeni Steels Private Limited

    35,3  %

    C656

    Tutte le altre società indiane

    35,3  %

    C999

    Indonesia

    PT. Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy

    9,3  %

    C657

    PT. Jindal Stainless Indonesia

    20,2  %

    C658

    Altre società che hanno collaborato al caso antisovvenzioni, ma non al caso antidumping

    19,3  %

    Cfr. allegato 2

    Tutte le altre società indonesiane

    19,3  %

    C999»

    2.

    è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 6:

    «6.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.»;

    3.

    è inserito un nuovo articolo 1, paragrafo 7:

    «7.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;

    Articolo 3

    1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi compensativo e antidumping combinati indicati rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 1, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

    3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi compensativo e antidumping combinati indicati rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 1, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    4.   La parte dell'importo dei dazi compensativo e antidumping non riscossi a norma del paragrafo 3 è sospesa.

    5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 57 del 17.2.2021, pag. 16).

    (3)  Nel presente regolamento l'espressione «governo dell'India» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

    (4)  Nel presente regolamento l'espressione «governo dell'Indonesia» è utilizzata in senso lato e comprende tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153).

    (6)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

    (7)  Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 167 del 16.5.2019, pag. 11).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

    (9)  Documento Sherlock n. t21.001429 del 17 febbraio 2021.

    (10)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2513.

    (11)  Al questionario era allegato un elenco degli istituti finanziari che erogavano prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione.

    (12)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

    (15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione, del 4 ottobre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 352 del 5.10.2021, pag. 1), considerando 6.

    (16)  POLITICA PER LA CONCESSIONE DI UNA PREFERENZA NEL CONTESTO DI APPALTI PUBBLICI DI PRODOTTI A BASE DI FERRO E ACCIAIO FABBRICATI A LIVELLO NAZIONALE - RIVISTA, 2019, articolo 2.11 e allegato B (Gazzetta dell'India n. 324 del 29 maggio 2019).

    (17)  http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee.

    (18)  Notification No. 88/ 2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, del 21 settembre 2017.

    http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf.

    (19)  Cus. 20th April, 2001F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento relativo alla restituzione per beneficiare del tasso di restituzione applicabile a tutte le industrie; disponibile all'indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus.

    (20)  Il livello dell'aliquota DDS è cambiato a decorrere dal 28 gennaio 2020.

    (21)  Avviso pubblico del governo dell'India n. 32/2015-2020 del 22 settembre 2016, disponibile all'indirizzo https://content.dgft.gov.in/Website/PN3216_0.pdf.

    (22)  Disponibile all'indirizzo: https://indiankanoon.org/doc/25127/ (data dell'ultimo accesso: 27 gennaio 2022).

    (23)  Notifica n. 246 del 17 aprile 2015.

    (24)  Notifica n. 322 del 20 maggio 2015.

    (25)  Notifica n. 516 del 29 giugno 2015.

    (26)  Notifica n. 632 del 14 agosto 2015.

    (27)  Notifica n. 749 del 3 dicembre 2015.

    (28)  Notifica n. 645 del 20 ottobre 2015.

    (29)  Notifica n. 471 dell'11 luglio 2016.

    (30)  Notifica n. (numero non fornito) del 4 marzo 2016.

    (31)  Notifica n. 137 del 27 febbraio 2017.

    (32)  Disponibile all'indirizzo: https://mines.gov.in/writereaddata/Content/NMP12032019.pdf (data dell'ultimo accesso: 27 gennaio 2022).

    (33)  WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US — Carbon Steel (India)), relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9-4.10 e 4.17-4.20, nonché WT/DS437/AB/R (US – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

    (34)  WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 349.

    (35)  Disponibile all'indirizzo https://steel.gov.in/sites/default/files/GRANT%20OF%20MINING%20LEASES_0.pdf, data dell'ultimo accesso: 27 gennaio 2022.

    (36)  Pagina 4 della relazione Dang.

    (37)  Pagine 119 e 120 della relazione Dang.

    (38)  Pagine 121 e 122 della relazione Dang.

    (39)  Pagina 157 della relazione Dang.

    (40)  Pagina 121 della relazione Dang.

    (41)  Pagina 144 della relazione Dang.

    (42)  Disponibile all'indirizzo http://mme.iitm.ac.in/shukla/wg_steel2212%281%29.pdf, data dell'ultimo accesso: 27 gennaio 2022.

    (43)  Pagina 77 della relazione del gruppo di lavoro.

    (44)  Pagina 79 della relazione del gruppo di lavoro.

    (45)  Pagine 81 e 82 della relazione del gruppo di lavoro.

    (46)  https://steel.gov.in/policies/exportimport-policy-iron-ore (la seconda tabella si riferisce ai minerali di cromo).

    (47)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials, data dell'ultimo accesso: 27 gennaio 2022.

    (48)  L'aliquota è aumentata a 3 000 INR/tonnellata nel 2009.

    (49)  Base giuridica recente: notifica n. 35/2016-Customs del 26.5.2016.

    (50)  «EFx/x+1» copre il periodo dal 1o aprile dell'anno x al 31 marzo dell'anno x + 1.

    (51)  Analisi Heinz H. Pariser - documento Sherlock n. t21.007982 del 25 novembre 2021.

    (52)  Ibidem.

    (53)  DDC Mining Export Limited, Smirne, Turchia, http://www.ddcmining.com/chrome-ore.html.

    (54)  Jindal, osservazioni presentate in merito alle osservazioni formulate da Eurofer sul parametro di riferimento, 29 luglio 2021, punto 13, pag. 5.

    (55)  Jindal, osservazioni presentate in merito alle osservazioni formulate da Eurofer sul parametro di riferimento, 29 luglio 2021, punto 8, pag. 4.

    (56)  Ibidem.

    (57)  https://archive.org/details/gov.in.is.10818.1984/page/n7/mode/2up, pagina 4.

    (58)  Fonte: 2020 CRU International Ltd. ©.

    (59)  Relazione dell'organo d'appello, United States — Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India, WT/DS436/AB/R, adottata il 19 dicembre 2014, punto 4.317.

    (60)  Sulla base dei dati dell'OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC) - Turchia-Cina. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC adattati al periodo dell'inchiesta sulla base dell'indice BDI (Baltic Dry Index) https://it.wikipedia.org/wiki/Baltic_Dry_Index.

    (61)  Sulla base della quotazione delle consegne a Istanbul – porto di Derince fornita dalla Banca mondiale: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf, pag. 51.

    (62)  IHS Markit.

    (63)  Documento Sherlock n. t21.007982 del 25 novembre 2021.

    (64)  Relazione dell'organo d'appello, United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India, WT/DS436/AB/R, adottata il 19 dicembre 2014, punto 4.398.

    (65)  https://www.statista.com/statistics/273634/nickel-reserves-worldwide-by-country/.

    (66)  Cfr. ad esempio gli sforzi del governo dell'Indonesia per attirare il Giappone: https://kemenperin.go.id/artikel/3594/Let-Japan-Process-Nickel-in-Indonesia:-Industri-minister.

    (67)  https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/44119/cina-minta-indonesia-jamin-investor.

    (68)  http://en.people.cn/200506/28/eng20050628_192888.html.

    (69)  https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/44119/cina-minta-indonesia-jamin-investor.

    (70)  https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/44119/cina-minta-indonesia-jamin-investor.

    (71)  L'articolo 1 della legge n. 11 del 1967 sull'attività mineraria attribuiva già un ruolo predominante al governo dell'Indonesia e gli concedeva poteri di regolamentazione su tale settore, affermando che «[t]utti i minerali rinvenuti nella giurisdizione mineraria indonesiana sotto forma di risorse naturali messe a disposizione da Dio onnipotente costituiscono una ricchezza nazionale del popolo indonesiano e devono pertanto essere controllate e utilizzate dallo Stato a favore del massimo benessere della popolazione».

    (72)  https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/RPJPN%202005-2025-english.pdf.

    (73)  http://www.gbgindonesia.com/en/main/legal_updates/government_changes_divestment_requirements_for_mining_companies_in_indonesia.php.

    (74)  https://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20Nomor%2048%20Tahun%202017.pdf.

    (75)  Relazione annuale 2020 di Antam, pag. 296, disponibile all'indirizzo: https://www.antam.com/en/reports/annual-reports.

    (76)  http://www.vale.com/indonesia/EN/investors/information-market-id/annual-reports/doc/2020-Annual-Report-PT-Vale-Indonesia-Tbk.pdf.

    (77)  Società al 100 % di proprietà dello Stato.

    (78)  http://www.vale.com/indonesia/EN/investors/information-market-id/shareholder-profile/Pages/default.aspx.

    (79)  http://www.vale.com/indonesia/en/business/mining/nickel/nickel-indonesia/pages/default.aspx.

    (80)  Il governo dell'Indonesia è l'azionista di controllo di Antam tramite Inalum, che detiene il 65 % del capitale di Antam.

    (81)  Antam detiene il 10 % di PT Weda Bay Nickel. Antam ha la possibilità di aumentare al 25 % le proprie quote in PT WBN. Il restante 90 % è di proprietà di Strand Minerals Pte. Ltd, attualmente detenuta per il 57 % dal gruppo Tsingshan e per il 43 % da Eramet S.A (cfr. relazione annuale di Antam del 2020, pag. 421).

    (82)  https://timah.com/userfiles/post/2103166050097BA4F96.pdf (relazione annuale 2020 di PT Timah).

    (83)  PT Vale è stata inclusa sulla base di informazioni pubblicamente disponibili (relazione annuale PT Vale).

    (84)  http://www.vale.com/indonesia/EN/aboutvale/local-leadership/boc/Pages/default.aspx.

    (85)  https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/eumpublications/newsflash/2014/eumnewsflash-50.pdf.

    (86)  http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins137694.pdf.

    (87)  https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2017/13~PMK.010~2017Per.pdf.

    (88)  http://www.apbi-icma.org/uploads/files/old/2018/02/Peraturan-Menteri-ESDM-No.11-Tahun-2018-English-Version-.pdf.

    (89)  http://www.apbi-icma.org/uploads/files/regulation/PERMEN%20ESDM%20NO.%207%20THN%202020%20(ENG-VERSION).pdf.

    (90)  http://www.apbi-icma.org/uploads/files/old/2017/02/PP-No.1-2017-ENGLISH-Version.pdf.

    (91)  http://www.apbi-icma.org/uploads/files/old/2017/02/Permen-ESDM-No.9-2017-English-Version.pdf.

    (92)  https://jdih.esdm.go.id/peraturan/25_Permen%20ESDM%20No.%2043%20Tahun%202018%20tentang%20Perubahan%20atas%20Permen%20ESDM%20Nomor%209%20Tahun%202017.pdf.

    (93)  https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/-new-regulation-on-mineral-ore-benchmark-price-issued.

    (94)  https://cerindocorp.com/News/61835aaa4161220b3a25ea7d.

    (95)  https://cerindocorp.com/News/61835aaa4161220b3a25ea7d.

    (96)  https://industriallindah.com/tag/obyek-vital-nasional/.

    (97)  Il governo dell'Indonesia ha dichiarato che questa versione modificata dell'articolo 85 del GR 1/2017 era volta ad applicare il prezzo di riferimento per il nichel (HPM) nella vendita di minerali e carbone ai fini del calcolo delle entrate dello Stato. Tuttavia in tale regolamento non sembra esservi alcun riferimento al fatto che l'HPM dovrebbe essere utilizzato soltanto ai fini del calcolo delle entrate dello Stato.

    (98)  https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/-new-regulation-on-mineral-ore-benchmark-price-issued.

    (99)  https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/-new-regulation-on-mineral-ore-benchmark-price-issued.

    (100)  http://www.ima-api.org/wp-content/uploads/2020/07/IMA-Daily-Update-Tuesday-July-21-2020-dikonversi.pdf.

    (101)  http://www.ima-api.org/wp-content/uploads/2020/07/IMA-Daily-Update-Tuesday-July-21-2020-dikonversi.pdf.

    (102)  Relazioni del panel, China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/R, Add.1 e Corr.1 / WT/DS395/R, Add.1 e Corr.1 / WT/DS398/R, Add.1 e Corr.1, adottate il 22 febbraio 2012, come modificata dalle relazioni dell'organo d'appello WT/DS394/AB/R / WT/DS395/AB/R / WT/DS398/AB/R, DSR 2012:VII, pag. 3 501, punti 7.378 e 7.380.

    (103)  Relazione del panel, China – Raw Materials, cit., punto 7.382.

    (104)  Relazione del panel, China – Raw Materials, cit., punto 7.381.

    (105)  Relazione del panel, China – Raw Materials, cit., punto 8.8.

    (106)  Relazioni dell'organo d'appello, China – Measures Related to the Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/AB/R / WT/DS395/AB/R / WT/DS398/AB/R, adottate il 22 febbraio 2012, DSR 2012:VII, pag. 3295, punto 362, lettera b).

    (107)  Relazione del panel, United States – Measures Treating Exports Restraints as Subsidies, WT/DS194/R, adottata il 23 agosto 2001, punto 8.29.

    (108)  Relazione del panel, United States – Countervailing Measures on Softwood Lumber from Canada, WT/DS533/R, diffusa ai membri dell'OMC il 24 agosto 2020, punti 7.600 e 7.606.

    (109)  Relazione del panel, US – Exports Restraints, cit., punto 8.34.

    (110)  https://www.tambang.co.id/harga-patokan-mineral-akan-diterapkan-di-bulan-oktober-15712/.

    (111)  https://www.ap3i.or.id/News/News-Update/Oktober-ESDM-Terapkan-Harga-Patokan-Mineral.html.

    (112)  https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/-new-regulation-on-mineral-ore-benchmark-price-issued.

    (113)  Relazione dell'organo d'appello, United States – Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India, WT/DS436/AB/R, adottata il 19 dicembre 2014, punto 4.158.

    (114)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

    (115)  Relazione dell'organo d'appello DS 436, punto 4.398.

    (116)  https://kemenperin.go.id/artikel/3594/Let-Japan-Process-Nickel-in-Indonesia:-Industri-minister.

    (117)  Relazione annuale di IMIP per il 2017;

    https://www.business.hsbc.com.cn/en-gb/belt-and-road/story-5;

    www.etsingshan.com/Art/Art_38/Art_38_69.aspx;

    https://www.dsppatech.com/dsppa-pa-system-applied-in-indonesia-morowali-industrial-park.html.

    (118)  https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/44119/cina-minta-indonesia-jamin-investor.

    (119)  https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=CHN-2010-0093.pdf.

    (120)  https://tingroom.com/print_173679.html.

    (121)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025, pagg. 65-68.

    (122)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025.

    (123)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17), considerando 49 e seguenti.

    (124)  Ibidem, considerando 55.

    (125)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39), considerando 37 e 70.

    (126)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale [SWD(2017) 483 final/2], del 20.12.2017, pag. 360. Più in generale, sul settore siderurgico nella RPC, cfr. capitolo 14 – Settore siderurgico, pagg. 346-376 dello stesso documento.

    (127)  «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» (capitolo I e capitolo III).

    (128)  «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» (capitolo I, 1.2.3).

    (129)  «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» (capitolo II).

    (130)  «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» (capitolo II, 2.7.8).

    (131)  https://www.mfa.gov.cn/ce/cebe//eng/mhs/t1249201.htm.

    (132)  Bisnis, «China-based lenders back investment in Indonesia», 26 aprile 2011, https://bisnis.tempo.co/read/331438/cina-diminta-investasi-pengolahan-hasil-tambang.

    (133)  «Programma quinquennale di sviluppo Indonesia-Cina per la cooperazione economica e commerciale» (capitolo I, 1.2.3).

    (134)  http://www.china-asean-fund.com/sub-fund-3-detail.php?id=1.

    (135)  www.beritasatu.com/whisnu-bagus-prasetyo/ekonomi/142063/sby-presiden-tiongkok-hadiri-penandatanganan-bisnis-lebih-rp-36-t.

    (136)  https://www.business.hsbc.com.cn/en-gb/belt-and-road/story-5.

    (137)  Jindal Stainless Indonesia non ha beneficiato di alcun regime di finanziamento agevolato, in quanto non rientrava nella cooperazione bilaterale tra il governo della RPC e il governo dell'Indonesia e non ha ricevuto prestiti a condizioni agevolate.

    (138)  http://www.cccme.org.cn/cp/cooperation/zones.aspx.

    (139)  https://enterpriseasia.org/apea/indonesia/awards/id-2015/halim-mina/.

    (140)  https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/15/morowali-investors-jittery-over-policy-uncertainties.html.

    (141)  http://www.decent-china.com/index.php/index/about/index?cid=15.

    (142)  https://bisnis.tempo.co/read/331438/cina-diminta-investasi-pengolahan-hasil-tambang.

    (143)  Accordo tra i governi della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Indonesia sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina, 5.1.

    (144)  Accordo tra i governi della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Indonesia sui parchi industriali integrati Indonesia-Cina, 5.2.

    (145)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025, pagg. 120-140.

    (146)  Comitato per l'accelerazione della realizzazione di infrastrutture prioritarie (KPPIP) e regolamento del presidente della Repubblica di Indonesia n. 3 del 2016 sull'accelerazione dell'attuazione dei progetti strategici nazionali.

    (147)  Come stabilito dal regolamento presidenziale n. 3 del 2016 sull'accelerazione dell'attuazione dei progetti strategici nazionali.

    (148)  http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/31200/Document/1493265/1493265.htm.

    (149)  https://mscconference.com/wp-content/uploads/MSC18-presentations/Evolving-Seascape-3-Xue-BRI.pdf e http://www.acfic.org.cn/zzjg_327/nsjg/llb/llbgzhdzt/2019zhinan/2019zhinan_1/201910/t20191029_144336.html. Cfr. anche https://www.etsingshan.com/Art/Art_19/Art_19_103.aspx e https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11442-018-1526-5.pdf.

    (150)  http://fec.mofcom.gov.cn/article/jwjmhzq/article02.shtml.

    (151)  Relazione annuale sullo sviluppo in Africa, n. 19 (2016-2017, Yellow Books of Africa, pag. 13).

    (152)  «Regolamento sulle zone industriali 142/2015 rispetto al 24/2009» e, successivamente, «regolamento sulle zone industriali 142/2015».

    (153)  https://enterpriseasia.org/apea/indonesia/awards/id-2015/halim-mina/.

    (154)  http://www.china-asean-fund.com/sub-fund-3-detail.php?id=1.

    (155)  Tenggara strategic Briefing paper: Belt and Road Initiative: What's in it for Indonesia?, https://tenggara.id/assets/source/Insights/BRI-Briefing-Paper-English.pdf.

    (156)  http://www.chinatoday.com.cn/english/report/2016-11/29/content_731597.htm.

    (157)  https://www.tssgroup.com.cn/en/tsingshan-became-a-newcomer-of-the-fortune-500/.

    (158)  https://pandapawdragonclaw.blog/2021/01/17/indonesia-morowali-industrial-park-how-industrial-policy-reshapes-chinese-investment-and-corporate-alliances/.

    (159)  https://kemenperin.go.id/artikel/17208/Kunjungan-Chairman-Tsingshan-Holding-Group-Tiongkokhttps://kemenperin.go.id/artikel/17208/Kunjungan-Chairman-Tsingshan-Holding-Group-Tiongkok.

    (160)  https://www.etsingshan.com/Art/Art_14/Art_14_196.aspx.

    (161)  Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico globale tra la Repubblica popolare cinese e la Repubblica di Indonesia, disponibile all'indirizzo:

    https://www.mfa.gov.cn/ce/ceindo/eng/zgyyn/zywx/t1249223.htm.

    (162)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

    (163)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

    (164)  Sezione IV – 8 del tredicesimo piano quinquennale per l'adeguamento e il potenziamento dell'acciaio.

    (165)  D. Brautigam e Xiaoyang Tang; Going Global in Groups: Structural transformation and China's Special Economic Zones overseas, World Development, vol. 63, 2014, pagg. 78-91.

    (166)  Inchiesta antisovvenzioni sui prodotti in fibra di vetro e caso sugli pneumatici (sezioni 4.3.3 e 3.7).

    (167)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1), considerando da 409 a 412.

    (168)  Come nel caso del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

    (169)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1), considerando 377.

    (170)  Cfr. l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base e l'articolo 1.1, lettera a), comma 1, punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    (171)  Relazione dell'organo di appello, US – DRAMS, WT/DS296/A/R, punto 112.

    (172)  Tra l'altro, i fatti in esame possono essere considerati anche dal punto di vista dell'articolo 16 del progetto di articoli dell'ILC. La stretta cooperazione tra i governi di Indonesia e Cina non si è tradotta unicamente nel riconoscimento e nell'adozione di atti cinesi da parte del governo indonesiano, bensì è servita a permettere una possibile elusione dei dazi, tanto effettivi quanto potenziali, istituiti dall'UE sulle esportazioni cinesi del prodotto in esame originarie dell'Indonesia.

    (173)  Relazione del panel, United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint), WT/DS353/R, adottata il 23 marzo 2012, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello WT/DS353/AB/R, DSR 2012:II, pag. 649, punto 7.955.

    (174)  Relazione dell'organo d'appello, United States – Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint), WT/DS353/AB/R, adottata il 23 marzo 2012, DSR 2012:I, pag. 7, punto 614.

    (175)  Relazione del panel, US – Exports Restraints, cit., punti 8.65 e 8.73.

    (176)  Relazione dell'organo d'appello, United States – Continued Existence and Application of Zeroing Methodology, WT/DS350/AB/R, adottata il 19 febbraio 2009, DSR 2009:III, pag. 1291, punto 268 e relazione dell'organo d'appello, India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products, WT/DS50/AB/R, adottata il 16 gennaio 1998, DSR 1998:I, pag. 9, punto 45.

    (177)  WT/DS2/AB/R – US – Reformulated Gasoline, relazione dell'organo d'appello adottata il 20 maggio 1996, pag. 17.

    (178)  Cfr. per informazioni dettagliate J. Pauwelyn, The Role of Public International Law in the WTO – How far can we go?, American Journal of International Law (2001), pagg. 535 e seguenti; Graham Cook, Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles (CUP 2015).

    (179)  WT/DS379 – United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, relazione dell'organo d'appello adottata l'11 marzo 2011, punto 308; M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus Nijhoff, 2009), pag. 433.

    (180)  WT/DS379/AB/R, punti da 304 a 322.

    (181)  Commentaries to the Draft Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, adottate dalla Commissione del diritto internazionale in occasione della sua cinquantatreesima sessione (2001) («Note ILC»), Articolo 11, punto 8.

    (182)  Cfr. sentenza del Tribunale del 22 maggio 2014, Guangdong Kito Ceramics e altri/Consiglio, T-633/11, ECLI:EU:T:2014:271, punto 38; sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2017, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 88; e sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, punto 101.

    (183)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 7 giugno 2007, Řízení Letového Provozu, C-335/05, ECLI:EU:C:2007:321, punto 16 e la sentenza della Corte dell'8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK, C-240/09, ECLI:EU:C:2011:125, punti 45 e 51, riguardanti l'interpretazione del regolamento di base in conformità con l'accordo antidumping dell'OMC.

    (184)  Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (WT/DS379/AB/R), adottata il 25 marzo 2011, punto 308 («Per essere pertinenti, tali norme devono riguardare lo stesso oggetto dell'interpretazione dei termini del trattato»).

    (185)  Relazione dell'organo d'appello dell'OMC, United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (WT/DS379/AB/R), adottata il 25 marzo 2011, punto 312.

    (186)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 6 maggio 2010, Axel Walz, C- 63/09, ECLI:EU:C:2010:251, punti da 27 a 29; e sentenza della Corte del 6 ottobre 2020, Commissione europea/Ungheria, C-66/18, ECLI:EU:C:2020:792, punto 90. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 15 aprile 2010 in relazione alla causa Commissione europea/Repubblica italiana, C-334/08, ECLI:EU:C:2010:187, punti 29 e 30.

    (187)  http://fec.mofcom.gov.cn/article/jwjmhzq/ e http://www.cocz.org/index.aspx.

    (188)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo); regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici»); e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («caso sulle biciclette elettriche»); l'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti GFF.

    (189)  GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10.

    (190)  https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx.

    (191)  Decreto presidenziale n. 39 del 1991 concernente il coordinamento della gestione dei prestiti commerciali offshore, del 4 settembre 1991.

    (192)  https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3265 e https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2631, data dell'ultimo accesso: 19 gennaio 2022.

    (193)  Cfr. https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/, data dell'ultimo accesso: 18 agosto 2021; commissioni sugli scoperti di conto concessi ai funzionari: «sugli scoperti di conto superiori a 15 000 sterline gravano una commissione di attivazione pari all'1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell'1,5 %».

    (194)  Cfr. caso sui prodotti GFF, considerando 354 e 355.

    (195)  Cfr. sezione 4.3.3 dell'inchiesta sui prodotti GFF.

    (196)  Relazione annuale di IMIP per il 2017, pag. 84.

    (197)  https://web.archive.org/web/20131029223637/http:/www.chinaeconomicreview.com/node/43071.

    (198)  http://www.china-asean-fund.com/about-caf.php?slider1=1.

    (199)  https://business.sohu.com/20100524/n272300363.shtml.

    (200)  http://www.china-asean-fund.com/about-caf.php?slider1=1.

    (201)  http://www.china-asean-fund.com/about-caf.php?slider1=1.

    (202)  https://business.sohu.com/20100524/n272300363.shtml.

    (203)  http://eg.china-embassy.org/eng/rdwt/201309/201309/t20130915_7245108.htm.

    (204)  Caso sui prodotti GFF, considerando 775; caso sugli pneumatici, considerando 357.

    (205)  http://www.china-asean-fund.com/sub-fund-3-detail.php?id=1.

    (206)  Le società madri cinesi fanno parte del gruppo Tsingshan.

    (207)  https://www.etsingshan.com/Art/Art_38/Art_38_69.aspx.

    (208)  http://www.minmetals.com/english/News/201706/t20170626_226241.html.

    (209)  Caso sugli pneumatici, considerando 405 e 416.

    (210)  In ragione della totale omessa collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione non è stata in grado di chiedere potenziali informazioni pertinenti sui prezzi di apparecchiature analoghe in Cina per stabilire parametri di riferimento sulla base di statistiche ufficiali in Cina. Dato che la Commissione non è stata in grado di reperire informazioni sui prezzi in Cina e che non è stata fornita alcuna informazione sull'origine delle apparecchiature, la Commissione ha deciso di utilizzare come approssimazione una combinazione di prezzi per apparecchiature analoghe provenienti da diversi paesi.

    (211)  Relazione dell'organo d'appello, United States – Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada, WT/DS257/AB/R, adottata il 17 febbraio 2004, DSR 2004:II, pag. 571, punto 90.

    (212)  Ministero indonesiano dell'Industria, Industrial Facts and Figures, 2017, pagg. 34-35, https://kemenperin.go.id/majalah/11/facts-and-figures-industri-indonesia.

    (213)  Articolo 38.4 e articolo 39.1, lettera d), del regolamento n. 142 del 2015 sulle zone industriali.

    (214)  https://www.kemenkeu.go.id/media/6702/regulation-of-minister-of-finance-of-the-republic-of-indonesia-number-89-pmk010-2015.pdf.

    (215)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), pag. 15.

    (216)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), pag. 19.

    (217)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), pag. 20.

    (218)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), pag. 22. Anche il nichel è incluso in tale elenco.

    (219)  Piano generale per l'accelerazione e l'espansione dello sviluppo economico indonesiano 2011-2025 («MP3EI»), pag. 67.

    (220)  I dati relativi alle importazioni indonesiane di cui al presente regolamento sono presentati in intervalli di valori in ragione del rischio che qualsiasi società inclusa nel campione sottoponga a decompilazione i dati dei suoi concorrenti, soprattutto in considerazione del numero limitato di produttori esportatori in tale paese.

    (221)  GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27.

    (222)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    (223)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione, del 17 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 153).

    (224)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    (225)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 16.9.2021, pag. 1).

    (226)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 13 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 16.9.2021, pag. 1). Una società, Cia Far Industrial Factory Co., Ltd, ha ottenuto l'istituzione di un dazio antidumping pari allo 0 %.

    (227)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (228)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

    (229)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225I del 25.6.2021, pag. 1).

    (230)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. Modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).


    ALLEGATO 1

    Informazioni relative alla seconda metà del 2020

    (salvo diversa indicazione la fonte e le unità sono le stesse delle corrispondenti tabelle nel testo; i dati relativi all'Indonesia si riferiscono a tutte le importazioni; se necessario, gli indici sono estrapolati e confrontati con il 2017)

    Consumo (in tonnellate)

    Seconda metà 2020

    Consumo dell'Unione

    1 536 525

    Indice

    79


    Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

    Seconda metà 2020

    India

    45 541

    Indice

    79

    Quota di mercato

    3,0  %

    Indice

    100

    Indonesia

    49 425

    Indice

    715

    Quota di mercato

    3,2  %

    Indice

    901

    Totale dei paesi interessati

    94 966

    Indice

    148

    Quota di mercato

    6,2  %

    Indice

    208


    Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

    Seconda metà 2020

    India

    1 886

    Indice

    91

    Indonesia

    1 792

    Indice

    99

    Media dei paesi interessati

    1 846

    Indice

    94


    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    Seconda metà 2020

    Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)

    1 585 965

    Indice

    86

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    2 308 350

    Indice

    105

    Utilizzo degli impianti

    69  %

    Indice

    82


    Volume delle vendite e quota di mercato

    Seconda metà 2020

    Volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (in tonnellate)

    1 241 088

    Indice

    86

    Quota di mercato

    75  %

    Indice

    106


    Occupazione e produttività

    Seconda metà 2020

    Numero di dipendenti

    10 018

    Indice

    75

    Produttività (tonnellate per dipendente)

    158

    Indice

    115


    Prezzi di vendita nell'Unione

    Seconda metà 2020

    Prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata)

    2 007

    Indice

    89

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    1 946

    Indice

    99


    Scorte

    Seconda metà 2020

    Scorte finali (in tonnellate)

    93 392

    Indice

    74


    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

    Seconda metà 2020

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti ( % del fatturato delle vendite)

    –2,4  %

    Indice

    –31

    Flusso di cassa (EUR)

    24 276 139

    Indice

    13

    Investimenti (EUR)

    47 332 854

    Indice

    100

    Utile sul capitale investito

    –2  %

    Indice

    –7


    Importazioni da paesi terzi

     

    Seconda metà 2020

    Taiwan

    Volume (in tonnellate)

    63 040

     

    Quota di mercato

    4,1  %

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 399

    Repubblica di Corea

    Volume (in tonnellate)

    74 131

     

    Quota di mercato

    4,8  %

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 742

    Sud Africa

    Volume (in tonnellate)

    98 063

     

    Quota di mercato

    2,5  %

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 675

    Altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    117 361

     

    Quota di mercato

    7,6  %

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 217

    Totale di tutti i paesi terzi escluse India e Indonesia

    Volume (in tonnellate)

    293 037

     

    Quota di mercato

    19,1  %

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 850


    Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    Seconda metà 2020

    Volume delle esportazioni (in tonnellate)

    190 097

    Indice

    84

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 221

    Indice

    90


    ALLEGATO 2

    Produttori esportatori indonesiani non inclusi nel campione

    Paese

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Indonesia

    PT Bina Niaga Multiusaha

    C765


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