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Document 32022R0410
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/410 of 10 March 2022 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the continuing airworthiness management in a single air carrier business grouping (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1415
GU L 84 del 11.3.2022, p. 20–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 84/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/410 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per la relativa gestione. |
(2) |
A norma dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’operatore deve essere responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile che esso opera e deve essere approvato, come parte del suo certificato di operatore aereo, quale impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation, «CAMO») a norma dell’allegato V quater (parte CAMO). |
(3) |
Quando i vettori aerei fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese, tale requisito crea alcuni ostacoli all’istituzione e all’attuazione di un sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili che sono utilizzati da tale raggruppamento. La mancanza di un tale sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità comporta una duplicazione dei compiti, dato che le imprese non traggono benefici dal fatto di avere obiettivi e procedure simili, e impedisce l’interoperabilità a breve termine degli aeromobili tra diversi titolari del certificato di operatore aereo («COA»). |
(4) |
Nel settore si ritiene inoltre che la situazione attuale crei uno svantaggio, dal punto di vista della concorrenza, rispetto ad altri operatori aerei di paesi terzi, che non sono soggetti a tali vincoli giuridici. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire ai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 che fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei di stipulare un contratto con una CAMO all’interno di tale raggruppamento ai fini della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili da essi utilizzati. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2021 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 è aggiunta la lettera t) seguente:
|
2) |
l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
3) |
l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
(4) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
ALLEGATO I
L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
al punto M.A.201 sono inserite le seguenti lettere e bis) ed e ter):
|
2) |
l’appendice I è così modificata:
|
ALLEGATO II
L’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
1) |
il punto CAMO.A.105 è sostituito dal seguente: «CAMO.A.105 Autorità competente Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è:
|
2) |
al punto CAMO.A.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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3) |
al punto CAMO.A.125, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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4) |
al punto CAMO.A.135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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5) |
al punto CAMO.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):
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6) |
al punto CAMO.A.200 è aggiunta la lettera e) seguente:
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7) |
al punto CAMO.A.305 è aggiunta la seguente lettera b bis):
|
8) |
al punto CAMO.B.300 è aggiunta la seguente lettera g):
|
9) |
l’appendice I è sostituita dalla seguente: «Appendice I Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità — Modulo 14 AESA
Modulo 14 AESA versione 6
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