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Document 32022R0410

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1415

GU L 84 del 11.3.2022, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/410/oj

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 84/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/410 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per la relativa gestione.

(2)

A norma dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, in caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’operatore deve essere responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile che esso opera e deve essere approvato, come parte del suo certificato di operatore aereo, quale impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation, «CAMO») a norma dell’allegato V quater (parte CAMO).

(3)

Quando i vettori aerei fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese, tale requisito crea alcuni ostacoli all’istituzione e all’attuazione di un sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili che sono utilizzati da tale raggruppamento. La mancanza di un tale sistema comune di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità comporta una duplicazione dei compiti, dato che le imprese non traggono benefici dal fatto di avere obiettivi e procedure simili, e impedisce l’interoperabilità a breve termine degli aeromobili tra diversi titolari del certificato di operatore aereo («COA»).

(4)

Nel settore si ritiene inoltre che la situazione attuale crei uno svantaggio, dal punto di vista della concorrenza, rispetto ad altri operatori aerei di paesi terzi, che non sono soggetti a tali vincoli giuridici.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire ai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 che fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei di stipulare un contratto con una CAMO all’interno di tale raggruppamento ai fini della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili da essi utilizzati.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 04/2021 (4) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 2 è aggiunta la lettera t) seguente:

«t)

“armonizzazione dei sistemi di gestione”, processo coordinato tramite cui i sistemi di gestione di due o più imprese interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità.»;

2)

l’allegato I (parte M) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO I

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

al punto M.A.201 sono inserite le seguenti lettere e bis) ed e ter):

«e bis)

In deroga alla lettera e), punto 2), almeno due operatori facenti parte di un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei possono affidare alla stessa CAMO la responsabilità della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili da essi utilizzati, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1)

la CAMO è approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO) per la gestione degli aeromobili;

2)

la CAMO fa parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei degli operatori interessati;

3)

un contratto è stipulato in conformità all’appendice I del presente allegato tra la CAMO e il titolare del COA non approvato come CAMO;

4)

la sede principale di attività della CAMO si trova nel territorio a cui si applicano i trattati;

5)

i singoli sistemi di gestione delle imprese che stipulano un contratto sono armonizzati tra di loro.

e ter)

In deroga alla lettera e), punto 2), se la cessazione o la revoca di un certificato di operatore aereo determina una situazione in cui un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e facente parte di un raggruppamento di imprese di vettori aerei non risulta più conforme al punto M.A.201, lettera e bis), tale vettore aereo titolare di licenza definisce e attua un piano d’azione ritenuto soddisfacente dall’autorità competente per garantire non appena possibile la propria conformità al punto M.A.201, lettera e), punto 2).»;

2)

l’appendice I è così modificata:

a)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il contratto deve contenere la seguente dichiarazione:

 

“Il proprietario/operatore affida alla CAMO o alla CAO la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, che comprende, tra l’altro, l’elaborazione di un AMP che sarà approvato dall’autorità competente come specificato al punto M.1 e l’organizzazione della manutenzione dell’aeromobile conformemente al suddetto AMP.

 

In base al presente contratto, entrambi i firmatari si assumono i rispettivi obblighi da esso previsti.

 

Il proprietario/operatore dichiara, per quanto a sua conoscenza, che tutte le informazioni fornite alla CAMO o alla CAO riguardanti la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile sono e continueranno a essere corrette e che l’aeromobile non sarà riparato o modificato senza il preventivo accordo della CAMO o della CAO.

 

In caso di mancato rispetto del presente contratto da parte di uno dei due firmatari, la CAMO o la CAO e il proprietario/operatore valutano il relativo impatto sulla proroga del contratto e informano l’autorità competente o le autorità competenti di tali imprese. La valutazione condotta dalle imprese tiene in considerazione l’importanza, ai fini della sicurezza, del mancato rispetto del contratto e il suo eventuale carattere ripetitivo. Se, in seguito a tale valutazione, uno dei due firmatari ritiene di non poter adempiere alle proprie responsabilità a causa di limitazioni proprie o di mancanze da parte del firmatario, il contratto è annullato e l’autorità competente o le autorità competenti delle imprese ne sono informate immediatamente. In tal caso il proprietario/operatore avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e il proprietario/operatore informerà le autorità competenti dello Stato membro di registrazione entro due settimane in merito al mancato rispetto del contratto. In caso di contratto concluso in conformità al punto M.A.201, lettera e bis), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione è informata immediatamente”.»;

b)

la parte introduttiva del punto 5 è sostituita dalla seguente:

«Quando il proprietario/operatore stipula un contratto con una CAMO o una CAO in conformità al punto M.A.201, il contratto specifica come segue gli obblighi di ciascuna parte come indicato di seguito:»;

c)

al punto 5.1, punto 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

stabilire e ordinare la manutenzione necessaria a garantire un adeguato collegamento con il precedente programma di manutenzione dell’aeromobile;»;

d)

al punto 5.1, punto 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

coordinare il completamento della manutenzione programmata, comprese l’ispezione dei componenti, la sostituzione delle parti a vita limitata e l’attuazione di tutte le AD applicabili, e garantire la conformità ai requisiti operativi aventi un impatto sul mantenimento dell’aeronavigabilità, alle prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità stabilite dall’Agenzia e alle misure richieste dall’autorità competente come reazione immediata a un problema di sicurezza;»;

e)

al punto 5.1, punto 2, le lettere j), k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«j)

informare il proprietario/operatore ogni volta che l’aeromobile deve essere inviato ad un’impresa di manutenzione approvata;

k)

gestire e archiviare tutti i registri di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili;

l)

assicurare il coordinamento con l’operatore/il proprietario in merito a qualsiasi richiesta presentata all’autorità competente per eventuali deviazioni dal programma di manutenzione dell’aeromobile;»;

f)

al punto 5.1, punto 2, è aggiunta la seguente lettera m):

«m)

sostenere l’operatore/pilota-proprietario per quanto riguarda al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili quando effettua voli di collaudo dopo la manutenzione.»;

g)

al punto 5.2 sono aggiunti i seguenti punti 13, 14 e 15:

«13.

garantire la conformità al programma di manutenzione approvato e assicurare un coordinamento con la CAMO o la CAO riguardo a qualsiasi richiesta presentata all’autorità competente pertinente per l’estensione una tantum di un intervallo del programma di manutenzione;

14.

informare la CAMO o la CAO di qualsiasi non conformità ai requisiti operativi che possa compromettere il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili;

15.

informare la CAMO o la CAO di qualsiasi requisito operativo (ad esempio approvazioni specifiche) necessario per mantenere l’aeromobile nella configurazione richiesta.»;

h)

è aggiunto il seguente punto 7:

«7.

Requisiti aggiuntivi in caso di applicazione del punto M.A.201, lettera e bis)

Oltre ai requisiti e agli obblighi summenzionati ai punti 5.1 e 5.2, quando è concluso un contratto tra la CAMO e l’operatore in conformità del punto M.A.201, lettera e bis), il contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve anche soddisfare i requisiti di cui ai punti da 7.1 a 7.3.

Prima di firmare il contratto, l’operatore valuta la CAMO per assicurarsi che quest’ultima sia in grado di rispettare il contratto.

7.1.

Ammissibilità

Il contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità al punto M.A.201, lettera e bis), è concluso solo se il vettore aereo interessato è titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e se la CAMO fa parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei. Il contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità contiene una chiara descrizione di come soddisfare le condizioni descritte al punto M.A.201, lettera e bis). In particolare descrive in che modo i singoli sistemi di gestione delle imprese sono armonizzati tra di loro.

7.2.

Obblighi supplementari della CAMO:

1.

prendere conoscenza della procedura dell’operatore relativa al monitoraggio del contratto;

2.

ottenere l’accordo dell’operatore prima di subappaltare attività di mantenimento dell’aeronavigabilità;

3.

informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora l’aeromobile non sia presentato all’impresa di manutenzione approvata dall’operatore, come richiesto dalla CAMO, qualora il presente contratto non sia rispettato o qualora il contratto sia denunciato da una delle due parti;

4.

offrire corsi di formazione al personale dell’operatore affinché acquisisca una conoscenza adeguata degli aspetti seguenti della CAMO:

a)

politiche e procedure, responsabilità, obblighi, doveri e aree di interfaccia;

b)

linee di comunicazione (come ad esempio registri degli aeromobili, scambio tempestivo di informazioni accurate sull’aeronavigabilità, anche al di fuori del normale orario di lavoro);

c)

procedure che riguardano specificamente la CAMO, come l’utilizzo di software personalizzati, il monitoraggio dell’affidabilità, l’uso del quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile e le disposizioni in materia di interoperabilità.

7.3.

Obblighi supplementari dell’operatore:

1.

elaborare procedure di interfaccia con la CAMO per il rilascio e il rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità;

2.

in caso di necessità di manutenzione impreviste in sedi in cui non risulta incaricata nessuna impresa di manutenzione approvata conformemente all’allegato II (parte 145) del presente regolamento, informarne immediatamente la CAMO;

3.

informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il contratto sia denunciato da una delle due parti;

4.

offrire corsi di formazione al personale della CAMO affinché acquisisca una conoscenza adeguata dell’operatore, in particolare degli aspetti seguenti:

a)

politiche e procedure, responsabilità, obblighi, doveri e aree di interfaccia;

b)

linee di comunicazione;

c)

procedure che riguardano specificamente l’operatore, come le procedure operative, l’utilizzo di software personalizzati, l’uso del quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile e le disposizioni in materia di interoperabilità.».


ALLEGATO II

L’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

il punto CAMO.A.105 è sostituito dal seguente:

«CAMO.A.105 Autorità competente

Ai fini del presente allegato, l’autorità competente è:

a)

per le imprese con sede principale di attività nel territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago, una delle seguenti:

i)

l’autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività di tale impresa, nel caso in cui l’approvazione non sia inclusa nel certificato di operatore aereo o se la CAMO è incaricata conformemente al punto M.A.201, lettera e bis);

ii)

l’autorità designata dallo Stato membro dell’operatore, nel caso in cui l’approvazione sia inclusa nel certificato di operatore aereo;

iii)

l’autorità designata da uno Stato membro diverso da quello di cui al punto i) o ii), se la competenza è stata riassegnata a tale Stato membro conformemente all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139;

iv)

l’Agenzia, se la competenza le è stata riassegnata conformemente agli articoli 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

l’Agenzia, se la sede principale di attività delle imprese è al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago.»;

2)

al punto CAMO.A.125, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatta salva la lettera a), per i vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l’approvazione costituisce parte del certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità competente per l’aeromobile impiegato tranne quando, conformemente al punto M.A.201, lettera e bis), dell’allegato I (parte M), la CAMO è incaricata da operatori facenti parte di un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei.»;

3)

al punto CAMO.A.125, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, se indicato sia sul suo certificato sia sul certificato di operatore aereo o se si applica il punto M.A.201, lettera e bis);»;

4)

al punto CAMO.A.135, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Fatta salva la lettera b), quando la CAMO è incaricata da operatori facenti parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei in conformità al punto M.A.201, lettera e bis), dell’allegato I (parte M), la cessazione, la sospensione o la revoca del certificato di operatore aereo non annulla automaticamente il certificato della CAMO. In tal caso, il contratto concluso conformemente all’allegato I (parte M), appendice I, del presente regolamento diventa nullo.»;

5)

al punto CAMO.A.135 è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

In caso di cessione o revoca, il certificato dell’impresa è immediatamente riconsegnato all’autorità competente.»;

6)

al punto CAMO.A.200 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

Qualora, conformemente al punto M.A.201, lettera e bis), dell’allegato I (parte M), un contratto sia concluso tra una CAMO e gli operatori facenti parte di un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei, la CAMO garantisce che il suo sistema di gestione sia armonizzato con i sistemi di gestione degli operatori facenti parte di tale raggruppamento di imprese.»;

7)

al punto CAMO.A.305 è aggiunta la seguente lettera b bis):

«b bis)

Se coinvolte in attività di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità relative a un contratto stipulato in conformità al punto M.A.201, lettera e bis), la persona o le persone nominate in conformità al punto CAMO.A.305, lettera a), punto 3), non possono essere dipendenti di un’impresa approvata in conformità all’allegato II (parte 145) con cui la CAMO ha stipulato un contratto, salvo accordo specifico dell’autorità competente.»;

8)

al punto CAMO.B.300 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

Qualora un contratto sia concluso in conformità del punto M.A.201, lettera e bis), dell’allegato I (parte M), l’autorità competente responsabile della sorveglianza della CAMO e le autorità competenti responsabili della sorveglianza degli operatori interessati cooperano per garantire lo scambio di informazioni pertinenti allo svolgimento dei loro compiti. Questa cooperazione include lo scambio di informazioni sui risultati delle attività di supervisione effettuate da queste autorità competenti e può includere l’esecuzione di compiti di sorveglianza della CAMO da parte delle autorità competenti responsabili degli operatori.»;

9)

l’appendice I è sostituita dalla seguente:

«Appendice I

Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità — Modulo 14 AESA

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell’Unione europea (**)

CERTIFICATO DELL’IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].CAMO.XXXX

(Riferimento/i: includere qui l’approvazione/le approvazioni COA, COA XX.XXXX)

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni specificate di seguito, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica:

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

in quanto impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

CONDIZIONI:

1.

Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all’entità delle attività del manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvato (CAME) di cui all’allegato V quater (parte CAMO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

2.

Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel CAME approvato in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

3.

Il presente certificato è valido fintanto che l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata è conforme all’allegato I (parte M), all’allegato V ter (parte ML) e all’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

4.

Se l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito del proprio sistema di gestione, subappalta il servizio di una o più imprese, il presente certificato rimane valido a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.

5.

Fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 4, il presente certificato rimane valido con durata illimitata, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

Se il presente modulo viene utilizzato anche per i titolari di certificato di operatore aereo (COA) (vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008), il numero del COA o, se in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.201, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, i numeri dei COA devono essere aggiunti al riferimento, oltre al numero standard, e la condizione 5 di cui sopra deve essere sostituita dalle seguenti condizioni supplementari:

6.

Il presente certificato non costituisce un’autorizzazione all’impiego dei tipi di aeromobile di cui alla condizione 1. L’autorizzazione all’impiego dell’aeromobile è costituita dal COA.

7.

La cessazione, la sospensione o la revoca del COA di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 rende automaticamente nullo il presente certificato in relazione alle registrazioni dell’aeromobile specificate nel COA, tranne quando la CAMO è incaricata in conformità all’allegato I (parte M), punto M.A.201, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, salvo diversa indicazione esplicita dell’autorità competente.

8.

Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, il presente certificato rimane valido con durata illimitata, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

Data della prima versione: …

Firma: …

Data della presente revisione: … Revisione n.: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Pagina … di …

Pagina 2 di 2

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].CAMO.XXXX

(Riferimento/i COA XX.XXXX)

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Aeromobile: tipo/serie/gruppo

Revisione dell’aeronavigabilità autorizzata

Permessi di volo autorizzati

Imprese di subappalto

 

[SÌ/NO]

(***)

[SÌ/NO]

(***)

 

 

[SÌ/NO]

(***)

[SÌ/NO]

(***)

 

 

[SÌ/NO]

(***)

[SÌ/NO]

(***)

 

 

[SÌ/NO]

(***)

[SÌ/NO]

(***)

 

Le condizioni di approvazione sono limitate all’entità delle attività di cui alla sezione … del CAME approvato

Riferimento CAME: …

Data della prima versione: …

Firma: …

Data della presente revisione: … Revisione n.: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 14 AESA versione 6

(*)

o «AESA» se quest’ultima è l’autorità competente

(**)

cancellare nel caso di paesi terzi o non membri dell’AESA

(***)

cancellare la dicitura inutile se l’impresa non è approvata.
».

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