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Document 32022D0218
Council Decision (CFSP) 2022/218 of 17 February 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Decisione (PESC) 2022/218 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
Decisione (PESC) 2022/218 del Consiglio del 17 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
ST/14508/2021/INIT
GU L 37 del 18.2.2022, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 37/41 |
DECISIONE (PESC) 2022/218 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2022
che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (2), che ha modificato la decisione 2012/642/PESC e ha introdotto specifiche restrizioni settoriali. |
(3) |
Sono necessari alcuni chiarimenti per garantire la corretta applicazione di tali specifiche restrizioni settoriali. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 2 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle esportazioni, alle vendite, alle forniture o ai trasferimenti di beni e tecnologie a duplice uso o alla relativa fornitura di assistenza tecnica o finanziaria, per la manutenzione e la sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti.»; |
2) |
l’articolo 2 septies è così modificato:
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3) |
all’articolo 2 nonies, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
all’articolo 2 decies, paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
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5) |
all’articolo 2 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
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6) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 quindecies 1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
|
7) |
all’articolo 3, paragrafi 1 e 8, all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 5, paragrafo 1, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»; |
8) |
all’articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
all’articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato memebro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo.»; |
10) |
all’articolo 6, paragrafo 1, i termini «nell’allegato» sono sostituiti da «nell’allegato I, nell’allegato II e nell’allegato III»; |
11) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis 1. Il Consiglio e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I. 3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolari del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i propri diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725. Articolo 7 bis Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dalla presente decisione. (*1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
12) |
l’allegato III è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).
(2) Decisione (PESC) 2021/1031 del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 224I del 24.6.2021, pag. 15).
ALLEGATO
L’allegato III è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
ELENCO DEI PRINCIPALI ENTI CREDITIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 NONIES E 2 DECIES
Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia) |
Belarusbank |
Belinvestbank (Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione) |
Belagoprombank |
Bank Dabrabyt |