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Document 32022R0215

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione del 17 febbraio 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/1072

GU L 37 del 18.2.2022, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/215/oj

18.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 37/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/215 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella provincia della Nuova Scozia ed è stato confermato il 1o febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Anche gli Stati Uniti d'America hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Dubois, nello stato dell'Indiana, ed è stato confermato l'8 febbraio 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

Le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti d'America hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.

(8)

Il Canada e gli Stati Uniti d'America hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti d'America a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2 è inserita la riga seguente relativa alla zona CA-2.1:

«CA Canada

CA-2.1

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.2.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.2.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.2.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.2.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.2.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.2.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.2.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022»;

 

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.3 è inserita la riga seguente relativa alla zona US-2.4:

«US Stati Uniti

US-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.2.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.2.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.2.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.2.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.2.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.2.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.2.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2 è inserita la descrizione seguente della zona CA-2.1:

«Canada

CA-2.1

Provincia della Nuova Scozia:

comuni di Gaspereau, Grand Pre, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pre, Port Williams e White Rock»;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.3 è inserita la descrizione seguente della zona US-2.4:

«Stati Uniti

US-2.4

Stato dell'Indiana:

contea di Dubois una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine della zona di controllo circolare denominata "Dubois 01 premise" e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,56 km a nord-est dall'intersezione tra la E. Schnellville Road e la Rustic Acres Road;

b)

a nord-est: 1,28 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra le Highway S 600E e E 400S;

c)

a est: 0,45 km a ovest dall'intersezione tra la S Schnell Road e la S Kyana Road;

d)

a sud-est: 0,11 km a sud dall'intersezione tra la Highway 64 e la E Ferdinand Road E.;

e)

a sud: 0,66 km a sud-est dall'intersezione tra la County Road 875 E e la E County Road 2100N;

f)

a sud-ovest: 0,66 km a est dall'intersezione tra la S US Highway 231 e la W 1100 S.;

g)

a ovest: 0,94 km a sud-est dall'intersezione tra la S 500W e la W 630S.;

h)

a nord-ovest: 0,2 km a nord dall'intersezione tra la S US Highway 231 e la S Witz Road»;

2)

l'allegato XIV è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la riga relativa alla zona CA-2 è inserita la riga seguente relativa alla zona CA-2.1:

«CA Canada

CA-2.1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.2.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.2.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.2.2022»;

 

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.3 è inserita la riga seguente relativa alla zona US-2.4:

«US Stati Uniti

US-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.2.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.2.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.2.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, la descrizione della zona CA-2 è sostituita dalla seguente:

«Canada

CA-2

Il territorio del Canada corrispondente a:

CA-2.1

Provincia della Nuova Scozia:

comuni di Gaspereau, Grand Pre, Lower Wolfville, Melanson, Wolfville, Avonport, Greenfield, Hansport, Hortonville, New Minas, North Grand Pre, Port Williams e White Rock»;

ii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.3 è inserita la descrizione seguente della zona US-2.4:

«Stati Uniti

US-2.4

Stato dell'Indiana:

contea di Dubois una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine della zona di controllo circolare denominata "Dubois 01 premise" e si estende in senso orario:

a)

a nord: 0,56 km a nord-est dall'intersezione tra la E. Schnellville Road e la Rustic Acres Road;

b)

a nord-est: 1,28 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra le Highway S 600E e E 400S;

c)

a est: 0,45 km a ovest dall'intersezione tra la S Schnell Road e la S Kyana Road;

d)

a sud-est: 0,11 km a sud dall'intersezione tra la Highway 64 e la E Ferdinand Road E.;

e)

a sud: 0,66 km a sud-est dall'intersezione tra la County Road 875 E e la E County Road 2100N;

f)

a sud-ovest: 0,66 km a est dall'intersezione tra la S US Highway 231 e la W 1100 S.;

g)

a ovest: 0,94 km a sud-est dall'intersezione tra la S 500W e la W 630S.;

h)

a nord-ovest: 0,2 km a nord dall'intersezione tra la S US Highway 231 e la S Witz Road».


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