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Document 32022H0210

    Raccomandazione (UE) 2022/210 della Commissione dell'8 febbraio 2022 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per affrontare la carenza di semiconduttori e a un meccanismo dell’UE per il monitoraggio dell’ecosistema dei semiconduttori

    C/2022/782

    GU L 35 del 17.2.2022, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/210/oj

    17.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 35/17


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/210 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2022

    relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per affrontare la carenza di semiconduttori e a un meccanismo dell’UE per il monitoraggio dell’ecosistema dei semiconduttori

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I semiconduttori sono essenziali per il funzionamento delle nostre economie e società moderne. Nell’ultimo anno l’Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti dell’approvvigionamento di semiconduttori, che hanno determinato gravi ritardi e ripercussioni negative su settori economici importanti, causando anche ritardi nella riparazione e nella manutenzione di prodotti essenziali per i settori critici, come le attrezzature mediche e diagnostiche.

    (2)

    L’attuale crisi legata alla carenza di semiconduttori e i suoi effetti a catena rischiano pertanto di avere ripercussioni su settori critici quali la sanità, i trasporti, l’energia, la difesa, la sicurezza e lo spazio. La transizione verde e digitale dell’Unione rischia di subire dei ritardi.

    (3)

    In tale contesto la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori (legge sui semiconduttori) (1), presentata dalla Commissione, si pone l’obiettivo di: affrontare la questione della resilienza dell’Unione alle perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori; promuovere lo sviluppo di capacità nella fabbricazione, nella progettazione e nell’integrazione avanzate dei sistemi nonché nella fabbricazione industriale all’avanguardia all’interno dell’Unione; far fronte alle gravi carenze in termini di competenze; aumentare la forza lavoro qualificata e contribuire alla creazione di un ecosistema dei semiconduttori resiliente e dinamico nell’Unione. L’Unione si è impegnata a conseguire il proprio obiettivo strategico di raggiungere almeno il 20 % del valore della produzione mondiale di semiconduttori all’avanguardia, innovativi e sostenibili entro il 2030, come stabilito nel programma strategico per il decennio digitale (2).

    (4)

    La presente raccomandazione accompagna la proposta di regolamento in qualità di strumento avente effetto immediato per consentire una risposta rapida e coordinata dell’Unione all’attuale carenza di semiconduttori. La raccomandazione propone a tal fine di istituire un meccanismo di coordinamento per discutere e decidere in merito a misure di risposta alla crisi tempestive e proporzionate.

    (5)

    In considerazione delle carenze strutturali della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, raccomanda inoltre misure volte a consentire un monitoraggio coordinato della catena del valore dei semiconduttori, riservando particolare attenzione ai rischi che possono perturbare o compromettere l’approvvigionamento di semiconduttori o incidere negativamente su di esso. Tali misure dovrebbero preparare il meccanismo permanente di monitoraggio della catena di approvvigionamento dei semiconduttori proposto a norma del regolamento e consentirne l’attivazione.

    (6)

    La Commissione ha istituito il gruppo di esperti europeo sui semiconduttori ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione. Il gruppo di esperti europeo sui semiconduttori fungerà da piattaforma per il coordinamento tra gli Stati membri e fornirà consulenza e assistenza alla Commissione nell’attuazione del regolamento di prossima adozione. I compiti del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori saranno assunti dal comitato europeo dei semiconduttori, che sarà istituito nel regolamento.

    (7)

    Il gruppo di esperti europeo sui semiconduttori dovrebbe agevolare uno scambio di informazioni rapido ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione sugli sviluppi del mercato che mettono concretamente a rischio l’approvvigionamento dell’Unione e promuovere una risposta uniforme e coordinata alla crisi.

    (8)

    Come prima misura, si raccomanda agli Stati membri di chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, ai singoli fabbricanti di semiconduttori e apparecchiature, il che accrescerebbe la capacità del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori di individuare e adattare le potenziali misure di risposta alla crisi. I dati raccolti dovrebbero riguardare la potenzialità produttiva, la capacità produttiva e le principali perturbazioni e strozzature attuali. La raccolta e lo scambio di informazioni dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di condivisione dei dati e riservatezza delle informazioni e dei dati.

    (9)

    La presente raccomandazione contiene indicazioni relative a misure di risposta alla crisi che gli Stati membri sono invitati a discutere e a valutare a fini di attuazione laddove opportuno e proporzionato.

    (10)

    Se la valutazione della crisi in corso lo richiede, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di avviare un dialogo per chiedere ai fabbricanti di semiconduttori stabiliti nell’Unione di dare la priorità ai contratti con le imprese che forniscono prodotti a settori critici, al fine di garantire che tali settori possano continuare a operare.

    (11)

    Inoltre, se pertinente e opportuno in base alla valutazione della crisi in corso, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di concedere alla Commissione un mandato per l’acquisto di determinati prodotti per loro conto, al fine di creare un effetto leva attraverso il potere d’acquisto della Commissione e garantire l’approvvigionamento di settori critici di interesse pubblico.

    (12)

    Gli Stati membri sono infine incoraggiati a valutare l’eventualità che l’Unione eserciti un controllo su determinate esportazioni per garantire l’approvvigionamento del mercato interno. Qualora ritengano che tali misure di salvaguardia siano appropriate, necessarie e proporzionate, potrebbero discuterle e chiedere alla Commissione di valutare se siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure di salvaguardia delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (13)

    L’azione di monitoraggio raccomandata dovrebbe seguire i principi di anticipazione, coordinamento e preparazione, con l’obiettivo di istituire un sistema di allerta precoce al fine di prevenire le crisi nel campo dei semiconduttori e rafforzare l’ecosistema dei semiconduttori dell’Unione. Gli Stati membri sono a tal fine invitati a discutere, in seno al gruppo di esperti europeo sui semiconduttori, indicatori di allerta precoce idonei per anticipare le carenze future nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

    (14)

    È necessaria un’ulteriore valutazione approfondita dei rischi che possono perturbare o compromettere la catena del valore, o incidere negativamente sulla stessa, anche per quanto riguarda le origini e le fonti di approvvigionamento al di fuori dell’Unione. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di raccogliere informazioni pertinenti e di cooperare con l’obiettivo di consentire alla Commissione di preparare una valutazione comune dei rischi per la catena del valore dei semiconduttori nell’Unione. Dovrebbero essere indicati i fattori di cui tener conto nella preparazione delle valutazioni dei rischi.

    (15)

    Nella sua proposta di regolamento la Commissione prevede un meccanismo permanente e vincolante per il coordinamento del monitoraggio e della risposta alle crisi, basato sulle misure proposte nella presente raccomandazione. Una volta entrato in vigore il regolamento, la presente raccomandazione può essere abrogata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    1.   SCOPO DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

    1)

    Scopo della presente raccomandazione è consentire una risposta rapida, efficace e coordinata dell’Unione di fronte all’attuale carenza di semiconduttori e a casi analoghi in futuro.

    2)

    La presente raccomandazione consentirà pertanto l’attivazione di un meccanismo di monitoraggio alla luce delle carenze strutturali dell’approvvigionamento di semiconduttori e del rischio prevalente di carenze future o del verificarsi di altri gravi shock di mercato.

    3)

    A tal fine, si raccomanda agli Stati membri di collaborare con la Commissione nel quadro del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori, che coordinerà le misure immediate di risposta alla crisi e fungerà da piattaforma per il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori, prestando particolare attenzione ai rischi che possono perturbare o compromettere l’approvvigionamento di semiconduttori o incidere negativamente su di esso.

    2.   DEFINIZIONI

    4)

    Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui alla proposta di regolamento.

    3.   GRUPPO DI ESPERTI EUROPEO SUI SEMICONDUTTORI

    5)

    Si raccomanda agli Stati membri di attuare la presente raccomandazione attraverso il gruppo di esperti europeo sui semiconduttori. Si applica il regolamento interno generale di tale gruppo di esperti.

    4.   RISPOSTA IMMEDIATA ALLA CRISI

    6)

    È urgente che gli Stati membri si riuniscano nell’ambito del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori al fine di scambiare informazioni sullo stato attuale della crisi dei semiconduttori nei rispettivi mercati nazionali. Gli Stati membri dovrebbero in particolare valutare i prodotti concreti e i mercati colpiti dalla carenza e discutere le eventuali misure di emergenza attuate a livello nazionale.

    7)

    Gli Stati membri dovrebbero chiedere informazioni alle organizzazioni rappresentative delle imprese o, se necessario, ai singoli fabbricanti di semiconduttori e apparecchiature sulle potenzialità di approvvigionamento, che possono includere informazioni sulla potenzialità produttiva, sulla capacità produttiva e sulle principali perturbazioni attuali, al fine di individuare e adattare le potenziali misure di risposta alla crisi. La raccolta e lo scambio di informazioni dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di condivisione dei dati e riservatezza delle informazioni e dei dati.

    8)

    Sulla base di tali informazioni, gli Stati membri sono invitati a valutare misure di risposta alla crisi appropriate, efficaci e proporzionate a livello nazionale e dell’Unione (pacchetto di strumenti per la crisi). Tali misure potrebbero comprendere una o più delle misure seguenti:

    a)

    avviare un dialogo con i fabbricanti e chiedere loro di dare priorità alla fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare;

    b)

    prendere in esame, se del caso, la possibilità di concedere alla Commissione un mandato per agire in qualità di centrale di committenza a nome di due o più Stati membri per gli appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi in determinati settori critici;

    c)

    valutare la possibilità che l’Unione eserciti un controllo sulle esportazioni di prodotti di rilevanza per la crisi e chiedere alla Commissione di valutare se siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di misure di salvaguardia delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2015/479;

    d)

    avviare una cooperazione o delle consultazioni coordinate con i pertinenti paesi terzi al fine di individuare soluzioni cooperative per far fronte alle perturbazioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comportare, ove opportuno, un coordinamento nei pertinenti consessi internazionali.

    9)

    Al fine di garantire un approccio coordinato, gli Stati membri dovrebbero informare tempestivamente la Commissione di tutte le misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

    5.   MONITORAGGIO

    10)

    Gli Stati membri dovrebbero eseguire un monitoraggio periodico della catena del valore dei semiconduttori, prestando particolare attenzione ai rischi che possono perturbare o compromettere l’approvvigionamento di semiconduttori o incidere negativamente su di esso.

    11)

    Gli Stati membri dovrebbero a tal fine individuare indicatori di allerta precoce idonei al fine di anticipare le perturbazioni future della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.

    12)

    Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni ai fini della mappatura dei fattori, delle tendenze e degli eventi che potrebbero causare perturbazioni significative della catena del valore globale dei semiconduttori con ripercussioni nell’Unione (valutazione del rischio dell’Unione). Tra i fattori pertinenti da prendere in considerazione potrebbero figurare:

    a)

    la disponibilità e l’integrità dei servizi o dei beni delle imprese del settore dei semiconduttori nell’Unione il cui funzionamento è essenziale per la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

    b)

    il tasso di fluttuazione della domanda per i diversi tipi di semiconduttori, anche in relazione alle capacità di fabbricazione disponibili;

    c)

    le lacune e le strozzature a livello di fabbricazione, imballaggio e logistica, comprese le carenze in termini di materie prime e manodopera qualificata disponibile;

    d)

    incidenti, attacchi, calamità naturali o altri eventi gravi che possono colpire la catena di approvvigionamento dei semiconduttori;

    e)

    i cambiamenti a livello tecnico, normativo o ambientale che riducono la resa produttiva;

    f)

    la concentrazione dell’approvvigionamento in relazione alle aree geografiche e alle imprese, tenendo conto degli effetti di rete e di lock-in;

    g)

    l’impatto di politiche commerciali, tariffe, ostacoli agli scambi e di altre misure di carattere commerciale;

    h)

    l’autenticità e l’integrità dei semiconduttori e il possibile impatto dei semiconduttori contraffatti;

    i)

    la violazione o il furto di proprietà intellettuale o di segreti commerciali.

    13)

    Gli Stati membri dovrebbero individuare le categorie principali di utilizzatori di semiconduttori, in particolare quelli dei settori critici. Dovrebbero invitare le pertinenti organizzazioni dei portatori di interessi, comprese le associazioni industriali e i rappresentanti delle principali categorie di utilizzatori, a fornire informazioni in merito ad aumenti atipici della domanda e a perturbazioni note della loro catena di approvvigionamento, tra cui l’indisponibilità di semiconduttori o materie prime essenziali, tempi di consegna più lunghi della media, ritardi nella consegna e aumenti eccezionali dei prezzi.

    14)

    Gli Stati membri dovrebbero avvertire immediatamente la Commissione qualora vengano a conoscenza di una potenziale perturbazione dell’approvvigionamento di semiconduttori, di un aumento atipico della domanda o qualora dispongano di informazioni concrete e affidabili su qualsiasi altro fattore di rischio o evento che possa verificarsi.

    6.   REVISIONE

    15)

    La raccomandazione può essere abrogata a seguito dell’entrata in vigore del regolamento proposto.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

    Per la Commissione

    Thierry BRETON

    Membro della Commissione


    (1)  COM(2022) 46 dell’8.2.2022.

    (2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» [COM(2021) 118 final del 9.3.2021].

    (3)  Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).


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