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Document 32022D0177

    Decisione (UE) 2022/177 del Consiglio dell'8 febbraio 2022 che abroga, a nome dell’Unione, la decisione (UE) 2016/394

    ST/5535/2022/INIT

    GU L 29 del 10.2.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/02/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/177/oj

    10.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 29/6


    DECISIONE (UE) 2022/177 DEL CONSIGLIO

    dell'8 febbraio 2022

    che abroga, a nome dell’Unione, la decisione (UE) 2016/394

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209 e l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo, in particolare l’articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le consultazioni con la Repubblica del Burundi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, come modificato da ultimo, sono state concluse con decisione (UE) 2016/394 del Consiglio (2). Misure appropriate sono state adottate, come specificato nell’allegato di tale decisione, su proposta della Commissione di concerto con l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR»).

    (2)

    Nel complesso il processo politico pacifico consentito dalle elezioni generali del maggio 2020 ha aperto una nuova prospettiva di speranza per la popolazione del Burundi e di opportunità per il Burundi e per le sue relazioni con i partner.

    (3)

    Da allora l’Unione ha riconosciuto gli sviluppi positivi compiuti dal governo burundese per quanto riguarda i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto, nonché gli impegni assunti nella tabella di marcia («feuille de route») per ulteriori miglioramenti in questi settori.

    (4)

    È stato formato un governo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi nell’attuazione degli impegni di cui alla decisione (UE) 2016/394.

    (5)

    In linea con la valutazione della Commissione, di concerto con l’AR i motivi per l’adozione della decisione (UE) 2016/394, esposti in tale decisione, non sussistono più. È pertanto opportuno abrogare tale decisione a nome dell’Unione.

    (6)

    Rimangono sfide persistenti nei settori dei diritti umani, della buona governance e dello Stato di diritto e sono necessari ulteriori progressi da parte delle autorità burundesi, anche attraverso l’attuazione della tabella di marcia, nel quadro del dialogo politico in corso tra l’Unione europea e il Burundi.

    (7)

    Il Burundi rimane fragile, e le autorità hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforme e l’agenda di sviluppo del paese.

    (8)

    L’Unione dovrebbe sostenere, insieme ad altri partner internazionali, gli sforzi in corso delle autorità burundesi per stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche, promuovere i diritti umani, la buona governance e lo Stato di diritto e attuare gli impegni assunti nella tabella di marcia per ulteriori miglioramenti in tali settori,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione (UE) 2016/394 è abrogata a nome dell’Unione.

    Articolo 2

    La Commissione notifica al Burundi, a nome dell’Unione, l’abrogazione della decisione (UE) 2016/394.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 90).


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