Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0175

    Regolamento (UE) 2022/175 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica l’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/656

    GU L 29 del 10.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/175/oj

    10.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 29/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/175 DELLA COMMISSIONE

    del 9 febbraio 2022

    che modifica l’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali, anche per quanto riguarda la scrapie classica.

    (2)

    Più in particolare, l’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i requisiti per l’importazione nell’Unione di ovini e caprini. Conformemente a tali requisiti, dette importazioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario attestante, tra l’altro, che gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione provengono da un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica oppure che, nel caso degli ovini, gli animali sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, la quale conferisce resistenza alla scrapie classica.

    (3)

    Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 999/2001 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.

    (4)

    Fino all’entrata in vigore dell’accordo di recesso si registravano movimenti annuali intranazionali, dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord, stimati in circa 8 000 ovini riproduttori, principalmente di razza Scottish Blackface, non soggetti alle norme in materia di scambi all’interno dell’Unione e di importazioni nell’Unione. Molte delle aziende che commercializzano regolarmente ovini tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord non sono attualmente riconosciute come aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Inoltre solo una percentuale modesta della popolazione ovina di razza Scottish Blackface è del genotipo della proteina prionica ARR/ARR. L’entrata in vigore dell’accordo di recesso ha pertanto avuto forti ripercussioni sugli scambi tradizionali di ovini riproduttori dalla Gran Bretagna verso l’Irlanda del Nord.

    (5)

    È necessario garantire che gli allevatori dell’Irlanda del Nord continuino ad avere accesso alle risorse genetiche ovine e caprine disponibili in Gran Bretagna fino a quando le aziende della Gran Bretagna non saranno in grado di soddisfare i requisiti per l’esportazione nell’Unione di ovini e caprini da riproduzione. È pertanto opportuno modificare l’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l’importazione dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord di ovini e caprini da riproduzione provenienti da aziende non riconosciute come aziende con un rischio controllato di scrapie classica. Tale possibilità dovrebbe essere concessa solo alle aziende della Gran Bretagna che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, di detto regolamento e che, al momento dell’importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo. Tale possibilità dovrebbe inoltre rimanere temporanea e scadere il 31 dicembre 2024, così da concedere a tali aziende in Gran Bretagna un periodo di tempo sufficiente, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, per ottenere il riconoscimento come aziende con un rischio controllato di scrapie classica.

    (6)

    La scrapie classica è un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) non considerata una malattia zoonotica, come concluso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nel parere scientifico congiunto sulla possibile associazione epidemiologica o molecolare tra TSE negli animali e nell’uomo, adottato il 9 dicembre 2010 (2). Inoltre la natura limitata delle proposte di modifica dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 e l’attuazione delle norme applicabili agli scambi all’interno dell’Unione di ovini e caprini stabilite nella legislazione dell’Unione offrono ragionevoli garanzie che il livello di salute animale nell’Unione non sarà compromesso dalle proposte di modifica di tale allegato.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

    (8)

    Data l’importanza del commercio di ovini e caprini da riproduzione provenienti dalla Gran Bretagna per il settore dell’allevamento dell’Irlanda del Nord, è importante che le modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 999/2001 mediante il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.1945


    ALLEGATO

    Nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001, nel capitolo E, il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5)

    per quanto riguarda gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell’Unione e destinati a Stati membri diversi da quelli con un rischio trascurabile di scrapie classica o da quelli con un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie classica di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3; oppure

    b)

    si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR che provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; oppure

    c)

    per quanto riguarda gli ovini e i caprini provenienti dalla Gran Bretagna importati in Irlanda del Nord fino al 31 dicembre 2024, gli ovini e i caprini importati provengono da una o più aziende:

    i)

    in cui negli ultimi tre anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; e

    ii)

    che hanno aderito, prima del 1o gennaio 2022, al regime ufficiale per il riconoscimento delle aziende con un rischio controllato di scrapie classica conformemente alle condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, e che, al momento dell’importazione in Irlanda del Nord, soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) del medesimo.».


    Top