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Document 32021Q1119(01)

Decisione del consiglio di amministrazione recante norme interne in materia di limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, che abroga la decisione 2019/05 dell’ufficio di presidenza del 27 settembre 2019

GU L 413 del 19.11.2021, pp. 41–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/1119/oj

19.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 413/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

recante norme interne in materia di limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, che abroga la decisione 2019/05 dell’ufficio di presidenza del 27 settembre 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

visti:

il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2), in particolare l’articolo 13,

il parere del GEPD del 19 maggio 2019 e gli orientamenti del GEPD sull’articolo 25 del nuovo regolamento e delle nuove norme interne,

considerando quanto segue:

(1)

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in appresso la «FRA» o «l’Agenzia») svolge le proprie attività in conformità del regolamento (CE) n. 168/2007.

(2)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dalla FRA, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati.

(3)

Queste norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati.

(4)

Laddove eserciti le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FRA esamina se le deroghe stabilite in tale regolamento trovano applicazione.

(5)

Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, la FRA può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni ed esterni, condurre indagini tramite il responsabile della protezione dei dati («RPD»), in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini interne sulla sicurezza (IT).

(6)

L’Agenzia può essere parte nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea qualora adisca la stessa Corte, difenda una propria decisione che sia stata impugnata dinanzi alla Corte o intervenga nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia potrebbe avere la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati personali che figurano nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

(7)

La FRA tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi», quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi», riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su condotta e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

(8)

La FRA, rappresentata dal suo direttore, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo al proprio interno per rispecchiare le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali.

(9)

I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, in modo da impedire l’accesso illecito o il trasferimento degli stessi a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri della FRA.

(10)

Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dalla FRA quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) in casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni ed esterni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD») conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

(11)

Le norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle procedure di cui sopra, nel corso di tali procedure e durante il controllo del seguito dato agli esiti di tali procedure. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dalla FRA alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative.

(12)

Nei casi in cui si applichino tali norme interne, la FRA deve fornire giustificazioni che spieghino il motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali.

(13)

In questo quadro, la FRA è tenuta a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e di limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725.

(14)

Tuttavia, la FRA può essere costretta a limitare le informazioni all’interessato nonché altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure.

(15)

La FRA può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine e i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati.

(16)

La FRA dovrebbe verificare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena cessino di sussistere.

(17)

Per garantire la massima tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, il responsabile della protezione dei dati dovrebbe essere consultato a tempo debito in merito alle eventuali limitazioni che possono essere applicate e verificare se siano conformi alla presente decisione,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali la FRA, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

2.   Nel quadro del funzionamento amministrativo della FRA, la presente decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’Agenzia ai fini di: condurre indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, procedimenti disciplinari, sospensioni ai sensi dell’allegato IX dello statuto dei funzionari, attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) per molestia e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni ed esterni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE).

3.   La presente decisione si applica anche alle operazioni di trattamento dei dati personali nei casi in cui la FRA fosse coinvolta nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea qualora adisca la stessa Corte, difenda una propria decisione che sia stata impugnata dinanzi alla Corte o intervenga nei casi pertinenti ai propri compiti. In tale contesto l’Agenzia potrebbe avere la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati personali che figurano nei documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti.

4.   Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e/o dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su condotta e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività).

5.   Laddove eserciti le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FRA esamina se le deroghe stabilite in tale regolamento trovano applicazione.

6.   Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni si possono applicare ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.

Articolo 2

Specifiche del titolare del trattamento e garanzie

1.   Le garanzie predisposte per prevenire violazioni, sottrazioni di dati o divulgazioni non autorizzate sono le seguenti:

a)

i documenti cartacei sono tenuti in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato;

b)

tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza della FRA e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono disposti appropriati livelli di accesso su base individuale;

c)

la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID dell’utente e alla password. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti;

d)

tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza.

2.   Il titolare del trattamento è la FRA, rappresentata dal suo direttore, il quale può delegare la funzione di titolare del trattamento. Gli interessati sono informati riguardo al titolare del trattamento delegato attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’intranet della FRA.

3.   Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 5, paragrafo 1.

4.   Qualora l’Agenzia consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’Agenzia stessa, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, a ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.

Articolo 3

Limitazioni

1.   Eventuali limitazioni sono applicate dalla FRA esclusivamente:

a)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), f), g) e h), del regolamento, nello svolgimento di indagini amministrative, procedimenti predisciplinari, procedimenti disciplinari, sospensioni a norma dell’allegato IX dello statuto e attività connesse a casi di potenziali irregolarità segnalati all’OLAF;

b)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, nel trattamento di casi di denunce di irregolarità e procedure (formali e informali) di molestie, conformemente alle rispettive norme interne;

c)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), d) e h), nel trattamento di reclami interni ed esterni e nello svolgimento di audit interni e/o esterni di proprie attività o servizi, di indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e di indagini di sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

d)

a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento, nel trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la FRA può applicare limitazioni riguardanti i dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, autorità competenti degli Stati membri o paesi terzi o organizzazioni internazionali nei seguenti casi:

a)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti costitutivi di altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione;

b)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base dei motivi di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

c)

quando l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della FRA con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti.

Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la FRA consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non le risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere.

3.   Le eventuali limitazioni sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.

4.   Se considera l’applicazione di limitazioni, la FRA effettua una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. Tale procedura è documentata mediante una nota di valutazione interna ed è effettuata caso per caso.

5.   Le limitazioni sono revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere, in particolare laddove si ritenga che l’esercizio del diritto ristretto non annullerebbe più l’effetto della limitazione imposta o lederebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.

Articolo 4

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

1.   La FRA coinvolge senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati in tutte le pertinenti procedure stabilite dalla presente decisione e garantisce che il coinvolgimento del suddetto responsabile sia documentato. Quanto sopra comprende la documentazione scritta di qualsiasi valutazione e parere pertinente del responsabile della protezione dei dati in merito all’applicabilità di una limitazione a un determinato caso.

2.   In particolare, l’Agenzia informa senza indebito ritardo il responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui ha informato lo stesso responsabile.

3.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione della limitazione. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.

4.   Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione è revocata.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni agli interessati

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto all’informazione può essere limitato dal titolare del trattamento nell’ambito dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni ed esterni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

i)

trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito Internet e/o su intranet che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, la FRA include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, le ragioni e la durata potenziale della limitazione.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3, se proporzionato, la FRA informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.

3.   Qualora limiti, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, la FRA registra le ragioni della limitazione e il motivo giuridico conformemente all’articolo 3 della presente decisione, inclusa la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione

La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.

Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, la FRA fornisce all’interessato le informazioni sulle ragioni principali alla base dell’applicazione di una limitazione. Nel contempo la FRA informa l’interessato in merito al diritto di presentare in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

La FRA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni su base annua.

Articolo 6

Diritto di accesso dell’interessato

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto di accesso può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni ed esterni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

i)

trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, la FRA limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.

2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, la FRA procede nel modo seguente:

a)

informa l’interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

b)

registra in una nota di valutazione interna i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità, della proporzionalità della limitazione e della sua durata.

La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione imposta in forza dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725.

La FRA riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni su base annua.

3.   La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 7

Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite in questa decisione, il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni ed esterni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

i)

trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   Qualora limiti, integralmente o in parte, l’applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la FRA adotta le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

Articolo 8

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato e riservatezza delle comunicazioni elettroniche

1.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, la comunicazione di una violazione dei dati personali può essere limitata dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure (formali e informali) in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

audit interni ed esterni;

g)

indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725;

h)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE);

i)

trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

2.   In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche può essere limitato dal titolare del trattamento, laddove necessario e appropriato, nel contesto dei seguenti trattamenti:

a)

svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari;

b)

attività riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF;

c)

procedure in materia di denunce di irregolarità;

d)

procedure formali in casi di molestia;

e)

trattamento di reclami interni ed esterni;

f)

indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU);

g)

trattamento di dati personali in documenti ottenuti dalle parti o dagli intervenienti nel contesto di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.   Laddove limiti la comunicazione delle violazioni dei dati personali agli interessati o la riservatezza delle comunicazioni elettroniche di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, la FRA annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l’articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione.

Articolo 9

Disposizioni finali

La decisione 2019/05 dell’ufficio di presidenza del 27 settembre 2019 che stabilisce norme interne per la limitazione di alcuni diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (2019/C 371/06) è abrogata.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Vienna, il 24 settembre 2021

Per l’Agenzia dell’Unione europea

per i diritti fondamentali

Elise BARBÉ

Presidente del consiglio di amministrazione


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


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