Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1334

    Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose

    C/2021/3584

    GU L 289 del 12.8.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1334/oj

    12.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 289/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1334 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2021

    che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme sulle modalità di indicazione delle allusioni alla denominazione legale di categorie di bevande spiritose o alle indicazioni geografiche di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande alcoliche.

    (2)

    L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 non impone che la denominazione della bevanda alcolica risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione. Quando la denominazione della bevanda alcolica appare in un campo visivo diverso dall’allusione, i consumatori possono tuttavia essere indotti a credere che l’allusione faccia parte della denominazione della bevanda alcolica, in particolare nei casi in cui la bevanda alcolica risultante sia una bevanda spiritosa.

    (3)

    Inoltre, in taluni casi, detta allusione può rappresentare un abuso della reputazione delle categorie di bevande spiritose o delle indicazioni geografiche che, se combinate con altri prodotti alimentari non necessari o non autorizzati nella loro produzione, perdono la loro natura e non possono più essere etichettate come tali. L’indicazione di tali denominazioni in modo evidente nella presentazione e nell’etichettatura della bevanda spiritosa che vi fa allusione può quindi comportare di fatto un’appropriazione indebita della loro reputazione.

    (4)

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) impone che le informazioni sugli alimenti non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda la natura e l’identità dell’alimento. L’articolo 9 dello stesso regolamento prevede che debbano essere fornite informazioni obbligatorie sugli alimenti, compresa la denominazione dell’alimento, e l’articolo 13 del medesimo regolamento prevede che le informazioni obbligatorie siano apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.

    (5)

    Conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/787, i requisiti di presentazione e di etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano alle bevande alcoliche ottenute dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari. Al fine di garantire che tali requisiti siano soddisfatti al meglio, in particolare per le bevande spiritose che fanno allusione ad altre bevande spiritose, è opportuno prevedere che la denominazione legale della bevanda spiritosa risultante sia indicata nello stesso campo visivo dell’allusione a una bevanda spiritosa. Ciò dovrebbe avvenire ogniqualvolta l’allusione è indicata nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa. Ciò eviterà pratiche ingannevoli e garantirà che i consumatori siano adeguatamente informati circa la natura reale della bevanda spiritosa risultante dalla combinazione di bevande spiritose con altri prodotti alimentari.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/787.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura di cui al presente regolamento per consentire alle bevande spiritose etichettate prima del 31 dicembre 2022 conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) di continuare a essere immesse sul mercato senza dover essere rietichettate.

    (8)

    Conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 e per evitare qualsiasi vuoto normativo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 25 maggio 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:

    a)

    non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica;

    b)

    figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c); e

    c)

    in caso di allusioni nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose, è sempre accompagnata dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell’allusione.».

    Articolo 2

    Le bevande spiritose che non soddisfano i requisiti in materia di etichettatura di cui all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787, come modificato dal presente regolamento, ma che soddisfano i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (CE) n. 110/2008 e sono state etichettate prima del 31 dicembre 2022 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021.

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

    (3)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


    Top