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Document 32021R1229

Regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

PE/33/2021/REV/1

GU L 274 del 30.7.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1229/oj

30.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1229 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2021

relativo allo strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’11 dicembre 2019 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Green Deal europeo», che ha delineato una tabella di marcia che fissa una nuova strategia di crescita dell’Europa e ambiziosi obiettivi per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente. In linea con la finalità di conseguire l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 in modo efficace e socialmente equo, con il Green Deal europeo è stato annunciato un meccanismo per una transizione giusta volto a fornire risorse per affrontare la sfida del processo di transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 senza lasciare indietro nessuno. Le regioni e le persone maggiormente vulnerabili sono le più esposte agli effetti nocivi dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. La transizione verso un’economia climaticamente neutra è fonte di nuove opportunità economiche, con un notevole potenziale per la creazione di posti di lavoro, in particolare nei territori attualmente dipendenti dai combustibili fossili. Può inoltre contribuire a migliorare la sicurezza e la resilienza energetiche. Tuttavia, la transizione può comportare anche costi sociali ed economici a breve termine nei territori sottoposti a un pesante processo di decarbonizzazione, e già indeboliti dagli effetti socioeconomici dirompenti provocati dalla crisi COVID-19.

(2)

Per gestire la transizione saranno necessari profondi cambiamenti strutturali a livello sia nazionale che regionale. Per avere successo, è necessario che la transizione riduca le disuguaglianze, crei un effetto netto sull’occupazione con nuovi posti di lavoro di elevata qualità, e sia equa e socialmente accettabile per tutti, rafforzando nel contempo la competitività. A tale riguardo è fondamentale che i territori maggiormente colpiti negativamente dalla transizione, in particolare le regioni carbonifere, possano essere sostenuti nel diversificare e rivitalizzare le economie locali e nel creare opportunità occupazionali sostenibili per i lavoratori interessati.

(3)

Il 14 gennaio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «Piano di investimenti per un’Europa sostenibile — Piano di investimenti del Green Deal europeo, nella quale ha proposto un meccanismo per una transizione giusta, che si concentra sulle regioni e sui settori più esposti alle ripercussioni della transizione a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili, come il carbone, la torba e lo scisto bituminoso, o della loro dipendenza da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ma che hanno minore capacità di finanziare gli investimenti richiesti. La creazione di un meccanismo per una transizione giusta è stata affermata anche dalle conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020. Il meccanismo per una transizione giusta consta di tre pilastri: un Fondo per una transizione giusta (JTF), attuato in regime di gestione concorrente, un regime specifico per una transizione giusta nell’ambito di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico volto a mobilitare ulteriori investimenti a favore delle regioni interessate. Tali tre pilastri forniscono un sostegno complementare a tali regioni, al fine di promuovere la transizione verso un’economia climaticamente neutra dell’Unione entro il 2050.

(4)

Per garantire che il JTF sia programmato e attuato al meglio devono essere stabiliti piani territoriali per una transizione giusta che consentano di fissare le fasi principali e il calendario del processo di transizione, identificando i territori maggiormente danneggiati dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra e con minori capacità di affrontare le sfide poste dalla transizione. I piani territoriali per una transizione giusta devono essere redatti insieme alle autorità locali e regionali competenti e coinvolgono tutti i partner pertinenti in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Essi possono essere modificati, insieme ai corrispondenti programmi sostenuti dal JTF, conformemente all’articolo 24 di tale regolamento, al fine di includere nuovi territori che saranno duramente colpiti dalla transizione in un modo imprevisto al momento dell’adozione iniziale di detti piani.

(5)

Dovrebbe essere stabilito uno strumento di prestito per il settore pubblico («strumento»). Esso rappresenta il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta, volto a sostenere gli investimenti realizzati dagli enti del settore pubblico, dato il ruolo chiave di tale settore nell’affrontare i fallimenti del mercato. Tali investimenti dovrebbero rispondere alle esigenze di sviluppo derivanti dalle sfide poste dalla transizione descritte nei piani territoriali per una transizione giusta che sono stati approvati dalla Commissione. Le attività destinate a ricevere sostegno nell’ambito dello strumento dovrebbero essere coerenti con le attività sostenute dagli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta e integrarle. È opportuno istituire lo strumento per un periodo di sette anni per allinearne la durata al periodo del quadro finanziario pluriennale dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 («QFP 2021-2027») di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (6).

(6)

Al fine di potenziare la coesione e la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, lo strumento dovrebbe coprire un’ampia gamma di investimenti sostenibili, purché tali investimenti contribuiscano a soddisfare le esigenze di sviluppo di detti territori causati dalla transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima, stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 e la neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050, secondo quanto indicato nei piani territoriali per una transizione giusta. Al fine di aumentarne l’efficacia, lo strumento dovrebbe poter sostenere progetti ammissibili la cui attuazione sia stata avviata prima della presentazione della domanda da parte dei beneficiari dello strumento. Lo strumento non dovrebbe sostenere gli investimenti che non riguardano nessuna delle attività escluse a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ma potrebbero sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e nella mobilità verde e sostenibile, compresa la promozione dell’idrogeno verde, investimenti in reti di teleriscaldamento efficienti, investimenti nella ricerca pubblica, nella digitalizzazione, infrastrutture ambientali di gestione intelligente delle risorse idriche e dei rifiuti, e potrebbero sostenere l’energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché misure di integrazione, comprese la ristrutturazione e la trasformazione di edifici, il rinnovo e la rigenerazione urbani, la transizione verso un’economia circolare, il ripristino e la decontaminazione degli ecosistemi e dei terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga», la biodiversità, nonché il miglioramento del livello delle competenze, la riqualificazione, la formazione e le infrastrutture sociali, comprese le strutture di assistenza e l’edilizia popolare.

(7)

Lo sviluppo delle infrastrutture potrebbe comprendere anche soluzioni e progetti transfrontalieri che permettano di migliorare la resilienza per resistere alle catastrofi ecologiche, in particolare quelle accentuate dai cambiamenti climatici. È opportuno favorire un’impostazione globale per quanto riguarda gli investimenti, in particolare per quei territori che hanno importanti esigenze in termini di transizione. Potrebbero essere sostenuti investimenti anche in altri settori, purché siano coerenti con i piani territoriali per una transizione giusta approvati. Sostenendo gli investimenti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, lo strumento dovrebbe mirare a fornire agli enti del settore pubblico le risorse aggiuntive necessarie per affrontare le sfide territoriali, sociali, economiche e ambientali derivanti dall’adeguamento alla transizione climatica. Per contribuire a individuare investimenti ammissibili nell’ambito dello strumento e che abbiano un impatto ambientale altamente positivo, anche in relazione alla biodiversità, la Commissione dovrebbe tenere conto, nell’effettuare la valutazione dello strumento, della tassonomia dell’UE relativa alle attività economiche ecosostenibili. Tutti i partner finanziari dovrebbero utilizzare, se del caso, la tassonomia dell’UE relative alle attività economiche ecosostenibili, compreso il principio «non arrecare un danno significativo», al fine di assicurare la trasparenza in relazione ai progetti sostenibili.

(8)

Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere dovrebbero essere garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell’attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili nell’ambito dello strumento. Analogamente, i beneficiari e la Commissione dovrebbero altresì evitare qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell’attuazione dello strumento. Gli obiettivi dello strumento dovrebbero essere perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l’accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (8) («accordo di Parigi») e il principio «non arrecare un danno significativo».

(9)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario») e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(10)

Lo strumento dovrebbe fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni concesse dall’Unione, combinate con prestiti erogati da un partner finanziario in conformità delle sue regole, procedure e politiche di erogazione dei prestiti. La dotazione finanziaria per la componente di sovvenzione, attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta, dovrebbe assumere la forma di finanziamento non collegato ai costi, in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario. Tale forma di finanziamento dovrebbe incentivare la partecipazione dei promotori di progetti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello strumento in modo efficiente in relazione all’entità del prestito. La componente di prestito dovrebbe essere fornita dalla Banca europea per gli investimenti (BEI). Dovrebbe essere possibile estendere lo strumento per consentire ad altri partner finanziari di erogare la componente di prestito, qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive per la componente di sovvenzione oppure nel caso in cui ciò sia necessario per garantire una corretta attuazione dello strumento. In tali casi la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri e il Parlamento europeo dell’intenzione di estendere lo strumento e dovrebbe selezionare ulteriori partner finanziari, tenendo conto della loro capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento, di contribuire con risorse proprie e di garantire un’adeguata copertura geografica.

(11)

È opportuno che tra la Commissione e i partner finanziari siano firmati accordi amministrativi. Tali accordi dovrebbero definire le modalità di attuazione per la valutazione e la sorveglianza dei progetti, nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, comprese modalità dettagliate per quando riguarda gli audit, la rendicontazione e le comunicazioni. Le modalità di comunicazione dovrebbero includere, in particolare, l’obbligo di pubblicare informazioni su ogni singolo progetto o regime di prestiti che beneficia di sostegno nell’ambito dello strumento.

(12)

Rispondendo alla necessità di investimenti dei territori che sono maggiormente influenzati negativamente dalla transizione verso un’economia climaticamente neutra, lo strumento dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse provenienti dalla componente di sovvenzione dello strumento contribuiranno pertanto al conseguimento degli obiettivi climatici nella stessa misura del JTF.

(13)

250 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio dell’Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e tale importo dovrebbe costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (10).

(14)

L’importo di 275 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbe essere finanziato mediante rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti nell’ambito dei programmi di cui all’allegato I del presente regolamento. Tali entrate derivano da programmi cessati, indipendenti dallo strumento, e dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica esterne in deroga all’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, sulla base dell’articolo 322, paragrafo 1, TFUE.

(15)

L’importo di 1 000 000 000 EUR della componente di sovvenzione dello strumento dovrebbe essere finanziato dall’eccedenza prevedibile della copertura della garanzia dell’Unione istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Al fine di assegnare tale eccedenza allo strumento è opportuno pertanto prevedere una deroga a quanto stabilito dall’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, che prevede l’obbligo di restituire al bilancio ogni eccedenza di accantonamenti relativi a una garanzia di bilancio. Sulla base dell’articolo 322, paragrafo 1, TFUE, tali entrate con destinazione specifica dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica esterne in deroga all’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario.

(16)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne potrebbero essere riportati di diritto al programma o all’azione successivi. Tale disposizione consente di far coincidere il calendario pluriennale delle entrate con destinazione specifica e il percorso di attuazione dei progetti finanziati dallo strumento.

(17)

È inoltre opportuno prevedere risorse per la fornitura di consulenza al fine di promuovere la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti ammissibili e la preparazione preventiva dei progetti ammissibili prima della presentazione della domanda da parte del beneficiario allo strumento. Una quota di tali risorse dovrebbe essere destinata a sostenere la capacità endogena dei beneficiari di garantire la sostenibilità dei progetti ammissibili.

(18)

Per garantire che tutti gli Stati membri siano in grado di beneficiare della componente di sovvenzione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per prestabilire le quote su base nazionale in una prima fase, come stabilito nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1056. Tuttavia, al fine di conciliare questo obiettivo con la necessità di ottimizzare l’impatto economico dello strumento e l’attuazione di quest’ultimo, tali quote nazionali dovrebbero essere prestabilite per il periodo successivo al 31 dicembre 2025. Oltre tale data, le rimanenti risorse disponibili per la componente di sovvenzione dovrebbero essere fornite su base competitiva a livello dell’Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, garantendo nel contempo la prevedibilità degli investimenti e seguendo un’impostazione basata sulle esigenze e sulla convergenza regionale.

(19)

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di attribuzione dovrebbero essere definiti nel programma di lavoro e nell’invito a presentare proposte. Tali condizioni di ammissibilità e criteri di attribuzione dovrebbero tenere conto della pertinenza del progetto nel contesto delle esigenze di sviluppo indicate nei piani territoriali per una transizione giusta, dell’obiettivo generale di promuovere la convergenza regionale e territoriale e dell’importanza della componente di sovvenzione per la fattibilità del progetto. I programmi di lavoro dovrebbero anche fissare criteri di attribuzione per i casi in cui le risorse siano insufficienti per sostenere i progetti ammissibili. Dovrebbe essere data la priorità ai progetti situati nelle regioni meno sviluppate, ai progetti che contribuiscono direttamente al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di clima e ai progetti promossi da enti del settore pubblico che hanno adottato piani di decarbonizzazione con la gerarchia di criteri corrispondente, se del caso. Il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento dovrebbe pertanto essere messo a disposizione unicamente degli Stati membri che abbiano approvato almeno un piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi pilastri del meccanismo, nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte si dovrebbe tener conto anche dei piani territoriali per una transizione giusta presentati dagli Stati membri. Al fine di ottimizzare l’impatto dello strumento, i singoli progetti sostenuti nell’ambito dello strumento non dovrebbero ricevere sostegno da altri programmi dell’Unione, eccetto che in relazione alla preparazione dei progetti. Tuttavia, nel caso delle operazioni composte da progetti distinti identificabili, tali progetti possono ricevere sostegno da diversi programmi dell’Unione, conformemente alle regole di ammissibilità applicabili.

(20)

Al fine di ottimizzare l’efficacia dell’assistenza dell’Unione ed evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative, il sostegno nell’ambito dello strumento dovrebbe essere fornito unicamente ai progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento. Tali entrate dovrebbero corrispondere alle entrate diverse dai trasferimenti di bilancio, generate direttamente dalle attività svolte nell’ambito del progetto, come quelle derivanti da vendite, diritti o pedaggi e i risparmi incrementali conseguenti all’ammodernamento delle risorse esistenti.

(21)

Poiché la componente di sovvenzione dovrebbe tener conto delle diverse esigenze di sviluppo delle regioni di tutti gli Stati membri, tale sostegno dovrebbe essere adeguato a favore delle regioni meno sviluppate. Tenendo conto del fatto che normalmente gli enti del settore pubblico nelle regioni meno sviluppate dispongono di una minore capacità di investimento pubblico, i tassi di sovvenzione applicati ai prestiti erogati a tali enti dovrebbero essere relativamente più elevati.

(22)

Al fine di garantire l’efficace attuazione dello strumento, può essere necessario fornire consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti. Tale consulenza dovrebbe essere fornita tramite il polo di consulenza InvestEU per i progetti ammissibili e per la preparazione dei progetti prima della presentazione delle domande, prestando particolare attenzione ai beneficiari con capacità amministrativa inferiore o situati in regioni meno sviluppate. Dovrebbe anche essere possibile concedere tale consulenza nell’ambito di altri programmi dell’Unione.

(23)

Al fine di misurare l’efficacia dello strumento, la sua capacità di conseguire i suoi obiettivi e sostenere la preparazione di una sua eventuale proroga oltre il 2027, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una finale, anche in merito alla possibilità di adottare disposizioni su una valutazione dell’impatto di genere, se del caso, e dovrebbe presentare le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (12) del 13 aprile 2016, è opportuno che lo strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione.

(24)

Al fine di accelerare l’attuazione e garantire che le risorse siano utilizzate tempestivamente, il presente regolamento dovrebbe stabilire salvaguardie specifiche da includere nelle convenzioni di sovvenzione. Tenendo conto di tale obiettivo la Commissione, conformemente al principio di proporzionalità, dovrebbe essere in grado di ridurre o porre fine a qualunque sostegno fornito dall’Unione nei casi in cui vi sia una grave mancanza di progressi nell’attuazione del progetto. Allo strumento si applica il regolamento finanziario. Al fine di garantire la coerenza nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione, il regolamento finanziario dovrebbe applicarsi alla componente di sovvenzione e alle risorse per la fornitura di consulenza previste dallo strumento.

(25)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (14), (Euratom, CE) n. 2185/96 (15) e (UE) 2017/1939 (16) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(26)

Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo agli indicatori chiave di performance per sorvegliare l’attuazione e i progressi dello strumento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione possa svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i programmi di lavoro e le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(28)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire andare a beneficio dei territori maggiormente colpiti negativamente dalla transizione verso la neutralità climatica rispondendo alle relative esigenze di sviluppo attraverso l’aumento degli investimenti pubblici, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, a causa delle difficoltà che incontrano gli enti del settore pubblico nel sostenere investimenti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, ma, a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente in regime di gestione diretta, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce lo strumento di prestito per il settore pubblico («strumento») per la durata del QFP 2021-2027 a sostegno degli enti del settore pubblico, combinando sovvenzioni a carico del bilancio dell’Unione con prestiti accordati dai partner finanziari, e definisce gli obiettivi di tale strumento. Stabilisce le norme relative alla componente di sovvenzione dello strumento, che riguardano in particolare il relativo bilancio, le forme del sostegno dell’Unione e le disposizioni in materia di ammissibilità.

Lo strumento fornisce sostegno ai territori dell’Unione che fanno fronte a gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di clima e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«accordo amministrativo»: uno strumento giuridico che istituisce il quadro di cooperazione tra la Commissione e un partner finanziario e definisce le responsabilità e i compiti rispettivi nell’attuazione dello strumento, conformemente al presente regolamento;

2)

«beneficiario»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro quale organismo di diritto pubblico o stabilito quale organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico, con il quale la Commissione ha firmato una convenzione di sovvenzione nell’ambito dello strumento;

3)

«partner finanziari»: la BEI, le altre istituzioni finanziarie internazionali, le banche di promozione nazionali e le istituzioni finanziarie, comprese le istituzioni finanziarie private, con cui la Commissione ha firmato un accordo amministrativo per cooperare nell’ambito dello strumento;

4)

«progetto»: qualsiasi azione individuata dalla Commissione come ammissibile al sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento, destinato a svolgere un compito indivisibile di precisa natura economica o tecnica, con un obiettivo predefinito e un periodo stabilito durante il quale deve essere attuata e completata;

5)

«piano territoriale per una transizione giusta»: un piano elaborato a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 e approvato dalla Commissione;

6)

«regime di prestiti»: un prestito accordato a un beneficiario da partner finanziari allo scopo di finanziare un insieme di progetti predeterminati nell’ambito dello strumento;

7)

«regione meno sviluppata»: una regione meno sviluppata di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale dello strumento è rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e l’obiettivo di un’economia climaticamente neutra nell’Unione al più tardi entro il 2050, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, a beneficio dei territori dell’Unione individuati nei piani territoriali per una transizione giusta.

2.   L’obiettivo specifico dello strumento è incrementare gli investimenti pubblici che rispondono alle esigenze di sviluppo dei territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, agevolando il finanziamento di progetti che non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative.

3.   Nel perseguire l’obiettivo specifico di cui al paragrafo 2, il presente regolamento è altresì inteso a garantire che sia fornita consulenza per la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti ammissibili, ove necessario, ivi compreso il sostegno per la preparazione dei progetti prima della presentazione delle domande. Tale consulenza è fornita conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU istituito dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 4

Principi orizzontali

1.   Il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché, in particolare, la parità di genere sono garantiti, se del caso, in tutte le fasi della preparazione, della valutazione, dell’attuazione e della sorveglianza dei progetti ammissibili.

2.   I beneficiari e la Commissione evitano qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutte le fasi dell’attuazione dello strumento. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell’attuazione dei progetti ammissibili si tiene conto, ove pertinente, dell’accessibilità per le persone con disabilità.

3.   Gli obiettivi dello strumento sono perseguiti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali, il principio «chi inquina paga», l’accordo di Parigi e il principio «non arrecare un danno significativo».

Articolo 5

Bilancio

1.   Fatte salve le risorse aggiuntive assegnate nel bilancio dell’Unione per il periodo 2021-2027, la componente di sovvenzione nell’ambito dello strumento è finanziata mediante:

a)

risorse del bilancio dell’Unione per un importo di 250 000 000 EUR a prezzi correnti; e

b)

le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, per un importo massimo di 1 275 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1, lettera b), sono costituite da rimborsi derivanti dagli strumenti finanziari istituiti nell’ambito dei programmi di cui all’allegato I del presente regolamento, per un importo massimo di 275 000 000 EUR, e dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017, per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR.

3.   Le risorse e le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da contributi finanziari degli Stati membri, di paesi terzi e di organismi diversi da quelli istituiti a norma del TFUE o del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

4.   In deroga all’articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dai rimborsi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, le risorse derivanti dall’eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia dell’Unione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

5.   Un importo massimo del 2 % delle risorse di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, nonché per le spese amministrative e le commissioni dei partner finanziari.

6.   Per le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è previsto un importo massimo di 35 000 000 EUR, compreso tra le risorse di cui al paragrafo 1, di cui almeno 10 000 000 EUR a sostegno della capacità amministrativa dei beneficiari, in particolare nelle regioni meno sviluppate.

7.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

CAPO II

SOSTEGNO DELL’UNIONE

Articolo 6

Forma del sostegno dell’Unione e metodi di esecuzione

1.   Il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento assume la forma di sovvenzioni conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 7

Disponibilità di risorse

1.   Le risorse di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, previa detrazione di un accantonamento per le spese tecniche e amministrative di cui all’articolo 5, paragrafo 5, sono utilizzate per finanziare progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.   Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati entro il 31 dicembre 2025, il sostegno dell’Unione concesso ai progetti ammissibili in uno Stato membro non supera le quote nazionali stabilite nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/1056.

3.   Per le sovvenzioni attribuite in virtù di inviti a presentare proposte pubblicati a partire dal 1o gennaio 2026, il sostegno dell’Unione concesso ai progetti ammissibili è fornito su base competitiva a livello dell’Unione e senza alcuna quota nazionale prestabilita, fino a esaurimento delle risorse rimanenti. L’attribuzione di tali sovvenzioni tiene conto della necessità di garantire la prevedibilità degli investimenti e la promozione della convergenza regionale, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, conformemente ai criteri di attribuzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Articolo 8

Accordi amministrativi con i partner finanziari

Prima dell’attuazione dello strumento con un partner finanziario la Commissione e il partner finanziario firmano un accordo amministrativo. L’accordo stabilisce i diritti e gli obblighi di ciascuna parte dell’accordo, anche per quanto concerne le modalità di esecuzione degli audit e di comunicazione, compreso in particolare l’obbligo di pubblicare informazioni su ciascun progetto finanziato dallo strumento e l’ambito di applicazione dei regimi di prestiti.

CAPO III

AMMISSIBILITÀ

Articolo 9

Progetti ammissibili

1.   Sono ammissibili al sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento solo i progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3 e che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i progetti hanno un impatto misurabile e includono indicatori di output, se del caso, nel rispondere alle gravi sfide sociali, economiche e ambientali derivanti dalla transizione verso gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e l’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050 e vanno a beneficio dei territori individuati in un piano territoriale per una transizione giusta, anche se i progetti non sono ubicati in tali territori;

b)

i progetti non ricevono sostegno nell’ambito di altri programmi dell’Unione;

c)

i progetti ricevono un prestito da un partner finanziario nell’ambito dello strumento; e

d)

i progetti non generano flussi di entrate sufficienti a coprire i propri costi di investimento, al fine di evitare la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da risorse alternative.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), i progetti che beneficiano del sostegno dell’Unione nell’ambito dello strumento possono anche ricevere sostegno sotto forma di consulenza e assistenza tecnica da parte di altri programmi dell’Unione per la loro preparazione, il loro sviluppo e la loro attuazione.

3.   Lo strumento non sostiene le attività escluse a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1056.

Articolo 10

Persone e soggetti ammissibili

Fatti salvi i criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, possono candidarsi come potenziali beneficiari a norma del presente regolamento solo i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro quali organismi di diritto pubblico o quali organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico.

CAPO IV

SOVVENZIONI

Articolo 11

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni assumono la forma di finanziamenti non collegati ai costi conformemente all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

2.   L’importo della sovvenzione non supera il 15 % dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento. Per quanto riguarda i progetti ubicati in territori di regioni meno sviluppate, l’importo della sovvenzione non supera il 25 % dell’importo del prestito erogato dal partner finanziario nell’ambito dello strumento.

3.   I pagamenti di una sovvenzione attribuita possono essere frazionati in più versamenti in funzione di progressi compiuti nell’attuazione, secondo quanto stabilito nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 12

Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

1.   Oltre ai motivi di cui all’articolo 131, paragrafo 4, del regolamento finanziario e previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l’importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione se entro due anni dalla data della firma della convenzione di sovvenzione il contratto di appalto economicamente più significativo di forniture, di lavori o di servizi non è stato firmato e la conclusione di un siffatto appalto è prevista ai sensi della convenzione di sovvenzione.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il sostegno dell’Unione è combinato con regimi di prestiti o nel caso in cui non sono previsti appalti di forniture, di lavori o di servizi.

In tali casi, previa consultazione del partner finanziario, la Commissione può ridurre l’importo della sovvenzione o risolvere la convenzione di sovvenzione, e recuperare i relativi importi già versati, conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione.

CAPO V

SERVIZI DI CONSULENZA

Articolo 13

Servizi di consulenza

1.   La consulenza a norma del presente regolamento è fornita in regime di gestione indiretta conformemente alle norme e alle modalità di attuazione del polo di consulenza InvestEU.

2.   Le attività necessarie a sostenere la preparazione, lo sviluppo e l’attuazione dei progetti sono ammissibili alla consulenza e sono finanziate in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6.

CAPO VI

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 14

Programmi di lavoro

1.   Lo strumento è attuato mediante programmi di lavoro elaborati conformemente all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   I programmi di lavoro includono criteri di attribuzione che si applicano ogniqualvolta la sovvenzione totale richiesta per i progetti ammissibili superi le risorse disponibili. Tali criteri comprendono, se del caso, le priorità per:

a)

progetti promossi da beneficiari situati nelle regioni meno sviluppate;

b)

progetti che contribuiscono direttamente al conseguimento degli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione al più tardi entro il 2050; e

c)

progetti promossi da beneficiari che hanno adottato piani di decarbonizzazione.

3.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20.

Articolo 15

Selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI

1.   La Commissione stabilisce le condizioni e le procedure di selezione dei partner finanziari diversi dalla BEI mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 20.

2.   Le condizioni per selezionare i partner finanziari diversi dalla BEI rispecchiano gli obiettivi dello strumento.

3.   In particolare, nel selezionare partner finanziari la Commissione tiene conto della capacità dei potenziali partner finanziari:

a)

di garantire che la loro politica di erogazione dei prestiti sia coerente con le norme ambientali e sociali dell’Unione, con gli obiettivi 2030 dell’Unione in materia di clima ed energia e con l’obiettivo di neutralità climatica nell’Unione entro il 2050;

b)

di contribuire con risorse proprie sufficienti per massimizzare l’impatto della sovvenzione dell’Unione;

c)

di garantire un’adeguata copertura geografica dello strumento e consentire il finanziamento di progetti singoli di minori dimensioni;

d)

di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’articolo 155, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario in materia di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale e giurisdizioni non cooperative;

e)

di garantire la trasparenza e un’adeguata visibilità relativamente a ciascun progetto finanziato attraverso lo strumento.

4.   La Commissione pubblica l’elenco dei partner finanziari selezionati conformemente al presente articolo.

Articolo 16

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori chiave di performance per sorvegliare l’attuazione dello strumento e i suoi progressi nel conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono fissati nell’allegato II.

2.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficace, efficiente e tempestiva dei dati relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1. I beneficiari e i partner finanziari forniscono alla Commissione i dati relativi a tali indicatori in conformità rispettivamente delle convenzioni di sovvenzione e degli accordi amministrativi.

3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dal 2022, la Commissione redige un rendiconto sull’attuazione dello strumento. Tale rendicontazione fornisce informazioni sul livello di attuazione dello strumento per quanto riguarda gli obiettivi, le condizioni e gli indicatori di performance.

4.   Qualora nella relazione di valutazione intermedia di cui all’articolo 17, paragrafo 2, si riscontri che gli indicatori di cui all’allegato II non consentono una corretta valutazione dello strumento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 19 al fine di modificare gli indicatori chiave di performance di cui all’allegato II.

Articolo 17

Valutazione

1.   Le valutazioni dell’attuazione dello strumento e della relativa capacità di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono effettuate con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2.   Una valutazione intermedia è effettuata entro il 30 giugno 2025 e una relazione di tale valutazione intermedia è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione intermedia valuta in particolare:

a)

la misura in cui il sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento ha contribuito a rispondere alle esigenze dei territori che attuano i piani territoriali per una transizione giusta;

b)

in che modo si è tenuto conto dei principi orizzontali di cui all’articolo 4;

c)

la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto di genere;

d)

l’applicazione delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 9 e il modo in cui sono stati applicati gli obblighi di visibilità;

e)

sulla base dei progetti sostenuti dallo strumento, la misura in cui lo strumento ha contribuito agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), tenendo conto dei criteri di vaglio applicabili previsti in detto regolamento.

La relazione di valutazione intermedia può essere accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto, in particolare, dell’eventuale adeguamento delle condizioni di ammissibilità.

3.   Al termine del periodo di attuazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sui risultati e sull’impatto a lungo termine dello strumento, che valuti anche gli elementi di cui al paragrafo 2.

Articolo 18

Audit

1.   Gli audit sull’utilizzo del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento, effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

2.   I beneficiari e i partner finanziari, in conformità dei propri rispettivi accordi amministrativi e convenzioni di sovvenzione, forniscono alla Commissione e ai revisori designati tutti i documenti disponibili necessari per portare a termine i loro compiti in materia di audit.

3.   L’audit esterno delle attività intraprese in conformità del presente regolamento in relazione all’utilizzo del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento è effettuato dalla Corte dei conti in conformità dell’articolo 287 TFUE. A tali fini, alla Corte dei conti, su sua richiesta, è dato accesso a qualsiasi documento o informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti di audit, comprese tutte le informazioni sulle valutazioni delle domande e sul loro esito, in conformità dell’articolo 287, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 4, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Informazione, comunicazione e visibilità

1.   I beneficiari e i partner finanziari garantiscono la visibilità del sostegno dell’Unione fornito nell’ambito dello strumento, in particolare quando promuovono i progetti e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sui progetti finanziati e sui risultati di tali progetti. Esse comprendono, in particolare, la comunicazione agli Stati membri dell’intenzione della Commissione di aprire lo strumento per finanziare partner diversi dalla BEI e la comunicazione agli Stati membri degli inviti a presentare proposte che sono stati pubblicati, nonché la sensibilizzazione su sostegno tecnico e amministrativo fornito a beneficiari. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3. La Commissione deve pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito dello strumento.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  GU C 373 del 4.11.2020, pag. 1.

(2)  GU C 429 dell’11.12.2020, pag. 240.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 luglio 2021.

(4)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L243 del 9.7.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L231 del 30.6.2021, pag. 159).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(8)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(11)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(19)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(20)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).


ALLEGATO I

Strumenti finanziari i cui rimborsi possono essere utilizzati per lo strumento di prestito per il settore pubblico

A.   Strumenti di capitale

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro - Iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43);

TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell’attività «Mercato interno dei beni e politiche settoriali» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell’azione preparatoria «Pieno ruolo dell’UE in un mondo globalizzato» e di quattro progetti pilota: «Erasmus per i giovani imprenditori», «Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI», «Trasferimento tecnologico» e «Destinazioni europee di eccellenza» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 [C(2007) 531];

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84);

GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);

Meccanismo per collegare l’Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1);

EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33);

Strumento di capitale InnovFin:

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965);

Ambito di intervento relativo agli investimenti per lo sviluppo di capacità dell’EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B.   Strumenti di garanzia

Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell’occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43);

Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84);

Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15);

Strumento europeo Progress di microfinanza — Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1);

Strumenti di condivisione del rischio:

decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);

decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);

decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299);

Garanzia EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238);

Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33);

InnovFin debito:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965);

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221);

Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti (SLGF): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50);

Finanziamento privato per l’efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C.   Strumenti di condivisione del rischio

InnovFin:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

Strumento di debito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129);

Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D.   Veicoli di investimento dedicati

Strumento europeo Progress di microfinanza — Fonds commun de placement — Fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1);

Marguerite:

regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);

decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell’Unione europea al Fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) [C(2010) 941];

Fondo europeo per l’efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).


ALLEGATO II

Indicatori chiave di performance (1)

1.   

Volume delle sovvenzioni attribuite

2.   

Volume dei prestiti firmati

2.1.

Prestiti individuali

2.2.

Regimi di prestiti

3.   

Investimenti complessivi mobilitati, ripartiti come segue

3.1.

Importo dei finanziamenti privati mobilitati

3.2.

Importo dei finanziamenti pubblici mobilitati

4.   

Numero di progetti che ricevono sostegno, suddiviso per

4.1.

Paese

4.2.

Regione NUTS 2

4.3.

Territorio interessato dalla transizione giusta che riceve sostegno

5.   

Numero di progetti che ricevono finanziamenti nell’ambito dello strumento

6.   

Numero di progetti per settore

6.1.

Trasporti

6.2.

Infrastrutture sociali

6.3.

Servizi pubblici (acque, acque reflue, teleriscaldamento, energia, gestione dei rifiuti)

6.4.

Sostegno diretto per agevolare la transizione verso la neutralità climatica (energie rinnovabili, decarbonizzazione, efficienza energetica)

6.5.

Obiettivi ambientali

6.6.

Infrastrutture urbane ed edilizia abitativa

6.7.

Altro

7.   

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, se pertinente

8.   

Creazione di posti di lavoro, se pertinente


(1)  Tutti gli indicatori sono ripartiti per regione, se del caso. Tutti i dati personali sono ripartiti per genere, se del caso.


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