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Dokument 32021R0797
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/797 of 8 March 2021 correcting certain language versions of Annex II and Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/1451
GU L 176 del 19.5.2021, S. 1-2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In Kraft
|
19.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 176/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/797 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2021
che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le versioni in lingua danese, francese, italiana, polacca e tedesca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contengono un errore nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, secondo comma, frase introduttiva, per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di etichettatura delle miscele solide contenenti biossido di titanio. |
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(2) |
La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene ulteriori errori nell’allegato II, parte 2, sezione 2.12, per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura delle miscele contenenti biossido di titanio. |
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(3) |
La versione in lingua italiana del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene un errore nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10, per quanto riguarda la classificazione dei pericoli delle miscele contenenti biossido di titanio. |
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(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, danese, francese, italiana, polacca e tedesca dell’allegato II e la versione in lingua italiana dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così rettificato:|
1) |
nell’allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente: «2.12. Miscele contenenti biossido di titanio L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione: EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione: EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210.»; |
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2) |
nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente: «La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN