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Document 32021D0431
Commission Implementing Decision (EU) 2021/431 of 10 March 2021 granting derogations to certain Member States from Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on migration and international protection (notified under document C(2021) 1490) (Only the Croatian, Czech, Dutch, French, German, Greek, Italian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Spanish and Swedish texts are authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/431 della Commissione del 10 marzo 2021 che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [notificata con il numero C(2021) 1490] (I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/431 della Commissione del 10 marzo 2021 che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale [notificata con il numero C(2021) 1490] (I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
C/2021/1490
GU L 86 del 12.3.2021, p. 5–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 86/5 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/431 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2021
che concede ad alcuni Stati membri deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale
[notificata con il numero C(2021) 1490]
(I testi in lingua ceca, croata, francese, greca, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (1), in particolare l’articolo 11 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 862/2007 impone agli Stati membri di trasmettere statistiche sull’immigrazione nei loro territori e l’emigrazione da tali territori, sulla cittadinanza e il paese di nascita delle persone con dimora abituale nei loro territori e sui relativi procedimenti e procedure amministrativi e giudiziari. |
(2) |
Conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 862/2007, la Commissione può concedere agli Stati membri deroghe temporanee sulla base di richieste giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali al fine di rispettare pienamente tale regolamento. |
(3) |
Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia hanno presentato richieste di deroghe temporanee. |
(4) |
Le informazioni fornite alla Commissione in merito a tali richieste indicano che esse sono giustificate dalla necessità di procedere ad adeguamenti significativi dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati al fine di rispettare i nuovi requisiti statistici del regolamento (CE) n. 862/2007 introdotti dal regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
È quindi opportuno concedere le deroghe richieste a Belgio, Cechia, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Svezia. |
(6) |
I progressi compiuti dagli Stati membri interessati nella realizzazione di tali adeguamenti significativi sarebbero monitorati dalla Commissione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(1) GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.
(2) Regolamento (UE) 2020/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Elenco delle deroghe al regolamento (CE) n. 862/2007
1. Stato membro: Belgio
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
2. Stato membro: Cechia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di assistenza ricevuta. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
3. Stato membro: Germania
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
4. Stato membro: Spagna
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
5. Stato membro: Francia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
6. Stato membro: Croazia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
7. Stato membro: Italia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
8. Stato membro: Cipro
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
9. Stato membro: Lituania
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g), h) e i) |
1 anno (2021) |
Trasmissione di tutti gli elementi di cui alle disposizioni in questione. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
10. Stato membro: Malta
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione della disaggregazione per sesso per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
11. Stato membro: Paesi Bassi
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
2 anni (2021-2022) |
Trasmissione delle disaggregazioni per paese di destinazione. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
12. Stato membro: Polonia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2. |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
13. Stato membro: Portogallo
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
1 anno (2021) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
1 anno (2021) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
14. Stato membro: Romania
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base al ritiro esplicito e implicito. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera g) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle persone che beneficiano di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita. |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio. |
Articolo 7, paragrafo 2 |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati. |
15. Stato membro: Slovacchia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
16. Stato membro: Svezia
Disposizione in questione |
Periodo di deroga concesso |
Ambito di applicazione della deroga |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alle domande di protezione internazionale trattate mediante procedura accelerata. |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione di tutti gli elementi del set di dati relativi alla reiterazione di domande di protezione internazionale. |
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
Articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione in base alla revoca, all’interruzione o al respingimento del rinnovo dello status di protezione. |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione della disaggregazione per minori accompagnati e non accompagnati per tutte le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere f), g) e h). |
Articolo 5, paragrafo 1, terzo comma |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio. |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), e lettere b) e c) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per età e per sesso. |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
3 anni (2021-2023) |
Trasmissione delle disaggregazioni per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione. |
Articolo 9 |
3 anni (2021-2023) |
Conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 9 relative alla qualità dei dati. |