Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0399

Regolamento delegato (UE) 2021/399 della Commissione del 19 gennaio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale nel 2021

C/2021/188

GU L 79 del 8.3.2021, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/399/oj

8.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/399 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale nel 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(2)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 le rispettive decisioni relative alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.

(3)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 una determinata quota del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.

(5)

In base a tali comunicazioni gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/756 (3).

(6)

Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno però successivamente modificato la richiesta di trasferimento iniziale. Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono quindi stati nuovamente modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1314 (4).

(7)

È pertanto necessario adeguare le dotazioni per lo sviluppo rurale di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il 2021.

(8)

Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/756 non ha fissato nuovi massimali per l’anno 2020 relativi al Regno Unito. Poiché i massimali per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020 devono essere presi in considerazione per il sostegno finanziato dal FEASR nell’esercizio finanziario 2021 e poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il Regno Unito non è necessario fissare massimali per l’esercizio finanziario 2021.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(10)

Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’anno 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituita dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

(2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1o aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l’anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).


ALLEGATO

« PARTE 2: Ripartizione del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale (2021 e 2022)

(prezzi correnti in EUR)

 

2021

2022

Belgio

101 120 350

82 800 894

Bulgaria

276 362 304

282 162 644

Cechia

317 532 230

259 187 708

Danimarca

155 064 249

75 934 060

Germania

1 635 145 136

1 092 359 738

Estonia

107 500 074

88 016 648

Irlanda

380 591 206

311 640 628

Grecia

776 736 956

556 953 600

Spagna

1 320 014 366

1 080 382 825

Francia

2 342 357 917

1 459 440 070

Croazia

320 884 794

297 307 401

Italia

1 654 587 531

1 349 921 375

Cipro

29 029 670

23 770 514

Lettonia

143 740 636

117 495 173

Lituania

238 747 895

195 495 162

Lussemburgo

13 190 338

12 310 644

Ungheria

476 870 229

416 869 149

Malta

23 852 009

19 984 497

Paesi Bassi

161 088 781

73 268 369

Austria

635 078 708

520 024 752

Polonia

1 297 822 020

1 320 001 539

Portogallo

575 185 863

540 550 620

Romania

1 181 006 852

967 049 892

Slovenia

134 545 025

110 170 192

Slovacchia

318 199 138

259 077 909

Finlandia

432 995 097

354 549 956

Svezia

258 770 726

211 889 741

Totale UE

15 308 020 100

12 078 615 700

Assistenza tecnica

36 969 860

30 272 220

Totale

15 344 989 960

12 108 887 920 »


Top