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Document 32021R0244
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/244 of 11 February 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Cornouaille’ (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/244 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cornouaille» (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/244 della Commissione dell'11 febbraio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cornouaille» (DOP)]
C/2021/1041
GU L 57 del 18.2.2021, p. 78–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 57/78 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/244 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cornouaille» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Cornouaille», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione (3). |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Cornouaille» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13).
(3) Regolamento (CE) n. 2703/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, che modifica alcuni elementi dei disciplinari concernenti numerose denominazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 25).