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Document 32021R0147
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/147 of 2 February 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Český modrý mák’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/147 della Commissione del 2 febbraio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
C/2021/755
GU L 44 del 9.2.2021, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
9.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 44/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/147 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Český modrý mák» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Český modrý mák» presentata dalla Cechia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Český modrý mák» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Český modrý mák» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 317 del 25.9.2020, pag. 31.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).