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Document 32020R1758
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1758 of 28 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2238 as regards high survivability and de minimis exemptions applicable to certain demersal fisheries in the North Sea
Regolamento delegato (UE) 2020/1758 della Commissione del 28 agosto 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord
Regolamento delegato (UE) 2020/1758 della Commissione del 28 agosto 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord
C/2020/5823
GU L 397 del 26.11.2020, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R2014
26.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 397/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1758 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2020
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per quanto riguarda l’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza e le esenzioni de minimis applicabili a taluni tipi di pesca demersale nel Mare del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell’Unione mediante l’introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. |
(2) |
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l’adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata. Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2018/973 che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati che specifichino i dettagli dell’obbligo di sbarco sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri. |
(4) |
Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mare del Nord. Il 29 maggio 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, i citati Stati membri e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune riguardante le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mare del Nord. La raccomandazione comune è stata modificata il 7 agosto 2019. A seguito delle citate raccomandazioni comuni la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/2238 (3). |
(5) |
L’8 novembre 2019 gli Stati membri interessati e il Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune per correggere alcuni errori e omissioni involontarie nel regolamento delegato (UE) 2019/2238. |
(6) |
La raccomandazione comune dell’8 novembre 2019 proponeva di concedere, fino al 31 dicembre 2021, un’esenzione per la cattura dello scampo con reti a strascico dotate di un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Siffatta esenzione aveva ricevuto una valutazione scientifica positiva (4) ed era già stata inclusa nei precedenti piani in materia di rigetti. Nel 2018 il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) aveva osservato che le informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione si basavano su un metodo affidabile e che la tecnica di convalida utilizzata nel contesto di flotte di più ampie dimensioni era appropriata (5). Nonostante tale sostegno scientifico positivo, il regolamento delegato (UE) 2019/2238 ha involontariamente limitato tale esenzione fino al 31 dicembre 2020, anche se non sussistevano giustificazioni scientifiche al riguardo. È pertanto opportuno applicare tale esenzione fino al 31 dicembre 2021. |
(7) |
Sulla base della citata valutazione dello CSTEP, il regolamento delegato (UE) 2019/2238 includeva per errore anche un obbligo di fornire entro il 1o maggio 2020 informazioni a supporto dell’esenzione per la cattura dello scampo con reti a strascico dotate di un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm. Detta esenzione dovrebbe pertanto essere esclusa dall’obbligo di fornire ulteriori dati. |
(8) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 contiene un’omissione involontaria concernente l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare. La raccomandazione comune presentata il 7 agosto 2019 proponeva un’esenzione per le catture di passera di mare effettuate nella pesca di pesci piatti o tondi con determinate reti da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 90-99 mm e munite di pannello Seltra o aventi dimensioni di maglia di almeno 80-99 mm. Lo CSTEP ha riscontrato variabilità tra gli studi pertinenti per quanto riguarda i tassi di sopravvivenza (18-75 %), con livelli particolarmente bassi per gli esemplari di passera di mare di dimensioni inferiori (6). Per questo motivo l’esenzione avrebbe dovuto essere concessa solo fino al 31 dicembre 2020, ma, erroneamente, ciò non è stato indicato dall’articolo 6, paragrafo 4. Inoltre, l’obbligo di fornire informazioni supplementari dovrebbe riguardare anche tale esenzione. |
(9) |
La raccomandazione comune dell’8 novembre 2019 proponeva di introdurre un’esenzione de minimis per la molva catturata con determinate reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm. |
(10) |
Il regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione (7) aveva concesso un’esenzione de minimis per le catture di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con determinate reti a strascico con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm nella sottozona CIEM 4. L’esenzione è stata concessa sulla base delle prove fornite dagli Stati membri e corroborata da una valutazione scientifica (8). Lo CSTEP ha osservato che era ragionevole supporre che i miglioramenti nella selettività volti a ridurre le catture indesiderate di molva fossero tecnicamente impegnativi, data la morfologia di tale specie. Tale esenzione non è stata riportata nel regolamento delegato (UE) 2019/2238 a causa di errori di comunicazione tra il gruppo regionale degli Stati membri e la Commissione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/2238 per includervi detta esenzione. |
(11) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2238. |
(12) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore subito dopo la pubblicazione. Considerando che il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è entrato in vigore il 1o gennaio 2020, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/2238 è così modificato:
1) |
All’articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3), è applicabile in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b), punti 1) e 3). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»; |
2) |
All’articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2 sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, entro il 31 luglio 2020, le informazioni scientifiche fornite.»; |
3) |
l’articolo 10 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/2238 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2020-2021 (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 34).
(4) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=f2e28988-14e4-4fdf-9770-0619edd32e64&groupId=43805
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e
(7) Regolamento delegato (UE) 2018/2035 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2019-2021 (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 17).
(8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf/9798bf87-66be-467a-aeb9-4950cddbddfb