This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1718
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1718 of 11 November 2020 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Peperone di Senise’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione dell’11 novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione dell’11 novembre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]
C/2020/7965
GU L 386 del 18.11.2020, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 386/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1718 DELLA COMMISSIONE
dell’11 novembre 2020
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Peperone di Senise», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2). La modifica prevede la modifica del nome «Peperone di Senise» in «Peperoni di Senise». |
(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Peperone di Senise» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2020
Per la Commissione
A nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).