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Document 32020R1511

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7046

    GU L 344 del 19.10.2020, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1511/oj

    19.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 344/18


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1511 DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione (3) ha prorogato fino al 31 ottobre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive clorotoluron, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, MCPA, MCPB e prosulfocarb.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 30 novembre 2020 il periodo di approvazione della sostanza attiva tritosulfuron.

    (4)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nicosulfuron, picloram e triflusulfuron.

    (5)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione (4) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 i periodi di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina e zolfo.

    (6)

    Le domande di rinnovo dell’approvazione di tali sostanze sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5).

    (7)

    Dato che la valutazione di tali sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare di un anno i rispettivi periodi di approvazione.

    (8)

    Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione delle sostanze attive interessate non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, occorre fissare la data di scadenza alla data applicabile prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento relativo al mancato rinnovo. Nei casi in cui deve essere adottato un regolamento che stabilisce che l’approvazione delle sostanze attive interessate è rinnovata, occorre fissare, per quanto consentito dalle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

    (10)

    Tenuto conto del fatto che le approvazioni di alcune delle sostanze attive scadono il 31 ottobre 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 della Commissione, del 26 settembre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, beta-ciflutrin, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, piriprossifen, tiofanato metile, triflusulfuron e tritosulfuron (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 24).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell’allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (GU L 80 del 25.3.2017, pag. 1).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


    ALLEGATO

    L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

    1)

    alla riga 40 «Deltametrina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    2)

    alla riga 65 «Flufenacet», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    3)

    alla riga 69 «Fostiazato», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    4)

    alla riga 102 «Clorotoluron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    5)

    alla riga 103 «Cipermetrina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    6)

    alla riga 104 «Daminozide», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    7)

    alla riga 107 «MCPA», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    8)

    alla riga 108 «MCPB», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    9)

    alla riga 119 «Indoxacarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    10)

    alla riga 160 «Prosulfocarb», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    11)

    alla riga 161 «Fludioxonil», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    12)

    alla riga 162 «Clomazone», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2021»;

    13)

    alla riga 169 «Amidosulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    14)

    alla riga 170 «Nicosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    15)

    alla riga 171 «Clofentezina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    16)

    alla riga 172 «Dicamba», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    17)

    alla riga 173 «Difenoconazolo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    18)

    alla riga 176 «Lenacil», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    19)

    alla riga 178 «Picloram», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    20)

    alla riga 180 «Bifenox», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    21)

    alla riga 181 «Diflufenican», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    22)

    alla riga 182 «Fenoxaprop-P», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    23)

    alla riga 183 «Fenpropidin», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    24)

    alla riga 186 «Tritosulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;

    25)

    alla riga 289 «Triflusulfuron», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    26)

    alla riga 292 «Zolfo», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;

    27)

    alla riga 294 «Oli di paraffina», nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».


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