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Document 32020R1424

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1424 della Commissione dell'8 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

C/2020/6803

GU L 328 del 9.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1424/oj

9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 328/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1424 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione per quanto riguarda i massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione (2) ha istituito i massimali di bilancio annuali applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto nel 2020.

(2)

I massimali di bilancio annuali fissati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) n. 2020/756 (3). Per l'anno civile 2020, il regolamento delegato (UE) 2020/756 ha integrato le decisioni degli Stati membri per quanto riguarda i trasferimenti tra pagamenti diretti e sviluppo rurale a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(3)

Tuttavia, al fine di mitigare le conseguenze della pandemia di COVID‐19 e le conseguenti difficoltà per il settore agricolo, il Belgio, la Bulgaria, la Danimarca, la Croazia, il Lussemburgo e il Portogallo hanno notificato un riesame delle loro decisioni in relazione ai trasferimenti tra i pilastri. I rispettivi massimali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati successivamente modificati dal regolamento delegato (UE) 2020/1314 (4) della Commissione, che tiene conto dell'impatto delle decisioni e degli importi esaminati notificati.

(4)

Dato che i massimali di bilancio annuali per il 2020 si basano sui massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, le modifiche dei massimali nazionali comportano modifiche dei massimali di bilancio annuali applicabili agli Stati membri interessati. Inoltre, taluni Stati membri hanno riesaminato anche alcune dotazioni relative a diversi regimi, nella misura necessaria alla luce del riesame della flessibilità.

(5)

Per tenere conto di tali modifiche, i massimali di bilancio applicabili al regime di pagamento di base, al regime di pagamento unico per superficie, al pagamento ridistributivo, al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al regime per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo per l'anno civile 2020 dovrebbero essere ricalcolati nei confronti degli Stati membri interessati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017.

(7)

Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 della Commissione, del 13 luglio 2020, che istituisce massimali di bilancio per il 2020 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 14.7.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1° aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e netti per pagamenti diretti applicabili ad alcuni Stati membri per l'anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1017 è così modificato:

1)

al punto I, le voci relative a Belgio, Danimarca, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

225 124

Danimarca

522 054

Croazia

157 075

Lussemburgo

24 004

Portogallo

290 208 »;

2)

al punto II, la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria

412 836 »;

3)

al punto III, le voci relative a Bulgaria, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Bulgaria

60 844

Croazia

34 828

Portogallo

55 320 »;

4)

al punto IV, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

151 580

Bulgaria

260 016

Croazia

104 484

Lussemburgo

10 583

Portogallo

205 307 »;

5)

al punto VI, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

9 563

Bulgaria

3 016

Croazia

6 966

Lussemburgo

529

Portogallo

13 687 »;

6)

al punto VII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

10 105

Bulgaria

17 334

Croazia

6 966

Lussemburgo

706

Portogallo

13 687 »;

7)

al punto VIII, le voci relative a Belgio, Bulgaria, Danimarca, Croazia e Portogallo sono sostituite dalle seguenti:

«Belgio

83 510

Bulgaria

130 008

Danimarca

32 863

Croazia

52 242

Portogallo

134 204 ».


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