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Document 32020D1308

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione del 21 settembre 2020 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2020) 6539] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/6539

GU L 306 del 21.9.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1308/oj

21.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1308 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2020

che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 6539]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Il 17 ottobre 2019 l’Unione e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo sull’accordo di recesso (2), con un protocollo riveduto su Irlanda e Irlanda del Nord e una dichiarazione politica riveduta (3). In virtù di tale accordo e a seguito della sua ratifica da parte della Camera dei comuni del Regno Unito, della sua adozione da parte del Parlamento europeo e della sua conclusione da parte del Consiglio, il Regno Unito è diventato un paese terzo il 1o febbraio 2020 e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 31 dicembre 2020.

(2)

Come annunciato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 luglio 2020, intitolata «Prepararsi alla svolta — Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l’Unione europea e il Regno Unito» (4), sulla base di un’analisi svolta con la Banca centrale europea (BCE), il Comitato di risoluzione unico e le autorità europee di vigilanza, la Commissione ha rilevato che potrebbero sorgere rischi per la stabilità finanziaria nel settore della compensazione centrale dei derivati tramite controparti centrali stabilite nel Regno Unito (CCP del Regno Unito). Al fine di concedere ai partecipanti diretti stabiliti nell’Unione («partecipanti diretti dell’Unione») il tempo di ridurre la loro esposizione verso le infrastrutture di mercato del Regno Unito e alle CCP stabilite nell’Unione («CCP dell’Unione») il tempo per sviluppare ulteriormente la loro capacità di compensare le negoziazioni pertinenti e per affrontare i possibili rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno adottare una decisione di equivalenza per il Regno Unito in tale settore.

(3)

La compensazione centrale accresce la trasparenza del mercato, attenua i rischi di credito e riduce i rischi di contagio in caso di inadempimento di uno o più partecipanti della CCP. La prestazione di tali servizi è pertanto fondamentale per garantire la stabilità finanziaria. La prestazione di servizi di compensazione potrebbe incidere anche sull’attuazione della politica monetaria delle banche centrali se le operazioni sono compensate nella valuta emessa da una banca centrale dell’Unione. Inoltre gli strumenti finanziari compensati dalle CCP sono essenziali anche per gli intermediari finanziari e i loro clienti, ad esempio per coprire i rischi di tasso di interesse, e potrebbero pertanto determinare rischi anche per l’economia reale dell’Unione.

(4)

Al 31 dicembre 2019 l’importo nozionale in essere dei derivati OTC era pari a circa 500 000 miliardi di EUR a livello mondiale, di cui i derivati su tassi di interesse rappresentano più del 75 % e i derivati su tassi di cambio quasi il 20 %. Il 30 % circa di tutti i derivati OTC è denominato in euro e in altre valute dell’Unione. Il mercato della compensazione centrale degli strumenti derivati OTC è altamente concentrato, in particolare il mercato della compensazione centrale di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro, oltre il 90 % del quale è compensato presso un’unica CCP del Regno Unito.

(5)

Il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall’ecosistema di regolamentazione comune, dalla vigilanza coordinata e dall’applicazione delle norme su cui si basa il mercato interno, unitamente alla quantità significativa di strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione compensati da CCP del Regno Unito, genera sfide importanti per le autorità dell’Unione e degli Stati membri nell’ambito della gestione della stabilità finanziaria, in particolare in periodi di tensioni finanziarie.

(6)

L’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione è stato oggetto di varie comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE, comprendenti anche un piano d’azione per ogni evenienza che sollecita i partecipanti al mercato a prepararsi (5). Il volume delle attuali esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione nei confronti delle CCP del Regno Unito, i cambiamenti fondamentali del quadro normativo e di vigilanza applicabile alle CCP del Regno Unito e del sistema finanziario del Regno Unito in generale che si verificheranno il 1o gennaio 2021, unitamente ai rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione e per la trasmissione e la condotta della politica monetaria dell’Unione, impongono la riduzione del ricorso alle infrastrutture del Regno Unito. Ciò implica la riduzione delle esposizioni dei partecipanti diretti dell’Unione verso CCP del Regno Unito, in particolare delle esposizioni in derivati OTC denominati in euro e in altre valute dell’Unione, e un ulteriore ampliamento e sviluppo della capacità delle CCP autorizzate nell’Unione di prestare tali servizi. Al fine di conseguire tale riduzione, il settore dovrebbe mettere a punto un chiaro processo per ridurre le proprie esposizioni e il proprio ricorso a CCP del Regno Unito che rivestono importanza sistemica per l’Unione.

(7)

Dal 1o gennaio 2021 le CCP del Regno Unito saranno considerate «CCP di paesi terzi» ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in quanto tali, non potranno prestare servizi di compensazione nell’Unione, a meno che non siano riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») conformemente all’articolo 25 di tale regolamento. L’ESMA può riconoscere una CCP stabilita in un paese terzo solo se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce che le disposizioni giuridiche e di vigilanza che disciplinano le CCP di tale paese sono equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e dopo aver determinato se la CCP è di importanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione. In assenza del riconoscimento delle CCP del Regno Unito, le controparti stabilite nell’Unione non potranno compensare nelle CCP del Regno Unito i derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale situazione potrebbe comportare difficoltà temporanee per tali controparti nell’adempimento dei loro obblighi di compensazione, il che, a sua volta, potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario, in una situazione senza precedenti, che le CCP del Regno Unito possano continuare a prestare servizi di compensazione nell’Unione per un periodo di tempo limitato e a determinate condizioni, a condizione che le disposizioni giuridiche e di vigilanza che disciplinano tali CCP siano considerate equivalenti.

(8)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni giuridiche e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(9)

In primo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che le CCP di tale paese terzo soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, il Regno Unito ha integrato le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 nel proprio diritto interno con effetto dalla data del recesso del Regno Unito dall’Unione (6) e pertanto il diritto interno del Regno Unito può essere considerato equivalente ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(10)

In secondo luogo, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo devono garantire che le CCP stabilite nel paese terzo siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. Fino al 31 dicembre 2020 le CCP del Regno Unito sono soggette alla vigilanza della Banca d’Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 (7). Nell’ambito dell’integrazione del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d’Inghilterra rimane responsabile della vigilanza delle CCP dopo tale data e, per il momento, non vi sono indicazioni che siano previsti cambiamenti significativi di tale vigilanza.

(11)

In terzo luogo, il quadro normativo del paese terzo deve prevedere un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma del regime giuridico di paesi terzi. Il Regno Unito ha incorporato gli elementi fondamentali del sistema di equivalenza di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 nel diritto interno del Regno Unito. Tuttavia il Regno Unito ha introdotto un regime di riconoscimento temporaneo che sospende modifiche fondamentali del regolamento (UE) n. 648/2012 per un periodo di almeno tre anni. Tale regime di riconoscimento temporaneo conferisce inoltre alla Banca d’Inghilterra ampi poteri discrezionali per revocare il «riconoscimento presunto temporaneo», il che crea incertezza giuridica per le CCP riconosciute nell’ambito di tale regime. Nonostante tale incertezza, la terza condizione può essere considerata soddisfatta al momento attuale.

(12)

Su tale base si può concludere che le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito che saranno applicabili alle CCP del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione soddisfano tutte le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

La presente decisione si basa sulle informazioni attualmente disponibili sulle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle CCP del Regno Unito a partire dal 1o gennaio 2021. Tali disposizioni giuridiche e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili alle CCP nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati in tale data e successivamente, al fine di evitare che eventuali modifiche del quadro di regolamentazione e di vigilanza del Regno Unito incidano negativamente sull’equivalenza in termini di regolamentazione o vigilanza, determinando una disparità di condizioni tra le CCP dell’Unione e del Regno Unito o rischi per la stabilità finanziaria per l’Unione. Poiché la Commissione può modificare, sospendere, riesaminare o revocare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora si verifichino sviluppi in un paese terzo che incidono sulla determinazione dell’equivalenza, l’efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra sono un prerequisito essenziale per mantenere la determinazione dell’equivalenza durante il periodo di validità della presente decisione.

(14)

Lo scambio di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tali accordi di cooperazione garantiscono la condivisione proattiva di tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, compresa la BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CCP del Regno Unito o qualora le informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.

(15)

Gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 devono garantire che l’ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni, comprese, tra l’altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che le CCP del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l’Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione devono pertanto specificare i meccanismi e le procedure per lo scambio rapido di informazioni relative alle attività di compensazione delle CCP del Regno Unito per quanto riguarda gli strumenti finanziari denominati in valute dell’Unione, le sedi di negoziazione, i partecipanti diretti e le imprese figlie degli enti creditizi e delle imprese di investimento dell’Unione; gli accordi di interoperabilità con altre CCP; le risorse proprie; la composizione e la calibrazione dei fondi di garanzia in caso di inadempimento, i margini, le risorse liquide e i portafogli di garanzie, comprese le calibrazioni degli scarti di garanzia e le prove di stress. Essi devono inoltre specificare i meccanismi e le procedure per la rapida notifica di qualsiasi modifica riguardante le CCP del Regno Unito o le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CCP del Regno Unito e per la tempestiva notifica all’ESMA di qualsiasi sviluppo relativo alle CCP del Regno Unito che potrebbe incidere sulla politica monetaria dell’Unione. La Banca d’Inghilterra deve inoltre cooperare strettamente con le autorità dell’Unione conformemente all’articolo 25, paragrafo 7. In particolare, è importante che vi siano efficaci accordi di cooperazione tra l’ESMA e le autorità competenti del Regno Unito per quanto riguarda il coordinamento delle loro attività di vigilanza, comprese, in particolare, le procedure per far fronte a situazioni di emergenza relative alle CCP del Regno Unito riconosciute che abbiano o possano avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario dell’Unione.

(16)

Le autorità del Regno Unito dovrebbero informare l’Unione di tutte le modifiche al quadro di regolamentazione o di vigilanza del Regno Unito che incidono sulla prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito. La Commissione, in cooperazione con l’ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni giuridiche e di vigilanza che riguardano la prestazione di servizi di compensazione nel Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l’efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l’ESMA e la Banca d’Inghilterra. La Commissione può procedere a un riesame in qualsiasi momento qualora sviluppi pertinenti rendano necessario che essa riesamini l’equivalenza concessa dalla presente decisione, anche nel caso in cui le autorità del Regno Unito non cooperino efficacemente, non consentano una valutazione efficace del rischio che le CCP del Regno Unito pongono all’Unione o ai suoi Stati membri o le azioni intraprese dalle CCP del Regno Unito o dalla Banca d’Inghilterra promuovano una concorrenza indebita e sleale.

(17)

Al fine di concedere ai partecipanti diretti dell’Unione il tempo di ridurre la loro esposizione verso le infrastrutture di mercato del Regno Unito e alle CCP dell’Unione il tempo per sviluppare ulteriormente la loro capacità di compensare le negoziazioni pertinenti e in considerazione del possibile impatto degli sviluppi della regolamentazione, della vigilanza o del mercato sulla stabilità finanziaria dell’Unione e dei suoi Stati membri e sulla condotta e la trasmissione della politica monetaria dell’Unione, la presente decisione dovrebbe avere una durata limitata.

(18)

La presente decisione dà all’ESMA il tempo di effettuare un riesame completo dell’importanza sistemica delle CCP del Regno Unito e dei loro servizi o attività di compensazione per l’Unione e di adottare qualsiasi misura appropriata per affrontare i rischi per la stabilità finanziaria conformemente all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, compreso raccomandare alla Commissione di non riconoscere o revocare il riconoscimento di una CCP del Regno Unito.

(19)

Al fine di concedere all’ESMA tempo sufficiente per riesaminare l’importanza sistemica delle CCP del Regno Unito, alle CCP dell’Unione tempo sufficiente per sviluppare ulteriormente la loro capacità di compensare le negoziazioni pertinenti e ai partecipanti diretti dell’Unione tempo sufficiente per ridurre la loro esposizione verso le infrastrutture di mercato del Regno Unito, è opportuno che la presente decisione scada 18 mesi dopo la sua data di applicazione.

(20)

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza al fine di garantire la certezza del diritto per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione prima della fine del periodo di transizione conformemente all’accordo di recesso. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

(21)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni giuridiche e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applicabili alle controparti centrali già stabilite e autorizzate nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1).

(3)  Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 178).

(4)  COM(2020) 324 final.

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea, del 4 maggio 2017, «Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all’ulteriore sviluppo dell’Unione dei mercati dei capitali» (COM (2017) 225 final), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, del 19 luglio 2018, «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019 » (COM (2018) 556 final) e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d’azione per ogni evenienza» (COM(2018) 880 final).

(6)  Dopo la fine del periodo di transizione, il quadro normativo e di vigilanza relativo ai servizi di compensazione nel Regno Unito è costituito da diversi atti legislativi del Regno Unito. Tra di essi rientrano lo European Union (Withdrawal) Act 2018, gli Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020, i Financial Services (sequential Amendments) Regulations 2020 e i Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision (EU Exit) Regulations 2019).

(7)  Parte 5 di «The Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013».


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