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Document 32020R1213
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1213 of 21 August 2020 concerning the phytosanitary measures for the introduction into the Union of certain plants, plant products and other objects which have been removed from the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
C/2020/5675
GU L 275 del 24.8.2020, p. 5–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024
24.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1213 DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2020
relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica dei paesi terzi in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetti dall’elenco di cui al regolamento (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all’elenco di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(3) |
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L. quali piante ad alto rischio. |
(4) |
Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. (le «piante specificate»). Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici. |
(5) |
Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (3). L’Autorità ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea kuroshio («Euwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae («gli organismi nocivi specificati»), ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
(6) |
Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (4). Essa ha individuato, quali organismi nocivi pertinenti per tali piante, Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione. |
(7) |
A seguito di tali pareri, con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 (5) della Commissione le piante specificate sono state rimosse dall’elenco di piante ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(8) |
Inoltre, sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate si considera ridotto a un livello accettabile applicando misure volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati. È pertanto opportuno adottare tali misure per garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione nell’Unione delle piante specificate. |
(9) |
Euwallacea fornicatus appartiene alla famiglia delle Scolytidae (non europei), che figura nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quale gruppo di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Per Euwallacea fornicatus sensu lato sono disponibili una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (7) e una relazione (8) pubblicata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»), in cui sono suggerite misure di attenuazione dei rischi. Le misure descritte da Israele nel fascicolo dovrebbero essere integrate dalle misure suggerite in tale valutazione del rischio fitosanitario e nella corrispondente relazione. Le misure adottate sono soggette a revisione alla luce di informazioni scientifiche e tecniche supplementari. |
(10) |
Aonidiella orientalis e Fusarium euwallaceae non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, ma essi potrebbero soddisfare le condizioni per essere inseriti in tale elenco a seguito di una valutazione dei rischi completa. Le misure relative a tali due organismi nocivi si basano pertanto su quelle descritte da Israele nel fascicolo in questione. Qualora si accerti che detti organismi nocivi soddisfano queste condizioni, essi saranno inseriti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e le piante pertinenti saranno elencate nell’allegato VII del medesimo regolamento, unitamente alle rispettive misure, quando una valutazione dei rischi completa su tali organismi nocivi sarà disponibile e giustificherà detto inserimento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere riveduto di conseguenza. |
(11) |
Al fine di adempiere agli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.
Articolo 2
Misure per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi
Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, originari dei rispettivi paesi terzi di origine, come elencati nell’allegato, possono essere introdotti nel territorio dell’Unione solo se risultano conformi alle corrispondenti misure ivi stabilite.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Albizia julibrissin plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(1):5941. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5941
(4) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2020. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Robinia pseudoacacia plants from Israel (Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele). EFSA Journal 2020;18(3):6039. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6039
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione, del 21 agosto 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda il legno di Ulmus L. e alcune piante da impianto di Albizia julibrissin Durazzini e Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele (cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
(7) Pest Risk Analysis for the Ambrosia Beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus (Analisi del rischio fitosanitario per lo xileboro Euwallacea sp. comprendente tutte le specie del genere Euwallacea morfologicamente simili a E.fornicatus). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Spagna, novembre 2015. https://pra.eppo.int/getfile/1517056f-e553-4617-aaee-13d180cb5bc3
(8) Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae (Relazione su un’analisi di rischio fitosanitario per Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae) (EPPO, 2017), https://pra.eppo.int/getfile/ef7ea29b-e0ea-456f-a4a5-04c2a119a807
ALLEGATO
Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti misure per l’introduzione nel territorio dell’Unione, come disposto all’articolo 2
Piante, prodotti vegetali o altri oggetti |
Codice NC |
Paesi terzi di origine |
Misure |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 |
Israele |
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