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Document 32020Q0717(01)
Decision of the Governing Board of the Fuel cells and Hydrogen 2 joint Undertaking of 26 May 2020 laying down internal rules concerning restrictions of certain rights of data subjects in relation to processing of personal data in the framework of the functioning of the FCH 2 JU
Decisione del consiglio di direzione dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 del 26 maggio 2020 che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune FCH 2 JU
Decisione del consiglio di direzione dell’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 del 26 maggio 2020 che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune FCH 2 JU
GU L 230 del 17.7.2020, p. 29–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2
del 26 maggio 2020
che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del funzionamento dell’impresa comune FCH 2 JU
IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL’IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E IDROGENO 2 (in appresso «la FCH 2 JU»),
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,
visto lo statuto dell’impresa comune allegato al regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera r),
visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sull’articolo 25 del nuovo regolamento e le norme interne,
previa consultazione del GEPD, avvenuta il 12 novembre 2019, conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,
viste le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati («GEPD») del 18 dicembre 2019,
considerando quanto segue:
1) |
La FCH 2 JU svolge le sue attività in conformità del regolamento (CE) n. 559/2014. |
2) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell’applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell’articolo 4 del medesimo regolamento nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall’impresa comune, qualora non si fondino su atti giuridici adottati sulla base dei trattati. |
3) |
Tali norme interne, comprese le relative disposizioni sulla valutazione della necessità e della proporzionalità di una limitazione, non dovrebbero applicarsi qualora un atto giuridico adottato sulla base dei trattati preveda una limitazione dei diritti degli interessati. |
4) |
Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FCH 2 JU valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento. |
5) |
Nel quadro del suo funzionamento amministrativo, la FCH 2 JU può condurre indagini amministrative e procedimenti disciplinari, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie e reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, condurre indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini interne sulla sicurezza (IT). |
6) |
La FCH 2 JU tratta diverse categorie di dati personali, tra cui dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, aspetti amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto del procedimento o dell’attività) (3). |
7) |
La FCH 2 JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, agisce in qualità di titolare del trattamento, indipendentemente dalle ulteriori deleghe di tale ruolo all’interno della FCH 2 JU necessarie per assolvere le responsabilità operative delle specifiche attività di trattamento dei dati personali. |
8) |
I dati personali sono conservati in modo sicuro in un ambiente elettronico o in formato cartaceo, impedendo l’accesso illecito o il trasferimento dei dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. I dati personali trattati sono conservati solo per il periodo di tempo necessario e opportuno per le finalità del trattamento come specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri della FCH 2 JU. |
9) |
Le norme interne dovrebbero applicarsi a tutti i trattamenti dei dati svolti dalla FCH 2 JU quando conduce indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, procedure in materia di denunce di irregolarità, procedure (formali e informali) di casi di molestia, quando tratta reclami interni ed esterni, audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati («RPD»), conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, nonché indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-UE). |
10) |
Tali norme interne dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate prima dell’apertura delle procedure di cui sopra, nel corso di tali procedure e durante il monitoraggio del seguito dei relativi risultati. Dovrebbero essere comprese altresì l’assistenza e la cooperazione fornite dalla FCH 2 JU alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative. |
11) |
Nei casi in cui si applicano tali norme interne, la FCH 2 JU deve fornire giustificazioni sul motivo per cui tali limitazioni siano strettamente necessarie e proporzionate in una società democratica e rispettino l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali. |
12) |
In questo quadro, la FCH 2 JU è tenuto a rispettare, nella misura più ampia possibile, i diritti fondamentali degli interessati durante i citati procedimenti, in particolare quelli che riguardano il diritto di comunicare informazioni, il diritto di accesso e rettifica, il diritto di cancellazione e limitazione del trattamento, il diritto di comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o il diritto alla riservatezza delle comunicazioni sancito nel regolamento (UE) 2018/1725. |
13) |
Tuttavia, la FCH 2 JU può essere costretto a limitare le informazioni all’interessato e altri suoi diritti per proteggere, in particolare, le proprie indagini, le indagini e i procedimenti di altre autorità pubbliche, nonché i diritti di altre persone coinvolte nelle sue indagini o in altre procedure. |
14) |
La FCH 2 JU può quindi limitare le informazioni allo scopo di proteggere l’indagine così come i diritti e le libertà fondamentali di altri interessati. |
15) |
La FCH 2 JU dovrebbe monitorare periodicamente che le condizioni che giustificano la limitazione continuino ad applicarsi e revocare la limitazione non appena queste cessano di sussistere. |
16) |
Il titolare del trattamento dovrebbe informare il responsabile della protezione dei dati al momento del rinvio e durante le revisioni, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali la FCH 2 JU, nel quadro delle sue procedure stabilite al paragrafo 2, può limitare l’applicazione dei diritti sanciti negli articoli da 14 a 21 e negli articoli 35 e 36, nonché nell’articolo 4, in base all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Nel quadro del funzionamento amministrativo della FCH 2 JU, tale decisione si applica ai trattamenti dei dati personali svolti dall’ufficio di programma ai fini di condurre indagini amministrative, procedimenti disciplinari, attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF, trattare denunce di irregolarità (whistleblowing), procedure (formali e informali) di molestie, reclami interni ed esterni, effettuare audit interni, indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, e indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU).
3. Le categorie di dati interessate sono i dati controllati (dati «oggettivi» quali dati d’identificazione, recapiti, dati professionali, dettagli amministrativi, dati ricevuti da fonti specifiche, comunicazioni elettroniche e dati sul traffico) e dati non controllati (dati «soggettivi» riguardanti il caso, quali motivazione, dati comportamentali, valutazioni, dati su comportamenti e prestazioni e dati relativi o presentati in relazione all’oggetto della procedura o dell’attività).
4 Quando esercita le sue funzioni rispetto ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la FCH 2 JU valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.
5. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente decisione, le limitazioni possono essere applicate ai seguenti diritti: comunicazione di informazioni agli interessati, diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato o riservatezza delle comunicazioni.
Articolo 2
Specifica del titolare del trattamento
Il titolare delle operazioni di trattamento è la FCH 2 JU, rappresentata dal suo direttore esecutivo, il quale può delegare la funzione di titolare. Gli interessati sono informati dei titolari del trattamento delegati attraverso comunicazioni sulla protezione dei dati o registri pubblicati nel sito Internet e/o sull’intranet della FCH 2 JU.
Articolo 3
Specifica delle garanzie
1. La FCH 2 JU mette in atto le seguenti garanzie volte a prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali (4):
a) |
i documenti cartacei sono conservati in armadi sicuri e accessibili soltanto al personale autorizzato; |
b) |
tutti i dati elettronici sono memorizzati in un’applicazione informatica sicura conformemente agli standard di sicurezza dell’impresa comune e in specifiche cartelle elettroniche accessibili unicamente al personale autorizzato. Sono concessi appropriati livelli di accesso su base individuale; |
c) |
la banca dati è protetta da password nell’ambito di un sistema di accesso SSO (Single Sign On) ed è collegata automaticamente all’ID e alla password dell’utente. La sostituzione degli utenti è rigorosamente vietata. I registri elettronici sono conservati in maniera sicura per tutelare la riservatezza e la segretezza dei dati contenuti; |
d) |
tutte le persone che hanno accesso ai dati hanno l’obbligo della riservatezza. |
2. Il periodo di conservazione dei dati personali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, non deve essere più lungo di quanto necessario e opportuno per le finalità del trattamento. In ogni caso, non deve superare il periodo di conservazione specificato nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy o nei registri di cui all’articolo 6.
3. Qualora la FCH 2 JU consideri di applicare una limitazione, viene valutato il rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli altri interessati e al rischio di annullare gli effetti delle indagini o delle procedure dell’impresa comune, ad esempio distruggendo gli elementi di prova. I rischi per i diritti e le libertà dell’interessato riguardano principalmente, ma non esclusivamente, i rischi legati alla reputazione e i rischi per il diritto di difesa e il diritto di essere ascoltato.
Articolo 4
Limitazioni
1. Eventuali limitazioni sono applicate dalla FCH 2 JU esclusivamente per salvaguardare:
a) |
la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri; |
b) |
la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la relativa prevenzione; |
c) |
altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione o un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; |
d |
la sicurezza interna delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, comprese le relative reti di comunicazione elettronica; |
e) |
le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate; |
f) |
una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a) a c); |
g) |
la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui; |
h) |
l’esecuzione delle azioni civili. |
2. Come applicazione specifica delle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la FCH 2 JU può applicare limitazioni nei seguenti casi:
a) |
in relazione ai dati personali scambiati con i servizi della Commissione o altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione: qualora tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione abbia il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù di altri motivi previsti dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente al capo IX di detto regolamento oppure sulla base degli atti istitutivi di altre istituzioni, organi, agenzie e uffici dell’Unione; qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale servizio della Commissione, istituzione, organo o agenzia dell’Unione venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte dell’impresa comune per i medesimi dati personali. |
b) |
in relazione ai dati personali scambiati con le autorità competenti degli Stati membri: qualora tali autorità competenti degli Stati membri abbiano il diritto di limitare l’esercizio dei diritti elencati in virtù dei motivi previsti all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o a norma delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); qualora la finalità di una simile limitazione perseguita da tale autorità competente venisse compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della FCH 2 JU per i medesimi dati personali. |
c) |
in relazione ai dati personali scambiati con paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora vi siano prove chiare che l’esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione dell’impresa comune con paesi terzi od organizzazioni internazionali nello svolgimento dei suoi compiti. Prima di applicare limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la FCH 2 JU consulta i servizi della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla FCH 2 JU non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno dei motivi di cui alle summenzionate lettere. |
Articolo 5
Limitazioni ai diritti degli interessati
1 In casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti diritti possono essere limitati dal titolare del trattamento, laddove necessario e proporzionato, nel contesto dei trattamenti elencati al successivo paragrafo 2:
a) |
il diritto all’informazione; |
b) |
il diritto d’accesso; |
c) |
il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento; |
d) |
il diritto alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato; |
e) |
il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche; |
2. A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, in casi debitamente giustificati e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, il responsabile del trattamento può applicare limitazioni nel contesto dei seguenti trattamenti:
a) |
lo svolgimento di indagini amministrative e procedimenti disciplinari; |
b) |
attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all’OLAF; |
c) |
procedure in materia di denunce di irregolarità (whistleblowing); |
d) |
procedure (formali e informali) per casi di molestia (7); |
e) |
trattamento di reclami interni ed esterni; |
f) |
audit interni; |
g) |
le indagini svolte dal responsabile della protezione dei dati, in linea con l’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725; |
h) |
indagini sulla sicurezza (IT) gestite internamente o mediante intervento esterno (ad esempio CERT-EU); |
i) |
nell’ambito della procedura di gestione delle sovvenzioni o di aggiudicazione degli appalti, alla scadenza del termine per la presentazione degli inviti a presentare proposte o per la presentazione delle offerte (8). |
La limitazione continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano.
3. Qualora limiti, in tutto o in parte, l’applicazione dei diritti di cui al paragrafo 1, la FCH 2 JU adotta le misure di cui agli articoli 6 e 7 della presente decisione.
4. Qualora, a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l’accesso ai propri dati personali trattati nell’ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, la FCH 2 JU limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali.
Articolo 6
Necessità e proporzionalità delle limitazioni
1. Le eventuali limitazioni di cui all’articolo 5 sono necessarie e proporzionate tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati e rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali in una società democratica.
2. Se si considera l’applicazione di limitazioni, va effettuata una verifica della necessità e della proporzionalità sulla base delle presenti norme. La verifica va effettuata anche nell’ambito del riesame periodico, dopo aver valutato se i motivi di fatto e di diritto di una limitazione siano ancora applicabili. Il risultato di tale valutazione è documentato mediante una nota di valutazione interna al fine di rendere conto, caso per caso, del proprio operato.
3. Le limitazioni sono temporanee e revocate non appena le condizioni che le giustificano cessino di sussistere. Ciò vale in particolare laddove si ritenga che l’effetto della limitazione imposta non sia più annullato o che i diritti e le libertà di altri interessati non siano più lesi dall’esercizio del diritto limitato.
L’impresa comune riesamina l’applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all’atto della chiusura dell’inchiesta, della procedura o dell’indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuta la necessità di mantenere eventuali limitazioni ogni sei mesi.
4. Qualora la FCH 2 JU applichi, integralmente o in parte, le restrizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione, essa registra i motivi della limitazione, il motivo giuridico conformemente al precedente paragrafo 1, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione.
La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
Articolo 7
Obbligo di informazione
1. Nelle comunicazioni sulla protezione dei dati, nelle informative sulla privacy e nei registri, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725, pubblicati sul proprio sito web e/o sull’Intranet, che informano gli interessati sui loro diritti nel quadro di una determinata procedura, la FCH 2 JU include informazioni riguardanti le potenziali limitazioni di questi diritti. Tali informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi e la durata potenziale della limitazione.
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, se ciò è proporzionato, la FCH 2 JU informa anche singolarmente tutti gli interessati, considerati persone interessate nella specifica operazione di trattamento, dei loro diritti riguardanti le limitazioni attuali o future senza indebito ritardo e in forma scritta.
2. Qualora la FCH 2 JU limiti, in tutto o in parte, i diritti di cui all’articolo 5, essa informa l’interessato in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di presentare reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, la comunicazione di informazioni di cui al precedente paragrafo 2 può essere rinviata, omessa o negata qualora annulli l’effetto della limitazione.
Articolo 8
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati
1. La FCH 2 JU informa senza indebito ritardo il proprio responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il titolare del trattamento limiti l’applicazione dei diritti degli interessati o estenda la limitazione a norma della presente decisione. Il titolare del trattamento fornisce al responsabile della protezione dei dati l’accesso al registro che contiene la valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione e documenta nel registro la data in cui lo ha informato.
2. Il responsabile della protezione dei dati può richiedere per iscritto al titolare del trattamento di riesaminare l’applicazione delle limitazioni. Il titolare del trattamento informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati circa l’esito del riesame richiesto.
3. Il responsabile della protezione dei dati è coinvolto nel corso dell’intera procedura. Il titolare del trattamento informa il responsabile della protezione dei dati quando la limitazione viene revocata.
Articolo 9
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2020
Per il consiglio di direzione della FCH 2 JU
Valérie BOUILLON-DELPORTE
Presidente del consiglio di direzione
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108.
(3) Nei casi di contitolarità del trattamento i dati sono trattati in linea con le finalità e i mezzi stabiliti nell’accordo pertinente tra i contitolari del trattamento di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725.
(4) Questo elenco non è esaustivo.
(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89)
(7) Il trattamento in questione non si applica all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).
(8) Il trattamento in questione si applica esclusivamente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c).