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Document 32020D0675

Decisione di esecuzione (UE) 2020/675 della Commissione del 15 maggio 2020 sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere» [notificata con il numero C(2020) 3191] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

C/2020/3191

GU L 158 del 20.5.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/675/oj

20.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/675 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2020

sulla proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere»

[notificata con il numero C(2020) 3191]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Libertà di condividere» sono: «legalizzare la condivisione attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro, di file contenenti opere e altri materiali tutelati da diritto d'autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati, al fine di bilanciare questi diritti degli autori e degli altri titolari di diritti con il diritto alla scienza e alla cultura di chiunque

(2)

Un allegato fornisce ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto della proposta di iniziativa dei cittadini e chiede in particolare la modifica delle norme dell'UE sulle piattaforme digitali di condivisione di contenuti, con specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le modifiche auspicate consisterebbero nell'adozione di «un atto legislativo che preveda un permesso di diritto d'autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati per persone fisiche che condividono file attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro». L'obiettivo dell'iniziativa è che sia «permesso ai cittadini direttamente di condividere attraverso reti peer-to-peer perché possano accedere alla scienza e alla cultura senza essere controllati e profilati».

(3)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(4)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(5)

La proposta di iniziativa chiede la modifica delle norme dell'UE in materia di piattaforme digitali per la condivisione di contenuti, con specifico riferimento alla direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, e sugli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(6)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, TFUE. In conformità all'articolo 62 TFUE, tale base giuridica si applica anche alle questioni relative alla libera prestazione di servizi di cui agli articoli da 56 a 61 TFUE.

(7)

Sulla base dell'articolo 114 TFUE e ai fini dell'attuazione dei trattati possono essere adottati atti giuridici dell'Unione per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

(8)

Considerati l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 TFUE e in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, nessuna parte della proposta di iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(9)

La costituzione del gruppo di organizzatori e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2019/788 ed è stata appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione dell'iniziativa conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo.

(10)

La proposta di iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti all'articolo 2 TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere» è registrata.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Libertà di condividere», rappresentati da Marco CIURCINA e Roberto GALTIERI in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.).


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