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Document 32020R0598

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

C/2020/2905

GU L 140 del 4.5.2020, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/598/oj

4.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 140/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/598 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A causa dell’attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell’Unione. Inoltre gli acquirenti nell’Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.

(2)

Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.

(3)

Al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere.

(5)

È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l’entrata e l’uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.

(6)

A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il latte scremato in polvere già all’ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto, è opportuno fissare il periodo di ammasso.

(7)

A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.

(8)

Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull’entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l’esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.

(9)

Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, di cui all’articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l’aiuto»).

2.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell’aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Articolo 3

Presentazione e ammissibilità delle domande

1.   Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.

2.   Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all’ammasso.

3.   Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

Articolo 4

Importo dell’aiuto e periodo di ammasso

1.   L’importo dell’aiuto è fissato come segue

a)

5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,

b)

0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.

2.   L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

3.   L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

Articolo 5

Controlli

1.   In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:

a)

prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o

b)

sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2.   In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

(3)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).


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