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Document 32019R1036
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1036 of 18 June 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Zagorski mlinci’ (PGI)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1036 della Commissione, del 18 giugno 2019, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)
C/2019/4511
GU L 168 del 25.6.2019, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 168/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1036 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2019
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Zagorski mlinci» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Zagorski mlinci» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Zagorski mlinci» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Zagorski mlinci» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 464 del 27.12.2018, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).