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Document 32018D1464
Council Decision (EU) 2018/1464 of 28 September 2018 on the position to be adopted on behalf of the European Union in the CETA Committee on Trade and Sustainable Development, established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the establishment of lists of individuals willing to serve as panellists under Chapter Twenty-Three and Chapter Twenty-Four of the Agreement
Decisione (UE) 2018/1464 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo
Decisione (UE) 2018/1464 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo
ST/11539/2018/INIT
GU L 245 del 1.10.2018, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2018
1.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 245/12 |
DECISIONE (UE) 2018/1464 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016. |
(2) |
La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2) prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. Tali parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017. |
(3) |
A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, è stato istituito il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile. |
(4) |
In ottemperanza agli articoli 23.10 e 24.15 dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione, deve adottare una decisione che istituisca elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 (Commercio e lavoro) e al capo 24 (Commercio e ambiente) dell'accordo. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CETA sul commercio e lo sviluppo sostenibile sulla base del progetto di decisione accluso che istituisce elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al Capo 24 dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK
(1) Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
TESTO ACCLUSO
DECISIONE N. [X /2018] DEL COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
del xxx
che istituisce elenchi delle persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo
IL COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,
visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 23.10, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 24.15, paragrafi 6 e 7,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017. |
(2) |
A norma dell'articolo 23.10, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo deve istituire un elenco di almeno nove persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni che possano insorgere nel quadro del capo 23 (Commercio e lavoro) e che, a norma del paragrafo 7, possiedono conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni disciplinate dal capo 23, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. |
(3) |
A norma dell'articolo 24.15, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo deve istituire un elenco di almeno nove persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni che possano insorgere nel quadro del capo 24 (Commercio e ambiente) e che, a norma del paragrafo 7, possiedono conoscenze o competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni disciplinate dal capo 24, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. |
(4) |
A norma dell'articolo 23.10, paragrafo 6, e dell'articolo 24.15, paragrafo 6, ogni elenco è composto di almeno tre persone nominate da ciascuna parte e di almeno tre persone nominate dalle parti che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte e che siano disposte ed idonee ad esercitare le funzioni di presidente di un gruppo di esperti, |
DECIDE:
1. |
Sono istituiti gli elenchi delle persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di lavoro come indicato nell'allegato. |
2. |
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile. |
Per il COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Per l'UE
Per il Canada
ALLEGATO
ELENCO DELLE PERSONE DISPOSTE AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO IN RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE POSSANO INSORGERE NEL QUADRO DEL CAPO 23 (COMMERCIO E LAVORO) DELL'ACCORDO
Persone che possiedono conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni attinenti al capo 23 o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali:
Persone nominate dal Canada:
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Kevin Banks |
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Adelle Blackett |
|
Carol Nelder-Corvari |
Persone nominate dall'Unione europea:
|
Jorge Cardona |
|
Eddy Laurijssen |
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Karin Lukas |
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
Janice Bellace |
|
Kathleen Claussen |
|
Christian Häberli |
|
Jill Murray |
|
Patrick Pearsall |
|
Ross Wilson |
ELENCO DELLE PERSONE DISPOSTE AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO IN RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE POSSANO INSORGERE NEL QUADRO DEL CAPO 24 (COMMERCIO E AMBIENTE) DELL'ACCORDO
Persone che possiedono conoscenze o competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni attinenti al capo 24 o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali:
Persone nominate dal Canada:
|
Anne Daniel |
|
Armand de Mestral |
|
Elaine Feldman |
|
Matthew Kronby |
|
Brendan McGivern |
Persone nominate dall'Unione europea:
|
Laurence Boisson de Chazournes |
|
Hélène Ruiz Fabri |
|
Geert Van Calster |
Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)
|
Arthur Edmond Appleton |
|
James Bacchus |
|
Nathalie Bernasconi-Osterwalder |
|
Christian Häberli |