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Document 32015R1110

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1110 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

    GU L 181 del 9.7.2015, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1110/oj

    9.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/80


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1110 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 luglio 2015

    che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 26 giugno al 3 luglio 2015 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 277 988 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).

    (2)

    L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato a 138 994 tonnellate il quantitativo del sottoperiodo n. 2 per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2015.

    (3)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

    (4)

    È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingentale in corso.

    (5)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131), presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 26 giugno 2015 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015 si applica un coefficiente di attribuzione del 77,459146 %.

    2.   Per il periodo contingentale in corso, la presentazione di nuove domande di titoli nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 (numero d'ordine 09.4131) è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 3 luglio 2015

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


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