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Document 32012R0191

Regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012 , che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall' 8 marzo 2012

GU L 69 del 8.3.2012, blz. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/191/oj

8.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 191/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2012

che fissa i dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 137,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli di importazione per il riso Basmati, per un quantitativo di 143 798 tonnellate per il periodo di riferimento dal 1o settembre 2011 al 29 febbraio 2012. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 903/2011 della Commissione (2).

(2)

Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo di riferimento. Occorre pertanto che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20 è di 30 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 231 dell'8.9.2011, pag. 21.


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