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Document 32010R0029
Commission Regulation (EU) No 29/2010 of 14 January 2010 entering a designation in the register of traditional specialities guaranteed (Skilandis (TSG))
Regolamento (UE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010 , recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]
Regolamento (UE) n. 29/2010 della Commissione, del 14 gennaio 2010 , recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]
GU L 10 del 15.1.2010, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
15.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 29/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2010
recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Skilandis (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Skilandis» presentata dalla Lituania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione di detta denominazione. |
(3) |
Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 27.
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato CE destinati all’alimentazione umana
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
LITUANIA
Skilandis (STG)