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Document 32009E0466

Azione comune 2009/466/PESC del Consiglio, del 15 giugno 2009 , che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

GU L 151 del 16.6.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/466/oj

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/40


AZIONE COMUNE 2009/466/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2009

che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/405/PESC (1), relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo).

(2)

Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/485/PESC (2) che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC fino al 30 giugno 2009.

(3)

Dalle consultazioni con le autorità congolesi e con altre parti interessate è emersa la necessità di prorogare la missione per un ulteriore periodo, e il 10 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione di altri 12 mesi.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’azione comune 2007/405/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2007/405/PESC è modificata come segue:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è pari a 5 500 000 EUR.

L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2008 al 31 ottobre 2009 è pari a 6 920 000 EUR.

Il Consiglio stabilisce un nuovo importo di riferimento finanziario al fine di coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o novembre 2009 al 30 giugno 2010.»;

2)

all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 giugno 2010.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 46.

(2)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 44.


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