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Document 31995R3011

Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

GU L 314 del 28.12.1995, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1996; abrog. impl. da 396R1426

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/3011/oj

31995R3011

Regolamento (CE) n. 3011/95 del Consiglio, del 19 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 28/12/1995 pag. 0014 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parare del Parlamento europeo (1),

considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (2), in particolare il punto ii), primo comma;

considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:

a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »;

b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« - il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA

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