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Document 31994R3064
Commission Regulation (EC) No 3064/94 of 15 December 1994 derogating, for a period of two years, from Regulation (EEC) No 920/89 laying down quality standards for carrots, citrus fruit and dessert apples and pears as regards carrots produced in Sweden and determining, on a temporary basis, the conditions for the application of Regulation (EEC) No 920/89 as regards certain varieties of apple
Regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele
Regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele
GU L 323 del 16.12.1994, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997
Regolamento (CE) n. 3064/94 della Commissione, del 15 dicembre 1994, recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 16/12/1994 pag. 0023 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 64 pag. 0031
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 64 pag. 0031
REGOLAMENTO (CE) N. 3064/94 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1994 recante deroga, per un periodo di due anni, al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda le carote prodotte in Svezia e recante le condizioni temporanee di applicazione del regolamento (CEE) n. 920/89 per quanto riguarda alcune varietà di mele LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 150, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, considerando che in virtù dell'allegato XV dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è prevista una deroga per due anni, a condizioni da stabilirsi, all'applicazione delle norme comuni di qualità per le carote prodotte in Svezia; che è quindi opportuno precisare quale disposizione del regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola e che modifica il regolamento n. 58 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2611/93 (4), non si applica alle carote prodotte in Svezia; considerando che, in base ai risultati delle trattative ministeriali tra gli Stati membri dell'Unione europea con la Svezia, è necessario, per un periodo di due anni a partire dalla data di adesione della Svezia, considerare alcune varietà di mele tipicamente svedesi come varietà di colorazione rossa mista, ai sensi del regolamento (CEE) n. 920/89; che è giustificato applicare tale classificazione in tutta la Comunità europea per il suddetto periodo; considerando che, in virtù dell'articolo 150 del trattato di adesione, le misure previste nel presente regolamento possono essere decise prima dell'adesione della Svezia ed entrano in vigore su riserva e alla data d'entrata in vigore del trattato di adesione per quanto riguarda la Svezia; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'allegato I, punto II, lettera A e punto V, lettera B del regolamento (CEE) n. 920/89, le carote prodotte in Svezia e avvolte nella torba possono essere commercializzate sul mercato svedese ed esportate nei paesi terzi. Articolo 2 Ai fini dell'applicazione dell'allegato III, punto II, lettera B del regolamento (CEE) n. 920/89, le varietà di mele Alice, Arome e Kim sono considerate varietà di colorazione rossa mista, ai sensi della tabella I, gruppo B del citato allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'atto di adesione. Esso si applica per due anni a partire della sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3. (3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19. (4) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 17.