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Document 31989R0790

Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

GU L 85 del 30.3.1989, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32008R0361

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/790/oj

31989R0790

Regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio del 20 marzo 1989 che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 30/03/1989 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 28 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 28 pag. 0197


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REGOLAMENTO (CEE) N. 790/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/89 (2), in particolare l'articolo 14 ter, paragrafo 4 e l'articolo 14 quinquies, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'aiuto supplementare forfettario per l'incoraggiamento della costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube deve essere fissato in modo da rappresentare un reale incentivo, tenuto conto della scarsissima percentuale della produzione commercializzata tramite organizzazioni di produttori e della piccola dimensione delle organizzazioni esistenti;

considerando che per l'aiuto per il miglioramento delle qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72, il massimale della partecipazione finanziaria dello Stato membro e della Comunità dev'essere fissato ad un livello realistico, che tenga conto dell'obiettivo essenziale del miglioramento genetico e colturale e della superficie del frutteto che può essere ogni anno oggetto di un'azione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori di frutta a guscio e/o di carrube, di cui all'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72, è fissato come segue:

- 60 ECU/t per la quota inferiore a 1 000 t,

- 70 ECU/t per la quota compresa tra 1 000 e 2 000 t,

- 75 ECU/t per la quota superiore a 2 000 t,

di frutta a guscio e/o di carrube commercializzate dall'organizzazione di produttori nel corso della prima campagna di commercializzazione.

Articolo 2

Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 è fissato a 300 ECU per i primi cinque anni e a 210 ECU per i cinque anni successivi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 91.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

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