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Document 62022CA0211
Case C-211/22, Super Bock Bebidas: Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 June 2023 (request for a preliminary ruling from the Tribunal da Relação de Lisboa — Portugal) — Super Bock Bebidas, SA, AN, BQ v Autoridade da Concorrência (Reference for a preliminary ruling — Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Article 101 TFEU — Vertical agreements — Minimum resale prices fixed by a supplier to its distributors — Concept of ‘restriction of competition by object’ — Concept of ‘agreement’ — Proof of a concurrence of wills between the supplier and its distributors — Practice covering almost the entire territory of a Member State — Effect on trade between Member States — Regulation (EC) No 2790/1999 and Regulation (EU) No 330/2010 — Hardcore restriction)
Causa C-211/22, Super Bock Bebidas: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência [Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Accordi verticali – Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori – Nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» – Nozione di «accordo» – Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori – Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 – Restrizione fondamentale]
Causa C-211/22, Super Bock Bebidas: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência [Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Accordi verticali – Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori – Nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» – Nozione di «accordo» – Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori – Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro – Pregiudizio per il commercio tra Stati membri – Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 – Restrizione fondamentale]
GU C 286 del 14.8.2023, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/9 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 giugno 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Super Bock Bebidas SA, AN, BQ / Autoridade da Concorrência
(Causa C-211/22 (1), Super Bock Bebidas)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101 TFUE - Accordi verticali - Prezzi minimi di rivendita fissati da un fornitore ai suoi distributori - Nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» - Nozione di «accordo» - Prova della comune volontà tra il fornitore e i suoi distributori - Pratica diffusa sulla quasi totalità del territorio di uno Stato membro - Pregiudizio per il commercio tra Stati membri - Regolamento (CE) n. 2790/1999 e regolamento (UE) n. 330/2010 - Restrizione fondamentale)
(2023/C 286/09)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Lisboa
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Super Bock Bebidas SA, AN, BQ
Convenuta: Autoridade da Concorrência
Dispositivo
1) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la constatazione che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita comporta una restrizione della concorrenza «per oggetto» può essere effettuata solo dopo aver stabilito che tale accordo rivela un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, tenuto conto del tenore delle sue disposizioni, degli obiettivi che esso mira a raggiungere nonché dell’insieme degli elementi che caratterizzano il contesto economico e giuridico nel quale esso si inserisce. |
2) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: sussiste un «accordo», ai sensi di tale articolo, quando un fornitore impone ai suoi distributori prezzi minimi di rivendita dei prodotti da esso commercializzati, nei limiti in cui l’imposizione di tali prezzi da parte del fornitore e il loro rispetto da parte dei distributori siano l’espressione della comune volontà di tali parti. Tale comune volontà può risultare sia dalle clausole del contratto di distribuzione di cui trattasi, qualora esso contenga un invito esplicito a rispettare prezzi minimi di rivendita o autorizzi, quanto meno, il fornitore ad imporre siffatti prezzi, sia dal comportamento delle parti e, in particolare, dall’eventuale esistenza di un assenso, esplicito o tacito, da parte dei distributori ad un invito a rispettare prezzi minimi di rivendita. |
3) |
L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che: l’esistenza di un «accordo», ai sensi di tale articolo, tra un fornitore e i suoi distributori può essere dimostrata non solo mediante prove dirette, ma anche mediante indizi, oggettivi e concordanti, da cui si può dedurre l’esistenza di un siffatto accordo. |
4) |
L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la circostanza che un accordo verticale di fissazione di prezzi minimi di rivendita si estenda alla quasi totalità, ma non alla totalità, del territorio di uno Stato membro non impedisce che tale accordo possa pregiudicare il commercio tra Stati membri. |