Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0303(05)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2023/C 80/11

C/2023/1432

GU C 80 del 3.3.2023, pp. 71–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 80/71


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2023/C 80/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

N. UE: PGI-IT-0270-AM03 – 15.4.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

AURELI MARIO S.S. AGRICOLA DEI F.LLI AURELI

Indirizzo: via Mario Aureli 7, 67050 Ortucchio (AQ), Italia

E-mail: amministrazione@pec.aurelimario.com

La Società agricola AURELI MARIO S.S. dei F.LLI AURELI è legittimata a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'articolo 2, comma 1:

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG)

è così modificato:

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivars della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dal successivo art. 3 del presente disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

La modifica riguarda l'aggiornamento e l'ampliamento delle varietà utilizzabili, ed è dovuta all'elevato e veloce rinnovamento varietale del comparto e alla necessità di consentire e garantire la disponibilità di prodotto IGP. Stante le attuali prescrizioni, di fatto, viene limitato l'utilizzo di altre cultivar o ibridi disponibili sul mercato che hanno manifestato nell'area di produzione non solo le stesse caratteristiche merceologiche e qualitative previste dal disciplinare ma, in diversi casi, anche miglioramenti in ordine ad alcuni aspetti agronomici (spiccata resistenza ad alcune fitopatie) e di conservabilità.

Vi è inoltre la necessità di non essere vincolati a poche varietà e case sementiere per rispondere in maniera puntuale alle richieste dei mercati in termini qualitativi e quantitativi nonché le opportunità che potrebbero presentarsi in risposta a nuovi scenari per le molteplici esigenze commerciali in quanto più profittevoli in termini di modelli economici legati alle condizioni climatiche.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni nonché delle positive risultanze scientifiche acquisite nel corso di prove sperimentali realizzate nell'area interessata si ritiene opportuno modificare il disciplinare di produzione introducendo l'uso anche di ulteriori varietà ed ibridi in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze agronomiche e di mercato.

Detti adeguamenti consentirebbero di incrementare notevolmente il numero di produttori interessati ad entrare nel sistema di controllo della «Carota dell'Altopiano del Fucino», oggi piuttosto limitato a causa della ridotta disponibilità/utilizzabilità di determinate varietà commerciali, nonché di incrementare notevolmente la quantità di prodotto certificato grazie alla significativa richiesta di nuove varietà ed ibridi più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e dei consumatori.

La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico.

All'articolo 2, comma 3, il testo seguente, riguardante le caratteristiche del prodotto:

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

Colore: arancio intenso compreso il colletto;

Contenuto:

saccarosio > 3 %;

beta carotene > 60 mg/Kg;

acido ascorbico > 5 mg/Kg;

proteine > 0,5 %;

fibra > 1,2 %

Proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea;

è così modificato:

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali;

Colore: arancio intenso compreso il colletto;

Contenuto:

saccarosio > 2 %;

beta carotene > 50 mg/Kg;

acido ascorbico > 5 mg/Kg;

proteine > 0,4 %;

fibra > 1,2 %

Proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea;

Le numerose determinazioni analitiche effettuate su decine di campioni di carote sottoposte a controllo nei quattro anni (2017-2020) effettuate da laboratori autorizzati per conto dell'Organismo di Controllo (OdC) hanno evidenziato in alcune annualità valori relativi ai parametri previsti inferiori a quelli fissati nel disciplinare.

A tale scopo si riporta la tabella con i valori fissati dal disciplinare, quelli minimi riscontrati dall'OdC sulle partite per le quali è stata richiesta la certificazione e quelli proposti per la modifica.

Si potrà notare che i valori indicati nella proposta di modifica sono ben superiori ai limiti minimi riscontrati nei quattro anni interessati, ciò al fine di mantenere e caratterizzare il perimetro della qualità oggettiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino» IGP:

Parametro

Valore da disciplinare attuale

Valori minimi riscontrati anni 2017-2020

Valori di modifica proposti

Saccarosio

> 3  %

 

 

1,7  %

 

 

> 2  %

 

Beta carotene

> 60 mg/Kg

25 mg/Kg

 

> 50 mg/Kg

 

Acido ascorbico

> 5 mg/Kg

0 mg/Kg

 

> 5 mg/Kg

 

Proteine

> 0,5  %

0  %

 

> 0,4  %

 

Fibra

> 1,2  %

 

 

> 1  %

 

 

> 1,2  %

 

Nello specifico si ritiene opportuno:

abbassare leggermente il valore relativo al contenuto di ß-carotene da > 60 mg/Kg a > 50 mg/Kg a fronte dei risultati ottenuti da prove condotte in campo sul territorio interessato. Le prove condotte hanno evidenziato che il contenuto in ß-carotene è influenzato dalla quantità di fertilizzanti utilizzata e in particolare dalla tecnica di concimazione. Livelli più alti di ß-carotene si riscontrano quando viene forzata la concimazione azotata soprattutto se praticata con il metodo della fertirrigazione in prossimità della raccolta.

Queste pratiche, oltre ad essere costose e a non apportare alcun beneficio alle rese del prodotto finale, spesso rendono i fittoni più ricettivi a fitopatie da conservazione e mal si conciliano con i nuovi indirizzi di eco-sostenibilità volti alla riduzione degli apporti di azoto e ad un consumo più responsabile delle risorse idriche in agricoltura.

Le combinazioni dei fattori pedoclimatici e produttivi nell'area di riferimento, in particolare il clima influenzato dall'altitudine del «Fucino», si ripercuote su variabili quali escursioni di temperature, di piovosità e luminosità che possono provocare oscillazioni sia in zuccheri che di beta carotene.

Il limite attuale prevede per la «Carota dell'Altopiano del Fucino» un contenuto in ß-carotene superiore a 60 mg/Kg, mentre quello proposto è superiore a 50 mg/Kg. Questo valore permette di rispondere meglio alle mutate esigenze di sostenibilità della filiera e al contempo di salvaguardare la specificità del prodotto in quanto colloca la produzione di «Carota dell'Altopiano del Fucino» oltre il valore medio riferibile alle carote riportato in letteratura;

abbassare il valore relativo al contenuto di saccarosio da > 3 % a > 2 %. L'abbassamento del contenuto in saccarosio assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale ottenere un apporto di zuccheri consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun effetto sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato;

abbassare il valore relativo al contenuto proteico delle carote da > 0,5 % a > 0,4 %. L'abbassamento del contenuto in proteine assume un irrilevante valore qualitativo dal momento che la carota non viene associata dal consumatore ad un ortaggio dal quale ottenere un apporto proteico consistente. Il valore proposto inoltre non determina alcun effetto negativo sulle caratteristiche merceologiche del prodotto né tantomeno sulla sua commerciabilità o riconoscibilità dello stesso sul mercato.

La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico.

All'articolo 10, il testo seguente:

Il marchio di identificazione è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, Carota dell'Altopiano del Fucino, carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la scritta - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il logo I.G.P. della CE.

è così modificato:

Il marchio di identificazione, che obbligatoriamente deve essere riportato nell'etichettatura del prodotto, è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, «Carota dell'Altopiano del Fucino», carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la menzione -Indicazione Geografica Protetta, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il simbolo IGP dell'Unione europea.

Si è ritenuto opportuno specificare l'obbligatorietà della presenza del marchio di identificazione nell'etichettatura del prodotto e includerne al punto 3.6 del documento unico una rappresentazione. Si è sostituita la parola «scritta» con la parola «menzione». Si sono inoltre corretti i riferimenti al simbolo europeo della IGP sostituendo la parola «logo» con la parola «simbolo» e sostituendo il riferimento alla CE con quello all'Unione europea.

La modifica si applica al punto 3.6 del documento unico.

Per quanto riguarda la stesura del documento unico, e in particolare la sezione 5.3, si è provveduto a riportare senza modifiche il testo presente nel documento unico attualmente vigente, quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 272 del 20.9.2013.

DOCUMENTO UNICO

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

N. UE: PGI-IT-0270-AM03 – 15.4.2022

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Carota dell'Altopiano del Fucino»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L'IGP «Carota dell'Altopiano del Fucino» designa le carote delle cultivar della specie «Daucus carota L.», prodotte nella zona delimitata dall'articolo 3 del disciplinare, e derivanti dalle seguenti varietà: MAESTRO (Vilmorin); PRESTO (Vilmorin); CONCERTO (Vilmorin); NAPOLI (Bejo); NANDOR (Clause); DORDOGNE (SG); SUENIO-VAC113 (Vilmorin); NATUNIA (Bejo); NAMIBIA (Bejo); NOVARA (Bejo); BANGOR (Bejo); CARVALO (Seminis); ALLYANCE F1 (Nunhems); ROMANCE F1 (Nunhems); LAGUNA F1 (Nunhems); BRILLYANCE F1 (Nunhems); SIRKANA F1 (Nunhems); BENAGALA F1 (Carosem); CARAVEL F1 (Carosem); CARILLON F1 (Carosem); HYB – 104 PILLOLE (Meridiem Seeds); CARVORA (Seminis); CHAMPION (Sygenta); ZANAHORIA HYB (Meridiem Seeds).

Il prodotto deve avere le caratteristiche di seguito elencate:

forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali,

colore: arancio intenso compreso il colletto,

contenuto in:

saccarosio > 2 %,

beta carotene > 50 mg/kg,

acido ascorbico > 5 mg/kg,

proteine > 0,4 %,

fibra > 1,2 %,

proprietà fisiche: croccantezza della polpa e rottura vitrea.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni di coltivazione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» devono avvenire nell'area geografica di produzione delimitata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Subito dopo la raccolta le carote devono essere trasportate, entro quattro ore, nei centri di condizionamento, dove, prima del lavaggio e confezionamento, subiscono un raffreddamento utile a garantire loro il mantenimento delle caratteristiche di croccantezza, colore dell'epidermide e sapore.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il prodotto deve essere posto in vendita in appositi imballaggi nuovi, realizzati in legno, cartone o plastica distinto da apposita etichetta riportante le seguenti indicazioni:

«Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP e dalla menzione «Indicazione geografica protetta», realizzata a caratteri almeno doppi rispetto a quelli di ogni altra iscrizione,

tutti gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo dell'azienda produttrice/confezionatrice e quanto altro previsto dalle norme in materia.

È vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva.

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima la «Carota dell'Altopiano del Fucino», accompagnata dall'abbreviazione IGP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del simbolo dell'Unione europea, a condizione che:

la «Carota dell'Altopiano del Fucino», accompagnata dall'abbreviazione IGP certificata come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP siano iscritti in apposito registro attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dallo stesso controllati limitatamente alla denominazione protetta.

L'utilizzazione non esclusiva della «Carota dell'Altopiano del Fucino» accompagnata dall'abbreviazione IGP consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene o in cui è trasformato o elaborato.

Il marchio di identificazione, che obbligatoriamente deve essere riportato nell'etichettatura del prodotto, è rappresentato, nella parte superiore, dalla scritta di colore verde Pantone P.C.S. (S 274-1 CVS), bordato di nero, «Carota dell'Altopiano del Fucino», carattere Cooper blk hd bt, con evidente andamento sinuoso come a rappresentare un'altura nella parte centrale della scritta (Altopiano) e una più bassa nella parte finale (Fucino). Nella parte sottostante, la menzione -Indicazione Geografica Protetta, carattere Arial rounded mt bold, di colore bianco ottenuto dal contorno con riempimento di colore blu, Pantone reflex blue. A sinistra delle scritte il simbolo dell'Unione europea.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Carota dell'Altopiano del Fucino» è l'intero comprensorio dell'Altopiano del Fucino.

La delimitazione viene individuata dalla Strada Provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L'Aquila: Avezzano e frazioni; Celano e frazioni; Cerchio; Aielli; Collarmele; Pescina e frazioni; San Benedetto dei Marsi; Gioia nei Marsi e frazioni; Lecce dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

L'Altopiano del Fucino, area particolarmente nota per la produzione di ortaggi, si colloca geograficamente nell'Italia centro-meridionale, in quella che è considerata la Regione dei Parchi, l'Abruzzo.

L'area interamente pianeggiante, ad una altitudine di 700 m s.l.m., con i suoi 16 000 ettari, è circondata da monti di particolare interesse ambientale come quelli del «Parco nazionale d'Abruzzo», del «Velino-Sirente» e degli «Ernici-Símbruini».

La sua origine, quale zona agricola, risale alla fine del 1800 quando furono completate le opere di prosciugamento, ad opera del principe Alessandro Torlonia, di quello che era considerato il terzo lago d'Italia come estensione: il Lago del Fucino.

La natura del terreno è sabbioso-limoso con elevata quantità di calcare attivo, la reazione (pH) è tra subalcalina ed alcalina, con valori elevati di sostanza organica attribuibile anche alle laute concimazioni letamiche effettuate dagli agricoltori del Fucino con cadenza biennale.

Il clima è influenzato dalla presenza di catene montuose circostanti, dall'altitudine e dall'umidità relativa ceduta dalla fitta rete di canali che assicurano sia il fabbisogno idrico durante le coltivazioni che il recupero delle acque superflue in inverno. In sostanza si hanno inverni rigidi e piovosi mentre in estate il caldo investe tutto il territorio prevalentemente in luglio e metà agosto; inoltre, in considerazione dell'altitudine, la zona è caratterizzata da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Carota dell'Altopiano del Fucino» si caratterizza per la forma della radice, prevalentemente cilindrica con punta arrotondata, priva di peli radicali e assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia, colore arancio intenso su tutta la radice. Altre caratteristiche sono rintracciabili nel contenuto di elementi nutritivi: nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» vanno segnalati elevati contenuti di acido ascorbico e di zuccheri totali con un equilibrato rapporto tra gli stessi.

Le vitamine nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» costituiscono un altro degli elementi caratterizzanti che la rendono ben distinguibile; tiamina, riboflavina e soprattutto carotene risultano presenti con alti valori.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Il Fucino ha trovato nella «Carota dell'Altopiano del Fucino» la sua coltura trainante, grazie anche alle peculiarità che il territorio stesso riesce a trasmettere al prodotto.

Infatti, grazie alle condizioni climatiche, alla natura e alla tipologia dei terreni, terreni molto sciolti e privi di scheletro, l'areale di coltivazione riesce a trasmettere alla «Carota dell'Altopiano del Fucino» peculiarità organolettiche e nutrizionali sopra descritte tali da essere apprezzate e riconosciute dai consumatori europei.

La grandissima disponibilità di prodotto ha favorito, limitatamente all'area considerata, attività correlate di condizionamento e confezionamento del prodotto nonché la realizzazione di impianti di trasformazione della carota sia in cubetti che in succhi. Tutto ciò ha contribuito a creare un sistema che associa alle ottime caratteristiche pedoclimatiche dell'area il notevole grado di specializzazione degli operatori di settore, sia essi coltivatori che commercianti e il notevole patrimonio di strutture di lavorazione che assicurano all'area la notorietà di area caroticola per eccellenza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


Top