Escolha as funcionalidades experimentais que pretende experimentar

Este documento é um excerto do sítio EUR-Lex

Documento 52022XC1003(06)

Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2022/C 379/12

C/2022/6865

GU C 379 del 3.10.2022, pp. 41-50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 379/41


Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2022/C 379/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Colli Bolognesi Classico Pignoletto»

PDO-IT-A0284-AM02

Data della domanda: 28.8.2014

1.   Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2.   Descrizione e motivi della modifica

2.1.   Modifica del nome della DOP, da «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» in «Colli Bolognesi Pignoletto»

Il nome della DOP viene modificato da «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» in «Colli Bolognesi Pignoletto», con la cancellazione del termine «Classico».

La modifica del nome è motivata da due modifiche del disciplinare. La prima è dovuta all'inserimento di nuove categorie di prodotti (vino spumante e vino spumante di qualità) per le quali non è consentito l'utilizzo della menzione tradizionale «Classico». Infatti, ai sensi della specifica normativa nazionale e dell'Unione europea ed in conformità alla definizione di tale menzione tradizionale protetta, la stessa è utilizzabile soltanto per i prodotti diversi dai vini spumanti ottenuti nell'area di origine più antica. La seconda motivazione, collegata alla precedente, è conseguente all'ampliamento della zona di produzione, che verrà descritta successivamente. Con tale modifica, infatti, la zona di origine più antica, alla quale può essere attribuita la menzione tradizionale «Classico», viene ampliata ad altre aree che presentano le medesime condizioni pedoclimatiche e colturali, ma che, conformemente alla definizione di detta menzione tradizionale, non possono beneficiare dell'utilizzo di tale menzione «Classico».

In tal senso l'utilizzo della menzione tradizionale «Classico» sarà consentito per la sola tipologia di prodotto della categoria «vino» prodotta nell'area originaria appositamente delimitata. Pertanto, si rende necessaria la variazione del nome della denominazione, con la cancellazione della menzione «Classico».

La modifica riguarda l'intero disciplinare di produzione ed il documento unico laddove viene richiamato il nome della denominazione.

2.2.   Introduzione di nuove categorie di prodotti vitivinicoli

Sono state inserite le categorie di prodotti «vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità», che si vanno ad aggiungere alla categoria «vino».

La preesistente DOP «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», qualificata con la menzione specifica tradizionale italiana «Denominazione di Origine Controllata e Garantita», in sigla DOCG, prevedeva la sola categoria di prodotto «vino». Tuttavia, le uve del vitigno principale Pignoletto sono storicamente coltivate in un territorio più ampio, come dimostrato da riferimenti letterari e dalla sovrapposizione di tale area di produzione con quella di altre denominazioni riconosciute. Da tali uve venivano tradizionalmente e vengono tuttora prodotte altre tipologie di vino qualificate col nome Pignoletto. Si tratta, pertanto, di prevedere ulteriori categorie di prodotto, che si vanno ad aggiungere all'unica categoria «vino» inclusa originariamente nella DOP «Colli Bolognesi Classico Pignoletto».

Le categorie aggiuntive sono il «vino frizzante», il «vino spumante» e il «vino spumante di qualità». Pertanto, tenendo conto delle nuove categorie, nel complesso le tipologie di vini risultano le seguenti: - Categoria «vino» con tipologia Superiore; - Categoria «vino» con tipologia Classico Superiore; - Categoria «vino frizzante»; - Categoria «vino spumante»; - Categoria «vino spumante di qualità». Si evidenzia inoltre che le prerogative produttive e qualitative della categoria «vino» tipologia Superiore riportante la specificazione «Classico» del nuovo disciplinare rimangono immutate rispetto al disciplinare preesistente. Le tipologie introdotte (categorie «vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità») venivano tradizionalmente prodotte sul territorio delimitato e si sono affermate grazie all'apprezzamento dei produttori e dei consumatori. Inoltre, la menzione tradizionale «Superiore» è stata attribuita ai prodotti della categoria «vino» (Colli Bolognesi Pignoletto e Colli Bolognesi Pignoletto Classico) che, conformemente ai requisiti previsti dalla normativa nazionale per tale menzione «Superiore», presentano elevate caratteristiche qualitative, dovute a condizioni produttive particolarmente rigorose.

La modifica riguarda l'intero disciplinare di produzione, nonché il documento unico laddove vengono richiamate e disciplinate le nuove categorie di vini (in particolare sezioni 1.3 e 1.4 del documento unico).

2.3.   Adeguamento della base ampelografica

Sono state descritte le basi ampelografiche delle tipologie di vini inserite, con particolare riguardo all'indicazione dei vitigni complementari, posto che il vitigno principale per tutte le categorie di prodotto è il Pignoletto, noto anche col sinonimo Grechetto gentile. Tra i vitigni complementari, che possono concorrere alla produzione dei vini nella misura massima del 15 %, sono compresi gli altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione non aromatici, previsti per la Regione Emilia-Romagna. In tale ambito del 15 % possono concorrere anche le varietà di uva da vino Pinot nero e Pinot grigio, con bacca di differente colore, che devono essere vinificate in bianco, perché ritenute particolarmente idonee, per le loro specifiche caratteristiche, nella costituzione delle partite destinate all'elaborazione per la produzione di vini frizzanti e di vini spumanti.

La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare di produzione e non comporta modifiche al documento unico.

2.4.   Ampliamento della zona di produzione

Rispetto al preesistente disciplinare l'ampliamento della zona di produzione è conseguente all'evidenza che il vitigno Pignoletto è storicamente coltivato, vinificato e imbottigliato in un'area più ampia in territori limitrofi e comunque ricadenti in provincia di Bologna e Modena, aventi caratteristiche fisico-climatiche analoghe.

Inoltre, a seguito della fusione avvenuta nel 2014 di cinque Comuni, compresi nella zona di produzione della DOP in questione (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno), con la costituzione del nuovo unico Comune «Valsamoggia», la descrizione della zona di produzione e dei relativi confini è stata opportunamente modificata.

L'ampliamento della zona di produzione è giustificato dal fatto che nell'intera area identificata esistono le medesime condizioni pedoclimatiche, particolarmente favorevoli alla produzione dei vini derivanti dal vitigno «Pignoletto». Pertanto, con tale modifica si accorpano in un unico disciplinare DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» tutte le tipologie di vini derivanti da detto vitigno, che nell'area collinare in questione esprimono elevate caratteristiche qualitative e come tali possono essere designati con la menzione specifica tradizionale italiana «Denominazione di Origine Controllata e Garantita». In tale ambito la menzione «Classico» resta riservata alla sola categoria di prodotto «vino», proveniente dalla relativa area di produzione più antica, così come risulta dalla definizione di tale menzione tradizionale italiana. Inoltre, la modifica è intesa ad evitare ogni possibile confusione nella mente dei consumatori e dei produttori che così potranno identificare propriamente il vino qualificato col nome Pignoletto da uve del vitigno Pignoletto in tutte le sue tipologie, cogliendone con maggiore chiarezza la sua versatilità declinata in tutte le tipologie che tradizionalmente vengono prodotte.

La modifica riguarda l'articolo 3 del disciplinare di produzione e il documento unico, alle sezioni 1.6. (zona geografica delimitata) e 1.8 (legame con la zona geografica).

2.5.   Adeguamento delle norme di viticoltura

Sono state inserite le norme produttive relative alle nuove tipologie di vini introdotte ed alcuni aggiornamenti alle tecniche colturali più attuali. In tal senso, sono consentite solo le forme di allevamento a spalliera e cortina semplice o doppia cortina, con esclusione della forma di allevamento a raggi. Inoltre, al fine di fissare le regole produttive delle nuove tipologie di vini introdotti sono stati inseriti i relativi parametri produttivi (rese di uva ad ettaro).

La modifica riguarda l'articolo 4 del disciplinare di produzione e la sezione 1.5.2. del documento unico.

2.6.   Adeguamento delle norme di vinificazione

Sono state riscritte in maniera più chiara le disposizioni di vinificazione ed elaborazione delle varie categorie di prodotti vitivinicoli previste, nonché le relative deroghe per effettuare tali operazioni nelle immediate vicinanze della zona di produzione o nelle unità amministrative limitrofe, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea.

Inoltre tali disposizioni sono state aggiornate per tener contro dell'inserimento delle nuove tipologie di vini inserite nel disciplinare. In particolare, è stato stabilito che l'elaborazione delle categorie di vini «vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità» può avvenire, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, nelle immediate vicinanze (intero territorio del Comune di Bologna) e nell'unità amministrativa limitrofa (intero territorio del Comune di Castelvetro di Modena).

La modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare di produzione e la sezione 1.9 del documento unico (Ulteriori condizioni - deroga alla produzione nella zona geografica delimitata).

2.7.   Inserimento delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche per le nuove tipologie e modifica del tenore dell’acidità totale minima per la tipologia «Classico».

Sono state descritte le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche delle nuove tipologie inserite nel disciplinare. Inoltre il tenore dell'acidità totale minima per la tipologia Classico è stato ridotto da 4,5 g/l a 4 g/l.

Le caratteristiche chimico-organolettiche delle nuove tipologie provenienti dalla DOP «Colli Bolognesi» sono state puntualmente descritte, riprendendole da detto disciplinare, con opportune precisazione in merito agli aromi percepibili dei fiori e frutti. Inoltre, si è reso necessario ridurre il tenore dell'acidità totale minima per la tipologia Classico a 4 g/l, a causa dell'andamento climatico registrato nell'ultimo decennio che ha presentato alte temperature le quali, come è noto, favoriscono il decadimento dell'acidità totale; ciò anche in considerazione dell'obbligo previsto dal disciplinare di ottenere uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo di 12 % vol.

La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 1.4. del documento unico (descrizione dei vini).

2.8.   Adeguamento delle norme di etichettatura e presentazione

Sono state inserite delle modifiche di etichettatura e presentazione in relazione alle nuove categorie di prodotti introdotte («vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità»). Inoltre, si è provveduto ad inserire la norma obbligatoria di etichettatura relativa all'indicazione della dicitura «rifermentazione in bottiglia» per la categoria «vino frizzante» qualora elaborato in bottiglia, in applicazione della normativa nazionale, al fine di informare il consumatore sull'eventuale presenza di velatura dovuta a residui della fermentazione secondaria.

La modifica riguarda gli articoli 7 e 8 del disciplinare di produzione e la sezione 1.9. del documento unico (Ulteriori condizioni - disposizioni supplementari di etichettatura).

2.9.   Adeguamento del legame con la zona geografica

Si è provveduto a modificare la descrizione del legame riportando una descrizione più dettagliata delle caratteristiche dell'ambiente e dei fattori antropici che sono all'origine delle specifiche caratteristiche dei vini, in relazione alle diverse categorie di prodotti disciplinati. In particolare, la descrizione del legame è stata aggiornata per tener conto dell'inserimento di nuove categorie di prodotti («vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità») e dell'ampliamento della zona di produzione. Inoltre, è stata effettuata una descrizione più puntuale delle caratteristiche specifiche dei vini, evitando termini generici e precisando, per ciascuna categoria di prodotto, la relativa connessione con la zona geografica (comprensiva di fattori naturali e fattori umani).

La modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare di produzione e la sezione 1.8. del documento unico (Legame con la zona geografica).

2.10.   Imbottigliamento in zona delimitata

Quale modifica formale, si provvede ad inserire nella pertinente sezione 1.9 del documento unico la descrizione dell'obbligo di imbottigliamento in zona delimitata, che era già presente nel preesistente disciplinare di produzione, ma che era stata erroneamente omessa nel documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Denominazione

Colli Bolognesi Pignoletto

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione dei vini

«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore (categoria «vino»)

colore: giallo paglierino di media intensità, talvolta con riflessi verdognoli o carico;

odore: fine, con note floreali di fiori bianchi (mughetto, gelsomino) e fruttate di frutta gialla matura (pera e mela, talvolta anche ananas);

sapore: da secco ad abboccato, armonico con sentori di mandorla e agrumi, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Colli Bolognesi Pignoletto» Classico Superiore (categoria «vino»)

colore: giallo paglierino più o meno intenso, anche carico, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: intenso, fine, floreale di fiori bianchi (mughetto, gelsomino) e fruttato di frutta a polpa gialla matura (pera e mela, talvolta anche ananas);

sapore: secco, caldo, armonico con sentori di mandorla, agrumi, talvolta vanigliati;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Colli Bolognesi Pignoletto», categoria «vino frizzante»

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente aromatico, floreale di fiori bianchi (biancospino) e sentori di frutta gialla poco matura (pera e mela);

sapore: secco, armonico, fresco, acidulo con finale agrumato, talvolta leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

4 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

«Colli Bolognesi Pignoletto», categorie «vino spumante» e «vino spumante di qualità»

spuma: fine, persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, anche carico;

odore: leggermente aromatico, fine, floreale di fiori bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) e sentori di frutta gialla poco matura (pera e mela), più intensi per la categoria «vino spumante di qualità»;

sapore: sapido, armonico, fresco, acidulo con finale agrumato, da brut nature ad extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

estratto non riduttore minimo: 13 g/l.

Gli altri parametri analitici che non figurano nella sottostante griglia rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

5 in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Elaborazione vino frizzante – presa di spuma

Pratica enologica specifica

I vini frizzanti vengono sottoposti ad elaborazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat/Martinotti). È tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia. In caso di rifermentazione in bottiglia il vino può presentare una velatura causata dai residui di fermentazione.

Elaborazione vino spumante/vino spumante di qualità – presa di spuma

Pratica enologica specifica

I vini vengono sottoposti a spumantizzazione per mezzo di seconda fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat). È tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia (Metodo Classico) secondo le norme UE.

b.   Rese massime

«Colli Bolognesi Pignoletto» Classico superiore (categoria «vino»)

58,5 ettolitri per ettaro

«Colli Bolognesi Pignoletto» superiore (categoria «vino»)

77 ettolitri per ettaro

Colli Bolognesi Pignoletto, categorie «vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità»

84 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» ricade:

in provincia di Bologna: nei comuni di Marzabotto, Monte San Pietro, Pianoro e Sasso Marconi, Bologna, Casalecchio di Reno, Monterenzio, S. Lazzaro di Savena, Valsamoggia e Zola Predosa;

in provincia di Modena: nel comune di Savignano sul Panaro.

La zona di produzione del vino DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» Superiore con la menzione tradizionale «Classico» ricade:

in provincia di Bologna: nei comuni di Monte San Pietro, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa;

in provincia di Modena: nel comune di Savignano sul Panaro.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Pignoletto B. - Grechetto Gentile

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Colli Bolognesi Pignoletto, categorie: vino, vino frizzante, vino spumante e vino spumante di qualità

Fattori naturali rilevanti per il legame

L'orografia collinare del territorio di produzione include la zona pedecollinare e di media collina compresa tra la Val Samoggia ad ovest, l'ampia vallata del fiume Reno e quelle minori dei torrenti Samoggia, Lavino e fino al fiume Idice ad est. La disposizione delle valli poste in direzione nord-sud favorisce il flusso dei venti e offre una prevalente esposizione dei vigneti ad est / sud-est, che pertanto sono localizzati in un ambiente ventilato e luminoso, che risulta pertanto particolarmente vocato allo sviluppo della vite.

L'area è interessata dai seguenti principali paesaggi geologici:

 

Contrafforti e Rupi: paesaggio particolarmente esteso delle valli del Lavino e del Reno e caratterizzato da rilievi, con rocce di forma tabulare o di rupe, composte da arenarie stratificate con presenza di marne e conglomerati.

 

I Colli con Frane e Calanchi: paesaggio presente nell'area in sinistra Lavino, segnato da forti contrasti tra morbidi versanti coltivati e incisioni calanchive con diffusi dissesti franosi. Il substrato è prevalentemente formato da «Argille Scagliose»: strutture argillose con masse di rocce calcaree, arenacee, marnose o stratificate.

 

I Primi Colli: paesaggio presente nell'area in sinistra Reno, di raccordo tra le colline e la pianura. Presenta un profilo dolce, con lunghi ripiani declinanti verso valle. Le valli sono scarsamente approfondite e nei crinali affiorano le «sabbie gialle».

 

Piana dei Fiumi Appenninici: paesaggio dei fondivalle e degli sbocchi di fiumi e torrenti. I suoli sono prevalentemente poco evoluti, spesso costituiti da materiali grossolani.

 

Nella zona geografica delimitata, la coltivazione della vite è diffusa mediamente dai 50 ai 400 metri s.l.m. su suoli a tessitura fine dal contenuto variabile in calcare, che si rinvengono sia nei versanti generalmente dissestati su Argille Scagliose che nei primi rilievi collinari, e su suoli a tessitura moderatamente fine con elevata componente limosa e molto calcarei, che si ritrovano nel paesaggio dei Colli con frane e calanchi e in quello dei Primi colli. Dal punto di vista climatologico l'area è caratterizzata da una piovosità media annua che va da 800 mm in pianura a 1 200 mm nell'alta collina e da temperature medie comprese tra 14 °C e 12 °C. Nella bassa collina il bilancio idrico evidenzia un moderato deficit (fino a 350 mm di deficit annuo) che può essere considerato un fattore positivo per la qualità delle produzioni vitivinicole, dato che un certo stress idrico estivo favorisce nelle uve in maturazione la concentrazione degli zuccheri e la sintesi di componenti aromatici. Sopra ai 400 metri s.l.m. il bilancio idrico evidenzia invece un surplus idrico anche elevato.

 

Le sommatorie termiche vanno dai 4 500 ai 4 900 gradi giorno nella bassa collina, mentre sono inferiori a 4 500 gradi giorno oltre i 400 metri s.l.m. L'Indice di Winkler assume nella zona valori massimi di circa 2 100 nelle zone a quote meno elevate.

 

Alla luce di quanto descritto, le caratteristiche dei vini sono strettamente connesse all'ambiente caratterizzato da terreni argillosi-calcarei, notevoli escursioni termiche notte e giorno, dalla luminosità e dall'alternanza di buona piovosità e di stress idrici. Queste condizioni favoriscono lo sviluppo della vite e l'ottimale maturazione delle uve, assicurando un adeguato tenore acidico e zuccherino, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie della varietà Pignoletto, che si riscontrano nei vini.

 

In particolare, la base ampelografica dei vigneti è costituita dal vitigno principale Pignoletto, tradizionalmente coltivato nell'area delimitata. Concorrono alla produzione altri vitigni secondari affermati nel territorio, come Pinot bianco, Chardonnay, Sauvignon, Riesling italico, e Pinot grigio e Pinot nero vinificati in bianco.

8.2.   Colli Bolognesi Pignoletto, categorie: vino, vino frizzante, vino spumante e vino spumante di qualità

Fattori storici ed umani rilevanti per il legame

Nella zona di produzione dei vini «Colli Bolognesi Pignoletto» all'epoca dell'Impero Romano i filari di vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli etruschi e sviluppato successivamente dai galli. È accertato che i terreni collinari posti a sud di Bononia (attuale Bologna) erano coltivati dai veterani a premio delle campagne militari di tutto il mondo allora conosciuto: lo dimostrano le antiche olle di conservazione del vino trovate in alcune località dell'attuale Comune di Valsamoggia.

Della vite coltivata sulle colline di Monteveglio parla il documento risalente al 973 d.C. in cui il Vescovo di Bologna Alberto concedeva al Vescovo di Parma, insieme all'Abbazia, circa trenta tornature di vigneti. Del resto, all'Alto Medioevo risalgono anche diverse biografie che testimoniano l'operosità e l'impegno di monaci-agresti nello sviluppo della vite.

Nel XIV secolo Pier de' Crescenzi, nel più importante trattato di agronomia medievale «Ruralium commordorum – libro XII» descriveva le caratteristiche organolettiche del vino bianco che si beveva in questa zona, gradito per piacevolezza e per la vivace e dorata spuma: evidenza che tra le tipologie storicamente prodotte, quella frizzante fosse già allora nota e diffusa. Diversi i riferimenti anche nel Cinquecento alle «uve pignole» note per le qualità intrinseche e il florido commercio. Ulteriori conferme della storicità di questo vino sono riportate nel «Bullettino Ampelograficho» del 1881, in cui è nominata l'uva da cui si produce Pignoletto, coltivata nelle colline poste a sud di Bologna, la cui assomiglianza con l'attuale Pignoletto è stupefacente.

Nel corso degli anni il progresso scientifico e tecnologico ha contribuito a consolidare e migliorare la tradizionale tecnica viticola ed enologica dei vini «Colli Bolognesi Pignoletto». L'esperienza maturata dagli uomini che per secoli hanno coltivato queste colline è stata affiancata da una importante evoluzione viticola ed agronomica. Questi elementi hanno determinato nel tempo la scelta di forme di allevamento a spalliera, cordone speronato e guyot con potature corte: queste pratiche, infatti, si sono rivelate le più adatte per ottenere produzioni di qualità. Di fatto, anche oggi le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma. Allo stesso modo, le pratiche relative all'elaborazione dei vini sono tuttora quelle tradizionalmente consolidate in zona per la produzione di vini bianchi, fermi, frizzanti o spumanti nelle tipologie previste dal disciplinare. Sotto il profilo enologico, il territorio si è sempre caratterizzato per la notevole produzione di vini bianchi, sempre più frequenti nei decenni nella versione «vino frizzante», abbinamento naturale ad una cucina locale ricca e tendenzialmente grassa che si è andata affermando. Le tecniche si sono comunque evolute nel tempo, affiancando al metodo ancestrale della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat. Ciò ha contribuito a rendere più efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando negli ultimi decenni il quadro olfattivo e la stessa piacevolezza dei prodotti ottenuti.

8.3.   Colli Bolognesi Pignoletto, categoria «vino»

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'origine geografica e legame causale con la zona geografica.

Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini «Colli Bolognesi Pignoletto» nella categoria «vino» sono strettamente connesse all'ambiente caratterizzato da terreni argillosi e particolarmente calcarei che dona al prodotto una percettibile mineralità. La versione tranquilla è ottenuta maggiormente da impianti di età di almeno 15 anni, con uve più concentrate e rese per ettaro più basse. Gli sbalzi di temperatura caratteristici di queste vallate consentono sviluppi di profumi più accentuati: le escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e l'ottimale esposizione dei vigneti concorrono ad arricchire il patrimonio aromatico dell'uva ed assicurare una buona capacità di accumulo degli zuccheri, determinando le caratteristiche dei vini. Nell'intento di rispettare queste specifiche caratteristiche organolettiche delle uve, nel processo di vinificazione i cicli di pressatura delle medesime, nonché la temperatura e la durata delle fermentazioni sono sapientemente stabiliti e finalizzati all'ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche. Si tratta del profondo completamento tra l'interazione dei citati fattori ambientali e il complesso dei fattori umani, conseguenza dell'esperienza e della cultura maturate nel tempo negli operatori vitivinicoli.

8.4.   Colli Bolognesi Pignoletto, categorie «vino frizzante», «vino spumante» e «vino spumante di qualità»

Informazioni sulla qualità/caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all'origine geografica e legame causale con la zona geografica.

L'ambiente geografico, unitamente ai fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprietà enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione, determina in maniera decisiva le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dei fini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità.

Un clima continentale, terreni ricchi di ciottoli e limo, ben drenanti con disponibilità idrica adeguata ed escursioni termiche notte-giorno soprattutto nel periodo estivo consentono una ottimale maturazione dei grappoli e il mantenimento aromatico ed acido dell'uva che assicura la tipica freschezza di questi vini. Le caratteristiche pedo-climatiche di questa zona la rendono vocata alla produzione di uve aventi un contenuto di zuccheri moderato e una acidità interessante. Questi vini sono maggiormente ottenuti da impianti più giovani e quindi più vigorosi, ubicati in terreni ricchi, spesso con una minore esposizione a sud e pertanto meno vantaggiosa per una piena maturità delle uve, in grado di garantire maggiore acidità ideale per vini frizzanti, vini spumanti e vini spumanti di qualità.

Dalla ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino al secolo scorso, l'innovazione tecnologica ha portato verso l'elaborazione in autoclave (Metodo Charmat) per ottenere vini che presentano una sovrappressione dovuta ad anidride carbonica derivata dalla naturale fermentazione. Nel caso di seconda fermentazione in bottiglia il relativo vino frizzante può presentare una velatura dovuta ai residui della fermentazione. Più di recente si è registrata una nuova ripresa del metodo di rifermentazione, presentandosi sul mercato spesso con una veste nuova che coniuga la migliore tecnologia con la tradizione più profonda del territorio. Ciò a conferma che le caratteristiche di unicità sono il risultato della sinergia tra le peculiarità del vitigno e la zona di produzione in relazione al lavoro e all'esperienza dell'uomo, determinando piacevolezza e complessità dei vini.

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Conformemente alla deroga prevista dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 607/2009, le operazioni di presa di spuma delle categorie vino frizzante e vino spumante/vino spumante di qualità, facenti parte del processo di vinificazione, possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona di produzione delimitata, anche in stabilimenti situati nelle immediate vicinanze (intero territorio amministrativo del Comune di Bologna) e nell'unità amministrativa limitrofa (intero territorio del Comune di Castelvetro di Modena).

Ciò per tenere conto delle situazioni tradizionali e consolidate di produzione da parte di operatori ricadenti in detti territori.

Imbottigliamento nella zona delimitata

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L'imbottigliamento in zona di produzione delimitata è motivato dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto», garantirne l'origine e assicurare la tempestività, l'efficacia ed economicità dei controlli.

Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità dei vini, che vengono esposti a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).

Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa.

L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.

Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.

L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.

Infatti, l'organismo di controllo può programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestività, le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento dei vini DOP «Colli Bolognesi Pignoletto», in conformità al relativo piano dei controlli.

Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Colli Bolognesi Pignoletto» siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento del vino in questione per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'approvazione della DOP «Colli Bolognesi Pignoletto».

Obbligo dell'indicazione in etichetta dell'espressione «rifermentazione in bottiglia» per il vino «Colli Bolognesi Pignoletto» frizzante

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L'indicazione «rifermentazione in bottiglia» è resa obbligatoria nell'etichettatura del vino Colli Bolognesi Pignoletto frizzante (categoria: vino frizzante) qualora elaborato in bottiglia.

Tale disposizione è prevista in applicazione della normativa nazionale (articolo 19, comma 1, lett. f), della Legge 12/12/2016 n. 238), in particolare per informare il consumatore sull'eventuale presenza di una velatura dovuta ai residui della fermentazione in bottiglia.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14865


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, p. 671.


Início