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Document 52022XC0218(03)

    Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

    C/2022/481

    GU C 80 del 18.2.2022, p. 1–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/1


    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE —

    Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022

    (2022/C 80/01)

    Indice

    1.

    INTRODUZIONE 8

    2.

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 9

    2.1.

    Ambito di applicazione 9

    2.2.

    Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina 10

    2.3.

    Struttura della disciplina 11

    2.4.

    Definizioni 11

    3.

    VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO 21

    3.1.

    Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica 22

    3.1.1.

    L'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione. 22

    3.1.2.

    Effetto di incentivazione 22

    3.1.3.

    Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione 23

    3.2.

    Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 23

    3.2.1.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 23

    3.2.1.1.

    Necessità dell'aiuto 23

    3.2.1.2.

    Adeguatezza 24

    3.2.1.2.1.

    Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento 25

    3.2.1.2.2.

    Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto 25

    3.2.1.3.

    Proporzionalità 25

    3.2.1.3.1.

    Cumulo 27

    3.2.1.4.

    Trasparenza 27

    3.2.2.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 28

    3.3.

    Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 29

    4.

    CATEGORIE DI AIUTI 30

    4.1.

    Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica 30

    4.1.1.

    Motivazioni 30

    4.1.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 31

    4.1.2.1.

    Aiuti a favore dell'energia rinnovabile 31

    4.1.2.2.

    Altri aiuti a favore della riduzione e dell'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'efficienza energetica 31

    4.1.3

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 32

    4.1.3.1.

    Necessità dell'aiuto 32

    4.1.3.2.

    Adeguatezza 32

    4.1.3.3.

    Ammissibilità 32

    4.1.3.4.

    Consultazione pubblica 33

    4.1.3.5.

    Proporzionalità 34

    4.1.4

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 37

    4.2

    Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia 40

    4.2.1.

    Motivazioni dell'aiuto 40

    4.2.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 40

    4.2.3.

    Effetto di incentivazione 41

    4.2.4.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 41

    4.2.4.1.

    Adeguatezza 41

    4.2.4.2.

    Proporzionalità 41

    4.2.4.3.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 42

    4.3

    Aiuti a favore di una mobilità pulita 43

    4.3.1.

    Aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite e per l'ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio 43

    4.3.1.1.

    Motivazioni dell'aiuto 43

    4.3.1.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 44

    4.3.1.3.

    Effetto di incentivazione 44

    4.3.1.4.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 44

    4.3.1.4.1.

    Adeguatezza 44

    4.3.1.4.2.

    Proporzionalità 44

    4.3.1.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 46

    4.3.2.

    Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento 47

    4.3.2.1.

    Motivazioni dell'aiuto 47

    4.3.2.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 47

    4.3.2.3.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 47

    4.3.2.3.1.

    Necessità dell'aiuto 47

    4.3.2.3.2.

    Adeguatezza 48

    4.3.2.3.3.

    Proporzionalità 48

    4.3.2.4.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 49

    4.4.

    Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare 51

    4.4.1.

    Motivazioni dell'aiuto 51

    4.4.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 51

    4.4.3.

    Effetto di incentivazione 52

    4.4.4.

    Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 53

    4.4.4.1.

    Necessità dell'aiuto 53

    4.4.4.2.

    Adeguatezza 53

    4.4.4.3

    Proporzionalità 53

    4.4.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 55

    4.5.

    Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra 55

    4.5.1.

    Motivazioni dell'aiuto 55

    4.5.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 55

    4.5.3.

    Effetto di incentivazione 56

    4.5.4

    Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 56

    4.5.4.1.

    Necessità dell'aiuto 56

    4.5.4.2.

    Proporzionalità 57

    4.5.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 57

    4.6.

    Aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino di habitat naturali ed ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi. 58

    4.6.1.

    Motivazioni dell'aiuto 58

    4.6.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 58

    4.6.3.

    Effetto di incentivazione 59

    4.6.4.

    Proporzionalità 59

    4.7.

    Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali 59

    4.7.1.

    Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali 60

    4.7.1.1.

    Motivazioni dell'aiuto 60

    4.7.1.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 60

    4.7.1.3.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 60

    4.7.1.3.1.

    Necessità 61

    4.7.1.3.2.

    Adeguatezza 61

    4.7.1.3.3.

    Proporzionalità 61

    4.7.2.

    Aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali 62

    4.7.2.1.

    Motivazioni dell'aiuto 62

    4.7.2.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 62

    4.7.2.3.

    Effetto di incentivazione 62

    4.7.2.4.

    Proporzionalità 63

    4.7.2.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 63

    4.8.

    Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica 63

    4.8.1.

    Motivazioni dell'aiuto 63

    4.8.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 63

    4.8.3.

    Effetto di incentivazione 64

    4.8.4.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 64

    4.8.4.1.

    Necessità 64

    4.8.4.2.

    Adeguatezza 65

    4.8.4.3.

    Ammissibilità 65

    4.8.4.4.

    Consultazione pubblica 66

    4.8.4.5.

    Proporzionalità 67

    4.8.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 67

    4.9.

    Aiuti per le infrastrutture energetiche 69

    4.9.1.

    Motivazioni dell'aiuto 69

    4.9.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 70

    4.9.3.

    Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 71

    4.9.3.1.

    Necessità e adeguatezza 71

    4.9.3.2.

    Proporzionalità dell'aiuto 71

    4.9.4.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 71

    4.10.

    Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento 72

    4.10.1.

    Motivazioni dell'aiuto 72

    4.10.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 72

    4.10.3.

    Necessità e adeguatezza 73

    4.10.4.

    Proporzionalità della misura di aiuto 73

    4.10.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 74

    4.11.

    Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica 74

    4.11.1.

    Motivazioni dell'aiuto 74

    4.11.2.

    Ambito di applicazione: prelievi rispetto ai quali possono essere concessi gli sgravi 75

    4.11.3.

    Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 75

    4.11.3.1.

    Ammissibilità 75

    4.11.3.2.

    Proporzionalità della misura di aiuto 76

    4.11.3.3.

    Forma degli aiuti di Stato 76

    4.11.3.4.

    Audit energetici e sistemi di gestione 77

    4.11.3.5.

    Norme transitorie 77

    4.12.

    Aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso 78

    4.12.1.

    Aiuti per la chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso 78

    4.12.1.1.

    Motivazioni dell'aiuto 78

    4.12.1.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 79

    4.12.1.3.

    Effetto di incentivazione 79

    4.12.1.4.

    Necessità e adeguatezza 79

    4.12.1.5.

    Proporzionalità 79

    4.12.1.6.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 80

    4.12.2.

    Aiuti a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso 80

    4.12.2.1.

    Motivazioni dell'aiuto 80

    4.12.2.2.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 80

    4.12.2.3.

    Necessità e adeguatezza 80

    4.12.2.4.

    Effetto di incentivazione e proporzionalità 80

    4.12.2.5.

    Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 81

    4.13.

    Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell'ambiente ed energia 81

    4.13.1.

    Ambito di applicazione e attività sostenute 81

    4.13.2.

    Effetto di incentivazione 81

    4.13.3.

    Proporzionalità 82

    5.

    VALUTAZIONE 82

    6.

    RELAZIONI E MONITORAGGIO 83

    7.

    APPLICABILITÀ 83

    8.

    REVISIONE 83

    1.   INTRODUZIONE

    1.

    La Commissione ha fatto del Green Deal europeo una priorità politica assoluta, con l'obiettivo di trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse, senza lasciare indietro nessuno. Gli ambiziosi obiettivi climatici della Commissione sono stati rafforzati nel 2019 con la comunicazione sul Green Deal europeo (1), che stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Affinché la nostra economia e la nostra società possano procedere in modo equo, verde e prospero verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione ha inoltre proposto di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (2). Questi obiettivi ambiziosi sono sanciti dalla legge europea sul clima (3).

    2.

    Il pacchetto di proposte legislative «Pronti per il 55 %» sostiene il conseguimento di tale obiettivo (4) e ha messo l'Unione sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

    3.

    Il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, adattamento ai cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse, efficienza energetica e principio «efficienza energetica al primo posto», circolarità, azzeramento dell'inquinamento, ripristino della biodiversità e accompagnamento della transizione verde richiederanno sforzi notevoli e un sostegno adeguato. Per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi indicati nella comunicazione sul Green Deal europeo saranno necessari investimenti significativi, anche nelle fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha stimato che per conseguire gli obiettivi in materia di clima, energia e trasporti da realizzare entro il 2030, oggetto di una recente modifica che li ha innalzati, occorreranno ulteriori 390 miliardi di EUR di investimenti annui rispetto ai livelli del periodo 2011-2020 (5) e ulteriori 130 miliardi di EUR all'anno per gli altri obiettivi ambientali stimati in precedenza (6). Considerata l'entità di questa sfida in termini di investimenti, è necessaria una mobilitazione di fondi pubblici e privati efficiente sotto il profilo dei costi. Tutti i settori saranno interessati e quindi l'intera economia dell'Unione.

    4.

    La politica di concorrenza e in particolare le norme in materia di aiuti di Stato possono svolgere un ruolo importante nel sostenere l'Unione per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal. La comunicazione sul Green Deal europeo prevede espressamente che le norme sugli aiuti di Stato siano riviste alla luce di tali obiettivi politici per sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica con efficienza di costo e facilitino l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità sul mercato interno. La presente disciplina riflette tale revisione.

    5.

    L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia in determinati casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

    6.

    Gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (7).

    7.

    La presente disciplina fornisce orientamenti in merito alla valutazione da parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell'ambiente, compresa la tutela del clima, e dell'energia che sono soggette all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Nella presente disciplina ogni riferimento alla «tutela dell'ambiente» o alla «tutela ambientale» è da intendersi come riferimento alla tutela dell'ambiente e del clima.

    8.

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    9.

    È generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produzione e utilizzo delle risorse. Tuttavia l'intervento statale può risultare necessario per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che, in assenza di aiuti, non si svilupperebbero affatto o non si svilupperebbero allo stesso ritmo o alle stesse condizioni. L'intervento contribuisce pertanto a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

    10.

    Nel contesto della tutela dell'ambiente, le esternalità ambientali, le imperfezioni dell'informazione e le difficoltà di coordinamento comportano che i partecipanti al mercato potrebbero non tenere pienamente conto dei costi e dei benefici di un'attività economica nel momento in cui adottano decisioni di consumo, investimento e produzione, nonostante gli interventi normativi. Questi fallimenti del mercato, ossia situazioni in cui è improbabile che i mercati, se lasciati a se stessi, raggiungano la piena efficienza, non conducono al benessere ottimale dei consumatori e della società nel suo complesso, determinando livelli insufficienti di tutela ambientale in relazione alle attività economiche svolte in assenza di sostegno statale.

    11.

    Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che la misura di aiuto, le condizioni alle quali è subordinata, le procedure per la sua adozione e l'attività sovvenzionata non siano in contrasto con il diritto ambientale dell'Unione. Dovrebbero inoltre garantire che il pubblico interessato abbia la possibilità di essere consultato nel processo decisionale in materia di aiuti. Infine le persone fisiche e le organizzazioni dovrebbero avere la possibilità di contestare l'aiuto o le relative misure di attuazione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali qualora siano in grado di produrre elementi che dimostrino l'inosservanza del diritto ambientale dell'Unione (8).

    2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    2.1.   Ambito di applicazione

    12.

    La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche in maniera tale da migliorare la tutela dell'ambiente, nonché di attività nel settore dell'energia che sono disciplinate dal trattato, nella misura in cui tali misure di aiuto rientrano nel campo di applicazione di cui alla sezione 2.2 della presente disciplina. Essa si applica pertanto anche ai settori soggetti a norme specifiche dell'Unione in materia di aiuti di Stato, salvo qualora dette norme specifiche dell'Unione stabiliscano diversamente o contengano disposizioni in materia di aiuti per la tutela dell'ambiente o nel settore dell'energia che si applicano alla medesima misura, nel qual caso prevalgono le norme settoriali specifiche. La presente disciplina prevale sul punto 17, lettera b), degli orientamenti per il settore dell'aviazione (9) per quanto riguarda le misure di aiuto per l'ambiente a favore dei grandi aeroporti con un volume di passeggeri superiore a 5 milioni l'anno.

    13.

    La presente disciplina non si applica:

    a)

    agli aiuti di Stato concessi per la concezione e la fabbricazione di prodotti, macchinari, attrezzature o mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente al fine di ridurre l'impiego di risorse naturali e per le azioni intraprese all'interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorarne la sicurezza o l'igiene (10);

    b)

    agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (11);

    c)

    agli aiuti di Stato contemplati da altre norme in materia di aiuti di Stati nel settore agricolo e forestale (12) o nel settore della pesca e dell'acquacoltura (13);

    d)

    agli aiuti di Stato a favore dell'energia nucleare.

    14.

    Gli aiuti per la tutela dell'ambiente e l'energia non devono essere concessi alle imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (14).

    15.

    Quando valuta gli aiuti a favore di un'impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato (15).

    2.2.   Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina

    16.

    La Commissione ha individuato una serie di categorie di misure a favore della tutela dell'ambiente e dell'energia per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato:

    a)

    aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

    b)

    aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia;

    c)

    aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne) e attrezzature mobili di servizio pulite e per l'ammodernamento di veicoli e attrezzature mobili di servizio;

    d)

    aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli puliti;

    e)

    aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare;

    f)

    aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra;

    g)

    aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi;

    h)

    aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali;

    i)

    aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica;

    j)

    aiuti per le infrastrutture energetiche;

    k)

    aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

    l)

    aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia;

    m)

    aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso;

    n)

    aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell'ambiente ed energia.

    2.3.   Struttura della disciplina

    17.

    Il capo 3 stabilisce i criteri di compatibilità applicabili in generale alle varie categorie di aiuti contemplate dal presente documento. La sezione 3.2.1.3.1. relativa al cumulo si applica a tutte le categorie di aiuti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina. Il capo 4 stabilisce i criteri di compatibilità specifici applicabili alle misure di aiuto contemplate nelle sue varie sezioni. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano se non vi sono disposizioni più specifiche contenute nelle singole sezioni del capo 4.

    18.

    Le condizioni stabilite nella presente disciplina si applicano a regimi di aiuto e ad aiuti individuali (concessi ad hoc o sulla base di un regime di aiuto), salvo indicazioni contrarie.

    2.4.   Definizioni

    19.

    Ai fini della presente disciplina si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

    2)

    «intensità di aiuto»: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro prelievo. Quando un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto deve corrispondere all'equivalente sovvenzione lorda dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati (16) deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L'intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

    3)

    «zone assistite»: zone che al momento della concessione dell'aiuto sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

    4)

    «bilanciamento» per l'energia elettrica: il bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

    5)

    «responsabile del bilanciamento» (Balance Responsible Party o BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;

    6)

    «biodiversità»: la biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

    7)

    «biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

    8)

    «biogas»: i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;

    9)

    «bioliquidi»: i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;

    10)

    «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;

    11)

    «combustibili da biomassa»: i combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001;

    12)

    «meccanismo di capacità»: meccanismo di capacità quale definito all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/943;

    13)

    «cattura e stoccaggio di carbonio» (Carbon Capture and Storage o CCS): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di biossido di carbonio (CO2) prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;

    14)

    «cattura e utilizzo del carbonio» (Carbon Capture and Use o CCU): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO2 per l'utilizzo di tale CO2;

    15)

    «rimozione di CO2»: attività antropogeniche che eliminano il CO2 dall'atmosfera e lo stoccano in modo permanente in serbatoi geologici, terrestri oppure oceanici o in prodotti. Include il potenziamento antropogenico esistente e potenziale dei pozzi biologici o geochimici e la cattura diretta e lo stoccaggio dell'aria, ma esclude l'assorbimento naturale di CO2 non causato direttamente dalle attività umane;

    16)

    «regime obbligatorio per i fornitori»: regime nel quale si crea valore nella fornitura di beni o servizi attraverso la loro certificazione e l'imposizione a fornitori o consumatori di un obbligo di acquisto di certificati;

    17)

    «attrezzature mobili di assistenza a terra pulite»: attrezzature mobili utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo o marittimo con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

    18)

    «attrezzature mobili di servizio pulite»: attrezzature mobili di terminal pulite e attrezzature mobili di assistenza a terra pulite;

    19)

    «attrezzature mobili di terminal pulite»: attrezzature mobili utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodale, nonché per il trasporto di merci all'interno dell'area del terminal, aventi zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o, in assenza di alternative aventi zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2, aventi emissioni dirette (allo scarico) di CO2 notevolmente più basse rispetto alle attrezzature di terminal tradizionali;

    20)

    «veicolo pulito»:

    a)

    relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli:

    i)

    un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, con zero emissioni allo scarico di CO2, calcolate in conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

    b)

    relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada:

    i)

    un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con zero emissioni allo scarico di CO2, come determinato a norma del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (20);

    ii)

    un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

    c)

    relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada:

    i)

    un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;

    ii)

    fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pesante a basse emissioni quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

    iii)

    fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva 2009/33/CE e non disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1242;

    d)

    relativamente alle navi destinate alla navigazione interna:

    i)

    una nave destinata alla navigazione interna, adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

    ii)

    una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri, dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;

    iii)

    una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci, con emissioni dirette (allo scarico) di CO2 per tonnellata-chilometro (gCO2/tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica (Energy Efficiency Operational Indicator o EEOI) dell'Organizzazione marittima internazionale, inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO2 determinato per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

    Nel valutare se una nave possa essere considerata un veicolo pulito, la Commissione terrà conto degli sviluppi nel settore interessato, anche facendo riferimento ai criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare se un'attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui all'atto delegato pertinente adottato in conformità con il regolamento (UE) 2020/852;

    e)

    relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima:

    i)

    una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

    ii)

    una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie, che ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti, o che ha raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Energy Efficiency Design Index o EEDI) dell'Organizzazione marittima internazionale del 10 % inferiore ai requisiti EEDI applicabili al 1o aprile 2022 e che è in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o con combustibili da fonti rinnovabili; o

    iii)

    una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci, utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO2, calcolate utilizzando l'EEDI, inferiori del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO2 definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

    Nel valutare se una nave possa essere considerata un veicolo pulito, la Commissione terrà conto degli sviluppi nel settore interessato, anche facendo riferimento ai criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare se un'attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui all'atto delegato pertinente adottato in conformità con il regolamento (UE) 2020/852;

    f)

    relativamente al materiale rotabile ferroviario:

    i)

    materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

    ii)

    materiale rotabile che produce zero emissioni dirette allo scarico di CO2 quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);

    g)

    relativamente agli aeromobili:

    i)

    un aeromobile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

    ii)

    un aeromobile con prestazioni ambientali notevolmente superiori rispetto a un aeromobile avente la stessa massa al decollo che costituisce un'alternativa ampiamente disponibile sul mercato;

    21)

    «cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

    22)

    «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di materiali o sostanze in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale di terreni, fondali marini o fiumi, e del loro uso futuro approvato;

    23)

    «progetto dimostrativo»: progetto dimostrativo quale definito all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/943;

    24)

    «digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

    25)

    «smaltimento»: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

    26)

    «gestore del sistema di distribuzione» (Distribution System Operator o DSO): un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

    27)

    «teleriscaldamento o teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

    28)

    «sistemi di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento»: impianti di produzione di riscaldamento e/o raffreddamento, accumulo termico e rete di distribuzione, comprendente sia la rete primaria o di trasmissione che la rete secondaria di condotte per la fornitura di riscaldamento o raffreddamento ai consumatori. Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;

    29)

    «ecoinnovazione»: tutte le forme di innovazioni ecologiche, compresi nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela dell'ambiente e a ridurre in misura sostanziale l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente. Ai fini della presente definizione, non costituiscono innovazione:

    a)

    le attività che comportano solo modifiche o miglioramenti di minore entità in materia di tutela ambientale;

    b)

    l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;

    c)

    i cambiamenti nelle pratiche aziendali, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;

    d)

    i cambiamenti nella strategia commerciale;

    e)

    le fusioni e le acquisizioni;

    f)

    la cessazione dell'utilizzazione di un processo;

    g)

    la mera sostituzione o estensione di impianti;

    h)

    i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;

    i)

    la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

    30)

    «ecosistema»: l'ecosistema quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852;

    31)

    «efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE;

    32)

    «stoccaggio di energia»: stoccaggio di energia nella rete elettrica, quale definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2019/944;

    33)

    «impianto di stoccaggio dell'energia»: impianto di stoccaggio dell'energia nella rete elettrica, quale definito all'articolo 2, punto 60), della direttiva (UE) 2019/944;

    34)

    «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

    35)

    «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili include l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind the meter) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;

    36)

    «infrastruttura energetica» (27): qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

    a)

    relativamente all'energia elettrica:

    i)

    sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per «trasmissione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per «distribuzione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;

    ii)

    qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

    iii)

    componenti di rete pienamente integrate, quali definite all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944;

    iv)

    reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più sicura, efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

    v)

    reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i), avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi. Sono comprese le reti intelligenti e qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;

    b)

    relativamente al gas (gas naturale, biogas — compreso il biometano — e/o gas rinnovabili di origine non biologica):

    i)

    condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

    ii)

    impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

    iii)

    impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per gas compressi o liquefatti;

    iv)

    qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

    v)

    reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l'idrogeno o i gas di origine non biologica): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;

    c)

    relativamente all'idrogeno (28):

    i)

    condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

    ii)

    impianti di stoccaggio, ossia impianti utilizzati per lo stoccaggio dell'idrogeno ad elevato grado di purezza, compresa la parte di un terminale per l'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio ma ad esclusione della parte utilizzata per le operazioni di produzione, e compresi gli impianti riservati esclusivamente all'utilizzo da parte dei gestori della rete dell'idrogeno nello svolgimento delle rispettive mansioni; Gli impianti di stoccaggio di idrogeno includono impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di distribuzione o trasmissione di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);

    iii)

    impianti di dispacciamento, ricezione, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete del gas o nella rete dedicata all'idrogeno;

    iv)

    terminali, ossia impianti utilizzati per la trasformazione dell'idrogeno liquido in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell'idrogeno. I terminali comprendono le attrezzature ausiliarie e lo stoccaggio temporaneo necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno, ma non include le parti del terminale per l'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

    v)

    interconnettori, ossia la rete dell'idrogeno (o parti di tale rete) che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

    vi)

    qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

    d)

    relativamente al biossido di carbonio (29):

    i)

    condotte, diverse dalle reti di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) o ai fini dell'utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;

    ii)

    impianti per la liquefazione e lo stoccaggio del biossido di carbonio in vista del suo trasporto o stoccaggio,

    iii)

    infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;

    iv)

    qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, compresi attivi mobili dedicati per il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, a condizione che rispondano alla definizione di veicolo pulito;

    e)

    infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da più produttori/utilizzatori, basate sull'uso di energia rinnovabile o di calore di scarto proveniente da applicazioni industriali;

    f)

    progetti di interesse comune quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 171 del trattato;

    g)

    altre categorie di infrastrutture, tra cui le infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di produttori e utilizzatori di energia rinnovabile o a zero emissioni di carbonio da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono/gestiscono l'infrastruttura.

    37)

    «prestazione energetica»: la prestazione energetica di un edificio quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2010/31/UE;

    38)

    «risparmio energetico»: il risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2012/27/UE;

    39)

    «tutela ambientale» o «tutela dell'ambiente»: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;

    40)

    «tassa o prelievo parafiscale ambientale»: qualsiasi imposta o prelievo applicato a una base imponibile, a prodotti o servizi specifici che abbiano manifesti effetti negativi sull'ambiente, o il cui scopo sia gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

    41)

    «piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti aspetti minimi:

    a)

    gli obiettivi da valutare;

    b)

    le questioni oggetto della valutazione;

    c)

    gli indicatori di risultato;

    d)

    la metodologia prevista per svolgere la valutazione;

    e)

    gli obblighi di raccolta dei dati;

    f)

    il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale;

    g)

    la descrizione dell'organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare che la valutazione sia accessibile al pubblico;

    42)

    «regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore quale definito all'articolo 2, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

    43)

    «produttore»: un'impresa che produce energia elettrica a fini commerciali;

    44)

    «gas a effetto serra»: qualunque gas che contribuisca all'effetto serra assorbendo radiazioni infrarosse, compresi il biossido di carbonio, il metano, il protossido di azoto e i gas fluorurati quali gli idrofluorocarburi;

    45)

    «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;

    46)

    «gestore della rete di idrogeno»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto di rete dell'idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti di idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

    47)

    «sbilanciamento»: lo sbilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione;

    48)

    «regolazione degli sbilanciamenti»: la regolazione degli sbilanciamenti quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2017/2195;

    49)

    «periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;

    50)

    «aiuti individuali»: aiuti ad hoc e concessioni di aiuti soggette a notifica nel quadro di un regime di aiuti;

    51)

    «regime di interrompibilità»: una misura per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica volta a garantire stabilità di frequenza nel sistema elettrico o a risolvere problemi di sicurezza degli approvvigionamenti a breve termine, anche attraverso l'interruzione del carico;

    52)

    «microimpresa»: un'impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (32);

    53)

    «soluzione basata sulla natura»: una soluzione ispirata alla natura e da essa supportata, che è efficace sotto il profilo dei costi, produce contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuisce a rafforzare la resilienza e che apporta una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

    54)

    «misura in caso di congestione della rete»: una misura per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica volta a compensare un'insufficienza nella rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica;

    55)

    «inquinante»: inquinante come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852;

    56)

    «inquinatore»: inquinatore quale definito nell'allegato, punto 3, della raccomandazione del Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE (33);

    57)

    «inquinamento»: inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

    58)

    «principio “chi inquina paga”»: il principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

    59)

    «preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;

    60)

    «infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile per fornire energia elettrica ai veicoli puliti o alle attrezzature mobili di servizio pulite;

    61)

    «recupero»: il recupero quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;

    62)

    «riciclo»: il riciclo quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

    63)

    «progetto di riferimento»: un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto;

    64)

    «infrastruttura di rifornimento»: un'infrastruttura fissa o mobile per la fornitura di idrogeno, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso o CNG) o liquefatta (gas naturale liquefatto o GNL), biogas e biocarburanti, compresi i biocarburanti avanzati, o combustibili sintetici prodotti da energie rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

    65)

    «ripristino»: azioni di gestione ambientale volte a ripristinare un livello di funzionamento dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l'integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;

    66)

    «riparazione»: attività di gestione ambientale, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;

    67)

    «energia elettrica rinnovabile»: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

    68)

    «comunità di energia rinnovabile»: comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;

    69)

    «energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

    70)

    «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;

    71)

    «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto»: i carburanti rinnovabili liquidi o gassosi di origine non biologica per il trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;

    72)

    «adeguatezza delle risorse»: un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda in una zona di offerta in un dato periodo, determinato in base all'uso di un indicatore statistico convenzionale da parte di enti cui le istituzioni dell'Unione riconoscono un ruolo essenziale nella creazione di un mercato unico dell'energia elettrica, ad esempio la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E);

    73)

    «uso efficiente delle risorse»: riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;

    74)

    «recupero»: il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e aumentare la resilienza degli ecosistemi, in particolare ai cambiamenti climatici. Il recupero degli ecosistemi include le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione nonché il miglioramento della resilienza e dell'adattamento dell'ecosistema ai cambiamenti climatici;

    75)

    «riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE, compresa qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concepiti;

    76)

    «piccola impresa»: un'impresa che soddisfa i criteri stabiliti per le piccole imprese nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

    77)

    «piccola o media impresa» (PMI): un'impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

    78)

    «piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (35), e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Più entità sono considerate un'unica impresa se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui all'articolo 3, punto 3), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

    79)

    «ricarica intelligente»: operazione di ricarica nella quale l'intensità dell'elettricità fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

    80)

    «predisposizione all'intelligenza» (smart readiness): la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

    81)

    «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: la responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

    82)

    «avvio dei lavori»: il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

    83)

    «riserva strategica»: un meccanismo di capacità in cui la capacità di energia elettrica (ad esempio generazione e stoccaggio dell'energia e adattamento alla domanda) è conservata al di fuori del mercato dell'energia elettrica ed è dispacciata soltanto in circostanze specifiche;

    84)

    «costo totale di proprietà»: il costo totale di acquisto e di proprietà di un veicolo per il suo ciclo di vita, compresi i costi di acquisto o di leasing del veicolo, i costi del carburante, i costi di manutenzione e riparazione, i costi di assicurazione, i costi finanziari e le imposte;

    85)

    «gestore del sistema di trasmissione» (TSO): il gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

    86)

    «veicolo»: uno dei seguenti:

    a)

    un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;

    b)

    una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;

    c)

    materiale rotabile;

    d)

    un aeromobile;

    87)

    «trattamento»: il trattamento quale definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

    88)

    «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione previsto dalla legislazione dell'Unione; con riferimento ai prodotti energetici e all'energia elettrica, indica il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (36);

    89)

    «norma dell'Unione»:

    a)

    una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

    b)

    l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT (37) sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente disciplina; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

    90)

    «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

    91)

    «calore di scarto»: il calore di scarto quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001.

    3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

    20.

    La presente disciplina stabilisce i criteri di compatibilità, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, delle misure di aiuto a favore della tutela ambientale, compresa la protezione del clima, e degli obiettivi in materia di energia che sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    21.

    A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all'interno dell'Unione (condizione positiva), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune (condizione negativa).

    22.

    Nel valutare se gli aiuti a favore della tutela ambientale e dell'energia possano essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione esaminerà i seguenti aspetti:

    a)

    per quanto riguarda la prima condizione (positiva), secondo cui gli aiuti devono agevolare lo sviluppo di un'attività economica:

    i)

    l'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione (cfr. la sezione 3.1.1);

    ii)

    effetto di incentivazione dell'aiuto (cfr. la sezione 3.1.2);

    iii)

    nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione (cfr. la sezione 3.1.3);

    b)

    per quanto riguarda la seconda condizione (negativa), ossia gli aiuti non alterano indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:

    i)

    necessità dell'intervento statale (cfr. la sezione 3.2.1.1);

    ii)

    adeguatezza dell'aiuto (cfr. la sezione 3.2.1.2);

    iii)

    proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo (cfr. la sezione 3.2.1.3);

    iv)

    trasparenza dell'aiuto (cfr. la sezione 3.2.1.4);

    v)

    prevenzione degli effetti negativi indebiti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (cfr. la sezione 3.2.2);

    vi)

    raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (cfr. la sezione 3.3).

    3.1.   Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica

    3.1.1.   L'individuazione dell'attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell'Unione.

    23.

    In occasione della notifica degli aiuti gli Stati membri devono individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

    24.

    Gli aiuti volti ad evitare o ridurre gli effetti negativi delle attività economiche sul clima o sull'ambiente possono agevolare lo sviluppo di attività economiche aumentando la sostenibilità dell'attività economica in questione e garantendo che tale attività possa proseguire in futuro senza creare danni ambientali sproporzionati, nonché sostenendo la creazione di nuove attività economiche e di nuovi servizi (sostegno allo sviluppo della cosiddetta «economia verde»).

    25.

    Gli Stati membri devono inoltre descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia.

    3.1.2.   Effetto di incentivazione

    26.

    Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l'aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso.

    27.

    Gli aiuti non devono essere intesi a sostenere i costi di un'attività che il beneficiario dell'aiuto svolgerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica (38).

    28.

    Dimostrare un effetto di incentivazione comporta l'individuazione dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti (39). Per tale analisi, la Commissione si servirà della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3.

    29.

    La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali, l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività ha già avuto luogo. Qualora il beneficiario dia inizio all'attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non saranno, in linea di principio, considerati compatibili con il mercato interno.

    30.

    La domanda di aiuto può assumere varie forme, ad esempio può essere presentata come offerta nell'ambito di una procedura di gara competitiva. Qualunque domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo.

    31.

    In taluni casi eccezionali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione nelle seguenti situazioni:

    a)

    l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali;

    b)

    prima dell'avvio dei lavori le autorità nazionali hanno pubblicato una comunicazione indicando di voler istituire la misura di aiuto proposta subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tale comunicazione deve essere resa accessibile su un sito web pubblico o su altri media cui il pubblico abbia ampiamente accesso con altrettanta facilità e indicare con chiarezza il tipo di progetti che lo Stato membro propone come ammissibili e il momento a partire dal quale lo Stato membro intende considerarli ammissibili. L'ammissibilità proposta non deve essere limitata indebitamente. Prima dell'avvio dei lavori il beneficiario deve avere informato l'autorità che concede l'aiuto in merito al fatto che la misura di aiuto proposta è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate. Laddove si basi su tale comunicazione per dimostrare l'effetto di incentivazione, lo Stato membro deve fornire, all'atto di notifica dell'aiuto di Stato, una copia della comunicazione stessa e un collegamento al sito web sul quale è stata pubblicata, oppure una prova della sua accessibilità al pubblico;

    c)

    è concesso un aiuto al funzionamento a favore di impianti esistenti per produzioni rispettose dell'ambiente per cui non esiste alcun «avvio dei lavori» data l'assenza di nuovi investimenti significativi. In tali casi l'effetto di incentivazione può essere dimostrato da un cambiamento verso una modalità di gestione dell'impianto rispettosa dell'ambiente, in luogo di una modalità alternativa più economica ma meno rispettosa dell'ambiente.

    32.

    La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti concessi per consentire la semplice copertura dei costi di adeguamento alle norme dell'Unione non abbiano alcun effetto di incentivazione. Di regola possono avere un effetto di incentivazione soltanto gli aiuti che consentono di andare oltre le norme dell'Unione. Tuttavia nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore l'aiuto può avere un effetto di incentivazione se fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma, salvo se altrimenti indicato nelle sezioni da 4.1. a 4.13. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione, le misure di aiuto possono avere un effetto di incentivazione a prescindere dalla presenza di tali norme nazionali. Lo stesso vale per gli aiuti concessi in presenza di norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione.

    3.1.3.   Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

    33.

    Se l'attività sostenuta o la misura di aiuto o le condizioni alle quali è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura) comportano una violazione del pertinente diritto dell'Unione l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Ciò può accadere ad esempio quando l'aiuto è soggetto a clausole che subordinano direttamente o indirettamente la sua concessione all'origine dei prodotti o delle attrezzature, ad esempio l'obbligo per il beneficiario di acquistare prodotti di origine nazionale.

    3.2.   Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

    3.2.1.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    3.2.1.1.   Necessità dell'aiuto

    34.

    La misura di aiuto di Stato proposta deve essere destinata a una situazione in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a fallimenti del mercato in relazione ai progetti o alle attività per i quali è concesso l'aiuto. Benché sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di sviluppo delle attività economiche, prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato l'intervento pubblico in forma di aiuto di Stato può contribuire a un funzionamento più efficiente dei mercati favorendo pertanto lo sviluppo di un'attività economica nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato efficiente. Lo Stato membro dovrebbe individuare i fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente tutela ambientale o il funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia. I fallimenti principali del mercato legati alla tutela dell'ambiente e all'energia che possono ostacolare il raggiungimento di risultati ottimali e tradursi in inefficienze sono:

    a)

    esternalità negative: sono molto frequentemente associate alle misure di aiuto a favore dell'ambiente e sorgono quando l'inquinamento non si riflette adeguatamente nei costi, vale a dire quando l'impresa in questione non deve farsi carico dell'intero costo dell'inquinamento. In questo caso le imprese, che agiscono nel proprio interesse, potrebbero non essere abbastanza incentivate a tenere conto delle esternalità negative della loro attività economica, né al momento di scegliere una determinata tecnologia né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi sostenuti dall'impresa non rispecchiano appieno i costi sostenuti dai consumatori e dalla società nel suo complesso. Spesso le imprese non sono pertanto sufficientemente motivate a ridurre il livello di inquinamento che producono, né ad adottare provvedimenti individuali di tutela dell'ambiente;

    b)

    esternalità positive: il fatto che una parte dei benefici derivanti da un investimento sia fruita non dall'investitore, bensì da operatori del mercato potrebbe spingere le imprese a effettuare investimenti insufficienti. Le esternalità positive si verificano, ad esempio, nel caso di investimenti nell'ecoinnovazione, nella stabilità dei sistemi, nelle tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili e nelle misure innovative di adattamento alla domanda oppure nel caso di misure relative alle infrastrutture energetiche o alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica che vanno a beneficio di molti Stati membri o di un più ampio numero di consumatori;

    c)

    asimmetria dell'informazione: tale fenomeno si verifica in genere nei mercati caratterizzati da una discrepanza tra le informazioni di cui può disporre una parte del mercato e le informazioni a disposizione dell'altra parte del mercato. Ciò può verificarsi ad esempio quando gli investitori finanziari esterni non dispongono di tutte le informazioni sul probabile rendimento e sui rischi di un progetto. L'informazione può essere asimmetrica anche nel caso di collaborazioni transfrontaliere in cui una parte è svantaggiata rispetto all'altra a livello di informazioni detenute. Sebbene i rischi e le incertezze di per sé non conducano a un fallimento del mercato, il problema dell'asimmetria dell'informazione dipende dall'entità di tali rischi e incertezze. Sia i rischi sia le incertezze tendono ad essere più elevati nel caso di investimenti nel settore ambientale, che solitamente prevedono un periodo di ammortamento più lungo. Questo aspetto può rafforzare una propensione verso soluzioni a breve termine, che può essere aggravata dalle condizioni di finanziamento di tali investimenti, in particolare per le PMI;

    d)

    difficoltà di coordinamento: tali difficoltà possono pregiudicare lo sviluppo di un progetto o l'efficacia della sua struttura a causa di interessi e incentivi discordanti tra investitori (i cosiddetti «incentivi divergenti»), dei costi legati alla procedura di gara e agli accordi sulla responsabilità civile, dell'incertezza sul risultato della collaborazione e sugli effetti di rete, ad esempio la continuità della fornitura di energia elettrica. Tali difficoltà di coordinamento possono manifestarsi, ad esempio, nel rapporto tra proprietari di immobili e locatari in relazione a soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. Le difficoltà di coordinamento possono essere aggravate da problemi di informazione, in particolare quelli riconducibili a un'asimmetria delle informazioni. Tali difficoltà di coordinamento possono anche nascere dalla necessità di raggiungere una determinata massa critica per poter avviare un progetto interessante dal punto di vista commerciale, il che può rivestire un ruolo particolarmente importante in progetti (transfrontalieri) relativi alle infrastrutture.

    35.

    La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è tuttavia sufficiente per giustificare la necessità di un aiuto di Stato. Potrebbero già essere in atto altre politiche e misure volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati. Tra gli esempi figurano la regolamentazione settoriale, le norme ambientali obbligatorie dell'Unione, gli obblighi di fornitura, i meccanismi di fissazione dei prezzi, come il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (Emissions Trading System o ETS) e le tasse sulle emissioni di CO2. Le misure aggiuntive, tra cui gli aiuti di Stato, possono essere destinate unicamente ai fallimenti del mercato residuali, ossia quelli che rimangono irrisolti nonostante le altre politiche e misure adottate. È inoltre importante indicare le modalità con cui l'aiuto di Stato rafforza le altre politiche e misure in vigore finalizzate a porre rimedio agli stessi fallimenti del mercato. Pertanto è più difficile dimostrare la necessità di un aiuto di Stato se l'aiuto annulla gli effetti di altre politiche volte a contrastare gli stessi fallimenti del mercato. Lo Stato membro dovrebbe pertanto segnalare anche le eventuali politiche o misure in vigore che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.

    36.

    La Commissione riterrà che l'aiuto è necessario se lo Stato membro dimostra che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

    37.

    In caso di aiuti di Stato concessi per progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato, la Commissione riterrà, in linea di principio, che non sussiste alcun fallimento del mercato e chiederà ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

    38.

    Al fine di comprovare la necessità dell'aiuto, lo Stato membro deve dimostrare che il progetto o, nel caso di regimi, il progetto di riferimento non sarebbe realizzato in assenza dell'aiuto. La Commissione valuterà tale aspetto sulla base della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3 o di un'analisi specifica basata su riscontri oggettivi presentata dallo Stato membro e indicante la necessità dell'aiuto.

    3.2.1.2.   Adeguatezza

    39.

    La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto dell'aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di politica o di aiuto in grado di conseguire gli stessi risultati in modo meno distorsivo.

    3.2.1.2.1.   Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento

    40.

    Gli aiuti di Stato non sono l'unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati membri per promuovere un maggiore livello di tutela dell'ambiente o per garantire l'efficienza del mercato interno dell'energia. Possono essere disponibili altri strumenti più idonei, ad esempio strumenti basati sul mercato o misure dal lato della domanda relative a regolamentazione, rispetto del principio «efficienza energetica al primo posto» (40), appalti pubblici o standardizzazione, nonché l'aumento del finanziamento delle infrastrutture pubbliche e misure fiscali di carattere generale. Anche le misure non vincolanti, quali l'etichettatura ambientale volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente, possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell'ambiente (41).

    41.

    Misure diverse messe in atto per porre rimedio al medesimo fallimento del mercato possono risultare reciprocamente controproducenti. Ciò vale nel caso in cui per contrastare in maniera mirata il problema delle esternalità sia stato messo a punto un meccanismo efficiente basato sul mercato, ad esempio il sistema ETS dell'Unione. La realizzazione di un'ulteriore misura di sostegno volta ad affrontare lo stesso fallimento del mercato rischia di compromettere l'efficacia del meccanismo basato sul mercato. Pertanto quando mira ad affrontare i fallimenti del mercato residuali, il regime di aiuto deve essere strutturato in maniera tale da non compromettere l'efficienza del meccanismo basato sul mercato.

    42.

    Il rispetto del principio «chi inquina paga», possibile grazie alla legislazione ambientale, mira a garantire, in linea di principio, la correzione di un fallimento del mercato legato alle esternalità negative. Pertanto gli aiuti di Stato non sono uno strumento adeguato e non possono essere concessi nella misura in cui il beneficiario degli aiuti rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore.

    3.2.1.2.2.   Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto

    43.

    Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l'energia possono essere concessi in varie forme. Ciononostante lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui è concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

    44.

    A tale proposito lo Stato membro è tenuto a dimostrare il motivo per cui ritiene che altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette o i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali, oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

    45.

    La scelta dello strumento di aiuto dovrebbe essere adeguata al fallimento del mercato che la misura di aiuto si prefigge di risolvere. Se le entrate effettive sono incerte, ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico, un anticipo rimborsabile può costituire lo strumento più appropriato.

    46.

    Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e la sua struttura sono idonei a conseguire l'obiettivo della misura cui è destinato l'aiuto.

    3.2.1.3.   Proporzionalità

    47.

    Gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato.

    48.

    In linea di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario per realizzare il progetto o l'attività sovvenzionati se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti. I costi supplementari netti corrispondono alla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti.

    49.

    Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non sarà necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari (42). La Commissione ritiene pertanto che la proporzionalità dell'aiuto sia garantita se sono soddisfatti i seguenti criteri:

    a)

    la procedura di gara è competitiva, vale a dire, è aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche;

    b)

    i criteri sono pubblicati con sufficiente anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva (43);

    c)

    il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti, il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o, altrimenti, entro il più breve termine;

    d)

    gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l'esito positivo della procedura.

    50.

    I criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per l'assegnazione dell'aiuto nell'ambito della procedura di gara competitiva dovrebbero, come regola generale, porre il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (44). Potrà essere opportuno includere altri criteri di selezione che non siano collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura. In tali casi tali altri criteri devono rappresentare non oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione. Lo Stato membro deve motivare la scelta dell'approccio proposto e garantirne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti.

    51.

    Se l'aiuto non è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, i costi supplementari netti devono essere determinati mediante un raffronto tra la redditività prevista dallo scenario di fatto e quella associata allo scenario controfattuale. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento in tali casi, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. La Commissione verificherà se tale scenario controfattuale è realistico (45). Lo Stato membro deve giustificare le ipotesi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione e spiegare le metodologie applicate, motivandone la scelta. In genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento.

    52.

    In uno scenario controfattuale il beneficiario potrebbe non svolgere alcuna attività o non effettuare investimenti, oppure potrebbe continuare la propria attività senza alcun cambiamento. In presenza di elementi che dimostrano che questo è lo scenario controfattuale più probabile, i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero) (46). Ciò può riguardare in particolare i progetti infrastrutturali.

    53.

    Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari i calcoli e le previsioni di cui al punto 51 devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento. Analogamente, ove si applichi il punto 52, gli elementi di prova devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

    54.

    In talune circostanze, potrebbe essere difficile individuare tutti i benefici e i costi per il beneficiario e dunque quantificare il valore attuale netto dello scenario di fatto e dello scenario controfattuale. In tali casi si potranno applicare approcci alternativi, come quelli delineati al capo 4 con riferimento a specifici tipi di aiuto. In tali circostanze gli aiuti potranno essere considerati proporzionati se il relativo importo non supera l'intensità massima di aiuto.

    55.

    Nel caso in cui non si utilizzi una procedura di gara competitiva e l'andamento futuro dei costi e dei ricavi presenti un elevato grado di incertezza e vi sia una forte asimmetria dell'informazione, lo Stato membro può essere tenuto ad introdurre modelli di compensazione che non siano completamente ex ante, ma piuttosto una combinazione di ex ante ed ex post, oppure a introdurre meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post, continuando nel contempo a incentivare i beneficiari a contenere al minimo i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficiente nel corso del tempo.

    3.2.1.3.1.   Cumulo

    56.

    Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, lo Stato membro deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto.

    57.

    I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell'Unione siano combinati con aiuti di Stato è necessario garantire che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determini una sovracompensazione.

    3.2.1.4.   Trasparenza

    58.

    Al fine di ridurre gli effetti negativi assicurando che i concorrenti abbiano accesso a informazioni pertinenti riguardo alle attività sostenute, lo Stato membro interessato deve garantire la pubblicazione, sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione (47) o in un sito web esaustivo, a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

    a)

    il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

    b)

    le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR (48).

    59.

    Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui alla presente sezione, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in un formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di condividerli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve avere accesso al sito Internet senza restrizioni o obbligo di registrazione preventiva.

    60.

    Per i regimi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali le condizioni di cui al punto 58, lettera b), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali nel limite dei seguenti intervalli (in milioni di EUR):

     

    0,1-0,5;

     

    0,5-1;

     

    1-2;

     

    2-5;

     

    5-10;

     

    10-30;

     

    30-60;

     

    60-100;

     

    100-250;

     

    uguale o superiore a 250.

    61.

    Le informazioni di cui al punto 58, lettera b), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (49). In caso di aiuti illegali ma compatibili gli Stati membri sono tenuti a garantire la pubblicazione di tali informazioni ex post entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione che dichiara l'aiuto compatibile. Al fine di consentire l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato conformemente al trattato, le informazioni devono essere disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

    62.

    La Commissione pubblicherà sul suo sito web i link ai siti Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 59.

    3.2.2.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    63.

    L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato autorizza la Commissione a dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

    64.

    L'applicazione di questa condizione negativa impone in primo luogo di valutare l'effetto distorsivo dell'aiuto in questione sulle condizioni degli scambi. Per sua stessa natura qualsiasi misura di aiuto è destinata a generare, o rischia di generare, distorsioni della concorrenza e produrre un effetto sugli scambi tra Stati membri in quanto rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari, anche se la misura di aiuto risulta necessaria, adeguata, proporzionata e trasparente.

    65.

    Gli aiuti concessi per fini ambientali tendono, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie rispettosi dell'ambiente a discapito di alternative più inquinanti e questo effetto dell'aiuto, in linea di principio, non è considerato alla stregua di una distorsione indebita della concorrenza, in quanto è volto ad affrontare i fallimenti del mercato che rendono necessario l'aiuto. Inoltre il sostegno a prodotti e tecnologie rispettosi del clima contribuisce al conseguimento degli obiettivi della legge europea sul clima per il 2030 e il 2050. Per quanto riguarda le misure di tutela ambientale, la Commissione considererà pertanto gli effetti distorsivi nei confronti dei concorrenti che operano, anch'essi, nel rispetto dell'ambiente, anche in assenza di aiuti.

    66.

    La Commissione ritiene che i regimi aperti a una gamma più vasta di beneficiari potenziali abbiano o possano avere un effetto distorsivo sulla concorrenza più limitato rispetto al sostegno indirizzato soltanto a un ristretto numero di beneficiari specifici, in particolare quando l'ambito di applicazione della misura di aiuto comprende tutti i concorrenti che intendono fornire lo stesso servizio, prodotto o vantaggio.

    67.

    Gli aiuti di Stato per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici potrebbero avere l'effetto indesiderato di compromettere i meccanismi di mercato che premiano i produttori più efficienti e innovativi, così come gli incentivi per i produttori meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o uscire dal mercato. Ciò potrebbe anche ostacolare, in un senso contrario all'efficienza auspicata, l'accesso di potenziali concorrenti più efficienti e innovativi. Nel lungo termine tali distorsioni possono soffocare l'innovazione e l'efficienza e ostacolare l'adozione di tecnologie più pulite. Questi effetti distorsivi possono essere particolarmente rilevanti quando l'aiuto è concesso a favore di progetti che apportano un beneficio temporaneo limitato ma bloccano, nel più lungo termine, l'adozione di tecnologie più pulite, comprese quelle necessarie per conseguire gli obiettivi climatici a medio e lungo termine previsti dalla legge europea sul clima. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando si fornisce sostegno a talune attività che utilizzano combustibili fossili e che, pur determinando nell'immediato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conducono a lungo termine a un rallentamento della riduzione delle emissioni. A parità di condizioni, quanto più l'investimento sovvenzionato è cronologicamente vicino alla data limite di riferimento, tanto maggiore è la probabilità che i suoi benefici temporanei possano essere controbilanciati da eventuali disincentivi alle tecnologie più pulite. Pertanto, nella sua valutazione, la Commissione terrà conto di questi possibili effetti negativi a breve e lungo termine sulla concorrenza e sugli scambi.

    68.

    Gli aiuti potrebbero inoltre determinare una distorsione della concorrenza aumentando il potere di mercato del beneficiario o consentendogli di mantenere un potere di mercato considerevole. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono incidere indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti. Tale aspetto deve essere esaminato, in particolare quando la misura di sostegno è destinata a un ristretto numero di beneficiari specifici o nel caso in cui gli operatori storici abbiano acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato, come ad esempio accade talvolta nei mercati dell'energia. È opportuno tenerne conto anche nelle procedure di gara competitive nei mercati nascenti, quando sussiste il rischio che un operatore con una forte posizione di mercato si aggiudichi la maggioranza dei contratti e impedisca in modo significativo l'ingresso di nuovi operatori.

    69.

    Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti incidono sugli scambi e sulla scelta dell'ubicazione. Tali distorsioni possono insorgere tra gli Stati membri, quando le imprese operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera o quando prendono in considerazione diverse ubicazioni per i loro investimenti. Gli aiuti miranti a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno possono avere come effetto quello di trasferire attività o investimenti da una regione a un'altra senza esercitare un impatto ambientale netto. La Commissione verificherà che gli aiuti non determinino effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi. Ad esempio gli aiuti per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici che determinano solamente una dislocazione dell'attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri non saranno considerati compatibili con il mercato interno.

    70.

    La Commissione approverà misure ai sensi della presente disciplina per un periodo massimo di dieci anni, anche se in alcuni casi tale possibilità potrebbe essere limitata (cfr. il punto 76). Se uno Stato membro desidera prorogare la durata della misura oltre tale periodo massimo, può notificare nuovamente la misura. Ciò significa che gli aiuti potrebbero essere concessi nell'ambito di misure approvate entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile.

    3.3.   Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

    71.

    Da ultimo la Commissione opererà un raffronto tra gli effetti negativi della misura di aiuto sulle condizioni della concorrenza e degli scambi e gli effetti positivi dell'aiuto previsto sulle attività economiche sostenute, incluso il contributo dell'aiuto alla tutela dell'ambiente e agli obiettivi della politica energetica e, più in particolare, alla transizione verso attività ecosostenibili e al conseguimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti previsti dalla legge europea sul clima e gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima.

    72.

    Nell'ambito di tale raffronto la Commissione presterà particolare attenzione all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, compreso il principio «non arrecare un danno significativo» (50), o ad altre metodologie comparabili. Inoltre nell'ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione potrà tenere conto, se opportuno, delle esternalità negative dell'attività sovvenzionata, laddove tali esternalità alterino la concorrenza e gli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, creando o aggravando inefficienze di mercato, tra cui in particolare quelle esternalità che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi climatici previsti dal diritto dell'Unione (51).

    73.

    La Commissione riterrà la misura di aiuto compatibile con il mercato interno soltanto se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non affronti in modo adeguato e proporzionato un fallimento del mercato ben individuato, ad esempio per via del carattere temporaneo del beneficio apportato e delle distorsioni a lungo termine che ne derivano, come indicato al punto 67, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno ad essere superiori agli effetti positivi della misura. È quindi probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.

    74.

    Le misure che comportano un sostegno diretto o indiretto ai combustibili fossili, in particolare a quelli più inquinanti, hanno scarse probabilità di produrre effetti positivi sull'ambiente e spesso hanno effetti negativi di rilievo in quanto possono aumentare le esternalità ambientali negative nel mercato. La stessa osservazione si applica alle misure che comportano nuovi investimenti nel gas naturale, a meno che non sia dimostrata l'assenza di un effetto di immobilizzo (lock-in(52). In linea di principio sarà pertanto improbabile che la valutazione di tali misure si concluda con un bilancio positivo, come spiegato al capo 4.

    75.

    Inoltre la Commissione accoglierà generalmente con favore altre caratteristiche proposte dagli Stati membri per agevolare la partecipazione delle PMI e, laddove opportuno, delle comunità di energia rinnovabile alle procedure di gara competitive, a condizione che gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione superino i possibili effetti distorsivi.

    76.

    Altri fattori da prendere in considerazione per determinare il bilancio complessivo di talune categorie di regimi di aiuto in determinati casi sono i seguenti:

    a)

    un obbligo di valutazione ex post, come descritto al capo 5; in tali casi la Commissione può limitare la durata del regime (generalmente a quattro anni o meno) con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo;

    b)

    un obbligo, in assenza di procedura di gara competitiva, di notifica individuale di progetti di sostegno che presentano determinate dimensioni o caratteristiche;

    c)

    un obbligo di fissare una scadenza temporale per le misure di aiuto.

    4.   CATEGORIE DI AIUTI

    4.1.   Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica

    4.1.1.   Motivazioni

    77.

    Nella legge europea sul clima l'Unione ha fissato obiettivi vincolanti e ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050. Nel regolamento (UE) 2018/1999 l'Unione ha stabilito gli obiettivi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e clima. Nella direttiva sull'efficienza energetica l'Unione ha fissato obiettivi vincolanti in materia di efficienza energetica per il 2030. Gli aiuti di Stato possono essere necessari per contribuire al conseguimento di tali obiettivi dell'Unione e dei contributi nazionali connessi.

    4.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    78.

    La sezione 4.1. stabilisce le norme di compatibilità delle misure relative all'energia da fonti rinnovabili, compresi gli aiuti per la produzione di energia rinnovabile o di combustibili sintetici prodotti a partire da energia rinnovabile. Stabilisce inoltre le norme di compatibilità delle misure di aiuto inerenti a una vasta gamma di altre tecnologie volte principalmente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (53).

    4.1.2.1.   Aiuti a favore dell'energia rinnovabile

    79.

    La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità delle misure a sostegno di tutte le tipologie di energie rinnovabili.

    80.

    Il sostegno per i biocarburanti, i bioliquidi, i biogas (incluso il biometano) e i combustibili da biomassa può essere approvato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione.

    81.

    Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabili.

    82.

    Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile (54) possono essere valutati nell'ambito della presente sezione.

    4.1.2.2.   Altri aiuti a favore della riduzione e dell'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'efficienza energetica

    83.

    In linea di principio sono ammissibili tutte le tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, compresi gli aiuti alla produzione di energia a basse emissioni di carbonio o di combustibili sintetici prodotti a partire da energia a basse emissioni di carbonio, gli aiuti a favore dell'efficienza energetica, compresa la cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti per la CCS/CCU, gli aiuti per la gestione della domanda e lo stoccaggio dell'energia con l'obiettivo di ridurre le emissioni, nonché gli aiuti per la riduzione o l'eliminazione delle emissioni derivanti da processi industriali, compresa la trasformazione delle materie prime. La presente sezione riguarda anche il sostegno all'eliminazione dei gas a effetto serra dall'ambiente. Essa non si applica alle misure il cui obiettivo principale non è la riduzione o l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della presente sezione o della sezione 4.5, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante.

    84.

    La presente sezione riguarda anche progetti infrastrutturali dedicati (tra cui quelli per l'idrogeno, altri gas a basse emissioni di carbonio e il biossido di carbonio per lo stoccaggio/utilizzo) che non rientrano nella definizione di infrastruttura energetica, nonché progetti concernenti un'infrastruttura dedicata o un'infrastruttura energetica o entrambe, combinate con la produzione o il consumo/uso.

    85.

    Nella misura in cui l'aiuto facilita gli investimenti volti a migliorare il rendimento energetico delle attività industriali, la presente sezione si applica altresì agli aiuti destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica per agevolare i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

    86.

    Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rispondono alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

    87.

    Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio possono essere valutati nell'ambito della presente sezione.

    88.

    Possono essere valutati nell'ambito della presente sezione anche gli aiuti a favore dell'elettrificazione laddove si utilizzi energia elettrica da fonti rinnovabili e/o energia elettrica a basse emissioni di carbonio, compresi gli aiuti a sostegno dei processi industriali e di riscaldamento.

    4.1.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.1.3.1.   Necessità dell'aiuto

    89.

    I punti da 34 a 37 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Lo Stato membro deve segnalare le misure strategiche già adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia benché il sistema ETS dell'Unione e le relative politiche e misure internalizzino alcuni costi delle emissioni di gas a effetto serra, tale internalizzazione può ancora non essere integrale.

    90.

    Lo Stato membro deve dimostrare che sono necessari aiuti per le attività proposte, come previsto al punto 38, tenendo conto della situazione controfattuale (55) nonché dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi all'ETS e alle politiche e misure correlate di cui al punto 89. In presenza di un livello significativo di incertezza riguardo ai futuri sviluppi del mercato relativi a gran parte delle giustificazione economica dell'investimento (come può accadere ad esempio nel caso degli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili in cui i proventi dell'energia elettrica non sono abbinati ai costi dei fattori produttivi), il sostegno sotto forma di una determinata remunerazione garantita per limitare l'esposizione a scenari negativi può essere considerato necessario per garantire che l'investimento privato abbia luogo. In tali casi per garantire la proporzionalità potrebbe essere necessario fissare limiti alla redditività e/o introdurre meccanismi di recupero legati ai possibili scenari positivi.

    91.

    Qualora lo Stato membro dimostri la necessità di un aiuto ai sensi del punto 90, la Commissione presume la presenza di un fallimento del mercato residuale, che può essere risolto grazie agli aiuti a favore della decarbonizzazione, a meno che non disponga di elementi che dimostrino il contrario.

    92.

    In particolare per i regimi che hanno una durata superiore a tre anni lo Stato membro deve confermare che aggiornerà la propria analisi dei costi e dei ricavi pertinenti almeno ogni tre anni oppure, per i regimi che prevedono assegnazioni meno frequenti, prima della concessione dell'aiuto, al fine di garantire che permanga la necessità dell'aiuto per ciascuna categoria di beneficiario ammissibile. Qualora un aiuto non risulti più necessario per una categoria di beneficiari, tale categoria dovrebbe essere eliminata dall'elenco dei beneficiari prima della concessione di ulteriori aiuti (56).

    4.1.3.2.   Adeguatezza

    93.

    La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione presume che, in linea di principio, gli aiuti di Stato possano costituire una misura adeguata per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, dato che di norma altri strumenti strategici non sono sufficienti per conseguire tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità. Data la portata e l'urgenza della sfida della decarbonizzazione, è possibile ricorrere a una serie di strumenti, comprese le sovvenzioni dirette.

    94.

    Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui al punto 85 possono assumere esclusivamente la forma di:

    a)

    un prestito o una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico;

    b)

    un prodotto finanziario destinato a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring o forfaiting).

    4.1.3.3.   Ammissibilità

    95.

    È prevedibile che le misure di decarbonizzazione mirate ad attività specifiche che competono con altre attività non sovvenzionate determinino maggiori distorsioni della concorrenza rispetto alle misure aperte a tutte le attività che sono in concorrenza tra loro. Pertanto è opportuno che gli Stati membri giustifichino le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza, ad esempio tutti i progetti relativi al mercato dell'energia elettrica o tutte le imprese che producono prodotti sostituibili e che sono tecnicamente in grado di contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (57). È opportuno che tali giustificazioni si fondino su considerazioni oggettive legate, ad esempio, all'efficienza o ai costi o ad altre circostanze pertinenti. Tali giustificazioni possono basarsi su elementi di prova raccolti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla sezione 4.1.3.4, se del caso.

    96.

    La Commissione valuterà tali motivi giustificativi e, ad esempio, considererà che un'ammissibilità più limitata non determini una distorsione indebita della concorrenza se:

    a)

    una misura persegue uno specifico obiettivo settoriale o tecnologico stabilito dal diritto dell'Unione (58), ad esempio un regime relativo alle energie rinnovabili o all'efficienza energetica (59);

    b)

    una misura mira specificamente a sostenere progetti dimostrativi;

    c)

    una misura mira ad affrontare non soltanto la decarbonizzazione ma anche la qualità dell'aria o altri tipi di inquinamento;

    d)

    uno Stato membro individua le ragioni per prevedere che determinati settori o tecnologie innovative ammissibili possono apportare un contributo importante ed efficace sotto il profilo dei costi alla tutela dell'ambiente e alla decarbonizzazione profonda a più lungo termine;

    e)

    una misura è indispensabile per conseguire la diversificazione necessaria ad evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete (60);

    f)

    si può prevedere che un approccio più selettivo comporti minori costi per il conseguimento della tutela ambientale (ad esempio tramite la riduzione dei costi di integrazione del sistema per effetto della diversificazione, compreso tra le energie rinnovabili, che potrebbero anche includere gestione della domanda e/o stoccaggio) e/o una riduzione delle distorsioni della concorrenza.

    g)

    in esito a una procedura aperta è stato selezionato un progetto che farà parte di un ampio progetto transfrontaliero integrato, che è stato elaborato congiuntamente da più Stati membri e che mira a fornire un importante contributo alla tutela dell'ambiente nell'interesse comune dell'Unione; il progetto applica una tecnologia innovativa, frutto delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) condotte dal beneficiario o da un'altra entità, purché sia stato acquisito il diritto di utilizzare i risultati delle precedenti attività di RSI, oppure è uno dei progetti pionieri nell'adozione di tecnologie innovative nel suo settore.

    97.

    È opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate per garantire che le giustificazioni fornite per un'ammissibilità più limitata continuino ad essere valide per tutta la durata di ciascun regime, vale a dire per garantire che eventuali limitazioni all'ammissibilità possano ancora essere giustificate quando si sviluppano nuove tecnologie o nuovi approcci o si rendono disponibili più dati.

    4.1.3.4.   Consultazione pubblica

    98.

    La sezione 4.1.3.4 si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

    99.

    Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico in merito all'impatto sulla concorrenza e alla proporzionalità delle misure da notificare a norma della presente sezione. Tale obbligo non si applica alle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l'ambito di applicazione e l'ammissibilità o che non ne estendano la durata oltre dieci anni dalla data di notifica della decisione originaria della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto, né si applica ai casi di cui al punto 100. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica (61):

    a)

    per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia almeno pari a 150 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno sei settimane relativa a:

    i)

    ammissibilità;

    ii)

    metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente (62) evitate (per progetto o progetto di riferimento);

    iii)

    uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

    iv)

    principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti (63), anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari (64);

    v)

    le principali ipotesi su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare l'effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità;

    vi)

    proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell'Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. il punto 129);

    b)

    per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 150 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno quattro settimane relativa a:

    i)

    ammissibilità;

    ii)

    uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

    iii)

    proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell'Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. il punto 129).

    100.

    Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 99, lettera b) se sono utilizzate procedure di gara competitive e se la misura non sostiene investimenti nella generazione o produzione di energia basata su combustibili fossili o in altre attività correlate.

    101.

    I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti negativi sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo intervenendo sull'ambito di applicazione o sull'ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.

    102.

    In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell'attuazione (continuata) dell'aiuto. In tali casi potrebbe essere necessario combinare i metodi alternativi con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

    4.1.3.5.   Proporzionalità

    103.

    Gli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva, come descritto ai punti 49 e 50, così che gli obiettivi della misura (65) possano essere conseguiti in modo proporzionato che riduca al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi. Il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti, il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l'attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o, altrimenti, entro il più breve termine (66).

    104.

    È opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili per consentire un'assegnazione degli aiuti efficace sotto il profilo dei costi e ridurre le distorsioni della concorrenza. Tuttavia la procedura di gara può essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari se sono forniti elementi di prova, comprese eventuali prove pertinenti raccolte nell'ambito della consultazione pubblica, da cui risulti, ad esempio, che:

    a)

    una procedura unica aperta a tutti i beneficiari ammissibili avrebbe un esito non ottimale o non consentirebbe il conseguimento degli obiettivi della misura; tale giustificazione può fare riferimento ai criteri di cui al punto 96;

    b)

    esiste uno scarto significativo tra le offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari (ciò solitamente avviene quando è prevista una differenza di oltre il 10 % nei livelli delle offerte competitive, individuati sulla base dell'analisi di cui al punto 90); in tal caso possono essere utilizzate procedure di gara competitive distinte in modo che le categorie di beneficiari con costi simili siano in concorrenza tra loro.

    105.

    Quando uno Stato membro si avvale delle eccezioni di cui al punto 104, lettera b), per un regime che avrà una durata di oltre tre anni, l'analisi prevista al punto 92 dovrebbe anche considerare se tali eccezioni possono ancora essere invocate. In particolare gli Stati membri devono confermare che tali regimi saranno adattati nel corso del tempo per garantire che le tecnologie in relazione alle quali si prevede che lo scarto tra le varie offerte non superi il 10 % formino oggetto della stessa procedura di gara competitiva. Analogamente gli Stati membri possono scegliere di predisporre offerte distinte laddove l'analisi aggiornata di cui al punto 92 dimostri uno scostamento tra i costi superiore al 10 %.

    106.

    Quando l'analisi prevista al punto 90 indica la possibilità di uno scarto significativo tra i livelli delle offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero esaminare il rischio di sovracompensazione di tecnologie più economiche. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto anche di questo aspetto. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

    107.

    Deroghe all'obbligo di assegnare gli aiuti e determinarne il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate qualora siano forniti elementi di prova, compresi quelli raccolti mediante la consultazione pubblica, comprovanti una delle seguenti condizioni:

    a)

    l'offerta potenziale o il numero di potenziali partecipanti è insufficiente a garantire la concorrenza; in tal caso lo Stato membro deve dimostrare che non è possibile incrementare la concorrenza riducendo il bilancio o facilitando la partecipazione alla procedura di gara (ad esempio individuando ulteriori terreni per lo sviluppo edilizio o adattando i requisiti di prequalificazione), secondo il caso;

    b)

    i beneficiari sono piccoli progetti definiti come segue:

    i)

    per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica — progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW;

    ii)

    per il consumo di energia elettrica — progetti con una domanda massima pari o inferiore a 1 MW;

    iii)

    per le tecnologie di produzione di calore e gas — progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

    iv)

    per i progetti di comunità di energia rinnovabile o interamente di proprietà di PMI con una capacità installata o una domanda massima pari o inferiore a 6 MW;

    v)

    per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica, con capacità installata pari o inferiore a 18 MW;

    vi)

    per le misure a favore dell'efficienza energetica che non comportano produzione di energia a beneficio delle PMI, in cui i beneficiari ricevono meno di 300 000 EUR per progetto;

    c)

    i singoli progetti soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

    i)

    il progetto è stato selezionato a seguito di una procedura aperta per partecipare a un ampio progetto transfrontaliero integrato, che è stato elaborato congiuntamente da più Stati membri e che mira a fornire un importante contributo alla tutela dell'ambiente nell'interesse comune dell'Unione;

    ii)

    il progetto applica una tecnologia innovativa frutto delle attività di RSI condotte dal beneficiario o da un'altra entità, a condizione che sia stato acquisito il diritto di utilizzare i risultati delle precedenti attività di RSI, oppure è uno dei progetti pionieri nell'adozione di tecnologie innovative nel suo settore.

    108.

    Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori per stabilire l'importo dell'aiuto e per assegnare l'aiuto, a condizione che:

    a)

    la domanda, nel quadro del regime, sia fissata come inferiore all'offerta potenziale;

    b)

    il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il massimo importo che sarebbe pagato per il sostegno) sia fissato a un livello sufficientemente elevato da incentivare il rispetto dell'obbligo. Il prezzo di sanzione dovrebbe essere basato sulla quantificazione di cui ai punti 51, 52 e 53 per evitare che un livello eccessivamente elevato comporti una sovracompensazione;

    c)

    in caso di regimi che comportino un sostegno a favore di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di evitare la sovracompensazione gli Stati membri devono tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa ai sensi dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001.

    109.

    Gli Stati membri possono inoltre elaborare regimi di sostegno mirati alla decarbonizzazione o all'efficienza energetica sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali, quali prelievi che finanziano obiettivi di politica ambientale. L'applicazione di una procedura di gara competitiva non è obbligatoria per tali regimi. Tuttavia, in linea di principio, tali aiuti devono essere concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovino in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto. Lo Stato membro notificante deve istituire un meccanismo di monitoraggio annuale per verificare che l'aiuto sia ancora necessario. La presente sezione non riguarda gli sgravi da tasse o prelievi, che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati. Ad esempio le riduzioni degli oneri di rete o degli oneri che finanziano meccanismi di capacità non sono contemplate dalla presente sezione.

    110.

    Qualora eventuali sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducano i costi operativi ricorrenti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi del progetto o dell'attività rispettosa dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Laddove il progetto o l'attività più rispettosa dell'ambiente possa determinare potenziali risparmi sui costi o entrate supplementari, occorrerà tenerne conto nel determinare la proporzionalità dell'aiuto.

    111.

    Nell'elaborare i regimi di aiuto, lo Stato membro deve tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001.

    112.

    Qualora nell'ambito delle misure di aiuto siano assegnate concessioni o altri benefici, ad esempio il diritto di utilizzo di terreni, fondali marini o fiumi o il diritto di collegamento a un'infrastruttura, gli Stati membri devono garantire che tali concessioni siano assegnate in base a criteri oggettivi e trasparenti connessi agli obiettivi della misura (cfr. punto 50).

    113.

    Quando l'aiuto assume la forma di un prestito agevolato concesso al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico gli strumenti di prestito dovrebbero garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dei fornitori commerciali dei prestiti. Si presume che tale condizione sussista qualora tale tasso non sia inferiore al 30 % del valore del portafoglio dei contratti di rendimento energetico sottostanti del fornitore. Il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica deve essere almeno pari al valore nominale del prestito. Quando l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la garanzia pubblica non deve superare l'80 % del capitale di prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall'istituto di credito e dallo Stato. L'importo garantito deve essere ridotto in misura proporzionale, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell'80 % del prestito. Il prestito pubblico o la garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica non deve superare il periodo massimo di dieci anni.

    4.1.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    114.

    Fatto salvo il punto 70, le sezioni 3.2.2 e 3.3 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

    115.

    Il presente punto si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. La sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate deve essere stimata per ciascun progetto o, nel caso di regimi, per ciascun progetto di riferimento e devono essere indicate le ipotesi e la metodologia di calcolo. Nella misura del possibile, tale stima dovrebbe calcolare la riduzione netta delle emissioni derivanti dall'attività, tenendo conto delle emissioni create o ridotte. Inoltre è opportuno prendere in considerazione le interazioni a breve e lungo termine con le altre politiche o misure pertinenti, compreso il sistema ETS dell'Unione. Per consentire il confronto dei costi delle diverse misure di tutela ambientale, tale metodologia dovrebbe in linea di principio essere simile per tutte le misure promosse da uno Stato membro (67).

    116.

    Per produrre effetti ambientali positivi in relazione alla decarbonizzazione, gli aiuti non devono semplicemente trasferire le emissioni da un settore all'altro e devono consentire una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra.

    117.

    Per evitare il rischio di doppie sovvenzioni e garantire la verifica delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, gli aiuti alla decarbonizzazione delle attività industriali devono ridurre le emissioni direttamente derivanti da tali attività industriali. Gli aiuti per migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali devono migliorare l'efficienza energetica delle attività dei beneficiari.

    118.

    In deroga al requisito di cui all'ultima frase del punto 117, i miglioramenti dell'efficienza energetica delle attività industriali possono essere sostenuti attraverso la concessione di aiuti volti ad agevolare i contratti di rendimento energetico.

    119.

    Quando gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico non sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, gli aiuti di Stato devono essere concessi, in linea di principio, allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto.

    120.

    Per evitare che la dotazione di bilancio sia assegnata a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, è opportuno che gli Stati membri dimostrino che saranno adottate misure ragionevoli per garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati, ad esempio fissando scadenze chiare per la realizzazione del progetto, verificando la fattibilità del progetto nell'ambito della fase di prequalificazione della procedura di assegnazione degli aiuti, esigendo che i partecipanti versino garanzie collaterali o monitorando lo sviluppo e la realizzazione dei progetti. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una maggiore flessibilità nei requisiti di prequalificazione per i progetti sviluppati e detenuti al 100 % da PMI o da comunità di energia rinnovabile per ridurre gli ostacoli alla loro partecipazione (68).

    121.

    Gli aiuti alla decarbonizzazione possono assumere una varietà di forme, tra cui sovvenzioni anticipate e contratti per il pagamento di aiuti in corso, come i contratti per differenza (69). Gli aiuti che coprono principalmente i costi legati all'esercizio piuttosto che agli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo se lo Stato membro dimostra che ciò si traduce in decisioni operative più rispettose dell'ambiente.

    122.

    Quando l'aiuto serve principalmente a coprire costi a breve termine che possono essere variabili, ad esempio i costi dei combustibili da biomassa o i costi dell'energia elettrica usata come fattore produttivo, ed è erogato per periodi superiori a un anno gli Stati membri dovrebbero confermare che i costi di produzione su cui è basato l'importo dell'aiuto saranno monitorati e che l'importo dell'aiuto sarà aggiornato almeno una volta l'anno.

    123.

    Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell'efficienza dei mercati e, in particolare, preservare l'efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Ad esempio è opportuno che i beneficiari rimangano esposti alla variazione dei prezzi e ai rischi del mercato, salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo dell'aiuto. In particolare i beneficiari non devono essere incentivati a offrire la loro produzione al di sotto dei costi marginali, né devono ricevere aiuti per la produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo (70).

    124.

    La Commissione effettuerà una valutazione caso per caso per le misure che comprendono progetti infrastrutturali dedicati. Nella sua valutazione, la Commissione prenderà in considerazione, tra l'altro, le dimensioni dell'infrastruttura in relazione al mercato rilevante, l'impatto sulla probabilità di ulteriori investimenti basati sul mercato, la misura in cui l'infrastruttura è inizialmente destinata a un singolo utente o gruppo di utenti e se esiste un piano credibile o un preciso impegno per un collegamento a una rete più ampia, la durata di eventuali deroghe o esenzioni relative alla normativa che disciplina il mercato interno, la struttura del mercato rilevante e la posizione dei beneficiari in tale mercato.

    125.

    Ad esempio quando l'infrastruttura collega inizialmente solo un numero limitato di utenti, l'effetto distorsivo può essere attenuato se l'infrastruttura rientra in un piano di sviluppo di una rete dell'Unione più ampia sulla base dei seguenti criteri:

    a)

    la contabilità dell'infrastruttura dovrebbe essere separata da qualsiasi altra attività e i costi di accesso e utilizzo dovrebbero essere resi trasparenti;

    b)

    salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell'obiettivo dell'aiuto, gli aiuti dovrebbero essere subordinati all'impegno di aprire l'infrastruttura (71) a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (compresi gli inviti pubblici a presentare richieste di connessione a condizioni equivalenti);

    c)

    il vantaggio ottenuto dai beneficiari fino al verificarsi di tale sviluppo più ampio potrebbe dover essere compensato, ad esempio tramite un contributo all'ulteriore estensione della rete;

    d)

    potrebbe risultare necessario limitare il vantaggio ottenuto dagli utenti dedicati e/o condividerlo con altri operatori.

    126.

    Per evitare di compromettere l'obiettivo della misura o altri obiettivi di tutela ambientale dell'Unione, non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti. Ad esempio se l'oggetto del sostegno è la cogenerazione basata su fonti non rinnovabili o la produzione di energia dalla biomassa, per quanto possibile non deve essere incentivata la generazione di energia elettrica o calore in momenti in cui ciò comporterebbe una riduzione delle fonti energetiche rinnovabili a inquinamento zero dell'aria.

    127.

    Gli aiuti alla decarbonizzazione possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando causano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di soluzioni più pulite e l'utilizzo di queste ultime. Pertanto la Commissione verificherà anche che la misura di aiuto non stimoli o prolunghi il consumo di energia e combustibili fossili (72), ostacolando in tal modo lo sviluppo di alternative più pulite e riducendo significativamente il beneficio ambientale complessivo dell'investimento. È opportuno che gli Stati membri spieghino come intendono evitare tale rischio, anche mediante impegni vincolanti a utilizzare principalmente combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a eliminare gradualmente i combustibili fossili.

    128.

    La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato. Si ritiene che non abbiano alcun effetto positivo sull'ambiente, data l'incompatibilità di tali combustibili con gli obiettivi climatici dell'Unione.

    129.

    Analogamente le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sul gas naturale possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Affinché gli investimenti nel gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull'ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare gli Stati membri devono spiegare come sarà evitato il lock-in di tali impianti di produzione di energia da gas o di attrezzature per la produzione a gas. Ciò può essere realizzato ad esempio sulla base di un piano nazionale di decarbonizzazione contenente obiettivi vincolanti e/o prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, oppure a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione. Gli impegni dovrebbero comprendere una o più tappe intermedie di riduzione delle emissioni ai fini della neutralità climatica entro il 2050.

    130.

    La produzione di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere può creare un'ulteriore domanda di terreni e condurre ad estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. Per questo motivo la direttiva (UE) 2018/2001 limita la quantità di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto possano contribuire ad aggravare le esternalità negative per l'ambiente. Pertanto la Commissione riterrà, in linea di principio, che gli aiuti di Stato per i biocarburanti, i bioliquidi, il biogas e i combustibili da biomassa che superano i massimali di ammissibilità presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 abbia scarse probabilità di produrre effetti positivi in grado di controbilanciare gli effetti negativi della misura.

    131.

    Qualora siano individuati rischi di ulteriori distorsioni della concorrenza o qualora le misure siano particolarmente nuove o complesse, la Commissione può imporre le condizioni di cui al punto 76.

    132.

    Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è inoltre opportuno che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non provocherà distorsioni della concorrenza, ad esempio attraverso l'aumento del potere di mercato. Anche nel caso in cui non aumentino direttamente il potere di mercato, gli aiuti possono incidere indirettamente, scoraggiando l'espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l'accesso di nuovi concorrenti. Nel valutare gli effetti negativi di tali misure di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull'impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese nel mercato del prodotto interessato, nonché nei mercati a monte o a valle pertinenti, se del caso, e sul rischio di sovraccapacità. La Commissione valuterà inoltre i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

    133.

    Quando l'aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva e la misura è a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, la Commissione potrà esigere che lo Stato membro garantisca che il beneficiario diffonda il know-how ottenuto a seguito del progetto sovvenzionato allo scopo di accelerare la diffusione delle tecnologie di cui sono stati dimostrati i vantaggi.

    134.

    A condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità, la Commissione considererà di norma che il bilancio delle misure di decarbonizzazione sia positivo (ossia che le distorsioni introdotte sul mercato interno siano compensate da effetti positivi) alla luce del loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che è definita come un obiettivo ambientale nel regolamento (UE) 2020/852, e/o al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia dell'Unione, a condizione che non vi siano indicazioni evidenti di non conformità al principio «non arrecare un danno significativo» (73). Qualora l'ipotesi di cui sopra non si applichi, la Commissione valuterà se nel complesso gli effetti positivi (compreso il rispetto dei punti della sezione 4.1.4 e di eventuali impegni di cui al punto 129) compensino gli effetti negativi sul mercato interno.

    4.2.   Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia

    4.2.1.   Motivazioni dell'aiuto

    135.

    Le misure volte a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia mirano a contrastare le esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti dell'aria. Oltre ai fallimenti del mercato generali indicati al capo 3, possono verificarsi fallimenti specifici del mercato che riguardano le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia. Ad esempio quando si rendono necessari lavori di ristrutturazione di edifici, non sono solo i proprietari dell'immobile, che di norma ne sostengono i costi, a trarre vantaggio dai benefici delle misure a favore delle prestazioni energetiche e ambientali, ma anche i locatari. La Commissione ritiene pertanto che possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere investimenti volti a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia.

    4.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    136.

    Possono essere concessi aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia.

    137.

    Tali aiuti possono essere combinati con aiuti a favore di ciascuna (o della totalità) delle seguenti misure:

    a)

    l'installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;

    b)

    l'installazione di sistemi per lo stoccaggio dell'energia generata da impianti di energia rinnovabile in loco;

    c)

    la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;

    d)

    l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione della gestione e del controllo ambientali ed energetici dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza (smart readiness), compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria della rete passiva sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

    e)

    altri investimenti che migliorano le prestazioni energetiche o ambientali dell'edificio, compresi gli investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell'acqua piovana.

    138.

    Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento della prestazione energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all'interno dell'edificio. Gli aiuti agli impianti di riscaldamento o raffreddamento direttamente collegati a sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno valutati in base alle condizioni applicabili agli aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento di cui alla sezione 4.10. Gli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi di produzione e degli impianti di produzione di energia utilizzati per alimentare macchinari saranno valutati in base alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

    139.

    L'aiuto deve indurre:

    a)

    in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento oppure, se il miglioramento si iscrive in una ristrutturazione in più fasi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 % rispetto alla situazione precedente all'investimento, su un periodo di cinque anni;

    b)

    nel caso di misure di ristrutturazione concernenti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi (74) ai sensi dell'articolo 2, punto 9), della direttiva 2010/31/UE, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento, a condizione che lo Stato membro dimostri che nel suo complesso la misura produce, a livello del regime, un effetto significativo in termini di riduzione della domanda di energia primaria;

    c)

    nel caso di edifici di nuova costruzione, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia stabilita per i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di esecuzione della direttiva 2010/31/UE.

    140.

    Gli aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel settore dell'edilizia possono essere concessi anche alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica, per agevolare i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

    4.2.3.   Effetto di incentivazione

    141.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 142 e 143.

    142.

    La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti a favore di progetti con un periodo di recupero dell'investimento (75) inferiore a cinque anni non abbiano un effetto di incentivazione. Lo Stato membro può tuttavia fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, anche nel caso di progetti con un periodo di recupero dell'investimento più breve.

    143.

    Ove il diritto dell'Unione imponga alle imprese requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione, si riterrà che gli aiuti concessi per tutti gli investimenti necessari affinché le imprese si conformino a tali requisiti abbiano un effetto di incentivazione, a condizione che gli aiuti siano concessi prima che i requisiti diventino vincolanti per l'impresa in questione (76). Gli Stati membri devono garantire che i beneficiari forniscano un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità dell'edificio a tali requisiti minimi di prestazione energetica.

    4.2.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.2.4.1.   Adeguatezza

    144.

    Il requisito di cui al punto 145 si applica in aggiunta ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2.

    145.

    Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico possono assumere la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico o consistere in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio, factoring o forfaiting).

    4.2.4.2.   Proporzionalità

    146.

    I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali.

    147.

    L'intensità di aiuto non deve superare il 30 % dei costi ammissibili per le misure di cui ai punti 139, lettere a) e c). Per le misure di cui al punto 139, lettera b) l'intensità di aiuto non deve superare il 25 %. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione, l'intensità di aiuto non deve superare il 20 % dei costi ammissibili per le misure di cui ai punti 139, lettere a) e c), o il 15 % dei costi ammissibili per le misure di cui al punto 139, lettera b).

    148.

    Per quanto riguarda gli aiuti concessi per migliorare le prestazioni energetiche di edifici esistenti, l'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali se i miglioramenti delle prestazioni energetiche comportano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %. Tuttavia tale incremento dell'intensità di aiuto non si applica qualora il progetto, pur determinando una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %, non migliori la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dai requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi.

    149.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese o di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

    150.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    151.

    In funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme, l'importo massimo dell'aiuto non deve superare il 70 % del deficit di finanziamento.

    152.

    Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50, l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme, lo Stato membro deve garantire che il rischio di sovracompensazione sia adeguatamente affrontato, ad esempio mediante l'imposizione di massimali di offerta.

    153.

    Gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari non sono soggetti alle intensità massime di aiuto di cui ai punti da 147 a 151. Se l'aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. Se l'aiuto è concesso sotto forma di prestito, il rimborso da parte del proprietario o dei proprietari dell'immobile al fondo per l'efficienza energetica o al fondo per le energie rinnovabili o a un altro intermediario finanziario deve essere almeno pari al valore nominale del prestito.

    4.2.4.3.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    154.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 155 a 157.

    155.

    Gli aiuti per investimenti in apparecchiature alimentate a gas naturale volte a migliorare l'efficienza energetica nel settore dell'edilizia possono portare a una riduzione della domanda energetica a breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative a più lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Inoltre gli aiuti per l'installazione di apparecchiature alimentate a gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, pregiudicando lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. È improbabile che gli effetti positivi di misure che creano tale effetto di sostituzione o lock-in siano superiori ai loro effetti negativi sulla concorrenza. Nell'ambito della sua valutazione, la Commissione valuterà se le apparecchiature che utilizzano gas naturale sostituiranno apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili più inquinanti, come il petrolio e il carbone.

    156.

    Sul mercato sono già disponibili alternative alle apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili inquinanti come il petrolio e il carbone. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per l'installazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico che utilizzano tali combustibili non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche più pulite. In primo luogo il miglioramento marginale in termini di riduzione della domanda di energia è controbilanciato dalle maggiori emissioni di carbonio legate all'uso di combustibili fossili. In secondo luogo la concessione di aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi comporta un rischio significativo di lock-in di tecnologie basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite e innovative disponibili sul mercato, spostando la domanda dalle apparecchiature energetiche che non utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi. Ciò scoraggerebbe anche l'ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie non basate su combustibili fossili. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi possano essere compensati.

    157.

    Se l'aiuto è concesso sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l'efficienza energetica o di un fondo per le energie rinnovabili o di un altro intermediario finanziario, la Commissione verificherà se sussistano le condizioni per garantire che il fondo per l'efficienza energetica o il fondo per le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari non ricevano alcun vantaggio indebito e applichino una strategia di investimento sana dal punto di vista commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica. Occorre in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli intermediari finanziari o i gestori di fondi devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, eseguita conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

    b)

    esistono condizioni atte a garantire che gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l'efficienza energetica o i fondi per le energie rinnovabili, siano gestiti su base commerciale e garantiscano decisioni di finanziamento orientate al profitto;

    c)

    i gestori del fondo per l'efficienza energetica o il fondo per le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari trasferiscono il vantaggio nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali (proprietari o locatari dell'edificio), sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, minori requisiti in materia di garanzie collaterali, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

    4.3.   Aiuti a favore di una mobilità pulita

    158.

    Le sezioni 4.3.1. e 4.3.2 stabiliscono le condizioni alle quali si può ritenere che alcuni investimenti per ridurre o eliminare le emissioni di CO2 e altri inquinanti dai settori del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili agevolino lo sviluppo di un'attività economica nel rispetto dell'ambiente, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse dell'Unione.

    159.

    Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina gli aiuti a favore di investimenti nei veicoli leggeri e pesanti utilizzati per il trasporto su strada che utilizzano gas (in particolare GNL, GNC e biogas) e nelle relative infrastrutture di rifornimento di gas per il trasporto su strada, ad eccezione di infrastrutture GNL utilizzate esclusivamente per il rifornimento di veicoli pesanti per il trasporto su strada. In base all'attuale stadio di sviluppo del mercato si prevede che tali tecnologie possano contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico in misura notevolmente inferiore rispetto ad alternative più pulite e più innovative e che pertanto siano probabilmente destinate a causare distorsioni indebite della concorrenza, sostituendo gli investimenti in tali alternative più pulite e determinando il lock-in di soluzioni di mobilità che non sono allineate agli obiettivi del 2030 e del 2050.

    4.3.1.   Aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite e per l'ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio

    4.3.1.1.   Motivazioni dell'aiuto

    160.

    Per conseguire l'obiettivo giuridicamente vincolante dell'Unione in materia di neutralità climatica entro il 2050, la comunicazione sul Green Deal europeo ha stabilito l'obiettivo di ridurre, entro il 2050, le emissioni dei trasporti di almeno il 90 % rispetto ai livelli del 1990. La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (77) definisce un percorso di avvicinamento a tale obiettivo attraverso la decarbonizzazione delle singole modalità di trasporto e dell'intera catena dei trasporti (78).

    161.

    Sebbene le politiche esistenti possano fornire incentivi per la diffusione di veicoli puliti, fissando obiettivi vincolanti in materia di emissioni di CO2 per il nuovo parco di veicoli adibiti al trasporto su strada dei fabbricanti (79), internalizzando le esternalità climatiche e ambientali (80) o stimolando la domanda di veicoli mediante gli appalti pubblici (81), esse potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato che interessano il settore in questione. Nonostante le politiche esistenti, alcune barriere e fallimenti del mercato potrebbero rimanere irrisolti, tra cui l'accessibilità economica dei veicoli puliti rispetto ai veicoli convenzionali, la disponibilità limitata di infrastrutture di ricarica o rifornimento e la presenza di esternalità ambientali. Gli Stati membri possono pertanto fornire aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere lo sviluppo del settore della mobilità pulita.

    4.3.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    162.

    Possono essere concessi aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli puliti nuovi o usati e per l'acquisto e il leasing di attrezzature mobili di servizio pulite.

    163.

    Possono essere concessi aiuti anche per l'ammodernamento, la modifica e l'adattamento di veicoli o di attrezzature mobili di servizio nei seguenti casi:

    a)

    quando l'operazione permette di qualificarli come veicoli puliti o attrezzature mobili di servizio pulite; oppure

    b)

    quando l'operazione è necessaria affinché le navi e gli aeromobili possano utilizzare o possano incrementare la percentuale utilizzata di biocarburanti e combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto in aggiunta o in alternativa ai combustibili fossili; oppure

    c)

    quando l'operazione è necessaria per consentire alle navi di utilizzare la propulsione eolica.

    4.3.1.3.   Effetto di incentivazione

    164.

    Le condizioni di cui ai punti da 165 a 169 si applicano in aggiunta alle condizioni di cui alla sezione 3.1.2.

    165.

    Lo Stato membro deve fornire uno scenario controfattuale credibile in assenza dell'aiuto. Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell'investimento rispettoso dell'ambiente. Se l'investimento riguarda l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o di attrezzature mobili di servizio pulite, lo scenario controfattuale è generalmente rappresentato dall'acquisto o dal leasing di veicoli o di attrezzature mobili di servizio della stessa categoria e della stessa capacità, almeno conformi alle norme dell'Unione, ove applicabili, che sarebbero acquistati o che sarebbero utilizzati nel quadro di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto.

    166.

    Talvolta lo scenario controfattuale potrà consistere nel mantenimento in funzione del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile esistente per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente. In tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.

    167.

    In altri casi lo scenario controfattuale può consistere nella sostituzione del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato del veicolo o dell'attrezzatura di servizio mobile e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico dei beni. Questo approccio può essere particolarmente pertinente per i veicoli che hanno una vita economica più lunga, come navi, materiale rotabile e aeromobili.

    168.

    Nel caso di veicoli o di attrezzature mobili di servizio oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio rispettose dell'ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio meno rispettosi dell'ambiente che sarebbero utilizzati in assenza dell'aiuto.

    169.

    Se l'investimento consiste in apparecchiature aggiunte a un veicolo o ad attrezzature mobili di servizio esistenti allo scopo di migliorarne la prestazione ambientale (ad esempio, l'installazione di sistemi di controllo dell'inquinamento), i costi ammissibili potranno essere costituiti dai costi di investimento totali.

    4.3.1.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.3.1.4.1.   Adeguatezza

    170.

    I requisiti di cui al punto 171 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

    171.

    È opportuno che la verifica dell'adeguatezza degli strumenti strategici alternativi tenga conto della possibilità di ricorrere ad altri tipi di interventi, diversi dagli aiuti di Stato, per stimolare lo sviluppo del mercato della mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta. Tra questi interventi rientra l'introduzione di misure generali volte a promuovere l'acquisto di veicoli puliti, ad esempio regimi di bonus ecologici o regimi di premi per la rottamazione, oppure la creazione di zone a basse/zero emissioni nello Stato membro in questione.

    4.3.1.4.2.   Proporzionalità

    172.

    L'aiuto non deve essere superiore ai costi necessari per agevolare lo sviluppo dell'attività economica in questione in modo tale da aumentare il livello di tutela ambientale (vale a dire attraverso il passaggio da veicoli convenzionali a veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite), rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuti. Gli aiuti di Stato possono essere considerati proporzionati se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 173 a 181.

    173.

    Come regola generale gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50.

    174.

    Se nell'ambito della procedura di gara competitiva sono utilizzati criteri diversi dall'importo dell'aiuto richiesto dal proponente, si applica il punto 50. I criteri di selezione possono riguardare, ad esempio, i benefici ambientali attesi dall'investimento in termini di riduzione di CO2 equivalente o di altri inquinanti per tutto il suo ciclo di vita. In tali casi, per facilitare l'individuazione dei benefici ambientali, lo Stato membro può chiedere ai richiedenti di indicare nelle loro offerte il livello previsto di riduzione delle emissioni derivante dall'investimento, rispetto al livello di emissioni di un veicolo comparabile conforme alle norme dell'Unione, se del caso. I criteri ambientali utilizzati nella procedura di gara competitiva possono includere anche considerazioni relative al ciclo di vita, quali l'impatto ambientale della gestione della fine del ciclo di vita del prodotto.

    175.

    La struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi all'acquisto di veicoli a emissioni zero, che sono generalmente più costosi delle alternative meno rispettose dell'ambiente, nella misura in cui siano disponibili per quella modalità di trasporto. Ciò significa anche garantire che l'applicazione dei criteri di selezione non ponga tali progetti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri veicoli puliti che non possono essere considerati «a emissioni zero». Ad esempio i criteri ambientali possono essere strutturati come premi che consentono di assegnare un punteggio più elevato a progetti che apportano benefici ambientali superiori a quelli derivanti dai requisiti di ammissibilità o dall'obiettivo primario della misura. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

    176.

    In deroga ai punti da 173 a 175, possono essere concessi aiuti senza una procedura di gara competitiva nei seguenti casi:

    a)

    se il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche;

    b)

    se lo Stato membro fornisce una giustificazione adeguata del fatto che una procedura di gara competitiva, quale descritta ai punti 49 e 50, non è appropriata a garantire che l'aiuto sia proporzionato e che il ricorso ai metodi alternativi di cui ai punti da 177 a 180 non aumenterebbe il rischio di distorsioni indebite della concorrenza (82), in funzione delle caratteristiche della misura o dei settori o delle modalità di trasporto in questione; oppure

    c)

    se l'aiuto è concesso per l'acquisto o il leasing di veicoli destinati ad essere utilizzati da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili.

    177.

    Nei casi di cui al punto 176 gli aiuti possono essere considerati proporzionati se non superano il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 10 punti percentuali per le medie imprese o di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

    178.

    I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari netti dell'investimento, che sono calcolati, da un lato, per differenza tra il costo totale di proprietà del veicolo pulito che si prevede di acquistare o di utilizzare nel quadro di un contratto di leasing e, dall'altro, l'aiuto e il costo totale di proprietà nello scenario controfattuale. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale non sono ammissibili.

    179.

    Per quanto riguarda l'ammodernamento dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio, conformemente al punto 169, i costi ammissibili potranno corrispondere ai costi totali di ammodernamento, a condizione che nello scenario controfattuale i veicoli o le attrezzature mobili di servizio mantengano la stessa durata in assenza dell'ammodernamento.

    180.

    In funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52.

    181.

    Nei casi di aiuti individuali l'importo dell'aiuto deve essere determinato sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 48, 51 e 52. In tali casi lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55.

    4.3.1.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    182.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 183 a 189.

    183.

    La Commissione ritiene che aiuti per gli investimenti nei veicoli e nelle attrezzature mobili di servizio che utilizzano gas naturale possono determinare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative più a lungo termine rispetto agli investimenti alternativi. Gli aiuti per l'acquisto di veicoli o di attrezzature mobili di servizio che utilizzano gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando in tal modo lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che possano essere compensati gli effetti negativi degli aiuti per veicoli o attrezzature mobili di servizio che utilizzano il gas naturale.

    184.

    Si potrebbe tuttavia ritenere che gli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli e di attrezzature mobili di servizio alimentati a GNC e GNL non determinino effetti di lock-in a lungo termine o non sostituiscono investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né saranno disponibili nel breve termine (83).

    185.

    Alternative ai veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti come diesel, benzina o gas di petrolio liquefatto (GPL) sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili. La concessione di aiuti per tali veicoli comporta un rischio significativo di lock-in delle tecnologie tradizionali basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite disponibili sul mercato, riducendo la domanda di veicoli alimentati da combustibili non fossili alternativi. Ciò scoraggerebbe anche l'ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie non basate su combustibili fossili. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per l'acquisto o il leasing di tali veicoli, compresi i veicoli di nuova generazione e con requisiti anche superiori alle norme dell'Unione, non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti con emissioni dirette (allo scarico) di CO2 inferiori. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti come diesel, benzina o GPL, possano essere compensati.

    186.

    Non si prevede che gli aeromobili a emissioni zero, elettrici o alimentati a idrogeno, saranno disponibili sul mercato a breve termine. Pertanto la Commissione ritiene che gli effetti negativi degli aiuti di Stato a favore di aeromobili puliti diversi dagli aeromobili a emissioni zero possano essere compensati dai loro effetti positivi se tali aiuti contribuiscono all'introduzione nel mercato o alla diffusione accelerata di nuovi aeromobili più efficienti e sostanzialmente più rispettosi dell'ambiente, in linea con il percorso verso la neutralità climatica, senza comportare il lock-in di determinate tecnologie e senza sostituire gli investimenti in alternative più pulite.

    187.

    Per quanto riguarda il trasporto aereo, laddove lo ritenga opportuno per mitigare gli effetti particolarmente distorsivi degli aiuti, anche tenendo conto della posizione di mercato del beneficiario, o per accrescere gli effetti positivi delle misure, la Commissione potrà esigere che il beneficiario provveda al ritiro di un numero equivalente di aeromobili meno rispettosi dell'ambiente aventi una massa al decollo analoga a quella degli aeromobili acquistati o utilizzati nel quadro di un contratto di leasing grazie all'aiuto di Stato.

    188.

    Nel valutare la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli o di attrezzature mobili di servizio la Commissione esaminerà se la messa in servizio di nuovi veicoli determini o aggravi i fallimenti del mercato esistenti, come l'eccesso di capacità nel settore interessato.

    189.

    Per contrastare i maggiori effetti distorsivi che si prevede saranno causati dalle misure che concedono un sostegno mirato a un singolo beneficiario o a un ristretto numero di specifici beneficiari in assenza di gara competitiva (84), in tali casi gli Stati membri devono giustificare opportunamente l'impostazione della misura e dimostrare che i maggiori rischi di distorsione della concorrenza sono debitamente gestiti (85).

    4.3.2.   Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento

    4.3.2.1.   Motivazioni dell'aiuto

    190.

    Per consentire un'ampia diffusione di veicoli puliti e la transizione verso una mobilità a emissioni zero è necessaria una vasta rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Di fatto, un ostacolo particolarmente insidioso alla diffusione sul mercato di veicoli puliti è la disponibilità limitata delle infrastrutture di ricarica e rifornimento. Inoltre le infrastrutture di ricarica e rifornimento non sono distribuite uniformemente tra gli Stati membri. Finché la quota di veicoli puliti in esercizio rimane limitata, il mercato da solo potrebbe non riuscire a offrire le infrastrutture di ricarica e rifornimento necessarie.

    191.

    La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (86) istituisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per i trasporti nell'Unione e stabilisce un quadro di misure comuni per la realizzazione di tali infrastrutture. Inoltre, altre politiche che promuovono la diffusione di veicoli puliti potrebbero già fornire segnali di investimento per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Tuttavia tali politiche da sole potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato individuati. Gli Stati membri possono pertanto concedere aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento.

    4.3.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    192.

    Possono essere concessi aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento.

    193.

    I progetti possono includere anche impianti per operazioni di ricarica intelligente e per la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure di idrogeno da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, collegati in modo diretto all'infrastruttura di ricarica o rifornimento, nonché unità di stoccaggio in loco di energia elettrica o idrogeno da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio da utilizzare come carburanti per i trasporti. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione in loco di energia elettrica o di idrogeno dovrebbe essere proporzionata alla potenza nominale o alla capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento a cui l'impianto è collegato.

    4.3.2.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.3.2.3.1.   Necessità dell'aiuto

    194.

    Lo Stato membro deve verificare la necessità degli aiuti volti a incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento della stessa categoria dell'infrastruttura che sarebbe realizzata in presenza di un aiuto di Stato (87) mediante una consultazione pubblica aperta ex ante, uno studio di mercato indipendente o sulla base di qualunque altro elemento di prova idoneo di cui alla sezione 3.2.1.1. In particolare, lo Stato membro deve dimostrare che verosimilmente un'infrastruttura simile sia sviluppata nel breve termine a condizioni commerciali (88) e considerare l'impatto di un ETS, se del caso.

    195.

    Nel valutare la necessità di aiuti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento aperti all'accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell'aiuto, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, si può tenere conto del livello di penetrazione nel mercato dei veicoli puliti a cui tali infrastrutture sarebbero destinate o dei volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate.

    4.3.2.3.2.   Adeguatezza

    196.

    I requisiti di cui al punto 197 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

    197.

    È opportuno che la verifica dell'adeguatezza tra strumenti strategici alternativi tenga conto del potenziale di nuovi interventi normativi per stimolare la transizione verso una mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta.

    4.3.2.3.3.   Proporzionalità

    198.

    L'aiuto non deve essere superiore ai costi necessari per agevolare lo sviluppo dell'attività economica in questione in modo da aumentare il livello di tutela ambientale. Gli aiuti di Stato possono essere considerati proporzionati se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 199 a 204.

    199.

    Gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50. La struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili. L'applicazione dei criteri di aggiudicazione non deve determinare una situazione di svantaggio per i progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili rispetto ai progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono anche energia elettrica o idrogeno a maggiore intensità di CO2 rispetto all'energia elettrica da fonti rinnovabili o all'idrogeno da fonti rinnovabili, o non rinnovabile. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

    200.

    In deroga al punto 199 gli aiuti possono essere concessi sulla base di metodi diversi da una procedura di gara competitiva nei seguenti casi:

    a)

    se il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche;

    b)

    quando non è possibile organizzare una procedura di gara competitiva conforme ai punti 49 e 50;

    c)

    se l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili (89);

    d)

    se l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente dal beneficiario dell'aiuto e non accessibili al pubblico (90), ove lo Stato membro in questione fornisca opportuna giustificazione a riguardo; oppure

    e)

    se l'aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate da determinati tipi di veicoli per i quali il tasso di penetrazione nel mercato pertinente (per tipo pertinente di veicolo) nello Stato membro in questione o i volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate sono molto limitati (91).

    201.

    Nei casi di cui al punto 200 l'importo dell'aiuto può essere determinato sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 48, 51 e 52. Lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi relative al livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55.

    202.

    In alternativa al punto 201 l'aiuto può essere considerato proporzionato se non supera il 30 % dei costi ammissibili o, se l'infrastruttura di ricarica o rifornimento fornisce solo energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili, il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    203.

    In tali casi i costi ammissibili sono i costi dell'investimento per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Ad esempio tali costi possono riguardare:

    a)

    l'infrastruttura di ricarica o rifornimento e le relative apparecchiature tecniche;

    b)

    l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, inclusi i cavi elettrici e i trasformatori di potenza, necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o rifornimento alla rete o a un'unità locale di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno e per garantire la predisposizione all'intelligenza dell'infrastruttura di ricarica;

    c)

    opere di ingegneria civile, adeguamenti di terreni o strade, costi di installazione e costi legati all'ottenimento dei relativi permessi.

    204.

    Se un progetto prevede la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio o lo stoccaggio in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, i costi ammissibili possono includere i costi di investimento relativi alle unità di produzione o agli impianti di stoccaggio.

    4.3.2.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    205.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 206 a 216.

    206.

    Le nuove infrastrutture di ricarica che consentono un trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW devono essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligente. Ciò consentirebbe di ottimizzare le operazioni di ricarica e di gestirle con una modalità che non provochi congestioni e che sfrutti pienamente la disponibilità di energia elettrica rinnovabile e i bassi prezzi dell'energia elettrica nel sistema.

    207.

    Al fine di evitare la duplicazione di infrastrutture e di utilizzare attivi che non hanno ancora raggiunto la fine della loro vita economica, nel caso delle infrastrutture di rifornimento per il trasporto aereo e per vie navigabili che forniscono combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, o biocarburanti (92) lo Stato membro deve giustificare la necessità delle nuove infrastrutture, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del carburante o dei carburanti che saranno forniti mediante tale infrastruttura. Nel caso dei combustibili sintetici drop-in (93) o dei biocarburanti lo Stato membro deve valutare in che misura le infrastrutture esistenti possono essere utilizzate per la fornitura di tali combustibili.

    208.

    Gli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di rifornimento possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, pregiudicando in tal modo lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l'utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per infrastrutture di rifornimento di combustibili a base di gas naturale possano essere compensati.

    209.

    Dato l'attuale stadio di sviluppo del mercato delle tecnologie per la mobilità pulita nel trasporto per vie navigabili, si può ritenere che gli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di rifornimento di GNC e GNL per il trasporto per vie navigabili non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non sostituiscano gli investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né si prevede che saranno disponibili nel breve termine (94), e a condizione che l'infrastruttura sia utilizzata per promuovere la transizione verso carburanti a basse emissioni di carbonio. Nell'esame di tali aiuti la Commissione valuterà se l'investimento rientri in un percorso di decarbonizzazione credibile e se l'aiuto contribuisca al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell'Unione sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

    210.

    Nel settore del trasporto su strada i veicoli a zero emissioni costituiscono già un'opzione realistica, soprattutto per i veicoli leggeri. Quanto ai veicoli pesanti, si prevede che tali veicoli saranno maggiormente disponibili sul mercato nel prossimo futuro. Pertanto gli aiuti a favore delle infrastrutture di rifornimento di GNL per i veicoli pesanti concessi dopo il 2025 avranno verosimilmente effetti negativi sulla concorrenza che probabilmente non saranno compensati da effetti positivi. Nel valutare gli aiuti per le infrastrutture di rifornimento di veicoli pesanti, la Commissione valuterà se le infrastrutture in questione contribuiscano al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell'Unione che disciplina la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

    211.

    Alternative ai combustibili fossili sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, in alcuni segmenti del settore del trasporto per vie navigabili e nel settore del trasporto ferroviario. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per la realizzazione di un'infrastruttura di rifornimento di combustibili prodotti utilizzando fonti o energie fossili, compreso l'idrogeno di origine fossile (95), non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti non di origine fossile o a basse emissioni di carbonio. In primo luogo le riduzioni delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti saranno probabilmente controbilanciate dalle emissioni di CO2 legate alla produzione e all'utilizzo dei carburanti a base fossile, soprattutto quando non sono oggetto di una cattura e uno stoccaggio adeguati. In secondo luogo la concessione di aiuti a favore di infrastrutture di rifornimento di carburanti a base fossile che non sono a basse emissioni di carbonio potrebbe comportare il rischio di lock-in di talune tecnologie di produzione e determinare così la sostituzione degli investimenti in alternative più pulite spostando la domanda dai processi di produzione che non comportano l'impiego di fonti o energia di origine fossile o che sono a basse emissioni di carbonio. Ciò scoraggerebbe anche lo sviluppo del mercato delle tecnologie pulite non basate su combustibili fossili per la mobilità a emissioni zero e del mercato della produzione di energia e carburanti non fossili. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per le infrastrutture di rifornimento di carburanti a base fossile, compreso l'idrogeno di origine fossile, laddove i gas a effetto serra emessi nell'ambito della produzione dell'idrogeno non siano efficacemente catturati, possano essere compensati, in assenza di un percorso credibile a medio termine verso la fornitura e l'uso di carburanti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

    212.

    Si può pertanto ritenere che gli aiuti a favore delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno che non forniscono esclusivamente idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non sostituiscano gli investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra di avere intrapreso un percorso credibile verso l'eliminazione graduale, entro il 2035, dell'idrogeno non rinnovabile o non a basse emissioni di carbonio utilizzato per rifornire le infrastrutture di rifornimento in questione.

    213.

    In assenza di misure di salvaguardia adeguate, gli aiuti possono portare alla creazione o al rafforzamento di posizioni di potere sul mercato, che rischiano di impedire o compromettere una concorrenza efficace nei mercati emergenti o in via di sviluppo. Lo Stato membro deve pertanto garantire che la struttura della misura di aiuto contenga garanzie adeguate per far fronte a tale rischio tra cui, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima della dotazione di bilancio della misura assegnabile a un'unica impresa.

    214.

    Ove opportuno la Commissione valuterà se esistano meccanismi di tutela sufficienti per garantire che i gestori delle infrastrutture di ricarica o rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l'utilizzo delle loro infrastrutture non attuino discriminazioni indebite tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale ingiustificate o una differenziazione di prezzo immotivata. Qualora tali tutele non siano presenti, la Commissione ritiene che la misura potrebbe determinare effetti negativi indebiti sulla concorrenza nel mercato dei servizi per la mobilità.

    215.

    Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento deve essere aggiudicato in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, se applicabili.

    216.

    Se sono concessi aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento aperte all'accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell'aiuto, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, queste ultime devono essere accessibili al pubblico e garantire un accesso non discriminatorio agli utenti, anche, ove appropriato, in termini di tariffe, metodi di autenticazione e pagamento e altri termini e condizioni d'uso. Inoltre lo Stato membro deve garantire che le tariffe applicate ad utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell'aiuto per l'utilizzo dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento siano in linea con i prezzi di mercato.

    4.4.   Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare

    4.4.1.   Motivazioni dell'aiuto

    217.

    Il piano d'azione per l'economia circolare (Circular Economy Action Plan o CEAP) (96) prevede un'agenda orientata al futuro che mira ad accelerare la transizione dell'Unione verso un'economia circolare nel quadro del cambiamento profondo promosso dalla comunicazione sul Green Deal europeo. Il CEAP promuove i processi dell'economia circolare, incoraggia il consumo e la produzione sostenibili e mira a evitare gli sprechi e mantenere le risorse utilizzate il più a lungo possibile all'interno dell'economia dell'Unione. Questi propositi sono anche un presupposto per conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 e per realizzare un'economia più pulita e sostenibile.

    218.

    Il CEAP cita espressamente la necessità di far sì che gli obiettivi connessi all'economia circolare siano rispecchiati nel contesto della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia. A tale riguardo il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato, abbinato a norme chiare, coerenti e di ampia portata, può svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la circolarità nei processi di produzione, nel quadro di una trasformazione più ampia dell'industria dell'Unione verso la neutralità climatica e la competitività a lungo termine. Esso può inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a creare un mercato dell'Unione ben funzionante per le materie prime secondarie, che ridurrà la pressione sulle risorse naturali e creerà crescita sostenibile e posti di lavoro.

    219.

    Il CEAP riconosce inoltre l'importanza crescente delle risorse biologiche, che forniscono un contributo fondamentale all'economia dell'UE. In linea con la strategia dell'UE per la bioeconomia (97), la bioeconomia sostiene gli obiettivi del Green Deal europeo, in quanto contribuisce a un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio, migliora la sostenibilità ambientale, economica e sociale e promuove la crescita verde. Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può svolgere un ruolo essenziale nel favorire l'attuazione di pratiche di bioeconomia sostenibili (come ad esempio il sostegno per bioprodotti e biomateriali ottenuti in maniera sostenibile) che possono contribuire a conseguire la neutralità climatica e che il mercato da solo non sarebbe in grado di assorbire.

    4.4.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    220.

    Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per le seguenti tipologie di investimento:

    a)

    investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi:

    i)

    una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere la stessa quantità di produzione (98);

    ii)

    la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate; o

    iii)

    la sostituzione delle materie prime di origine fossile con materie prime di origine biologica;

    b)

    investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti (99) prodotti dal beneficiario;

    c)

    investimenti per la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi e che sarebbero altrimenti smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti (100) o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che condurrebbe a un riciclaggio di minore qualità;

    d)

    investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione, il riutilizzo e il riciclaggio di altri prodotti, materiali o di altre sostanze (101) generati dal beneficiario o da terzi, che non necessariamente sono classificabili come rifiuti e che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o recuperati con una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse, che costituirebbero rifiuti a meno che non siano riutilizzati o che condurrebbero a un riciclaggio di minore qualità;

    e)

    investimenti relativi alla raccolta differenziata (102) e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

    221.

    A determinate condizioni possono essere concessi aiuti a copertura dei costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici (cfr. il punto 247).

    222.

    Gli aiuti relativi al recupero del calore residuo proveniente da processi di produzione o gli aiuti relativi alla CCU saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

    223.

    Gli aiuti relativi alla produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa a partire da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

    224.

    Gli aiuti per la produzione di energia a partire da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1. Quando sono correlati a investimenti relativi a sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento o al loro funzionamento, gli aiuti per la produzione di energia o di calore da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento di cui alla sezione 4.10.

    4.4.3.   Effetto di incentivazione

    225.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 226 a 233.

    226.

    Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 28, che prevede che lo Stato membro individui uno scenario controfattuale credibile, lo scenario controfattuale corrisponderà generalmente a un investimento con la stessa capacità e la stessa durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente ed eventualmente con altre caratteristiche tecniche pertinenti.

    227.

    Lo scenario controfattuale può anche consistere nel mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente. In tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.

    228.

    In alcuni casi lo scenario controfattuale può consistere in una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature.

    229.

    Nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing di attrezzature rispettose dell'ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto.

    230.

    Quando l'investimento consiste in impianti o attrezzature che si aggiungono a strutture, impianti o attrezzature esistenti, i costi ammissibili saranno costituiti dalla totalità dei costi di investimento.

    231.

    La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti a favore di progetti con un periodo di recupero dell'investimento inferiore a cinque anni non abbiano un effetto di incentivazione. Lo Stato membro può tuttavia fornire prove atte a dimostrare che l'aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, anche nel caso di progetti con un periodo di recupero dell'investimento più breve.

    232.

    Si riterrà che gli aiuti per investimenti che consentono semplicemente alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione già vincolanti non abbiano un effetto di incentivazione (cfr. il punto 32). Come spiegato al punto 32, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un'impresa di aumentare il livello di tutela ambientale in conformità con norme nazionali vincolanti che sono più rigorose delle norme dell'Unione o che sono adottate in assenza di norme dell'Unione.

    233.

    Gli aiuti per l'adeguamento a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l'investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.

    4.4.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

    4.4.4.1.   Necessità dell'aiuto

    234.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui ai punti 235 e 236.

    235.

    L'investimento deve andare oltre le pratiche commerciali consolidate che sono generalmente applicate in tutta l'Unione e nelle varie tecnologie (103).

    236.

    Nel caso di aiuti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, lo Stato membro deve dimostrare che la raccolta differenziata e la cernita sono poco sviluppate in tale Stato membro (104). Qualora siano concessi aiuti a copertura dei costi operativi, lo Stato membro deve dimostrare che tali aiuti sono necessari per un periodo transitorio per agevolare lo sviluppo di attività legate alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti. Lo Stato membro deve tenere conto di eventuali obblighi delle imprese nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore che lo Stato membro potrebbe avere attuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/98/CE.

    4.4.4.2.   Adeguatezza

    237.

    I requisiti di cui al punto 238 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

    238.

    Secondo il principio «chi inquina paga» (105) le imprese che generano rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai relativi costi di trattamento. Non è pertanto opportuno che l'aiuto esoneri le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti, che dovrebbero essere a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Inoltre l'aiuto non dovrebbe esonerare le imprese dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.

    4.4.4.3.   Proporzionalità

    239.

    I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:

    a)

    un investimento comparabile, come descritto al punto 226, che sarebbe realizzato in modo credibile senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;

    b)

    il trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

    c)

    il processo di produzione convenzionale relativo alla materia prima o al prodotto primari, se il prodotto (secondario) riutilizzato o riciclato è tecnicamente ed economicamente sostituibile con la materia prima o il prodotto primari;

    d)

    qualsiasi altro scenario controfattuale basato su ipotesi debitamente giustificate.

    240.

    Qualora il prodotto, la sostanza o il materiale costituisca un rifiuto, a meno che non sia riutilizzato, e non vi sia alcun obbligo giuridico relativo allo smaltimento o al trattamento di tale prodotto, sostanza o materiale, i costi ammissibili possono corrispondere all'investimento necessario per recuperare il prodotto, la sostanza o il materiale in questione.

    241.

    L'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili.

    242.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

    243.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    244.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    le innovazioni ecologiche devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell'Unione (106);

    b)

    il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe (107);

    c)

    il carattere innovativo dell'attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative (108).

    245.

    In deroga ai punti da 241 a 244, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento condotta conformemente ai punti 48, 51 e 52, che è necessaria un'intensità di aiuto più elevata. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52.

    246.

    Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato.

    247.

    Gli aiuti possono coprire i costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici ai fini della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio, nel qual caso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 e che deve essere aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che forniscono servizi di raccolta differenziata e di cernita;

    b)

    in caso di elevata incertezza sull'evoluzione futura dei costi operativi durante il periodo di validità della misura, la procedura di gara può includere norme che limitano gli aiuti in determinate circostanze ben definite, a condizione che tali norme e circostanze siano stabilite ex ante;

    c)

    gli aiuti agli investimenti concessi a un impianto utilizzato per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici devono essere dedotti dagli aiuti al funzionamento concessi allo stesso impianto, se entrambe le forme di aiuto coprono gli stessi costi ammissibili;

    d)

    l'aiuto può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni.

    4.4.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    248.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 249 a 252.

    249.

    L'aiuto non deve incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.

    250.

    L'aiuto non deve limitarsi ad incrementare la domanda di rifiuti o di altri materiali e risorse destinati a essere riutilizzati, riciclati o recuperati senza incrementare la raccolta di tali materiali.

    251.

    Nel valutare l'impatto dell'aiuto sul mercato, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali effetti dell'aiuto sul funzionamento dei mercati dei materiali primari e dei materiali secondari relativi ai prodotti in questione.

    252.

    In particolare, nel valutare l'impatto sul mercato degli aiuti per i costi operativi relativi alla raccolta differenziata e alla cernita di rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, la Commissione terrà in considerazione le potenziali interazioni con i regimi di responsabilità estesa del produttore nello Stato membro interessato.

    4.5.   Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra

    4.5.1.   Motivazioni dell'aiuto

    253.

    L'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, di cui alla comunicazione sul Green Deal europeo, dovrebbe garantire che, entro il 2050, l'inquinamento sia ridotto a livelli non più dannosi per gli esseri umani e gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (109) e con gli obiettivi a lungo termine dell'ottavo programma d'azione per l'ambiente (110). L'Unione ha fissato obiettivi specifici per la riduzione del livello di inquinamento, ad esempio per un'aria più pulita (111) e l'eliminazione dell'inquinamento dei corpi idrici (112), la riduzione del rumore, la riduzione al minimo dell'utilizzo e del rilascio di sostanze che destano preoccupazione, l'inquinamento da rifiuti di plastica e microplastica (113), e ha fissato obiettivi in materia di nutrienti e fertilizzanti in eccesso, pesticidi pericolosi e sostanze che causano resistenza antimicrobica (114).

    254.

    Contributi finanziari sotto forma di aiuti di Stato possono contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di ridurre le forme di inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra.

    4.5.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    255.

    Gli aiuti destinati alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra possono essere concessi per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale, di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme dell'Unione o di conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore.

    256.

    Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili (115), le misure di aiuto devono essere strutturate in modo tale da prevenire o ridurre l'inquinamento andando oltre i livelli imposti dalle norme obbligatorie dell'Unione per imprese interessate.

    257.

    L'aiuto deve mirare alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario.

    258.

    L'aiuto non deve semplicemente spostare l'inquinamento da un settore all'altro o da una matrice ambientale all'altra (ad esempio dall'aria all'acqua). Quando l'aiuto mira alla riduzione dell'inquinamento, deve conseguire una riduzione globale dell'inquinamento.

    259.

    La sezione 4.5 non si applica alle misure di aiuto che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.1. Se una misura contribuisce sia alla prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della sezione 4.1. o della presente sezione, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante (116).

    4.5.3.   Effetto di incentivazione

    260.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 261 e 262.

    261.

    Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un'impresa di prevenire o ridurre l'inquinamento in assenza di norme dell'Unione o al di là dei livelli imposti dalle norme dell'Unione già in vigore. Come spiegato al punto 32, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un'impresa di evitare o ridurre l'inquinamento in conformità con norme nazionali vincolanti che sono più rigorose delle norme dell'Unione o che sono adottate in assenza di norme dell'Unione.

    262.

    Gli aiuti per l'adeguamento a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti aventi un effetto di incentivazione se l'investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.

    4.5.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

    4.5.4.1.   Necessità dell'aiuto

    263.

    I requisiti di cui al punto 264 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.1.

    264.

    Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili (117) lo Stato membro deve dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

    b)

    non è possibile trasferire al consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (118);

    c)

    le singole imprese del settore non hanno la possibilità di ridurre i livelli di emissione in modo da ridurre il costo dei certificati ad un livello che sia sostenibile per le imprese stesse. Per dimostrare che il consumo non può essere ridotto si possono confrontare i livelli delle emissioni con quelli ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all'interno dello Spazio economico europeo. Le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare appieno di una quota nell'ambito del regime di autorizzazioni scambiabili corrispondente all'aumento del costo di produzione che non è possibile trasferire al consumatore. Le imprese con peggiori prestazioni ambientali ricevono quote più esigue, proporzionatamente alle loro prestazioni ambientali.

    4.5.4.2.   Proporzionalità

    265.

    I costi ammissibili sono i costi dell'investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale.

    266.

    I costi dell'investimento supplementare consistono nella differenza tra i costi dell'investimento sovvenzionato e quelli dell'investimento nello scenario controfattuale, conformemente ai punti da 226 a 230. Se il progetto consiste nell'adeguamento anticipato a norme dell'Unione che non sono ancora in vigore, lo scenario controfattuale dovrebbe essere, in linea di principio, quello descritto al punto 228.

    267.

    L'intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili.

    268.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

    269.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    270.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 244, lettere da a) a c).

    271.

    In deroga ai punti da 267 a 270, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento condotta conformemente ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L'importo dell'aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, come indicato ai punti 51 e 52.

    272.

    Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 l'importo dell'aiuto è considerato proporzionato.

    273.

    Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:

    a)

    l'assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, si basi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; nonché

    b)

    la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non superi le previsioni di fabbisogno dell'impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio.

    4.5.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    274.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applica il requisito di cui al punto 275.

    275.

    Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:

    a)

    i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile;

    b)

    la metodologia di assegnazione non favorisca determinate imprese (119) o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

    c)

    l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati;

    d)

    l'accesso al regime non sia indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

    4.6.   Aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino di habitat naturali ed ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

    4.6.1.   Motivazioni dell'aiuto

    276.

    La strategia sulla biodiversità per il 2030 (120) mira a proteggere la natura, invertendo il degrado degli ecosistemi e portando la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. In quanto elemento centrale della comunicazione sul Green Deal europeo, la strategia fissa obiettivi e impegni ambiziosi per il 2030, al fine di ottenere ecosistemi sani e resilienti.

    277.

    Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può contribuire in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi in vari modi, anche fornendo incentivi per riparare i danni presso siti contaminati, ripristinare gli habitat naturali e gli ecosistemi degradati o realizzare investimenti per la tutela degli ecosistemi.

    278.

    La strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici (121) mira a incentivare investimenti in soluzioni di adattamento basate sulla natura (122), la cui attuazione su larga scala aumenterebbe la resilienza climatica e contribuirebbe alla realizzazione di molteplici obiettivi del Green Deal europeo.

    4.6.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    279.

    La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure di aiuto finalizzate alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla tutela o al ripristino della biodiversità e all'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

    280.

    La presente sezione non si applica:

    a)

    agli aiuti per la riparazione o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche o attività minerarie o estrattive nella misura in cui gli aiuti in questione sono contemplati dalla sezione 4.12 (123);

    b)

    agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

    281.

    Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per le seguenti attività:

    a)

    la riparazione di danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o sotterranee o dell'ambiente marino;

    b)

    il recupero degli habitat naturali e degli ecosistemi da uno stato degradato;

    c)

    la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi allo scopo di contribuire al conseguimento di buone condizioni degli ecosistemi o di tutelare ecosistemi già in buone condizioni;

    d)

    l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

    282.

    La presente sezione non si applica alle misure di aiuto che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.1. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla riparazione di danni ambientali, al ripristino degli habitat e degli ecosistemi, alla tutela o al ripristino della biodiversità e all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della sezione 4.1. o della presente sezione, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante (124).

    4.6.3.   Effetto di incentivazione

    283.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 284 a 287.

    284.

    Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e altre norme dell'Unione pertinenti (125), si può ritenere che gli aiuti per la riparazione del danno ambientale, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi abbiano un effetto di incentivazione solo se l'entità o l'impresa all'origine del danno ambientale non può essere identificata o ritenuta giuridicamente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire e riparare il danno ambientale conformemente al principio «chi inquina paga».

    285.

    Lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l'entità responsabile o l'impresa all'origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l'entità o l'impresa responsabile ai sensi del diritto applicabile non può essere identificata o obbligata a sostenere i costi, si potrà concedere un aiuto per sostenere l'intera opera di riparazione o ripristino e si riterrà che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione. La Commissione può ritenere che un'impresa non possa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico (126) o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

    286.

    Gli aiuti concessi per l'attuazione delle misure compensative di cui all'articolo 6, punto 4), della direttiva 92/43/CEE (127) non hanno un effetto di incentivazione. Si può ritenere che gli aiuti destinati a coprire i costi supplementari necessari per aumentare la portata o l'ambizione di tali misure, andando oltre gli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, punto 4), di tale direttiva abbiano un effetto di incentivazione.

    287.

    Si ritiene che gli aiuti per la riparazione di danni ambientali e per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi abbiano un effetto di incentivazione quando i costi di riparazione o ripristino superano l'aumento del valore del terreno (cfr. il punto 288).

    4.6.4.   Proporzionalità

    288.

    Per gli investimenti finalizzati alla riparazione di danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di riparazione o ripristino, al netto dell'incremento di valore del terreno o della proprietà. Le valutazioni dell'aumento di valore del terreno o della proprietà derivante dalla riparazione o dal ripristino devono essere effettuate da un perito indipendente.

    289.

    Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla tutela o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

    290.

    Se l'aiuto è concesso per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura in edifici per i quali esiste un attestato di prestazione energetica, gli Stati membri dovrebbero dimostrare che tali investimenti non impediscono l'attuazione delle misure di efficienza energetica raccomandate nell'attestato.

    291.

    L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

    4.7.   Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

    292.

    La sezione 4.7 si applica agli aiuti nel settore della tutela dell'ambiente concessi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali. Essa è articolata in due sottosezioni, ognuna delle quali segue una logica a sé stante. La sezione 4.7.1. riguarda tasse o prelievi che sanzionano i comportamenti dannosi per l'ambiente e dunque mirano a orientare le imprese e i consumatori verso scelte più rispettose dell'ambiente. Ai sensi della sezione 4.7.2 gli Stati membri possono scegliere di incoraggiare le imprese, mediante sgravi mirati da tasse o prelievi, a modificare o adeguare il proprio comportamento impegnandosi in progetti o attività più rispettosi dell'ambiente.

    4.7.1.   Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

    4.7.1.1.   Motivazioni dell'aiuto

    293.

    Le tasse o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad internalizzare i costi esterni dei comportamenti dannosi per l'ambiente, scoraggiandoli attraverso l'attribuzione di un prezzo a tali comportamenti e aumentando così il livello di tutela ambientale. In linea di principio è opportuno che le tasse e i prelievi parafiscali ambientali riflettano i costi complessivi per la società (costi esterni); di conseguenza l'importo della tassa o del prelievo parafiscale corrisposto per unità di emissioni, altri inquinanti o risorse consumate dovrebbe essere uguale per tutte le imprese che sono responsabili di comportamenti dannosi per l'ambiente. Gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali, benché possano incidere negativamente sull'obiettivo di tutela dell'ambiente, possono comunque essere necessari laddove i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l'applicazione della tassa o del prelievo parafiscale ambientale.

    294.

    Se l'applicazione di tasse o prelievi parafiscali ambientali mette a rischio le attività economiche di talune imprese, la concessione di un trattamento più favorevole a tali imprese potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali. Di conseguenza in alcune circostanze gli sgravi da tasse o prelievi ambientali possono contribuire indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. Tuttavia essi non dovrebbero compromettere l'obiettivo generale delle tasse o dei prelievi parafiscali ambientali, che consiste nello scoraggiare i comportamenti dannosi per l'ambiente e/o nell'aumentare il costo di tali comportamenti laddove non siano disponibili alternative soddisfacenti.

    4.7.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    295.

    La Commissione riterrà che gli aiuti in forma di sgravi da tasse o prelievi possano essere concessi se lo Stato membro dimostra che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

    a)

    gli sgravi sono destinati alle imprese più colpite dalla tassa o dal prelievo ambientale, che non sarebbero in grado di proseguire le loro attività economiche in maniera sostenibile in assenza degli sgravi;

    b)

    il livello di tutela ambientale effettivamente raggiunto attraverso l'applicazione degli sgravi è maggiore di quello che sarebbe stato raggiunto se gli sgravi non fossero stati applicati.

    296.

    Al fine di dimostrare il soddisfacimento delle due condizioni di cui al punto 295, lo Stato membro deve fornire alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    una descrizione dei settori o delle categorie di beneficiari ammissibili agli sgravi;

    b)

    un elenco dei principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati, il rispettivo fatturato, le quote di mercato, l'entità della base imponibile e la percentuale che la tassa o il prelievo ambientale rappresenterebbe nell'utile lordo in presenza e in assenza dello sgravio;

    c)

    una descrizione della situazione dei beneficiari che illustri i motivi per i quali essi non sarebbero in grado di pagare l'aliquota standard della tassa o del prelievo ambientale;

    d)

    una spiegazione del modo in cui lo sgravio dalla tassa o dal prelievo contribuirebbe ad un aumento effettivo del livello di tutela ambientale rispetto a quello che sarebbe raggiunto in assenza degli sgravi (ad esempio confrontando l'aliquota standard che sarebbe applicata con gli sgravi con quella che sarebbe applicata senza gli sgravi, il numero totale delle imprese che sarebbero assoggettate alla tassa o al prelievo, o altri indicatori che riflettano un effettivo cambiamento del comportamento dannoso per l'ambiente).

    4.7.1.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    297.

    In caso di tasse ambientali armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell'aiuto. Nel contesto della direttiva 2003/96/CE, la Commissione può applicare un approccio semplificato per gli sgravi fiscali, nel rispetto del livello minimo di imposizione dell'Unione di cui ai punti 298 e 299.

    298.

    La Commissione riterrà necessari e proporzionati gli aiuti sotto forma di sgravi da tasse armonizzate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    i beneficiari corrispondono almeno il livello minimo di imposizione dell'Unione prescritto dalla direttiva applicabile;

    b)

    i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti;

    c)

    gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile; e

    d)

    lo Stato membro verifica la necessità dell'aiuto volto a contribuire indirettamente a un livello più elevato di tutela ambientale mediante una consultazione pubblica aperta ex ante in cui i settori ammissibili agli sgravi sono opportunamente descritti ed è fornito un elenco dei principali beneficiari per ciascun settore.

    299.

    Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravio dall'aliquota fiscale o sotto forma di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Il vantaggio dell'approccio basato sul rimborso fiscale è dato dal fatto che le imprese rimangono esposte al segnale di prezzo dato dalla tassa ambientale. Gli importi del rimborso fiscale dovrebbero essere calcolati sulla base di dati storici, ossia sul livello di produzione, consumo o inquinamento osservato per l'impresa in un dato anno di riferimento. L'entità del rimborso fiscale non può andare oltre il livello minimo di imposizione dell'Unione che sarebbe altrimenti dovuto per l'anno di riferimento.

    300.

    Se le tasse ambientali non sono armonizzate o se i beneficiari versano un importo inferiore al livello minimo della tassa armonizzata, laddove consentito dalla direttiva applicabile, è necessaria un'analisi approfondita per stabilire la necessità e la proporzionalità dell'aiuto, come indicato alle sezioni da 4.7.1.3.1 a 4.7.1.3.3.

    4.7.1.3.1.   Necessità

    301.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui ai punti 302 e 303.

    302.

    La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto;

    b)

    la tassa o il prelievo parafiscale ambientale comporterebbe, se non fosse applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di beneficiari;

    c)

    non sarebbe possibile trasferire ai clienti l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole dei volumi di vendita.

    303.

    Per quanto riguarda gli sgravi per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa lo Stato membro deve porre in essere un meccanismo volto a verificare che la misura sia tuttora necessaria, applicando le condizioni di cui alla sezione 4.1.3.1., e deve adottare misure opportune, quali la cessazione dell'esenzione o una riduzione del livello di sostegno.

    4.7.1.3.2.   Adeguatezza

    304.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti 305 e 306.

    305.

    La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di 10 anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura, dopo avere nuovamente valutato l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

    306.

    Se l'aiuto è concesso sotto forma di rimborso fiscale, l'importo del rimborso dovrebbe essere calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall'impresa in un dato anno di riferimento.

    4.7.1.3.3.   Proporzionalità

    307.

    La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali.

    308.

    La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

    a)

    ciascun beneficiario dell'aiuto versa almeno il 20 % dell'importo nominale della tassa o del prelievo parafiscale ambientale che sarebbe altrimenti applicabile a tale beneficiario in assenza dello sgravio;

    b)

    lo sgravio dalla tassa o dal prelievo non supera il 100 % della tassa o del prelievo parafiscale ambientale nazionale ed è subordinato alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento da parte dei beneficiari o delle associazioni di beneficiari di almeno il 20 % della tassa o del prelievo nazionale. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra l'altro, una riduzione del consumo energetico, una riduzione di emissioni e altri inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale.

    309.

    Tali accordi devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e specifica gli obiettivi e il calendario relativo al loro conseguimento;

    b)

    lo Stato membro assicura un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;

    c)

    gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.

    4.7.2.   Aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

    4.7.2.1.   Motivazioni dell'aiuto

    310.

    Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare le imprese a intraprendere progetti o attività che aumentino il livello di tutela dell'ambiente attraverso sgravi da tasse o prelievi parafiscali. Qualora tali sgravi mirino a incoraggiare i beneficiari a intraprendere progetti o attività che comportino un minore inquinamento o consumo di risorse, la Commissione valuterà le misure alla luce dei requisiti di cui alla sezione 4.7.2.

    4.7.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    311.

    La presente sezione riguarda gli aiuti a favore di progetti e attività rispettosi dell'ambiente che rientrano nell'ambito di applicazione delle sezioni da 4.2 a 4.6 e che assumono la forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

    312.

    Qualora lo sgravio da tasse o prelievi persegua principalmente un obiettivo di decarbonizzazione, si applica la sezione 4.1.

    313.

    La presente sezione non riguarda gli sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati. Ad esempio, gli sgravi dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano meccanismi di capacità non rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.7.2. La presente sezione non riguarda gli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica.

    4.7.2.3.   Effetto di incentivazione

    314.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 315 e 316.

    315.

    Per ogni progetto ammissibile o progetto di riferimento per una categoria di beneficiari, lo Stato membro deve presentare dati quantitativi, come indicato al punto 51, o dati equivalenti, per la valutazione della Commissione, mettendo a confronto la redditività dell'attività o del progetto di riferimento con e senza gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali e dimostrando che lo sgravio incentiva la realizzazione del progetto o dell'attività rispettosi dell'ambiente.

    316.

    Si ritiene che gli aiuti a progetti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    la misura stabilisce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

    b)

    la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se l'attività era già ammissibile ad agevolazioni fiscali o parafiscali sulla base dei regimi precedenti.

    4.7.2.4.   Proporzionalità

    317.

    La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti per la tutela dell'ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

    318.

    L'aiuto non deve superare l'aliquota normale o l'importo della tassa o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile.

    319.

    Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali è legato ai costi di investimento, l'aiuto sarà considerato proporzionato a condizione che non superi le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto di cui alle sezioni da 4.2 a 4.6. Nei casi per i quali tali sezioni richiedono una procedura di gara competitiva, tale requisito non si applica agli aiuti concessi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

    320.

    Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducono i costi operativi ricorrenti, l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi operativi del progetto o dell'attività rispettosi dell'ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell'ambiente. Laddove il progetto o l'attività più rispettosi dell'ambiente possano determinare potenziali risparmi sui costi o entrate supplementari, occorrerà tenerne conto nel determinare la proporzionalità dell'aiuto.

    4.7.2.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    321.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 322 a 324.

    322.

    Gli aiuti di Stato devono essere concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto.

    323.

    Lo Stato membro deve assicurarsi che l'aiuto continui ad essere necessario per tutta la durata dei regimi superiori a tre anni e deve valutare tali regimi almeno ogni tre anni.

    324.

    Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali riguardano progetti che rientrano nell'ambito della:

    a)

    sezione 4.2, si applicano i punti da 154 a 156;

    b)

    sezione 4.3.1, si applicano i punti da 183 a 188;

    c)

    sezione 4.3.2, si applicano i punti da 206 a 216.

    4.8.   Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica

    4.8.1.   Motivazioni dell'aiuto

    325.

    I fallimenti del mercato e della regolamentazione possono far sì che i segnali di prezzo non forniscano incentivi efficaci agli investimenti, determinando ad esempio un'inadeguatezza in termini di mix di risorse di energia elettrica, capacità, flessibilità o ubicazione. Inoltre la significativa trasformazione del settore dell'energia elettrica dovuta ai cambiamenti tecnologici e alle sfide climatiche rende problematico garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Mentre un mercato dell'energia elettrica sempre più integrato consente di norma lo scambio di energia elettrica a livello dell'UE, attenuando in tal modo i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, possono verificarsi situazioni in cui, in alcuni Stati membri o in alcune regioni, anche nei mercati accoppiati la sicurezza dell'approvvigionamento non può essere garantita costantemente. Di conseguenza gli Stati membri possono prendere in considerazione l'introduzione di misure volte a garantire determinati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

    4.8.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    326.

    La presente sezione riguarda le norme di compatibilità per le misure di aiuto volte ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Ciò comprende i meccanismi di capacità e qualsiasi altra misura volta ad affrontare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica, nello stoccaggio o nella gestione della domanda e nell'interconnessione, nonché misure in caso di congestione della rete volte a ovviare all'insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (128).

    327.

    Tali misure possono anche essere strutturate per sostenere obiettivi di tutela ambientale, ad esempio attraverso l'esclusione di capacità maggiormente inquinanti o misure volte a conferire un vantaggio, nel processo di selezione, alle capacità più vantaggiose per l'ambiente.

    328.

    Nelle notifiche gli Stati membri individuano le attività economiche che saranno sviluppate grazie all'aiuto. Gli aiuti per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica favoriscono direttamente lo sviluppo di attività economiche connesse alla produzione di energia elettrica, allo stoccaggio e alla gestione della domanda, inclusi i nuovi investimenti e la ristrutturazione e la manutenzione efficienti di attivi esistenti. Essi possono anche sostenere indirettamente un'ampia gamma di attività economiche che utilizzano l'energia elettrica come fattore produttivo, tra cui l'elettrificazione del calore e dei trasporti.

    4.8.3.   Effetto di incentivazione

    329.

    Si applicano le norme sull'effetto di incentivazione di cui ai punti 29, 30, 31 e 32.

    4.8.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.8.4.1.   Necessità

    330.

    La sezione 3.2.1.1. non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

    331.

    La natura e le cause del problema della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, e quindi della necessità di aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, devono essere adeguatamente analizzate e quantificate, anche quando e dove si prevede che il problema si verifichi con riferimento, ove applicabile, al parametro di affidabilità di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943. Per le misure in caso di congestione della rete lo Stato membro dovrebbe fornire un'analisi (previa consultazione e tenuto conto del parere dell'autorità nazionale di regolazione competente) che individui e giustifichi, mediante un'analisi del rapporto tra costi e benefici, il livello di sicurezza dell'approvvigionamento perseguito con la misura proposta. Per tutte le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento è necessario indicare l'unità di misura per la quantificazione e il metodo di calcolo, facendo riferimento a eventuali requisiti della legislazione settoriale.

    332.

    Ove applicabile, è opportuno che l'individuazione di un problema di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sia coerente con l'ultima analisi disponibile effettuata dall'ENTSO-E per l'energia elettrica conformemente alla legislazione del mercato interno dell'energia, in particolare:

    a)

    per le misure relative all'adeguatezza delle risorse, le valutazioni europee dell'adeguatezza delle risorse di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943;

    b)

    per le misure in caso di congestione della rete, le relazioni in merito alle congestioni strutturali e alle altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, di cui all'articolo 14, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943.

    333.

    Gli Stati membri possono anche fare affidamento sulle valutazioni nazionali dell'adeguatezza delle risorse per giustificare la necessità di meccanismi di capacità, nella misura consentita dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/943. Per altre misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, comprese misure in caso di congestione della rete, gli Stati membri possono anche fare affidamento su una valutazione nazionale della necessità dell'intervento proposto. Le valutazioni nazionali di cui al presente punto dovrebbero essere approvate o esaminate dall'autorità nazionale di regolazione competente.

    334.

    Le misure relative al rischio di crisi dell'energia elettrica dovrebbero essere individuate nel piano nazionale di preparazione ai rischi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/941 (129).

    335.

    Gli Stati membri che propongono di introdurre diverse misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica devono spiegare chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per assicurare l'efficacia complessiva, sul piano dei costi, delle misure combinate che intendono garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio per quanto riguarda i meccanismi di capacità spiegando in che modo essi raggiungono (ma non superano) il parametro di affidabilità di cui al punto 331.

    336.

    Devono essere individuati i fallimenti normativi o del mercato e altri problemi che impediscono di raggiungere un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (e, se del caso, di tutela ambientale) in assenza di un intervento.

    337.

    Devono essere altresì individuate le misure esistenti che già affrontano i fallimenti della regolamentazione o del mercato o altri problemi di cui al punto 336.

    338.

    Gli Stati membri devono dimostrare i motivi per cui non ci si può aspettare che il mercato garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in assenza di aiuti di Stato, tenendo conto dei miglioramenti e delle riforme del mercato previsti dallo Stato membro e degli sviluppi tecnologici.

    339.

    Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti elementi che devono essere forniti dallo Stato membro:

    a)

    una valutazione dell'impatto della generazione variabile, anche proveniente da sistemi contigui;

    b)

    una valutazione dell'impatto della partecipazione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda;

    c)

    una valutazione dell'effettiva o possibile esistenza di interconnettori e di importanti reti di trasporto energetico interne, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti;

    d)

    una valutazione di ogni altro elemento che possa causare o aggravare i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, come la presenza di massimali sui prezzi all'ingrosso o altri fallimenti della regolamentazione o del mercato. Se richiesto a norma del regolamento (UE) 2019/943, il piano di attuazione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento deve essere oggetto di un parere della Commissione prima della concessione dell'aiuto. Il piano di attuazione e il parere saranno presi in considerazione nella valutazione della necessità; e

    e)

    qualunque contenuto pertinente in un piano d'azione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/943.

    4.8.4.2.   Adeguatezza

    340.

    La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

    341.

    È opportuno che gli Stati membri prendano principalmente in considerazione modalità alternative per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, in particolare valutando l'opportunità di dare al mercato dell'energia elettrica un assetto più efficiente, in grado di ovviare ai fallimenti del mercato che compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. A tal fine potranno ad esempio migliorare il funzionamento dei sistemi di regolazione degli sbilanciamenti dell'energia elettrica, integrare più efficacemente la generazione variabile, incentivare e integrare la gestione della domanda e lo stoccaggio, consentire segnali di prezzo efficienti, rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e migliorare le infrastrutture, tra cui l'interconnessione. Gli aiuti possono essere ritenuti adeguati per le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento qualora, nonostante miglioramenti adeguati e proporzionati dell'assetto del mercato (130) e investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangano problemi di sicurezza dell'approvvigionamento.

    342.

    Per quanto riguarda le misure in caso di congestione della rete, gli Stati membri dovrebbero inoltre spiegare in che modo provvedono a migliorare l'efficienza delle misure di ridispacciamento in conformità con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943.

    4.8.4.3.   Ammissibilità

    343.

    È opportuno che la misura di aiuto sia aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò comprende la produzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l'aggregazione in blocchi più grandi delle piccole unità di queste forme di capacità.

    344.

    Sono considerate adeguate le limitazioni alla partecipazione alle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a garantire che tali misure non pregiudichino la tutela dell'ambiente (cfr. i punti 368 e 369).

    345.

    Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre ulteriori criteri o caratteristiche nelle loro misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento per promuovere la partecipazione di tecnologie più verdi (o ridurre la partecipazione di tecnologie inquinanti), necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dell'Unione. È opportuno che tali criteri o caratteristiche supplementari siano oggettivi, trasparenti e non discriminatori e funzionali al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale chiaramente identificati e non comportino una sovracompensazione dei beneficiari.

    346.

    Ove tecnicamente sostenibile, le misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere aperte alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità situati in un altro Stato membro (131). Gli Stati membri devono assicurare che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare alla stessa procedura competitiva della capacità nazionale. Gli Stati membri possono esigere che la capacità estera si trovi in uno Stato membro con una connessione di rete diretta con lo Stato membro che applica la misura. Ove applicabile devono essere rispettate anche le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943.

    4.8.4.4.   Consultazione pubblica

    347.

    La sezione 4.8.4.4 si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

    348.

    Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico in merito alla proporzionalità delle misure da notificare a norma della presente sezione e in merito al loro impatto sulla concorrenza. Tale obbligo non si applica alle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l'ambito di applicazione e l'ammissibilità o che non ne estendano la durata oltre 10 anni dalla data della decisione originaria, né si applica ai casi di cui al punto 349. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica (132):

    a)

    per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia almeno pari a 100 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno sei settimane relativa a:

    i)

    ammissibilità;

    ii)

    uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

    iii)

    principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti (133), anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari (134);

    iv)

    la metodologia di ripartizione dei costi della misura tra i consumatori;

    v)

    se non è prevista una procedura di gara competitiva, le ipotesi e i dati su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare la proporzionalità dell'aiuto, compresi costi, ricavi, ipotesi operative e durata di vita, e il WACC; e

    vi)

    proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale;

    b)

    per le misure per le quali si stima che l'aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 100 milioni di EUR all'anno, consultazione pubblica della durata di almeno quattro settimane relativa a:

    i)

    ammissibilità;

    ii)

    uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

    iii)

    metodologia di ripartizione dei costi della misura tra i consumatori; e

    iv)

    proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell'Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale.

    349.

    Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 348, lettera b), per le quali sono previste procedure di gara competitive e se le misure non sostengono investimenti nella produzione di energia basata su combustibili fossili.

    350.

    I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo, intervenendo a livello di ambito di applicazione e ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.

    351.

    In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell'attuazione (continuata) dell'aiuto. In tali casi potrebbe essere necessario combinare la consultazione con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

    4.8.4.5.   Proporzionalità

    352.

    Le disposizioni di cui ai punti 353, 354, 355, 356 e 357 si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai punti 49, 50, 51, 52, 53 e 55.

    353.

    La domanda nel quadro delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe essere fissata sulla base del parametro di affidabilità o dell'analisi costi-benefici di cui al punto 331 e dell'analisi delle risorse necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento di cui ai punti 332, 333 e 334. L'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non deve essere anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.

    354.

    Il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati dovrebbe consentire una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.

    355.

    Le deroghe all'obbligo di assegnare gli aiuti e determinare il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate solo se:

    a)

    sono forniti elementi di prova, eventualmente raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, se del caso, a dimostrazione del fatto che probabilmente la potenziale partecipazione a tale procedura di gara non è sufficiente a garantire la concorrenza; oppure

    b)

    solo per le misure in caso di congestione della rete, se lo Stato membro fornisce un'analisi (previa consultazione e tenuto conto del parere dell'autorità nazionale di regolazione competente) basata su elementi di prova, anche raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, se del caso, per dimostrare che una gara sarebbe meno efficace sul piano dei costi, ad esempio per via di offerte strategiche o distorsioni del mercato.

    356.

    I beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero avere incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso (135). Ad esempio il beneficiario che non è disponibile dovrebbe essere soggetto a una sanzione correlata al valore del carico perso. Tranne che per le misure in caso di congestione della rete, tale sanzione dovrebbe in generale derivare dai prezzi di compensazione degli sbilanciamenti per evitare distorsioni al funzionamento del mercato.

    357.

    Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori, a condizione che:

    a)

    la domanda, nel quadro del regime, sia fissata come inferiore all'offerta potenziale; e

    b)

    il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il massimo importo che sarà pagato ai beneficiari) sia fissato a un livello tale da escludere la sovracompensazione dei beneficiari.

    4.8.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    358.

    La sezione 3.2.2, ad esclusione del punto 70, non si applica alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

    359.

    Gli aiuti devono essere strutturati in modo da preservare l'efficienza dei mercati e mantenere incentivi operativi e segnali di prezzo efficaci.

    360.

    Non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti.

    361.

    I requisiti di cui ai punti 359 e 360 sono generalmente soddisfatti quando una misura prevede il pagamento della capacità [EUR per megawatt (MW)] piuttosto che della produzione di energia elettrica (EUR/MWh). In caso di pagamenti per MWh, è necessaria un'attenzione ancora maggiore, per evitare effetti negativi sul mercato e che vengano soppiantate fonti di produzione meno inquinanti.

    362.

    Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento devono soddisfare tutti i principi di concezione applicabili di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 (136).

    363.

    Per le riserve strategiche e qualsiasi altra misura relativa all'adeguatezza delle risorse, compresi i regimi di interrompibilità, per cui la capacità è collocata al di fuori del mercato, per evitare la distorsione della formazione dei prezzi di mercato si applicano i seguenti requisiti cumulativi supplementari:

    a)

    le risorse della misura devono essere dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta (137);

    b)

    durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero (138), qualunque sia il valore più elevato;

    c)

    il rendimento della misura dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

    d)

    le risorse non sono remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento;

    e)

    le risorse della misura devono essere conservate al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.

    364.

    Per le misure in caso di congestione della rete, le risorse che sono conservate al di fuori del mercato non possono essere remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento e devono essere conservate al di fuori dei mercati dell'energia almeno per la durata del periodo contrattuale.

    365.

    Per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche gli Stati membri devono garantire che le misure:

    a)

    siano impostate in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto;

    b)

    remunerano le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantiscono che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno;

    c)

    assicurano che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.

    366.

    Le misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica non dovrebbero:

    a)

    creare distorsioni indebite del mercato né limitare gli scambi interzonali;

    b)

    ridurre gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, ad esempio riducendo i ricavi generati dalla congestione per gli interconnettori esistenti o nuovi;

    c)

    compromettere l'accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento;

    d)

    compromettere le decisioni in materia di investimenti adottate anteriormente alla misura.

    367.

    Per evitare di compromettere gli incentivi alla gestione della domanda e di aggravare i fallimenti del mercato che determinano la necessità di misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e per garantire che l'intervento sulla sicurezza dell'approvvigionamento sia il più limitato possibile, è opportuno che i costi di una misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento siano sostenuti dai partecipanti al mercato che contribuiscono a rendere necessaria la misura. Ad esempio tale obiettivo può essere raggiunto assegnando i costi di una misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ai consumatori di energia elettrica nei periodi di picco della domanda di energia elettrica, oppure assegnando i costi di una misura in caso di congestione della rete ai consumatori della regione in cui si registra una scarsità nella fornitura quando la capacità della misura è dispacciata. Tuttavia una siffatta assegnazione dei costi potrebbe non essere necessaria quando lo Stato membro fornisce un'analisi basata su elementi di prova, anche raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, per dimostrare che l'assegnazione dei costi con tale modalità pregiudicherebbe l'efficacia della misura sotto il profilo dei costi o determinerebbe gravi distorsioni della concorrenza tali da compromettere chiaramente i benefici potenziali di tale assegnazione.

    368.

    La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio, le misure, tra cui le misure in caso di congestione della rete e i regimi di interrompibilità, che non rispettano la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 e che possono incentivare nuovi investimenti in energia basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato.

    369.

    Le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione di energia basata sul gas naturale possono sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine, rispetto agli investimenti alternativi in tecnologie che non producono emissioni. Per consentire alla Commissione di verificare che gli effetti negativi di tali misure possano essere compensati dagli effetti positivi nella valutazione comparata, è opportuno che gli Stati membri spieghino in che modo intendono garantire che tali investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare gli Stati membri devono spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas, ad esempio prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione.

    370.

    Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore esclusivo di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è opportuno inoltre che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato.

    4.9.   Aiuti per le infrastrutture energetiche

    4.9.1.   Motivazioni dell'aiuto

    371.

    Per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione saranno necessari investimenti significativi e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche. Un'infrastruttura energetica moderna è fondamentale per un mercato dell'energia integrato che soddisfi tali obiettivi climatici, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Un'infrastruttura energetica adeguata è un elemento necessario per un mercato dell'energia efficiente. L'ammodernamento delle infrastrutture energetiche permette di migliorare la stabilità del sistema, l'adeguatezza delle risorse, l'integrazione di diverse fonti di energia e l'approvvigionamento energetico in reti non sufficientemente sviluppate.

    372.

    Se gli operatori di mercato non sono in grado di fornire l'infrastruttura necessaria, possono essere necessari aiuti di Stato per superare i fallimenti del mercato e per garantire che nell'Unione sia soddisfatto il considerevole fabbisogno di infrastrutture. Nel settore delle infrastrutture energetiche, un fallimento del mercato può dipendere da problemi di coordinamento. Interessi divergenti tra gli investitori, l'incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire lo sviluppo di un progetto o la sua efficacia. Allo stesso tempo le infrastrutture energetiche possono generare notevoli esternalità positive, cosicché i costi e i benefici dell'infrastruttura possono manifestarsi in maniera asimmetrica per i diversi partecipanti al mercato e gli Stati membri. La Commissione è pertanto del parere che gli aiuti per le infrastrutture energetiche siano vantaggiosi per il mercato interno in quanto contribuiscono a risolvere tali fallimenti del mercato. Ciò vale in particolare per i progetti infrastrutturali con un impatto transfrontaliero, come i progetti di interesse comune, quali definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 347/2013.

    373.

    In linea con la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (139), il sostegno alle infrastrutture energetiche nell'ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell'energia ciò è particolarmente importante per gli Stati membri in cui la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO o al DSO.

    374.

    La Commissione ritiene che esista un monopolio legale che esclude le distorsioni della concorrenza, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    la costruzione e la gestione dell'infrastruttura sono soggette a un monopolio legale stabilito in conformità del diritto dell'Unione; ciò avviene quando il TSO/DSO è giuridicamente l'unica entità autorizzata a effettuare un determinato tipo di investimento o attività e nessun'altra entità può gestire una rete alternativa (140);

    b)

    il monopolio legale esclude non soltanto la concorrenza sul mercato ma anche la concorrenza per il mercato, ossia la concorrenza per la posizione di gestore esclusivo dell'infrastruttura in questione;

    c)

    il servizio non è in concorrenza con altri servizi;

    d)

    se il gestore dell'infrastruttura energetica opera in un altro mercato (geografico o del prodotto) aperto alla concorrenza, sono escluse le sovvenzioni incrociate; ciò presuppone che si utilizzino contabilità separate, che i costi e i ricavi siano imputati correttamente e che i fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività. Per quanto riguarda le infrastrutture per l'energia elettrica e per il gas, poiché l'articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 e l'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono alle entità verticalmente integrate di tenere una contabilità separata per ciascuna delle loro attività, tale requisito sarà verosimilmente soddisfatto.

    375.

    Analogamente la Commissione ritiene che non vi siano aiuti di Stato a favore di investimenti nel caso in cui l'infrastruttura energetica sia gestita in regime di «monopolio naturale», considerato esistente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    un'infrastruttura non si trova ad affrontare una concorrenza diretta, ovvero quando l'infrastruttura energetica non può essere replicata economicamente e dunque quando non sono coinvolti gestori diversi dal TSO/DSO;

    b)

    il finanziamento alternativo nell'infrastruttura di rete, oltre al finanziamento della rete, è irrilevante nel settore e nello Stato membro interessati;

    c)

    l'infrastruttura non è concepita in modo selettivo per favorire un'impresa o un settore specifico, ma apporta benefici alla società in generale.

    d)

    Gli Stati membri devono inoltre garantire che i finanziamenti erogati per la costruzione e/o l'esercizio dell'infrastruttura della rete energetica non possano essere utilizzati per sovvenzionare in maniera incrociata o indiretta altre attività economiche. Per le infrastrutture per l'energia elettrica e il gas, cfr. il punto 374.

    4.9.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    376.

    La presente sezione 4.9 riguarda gli aiuti per investimenti nella costruzione o nell'ammodernamento di infrastrutture energetiche, come definite al punto 19, paragrafo 36) (141). Gli investimenti ammissibili possono includere la digitalizzazione, gli interventi per rendere intelligenti le infrastrutture energetiche, ad esempio per consentire l'integrazione di energie rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, nonché gli ammodernamenti realizzati nell'ottica della resilienza ai cambiamenti climatici. I costi operativi dovrebbero essere sostenuti, in generale, dagli utenti della rete; pertanto gli aiuti a copertura di tali costi non dovrebbero in genere essere necessari. In circostanze eccezionali in cui lo Stato membro dimostra che i costi operativi non possono essere recuperati dagli utenti della rete e in cui l'aiuto al funzionamento non è correlato ai costi irrecuperabili ma determina un cambiamento di comportamento che consente di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell'approvvigionamento e di tutela dell'ambiente, l'aiuto al funzionamento per le infrastrutture potrebbe essere considerato compatibile. A meno che il progetto non sia escluso dal controllo sugli aiuti di Stato (cfr. i punti 374 e 375), la Commissione lo valuterà come di seguito specificato nella presente sezione.

    377.

    La presente sezione 4.9 si applicherà anche, fino al 31 dicembre 2023, agli impianti di stoccaggio dell'energia collegati a linee di trasmissione o distribuzione [stoccaggio di energia elettrica «stand-alone» (142) ] indipendentemente dai livelli di tensione (143).

    4.9.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

    4.9.3.1.   Necessità e adeguatezza

    378.

    Le sezioni 3.2.1.1. e 3.2.1.2 non si applicano agli aiuti a favore delle infrastrutture energetiche.

    379.

    Le infrastrutture energetiche sono generalmente finanziate mediante tariffe a carico degli utenti. Per molte categorie di infrastrutture tali tariffe sono soggette a regolamentazione, al fine di garantire il necessario livello di investimenti preservando nel contempo i diritti degli utenti e di garantire che le tariffe riflettano i costi e siano fissate senza interferenza dello Stato.

    380.

    La concessione di aiuti di Stato rappresenta un modo per ovviare ai fallimenti del mercato che non possono essere pienamente risolti con l'imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti. Pertanto per dimostrare la necessità di un aiuto di Stato si applicano i seguenti principi:

    a)

    la Commissione ritiene che, per i progetti di interesse comune definiti all'articolo 2, punto 4 del regolamento (UE) n. 347/2013, interamente soggetti alla legislazione sul mercato interno dell'energia, i fallimenti del mercato dipendenti da problemi di coordinamento siano tali che il finanziamento mediante tariffe potrebbe non essere sufficiente e che possano essere concessi aiuti di Stato;

    b)

    per i progetti di interesse comune che sono parzialmente o interamente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, e per altre categorie di infrastrutture, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso della necessità di aiuti di Stato. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti fattori: i) in quale misura un fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell'infrastruttura necessaria, ii) in quale misura l'infrastruttura è aperta all'accesso di terzi ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe e iii) in quale misura il progetto contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione o agli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione. Per quanto riguarda le infrastrutture tra l'Unione e un paese terzo, se il progetto non figura nell'elenco dei progetti di interesse reciproco, si potrà tenere conto di altri fattori per valutare la compatibilità con le norme del mercato interno (144);

    c)

    per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica, la Commissione potrà esigere che lo Stato membro dimostri uno specifico fallimento del mercato nello sviluppo di impianti destinati a fornire servizi analoghi.

    4.9.3.2.   Proporzionalità dell'aiuto

    381.

    La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture, come spiegato al punto 52, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato. L'introduzione di meccanismi di monitoraggio e recupero può essere necessaria quando esiste un rischio di profitti fortuiti, ad esempio quando l'aiuto, pur essendo vicino al massimo consentito, prevede, per i beneficiari, incentivi a ridurre al minimo i costi e a sviluppare la propria attività in modo più efficiente nel corso del tempo.

    4.9.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    382.

    La sezione 3.2.2 non si applica alle infrastrutture energetiche. Nell'analizzare l'impatto degli aiuti di Stato a favore delle infrastrutture energetiche sulla concorrenza la Commissione terrà conto delle seguenti considerazioni:

    a)

    in considerazione degli obblighi esistenti, previsti dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, intesi a rafforzare la concorrenza, la Commissione considererà in generale che gli aiuti per le infrastrutture energetiche interamente soggette alla regolamentazione del mercato interno non abbiano indebiti effetti di distorsione (145);

    b)

    nel caso di progetti infrastrutturali parzialmente o totalmente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso delle potenziali distorsioni della concorrenza, tenendo conto, in particolare, del grado di accesso dei terzi all'infrastruttura sovvenzionata, dell'accesso a infrastrutture alternative, dell'esclusione degli investimenti privati e della posizione concorrenziale del beneficiario/dei beneficiari. Nel caso di infrastrutture totalmente esentate dalla legislazione sul mercato interno dell'energia, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza sono considerati particolarmente gravi;

    c)

    oltre all'approccio descritto ai punti a) e b), la Commissione ritiene che, per gli investimenti in infrastrutture per il gas naturale, gli Stati membri debbano dimostrare i seguenti effetti positivi capaci di compensare gli effetti negativi sulla concorrenza: i) che l'infrastruttura è idonea all'uso dell'idrogeno e determina un accresciuto utilizzo di gas rinnovabili o, in caso contrario, il motivo per cui non è possibile strutturare il progetto in modo da renderlo idoneo all'uso di idrogeno e in che modo il progetto non crea un effetto di lock-in per l'uso di gas naturale e ii) in che modo l'investimento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione;

    d)

    per il sostegno a favore di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica, e di altre infrastrutture che costituiscono progetti di interesse comune o progetti di interesse reciproco e non sono soggette alla legislazione sul mercato interno, la Commissione valuterà in particolare i rischi di distorsione della concorrenza che potrebbero sorgere nei relativi mercati dei servizi nonché in altri mercati dell'energia.

    4.10.   Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento

    4.10.1.   Motivazioni dell'aiuto

    383.

    La costruzione o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento può dare un contributo positivo alla tutela dell'ambiente, aumentando l'efficienza energetica e la sostenibilità del sistema sovvenzionato. La normativa settoriale sulla promozione dell'energia rinnovabile [direttiva (UE) 2018/2001] impone specificamente agli Stati membri di adottare le opportune misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti in modo da promuovere il riscaldamento e il raffrescamento da fonti di energia rinnovabili (146).

    384.

    Tuttavia le esternalità ambientali associate al funzionamento del teleriscaldamento e teleraffreddamento possono determinare una insufficienza di investimenti che comporta inefficienze a livello di costruzione e ammodernamento di tali sistemi. Gli aiuti di Stato possono contribuire ad affrontare questo fallimento del mercato, incoraggiando investimenti supplementari efficienti o sostenendo costi operativi eccezionali legati alla necessità di promuovere la finalità ambientale dei sistemi di teleriscaldamento.

    4.10.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    385.

    In certi casi è lecito ritenere che il sostegno limitato alle reti di distribuzione del teleriscaldamento non rientri nel controllo degli aiuti di Stato in quanto misura infrastrutturale che non incide sulla concorrenza e sugli scambi. Ciò vale, in particolare, per le reti di teleriscaldamento gestite come altre infrastrutture energetiche, attraverso la separazione della produzione di calore, l'accesso dei terzi e le tariffe regolamentate.

    386.

    In tali circostanze, ogni qual volta le reti di distribuzione di teleriscaldamento sono gestite in una situazione di monopolio naturale o legale o entrambe, valgono le medesime condizioni di cui ai punti 374 e 375 (147).

    387.

    A meno che il progetto non sia escluso dal controllo sugli aiuti di Stato [cfr. il punto 385 (148) ], la Commissione lo valuterà come specificato nella presente sezione.

    388.

    La presente sezione si applica agli aiuti per la costruzione, l'ammodernamento o l'esercizio di impianti di produzione o di accumulo di energia termica e frigorifera o della rete di distribuzione o di entrambi.

    389.

    Tali misure di aiuto riguardano in genere la costruzione, l'ammodernamento e l'esercizio dell'unità di produzione per l'utilizzo di energia rinnovabile (149), calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico, o l'ammodernamento della rete di distribuzione per ridurre le perdite e aumentare l'efficienza, anche attraverso soluzioni intelligenti e digitali (150). Gli aiuti a favore della produzione di energia basata su rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

    390.

    Se l'aiuto è concesso per l'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento senza aver raggiunto in quel momento il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (151), lo Stato membro deve impegnarsi a garantire che il beneficiario dell'aiuto avvii i lavori per raggiungere tale livello entro tre anni dai lavori di ammodernamento.

    4.10.3.   Necessità e adeguatezza

    391.

    Le sezioni 3.2.1.1. e 3.2.1.2 non si applicano agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato possano contribuire a risolvere i fallimenti del mercato incoraggiando gli investimenti necessari per la creazione, l'ampliamento o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

    392.

    In generale i costi operativi dovrebbero essere a carico dei consumatori di calore e pertanto non dovrebbero essere necessari aiuti a sostegno di tali costi. Qualora uno Stato membro dimostri che i costi operativi non possono essere trasferiti ai consumatori di calore senza compromettere la tutela dell'ambiente, gli aiuti al funzionamento per la generazione di calore potrebbero essere considerati compatibili nella misura in cui i costi operativi supplementari netti (rispetto allo scenario controfattuale) contribuiscono a fornire benefici ambientali [ad esempio la riduzione del CO2 e di altre fonti di inquinamento rispetto a soluzioni di riscaldamento alternative (152) ]. Tale circostanza può verificarsi ad esempio in presenza di elementi che dimostrino che i consumatori di calore residenziali (o altre entità che non esercitano attività economiche) passerebbero a fonti di calore più inquinanti in assenza degli aiuti al funzionamento (153) o che, in assenza del sostegno, la sostenibilità a lungo termine del sistema di teleriscaldamento sarebbe compromessa a vantaggio di soluzioni di riscaldamento più inquinanti. Per gli aiuti al funzionamento a favore degli impianti di produzione di teleriscaldamento si applicano i punti 122 e 126.

    393.

    Inoltre anche gli aiuti di Stato a favore di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che utilizzano rifiuti come combustibile di alimentazione possono contribuire positivamente alla tutela dell'ambiente, purché rispettino il principio della gerarchia dei rifiuti (154).

    4.10.4.   Proporzionalità della misura di aiuto

    394.

    La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52.

    395.

    Per la costruzione, l'ammodernamento e l'esercizio delle reti di distribuzione, come indicato al punto 52, lo scenario controfattuale corrisponde alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato.

    4.10.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

    396.

    La sezione 3.2.2 non si applica agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che il sostegno per l'ammodernamento, la costruzione o l'esercizio di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento basati sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel abbia conseguenze negative sulla concorrenza e sugli scambi che difficilmente saranno compensate, a meno che non risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

    a)

    l'aiuto è limitato agli investimenti sulla rete di distribuzione;

    b)

    la rete di distribuzione già consente il trasporto del riscaldamento/raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili, da calore di scarto o da fonti neutre in termini di emissioni di carbonio;

    c)

    l'aiuto non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti) (155);

    d)

    esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, alla luce dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 (156).

    397.

    Per quanto riguarda la costruzione, l'ammodernamento o l'esercizio degli impianti di teleriscaldamento, le misure che incentivano nuovi investimenti nel gas naturale, o l'esercizio di mezzi di produzione di energia basati sul gas naturale, possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative più a lungo termine, se paragonate ad investimenti alternativi o scenari controfattuali. Affinché tali investimenti nel gas naturale o l'esercizio di impianti basati sul gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull'ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli aiuti contribuiscano all'obiettivo climatico per il 2030 e all'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, e, in particolare, in che modo sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas e in che modo gli aiuti non sostituiscano gli investimenti in alternative più pulite che sono già disponibili sul mercato pregiudicando lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie più pulite; ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione.

    398.

    Nell'analizzare l'impatto sulla concorrenza degli aiuti di Stato ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, la Commissione effettuerà una valutazione confrontando i benefici del progetto in termini di efficienza energetica e sostenibilità (157) con gli effetti negativi sulla concorrenza e, in particolare, il possibile impatto negativo sulle tecnologie alternative o sui fornitori di servizi e reti di riscaldamento e raffreddamento. In tale contesto la Commissione valuterà se il sistema di teleriscaldamento sia o possa essere aperto all'accesso di terzi (158) e se siano possibili soluzioni di riscaldamento alternative sostenibili (159).

    4.11.   Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull'energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica

    4.11.1.   Motivazioni dell'aiuto

    399.

    La trasformazione dell'economia dell'Unione in linea con la comunicazione sul Green Deal europeo è parzialmente finanziata dai prelievi sul consumo di energia elettrica. La realizzazione del Green Deal richiede che gli Stati membri mettano in atto politiche ambiziose di decarbonizzazione, per ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. In tale contesto è probabile che gli Stati membri continuino a finanziare tali politiche mediante prelievi ed è pertanto possibile che tali prelievi aumentino. Il finanziamento del sostegno alla decarbonizzazione mediante l'imposizione di prelievi di per sé non è volto alla correzione di un'esternalità negativa. Tali prelievi pertanto non sono prelievi ambientali ai fini della presente disciplina e ad essi non si applica la sezione 4.7.1.

    400.

    Per alcuni settori economici che sono particolarmente esposti al commercio internazionale e che dipendono fortemente dall'energia elettrica per la loro creazione di valore, l'obbligo di versare l'importo integrale dei prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi di politica energetica e ambientale può aumentare il rischio che le attività in tali settori siano trasferite fuori dall'Unione in regioni in cui le discipline in materia ambientale sono assenti o meno ambiziose. Inoltre tali prelievi determinano un aumento del costo dell'energia elettrica rispetto al costo delle emissioni dirette derivante dal ricorso ad altre fonti di energia e possono pertanto scoraggiare l'elettrificazione dei processi di produzione, che è un aspetto cruciale per il successo della decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. Per attenuare questi rischi e gli impatti negativi sull'ambiente gli Stati membri possono concedere alle imprese attive nei settori economici interessati sgravi da tali prelievi.

    401.

    La presente sezione stabilisce i criteri che la Commissione applicherà nel valutare lo sviluppo di un'attività economica, l'effetto di incentivazione, la necessità, l'adeguatezza, la proporzionalità e l'impatto sulla concorrenza di tali sgravi dai prelievi sull'energia elettrica a favore di taluni utenti ad alta intensità energetica. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo nella misura in cui non esistono norme specifiche nella sezione 4.11.

    402.

    La Commissione ha adottato misure adeguate per individuare i settori particolarmente esposti ai rischi di cui al punto 400 e ha introdotto alcuni requisiti di proporzionalità, tenendo conto del fatto che, se gli sgravi dai prelievi sono troppo elevati o concessi a troppi consumatori di energia elettrica, l'intero finanziamento del sostegno all'energia da fonti rinnovabili può risultare a rischio e le distorsioni della concorrenza e degli scambi possono diventare particolarmente pronunciate.

    4.11.2.   Ambito di applicazione: prelievi rispetto ai quali possono essere concessi gli sgravi

    403.

    Gli Stati membri possono concedere sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi di politica energetica e ambientale, tra cui i prelievi per il finanziamento del sostegno alle fonti rinnovabili o alla produzione combinata di energia elettrica e di calore e i prelievi per il finanziamento delle tariffe sociali o dei prezzi dell'energia nelle regioni isolate. La sezione 4.11 non riguarda i prelievi che riflettono una parte dei costi associati alla fornitura di energia elettrica ai beneficiari in questione. Ad esempio le esenzioni dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano i meccanismi di capacità non sono contemplate dalla presente sezione. Anche i prelievi sul consumo di altre forme di energia, in particolare il gas naturale, non sono contemplati dalla presente sezione.

    404.

    Le decisioni di localizzazione delle imprese e il relativo impatto negativo sull'ambiente dipendono dall'effetto finanziario combinato di tutti i prelievi sui quali possono essere concessi sgravi Gli Stati membri che intendono introdurre una misura che sarà valutata conformemente alla presente sezione devono pertanto includere tutti gli sgravi in un unico regime e, nel quadro della notifica, devono informare la Commissione dell'effetto cumulativo di tutti i prelievi ammissibili e di tutti gli sgravi proposti. Qualora uno Stato membro decida in un secondo momento di introdurre sgravi supplementari dai prelievi di cui alla presente sezione, dovrà notificare la modifica del regime esistente.

    4.11.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

    4.11.3.1.   Ammissibilità

    405.

    Per i prelievi che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione 4.11.2 il rischio, a livello settoriale, di trasferimento delle imprese al di fuori dell'Unione in regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose dipende in larga misura dall'intensità di energia elettrica del settore in questione e dalla sua apertura al commercio internazionale. Pertanto gli aiuti possono essere concessi soltanto alle imprese attive:

    a)

    in settori ad alto rischio, per i quali la moltiplicazione dell'intensità di scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;

    b)

    in settori a rischio, per i quali la moltiplicazione dell'intensità degli scambi commerciali e dell'intensità di energia elettrica a livello dell'Unione raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell'Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %.

    I settori che soddisfano tali criteri di ammissibilità sono elencati nell'allegato I.

    406.

    Un settore o un sottosettore (160) che non figura nell'allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405 e che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell'Unione (161), verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013.

    407.

    Qualora uno Stato membro conceda un sostegno soltanto a un sottoinsieme di beneficiari ammissibili o conceda livelli diversi di sgravi a beneficiari ammissibili che rientrano nella stessa categoria di settori di cui al punto 405, lettera a) o b), esso deve dimostrare che tale decisione è adottata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che l'aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

    4.11.3.2.   Proporzionalità della misura di aiuto

    408.

    La Commissione considererà l'aiuto proporzionato se i beneficiari appartenenti ai settori di cui al punto 405, lettere a) e b), coprono rispettivamente almeno il 15 % e il 25 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che uno Stato membro include nel proprio regime. La Commissione ritiene inoltre che, affinché l'aiuto sia proporzionato, tali sgravi non debbano determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

    409.

    Tuttavia i contributi propri basati sul punto 408 potrebbero essere superiori a quanto possono sopportare le imprese che sono particolarmente esposte. Pertanto gli Stati membri possono invece limitare i costi supplementari derivanti dai prelievi sull'energia elettrica allo 0,5 % del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera a), e all'1 % del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera b). La Commissione ritiene inoltre che, affinché l'aiuto sia proporzionato, tali sgravi non debbano determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

    410.

    La Commissione riterrà l'aiuto proporzionato se l'applicazione delle intensità di aiuto più elevate di cui ai punti 408 e 409 è estesa alle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera b), a condizione che le imprese in questione riducano l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica. A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

    411.

    Ai fini dell'applicazione del punto 409, per valore aggiunto lordo di un'impresa si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, che corrisponde al valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori può essere calcolato prendendo in considerazione il fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi (162), meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Le entrate e le spese classificate come finanziarie o straordinarie nei conti aziendali sono escluse dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l'ammortamento) non sono defalcate (163).

    412.

    Ai fini dell'applicazione del punto 411 è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo.

    4.11.3.3.   Forma degli aiuti di Stato

    413.

    Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi, come importo di compensazione fisso annuo (rimborso), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni (164). Se l'aiuto è concesso sotto forma di sgravi dai prelievi deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell'anno successivo. Se è concesso sotto forma di rimborso, l'aiuto deve essere calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.

    4.11.3.4.   Audit energetici e sistemi di gestione

    414.

    Per gli aiuti che rientrano nella sezione 4.11 lo Stato membro deve impegnarsi a verificare che il beneficiario rispetti l'obbligo di eseguire un audit energetico ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE. L'audit energetico può essere svolto in modalità indipendente o nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, come specificato all'articolo 8 della direttiva sull'efficienza energetica.

    415.

    Lo Stato membro deve inoltre impegnarsi a monitorare che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE adottino una o più delle seguenti misure:

    a)

    attuino le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;

    b)

    riducano l'impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro consumo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;

    c)

    investano una quota significativa, pari almeno al 50 %, dell'importo dell'aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto; se del caso, l'investimento dovrebbe determinare un livello di riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'UE.

    4.11.3.5.   Norme transitorie

    416.

    Al fine di evitare cambiamenti pertubatori del carico di prelievi delle singole imprese che non soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 4.11, gli Stati membri possono istituire un piano di transizione per tali imprese. Il piano sarà limitato alle imprese che soddisfano i due seguenti criteri cumulativi:

    a)

    in almeno uno degli ultimi due anni precedenti l'adattamento di cui al punto 468, lettera a), hanno ricevuto aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi nell'ambito di un regime nazionale di aiuti dichiarati compatibili sulla base della sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (165);

    b)

    al momento della concessione degli aiuti di cui al punto 416, lettera a), soddisfacevano i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

    417.

    Tale piano di transizione comporterà un adattamento completo e progressivo alle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 4.11, da completarsi entro il 2028 in linea con il seguente calendario:

    a)

    per i prelievi applicabili agli anni fino al 2026, le imprese interessate pagano almeno il 35 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente all'1,5 % del loro valore aggiunto lordo;

    b)

    per i prelievi applicabili all'anno 2027, le imprese interessate pagano almeno il 55 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente al 2,5 % del loro valore aggiunto lordo;

    c)

    per i prelievi applicabili all'anno 2028, le imprese interessate pagano almeno l'80 % dei costi generati dai prelievi sull'energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente al 3,5 % del loro valore aggiunto lordo.

    418.

    Il piano di transizione può far sì che le intensità di aiuto di cui al punto 417, lettera a), siano applicate per l'intero periodo transitorio, a condizione che le imprese interessate riducano l'impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica. A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

    419.

    La Commissione ritiene che gli aiuti non notificati concessi sotto forma di sgravi dai prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della presente disciplina possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno alle seguenti condizioni cumulative:

    a)

    l'aiuto era necessario per lo sviluppo delle attività economiche svolte dai beneficiari;

    b)

    sono state evitate distorsioni eccessive della concorrenza.

    4.12.   Aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all'estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso

    420.

    L'abbandono della produzione di energia elettrica basata su carbone, torba e scisto bituminoso è uno dei principali motori della decarbonizzazione del settore energetico dell'Unione. Le sezioni 4.12.1. e 4.12.2 stabiliscono le norme di compatibilità applicabili a due tipi di misure che gli Stati membri possono adottare per sostenere la chiusura delle centrali elettriche che utilizzano carbone (compresi carbon fossile e lignite), torba o scisto bituminoso e delle attività di estrazione di tali combustibili (denominate collettivamente «attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso»).

    421.

    Le sezioni 4.12.1 e 4.12.2 stabiliscono i criteri che la Commissione applicherà nel valutare l'effetto di incentivazione, la necessità, l'adeguatezza, la proporzionalità e gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo ai criteri per i quali non esistono norme specifiche nelle sezioni 4.12.1 e 4.12.2.

    422.

    Accelerare la transizione energetica negli Stati membri con un reddito pro capite molto basso è particolarmente difficile. Al fine di sostenere la transizione verde nelle regioni maggiormente in difficoltà attraverso l'abbandono graduale delle fonti di energia più inquinanti, gli Stati membri possono avere la necessità di abbinare l'abbandono graduale delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso ad investimenti paralleli in tipologie di produzione più rispettose dell'ambiente, ad esempio investimenti nel gas naturale. A titolo eccezionale la Commissione potrà, fino al 31 dicembre 2023, basare la propria valutazione di tali investimenti negli Stati membri il cui PIL reale pro capite a prezzi di mercato in EUR è pari o inferiore al 35 % della media dell'Unione nel 2019 su criteri che si discostano dalla presente disciplina. I progetti di cui al presente punto devono:

    a)

    comportare la chiusura simultanea di centrali elettriche a carbone, torba o scisto bituminoso aventi almeno la stessa capacità dei nuovi impianti oggetto dell'investimento, entro e non oltre il 2026;

    b)

    riguardare Stati membri che non dispongono di un meccanismo di capacità e che si impegnano a intraprendere le riforme del mercato necessarie a garantire in futuro la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica senza dover ricorrere a misure di sostegno individuali; e

    c)

    rientrare in una strategia di decarbonizzazione credibile e ambiziosa, anche al fine di evitare gli attivi non recuperabili alla luce degli obiettivi per il 2030 e il 2050 (cfr. il punto 129).

    4.12.1.   Aiuti per la chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso

    4.12.1.1.   Motivazioni dell'aiuto

    423.

    L'abbandono graduale delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso è determinato in larga misura dalla normativa, dalle forze di mercato, quali gli effetti dei prezzi del carbonio e dalla concorrenza delle fonti di energia rinnovabili con bassi costi marginali.

    424.

    Tuttavia gli Stati membri possono decidere di accelerare questa transizione guidata dal mercato vietando da una certa data la produzione di energia elettrica ottenuta da questi combustibili. Tale divieto può creare situazioni in cui attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso devono chiudere prima della fine del loro ciclo di vita economico, con conseguenti perdite di profitto. Gli Stati membri potrebbero decidere di offrire una compensazione al di fuori di una procedura giudiziaria al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, facilitando la transizione verde.

    4.12.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    425.

    La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure adottate per accelerare la chiusura di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso e per compensare le imprese interessate. Tale compensazione sarebbe in genere calcolata sulla base delle perdite di profitto subite dalle imprese a causa della chiusura anticipata e potrebbe anche coprire i costi supplementari sostenuti dalle imprese, ad esempio in relazione a costi sociali e ambientali aggiuntivi, qualora tali costi siano direttamente imputabili alla chiusura anticipata delle attività redditizie. I costi supplementari non possono includere costi che le imprese avrebbero sostenuto anche nello scenario controfattuale.

    426.

    Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare lo sviluppo di talune attività o aree economiche. Ad esempio tali misure possono creare spazio per lo sviluppo di altre attività di produzione di energia in linea con il Green Deal al fine di compensare la riduzione della capacità di produzione di energia dovuta alla chiusura anticipata. In assenza della misura, tale sviluppo potrebbe non verificarsi in egual modo. Inoltre la prevedibilità e la certezza del diritto introdotte da tali misure possono contribuire ad agevolare la chiusura ordinata delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

    4.12.1.3.   Effetto di incentivazione

    427.

    La misura deve indurre un cambiamento nel comportamento economico dei gestori che chiudono le loro attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso prima della fine della loro vita economica. Per stabilire se tale condizione si verifica, la Commissione confronterà lo scenario di fatto (vale a dire gli effetti della misura) con uno scenario controfattuale (ossia in assenza della misura). La misura non dovrebbe comportare l'elusione delle norme applicabili alle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

    4.12.1.4.   Necessità e adeguatezza

    428.

    La Commissione ritiene che la misura sia necessaria se lo Stato membro può dimostrare che la misura è destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire. Ad esempio è considerata necessaria una misura che consenta l'abbandono graduale della produzione di energia elettrica basata su carbone, torba e scisto bituminoso e che pertanto contribuisca allo sviluppo dell'attività economica consistente nella produzione di energia elettrica da fonti alternative, sviluppo che non si verificherebbe in uguale misura in assenza dell'aiuto. In tale contesto la Commissione potrà inoltre valutare se il mercato stesso avrebbe realizzato una riduzione analoga delle emissioni di CO2 in assenza della misura o se la misura contribuisca in maniera significativa a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità che non sarebbero state assicurate in sua assenza, facilitando in tal modo la transizione verde.

    429.

    Gli Stati membri dovrebbero inoltre dimostrare che la misura costituisce uno strumento di intervento adeguato per conseguire l'obiettivo previsto; in altri termini non deve esistere uno strumento di intervento e di aiuto meno distorsivo in grado di raggiungere i medesimi risultati. Ad esempio dovrebbero dimostrare che la misura è atta in particolare a contribuire allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti alternative, attenuando nel contempo l'impatto sul funzionamento del mercato dell'energia elettrica e sull'occupazione in tale mercato, e a garantire la prevedibilità della chiusura, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

    4.12.1.5.   Proporzionalità

    430.

    Gli aiuti devono, in linea di principio, essere concessi mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, conformemente alla sezione 3.2.1.3 (166). Questo requisito non si applica se lo Stato membro dimostra, adducendo giustificazioni oggettive, che è improbabile che la procedura di gara risulti competitiva, ad esempio, quando il numero di potenziali partecipanti è limitato, a condizione che ciò non sia dovuto a criteri di ammissibilità discriminatori.

    431.

    Se l'aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva, la Commissione presumerà che l'aiuto sia proporzionato e limitato al minimo necessario.

    432.

    In assenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà la proporzionalità caso per caso, al fine di verificare che la compensazione sia limitata al minimo necessario. In tale contesto la Commissione analizzerà in dettaglio le ipotesi utilizzate dallo Stato membro per determinare i mancati profitti e i costi aggiuntivi sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione per la chiusura anticipata, confrontando la redditività attesa negli scenari di fatto e controfattuali. Lo scenario controfattuale dovrebbe essere basato su ipotesi debitamente motivate e su sviluppi del mercato realistici e dovrebbe riflettere i ricavi e i costi previsti di ciascuna entità in questione, tenendo conto nel contempo di possibili collegamenti funzionali diretti tra le entità.

    433.

    Se la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso avviene più di tre anni dopo la concessione della compensazione, lo Stato membro deve applicare un meccanismo per aggiornare il calcolo della compensazione sulla base delle ipotesi più recenti, a meno che non possa dimostrare che, nel caso di specie, il ricorso a tale meccanismo non è giustificato a causa di circostanze eccezionali.

    4.12.1.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    434.

    Lo Stato membro deve individuare e quantificare i benefici ambientali ascrivibili alla misura, ove possibile in termini di aiuti per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate. La Commissione inoltre esprimerà una valutazione positiva se le misure includono la cancellazione volontaria delle quote di emissioni di CO2 a livello nazionale.

    435.

    È importante garantire che la misura sia strutturata in modo da limitare al massimo le eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato. Se l'aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che svolgono attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso, la Commissione presumerà che l'aiuto abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi. In assenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà gli effetti dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi sulla base della struttura della misura e dei suoi effetti sul mercato rilevante.

    4.12.2.   Aiuti a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso

    4.12.2.1.   Motivazioni dell'aiuto

    436.

    La chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso può generare notevoli costi sociali e ambientali, a livello sia di centrali elettriche sia di attività estrattive. Gli Stati membri possono decidere di coprire tali costi straordinari per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura.

    4.12.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    437.

    La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità per le misure adottate per coprire i costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

    438.

    Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare la transizione sociale e ambientale, anche in termini di sicurezza, della zona interessata.

    439.

    La presente sezione si applica purché la misura non rientri nell'ambito di applicazione della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (167).

    4.12.2.3.   Necessità e adeguatezza

    440.

    La Commissione considererà gli aiuti a copertura dei costi straordinari necessari e adeguati nella misura in cui essi possono contribuire ad attenuare l'impatto sociale e ambientale della chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso nella regione e nello Stato membro interessati.

    4.12.2.4.   Effetto di incentivazione e proporzionalità

    441.

    Gli aiuti di Stato a copertura dei costi straordinari possono essere utilizzati unicamente per coprire i costi derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

    442.

    Le categorie dei costi ammissibili sono definite nell'allegato II. I costi derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale e i costi relativi alla produzione attuale non sono ammissibili.

    443.

    Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (168) o altre norme pertinenti dell'Unione (169), si ritiene che gli aiuti destinati a coprire i costi ambientali straordinari abbiano un effetto di incentivazione solo se l'entità o l'impresa all'origine del danno ambientale non può essere identificata o ritenuta legalmente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire i danni ambientali o porvi rimedio, secondo il principio «chi inquina paga».

    444.

    Lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l'entità o l'impresa responsabile all'origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l'entità o l'impresa responsabile ai sensi del diritto applicabile non può essere identificata o obbligata a sostenere i costi, si potrà concedere un aiuto per sostenere l'intera opera di riparazione o ripristino e si riterrà che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione. La Commissione può ritenere che un'impresa non possa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico (170) o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

    445.

    L'importo dell'aiuto deve essere limitato alla copertura dei costi straordinari a carico del beneficiario e non deve superare i costi effettivamente sostenuti. La Commissione chiederà allo Stato membro di indicare chiaramente e separatamente gli importi degli aiuti per ciascuna delle categorie di costi ammissibili, come indicato nell'allegato II. Se lo Stato membro copre tali costi sulla base di stime prima che siano effettivamente sostenuti dal beneficiario, esso deve effettuare una verifica ex post dei costi sostenuti sulla base di dichiarazioni dettagliate fornite dal beneficiario all'autorità che concede l'aiuto, comprese fatture o attestazioni che certifichino i costi straordinari sostenuti, e adeguare su tale base gli importi concessi.

    4.12.2.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

    446.

    Se l'aiuto si limita alla copertura dei costi straordinari sostenuti dal beneficiario, la Commissione ritiene che esso abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi.

    447.

    Gli aiuti percepiti a copertura di costi straordinari dovranno figurare nel conto dei profitti e delle perdite del beneficiario come entrata distinta rispetto al fatturato. Se continua le attività commerciali e operative dopo la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso, il beneficiario deve tenere una contabilità precisa e separata per tali attività. Gli aiuti concessi devono essere gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso altre attività economiche della stessa impresa.

    4.13.   Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell'ambiente ed energia

    4.13.1.   Ambito di applicazione e attività sostenute

    448.

    La presente sezione riguarda gli aiuti per studi o servizi di consulenza direttamente collegati a progetti o attività ammissibili agli aiuti ai sensi della presente disciplina che riguardano il clima, la tutela dell'ambiente e l'energia. Gli aiuti possono essere concessi indipendentemente dal fatto che allo studio o al servizio di consulenza faccia seguito un investimento che rientra nel campo di applicazione della presente disciplina.

    449.

    Lo studio o il servizio di consulenza non deve costituire un'attività continuativa o periodica né riferirsi ai costi operativi usuali dell'impresa.

    4.13.2.   Effetto di incentivazione

    450.

    Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2, si applica il requisito di cui al punto 451.

    451.

    Si può ritenere che gli aiuti per gli audit energetici previsti dalla direttiva 2012/27/UE abbiano un effetto di incentivazione soltanto nella misura in cui l'audit energetico è svolto in aggiunta all'audit energetico obbligatorio ai sensi di tale direttiva.

    4.13.3.   Proporzionalità

    452.

    I costi ammissibili sono i costi dello studio o del servizio di consulenza relativi ai progetti o alle attività contemplati dalla presente disciplina. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti contemplati dalla presente disciplina, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.

    453.

    L'intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili.

    454.

    L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

    5.   VALUTAZIONE

    455.

    A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto notificabili siano soggetti a una valutazione ex post. È opportuno realizzare valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione o distorsione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

    456.

    La valutazione ex post sarà necessaria per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. In ogni caso la valutazione ex post sarà necessaria per i regimi le cui dotazioni di bilancio o le spese contabilizzate che riguardano gli aiuti di Stato superano i 150 milioni di EUR in un dato anno o i 750 milioni di EUR per l'intera durata complessiva dei regimi. La durata complessiva dei regimi comprende la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da un obiettivo e una zona geografica simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e al fine di non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui progetti di aiuto più piccoli, il requisito della valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    457.

    L'obbligo della valutazione ex post potrebbe essere revocato per i regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e rispetto ai quali non siano state adottate conclusioni negative. Tutti i regimi la cui relazione di valutazione finale non sia conforme al piano di valutazione approvato devono essere sospesi con effetto immediato.

    458.

    La valutazione ex post dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l'efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici, e dovrebbe fornire indicazioni circa l'incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi.

    459.

    Lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:

    a)

    insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

    b)

    entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

    c)

    per i regimi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle lettere a) o b), entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

    460.

    Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (171). Il piano di valutazione approvato dalla Commissione deve essere reso pubblico.

    461.

    La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l'aiuto di Stato, sulla base di un piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale. Entrambe le relazioni devono essere rese pubbliche.

    462.

    Nel caso di regimi di aiuto esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo della loro dotazione elevata, la Commissione ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.

    463.

    La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione. L'ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere una descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

    6.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

    464.

    Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 (172) del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (173), gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

    465.

    Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti i costi ammissibili e l'intensità massima di aiuto siano state rispettate. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

    7.   APPLICABILITÀ

    466.

    La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022. Gli aiuti illegalmente concessi saranno valutati in base alle norme applicabili al momento in cui sono stati concessi.

    467.

    La presente disciplina sostituisce la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (174).

    468.

    La Commissione propone agli Stati membri le seguenti misure opportune ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato:

    a)

    gli Stati membri modificano, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell'ambiente e dell'energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023;

    b)

    gli Stati membri esprimono il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 468, lettera a), entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non condivida le misure proposte.

    8.   REVISIONE

    469.

    La Commissione intende effettuare una valutazione della presente disciplina a decorrere dal 31 dicembre 2027, al fine di esaminarne l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto.

    470.

    La Commissione può decidere di rivedere o modificare la presente disciplina in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell'Unione e di impegni internazionali o per qualsiasi altro motivo giustificato.

    (1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

    (2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final.

    (3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    (4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Pronti per il 55 %»: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final.

    (5)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf.

    (6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica, COM(2021) 662 final.

    (7)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

    (8)  Cfr. la comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU C 275 del 18.8.2017, pag. 1) per quanto riguarda l'attuazione, a livello nazionale, della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

    (9)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

    (10)  Gli aiuti a favore dell'ambiente sono generalmente meno distorsivi e più efficaci se sono concessi ai consumatori/agli utilizzatori di prodotti rispettosi dell'ambiente piuttosto che ai produttori/fabbricanti del prodotto ecologico in questione. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di concedere alle imprese aiuti a favore dell'ambiente per migliorare il livello di tutela ambientale delle loro attività manifatturiere.

    (11)  Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

    (12)  Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1).

    (13)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).

    (14)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

    (15)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995, TWD/Commissione, T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56. Cfr. anche la comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

    (16)  Un prestito a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

    (17)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

    (18)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

    (20)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

    (21)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

    (22)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

    (23)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

    (24)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (25)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

    (26)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

    (27)  Progetti che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono parametrati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche.

    (28)  Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) relativi all'idrogeno possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno («riconvertiti») a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) relativi all'idrogeno che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche.

    (29)  Gli attivi di cui ai punti da i) a iv) riguardanti il biossido di carbonio che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche.

    (30)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

    (31)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

    (32)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (33)  Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

    (34)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

    (35)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

    (36)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

    (37)  Tali livelli possono includere i livelli di emissione associati (BAT-AEL), i livelli di efficienza energetica associati (BAT-AEEL) e i livelli di prestazione ambientale associati (BAT-AEPL).

    (38)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, HGA srl e altri/Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

    (39)  Tale scenario deve essere credibile ed autentico e deve integrare i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto da parte del beneficiario dell'aiuto. Gli Stati membri sono invitati ad attingere a documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazione finanziaria, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame. Per dimostrare l'effetto di incentivazione gli Stati membri possono utilizzare la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

    (40)  Secondo tale principio, gli Stati membri prevedono di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni; Cfr. il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (41)  Anche il ricorso a etichettature ambientali e a informazioni che figurano sui prodotti può essere un modo per consentire ai consumatori/agli utilizzatori di prendere decisioni di acquisto informate e per aumentare la domanda di prodotti ecologici. Se sono correttamente progettate, riconosciute, comprese, percepite e considerate affidabili dai consumatori di riferimento, le etichettature ambientali di buona qualità e le dichiarazioni ambientali veritiere possono costituire un valido strumento per orientare e formare il comportamento (dei consumatori) a favore di scelte di acquisto più rispettose dell'ambiente. L'uso di un sistema di etichettatura/certificazione affidabile, basato su criteri chiari e sottoposto a verifiche esterne (da parte di terzi), rappresenta uno dei modi più efficaci con cui le imprese possono dimostrare ai consumatori e ai portatori d'interesse il rispetto di standard ambientali ambiziosi. Alla luce di quanto precede la Commissione non include nell'ambito di applicazione della presente disciplina norme specifiche sugli aiuti per la progettazione e la fabbricazione di prodotti rispettosi dell'ambiente.

    (42)  Tuttavia qualora esista la possibilità di «offerte a sovvenzione zero» gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità. Le offerte a sovvenzione zero possono verificarsi ad esempio perché si prevede un aumento dei proventi del mercato nel corso del tempo e/o perché gli aggiudicatari ricevono concessioni o altri benefici nonché un sostegno ai prezzi. Dovrebbero essere evitati i prezzi minimi o massimi che limitano il processo competitivo e compromettono la proporzionalità, anche se sono fissati a zero.

    (43)  In genere sono sufficienti sei settimane. Procedure nuove o particolarmente complesse potrebbero richiedere tempi più lunghi. In casi giustificati, ad esempio nel caso di procedure semplici o periodiche/ripetute, potrà essere appropriato un periodo più breve.

    (44)  Nel valutare le unità di tutela ambientale gli Stati membri possono, ad esempio, elaborare una metodologia che rifletta le emissioni o altre forme di inquinamento a diversi stadi dell'attività economica sostenuta, il tempo di realizzazione del progetto o i costi di integrazione dei sistemi. Per stabilire la relazione tra il contributo agli obiettivi principali e l'importo di aiuto richiesto, gli Stati membri possono, ad esempio, ponderare i vari criteri oggettivi e scegliere sulla base dell'importo dell'aiuto per unità della media ponderata dei criteri oggettivi, o selezionare tra una gamma limitata di offerte con l'importo di aiuto più basso per unità dei criteri oggettivi quelle che ottengono i punteggi più elevati rispetto ai criteri oggettivi. I parametri di tale approccio devono essere calibrati in modo da garantire che la procedura di gara resti non discriminatoria, effettivamente competitiva e rispecchi il valore economico.

    (45)  Non sarà considerato realistico uno scenario controfattuale che proponga come scenario di investimento/operativo alternativo la prosecuzione a lungo termine di attività correnti non sostenibili.

    (46)  In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l'importo dell'aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l'ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell'industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.

    (47)  Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato, disponibile al seguente indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

    (48)  Su richiesta debitamente giustificata dello Stato membro, si può derogare a tale obbligo qualora la pubblicazione dettagliata completa pregiudicherebbe la concorrenza nei processi di assegnazione successivi, ad esempio consentendo le offerte strategiche.

    (49)  Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione.

    (50)  Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.

    (51)  Ciò può accadere anche quando l'aiuto falsa il funzionamento di strumenti economici adottati per internalizzare queste esternalità negative (ad esempio influendo sui segnali di prezzo provenienti dal sistema ETS dell'Unione o da un altro strumento analogo).

    (52)  Ciò può essere dimostrato ad esempio sulla base di un piano nazionale di decarbonizzazione contenente obiettivi vincolanti e/o prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad applicare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, oppure a chiudere l'impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell'Unione. Per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050 è necessaria una chiara traiettoria discendente per tutti i combustibili fossili, compreso il gas naturale. La valutazione d'impatto della Commissione elaborata per il piano relativo all'obiettivo climatico 2030 spiega che, entro il 2050, l'utilizzo del gas naturale non soggetto ad abbattimento del carbonio diventerà incompatibile con l'obiettivo della neutralità climatica e il suo utilizzo dovrà essere ridotto del 66-71 % rispetto al 2015 [SWD(2020) 176 final].

    (53)  Sono compresi gli investimenti nelle aree industriali dismesse e gli investimenti in nuovi settori.

    (54)  Sono compresi gli elettrolizzatori collegati alla rete che hanno concluso accordi per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con operatori economici produttori di energia elettrica rinnovabile che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001.

    (55)  La situazione controfattuale si riferisce all'attività che sarebbe stata svolta dal beneficiario in assenza di aiuti. In alcuni casi di decarbonizzazione tale attività può comportare un investimento in un'alternativa meno ecologica. Potrebbero anche configurarsi situazioni in cui gli investimenti non sono effettuati o sono rinviati ma si adottano, ad esempio, decisioni operative che producono minori benefici per l'ambiente, ad esempio il mantenimento in esercizio di impianti esistenti in loco e/o l'acquisto di energia.

    (56)  Ciò non pregiudicherebbe il diritto di ricevere gli aiuti già concessi (ad esempio nell'ambito di un contratto di dieci anni).

    (57)  In generale la Commissione non richiederà che le misure siano accessibili a livello transfrontaliero, anche se ciò può contribuire ad attenuare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

    (58)  Ad esempio, se del caso, per l'idrogeno rinnovabile.

    (59)  In tal caso l'ammissibilità dovrebbe essere limitata esclusivamente in linea con le pertinenti definizioni, se disponibili nella legislazione settoriale. Ad esempio un regime finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di energie rinnovabili dovrebbe essere accessibile a tutte le tecnologie che rispondono alla definizione di «fonti di energia rinnovabili» di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 8), mentre un regime finalizzato al conseguimento di un sotto-obiettivo dell'Unione dovrebbe essere accessibile a tutte le tecnologie in grado di contribuire alla sua realizzazione. Gli Stati membri possono tuttavia limitare ulteriormente la portata delle loro misure di sostegno, anche riservandole a specifiche tipologie di fonti di energia rinnovabili, sulla base di altri criteri oggettivi, come quelli di cui al punto 96, lettere da b) a g).

    (60)  Nel caso in cui sia previsto un sostegno regionale, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che i servizi ancillari e le norme di ridispacciamento consentono l'efficiente partecipazione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio di energia e della gestione della domanda, ove appropriato, e premiano le scelte di ubicazione e tecnologia che sostengono la stabilità della rete, in linea con il regolamento (UE) 2019/943 e con la direttiva (UE) 2019/944. Qualora lo Stato membro individui un problema di sicurezza dell'approvvigionamento a livello locale che non può essere risolto a medio termine (ad esempio entro 5-10 anni) con miglioramenti nella struttura del mercato o un rafforzamento sufficiente della rete, è opportuno elaborare e valutare una misura per affrontare tale problema nell'ambito della sezione 4.8.

    (61)  In relazione a tali obblighi gli Stati membri possono basarsi sui processi di consultazione nazionali esistenti. Se la consultazione riguarda i punti elencati nella presente disciplina e si svolge per il periodo di tempo necessario, non occorre prevedere una consultazione a se stante. Una consultazione a se stante potrebbe non essere necessaria anche nei casi di cui al punto 96, lettera g).

    (62)  CO2 equivalente (CO2e): misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni dei vari gas a effetto serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo quantità di altri gas in quantità equivalenti di biossido di carbonio con lo stesso potenziale di riscaldamento globale.

    (63)  Ad esempio il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

    (64)  Ad esempio se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l'entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse e metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

    (65)  Ad esempio, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dello Stato membro.

    (66)  Tale vincolo imprescindibile può essere conseguito in vari modi complementari, tra cui azioni volte ad attenuare eventuali vincoli dal lato dell'offerta, l'adeguamento del volume per riflettere la probabile offerta disponibile in un dato momento e/o la modifica di altre caratteristiche della struttura della procedura di gara (ad esempio, i criteri di ammissibilità per la partecipazione). Lo scopo è conseguire l'obiettivo della misura (ad esempio gli obiettivi di decarbonizzazione degli Stati membri) in modo proporzionato per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nel tutelare la proporzionalità e la competitività, gli Stati membri possono anche prendere in considerazione le legittime aspettative degli investitori.

    (67)  I principi per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzati per il Fondo per l'innovazione UE rappresentano un utile punto di riferimento, disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_c_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf. Tuttavia quando l'energia elettrica è utilizzata come fattore produttivo la metodologia utilizzata deve tenere conto delle emissioni derivanti dalla sua produzione. Si noti che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare il livello della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate come criterio di selezione nelle misure di aiuto ma non hanno l'obbligo di procedere in tal senso.

    (68)  Inoltre, come indicato al punto 75, la Commissione accoglierà generalmente con favore altre caratteristiche proposte dagli Stati membri per agevolare la partecipazione delle PMI e delle comunità di energia rinnovabile alle procedure di gara competitive, a condizione che gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall'accettazione superino i possibili effetti distorsivi.

    (69)  Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. Negli ultimi anni questi contratti sono stati utilizzati per misure di produzione di energia elettrica ma potrebbero anche prevedere un prezzo di riferimento legato al sistema ETS, come i contratti per differenza sul carbonio. Tali contratti per differenza sul carbonio possono essere uno strumento utile per portare sul mercato tecnologie innovative che potrebbero essere necessarie per realizzare la decarbonizzazione industriale. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

    (70)  Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di un sostegno diretto sui prezzi che copre la totalità dei costi di esercizio e non hanno l'obbligo di vendere la loro energia elettrica sul mercato, conformemente all'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti saranno considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2019/943.

    (71)  Con riferimento all'elenco degli attivi di cui al punto 19, paragrafo 36).

    (72)  Compresi i combustibili a basse emissioni di carbonio ottenuti da fonti non rinnovabili e i vettori energetici privi di emissioni allo scarico ma prodotti con procedimenti ad alta intensità di carbonio.

    (73)  Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.

    (74)  Tali investimenti potrebbero ad esempio essere finalizzati alla sostituzione di finestre o caldaie nell'edificio o riguardare specificamente l'isolamento di pareti.

    (75)  Il periodo di recupero dell'investimento è la quantità di tempo necessaria per recuperare il costo di un investimento (in assenza di aiuto).

    (76)  Ciò si applica ogni qual volta siano concessi aiuti per consentire alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione prima che tali requisiti diventino vincolanti per l'impresa in questione, indipendentemente dall'esistenza di precedenti norme dell'Unione già in vigore.

    (77)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro, COM(2020) 789 final.

    (78)  La Commissione include anche l'ambizione di avere entro il 2030 almeno 30 milioni di automobili e 80 000 autocarri a zero emissioni ed entro il 2050 la quasi totalità di automobili, furgoni, autobus e veicoli pesanti nuovi a zero emissioni.

    (79)  Regolamento (UE) 2019/1242 e regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

    (80)  Ad esempio attraverso la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42) e l'ETS dell'Unione.

    (81)  Ad esempio attraverso la direttiva 2009/33/CE.

    (82)  Lo Stato membro può dimostrarlo garantendo che l'aiuto sia concesso in maniera trasparente e non discriminatoria e che le potenziali parti interessate siano sufficientemente informate in merito alla portata della misura e alle condizioni potenziali dell'aiuto.

    (83)  Ai fini di tale valutazione, a seconda dei settori e delle modalità di trasporto in questione, la Commissione considererà in genere un periodo da due a cinque anni a decorrere dalla notifica o dall'attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

    (84)  Cfr. il punto 66.

    (85)  Ad esempio possono garantire che è escluso il rischio di sovracompensazione verificando che l'aiuto non superi i costi supplementari netti mediante un raffronto del deficit di finanziamento nello scenario di fatto e in quello controfattuale e introdurre un meccanismo di monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto, oltre a un meccanismo di recupero.

    (86)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

    (87)  Ad esempio, per l'infrastruttura di ricarica, potenza standard o elevata.

    (88)  Ai fini di tale valutazione la Commissione valuterà in generale se si prevede che le infrastrutture di ricarica o rifornimento saranno realizzate a condizioni commerciali entro un lasso di tempo pertinente tenuto conto della durata della misura. Essa baserà la sua valutazione sui risultati della consultazione pubblica ex ante, su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

    (89)  Le infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili possono essere disponibili, su base accessoria, per l'uso da parte di dipendenti, contraenti esterni o fornitori di dette imprese.

    (90)  Le infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate principalmente dal beneficiario dell'aiuto possono essere disponibili, su base accessoria, per l'uso da parte di dipendenti, contraenti esterni o fornitori di detto beneficiario.

    (91)  Ad esempio una misura che concede aiuti per gli investimenti in stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli pesanti presso terminal merci e parchi logistici in uno Stato membro in cui la quota di mercato dei veicoli pesanti a idrogeno è inferiore al 2 %.

    (92)  Compresi i carburanti sostenibili per il trasporto aereo.

    (93)  Con carburanti drop-in ci si riferisce a carburanti funzionalmente equivalenti ai combustibili fossili attualmente in uso e pienamente compatibili con l'infrastruttura di distribuzione e con i macchinari e i motori di bordo.

    (94)  Ai fini di tale valutazione, la Commissione considererà in genere un periodo da due a cinque anni a decorrere dalla notifica o dall'attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

    (95)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra, COM(2020) 301 final, pag. 3.

    (96)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare, Per un'Europa più pulita e più competitiva, COM(2020) 98 final.

    (97)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente, COM(2018) 673 final e SWD(2018)431.

    (98)  Le risorse consumate possono comprendere tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia. La riduzione può essere determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, compresi eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse.

    (99)  Cfr. le definizioni di riutilizzo, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e rifiuto al punto 19, paragrafi 59), 61), 62), 75) e 90).

    (100)  La gerarchia dei rifiuti consiste in: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) smaltimento. Cfr. l'articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

    (101)  Altri prodotti, materiali o sostanze possono includere i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui dell'agricoltura, dell'acquicoltura, della pesca e della silvicoltura, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i rifiuti minerari, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti ecc. I prodotti, le parti e i materiali ridondanti sono prodotti, parti o materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo.

    (102)  Cfr. la definizione di «raccolta differenziata» di cui all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE.

    (103)  Dal punto di vista tecnologico l'investimento dovrebbe determinare un grado di riciclabilità più elevato o una qualità del materiale riciclato superiore rispetto alle pratiche normali.

    (104)  Si potrà inoltre tenere conto della situazione specifica a livello della regione o delle regioni interessate, purché sia opportunamente dimostrata dallo Stato membro.

    (105)  Cfr. la definizione di cui al punto 19 paragrafo 58).

    (106)  Gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrarne il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all'avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale.

    (107)  Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per «significativamente maggiore» si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto.

    (108)  Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio, in termini di costi rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell'attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso.

    (109)  L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è consultabile al seguente indirizzo: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

    (110)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030, COM(2020) 652 final.

    (111)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un programma «Aria pulita» per l'Europa, COM(2013) 918 final. Cfr. anche la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3) e la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1) per l'ozono troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altri inquinanti. Cfr. anche la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1) per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: biossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e particolato fine.

    (112)  La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) prescrive, salvo deroghe, un buono stato ecologico per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

    (113)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», COM(2021) 400 final.

    (114)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, COM(2020) 381 final.

    (115)  Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

    (116)  Per stabilire quale dei due obiettivi sia predominante la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

    (117)  Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

    (118)  L'analisi può essere condotta sulla base, tra l'altro, di stime dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, nonché di stime del calo delle vendite e del relativo impatto sulla redditività del beneficiario.

    (119)  Ad esempio nuovi gestori o, al contrario, imprese o impianti esistenti.

    (120)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni — Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

    (121)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021) 82 final.

    (122)  https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/.

    (123)  Ad esempio gli aiuti per la riumidificazione delle torbiere che non sono legati ad aiuti concessi per la chiusura anticipata di attività di estrazione della torba o ad aiuti a copertura di costi straordinari legati a tali attività potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della sezione 4.6.

    (124)  Per stabilire quale dei due obiettivi sia predominante la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riparazione del danno ambientale, ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, tutela o ripristino della biodiversità e attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, se del caso sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

    (125)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). Cfr. anche la comunicazione della Commissione — Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

    (126)  Cfr. la decisione C(2012) 558 final della Commissione, del 17 ottobre 2012, nel caso SA.33496 (2011/N) — Austria — Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considerando 65-69 (GU C 14 del 17.1.2013, pag. 1).

    (127)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (128)  La presente sezione non contempla i servizi ausiliari, comprese le misure dei piani di difesa del sistema ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione finalizzati a garantire la sicurezza operativa, che sono appaltati dai TSO o dai DSO attraverso una procedura di gara competitiva non discriminatoria aperta a tutte le risorse capaci di contribuire a soddisfare il requisito di sicurezza operativa individuato, senza coinvolgimento dello Stato nell'aggiudicazione degli appalti e nel finanziamento dei servizi.

    (129)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica (regolamento sulla preparazione ai rischi) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

    (130)  Tenuto conto del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.

    (131)  La fattibilità tecnica è presunta per i meccanismi di capacità che devono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera a norma del regolamento (UE) 2019/943.

    (132)  In relazione a tali obblighi gli Stati membri possono basarsi sui processi di consultazione nazionali esistenti. Se la consultazione riguarda i punti elencati nella presente sezione, non è necessario ricorrere a una consultazione a sé stante.

    (133)  Ad esempio il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

    (134)  Ad esempio se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l'entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse e metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

    (135)  Come determinato a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

    (136)  Per le misure incluse nel piano di preparazione ai rischi di cui al regolamento (UE) 2019/941, cfr. anche l'articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento.

    (137)  Tale requisito non pregiudica l'attivazione delle risorse prima dell'effettivo dispacciamento, al fine di rispettare i limiti di carico e le esigenze operative delle risorse. Il rendimento della riserva strategica durante l'attivazione non deve essere attribuito a gruppi di bilanciamento attraverso mercati all'ingrosso né deve modificarne gli sbilanciamenti.

    (138)  Di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

    (139)  Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). Dato che la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva e giuridica definita direttamente dal trattato (sentenza della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punto 111), le considerazioni esposte ai punti da 373 a 375 non pregiudicano l'interpretazione della nozione di aiuto di Stato da parte degli organi giurisdizionali dell'Unione (sentenza della Corte di Giustizia del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, punto 125); la fonte principale per l'interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza formulata da tali organi.

    (140)  Esiste un monopolio legale quando un determinato servizio è riservato per legge o per disposizioni normative a un fornitore esclusivo in una determinata area geografica (anche all'interno di uno Stato membro), con un chiaro divieto nei confronti di altri operatori di fornire tale servizio (o di soddisfare un'eventuale domanda residua di determinati gruppi di clienti). Tuttavia il semplice fatto che la prestazione di un servizio pubblico sia affidata a una specifica impresa non significa che tale impresa goda di un monopolio legale.

    (141)  La presente sezione non si applica ai progetti che riguardano infrastrutture dedicate e/o altre infrastrutture energetiche combinate con attività di produzione e/o consumo.

    (142)  Diversi dagli impianti di stoccaggio collegati dietro il contatore («behind the meter»).

    (143)  Il sostegno a favore dello stoccaggio di energia può essere valutato nell'ambito delle sezioni 4.1, 4.2, 4.3 e 4.8, ove opportuno. Le strutture di stoccaggio selezionate come progetti di interesse comune, in linea con la normativa TEN-E applicabile, sono considerate infrastrutture energetiche ai fini della presente sezione e il sostegno dovrebbe essere valutato nell'ambito della sezione 4.9. Anche il sostegno per le strutture di stoccaggio che sono «di proprietà» dei TSO o dei DSO o da questi «controllate», conformemente agli articoli 54 e/o 36 della direttiva (UE) 2019/944, rientra nell'ambito della sezione 4.9.

    (144)  In particolare la Commissione provvederà a valutare se il paese terzo o i paesi terzi in questione presentino un livello elevato di allineamento normativo e sostengono gli obiettivi politici generali dell'Unione, in particolare per quanto riguarda un mercato interno dell'energia ben funzionante, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà, un sistema energetico orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (145)  Relativamente alle infrastrutture tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi: per la parte ubicata sul territorio dell'Unione, i progetti dovranno essere allineati con la direttiva 2009/73/CE e con la direttiva (UE) 2019/944; per il paese terzo o i paesi terzi in questione, i progetti dovranno presentare un livello elevato di allineamento normativo e sostenere gli obiettivi politici generali dell'Unione, in particolare per garantire un mercato interno dell'energia ben funzionante, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà, un sistema energetico che sia orientato alla decarbonizzazione in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell'Unione e, soprattutto, la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

    (146)  L'articolo 20 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che gli Stati membri «adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento da grandi impianti a biomassa, a energia solare, a energia dell'ambiente e geotermica nonché da calore e freddo di scarto».

    (147)  Al fine di assicurare che la rete di distribuzione sia realmente gestita come un'infrastruttura aperta agli utenti, in linea con la comunicazione Piano di investimenti per un'Europa sostenibile [cfr. la sezione 4.3.3. della comunicazione della Commissione — Piano di investimenti per un'Europa sostenibile, allegato alla comunicazione sul Green Deal europeo, del 14.1.2020, COM(2020)21 final], di norma, per analogia con le norme del mercato interno che disciplinano il settore dell'energia, in particolare il gas o l'energia elettrica, dovrebbero essere introdotte norme specifiche (con obbligo di accesso di terzi, separazione e tariffe regolamentate) che vadano oltre una mera «contabilità separata».

    (148)  Mentre in presenza di un monopolio legale, di un monopolio naturale o di entrambi, il sostegno a favore dell'infrastruttura di distribuzione di teleriscaldamento non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (a determinate condizioni), qualsiasi sostegno erogato a favore di attività di produzione di energia per teleriscaldamento rimane soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato.

    (149)  La quantità di energia catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili è calcolata conformemente all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre laddove si utilizzi energia elettrica, tale energia può essere considerata pienamente rinnovabile per analogia con i metodi utilizzati per considerare l'energia come pienamente rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, e degli atti delegati, o con altri metodi equivalenti atti a garantire che tutta l'energia elettrica effettivamente utilizzata derivi da fonti rinnovabili, purché si eviti il doppio computo dell'energia rinnovabile e la sovracompensazione. Il sostegno a favore di nuovi investimenti o per l'ammodernamento, nonché per l'esercizio dei medesimi, non deve in alcun caso avere ad oggetto impianti a combustione combinata che utilizzano anche energia non derivante da fonti rinnovabili o calore di scarto.

    (150)  Possono essere contemplati anche gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, comprese le soluzioni di accumulo termico, all'interno dei locali dei clienti di cui al punto 138, se connessi a sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

    (151)  Cfr. l'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/CE.

    (152)  In tale contesto gli Stati membri devono dimostrare in particolare che i sistemi di teleriscaldamento che beneficiano del sostegno hanno predisposto le misure necessarie ad aumentare l'efficienza, ridurre il CO2 e altre fonti di inquinamento e contenere le perdite sulla rete.

    (153)  I consumatori di calore che sono imprese che esercitano un'attività economica devono versare in ogni caso l'intera quota dei costi di riscaldamento di loro competenza, in misura almeno pari ai costi legati alla fonte di riscaldamento alternativa più economica a loro disposizione, al fine di evitare distorsioni di concorrenza in altri mercati.

    (154)  La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. l'articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

    (155)  Gli Stati membri devono dimostrare che sono state adottate misure volte ad aggiungere al sistema altre fonti di riscaldamento sostenibili per soddisfare la domanda proveniente dai nuovi clienti.

    (156)  Gli Stati membri dovrebbero ad esempio fornire elementi per dimostrare che i sistemi di teleriscaldamento in questione sono previsti da un piano locale o nazionale di decarbonizzazione o da un piano nazionale integrato per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento da fonti rinnovabili al fine conseguire l'obiettivo dell'UE di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e impegnarsi ad abbandonare gradualmente i combustibili fossili perseguendo gli obiettivi intermedi e finali verso la neutralità climatica entro il 2050.

    (157)  In base al contributo del progetto alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che è definita come un obiettivo ambientale nel regolamento (UE) 2020/852, a condizione che non vi siano chiare indicazioni di inosservanza del principio «non arrecare un danno significativo».

    (158)  Cfr. anche l'articolo 24 della direttiva (UE) 2018/2001.

    (159)  Cfr. anche gli articoli 18, paragrafo 5, e 24 della direttiva (UE) 2018/2001.

    (160)  Nella definizione della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea (classificazione «NACE rev. 2»), a un livello di disaggregazione non superiore a otto cifre (livello «PRODCOM»).

    (161)  Ad esempio dati riguardanti una percentuale significativa del valore aggiunto lordo a livello dell'UE del settore o sottosettore interessato.

    (162)  I «beni e servizi» non comprendono i costi del personale.

    (163)  Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1).

    (164)  Il ricorso a compensazioni annue fisse (rimborsi) ha il vantaggio di limitare le potenziali distorsioni della concorrenza nel settore, considerato che le imprese beneficiarie dell'aiuto sono esposte allo stesso aumento del costo marginale dell'energia elettrica (ossia allo stesso aumento del costo dell'energia elettrica per ogni MWh supplementare consumato).

    (165)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

    (166)  Il requisito del 30 % di cui al punto 50 non si applica alle procedure di gara di cui alla sezione 4.12. Gli Stati membri potranno contemplare il ricorso ad ulteriori criteri, ad esempio altri benefici ambientali da ottenere.

    (167)  Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

    (168)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

    (169)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Linee guida per un'interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2021/C 118/01) (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

    (170)  Cfr. la decisione C(2012) 558 final della Commissione, del 17 ottobre 2012, nel caso SA.33496 (2011/N) — Austria — Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considerando 65-69 (GU C 14 del 17.1.2013, pag. 1).

    (171)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato», 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

    (172)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

    (173)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (174)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).


    ALLEGATO 1

    Elenco dei settori ammissibili di cui alla sezione 4.11

    Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1

    Codice NACE

    Descrizione

    0510

    Estrazione di antracite

    0620

    Estrazione di gas naturale

    0710

    Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

    0729

    Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

    0811

    Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia

    0891

    Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

    0893

    Estrazione di sale

    0899

    Altre attività estrattive n.c.a.

    1020

    Lavorazione e conservazione di pesci, crostacei e molluschi

    1031

    Lavorazione e conservazione di patate

    1032

    Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

    1039

    Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

    1041

    Produzione di oli e grassi

    1062

    Produzione di amidi e di prodotti amidacei

    1081

    Produzione di zucchero

    1086

    Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

    1104

    Produzione di altre bevande fermentate, non distillate

    1106

    Fabbricazione di malto

    1310

    Preparazione e filatura di fibre tessili

    1320

    Tessitura

    1330

    Finissaggio dei tessili

    1391

    Fabbricazione di tessuti a maglia

    1393

    Fabbricazione di tappeti e moquette

    1394

    Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

    1395

    Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

    1396

    Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

    1411

    Confezione di abbigliamento in pelle

    1431

    Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

    1511

    Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

    1610

    Taglio e piallatura del legno

    1621

    Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

    1622

    Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

    1629

    Fabbricazione di altri prodotti di legno; fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio

    1711

    Fabbricazione di pasta-carta

    1712

    Fabbricazione di carta e di cartone

    1722

    Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

    1724

    Fabbricazione di carta da parati

    1920

    Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

    2011

    Fabbricazione di gas industriali

    2012

    Fabbricazione di coloranti e pigmenti

    2013

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

    2014

    Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

    2015

    Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

    2016

    Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

    2017

    Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

    2059

    Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

    2060

    Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

    2110

    Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

    2211

    Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

    2219

    Fabbricazione di altri prodotti in gomma

    2221

    Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

    2222

    Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

    2229

    Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

    2311

    Fabbricazione di vetro piano

    2312

    Lavorazione e trasformazione del vetro piano

    2313

    Fabbricazione di vetro cavo

    2314

    Fabbricazione di fibre di vetro

    2319

    Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici

    2320

    Fabbricazione di prodotti refrattari

    2331

    Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

    2342

    Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

    2343

    Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

    2344

    Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico

    2349

    Fabbricazione di altri prodotti ceramici

    2351

    Produzione di cemento

    2391

    Fabbricazione di prodotti abrasivi

    2399

    Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

    2410

    Attività siderurgiche

    2420

    Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

    2431

    Stiratura a freddo di barre

    2432

    Laminazione a freddo di nastri

    2434

    Trafilatura a freddo

    2442

    Produzione di alluminio

    2443

    Produzione di piombo, zinco e stagno

    2444

    Produzione di rame

    2445

    Produzione di altri metalli non ferrosi

    2446

    Trattamento dei combustibili nucleari

    2451

    Fusione di ghisa

    2550

    Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

    2561

    Trattamento e rivestimento dei metalli

    2571

    Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

    2593

    Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle

    2594

    Fabbricazione di articoli di bulloneria

    2611

    Fabbricazione di componenti elettronici

    2720

    Fabbricazione di batterie e accumulatori

    2731

    Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

    2732

    Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

    2790

    Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

    2815

    Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

    3091

    Fabbricazione di motocicli

    3099

    Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.


    Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1

    Codice NACE

    Descrizione

    1011

    Lavorazione e conservazione di carne

    1012

    Lavorazione e conservazione di carne di volatili

    1042

    Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

    1051

    Lavorazione del latte e produzione di latticini

    1061

    Lavorazione delle granaglie

    1072

    Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

    1073

    Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

    1082

    Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

    1085

    Produzione di pasti e piatti preparati

    1089

    Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

    1091

    Fabbricazione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

    1092

    Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici

    1107

    Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia

    1723

    Fabbricazione di prodotti cartotecnici

    1729

    Fabbricazione di altri articoli in carta e cartone

    2051

    Fabbricazione di esplosivi

    2052

    Fabbricazione di colle

    2332

    Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

    2352

    Produzione di calce e gesso

    2365

    Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

    2452

    Fusione d'acciaio

    2453

    Fusione di metalli leggeri

    2591

    Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

    2592

    Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

    2932

    Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli


    ALLEGATO 2

    Definizione dei costi di cui alla sezione 4.12.2

    1.   Costi sostenuti dalle imprese che hanno chiuso o chiuderanno attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso

    Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso:

    a)

    gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;

    b)

    altri oneri straordinari per i lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro;

    c)

    il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura;

    d)

    gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori dell'industria del carbone, della torba e dello scisto bituminoso, e in particolare i costi di formazione;

    e)

    le forniture gratuite di carbone, torba e scisto bituminoso ai lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura, o il loro equivalente monetario;

    f)

    gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all'industria del carbone, della torba e dello scisto bituminoso;

    g)

    i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

    h)

    i danni minerari, sempre che siano imputabili ad attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso, che sono o saranno chiuse;

    i)

    tutti i costi debitamente giustificati connessi al ripristino delle vecchie attività estrattive e centrali elettriche, tra cui:

    oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombero delle acque di scarico,

    altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombero delle acque di scarico;

    j)

    oneri residui per l'assicurazione sanitaria degli ex lavoratori;

    k)

    costi connessi all'annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore massimo di sei mesi di produzione);

    l)

    i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

    m)

    costi per la ricoltivazione delle superfici.

    L'aumento del valore del terreno deve essere detratto dai costi ammissibili per le categorie di costi di cui alle lettere g), h), i) ed m).

    2.   Costi sostenuti da più imprese

    Esclusivamente le seguenti categorie di costi:

    a)

    l'aumento dei contributi inerenti alla copertura degli oneri sociali, al di fuori del sistema legale, derivante dalla diminuzione del numero di soggetti che versano i contributi a seguito della chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

    b)

    le spese per l'approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico causate dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

    c)

    l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, susseguente alla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso, della produzione soggetta a contributo.


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