Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC1018(02)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 421/08

    PUB/2021/745

    GU C 421 del 18.10.2021, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 421/9


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2021/C 421/08)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

    «Bergerac»

    PDO-FR-A0190-AM03

    Data della comunicazione: 8 settembre 2021

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Codice geografico ufficiale

    I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.

    Il perimetro della zona rimane invariato.

    Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.

    2.   Vini rosati

    I vitigni Sémillon B, Sauvignon B, Sauvignon gris G e Muscadelle B sono aggiunti all’elenco delle varietà accessorie autorizzate per la produzione di vini rosati.

    I vitigni accessori sono limitati al 20 % dell’azienda.

    In fase di assemblaggio la percentuale totale di vitigni accessori è inferiore o pari al 20 %, di cui al massimo il 10 % per le varietà Sauvignon B e Sauvignon gris considerate insieme e il 10 % per la varietà Muscadelle B.

    L’introduzione di vitigni bianchi nella produzione dei vini rosati consente di garantire la freschezza e il profilo organolettico che possono essere compromessi da alcune condizioni climatiche avverse (in particolare dalle temperature elevate dopo l’invaiatura).

    Questa aggiunta non incide sulla qualità del prodotto.

    La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    3.   Produzione massima media per parcella

    Le produzioni massime medie per parcella sono state uniformate con lo stesso valore per i vitigni a bacca bianca e a bacca rossa al fine di migliorare l’efficacia del controllo.

    La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    4.   Carbone per uso enologico

    Finora vietato, l’uso del carbone è ora consentito in modo inquadrato e limitato: «Per l’elaborazione dei vini rosati è autorizzato l’uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata.» L’obiettivo è usare il carbone in modo mirato, in quelle partite che presentano una qualità organolettica o analitica inferiore (a causa di un’alterazione aromatica legata in particolare a fenomeni di ossidazione), senza con ciò modificare la tipicità del prodotto.

    Il documento unico è interessato da tale modifica al punto 4 e al punto 5.1.

    5.   Legame con l’origine

    A seguito della possibilità di utilizzare carbone enologico il legame con l’origine è stato rivisto.

    La modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.

    6.   La Riferimento alla struttura di controllo formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista al fine di armonizzare tale formulazione con i disciplinari di produzione delle altre denominazioni. Tale modifica è puramente redazionale.

    Questa modifica non comporta modifiche del documento unico.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Bergerac

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.   Vino bianco

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    I vini bianchi sviluppano di solito aromi floreali e fruttati, con una certa acidità in bocca, e mostrano talvolta rimandi di Sauvignon B. Possono prestarsi bene a una pronta beva. Alcune partite più corpose a base di Sémillon B o di Muscadelle B raggiungono la loro complessità aromatica dopo alcuni anni di invecchiamento. I vini bianchi sono vini secchi fermi e presentano, dopo l’arricchimento, un titolo alcolometrico volumico totale che non supera il 13 %. Hanno un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o pari a 3 g/l. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 10,5 %.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    2.   Vino rosso

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    Questi vini sono spesso caratterizzati da aromi fruttati, con una struttura tannica che unisce la morbidezza e la rotondità del Merlot N alla compattezza dei tannini del Cabernet franc N e del Cabernet-Sauvignon N. Per evitare un’estrazione eccessiva di tannini è vietato l’uso di presse continue e di rimorchi ribaltabili muniti di pompa a palette. Un po’ austeri nei primi anni, traggono beneficio dall’invecchiamento che ne ammorbidisce i tannini. Si tratta di vini secchi fermi che presentano, dopo l’arricchimento, un titolo alcolometrico volumico totale che non supera il 13,5 %. Hanno un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o pari a 3 g/l. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è dell’11 %.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    3.   Vino rosato

    DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

    I vini rosati possono essere secchi e semisecchi. In seguito all’arricchimento non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

    Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è del 10,5 %. Sono prodotti principalmente con i vitigni Cabernet franc N e Cabernet-Sauvignon N e presentano spesso colore intenso, che può arrivare al «chiaretto». Sono secchi o morbidi con un tenore massimo di zuccheri fermentescibili di 10 g/l e una freschezza sempre presente.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

    in milliequivalenti per litro

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

     

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   Uso di carbone per uso enologico

    Pratica enologica essenziale

    Per l’elaborazione dei vini rosati è autorizzato l’uso del carbone per uso enologico per i mosti nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata.

    2.   Arricchimento

    Pratica enologica essenziale

    Le tecniche sottrattive di arricchimento sono autorizzate per i vini rossi entro il limite di un tasso massimo di concentrazione del 10 %. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale del lotto oggetto di trattamento è pari o inferiore all’1 %.

    In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 % per i vini rossi e del 13 % per i vini rosati e bianchi. Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’UE e nel «Code rural et de la pêche maritime» (codice rurale e della pesca marittima).

    3.   Densità

    Pratica colturale

    La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri. È tuttavia consentito di ridurre tale densità a 3 300 ceppi per ettaro. In tal caso la distanza tra i filari non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metri.

    4.   Irrigazione

    Pratica colturale

    È vietata l’irrigazione.

    5.   Potatura

    Pratica colturale

    Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura a Guyot, a sperone in cordone di Royat o potatura corta.

    Per le vigne con densità di impianto > 4 000 ceppi/ha, il numero massimo di gemme franche per ettaro è di 60 000 e 16 per ceppo.

    Per le vigne con densità di impianto < 4 000 ceppi/ha, il numero massimo di gemme franche per ettaro è di 60 000 e 20 per ceppo.

    5.2.   Rese massime

    1.

    Vino bianco

    77 ettolitri per ettaro

    2.

    Vino rosso

    68 ettolitri per ettaro

    3.

    Vino rosato

    72 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Dordogne (sulla base del codice geografico ufficiale al 26 febbraio 2020):

    Comuni interamente compresi:

     

    Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues, Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, (Le) Fleix, Fonroque, (La) Force, Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, (Les) Lèches, Lembras, Lunas, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier, Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Plaisance, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-de-Saussignac, Razac-d’Eymet, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Capraise-d’Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Géry, Saint-Julien-Innocence-Eulalie, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-d’Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d’Eyraud, Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Serres-et-Montguyard, Sigoulès-et-Flaugeac, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.

    Comuni parzialmente compresi:

     

    Beaumontois en Périgord solo per il territorio dell’ex comune di Nojals-et-Clotte che è divenuto comune delegato all’interno di Beaumontois en Périgord in data 1° gennaio 2016, Eyraud-Crempse-Maurens solo per il territorio dell’ex comune di Maurens che è divenuto comune delegato all’interno di Eyraud-Crempse-Maurens in data 1° gennaio 2019.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Cabernet franc N

    Cabernet-Sauvignon N

    Cot N - Malbec

    Merlot N

    Muscadelle B

    Sauvignon B - Sauvignon blanc

    Sauvignon gris G - Fié gris

    Semillon B

    Ugni blanc B

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    La regione agricola, nota come «Périgord pourpre» (Périgord porpora), è composta da un mosaico di territori che consentono di elaborare una gamma di prodotti originali.

    Il buon regime idrico dei suoli, associato al clima oceanico mitigato, garantisce una buona maturità fenolica delle uve, che si riflette in particolare nella struttura tannica dei vini rossi e nel colore intenso dei vini rosati, principalmente a base di Cabernet. I vini bianchi devono ai suoli la loro acidità e le caratteristiche floreali e/o fruttate, caratteristiche sono dovute all’assemblaggio dei vitigni.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

    Descrizione della condizione:

    la zona di prossimità immediata è costituita dal territorio dei seguenti comuni (sulla base del codice geografico ufficiale al 26 febbraio 2020):

    dipartimento della Dordogne: Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps; dipartimento della Gironde: Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Margueron, Pineuilh, Puisseguin, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion;

    dipartimento di Lot-et-Garonne: Duras, Loubès-Bernac e Saint-Jean-de-Duras.

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    l’etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Bergerac» può precisare l’unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica più ampia può essere indicata anche su prospetti e contenitori di qualsiasi tipo. Le dimensioni dei caratteri dell’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    il termine «sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta dei vini bianchi. Il termine «demi-sec» figura obbligatoriamente sull’etichetta dei vini rosati con un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio + fruttosio) compreso tra 4 e 10 grammi per litro.

    Link al disciplinare del prodotto

    http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a078cfed-a9b4-4684-997f-6fc1ea003699


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


    Top