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Document 52021XC0413(02)

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 2021/C 129/12

C/2021/2489

GU C 129 del 13.4.2021, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/18


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 129/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«CHUFA DE VALENCIA»

n. UE: PDO-ES-0055-AM02 – 28.10.2016

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Chufa de Valencia» (Organismo di controllo della denominazione d’origine protetta «Chufa de Valencia»)

Plaza Constitució 17, 46120 Alboraia

Telefono: +34 963690499

E-mail: info@chufadevalencia.org

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [organismo di controllo]

4.   Tipo di modifica

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Modifica 1:

Inserimento di un nuovo nome del prodotto: «Xufa de València».

Motivazione della modifica 1:

Dato che le lingue ufficiali della comunità autonoma di Valencia sono il castigliano e il valenziano, si chiede che il nome del prodotto protetto appaia in entrambe le lingue.

Sezione interessata dalla modifica 1:

Disciplinare: «A) Nome del prodotto», «B) Descrizione del prodotto», «H) Etichettatura»

Documento unico: «1. Nome; 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1."

Testo attualmente registrato:

(Il testo è esattamente lo stesso nel disciplinare e nel documento unico)

Nome del prodotto

«Chufa de Valencia»

Descrizione del prodotto

«La “Chufa de Valencia” è il cipero raccolto, lavato, essiccato (tenore di umidità tra 6,5 % e 12 %) e selezionato (calibro superiore a 3 mm).»

«La composizione chimica della “Chufa de Valencia” protetta dalla denominazione di origine riferita a peso di materia secca è: […].»

Testo proposto:

Nome del prodotto

«Chufa de Valencia»/«Xufa de València»

Descrizione del prodotto

«La “Chufa de Valencia”/“Xufa de València” è il cipero raccolto, lavato, essiccato (tenore di umidità tra 6,5 % e 12 %) e selezionato (calibro superiore a 3 mm).»

«La composizione chimica della “Chufa de Valencia”/“Xufa de València” protetta dalla denominazione di origine riferita a peso di materia secca è: [...]».

Etichettatura

Sulle etichette apposte sull’imballaggio le imprese devono obbligatoriamente riportare un riferimento alla denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia»/«Xufa de València», insieme all’etichetta numerata rilasciata dall’organismo di controllo che consente il tracciamento del prodotto durante la commercializzazione. Le etichette saranno fornite a tutti i produttori che rispettano il disciplinare.

Modifica 2:

Norme in materia di etichettatura

In base alla modifica proposta, le etichette devono recare il riferimento alla denominazione di origine a fianco dell’etichetta numerata rilasciata dall’organismo di controllo.

Motivazione della modifica 2:

La modifica mira a garantire la tracciabilità e il monitoraggio del prodotto.

Sezione interessata dalla modifica 2:

Disciplinare: «H) Etichettatura»

Documento unico: 3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Testo proposto:

Etichettatura

Sulle etichette apposte sull’imballaggio le imprese devono obbligatoriamente riportare un riferimento alla denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia»/«Xufa de València», insieme all’etichetta numerata rilasciata dall’organismo di controllo che consente il tracciamento del prodotto durante la commercializzazione. Le etichette saranno fornite a tutti i produttori che rispettano il disciplinare.

Modifica 3:

Estensione della zona geografica

La modifica propone l’ampliamento della zona di produzione affinché comprenda i comuni di Aldaia, Náquera e Puzol.

Motivazione della modifica 3:

Motivo: i tre comuni vantano lo stesso legame con la coltivazione del cipero presentato dagli altri comuni attualmente protetti. Possiedono condizioni pedoclimatiche identiche nonché la stessa conoscenza e tradizione rispetto alla coltivazione dei ciperi.

Sezione interessata dalla modifica 3:

Disciplinare: «C) Zona geografica»

Documento unico: 4. Delimitazione concisa della zona geografica

Testo attualmente registrato:

(Il testo non è esattamente lo stesso nel disciplinare e nel documento unico)

La zona di produzione dei ciperi protetti è ubicata nella Horta Nord di Valencia, e comprende i territori municipali di: Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepós i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Meliana, Moncada, Museros, Paterna, Rocafort, Tavernes Blanques, Valencia e Vinalesa.

Si tratta di una zona pianeggiante, caratteristica delle aree sedimentarie sulla costa del Mediterraneo, con umidità relativa elevata e limitata escursione termica durante il giorno, per effetto della vicinanza del mare.

Testo proposto:

Per assicurare che il contenuto in questione sia coerente tra il disciplinare e il documento unico, si propone di formulare le sezioni come segue:

«La zona di produzione dei ciperi protetti è ubicata nell’Horta di Valencia e ha una dimensione di circa 420 ettari. Comprende i territori municipali di Aldaia, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Meliana, Moncada, Museros, Nàquera, Paterna, Puçol, Rocafort, Tavernes Blanques, València e Vinalesa, tutti ubicati nella provincia di Valencia.»

Modifica 4:

Modifica della procedura di analisi

Motivazione della modifica 4:

La procedura di controllo eseguita sul prodotto protetto include l’analisi fisico-chimica e morfologica, che ne garantisce la qualità e ne dimostra l’origine, assicurando il rispetto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare. Si ritiene pertanto necessario sostituire il riferimento all’analisi sensoriale con un riferimento all’analisi morfologica.

Inoltre, quanto sopra coincide ed è coerente con il punto 5.1. del documento unico che afferma: «Tra i parametri chimici che determinano la qualità del cipero, i valori che principalmente caratterizzano le differenze di qualità del cipero di Valencia sono i tenori di grassi e proteine, che sono inferiori rispetto ad altri tipi di cipero».

Sezione interessata dalla modifica 4:

Disciplinare: «D) Elementi che garantiscono che il prodotto è originario della zona» (controlli e certificazione)

Testo attualmente registrato:

Controlli e certificazione:

sono aspetti fondamentali che garantiscono l’origine del prodotto e comprendono i seguenti procedimenti:

i ciperi dolci sono sottoposti ad analisi fisica, chimica e organolettica per garantirne la qualità.

Testo proposto:

Controlli e certificazione:

sono aspetti fondamentali che garantiscono l’origine del prodotto e comprendono i seguenti procedimenti:

i ciperi dolci sono sottoposti ad analisi fisica, chimica e morfologica per garantirne la qualità.

Modifica 5:

Modifica delle date delle piantagioni tardive nell’ambito del calendario di piantagione

Motivazione della modifica 5:

Secondo l’attuale versione del disciplinare (Metodo di produzione — descrizione della coltivazione), le piantagioni sono ritenute molto precoci se effettuate tra il 10 marzo e il 7 aprile, precoci se effettuate tra l’8 e il 30 aprile, medie se effettuate tra il 1o e il 20 maggio e tardive se effettuate tra il 25 e il 20 giugno. Il testo contiene due errori redazionali:

a)

in primo luogo, non sono indicate le piantagioni effettuate tra il 20 maggio e il 20 giugno;

b)

in secondo luogo, le piantagioni tardive sono erroneamente descritte come quelle effettuate tra il 25 e il 20 giugno.

Sezione interessata dalla modifica 5:

Disciplinare: «E) Metodo di produzione» (Descrizione della coltivazione)

Testo attualmente registrato:

«Tardiva: 25 - 20 giugno.»

Testo proposto:

«Tardiva: 21 maggio - 20 giugno.»

modifica 6:

Correzioni al testo.

Nella sezione E) del disciplinare, "Metodo di produzione – Operazioni post-raccolta", è proposto quanto segue:

a)

al punto 1, sostituire la parola "albedo" con la parola "lavaggio", poiché la prima non ha alcun significato. Si tratta di un errore grammaticale;

b)

perfezionare la formulazione del punto 6 per riflettere correttamente l’operazione che descrive.

Motivazione della modifica 6:

Lo scopo della modifica è fornire coerenza e significato al testo.

Sezione interessata dalla modifica 6:

Disciplinare: «E) Metodo di produzione — Operazioni post-raccolta» (punti 1 e 6)

Testo attualmente registrato:

«OPERAZIONI POST-RACCOLTA

1.

Lavaggio: i ciperi appena raccolti sono sottoposti a un processo di albedo per rimuovere le impurità (terra, pietre, residui di coltivazione ecc.), che si svolge all’interno di impianti di lavaggio industriali.

(…)

6.

Controllo della qualità: operazione intesa ad assicurare che gli imballaggi siano adeguati in termini di peso, materiali estranei, ciperi difettosi e rispetto delle tolleranze previste dalla legislazione pertinente.»

Testo proposto:

«OPERAZIONI POST-RACCOLTA

1.

Lavaggio: i ciperi appena raccolti sono sottoposti a un processo di lavaggio per rimuovere le impurità (terra, pietre, residui di coltivazione, ecc.), che si svolge all’interno di impianti di lavaggio industriali.

(…)

6.

Controllo della qualità: operazione intesa ad assicurare che i ciperi imballati siano adeguati in termini di peso, materiali estranei, ciperi difettosi e rispetto delle tolleranze previste dalla legislazione pertinente.»

Modifica 7:

Cambio d’indirizzo dell’organismo di controllo

Motivazione della modifica 7:

L’indirizzo dell’organismo di controllo è cambiato.

Sezione interessata dalla modifica 7:

Disciplinare: «G) Organismo di controllo»

Testo attualmente registrato:

G)   Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare spetta all’organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia».

Indirizzo: C/Poeta Eduardo Buil, 5-6a.- 46020 Valencia

Telefono: (34) 963690499

Fax: (34) 963690499

E-mail: info@chufadevalencia.org

Sito web: www.chufadevalencia.org

Testo proposto:

G)   Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare spetta all’organismo di controllo della denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia».

Indirizzo: Plaza Constitució 17, 46120 Alboraia

Telefono: +34 963690499

Fax: +34 963690499

E-mail: info@chufadevalencia.org

Sito web: www.chufadevalencia.org

DOCUMENTO UNICO

«CHUFA DE VALENCIA»/«XUFA DE VALÈNCIA»

n. UE: PDO-ES-0055-AM02 – 28.10.2016

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome (della DOP o IGP)

«Chufa de Valencia»/«Xufa de València»

2.   Stato membro o paese terzO

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Nome: «Chufa de Valencia»/«Xufa de València».

Descrizione del prodotto: tubero della varietà — popolazione di cipero (Cyperus esculentus L. var. sativus Boeck), di varie forme e grandezze, con buccia sottile, tessuto suberificato ed alto tenore di grassi e zuccheri.

La «Chufa de Valencia»/«Xufa de València» è il cipero raccolto, lavato, essiccato (tenore di umidità tra 6,5 e 12 %) e selezionato (calibro superiore a 3 mm).

I ciperi selezionati devono avere un aspetto tipico, essere sani, interi, puliti ed esenti da alterazioni che possano pregiudicarne il consumo e la conservazione.

La composizione chimica della «Chufa de Valencia» / «Xufa de València» protetta dalla denominazione di origine riferita a peso di sostanza secca è:

zuccheri: uguale o superiore all’11 %.

grassi: uguale o superiore al 25 %.

proteine: uguale o superiore al 6,5 %.

amido: uguale o superiore al 25 %.

fibra grezza: uguale o superiore al 5 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La piantagione, effettuata nei mesi da marzo a giugno; il raccolto, che inizia alla fine di ottobre.

Il lavaggio e l’essiccazione del cipero, che si estendono su un arco di tre mesi. Le caratteristiche climatiche della zona, così come le buone pratiche degli agricoltori esperti sono fondamentali per la corretta essiccazione artigianale del prodotto e affinché i tuberi raggiungano la composizione finale desiderata.

La pulizia del cipero, durante la quale i ciperi essiccati sono sottoposti a un nuovo procedimento di pulizia per eliminare i tuberi difettosi. Grazie alla lunga esperienza dei produttori della zona, questa operazione permette di eliminare completamente tutti i tuberi non conformi alle condizioni adeguate.

La selezione e la classificazione, durante le quali i ciperi essiccati e puliti sono selezionati per eliminare i residui di coltivazione, i ciperi danneggiati dai parassiti o con altri tipi di difetti e se del caso sono classificati per calibro. Sono le ultime fasi per l’ottenimento del prodotto finito descritto al punto 3.2. La conoscenza del cipero acquisita dai produttori, congiuntamente alle tecniche sviluppate e ai mezzi di cui essi dispongono fanno sì che la selezione e la classificazione dei ciperi avvenga in modo soddisfacente, permettendo così l’ottenimento del prodotto finale.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sulle etichette apposte sull’imballaggio le imprese devono obbligatoriamente riportare un riferimento alla denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia»/«Xufa de València», insieme all’etichetta numerata rilasciata dall’organismo di controllo che consente il tracciamento del prodotto durante la commercializzazione. Le etichette saranno fornite a tutti i produttori che rispettano il disciplinare.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dei ciperi protetti è ubicata nell’Horta di Valencia e ha una dimensione di circa 420 ettari. Comprende i territori comunali di: Aldaia, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Meliana, Moncada, Museros, Nàquera, Paterna, Puçol, Rocafort, Tavernes Blanques, València e Vinalesa, tutti ubicati nella provincia di Valencia.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

1.   Fattori naturali

Orografìa: zona pianeggiante, caratteristica delle aree sedimentarie sulla costa del Mediterraneo.

Suolo: terreni di tessitura franco-sabbiosa, con buon drenaggio e ben livellati.

Terreni di consistenza leggera, sciolti, con sabbia fina e liberi da malerbe.

Clima: mediterraneo con umidità relativa elevata e limitata escursione termica durante il giorno, per effetto della vicinanza del mare che agisce come ammortizzatore termico.

L’umidità relativa elevata favorisce la coltivazione, data la limitata pluviometria nella comarca.

Idrologia: zona di scarsa pluviometria (circa 400 mm l’anno). La zona di produzione è percorsa da una rete di canali che partono dal fiume Turia, utilizzati durante il periodo estivo.

2.   Fattori umani

Il cipero fu introdotto in Spagna dagli arabi nel secolo VIII, come raffinatezza gastronomica e base della bevanda rinfrescante ottenuta dalla sua macerazione. Nel secolo XIII, in periodo di cultura islamica, la sua coltivazione si estese alla zona mediterranea dell’attuale Comunidad Valenciana. Nel 1975 A. J. Cavanilles parla dell’esistenza di 15 ettari coltivati a cipero in Alboraia e Almàssera e fornisce dati relativi ai metodi di coltivazione e al consumo. Ricercatori della zona hanno pubblicato numerosi studi relativi al cipero, alle caratteristiche, alla microbiologia e alla bevanda ottenuta dalla macerazione.

La coltivazione del cipero è tradizionale di questa zona geografica e riveste notevole importanza socioeconomica, in quanto costituisce il mezzo di sostentamento principale di oltre 500 agricoltori che possiedono conoscenze tecniche approfondite delle pratiche di coltivazione, fondamentali per la preparazione del terreno, piantagione, gestione della coltivazione, raccolta ed essiccatura per ottenere un prodotto finale di massima qualità.

5.2.   Specificità del prodotto

Tra i parametri chimici che determinano la qualità del cipero, i valori che principalmente caratterizzano le differenze di qualità del cipero di Valencia sono i tenori di grassi e proteine, che sono inferiori rispetto ad altri tipi di cipero. Inoltre la buccia del cipero di Valencia è più fine di quella di altri ciperi. Il cipero di Valencia ha quindi sapore più dolce e intenso, buccia più sottile e dimensioni più grandi e uniformi.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La climatologia della zona interviene in modo decisivo nella germinazione, crescita e produzione del cipero. Questo fattore, associato alle condizioni pedologiche del terreno, dovute principalmente ai depositi di sabbia del mare nel corso degli anni, offre l’ambiente ideale per il suddetto sviluppo, di dimensioni e qualità del tubero: un sapore più dolce e intenso, buccia più sottile e dimensioni più grandi e uniformi.

La coltivazione del prodotto richiede temperature medie elevate, da 13 °C a 25 °C e assenza di gelate nei mesi vegetativi in modo che il tubero possa germogliare e svilupparsi. Inoltre l’umidità relativa elevata favorisce la coltivazione, data la limitata pluviometria di questa comarca. Tutte queste condizioni sono presenti nella zona delimitata della DOP come già è stato esposto al punto 5.1.

Anche il fattore umano determina la qualità del prodotto, ossia le buone pratiche degli esperti agricoltori della zona di produzione che coltivano il prodotto. Concretamente, per ottenere un cipero di qualità adeguata sono essenziali l’integrazione della coltivazione del cipero in rotazione con prodotti dell’agricoltura mediterranea e un controllo efficiente delle malerbe, congiuntamente alle altre fasi fondamentali della coltivazione.

Le fasi successive alla raccolta e, in particolare, l’essiccatura artigianale lenta e attenta che modifica la composizione chimica dei tuberi del cipero, conferiscono alla «Chufa de Valencia» le caratteristiche che le sono proprie.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

http://www.agroambient.gva.es/documents/163228750/166998507/PLIEGO+DE+CONDICIONES+CHUFA2018cast.pdf/1a636a37-acc8-4d07-8c95-688fb3286861


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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