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Document 62018TA0608
Case T-608/18: Judgment of the General Court of 10 June 2020 — Sammut v Parliament (Civil service — Officials — Rights and obligations of officials — Publication of a matter dealing with the work of the European Union — Obligation to provide information in advance — Article 17a of the Staff Regulations — Staff report — Liability)
Causa T-608/18: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Sammut / Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Diritti e obblighi del funzionario – Pubblicazione di un documento il cui oggetto riguarda l’attività dell’Unione – Obbligo di informazione preventiva – Articolo 17 bis dello Statuto – Rapporto informativo – Responsabilità»)
Causa T-608/18: Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Sammut / Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Diritti e obblighi del funzionario – Pubblicazione di un documento il cui oggetto riguarda l’attività dell’Unione – Obbligo di informazione preventiva – Articolo 17 bis dello Statuto – Rapporto informativo – Responsabilità»)
GU C 247 del 27.7.2020, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/8 |
Sentenza del Tribunale del 10 giugno 2020 — Sammut / Parlamento
(Causa T-608/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Diritti e obblighi del funzionario - Pubblicazione di un documento il cui oggetto riguarda l’attività dell’Unione - Obbligo di informazione preventiva - Articolo 17 bis dello Statuto - Rapporto informativo - Responsabilità»)
(2020/C 247/13)
Lingua processuale: il maltese
Parti
Ricorrente: Mark Anthony Sammut (Foetz, Lussemburgo) (rappresentante: P. Borg Olivier, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentante: M. Sammut e I. Lázaro Betancor, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, in sostanza, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 4 gennaio 2018 nella parte in cui non ha accolto la richiesta del ricorrente di rimuovere una valutazione dal suo rapporto informativo per l’anno 2016 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mark Anthony Sammut è condannato alle spese. |