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Document 52020XC0306(06)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 73/11

PUB/2020/20

GU C 73 del 6.3.2020, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 73/37


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 73/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Corbières»

PDO-FR-A0671-AM02

Data della comunicazione: 20 dicembre 2019

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica e zona di prossimità immediata

Nella sezione IV del disciplinare, i punti 1 e 3 relativi alla zona geografica e alla zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in relazione ai riferimenti del codice geografico ufficiale del 2019.

Nello specifico, nell’elenco dei comuni che compongono la zona geografica è stato aggiornato il nome di tre comuni: «Fraisse-des-Corbières», «Mayronnes» e «Portel-des-Corbières»; questo aggiornamento non costituisce una modifica della zona geografica.

Quanto all’elenco dei comuni della zona di prossimità immediata, è stato aggiornato il nome di un comune: «Opoul-Perillos», nel dipartimento dei Pirenei Orientali; questo aggiornamento non costituisce una modifica della zona di prossimità immediata.

I punti «zona geografica delimitata» e «condizioni supplementari - zona di prossimità immediata» del documento unico sono stati aggiornati di conseguenza.

2.   Tipo di vitigni

Nella sezione V del disciplinare sono state incluse varietà secondarie per garantire un migliore adattamento del materiale vegetale alle condizioni pedoclimatiche della zona geografica. Il profilo dei vini della DOC è mantenuto e l’aggiunta è effettuata solo fino a un massimo del 10 % delle viti messe a dimora.

In rosso: aggiunta del Marselan N come varietà accessoria

In rosato e bianco: aggiunta del Carignan blanc B e del Viognier B

In rosato: il Piquepoul noir N passa da varietà principale a varietà secondaria, mentre il Muscat à petits grains blancs B viene rimosso dall’elenco delle varietà secondarie, perché non utilizzato per produrre i vini della DOC.

I punti «varietà principali di uve da vino» e «varietà secondarie di uve da vino» del documento unico sono stati modificati di conseguenza.

3.   Rese dei vini rossi

Le rese dei vini rossi (sezione VIII del disciplinare) sono state ridotte rispetto a quelle dei vini rosati e bianchi, passando da 60 hl/ha, precedentemente previste per tutti i vini, a 58 hl/ha.

Il documento unico è stato aggiornato con i valori delle rese.

In relazione alla modifica delle rese dei vini rossi, anche la produzione media massima per parcella per i vini rossi, indicata nella sezione VI «Gestione del vigneto» del disciplinare, è stata ridotta ed è ora di 8 500 kg/ha invece dei 9 000 kg/ha inizialmente previsti per tutti i vini. Questa modifica non incide sul documento unico.

4.   Aggiornamento della formulazione della voce «Etichettatura»

Nella sezione XII, punto 2, lettera b), del disciplinare, la formulazione della disposizione particolare relativa all’etichettatura è stata aggiornata senza essere modificata.

La formulazione precedente era:

«- L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia “Languedoc”.

Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata».

Il termine «denominazione» è stato sostituito con «unità geografica».

L’espressione «denominazione di origine controllata» è stata sostituita con «denominazione di origine».

La formulazione del punto «Condizioni supplementari - etichettatura» è stata aggiornata.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Corbières

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche

Si tratta di vini secchi fermi bianchi, rosati e rossi.

I vini bianchi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11,5 %,

mentre i vini rossi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Nella fase di confezionamento e di immissione in commercio, i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

Nella fase di condizionamento e di immissione in commercio, i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale a 14 % presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro, mentre i vini rossi con un titolo alcolometrico superiore a 14 % presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro. Nel caso dei vini bianchi e rosati, il tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) è inferiore o uguale a 4 grammi per litro.

I tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Descrizione dei vini rossi

Il vino rosso secco è ottenuto dall’assemblaggio di almeno due vitigni, tra cui il Carignan N è spesso presente. Questa varietà contribuisce alla struttura dei vini mentre gli altri vitigni apportano rotondità e complessità aromatica.

Si tratta di vini generalmente equilibrati, strutturati e potenti, spesso con note intense di frutti rossi e spezie.

Presentano un buon potenziale di invecchiamento, ma possono anche essere consumati giovani.

Descrizione dei vini rosati

Il vino rosato è un vino secco; al naso si distingue per eleganza e il più delle volte rivela note floreali e fruttate. L’attacco in bocca è fresco e prosegue con una bella rotondità.

Descrizione dei vini bianchi

Il vino bianco è un vino secco, caratterizzato per lo più da aromi eleganti di fiori bianchi e da un equilibrio di rotondità e finezza.

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

Per la produzione dei vini rosati, è ammesso l’impiego del carbone per uso enologico da parte del vinificatore esclusivamente nei mosti provenienti dalla pressa e nei vini nuovi ancora in fermentazione e in una proporzione non superiore al 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro.

Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,5 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

Le viti sono allevate ad alberello e sottoposte a potatura corta con un massimo di 6 speroni per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

Le viti sono allevate a cordone di Royat e sottoposte a potatura corta:

con un massimo di 6 speroni per ceppo e al massimo 2 gemme franche per sperone; oppure

con un massimo di 10 speroni per ceppo e al massimo 1 gemma franca per sperone.

L’irrigazione può essere autorizzata.

b.   Rese massime

Per i vini bianchi e rosati:

60 ettolitri per ettaro

Per i vini rossi:

58 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Aude secondo il codice ufficiale geografico del 2019:

Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fraisse-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Mayronnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Vermentino B – Rolle

 

Carignan N

 

Grenache N

 

Lledoner pelut N

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Syrah N - Shiraz

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Marsanne B

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Grenache blanc B

 

Macabeu B - Macabeo

 

Roussanne B

8.   Descrizione del legame/dei legami

Il massiccio delle Corbières forma una barriera naturale, storica e culturale con la regione del Rossiglione. I suoi vigneti sono aperti sul mar Mediterraneo e la pianura della Linguadoca. A lungo confinante con la Spagna, la regione delle Corbières ha perso il suo status di zona di frontiera nel 1659, con la firma del trattato dei Pirenei con cui la «Catalogna del Nord» è stata annessa alla Francia.

Lunga 60 chilometri, dalla costa di Narbonne fino alle porte di Carcassonne, la regione delle Corbières presenta una successione di diversi bacini, divisi in quattro o cinque unità geografiche ben distinte, che si intrecciano in questo massiccio unico nel suo genere.

Il clima mediterraneo permea tutto il massiccio e, ad eccezione delle vette, la vegetazione mediterranea è dominante e si contende lo spazio con la vite, nel cuore di una regione molto arida e solcata dai venti per quasi 300 giorni all’anno.

Nel corso delle generazioni i produttori hanno costruito le «Corbières» in questo territorio frammentato e luminoso ma difficile, in cui i rari episodi piovosi dell’autunno e della primavera si manifestano talvolta con violenza.

I viticoltori sono stati in grado di realizzare un impianto ragionato dei vitigni, selezionando pratiche colturali e metodi di gestione in base alle diverse condizioni.

Ad esempio, il vitigno Carignan N, molto presente e perfettamente idoneo al clima caldo, secco e ventilato della zona, resta il vitigno d’elezione delle condizioni più difficili. Si trovano anche le varietà Grenache N, Mourvèdre N e Syrah N; quest’ultima, precoce, è impiantata nei terreni più profondi e freschi ed è generalmente palizzata, essendo sensibile al vento. Il vitigno Mourvèdre N, più tardivo, si trova invece nei terreni più caldi, sulla frangia costiera e nelle zone riparate. Quanto alla varietà Grenache N, è onnipresente e insieme al vitigno Carignan N occupa i pendii magri e aridi.

Scegliendo per ciascun vitigno le condizioni geografiche più idonee all’interno della denominazione, i viticoltori sono in grado di rivelare, da un lato, il potenziale delle zone magre e sassose che conferiscono ai vini rossi struttura e potenza e, dall’altro, il potenziale dei terreni più profondi e freschi che conferiscono ai vini rosati i caratteristici aromi fruttati, non senza valorizzare le parcelle riparate che permettono ai vini rossi e rosati di esprimere morbidezza tannica e caratteristiche note fruttate (nei vini rossi, soprattutto di frutti rossi). Il caldo clima mediterraneo permette infine di ottenere vini bianchi rotondi ed equilibrati.

La complementarietà dei vitigni costituisce la forza dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Corbières». Questi vini rinomati sono a lungo rimasti appannaggio di un commercio locale molto sviluppato, che ne ha permesso un’ampia diffusione sul mercato francese.

Dalla cima delle loro creste calcaree, i «cinque figli di Carcassonne» - i castelli di Peyrepertuse, Puylaurens, Quéribus, Termes e Aguilar - testimoniano il turbolento passato delle «Corbières», quando sulla montagna si consumava la tragedia dei Catari. I resti delle magnifiche abbazie di Lagrasse e Fontfroide ricordano il ruolo fondamentale dei monaci nell’impianto della vite: unica pianta capace di valorizzare al meglio le magre terre aride lasciate dalla gariga, dalla landa e dalle rocce e che ha dato ai produttori delle «Corbières» motivo di orgoglio e dinamismo nel difendere la reputazione della loro denominazione di origine controllata.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Il nome della località accatastata è menzionato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine protetta.

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome dell’unità geografica più ampia «Languedoc».

Le dimensioni dei caratteri di questa denominazione non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell’Aude: Argens-Minervois, Armissan, Auriac, Badens, Blomac, Bouilhonnac, Carcassonne, Castelnau-d’Aude, Clermont-sur-Lauquet, Coursan, Cuxac-d’Aude, Fajac-en-Val, Fleury, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Lairière, Mailhac, Marcorignan, Marseillette, Mas-des-Cours, Massac, Montjoi, Moussan, Mouthoumet, Palaja, Paraza, Puicheric, Raissac-d’Aude, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Martin-des-Puits, Soulatgé, Tourouzelle, Trèbes, Villedaigne, Vinassan;

Dipartimento dei Pirenei Orientali: Le Barcarès, Maury, Opoul-Périllos, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-72919cce-47ac-43c8-bbfd-7524f14d9e66


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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