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Document 52020XC0304(03)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 70/05

    PUB/2019/182

    GU C 70 del 4.3.2020, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 70/20


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2020/C 70/05)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Coteaux du Layon»

    PDO-FR-A0826-AM02

    Data della comunicazione: 13 novembre 2019

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Denominazioni geografiche

    Nel capitolo 1, sezione II, punto 1, dopo la parola «comune» si aggiunge: «(o comuni delegati, ove esistenti)».

    Alcuni comuni, il cui nome può seguire quello della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», si sono recentemente fusi ma sono rimasti comuni delegati all’interno dei nuovi comuni nati da queste fusioni. Finché esistono in quanto tali, essi conservano un ambito territoriale noto e ben definito dal punto di vista amministrativo.

    Viene modificato solo il capitolo 2. Nel prosieguo del disciplinare non si fa alcuna distinzione tra comuni e comuni delegati per quei «comuni» il cui nome può seguire quello della denominazione di origine controllata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    2.   Zona geografica

    La zona geografica è così modificata:

    «a) -

    Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e La Jumellière), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné e Trémont), Passavant-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Martigné-Briand), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

    I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité.

    b) -

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura “Premier cru” integrata dalla denominazione geografica complementare “Chaume”, tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.

    I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

    Modifica redazionale: il nuovo elenco delle entità amministrative tiene conto delle fusioni o di altre modifiche di zonizzazione amministrativa avvenute in seguito all’approvazione del disciplinare. Per rafforzare la certezza del diritto, questo elenco fa riferimento alla versione vigente del codice ufficiale geografico pubblicato annualmente dall’INSEE. Il perimetro della zona geografica resta assolutamente identico.

    Ai fini di una migliore informazione del pubblico viene infine segnalata la disponibilità, sul sito internet dell’INAO, dei documenti cartografici che raffigurano la zona geografica.

    La parte del documento unico relativa alla zona geografica è modificata di conseguenza al punto 6.

    3.   Superficie parcellare delimitata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 2, primo paragrafo, del disciplinare della DOP «Coteaux du Layon», dopo «5 settembre 2007» si aggiungono le parole «e del 19 gennaio 2017».

    Questa modifica ha lo scopo di inserire la data di approvazione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una modifica della superficie parcellare delimitata all’interno della zona geografica di produzione. La delimitazione delle parcelle consiste nell’individuare, all’interno della zona geografica di produzione, le parcelle idonee alla produzione della denominazione di origine protetta in esame.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    4.   Zona di prossimità immediata

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, lettera a), l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

    «—

    Dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

    Dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

    dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

    Dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Champtocé-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Forges, Meigné e Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le-Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée-d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territorio del comune delegato di Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-les-Vignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;

    Dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers».

    Nel capitolo 1, sezione IV, punto 3, lettera b), l’elenco dei comuni è sostituito nel seguente modo:

    «Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).»

    Questa modifica consente di tenere conto delle varie fusioni di comuni avvenute dopo l’ultima versione del disciplinare. Il perimetro della zona di prossimità immediata resta assolutamente identico.

    La parte del documento unico relativa alle condizioni supplementari è modificata di conseguenza al punto 9.

    5.   Disposizioni agroambientali

    Nel capitolo 1, sezione VI, punto 2, si aggiunge il seguente testo: «Nella distanza interfilare è obbligatoria una copertura vegetale controllata, naturale o seminata; in assenza di tale copertura, l’operatore effettua la lavorazione del terreno per gestire la vegetazione naturale o dimostra di utilizzare prodotti di biocontrollo approvati dalle autorità pubbliche in materia di viticoltura. Se su una parcella si utilizzano erbicidi di biocontrollo, è vietato il ricorso ad altri erbicidi».

    Tale modifica s’inserisce nell’ambito dell’attuale evoluzione delle pratiche degli operatori a favore dell’agroecologia in tutti i vigneti dell’Anjou e riflette la crescente sensibilizzazione per la tematica ambientale nei percorsi tecnici. Favorendo la presenza di una copertura vegetale, la pratica della diserbatura meccanica o l’uso di prodotti di biocontrollo, tale modifica conduce a una diminuzione dell’uso degli erbicidi chimici. Tale riduzione degli erbicidi deve portare a un rafforzamento della salvaguardia dei terreni viticoli e alla preservazione delle loro funzionalità naturali (fertilità, biodiversità, depurazione biologica), contribuendo in tal modo alla qualità e alla genuinità dei vini e rafforzando la nozione di «terroir».

    Il documento unico non è interessato da questa modifica.

    6.   Divieto di raccolta

    Nel capitolo 1, sezione VII, punto 1, viene eliminata la frase: «La data di inizio raccolta è stabilita in base alle disposizioni dell’articolo D. 645-6 del codice rurale e della pesca marittima».

    Oggi non è più necessario stabilire una data di inizio raccolta in quanto gli operatori possono ormai contare su un’ampia gamma di strumenti che consentono loro di valutare al meglio la maturazione delle uve. Ogni operatore dispone di vari strumenti e attrezzature, sia individuali che collettivi, che gli permettono di determinare con precisione la data ottimale per iniziare la raccolta in ogni parcella in base agli obiettivi di produzione.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    7.   Capacità del locale di vinificazione

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera d), la frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte la resa media dell’azienda negli ultimi cinque anni» è sostituita dalla frase: «Ogni operatore dispone di una capacità del locale di vinificazione pari ad almeno 1,4 volte il volume medio vinificato degli ultimi cinque anni».

    Nel disciplinare non si faceva riferimento a una capacità volumetrica (espressa in hl o in m3) ma a una resa, ovvero un quantitativo di raccolto diviso per la superficie in produzione (espresso ad esempio in hl/ha). La modifica proposta consente di ovviare a quest’incongruenza in termini di grandezza senza cambiare nulla nella sostanza (il minimo resta fissato a 1,4 volte il volume medio vinificato dall’azienda nelle campagne precedenti).

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    8.   Commercializzazione dei vini

    Nel capitolo 1, sezione IX, punto 5, la lettera b) riguardante la data della commercializzazione dei vini tra depositari autorizzati è cancellata.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    9.   Legame con la zona geografica

    Il legame è stato rivisto per aggiornare il numero dei comuni interessati (13 anziché 27). Nel legame è stato chiarito che le temperature medie sono temperature annue.

    La parte del documento unico relativa al legame è modificata di conseguenza al punto 8.

    10.   Misura transitoria

    Nel capitolo 1, sezione XI, viene aggiunto il seguente testo: «Le disposizioni relative all’obbligo di una copertura vegetale controllata, naturale o seminata nella distanza interfilare o, in assenza di copertura vegetale, l’obbligo per l’operatore di lavorare il terreno o di utilizzare prodotti di biocontrollo per gestire la vegetazione naturale, non si applicano alle parcelle di vigne esistenti alla data di approvazione del presente disciplinare e con una distanza interfilare inferiore o uguale a 1,70 metri».

    La misura transitoria permette di non penalizzare le vigne esistenti, le cui attuali modalità di gestione non sono in linea con le disposizioni agroambientali. Nei vigneti ad alta densità, dove la distanza tra i filari è inferiore o uguale a 1,70 metri, il mantenimento di un inerbimento permanente o la lavorazione del terreno possono infatti sollevare problemi tecnici (meccanizzazione, attrezzature, strumenti). Inoltre, nel caso delle vigne basse, l’inerbimento aumenta il rischio delle gelate primaverili. Peraltro, in presenza di una copertura vegetale, tanto più alta è la densità d’impianto quanto maggiore è la concorrenza per l’approvvigionamento idrico tra le viti. Per le viti che saranno piantate dopo l’approvazione del disciplinare occorrerà rispettare con cognizione di causa le disposizioni agroambientali introdotte, indipendentemente dalla densità d’impianto e dalla distanza interfilare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    11.   Registri

    Nel capitolo 2, sezione II, punto 3, l’aggettivo «potenziale» è sostituito con «naturale» e il termine «grado» è sostituito con «titolo alcolometrico volumico naturale».

    Per coerenza con il metodo redazionale utilizzato in tutti i disciplinari della zona di Anjou-Saumur, la dicitura «titolo alcolometrico volumico naturale» sostituisce le espressioni «titolo potenziale» o «grado». Le modifiche in questione migliorano la leggibilità di questi disciplinari. L’armonizzazione delle disposizioni relative alla tenuta dei registri è intesa ad agevolare la stesura del piano di ispezione e il controllo di tali registri.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    12.   Punti principali da verificare

    Il capitolo 3 è stato rivisto per garantire coerenza tra i disciplinari della zona di Anjou-Saumur per quanto riguarda la formulazione dei punti principali da verificare.

    Il documento unico non è interessato da tale modifica.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Coteaux du Layon

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP - Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    Coteaux du Layon

    Si tratta di vini bianchi tranquilli con zuccheri residui, ottenuti da uve del vitigno Chenin B raccolte in sovramaturazione. Caratterizzati da aromi complessi, questi vini sono raffinati, eleganti e idonei all’invecchiamento. Al palato combinano delicatezza e freschezza, potenza e finezza.

    Questi vini presentano:

     

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %;

     

    il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 10 % e 11 % per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %;

     

    un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l;

    i tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    «Sélection de grains nobles»

    I vini che beneficiano della dicitura «Sélection de grains nobles» esprimono tutte le qualità di un’elevata concentrazione delle uve. Sono vini originali che si distinguono per potenza e persistenza aromatica. Gli aromi fruttati e floreali si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita o con sentori di miele. L’equilibrio tra acidità, alcol e untuosità permette a questi vini di evolvere nel tempo verso una maggiore complessità.

    Questi vini presentano:

     

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 %;

     

    un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l;

     

    il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 10 % e 11 % per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 %;

    i tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    Coteaux du Layon, seguita dal nome del comune

    I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», seguita dal nome del comune di provenienza delle uve, presentano in genere un contenuto di zuccheri fermentescibili leggermente superiore. Le differenze nella tipologia dei terreni e nell’esposizione lasciano trapelare alcune differenze tra i vini. Ad esempio, i vini ottenuti dalle uve delle zone collinari di Rochefort-sur-Loire, leggermente esposte a nord, presentano un’accentuata sensazione di mineralità, mentre quelli ottenuti dalle uve provenienti dai pendii esposti a sud di Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou e Saint-Aubin-de-Luigné presentano spesso le note caratteristiche legate allo sviluppo della «muffa nobile» per effetto della Botrytis cinerea. I vini prodotti con le uve provenienti dalle colline poco ripide sulla riva sinistra del Layon, nel territorio dei comuni di Rablay-sur-Layon e Saint-Lambert-du-Lattay, sono potenti e armoniosi.

    Questi vini presentano:

     

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15 %;

     

    un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l;

     

    il titolo alcolometrico effettivo minimo è di 11 % e 12 % per i vini con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 19 %;

    i tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

     

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    «Premier cru Chaume»

    I vini che beneficiano della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume» si distinguono in particolare per finezza ed eleganza e per una grande e interessante complessità aromatica in cui si riscontrano spesso note di frutta candita e di pasta di mela cotogna.

    Questi vini presentano:

     

    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16,5 %;

     

    un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 80 g/l;

    i tenori di acidità totale e di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    11

    Acidità totale minima

     

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    25

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    a.   Pratiche enologiche essenziali

    Uso dei scaglie di legno

    Pratica enologica specifica

    È vietato l’uso di scaglie di legno.

    Arricchimento

    Pratica enologica specifica

    L’arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Sélection de grains nobles» è vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

    Quanto ai vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», è vietato ricorrere a qualsiasi pratica di arricchimento, così come a qualsiasi trattamento termico delle uve raccolte con temperature inferiori a -5 °C.

    Pratica enologica specifica

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», è vietato usare la tramoggia di ricevimento con coclea, la pigiatrice-pompa e la pressa continua.

    L’affinamento dei vini è effettuato in base alle condizioni specificate nel disciplinare.

    Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

    Densità

    Pratica colturale

    I vigneti sono caratterizzati da una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro. Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la raccolta, del diritto alla DOC, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle di vigne la distanza interfilare non può essere superiore a 3 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 metro.

    Nel caso dei vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», le vigne presentano una densità minima di impianto di 4500 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,20 metri e una distanza tra i ceppi dello stesso filare inferiore a 1 metro.

    Potatura e palizzamento della vite

    Pratica colturale

    Le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e un massimo di 4 gemme franche sul capo a frutto.

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», le viti sono potate entro il 30 aprile con la tecnica della potatura mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 10.

    L’altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l’altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 metri dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 metri sopra il filo superiore di palizzamento.

    Le parcelle di vigne con una densità d’impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l’altezza minima dei picchetti di palizzamento fuori terra è di 1,90 metri; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l’altezza minima del filo superiore è di 1,85 metri dal suolo. Queste disposizioni particolari non si applicano ai vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume».

    Irrigazione

    Pratica colturale

    È vietata l’irrigazione.

    Raccolta

    Pratica colturale

    I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. I vini che possono beneficiare della dicitura «Sélection de grains nobles» presentano inoltre una concentrazione sulla pianta, frutto dell’azione della muffa nobile.

    L’uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», è vietato l’uso dei rimorchi autoscaricanti a coclea e dei rimorchi autoscaricanti muniti di pompa a palette; inoltre, nei contenitori utilizzati per il trasporto della vendemmia, l’altezza dell’uva deve essere inferiore o uguale a 1 metro.

    b.   Rese massime

    Coteaux du Layon

    40 ettolitri per ettaro

    «Coteaux du Layon», seguita dal nome del comune di provenienza delle uve

    35 ettolitri per ettaro

    «Coteaux du Layon», seguita della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume»

    30 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    a)

    Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Chanzeaux e La Jumellière), Cléré-sur-Layon, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné, Concourson-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon e Les Verchers-sur-Layon), Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di La Fosse-de-Tigné, Nueil-sur-Layon, Tancoigné, Tigné e Trémont), Passavant-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes e Martigné-Briand), Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

    b)

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio del seguente comune del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Rochefort-sur-Loire.

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

    Chenin B

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    1 -   Informazioni sulla zona geografica

    a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

    I vigneti dei «Coteaux du Layon» occupano le pendici di un paesaggio collinare che si snoda lungo il Layon. Questo fiume scorre nella conca di una piccola valle che, a monte, è orientata a sud-ovest/nord-est, mentre successivamente assume orientamento nord-ovest fino alla confluenza con la Loira, a partire dal comune di Verchers-sur-Layon. Nel 2018 la zona geografica copre il territorio di 13 comuni del dipartimento di Maine-et-Loire distribuiti su entrambe le sponde del fiume Layon.

    I comuni di Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay, i cui nomi possono seguire il nome della denominazione di origine controllata e da cui provengono le uve, formano il cuore di questa zona vitivinicola e sono situati a valle su entrambe le sponde del fiume Layon. Nel territorio del comune di Rochefort-sur-Loire sorge la collina di «Chaume», formata da un meandro rivolto a sud.

    Le parcelle, delimitate con precisione per la vendemmia, presentano terreni formatisi su un substrato scistoso più o meno degradato, eventualmente coperti da formazioni detritiche appartenenti, a seconda della topografia, al Cenomaniano o al Pliocene. Alcune parcelle presentano, occasionalmente, terreni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite), terreni ghiaiosi su puddinga e arenaria del Carbonifero e terreni poco profondi con intercalazioni di quarzo e ftanite del Siluriano.

    La topografia influisce in maniera rilevante sulla configurazione dell’ambiente, tanto che le due sponde del Layon non presentano la stessa tipologia. Le pendici della riva destra sono molto ripide, con una pendenza che raggiunge talvolta il 40 %, spesso ad oltre 60 metri dal livello del fiume, mentre quelle della riva sinistra sono generalmente molto più dolci e le loro cime superano raramente un dislivello di 20 metri dal fiume.

    Seppure diverse, queste parcelle presentano caratteristiche comuni: godono infatti di una buona apertura sul paesaggio e i loro terreni presentano un buon comportamento termico, una riserva idrica molto moderata e sono privi di qualsiasi segno di idromorfia.

    La zona geografica forma un’enclave dal clima poco piovoso, protetta contro l’umidità oceanica dai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue sono dell’ordine di 550-600 millimetri, mentre nello Choletais superano gli 800 millimetri. Qui, durante il ciclo vegetativo della vite, le precipitazioni sono inferiori di 100 millimetri rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C a quelle dell’intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questa zona geografica è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra l’altro dalla presenza di lecci e pini domestici.

    b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

    La presenza dei vigneti nell’Anjou è ben nota sin dal primo secolo d.C. e nel tempo è sempre stata costante. Nel 1529 Bourdigné parla di questi vigneti come di un «capolavoro di Noè». In queste terre la vite prospera a partire dal VI secolo. Nel 1600, nel suo «Théâtre d’agriculture et mesnage des champs», Olivier de Serres fa un’osservazione singolare: «Generalmente in tutte le province di questo regno (...) occorre aspettare che le foglie delle viti siano cadute prima di tagliare l’uva e passando oltre, verso l’Anjou, il Maine e dintorni, che anche l’uva giunta a maturazione cominci a cadere in terra, e questo sia per il clima tardivo sia per la natura di queste uve che si nutrono al gelo...». Se ne deduce che la raccolta tardiva dell’uva costituisce, in queste terre, una pratica di lungo corso.

    È tuttavia con la famiglia dei Plantageneti, a partire dal XII e dal XIII secolo, che i vigneti angioini acquistano la loro notorietà. È proprio con l’influenza del regno di Enrico II e di Eleonora d’Aquitania che il «vin d’Anjou» riesce a raggiungere le tavole più prestigiose. Nel XVI secolo i vigneti dei «Coteaux du Layon» si sviluppano con l’arrivo dei mediatori olandesi che, apprezzando l’attitudine di questi vini per il trasporto via mare, fanno conoscere oltre confine le qualità del vitigno Chenin B. Questi vigneti registrano un forte successo soprattutto nel 1780, anno in cui vengono effettuati i lavori di sistemazione del Layon per il passaggio delle grandi navi della flotta olandese.

    Il vitigno Chenin B sembra essere originario di questa regione. È rustico e il suo potenziale varia notevolmente in base al terreno d’impianto. Inoltre i viticoltori hanno presto compreso l’interesse di raccogliere le uve di questa varietà a maturazione avanzata e con tecniche particolari. Nel 1845 il conte Odart afferma nel «Traité des cépages»: «È inoltre necessario che l’uva sia raccolta solo quando ha superato il grado di maturazione, come quando arriva nel periodo di Ognissanti, quando la tunica, ammorbidita dalle piogge, si sfalda».

    La condizione di sovramaturazione fa quindi parte integrante della raccolta. Nel 1816, nel suo «Topographie de tous les vignobles connus», Jullien precisa che: «Nelle annate buone, si vendemmia più volte: le prime due vendemmie, costituite soltanto dalle uve più mature, servono per la produzione dei vini spediti all’estero, mentre i vini della terza vendemmia sono destinati al consumo interno ...».

    In questa zona vitivinicola alcuni comuni hanno sempre goduto di una grande notorietà, tanto che nella traduzione della «Nuova Geografia Universale» del geografo inglese William Guthrie (1708-1770), pubblicata nel 1802, era già menzionata la maggior parte dei comuni che oggi beneficiano della possibilità di inserire il proprio nome dopo quello della denominazione di origine controllata. Con il decreto di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», datato 18 febbraio 1950, questa possibilità viene offerta ai comuni di Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay.

    La denominazione geografica complementare «Chaume» interessa il territorio di una zona collinare esposta a sud, caratterizzata da una topografia originale e al centro di un meandro, nel comune di Rochefort-sur-Loire, e tra i comuni di Beaulieu-sur-Layon e di Saint-Aubin-de-Luigné. Proprietà di Foulques Nerra trasmessa all’abbazia di Ronceray d’Angers all’inizio dell’XI secolo, questa collina finisce per acquisire ben presto grande notorietà. Più recentemente, e soprattutto dagli anni 1980, i produttori affinano le tecniche di potatura e di gestione della vigna, perfezionano le regole di raccolta e di vendemmia a maturazione ottimale e apportano miglioramenti tecnici al controllo e alla durata di affinamento. Questo impegno collettivo sfocia nel riconoscimento della dicitura «Premier cru».

    2 -   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

    I vini sono raffinati ed eleganti. Sono caratterizzati da una complessità aromatica che al palato combina delicatezza e freschezza, potenza e finezza. I degustatori più esigenti li apprezzano dopo un invecchiamento prolungato.

    I vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Coteaux du Layon», seguita dal nome del comune di provenienza delle uve, presentano in genere un contenuto di zuccheri fermentescibili leggermente superiore. Le differenze nella tipologia dei terreni e nell’esposizione lasciano trapelare alcune differenze tra i vini. Ad esempio, i vini ottenuti dalle uve delle zone collinari di Rochefort-sur-Loire, leggermente esposte a nord, presentano un’accentuata sensazione di mineralità, mentre quelli ottenuti dalle uve provenienti dai pendii esposti a sud di Beaulieu-sur-Layon, Faye-d’Anjou e Saint-Aubin-de-Luigné presentano spesso le note caratteristiche legate allo sviluppo della «muffa nobile» per effetto della Botrytis cinerea. I vini prodotti con le uve provenienti dalle colline poco ripide sulla riva sinistra del Layon, nel territorio dei comuni di Rablay-sur-Layon e Saint-Lambert-du-Lattay, sono potenti e armoniosi.

    I vini che beneficiano della dicitura «Sélection de grains nobles» esprimono tutte le qualità di un’elevata concentrazione delle uve. Sono vini originali che si distinguono per potenza e persistenza aromatica. Gli aromi fruttati e floreali si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita o con sentori di miele. L’equilibrio tra acidità, alcol e untuosità permette a questi vini di evolvere nel tempo verso una maggiore complessità.

    I vini che beneficiano della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume» si distinguono in particolare per finezza ed eleganza e per una grande e interessante complessità aromatica in cui si riscontrano spesso note di frutta candita e di pasta di mela cotogna.

    3 -   Interazioni causali

    Grazie alla combinazione di terreni poco profondi e di una topografia che offre alle parcelle di vigne una buona esposizione, il vitigno Chenin B gode di un approvvigionamento idrico regolare, seppure limitato, che gli permette di esprimere appieno il suo potenziale. In linea con gli usi, la superficie parcellare delimitata classifica solo le parcelle situate lungo i pendii collinari e caratterizzate da terreni poco profondi. Queste condizioni richiedono una gestione ottimale della pianta e il controllo del vigore e del potenziale di produzione, sottolineati nel disciplinare da una pratica di basse rese e di potatura corta.

    Il mesoclima a tendenza meridionale, l’impianto dei vigneti su pendii talvolta ripidi e una gestione adeguata delle vigne favoriscono la concentrazione degli acini per appassimento o essiccazione su ceppo (appassimento sulla pianta), tipici di questi vigneti.

    Inoltre la presenza del fiume permette di superare il semplice stadio di maturazione per raggiungere quello di sovramaturazione, grazie alla formazione delle nebbie mattutine indispensabili allo sviluppo della Botrytis cinerea e quindi della «muffa nobile», soprattutto per i vini che beneficiano della dicitura «Sélection de grains nobles».

    L’attesa della sovramaturazione delle uve, la pratica della vendemmia in autunno avanzato e le cernite manuali successive, realizzate nella stessa parcella per selezionare gli acini naturalmente concentrati o interessati dalla «muffa nobile» («rôties»), testimoniano la competenza dei produttori e una particolare attitudine del vitigno Chenin B. Inoltre, mantenendo la raccolta manuale tradizionale delle uve, i viticoltori contribuiscono a preservare l’originalità e le caratteristiche di questi vigneti collinari.

    L’affinamento dei vini definito dal disciplinare - che può arrivare almeno fino al 1° luglio dell’anno successivo a quello della raccolta per i vini con dicitura «Premier cru» o fino al 1° giugno del secondo anno successivo a quello della raccolta per i vini con dicitura «Sélection de grains nobles» - contribuisce a rafforzare la complessità aromatica percettibile in degustazione, favorendo al contempo una buona attitudine all’invecchiamento in bottiglia. Secondo un detto popolare locale: «I vini dei Coteaux du Layon non muoiono mai, è il tappo a morire».

    Godard Faultrier, storico dell’Anjou del XIX secolo, scrive: «Se qualche angioino si fosse avvicinato all’isola di Giava prima della Rivoluzione e fosse stato introdotto al palazzo del governatore della Compagnia olandese delle Indie orientali, immagino che avrebbe provato un’immensa gioia nel vedere il vino dell’Anjou frizzare nella coppa di questo condottiero che, secondo Voltaire, appariva in pubblico solo adornato del porpora dei re e nel riconoscere da quel colore ambrato i nostri vini più prestigiosi dei Coteaux du Layon».

    Consapevoli di disporre di un territorio d’eccezione che curano con la massima diligenza, i produttori hanno contribuito a sviluppare nel corso delle generazioni la reputazione, ormai internazionale, dei loro vini.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Zona di prossimità immediata

    Quadro normativo:

    legislazione dell’UE

    Tipo di condizione ulteriore:

    deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

    Descrizione della condizione:

    a)

    La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal:

    Dipartimento di Deux-Sèvres: Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Brion-près-Thouet, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Oiron, Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars, Tourtenay, Val en Vignes (ex territori dei comuni delegati di Bouillé-Saint-Paul e Cersay);

    Dipartimento di Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil;

    Dipartimento della Loira Atlantica: Ancenis, Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (ex territorio del comune delegato di Anetz), Vallet;

    Dipartimento di Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Blaison-Saint-Sulpice (ex territori dei comuni delegati di Blaison-Gohier e Saint-Sulpice), Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Les Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital e Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chacé, Champtocé-sur-Loire, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Forges, Meigné e Montfort), Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire (ex territori dei comuni delegati di Juigné-sur-Loire e Saint-Jean-des-Mauvrets), Gennes-Val-de-Loire (ex territori dei comuni delegati di Chênehutte-Trêves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Huillé, Ingrandes-Le-Fresne sur Loire (ex territorio del comune delegato di Ingrandes), Jarzé Villages (ex territorio del comune delegato di Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon (ex territori dei comuni delegati di Les Cerqueux-sous-Passavant e Vihiers), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di La Chapelle-Saint-Florent, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine e Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (ex territorio del comune delegato di Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée-d’Anjou (ex territori dei comuni delegati di Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Laurent-des-Autels e La Varenne), Parnay, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rou-Marson, Saint-Cyr-en-Bourg, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Sigismond, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou (ex territorio del comune delegato di Notre-Dame-d’Allençon), Tuffalun (ex territori dei comuni delegati di Ambillou-Château, Louerre e Noyant-la-Plaine), Turquant, Les Ulmes, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vaudelnay, Verrie, Verrières-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Pellouailles-les-Vignes e Saint-Sylvain-d’Anjou), Villevêque;

    Dipartimento di La Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.

    b)

    Per i vini che possono beneficiare della dicitura «Premier cru» integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2018: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon (ex territori dei comuni delegati di Champ-sur-Layon, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Rablay-sur-Layon e Thouarcé), Brissac Loire Aubance (ex territori dei comuni delegati di Brissac-Quincé e Vauchrétien), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (ex territorio del comune delegato di Chanzeaux), Denée, Doué-en-Anjou (ex territori dei comuni delegati di Brigné e Les Verchers-sur-Layon), Mauges-sur-Loire (ex territori dei comuni delegati di Montjean-sur-Loire e La Pommeraye), Mozé-sur-Louet, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Terranjou (ex territori dei comuni delegati di Chavagnes, Martigné-Briand e Notre-Dame-d’Allençon) e Val-du-Layon (ex territori dei comuni delegati di Saint-Aubin-de-Luigné e Saint-Lambert-du-Lattay).

    Etichettatura: diciture supplementari - comune di provenienza delle uve

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere seguito dal nome del comune di provenienza delle uve conformemente alle norme stabilite dal disciplinare.

    Il nome del comune di provenienza delle uve è scritto in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Etichettatura: dicitura «Sélection de grains nobles»

    Quadro normativo:

    legislazione dell’UE

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione di origine controllata, seguito o meno dal nome del comune di provenienza delle uve, può essere integrato dalla dicitura «Sélection de grains nobles» conformemente alle norme stabilite dal disciplinare.

    I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

    Etichettatura: dicitura «Premier cru»

    Quadro normativo:

    legislazione dell’UE

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    La dicitura «Premier cru» è riservata ai vini della denominazione di origine controllata, integrata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», conformemente alle disposizioni del disciplinare.

    Il nome della denominazione geografica complementare «Chaume» non compare sulla stessa riga della dicitura «Premier cru».

    Il nome della denominazione geografica complementare «Chaume» è scritto in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato con la denominazione geografica «Val de Loire» in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione geografica. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Etichettatura: precisazione di un’unità geografica più piccola e dicitura facoltativa

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:

    che si tratti di una località accatastata;

    che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

    Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Etichettatura: dimensione dei caratteri

    Quadro normativo:

    legislazione nazionale

    Tipo di condizione ulteriore:

    disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione:

    Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7ab93419-47c9-4eb0-94fd-ae83a8828145


    (1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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