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Document 52017IP0487

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI))

GU C 369 del 11.10.2018, p. 11-21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 369/11


P8_TA(2017)0487

Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2017: Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2017 sulla relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017 — Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico (2017/2069(INI))

(2018/C 369/02)

Il Parlamento europeo,

vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017 dal titolo «Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico — Relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017» (COM(2017)0030),

vista la relazione della Commissione del 24 gennaio 2017, elaborata a norma dell'articolo 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sui progressi verso l'effettiva cittadinanza dell'UE 2013-2016 (COM(2017)0032),

visti i risultati della consultazione pubblica sulla cittadinanza dell'UE 2015, condotta dalla Commissione, e i risultati delle indagini Eurobarometro del 2015 sui diritti elettorali e sulla cittadinanza,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti gli articoli 2, 6 e da 9 a 12 del trattato sull'Unione europea (TUE), gli articoli da 18 a 25 TFUE e gli articoli 11, 21 e da 39 a 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta),

visto il rispetto dello Stato di diritto sancito dall'articolo 2 TUE,

visto l'articolo 3, paragrafo 2 TUE, che sancisce il diritto alla libera circolazione delle persone,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 44 della Carta,

visto l'articolo 165 TFUE,

visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 TFUE,

visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

viste le conclusioni del Consiglio del 29 febbraio 2016 sulla strategia per il mercato unico (1), in particolare il documento sui risultati della riunione informale dei centri SOLVIT tenutasi a Lisbona il 18 settembre 2015 (2),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 dal titolo «Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione. Cittadini UE: i vostri diritti, il vostro futuro» (3),

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 dal titolo «Apprendere l'UE a scuola» (4),

vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2016 dal titolo «Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea: relazione annuale 2014» (5),

vista la sua risoluzione del 2 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni (6),

vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 (7) sull'attuazione del programma «L'Europa per i cittadini»,

vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)0411),

vista la relazione della commissione per le petizioni sulle attività del gruppo di lavoro della commissione sulle questioni relative al benessere del minore (8), in particolare le sue conclusioni,

vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2016 sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2015 (9),

visti il parere della commissione per le petizioni del 23 marzo 2017 (10) e il parere della commissione per gli affari costituzionali del 1o giugno 2017 (11) sulla relazione della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE 2015,

viste le audizioni organizzate dalla commissione per le petizioni nel 2016 e nel 2017, in particolare: l'audizione pubblica congiunta dell'11 maggio 2017, organizzata dalle commissioni LIBE, PETI e EMPL, dal titolo «La situazione e i diritti dei cittadini dell'UE nel Regno Unito»; l'audizione pubblica dell'11 ottobre 2016 dal titolo «Ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno»; l'audizione pubblica del 4 maggio 2017 dal titolo «Lotta contro la discriminazione e protezione delle minoranze»; l'audizione pubblica congiunta del 15 marzo 2016, organizzata dalla DG Giustizia e consumatori della Commissione e dalle commissioni LIBE, PETI, AFCO e JURI del Parlamento europeo, dal titolo «La cittadinanza dell'Unione nella pratica», e l'audizione congiunta sull'apolidia, del 29 giugno 2017, organizzata dalle commissioni LIBE e PETI;

viste le audizioni della commissione PETI del 23 febbraio 2016, dal titolo «Ampliare l'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 51)?», del 21 giugno 2016, dal titolo «Trasparenza e libertà di informazione all'interno delle istituzioni dell'Unione europea», e del 22 giugno 2017, dal titolo «Riconquistare la fiducia dei cittadini nel progetto europeo», unitamente alle precedenti audizioni tenutesi nell'ambito della presente legislatura sul diritto di petizione (23 giugno 2015) e sull'iniziativa dei cittadini europei (26 febbraio 2015),

visti gli studi commissionati nel 2016 e nel 2017 dal dipartimento tematico C del Parlamento, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo «Obstacles to the right of free movement and residence for EU citizens and their families» (Ostacoli al diritto di libera circolazione e soggiorno per i cittadini dell'Unione e i loro familiari), «Discrimination(s) as emerging from the petitions received» (Casi di discriminazione emersi nell'ambito delle petizioni ricevute), «The impact of Brexit in relation to the right to petition and on the competences, responsibilities and activities of the Committee on Petitions» (Ripercussioni della Brexit sul diritto di petizione e sulle competenze, responsabilità e attività della commissione per le petizioni) e «The protection pole of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità),

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0385/2017),

A.

considerando che la cittadinanza dell'UE e i diritti connessi sono stati inizialmente introdotti nel 1992 dal trattato di Maastricht e sono stati ulteriormente rafforzati dal trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre 2009, nonché dalla Carta;

B.

considerando che l'esercizio della cittadinanza presuppone quale condizione preliminare la garanzia e il godimento di tutti i diritti umani, in particolare i diritti economici, sociali e culturali;

C.

considerando che un approccio olistico votato al conseguimento degli obiettivi fissati nei trattati dell'UE, quali la piena occupazione e il progresso sociale, è fondamentale per consentire il reale godimento dei diritti e delle libertà connessi alla cittadinanza dell'UE;

D.

considerando che l'accesso alla cittadinanza dell'UE passa attraverso la cittadinanza di uno Stato membro, che è disciplinata dal diritto nazionale; che, al contempo, da tale istituto scaturiscono diritti e doveri che sono stabiliti dal diritto dell'Unione e non dipendono dagli Stati membri; che, in ragione di quanto precede, è altrettanto vero che tali diritti e obblighi non possono essere limitati in modo ingiustificato dagli Stati membri, ivi compresi i loro organi subnazionali; che, nell'ambito dell'accesso alla cittadinanza nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere guidati dai principi del diritto dell'UE, quali i principi di proporzionalità e non discriminazione, entrambi ben definiti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; che, secondo i trattati, tutti i cittadini dell'Unione europea devono ricevere pari attenzione dalle istituzioni dell'UE;

E.

considerando che i cittadini dell'Unione confidano nel fatto che gli Stati membri, ivi compresi gli organi subnazionali, applichino sia il diritto dell'UE che le norme nazionali, condizione indispensabile per l'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione di cui essi sono titolari;

F.

considerando che la valorizzazione della cittadinanza dell'UE è correlata al miglioramento della qualità della democrazia a livello dell'Unione, al concreto godimento dei diritti e delle libertà fondamentali nonché alla possibilità accordata a ciascun cittadino di partecipare alla vita democratica dell'Unione;

G.

considerando che qualsiasi alterazione unilaterale della frontiera di uno Stato membro costituisce quanto meno una violazione dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2 TUE, oltre a mettere a rischio l'esercizio dell'insieme dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;

H.

considerando che il trattato di Lisbona ha consolidato i diritti e le garanzie inalienabili della cittadinanza dell'UE, tra cui la libertà di viaggiare, lavorare e studiare in un altro Stato membro, nonché il diritto di partecipare alla vita politica europea, di promuovere l'uguaglianza e il rispetto della diversità e di essere protetti dalla discriminazione, segnatamente quella basata sulla nazionalità; che l'esercizio sempre maggiore del diritto alla libertà di circolazione all'interno dell'UE nel corso dei decenni scorsi ha determinato l'emergere di famiglie miste, spesso con bambini, caratterizzate da diverse nazionalità; che, nonostante si tratti di una tendenza positiva ai fini del consolidamento della cittadinanza dell'UE quale istituto a sé stante, tale situazione comporta altresì esigenze specifiche e pone sfide che interessano diversi ambiti, ivi compresi aspetti di natura giuridica;

I.

considerando che la prospettiva del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) ha messo in luce l'importanza dei diritti di cittadinanza dell'UE e il loro ruolo fondamentale nella vita quotidiana di milioni di cittadini dell'Unione e ha accresciuto la consapevolezza all'interno dell'UE della potenziale perdita di diritti che la Brexit potrebbe comportare per entrambe le parti, con particolare riguardo per i 3 milioni di cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e l'1,2 milioni di cittadini del Regno Unito residenti nell'UE;

J.

considerando che, a seguito degli ultimi eventi verificatisi nel Regno Unito, la crisi umanitaria dei rifugiati, gli elevati livelli di disoccupazione e povertà e l'ascesa della xenofobia e del razzismo nell'Unione europea mettono in discussione la fiducia riposta nel sistema dell'UE e più in generale nel progetto europeo;

K.

considerando che il diritto alla libera circolazione e l'esercizio di tale diritto sono fondamentali per la cittadinanza dell'UE e integrano le altre libertà del mercato interno dell'Unione; che i giovani europei attribuiscono particolare importanza alla libertà di movimento, che figura al primo posto in termini di riconoscimento e di popolarità tra i cittadini dell'Unione, e che considerano il risultato più positivo conseguito dall'UE dopo quello della pace;

L.

considerando che, come indicato in diverse petizioni ricevute, la libertà di circolazione e il suo esercizio sono stati violati da diversi Stati membri che hanno espulso o minacciato di espellere cittadini europei dal loro territorio;

M.

considerando che, come evidenziato da petizioni e denunce presentate alla Commissione e a SOLVIT, i cittadini dell'UE incontrano notevoli difficoltà nel godere dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali a causa di problemi economici ed occupazionali di rilevante entità, aggravati dagli oneri amministrativi e burocratici presenti nei paesi dell'Unione nonché dalla disinformazione e/o della mancanza di cooperazione da parte delle autorità degli Stati membri;

N.

considerando che il principio di non discriminazione sulla base del sesso, della razza, del colore della pelle, dell'origine etnica o sociale, delle caratteristiche genetiche, della lingua, della religione o delle convinzioni personali, delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, dell'appartenenza ad una minoranza nazionale, del patrimonio, della nascita, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale, sancito dall'articolo 21 della Carta, è l'espressione primaria della cittadinanza dell'Unione europea; che, come risulta dalle petizioni, tale principio è altresì essenziale ai fini dell'esercizio effettivo della libertà di circolazione;

O.

considerando che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze costituisce uno dei valori fondanti dell'UE sanciti dai trattati; che circa l'8 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale e circa il 10 % parla una lingua regionale o minoritaria; che è necessario rafforzare l'effettiva protezione delle minoranze;

P.

considerando che il consolidamento dei diritti dei cittadini e delle istituzioni democratiche passa per la lotta alla discriminazione e alla disparità di genere, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Q.

considerando che la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali, soprattutto in ambito politico e a livello dei quadri aziendali, ostacola lo sviluppo delle capacità e indebolisce la partecipazione delle donne alla vita democratica dell'UE;

R.

considerando che la partecipazione e la leadership femminili nei processi decisionali politici si trovano continuamente confrontate a diversi ostacoli, quali il persistere di stereotipi basati sul genere e le conseguenze della recente crisi economica, unitamente alle sue ripercussioni negative sulle questioni relative all'uguaglianza di genere;

S.

considerando che in tutta l'UE esistono forti disparità in termini di protezione delle vittime di violenza di genere e di violenza domestica nei casi di controversie familiari transfrontaliere;

T.

considerando che la discriminazione cui sono soggette le donne in tutta l'Unione costituisce un ostacolo all'uguaglianza; che le donne sono ancora sottorappresentate sia come elettrici che in posizioni direttive, tanto nei mandati elettivi, quanto nel servizio pubblico, nel mondo accademico, nei media o nel settore privato; che la diffusa pluralità delle discriminazioni subite dalle donne e il numero sproporzionato di donne che si trovano ad affrontare condizioni di povertà ed esclusione sociale rappresentano un ostacolo al pieno esercizio dei loro diritti di cittadinanza;

U.

considerando che il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo, quale sancito dagli articoli 20 e 227 TFUE, e dell'articolo 44 della Carta, è uno dei pilastri della cittadinanza dell'Unione europea e figura al secondo posto fra i diritti di cittadinanza dell'UE più conosciuti, creando un'interfaccia tra i cittadini e le istituzioni europee attraverso un processo che deve essere aperto, democratico e trasparente;

V.

considerando che i diritti fondamentali dei cittadini dell'UE possono essere garantiti mediante un nuovo approccio all'interpretazione dell'articolo 51 della Carta;

W.

considerando che i cittadini europei sono direttamente rappresentati in seno al Parlamento europeo e hanno il diritto democratico di votare e partecipare alle elezioni europee, anche se risiedono in un altro Stato membro; che il diritto di voto alle elezioni europee e locali dei cittadini dell'Unione che hanno esercitato il diritto alla libertà di circolazione non è agevolato e promosso in modo uniforme in tutti gli Stati membri; che da diverse petizioni è emerso che esistono ostacoli burocratici e carenze di natura amministrativa o di altro tipo per quanto concerne l'esercizio del diritto di voto alle elezioni nazionali o regionali del proprio Stato membro d'origine per coloro che risiedono in un altro Stato membro; che vi sono cittadini che subiscono limitazioni di tale diritto democratico, come nel caso delle persone con disabilità negli Stati membri che, pur avendo ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, non hanno tuttavia assolto l'obbligo di riformare la normativa elettorale per consentire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto di voto;

X.

considerando che i cittadini hanno il diritto di organizzare o sostenere, insieme ad altri cittadini dell'Unione di qualsiasi Stato membro, un'iniziativa dei cittadini europei che consenta loro di contribuire a definire l'agenda legislativa dell'UE; che l'iniziativa dei cittadini europei è un importante strumento di democrazia diretta che consente ai cittadini di partecipare attivamente alla definizione delle politiche e delle normative dell'Unione; che tale strumento dovrebbe essere trasparente ed efficace; che finora l'esercizio di tale diritto non si è rivelato soddisfacente;

Y.

considerando che la creazione dello spazio Schengen e l'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione hanno rafforzato notevolmente la libertà di circolazione nell'UE e rappresentano uno dei traguardi più importanti del processo di integrazione europea; che, nelle sue conclusioni nn. 9166/3/11 e 9167/3/11 del 9 giugno 2011, il Consiglio dell'Unione europea ha confermato che il processo di valutazione e la preparazione tecnica di Bulgaria e Romania in vista dell'adesione allo spazio Schengen si sono conclusi positivamente;

Z.

considerando che la sicurezza rappresenta una delle principali preoccupazioni dei cittadini dell'UE; che l'Unione europea dovrebbe adoperarsi affinché i suoi cittadini abbiano la sensazione che la loro libertà sia protetta e che la loro sicurezza sia garantita su tutto il territorio dell'Unione, assicurando nel contempo che le loro libertà e i loro diritti siano parimenti rispettati e protetti; che il terrorismo rappresenta una minaccia globale che deve essere affrontata in modo efficace a livello locale, nazionale e unionale al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei;

AA.

considerando che, in base alla valutazione d'impatto svolta della Commissione (SEC(2011)1556) e allegata alla proposta che ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi (12), circa sette milioni di cittadini dell'UE viaggiano o vivono al di fuori dell'Unione in luoghi in cui il loro paese non dispone di un'ambasciata o di un consolato; che secondo le stime il numero di cittadini dell'UE non rappresentati aumenterà fino ad almeno 10 milioni entro il 2020; che i cittadini dell'UE che risiedono nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato hanno diritto a essere tutelati dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini dello Stato in questione;

1.

prende atto della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE 2017, in cui figura un elenco delle nuove priorità per settore d'attività per i prossimi anni; ricorda che la corretta applicazione del diritto dell'Unione è una responsabilità condivisa tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE; sottolinea al riguardo il ruolo cruciale della Commissione, in qualità di custode dei trattati, nell'attuazione degli articoli da 258 a 260 TFUE; osserva che è necessario che le priorità rispondano efficacemente alle preoccupazioni dei cittadini e che siano stabiliti impegni e azioni ben definiti e concreti per i prossimi tre anni; esorta la Commissione ad accelerare la sua politica volta a far rispettare la legislazione dell'UE, facendo ricorso a tutti gli strumenti e i meccanismi a sua disposizione;

2.

osserva che il diritto di petizione, il diritto di ricorrere al Mediatore europeo e il diritto di accesso ai documenti e ai registri sono elementi fondamentali e concreti della cittadinanza dell'UE e accrescono la trasparenza del processo decisionale; auspica pertanto che tali diritti siano promossi e posti in risalto quali elementi chiave della relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE e che siano rispecchiati in maniera adeguata in tale documento;

3.

pone l'accento sul fatto che l'esercizio effettivo del diritto di petizione è stato agevolato grazie al miglioramento del modo in cui le petizioni sono trattate in seno al Parlamento europeo e al lancio, a fine 2014, del portale della commissione per le petizioni, che consente di presentare le petizioni in modo semplice e di gestirle con maggiore efficienza, come illustrato anche nelle rispettive relazioni annuali della commissione per le petizioni; chiede che le prossime fasi del progetto siano portate a termine senza indugio, come da previsioni, in quanto ciò consentirà ai firmatari e ai sostenitori delle petizioni di seguire la procedura di petizione in modo molto più interattivo;

4.

evidenzia che l'esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza presuppone il rispetto da parte degli Stati membri di tutti i diritti e le libertà sanciti dalla Carta; pone l'accento sul fatto che l'adozione di una governance democratica e partecipativa, il più elevato livello possibile di trasparenza e la partecipazione diretta di tutti i cittadini ai processi decisionali concorrono in ultima analisi a rafforzare la cittadinanza dell'UE; invita gli Stati membri a informare meglio i cittadini dell'Unione in merito ai loro diritti e doveri e a facilitare un accesso paritario a tali diritti, nonché un uguale rispetto degli stessi, sia nel paese di origine che in un altro Stato membro; sottolinea che alcuni Stati membri si sono avvalsi di clausole di non partecipazione con riguardo a determinate parti dei trattati dell'UE, creando differenze de facto nei diritti dei cittadini;

5.

esprime forte rammarico per il fatto che da quasi un decennio non siano stati conseguiti progressi significativi in merito all'adozione della direttiva dell'UE contro la discriminazione; invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a riprendere con la massima urgenza i relativi negoziati; prende atto dell'impegno della Commissione di sostenere attivamente la conclusione di tali negoziati;

6.

è del parere che occorra aumentare l'efficacia delle politiche dell'UE in materia di lotta alla discriminazione e rimuovere gli ostacoli rimanenti; raccomanda alla Commissione di aggiornare le prime due direttive contro la discriminazione, vale a dire la direttiva 2000/43/CE del Consiglio e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, per adeguarle alla versione attuale dei trattati e alla Carta;

7.

chiede l'adozione di un quadro normativo efficace e di misure di coordinamento a livello dell'UE e degli Stati Membri per assicurare un elevato grado di protezione sociale nonché posti di lavoro stabili e adeguatamente retribuiti; ritiene che tale approccio sia determinante per rafforzare i diritti e le libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

8.

sottolinea che le misure di austerità adottate a livello dell'UE e degli Stati Membri hanno accentuato le disuguaglianze economiche e sociali, limitando profondamente l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali derivanti dalla cittadinanza dell'UE;

9.

ricorda gli emendamenti approvati il 14 settembre 2017 (13) e la proposta della Commissione concernenti una direttiva esauriente sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615), ivi comprese le diverse modalità di trasporto; raccomanda ai legislatori di accelerare le attività relative all'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto in merito all'attuazione del trattato di Marrakech sulla normativa UE in materia di diritto d'autore, come auspicato dalla commissione per le petizioni dal 2011, e ribadisce il suo appello a favore di una rapida ratifica di tale trattato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri; invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nonché a firmare il relativo protocollo; è a favore di un'estensione dell'utilizzo della tessera d'invalidità dell'UE riconosciuta negli altri Stati membri al maggior numero possibile di paesi dell'UE; incoraggia questi ultimi ad agevolare la mobilità delle persone con disabilità e limitazioni funzionali nell'UE; sottolinea la necessità di migliorare l'accessibilità dei siti Internet dell'UE alle persone con disabilità;

10.

invita la Commissione a prendere provvedimenti più incisivi per combattere la discriminazione delle persone LGBTI e per contrastare l'omofobia, definendo azioni concrete da adottare a livello nazionale ed europeo; chiede al contempo alle istituzioni dell'UE di monitorare attentamente la situazione dei diritti delle persone LGBTI e di promuovere il riconoscimento dei diritti transfrontalieri di queste persone e delle loro famiglie nell'UE;

11.

ricorda che il principio della parità tra donne e uomini può essere attuato solo mediante l'integrazione strategica della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, anche attraverso il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019; invita la Commissione a facilitare il pieno accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva in tutti gli Stati membri; invita la Commissione ad attuare misure efficaci per porre fine alla discriminazione e contrastare le dichiarazioni discriminatorie dirette contro le donne nell'UE e che incoraggiano gli stereotipi di genere; ribadisce la necessità di investimenti nell'educazione alla cittadinanza e civica come pure nell'educazione alla parità di genere in tutta Europa; richiama l'attenzione sui divari retributivo e pensionistico di genere nell'UE, che pregiudicano la possibilità di una reale autonomia economica per milioni di donne; evidenzia l'importanza della partecipazione politica dei giovani, in particolare delle donne e delle ragazze, e chiede un intervento più incisivo da parte della Commissione e degli Stati membri per favorire la loro partecipazione.

12.

si compiace che la Commissione abbia proposto che l'UE sottoscriva e concluda la propria adesione alla Convenzione di Istanbul; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale nonché all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE; esorta gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare quanto prima tale convenzione, e invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne; si compiace della presentazione, da parte della Commissione, del pacchetto sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e invita tutte le istituzioni a dare esecuzione quanto prima a queste misure; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'ingresso delle donne e la loro rappresentanza nelle posizioni direttive e a intraprendere azioni specifiche volte a rispondere alle esigenze dei cittadini vulnerabili che si trovino ad affrontare discriminazioni multiple intersezionali, affinché tali cittadini siano in grado di esercitare i loro diritti di cittadinanza, ad esempio mediante opportune strategie; invita il Consiglio ad intensificare gli sforzi per sbloccare la direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee»; ribadisce la sua richiesta affinché la Commissione adotti il suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019 come comunicazione;

13.

ricorda che minoranze tradizionali coesistono da secoli con culture maggioritarie nel continente europeo; sottolinea la necessità che le istituzioni dell'UE svolgano un ruolo maggiormente attivo nella tutela delle minoranze, ad esempio promuovendo riunioni, seminari e risoluzioni di sensibilizzazione, nonché provvedimenti amministrativi concreti all'interno delle istituzioni dell'UE; reputa che l'Unione dovrebbe definire norme rigorose in materia di protezione delle minoranze, a partire dalle norme codificate negli strumenti di diritto internazionale, come quelli del Consiglio d'Europa, e che tali norme dovrebbero essere saldamente integrate in un quadro giuridico che garantisca la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in tutta l'Unione; incoraggia tutti gli Stati membri a ratificare senza riserve o ulteriore indugio la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, nonché ad attuare i trattati in buona fede; ricorda inoltre la necessità di attuare i principi elaborati nel quadro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); deplora ogni retorica che inciti alla discriminazione in base alla nazionalità; incoraggia i governi nazionali a trovare soluzioni durature e a promuovere la cultura della diversità linguistica in tutti gli Stati membri e nell'UE nel suo insieme, andando oltre i confini delle lingue ufficiali dell'Unione, dal momento che sia i trattati sia la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contengono riferimenti alla tutela delle minoranze nazionali e alla discriminazione in base alla lingua;

14.

esprime profonda preoccupazione per il numero di Rom in Europa vittime di registrazioni discriminatorie delle nascite, che pertanto non hanno documenti d'identità e si vedono negato l'accesso ai servizi di base essenziali nei rispettivi paesi di residenza e, di conseguenza, sono privati anche del godimento dei loro diritti nell'UE; invita gli Stati membri ad adottare immediatamente azioni correttive in questo senso, onde garantire l'esercizio dei loro diritti umani fondamentali e di tutti i diritti conferiti dalla cittadinanza dell'UE; esorta la Commissione a valutare e monitorare la situazione negli Stati membri e a proporre l'identificazione e la protezione delle persone la cui cittadinanza non è stata riconosciuta e che non hanno accesso ai documenti di identità;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a proporre azioni specifiche per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 sugli ostacoli alla libertà dei cittadini dell'UE di circolare e lavorare nel mercato interno (14) e del 28 aprile 2016 sulla salvaguardia dell'interesse superiore del minore in tutta l'UE sulla base delle petizioni presentate al Parlamento europeo (15);

16.

invita la Commissione a monitorare costantemente l'applicazione della direttiva 2004/38/CE negli Stati membri e ad adottare le misure appropriate per eliminare i potenziali ostacoli alla libera circolazione; accoglie con favore lo strumento di apprendimento online sul diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, che aiuta le autorità locali a comprendere meglio i diritti e gli obblighi derivanti dalla libera circolazione;

17.

riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per aumentare la disponibilità e l'accessibilità dei punti multipli di informazione e assistenza in merito all'UE e ai diritti che questa conferisce ai suoi cittadini, quali la rete «Europe Direct», il portale «La tua Europa» e il portale europeo della giustizia elettronica, per meglio informare le persone in merito all'esercizio dei loro diritti in qualità di cittadini dell'UE; prende atto della proposta della Commissione relativa a uno sportello digitale unico che offra ai cittadini un accesso online semplice ai servizi di informazione, assistenza e risoluzione dei problemi in merito all'esercizio dei diritti all'interno del mercato unico;

18.

invita la Commissione a rafforzare la rete SOLVIT migliorando l'interazione tra i suoi servizi e i centri nazionali al fine di garantire un migliore seguito dei casi non risolti e ripetitivi nonché una più stretta articolazione tra i diversi strumenti di contrasto dell'UE quali EU PILOT e CHAP; invita al contempo gli Stati membri a promuovere fra i cittadini dell'Unione la rete SOLVIT e i suoi servizi, come pure altri meccanismi di ricorso e partecipazione cittadina, sia a livello dell'UE (ad esempio attraverso la commissione per le petizioni del Parlamento, il Mediatore europeo o l'iniziativa dei cittadini europei) sia a livello nazionale (ad esempio tramite i difensori civici locali, le commissioni per le petizioni o le iniziative legislative popolari);

19.

sostiene l'impegno della Commissione, espresso nella relazione sulla cittadinanza dell'UE 2017, a organizzare una campagna di informazione e di sensibilizzazione a livello dell'Unione in merito ai diritti di cittadinanza dell'UE per aiutare i cittadini a comprendere meglio i loro diritti; sottolinea che i cittadini dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'effettivo rafforzamento della cittadinanza europea, e che tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo chiaro e comprensibile, affinché essi possano prendere decisioni informate sull'esercizio dei loro diritti sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; raccomanda di promuovere la trasparenza e l'assistenza consolare proattiva in quanto strumenti più idonei a tal fine, come pure l'adeguata pubblicazione delle informazioni necessarie ad agevolare lo stabilimento dei nuovi arrivati;

20.

ricorda che l'accesso ai servizi sanitari, il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e il riconoscimento delle qualifiche professionali in altri Stati membri rappresentano ambiti in cui i cittadini dell'UE spesso incontrano difficoltà e chiede un'applicazione incisiva da parte della Commissione al fine di porre rimedio a tali situazioni;

21.

esprime preoccupazione per il crescente allontanamento dei cittadini dalla politica; sottolinea che è necessario accordare priorità alla lotta contro la xenofobia, il razzismo, la discriminazione e l'incitamento all'odio;

22.

riconosce che le azioni volte ad aumentare l'affluenza alle urne in occasione delle elezioni europee rappresentano una responsabilità condivisa tra l'UE e gli Stati membri; incoraggia questi ultimi a promuovere la partecipazione democratica informando meglio i cittadini del loro diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ed europee, attraverso molteplici canali e in un linguaggio accessibile, ed eliminando tutti gli ostacoli alla loro partecipazione, quali le discriminazioni economiche, sociali o linguistiche, le pratiche sleali o la corruzione; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità per i cittadini con disabilità e ad agevolare il voto a tutte le elezioni dei cittadini che risiedono, lavorano o studiano lontano dal proprio collegio elettorale, prevedendo ad esempio soluzioni di identificazione e di voto elettronici;

23.

ritiene che la riforma della legge elettorale potrebbe fornire all'Unione l'opportunità di divenire più democratica; sottolinea che migliaia di europei condividono questo punto di vista; ricorda la necessità di promuovere la partecipazione alle elezioni europee tramite un aumento della visibilità dei partiti politici a livello europeo e sottolinea che il rafforzamento del carattere europeo delle elezioni del Parlamento europeo è una responsabilità condivisa dell'UE e dei suoi Stati membri; esorta il Consiglio a includere liste che integrino la prospettiva di genere ed equilibrate per genere nella revisione del suddetto atto; invita la Commissione a trattare i reclami relativi all'esercizio del diritto di voto alle elezioni europee e comunali, a elaborare un piano d'azione concreto per l'introduzione del voto elettronico in occasione delle elezioni del Parlamento europeo a partire dalla prima data possibile e a rendere tale sistema maggiormente accessibile per tutti i cittadini dell'UE; esorta gli Stati membri a fare tutto il possibile per incoraggiare le persone che non possiedono la cittadinanza di alcuno Stato e che risiedono stabilmente in uno Stato membro dell'UE ad adottare la cittadinanza dello Stato membro ospitante, affinché possano godere appieno dei diritti di cittadinanza dell'UE; ritiene che i cittadini dell'UE che si trasferiscono e risiedono in un altro Stato membro dovrebbero avere la possibilità di esercitare il diritto di voto alle elezioni nazionali del loro paese d'origine; invita gli Stati membri che privano del diritto di voto i cittadini che scelgono di vivere in un altro Stato membro per un lungo periodo di tempo a introdurre condizioni più favorevoli che consentano loro di mantenere il diritto di voto alle elezioni nazionali; esorta la Commissione ad adottare le misure necessarie a consentire alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto di voto senza alcuna forma di discriminazione; sostiene la possibilità di introdurre una carta d’identità europea in aggiunta ai documenti di identificazione nazionali;

24.

prende atto della più recente comunicazione della Commissione (COM(2017)0482) riguardante l'iniziativa dei cittadini europei, contenente una proposta di revisione del regolamento (UE) n. 211/2011 del 16 febbraio 2011 al fine di migliorarne il funzionamento; auspica che la revisione del regolamento si traduca in uno strumento dell'iniziativa dei cittadini europei più trasparente, efficace e semplice, assicurando al contempo una partecipazione democratica e più ampia dei cittadini al dibattito europeo e alla definizione dell'agenda; evidenzia il ruolo legislativo di rilievo del Parlamento e l'importanza di una buona cooperazione con la Commissione durante la revisione del regolamento; invita la Commissione a includere le disposizioni volte a rivedere le condizioni dell'ammissibilità giuridica, i requisiti per la registrazione e le procedure di esame di un'iniziativa dei cittadini europei;

25.

ritiene che nell'interesse della cittadinanza dell'Unione sia necessario l'intervento della Commissione al fine di rafforzare la dimensione culturale europea; insiste affinché il programma «L'Europa per i cittadini» finanzi progetti maggiormente innovativi che possono avere un impatto sistemico; suggerisce la creazione del programma «Conosci l'Europa», parallelamente e come complemento al programma «L'Europa dei cittadini»;

26.

propone alla Commissione, al fine di rafforzare la cittadinanza dell'Unione e il suo esercizio, di promuovere la designazione da parte degli enti locali di consiglieri competenti per gli affari europei, essendo questo il livello più vicino ai cittadini;

27.

raccomanda alla Commissione di istituire un registro del protocollo in tutte le sue sedi, ivi comprese le rappresentanze negli Stati membri, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni dell'Unione per iscritto o di persona sulla base di adeguate garanzie;

28.

raccomanda alla Commissione di introdurre, in collaborazione con i servizi postali incaricati del servizio universale, un sistema di messaggistica con certificazione di contenuto, data e mittente, affinché i cittadini possano rivolgersi alle istituzioni europee per iscritto e a distanza sulla base di adeguate garanzie;

29.

esprime la convinzione che il diritto fondamentale alla libertà di espressione e di informazione, sancito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la libertà dei mezzi di comunicazione e l'accesso a una pluralità di voci nell'ambito della società e dei mezzi di comunicazione siano elementi indispensabili di una democrazia sana e rappresentino pertanto un fondamento costituzionale dell'appartenenza all'UE sancita agli articoli 2 e 6 TUE; sottolinea la necessità di una politica dell'Unione europea chiaramente definita per far fronte alla propaganda anti-europea e alle false informazioni, nonché per promuovere l'indipendenza dei mezzi di comunicazione pubblici dai governi; propone che un tempo minimo nelle trasmissioni dei mezzi di comunicazione pubblici in tutti gli Stati membri sia dedicato a contenuti connessi agli affari europei; suggerisce alle istituzioni dell'UE di procedere con la creazione di canali televisivi europei che trasmettono in tutti gli Stati membri e in tutte le lingue ufficiali dell'UE e di provvedere all'educazione dei cittadini in materia di alfabetizzazione mediatica già in giovane età; sostiene la diffusione di produzioni a stampa e multimediali in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea; evidenzia, a tale proposito, la necessità di ulteriori azioni di sensibilizzazione tra i giornalisti europei;

30.

ritiene che la diversità linguistica e la trasparenza siano strumenti fondamentali per avvicinare i cittadini all'UE e coinvolgerli nelle sue attività; rileva che l'accesso ai documenti rappresenta il 30 % delle indagini concluse dal Mediatore europeo nel 2016 e raccomanda pertanto di promuovere il diritto di accesso ai documenti e la traduzione del maggior numero possibile di documenti in tutte le lingue ufficiali dell'UE; è favorevole a intensificare il dialogo con i cittadini e incoraggia i dibattiti pubblici, affinché i cittadini dell'UE comprendano meglio l'impatto dell'UE sulla loro vita quotidiana e per consentire loro di partecipare agli scambi di opinioni, attraverso spazi nei programmi televisivi destinati a un pubblico selezionato; chiede una direttiva orizzontale sugli informatori che definisca canali e procedure adeguati per la segnalazione dei casi;

31.

sostiene la promozione di una cultura del servizio pubblico tra le istituzioni nazionali e dell'Unione e ritiene che l'UE dovrebbe dare l'esempio garantendo il massimo rigore in termini di trasparenza e a livello amministrativo, in conformità dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; propone che gli uffici locali dell'UE negli Stati membri siano trasformati in sportelli unici che offrano servizi completi ai cittadini dell'UE, in modo da ridurre la burocrazia e gli ostacoli che essa comporta nell'esercizio dei diritti di cittadinanza dell'Unione europea; sottolinea l'importanza del progetto «once only» (una sola volta), che elimina gli oneri inutili per le imprese europee che sono tenute a presentare ripetutamente gli stessi dati e gli stessi documenti nell'ambito delle loro attività transfrontaliere;

32.

sottolinea che l'istruzione accessibile svolge un ruolo essenziale ai fini dell'informazione dei futuri cittadini dell'UE in merito ai loro diritti; sottolinea l'importanza di incentivare lo sviluppo di competenze trasferibili che promuovano la comprensione interculturale e la partecipazione attiva in diverse società attraverso il programma Erasmus+; incoraggia gli Stati membri ad accordare maggiore spazio all'educazione civica incentrata in particolare sulla cittadinanza dell'UE e sulle questioni relative all'UE nei loro programmi scolastici, e ad adattare di conseguenza la formazione degli insegnanti; ricorda la necessità di incoraggiare gli insegnanti e i professionisti dell'istruzione a integrare le informazioni relative ai diritti e alla cittadinanza dell'UE nel loro insegnamento; sottolinea, in tale contesto, la necessità di promuovere e sviluppare ulteriormente le piattaforme online, affinché i professionisti dell'istruzione possano avere accesso a materiali didattici innovativi multilingue che li aiutino a ispirare e motivare gli studenti ad acquisire conoscenze sull'Unione europea; esorta la Commissione ad avviare una strategia di educazione alla cittadinanza europea comprensiva di una proposta di orientamenti, per elaborare un programma scolastico che potrebbe prevedere visite scolastiche alle istituzioni dell'UE;

33.

ricorda che, secondo l'attuale diritto dell'Unione, il recesso di uno Stato membro dall'Unione equivale alla perdita della cittadinanza europea per i suoi cittadini; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE costituirà il primo caso nella storia in cui dei cittadini sono privati dei diritti attribuiti loro dai trattati dell'Unione; sottolinea che è prevedibile che tale perdita di diritti avrà un grave impatto sulla loro vita quotidiana; sottolinea che qualsiasi accordo dovrebbe essere fondato sui principi di equità, simmetria, parità di trattamento, reciprocità e non discriminazione, nonché sul pieno rispetto dell’integrità del diritto dell'Unione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il relativo quadro di applicazione; esorta entrambe le parti negoziali ad accordare priorità a tutti i cittadini interessati e a tutelare i loro diritti; invita le parti negoziali a mantenere nella massima misura possibile tutti i diritti sociali, economici e familiari derivati, in particolare i diritti all'assistenza sanitaria, a seguito del recesso del Regno Unito;

34.

propone l'istituzione di una festività pubblica europea il 9 maggio al fine di rafforzare il senso europeo di appartenenza alla famiglia europea;

35.

sollecita gli Stati membri a garantire che la loro legislazione nazionale sia sufficientemente chiara e dettagliata onde assicurare il rispetto del diritto alla libera circolazione dei cittadini e delle loro famiglie, di procedere in tale contesto con un'adeguata formazione delle autorità nazionali competenti e di diffondere con precisione informazioni dettagliate alle parti interessate, nonché a promuovere una buona cooperazione e un rapido scambio di informazioni con altre amministrazioni nazionali, in particolare nei casi riguardanti l'assicurazione e le pensioni transfrontaliere; chiede di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri ospitanti e i consolati competenti, garantendo in tal modo un'adeguata rete di assistenza e un equo trattamento nei casi transfrontalieri, in particolare in quelli riguardanti la custodia di minori; esorta la Commissione a presentare una proposta legislativa sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione;

36.

invita il Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio europeo a consentire a tutti i paesi che soddisfano i necessari criteri tecnici di aderire allo spazio Schengen, permettendo così a tutti i cittadini dell'UE di godere della piena libertà di circolazione senza l'ostacolo dei controlli alle frontiere;

37.

rammenta che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza dovrebbe essere aggiornata e risultare efficace ed efficiente nel prevenire, individuare e reagire alle mutevoli minacce per la sicurezza; chiede l'urgente attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, una migliore applicazione degli strumenti giuridici dell'UE esistenti in tale ambito e un coordinamento e uno scambio di informazioni più efficienti tra gli Stati membri e tra questi ultimi e le agenzie dell'Unione; plaude alle iniziative della Commissione volte a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati membri; evidenzia che è importante rispettare appieno i diritti fondamentali nella lotta al terrorismo; sottolinea che l'armonizzazione dell'azione interna ed esterna dell'Unione nel campo della sicurezza è essenziale per garantire una protezione efficace dei cittadini dell'UE;

38.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per creare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza che affronti tutti gli aspetti della minaccia terroristica;

39.

ritiene che la deradicalizzazione e la prevenzione della radicalizzazione siano priorità assolute per l'UE ed esorta vivamente a rafforzare i programmi intersettoriali specifici mirati all'istruzione, alle attività di volontariato e culturali, al lavoro giovanile nonché i programmi di deradicalizzazione a livello delle istituzioni, delle comunità locali, della società civile, delle comunità religiose e delle amministrazioni regionali; è del parere che una politica esaustiva in tale ambito debba essere accompagnata da processi di deradicalizzazione proattivi e a lungo termine nella sfera giudiziaria; sottolinea la necessità di elaborare strategie di inclusione sociale e politiche intese a contrastare le discriminazioni; invita gli Stati membri ad adottare un approccio olistico alla radicalizzazione e ad avvalersi delle competenze della Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, creata su iniziativa della Commissione; sottolinea che la prevenzione della radicalizzazione può altresì essere sostenuta attraverso azioni finanziate da programmi dell'UE quali i Fondi strutturali e d'investimento europei, Orizzonte 2020 ed Europa per i cittadini;

40.

chiede un'attuazione integrale ed efficace della direttiva (UE) 2015/637 allo scopo di garantire la tutela consolare dei cittadini dell'UE che si trovano in paesi terzi in cui il loro Stato membro non è rappresentato;

41.

invita la Commissione a presentare una proposta per un nuovo formato più sicuro per i documenti di viaggio europei provvisori per i cittadini UE non rappresentati al di fuori dell'Unione i cui passaporti siano stati rubati, andati persi o distrutti o non siano temporaneamente disponibili, onde garantire che possano fare ritorno a casa in condizioni di sicurezza;

42.

evidenzia che è imperativo garantire un livello appropriato di diritti alle vittime di reato e terrorismo, senza discriminazioni e in tutta l'UE, e che tali persone dovrebbero essere trattate con rispetto e dignità nonché ricevere un sostegno adeguato in funzione delle loro esigenze individuali e delle esigenze dei loro familiari; sottolinea che un numero crescente di cittadini europei è stato vittima di attacchi terroristici in un paese diverso da quello di origine e, pertanto, chiede urgentemente l'introduzione di protocolli negli Stati membri a sostegno dei cittadini europei di un altro paese in caso di attacco terroristico, in linea con la direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; pone l'accento sulla necessità di una direttiva specifica in materia di protezione delle vittime del terrorismo;

43.

deplora l'esistenza di ostacoli transfrontalieri nelle questioni di carattere civile o sociale, come il diritto di famiglia o le pensioni, che impediscono a molti cittadini di godere appieno della cittadinanza dell'Unione;

44.

deplora che le possibilità di ricorso per genitori e figli in caso di separazione o di divorzio non siano le stesse in ogni Stato membro, con la conseguenza che centinaia di genitori in Europa si sono rivolti alla commissione per le petizioni esortandola a essere più attiva, nonostante le competenze estremamente limitate di cui dispone in quest'ambito;

45.

chiede una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri al fine di garantire la protezione delle vittime della violenza di genere e che si tenga conto dell'interesse superiore del minore in caso di controversie familiari transfrontaliere;

46.

accoglie con favore l'introduzione del Corpo europeo di solidarietà per i giovani cittadini europei e chiede che tale iniziativa sia adeguatamente finanziata affinché i posti di lavoro di qualità non siano sostituiti dal volontariato non retribuito;

47.

invita gli Stati membri a mettere in atto misure di coordinamento e cooperazione per affrontare efficacemente le questioni della doppia imposizione e della discriminazione fiscale nei contesti transfrontalieri, nonché per tener meglio conto della realtà della mobilità dei lavoratori frontalieri; ritiene che le questioni relative alla doppia imposizione non siano attualmente trattate in modo adeguato nella misura in cui sono trattate nel quadro delle convenzioni fiscali bilaterali esistenti o dell'azione unilaterale di uno Stato membro, e che richiedano un'azione concertata e tempestiva a livello dell'UE;

48.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Documento del Consiglio 6622/16.

(2)  Documento del Consiglio 14268/15.

(3)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 146.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2016)0106.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2016)0385.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2017)0013.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2017)0063.

(8)  PE 601.177v04-00.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2016)0512.

(10)  PE 597.698v03-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.

(11)  PE 603.107v02-00. Si veda anche la relazione A8-0265/2017.

(12)  GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1.

(13)  Testi approvati, P8_TA(2017)0347.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2017)0083.

(15)  Testi approvati, P8_TA(2016)0142.


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