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Document 52017IP0414

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o «direttiva ELD») (2016/2251(INI))

GU C 346 del 27.9.2018, blz. 184–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/184


P8_TA(2017)0414

Applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 sull'applicazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o «direttiva ELD») (2016/2251(INI))

(2018/C 346/24)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (di seguito ELD) (1),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016)0204),

visti gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2),

vista la modifica della direttiva sulla responsabilità ambientale attraverso la direttiva 2006/21/CE (3) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, la direttiva 2009/31/CE (4) relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e la direttiva 2013/30/UE (5) sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi,

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale (SWD(2016)0121), che accompagna la relazione della Commissione (COM(2016)0204),

vista la nota del Servizio di Ricerca del Parlamento europeo del 6 giugno 2016 dal titolo: «The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission» (6),

visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per l'ambiente la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0297/2017),

A.

considerando che, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali protezione della salute umana, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, promozione dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

B.

considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE afferma che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

C.

considerando che l'articolo 11 TFUE stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

D.

considerando che l'articolo 192 TFUE affida al Parlamento europeo e al Consiglio il compito di individuare le azioni da avviare al fine del raggiungimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia ambientale (7);

E.

considerando che la Carta dei diritti fondamentali sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

F.

considerando che una strategia ambientale coordinata a livello dell'Unione crea sinergie e garantisce la coerenza tra le politiche dell'Unione;

G.

considerando che l'attuale ambito della ELD riguarda esclusivamente i danni ambientali alla biodiversità (specie e habitat naturali protetti), all'acqua e al terreno, provocati dagli operatori;

H.

considerando che per coprire la responsabilità per danno ambientale si è sviluppato spontaneamente un mercato di garanzie finanziare che tuttavia potrebbe essere insufficiente a coprire casi particolari, ad esempio per le piccole e medie imprese oppure per tipi particolari di operazioni (piattaforme offshore, nucleare, ecc.);

I.

considerando che tra le cause principali della disomogenea applicazione della ELD sono da individuare la difficoltà nello stimare quando il danno a una risorsa naturale eccede la soglia prevista e la mancanza di una procedura per esaminare commenti o osservazioni da parte delle ONG ambientaliste e le altre associazioni interessate in molti Stati membri;

J.

considerando che in molti Stati membri sussiste un'insufficiente conoscenza dettagliata, a volte nulla, della ELD da parte di molti soggetti interessati (NGO ambientaliste, compagnie assicurative, operatori e soprattutto autorità competenti), anche per la mancanza di documenti di orientamento che possano aiutare il recepimento legislativo;

K.

considerando che molti Stati membri hanno compiuto progressi verso l'effettivo conseguimento degli obiettivi principali di prevenzione e riparazione dei danni ambientali; che, tuttavia, in alcuni Stati membri l'attuazione della ELD resta insufficiente;

L.

considerando che le nuove scoperte scientifiche dimostrano che l'inquinamento da attività industriali può agire tanto sull'ambiente quanto sull'uomo in modi fino ad oggi insospettati e che ciò mette a rischio la salute umana, la sostenibilità e gli equilibri dei processi biologici e bioevolutivi;

1.

riconosce l'importanza di studi e relazioni della Commissione concernenti la valutazione dell'attuazione della ELD e del suo impatto sugli Stati membri, nonché delle sue raccomandazioni per un'attuazione efficace e coerente della direttiva, dando la priorità all'armonizzazione delle soluzioni e delle pratiche nazionali nell'ambito di una più ampia responsabilità giuridica; accoglie con favore in tale contesto l'elaborazione del programma di lavoro pluriennale di cui alla direttiva ELD per il periodo 2017-2020;

2.

osserva con preoccupazione che i risultati di tali relazioni evidenziano un quadro allarmante circa l'effettiva attuazione della ELD, sottolineando come tale direttiva sia stata recepita in maniera disomogenea e superficiale da molti Stati membri;

Stato di attuazione della ELD

3.

constata che diversi Stati membri non hanno rispettato il termine di recepimento della ELD e solo a partire dalla metà del 2010 essa è stata recepita da tutti i 27 Stati membri;

4.

ritiene che, in considerazione dei poteri discrezionali concessi nella ELD e della significativa mancanza di chiarezza e di uniformità nell'applicazione dei concetti principali, nonché delle capacità e competenze non sufficientemente sviluppate, il recepimento della direttiva nei sistemi nazionali in materia di responsabilità non si sia tradotto in una parità di condizioni e che, come confermato dalla relazione della Commissione, sia attualmente del tutto eterogeneo sia in termini giuridici sia pratici, con grande variabilità nel numero di casi tra gli Stati membri; è pertanto del parere che occorrano ulteriori sforzi per consentire una parificazione normativa a livello europeo;

5.

constata che questa mancanza di omogeneità è dovuta anche alla genericità della ELD, che è stata elaborata secondo il modello della direttiva quadro;

6.

deplora che, nonostante l'azione intrapresa dalla Commissione in relazione ai ritardi di recepimento e alle questioni relative alla non conformità e nonostante l'estrema flessibilità accordata dalla ELD, sette Stati membri debbano ancora risolvere alcuni problemi di non conformità;

7.

rileva che le disparità nella segnalazione, da parte degli Stati membri, dei casi di danno ambientale che hanno determinato l'applicazione della ELD (8) possono essere spiegate con l'applicazione della loro normativa nazionale in luogo della ELD;

Limiti di efficacia della ELD

8.

osserva che l'efficacia della ELD varia in modo significativo nei differenti Stati membri;

9.

evidenzia che la differente interpretazione e applicazione della «soglia di rilevanza» per il danno ambientale costituisce uno dei principali ostacoli ad una effettiva ed uniforme applicazione della ELD, e che i dati precisi in merito ai costi amministrativi per le autorità pubbliche, comprese informazioni sull'applicazione della riparazione complementare e compensativa, sono limitati e piuttosto divergenti, mentre per le imprese non sono affatto disponibili;

10.

deplora il fatto che nella ELD gli incidenti vengano definiti «gravi» solo in presenza di decessi o lesioni gravi alle persone, senza un riferimento alle conseguenze per l'ambiente; sottolinea che un incidente può avere un grave impatto sull'ambiente anche in assenza di decessi o lesioni gravi alle persone, in virtù della sua entità o perché colpisce, ad esempio, zone protette, specie protette o habitat particolarmente vulnerabili;

11.

deplora che vi siano attività con potenziali effetti negativi per la biodiversità e l'ambiente, come il trasporto di sostanze pericolose mediante condotte e l'attività mineraria, nonché l'introduzione di specie esotiche invasive, che attualmente non rientrano nell'obbligo della responsabilità oggettiva; rileva, in particolare, che per il danno alla biodiversità, le attività elencate all'allegato III non sono sufficienti a coprire i settori che potrebbero dar luogo a danni;

12.

ritiene che il quadro per la responsabilità ambientale, di cui all'articolo 1, debba essere ampliato al fine di includere il risanamento ambientale e il ripristino della condizione ecologica originaria al termine dei lavori, anche qualora il danno ambientale sia causato da attività o emissioni espressamente autorizzate dalle autorità competenti;

13.

sottolinea che tutti i portatori d'interesse hanno segnalato problemi in merito alla difficoltà di fare valere la responsabilità oggettiva per attività pericolose di cui all'allegato III della ELD, nei confronti di terzi aventi causa dal responsabile (9);

14.

rammenta le esperienze maturate nell'attuazione delle attuali garanzie finanziarie, che hanno messo in luce problematiche nel garantire gli operatori abbiano un'effettiva copertura per gli obblighi finanziari nel caso in cui siano responsabili per danni ambientali, e manifesta preoccupazione per i casi in cui gli operatori non sono stati in grado di sostenere i costi di risanamento ambientale;

15.

sottolinea che persistono problemi in merito all'applicazione della direttiva a incidenti su vasta scala, soprattutto quando non è possibile individuare l'inquinatore responsabile e/o l'inquinatore diventa insolvente o fallisce;

16.

osserva che i costi dei danni ambientali per gli operatori responsabili possono essere ridotti attraverso l'uso di strumenti di garanzia finanziaria (che coprono l'assicurazione e gli strumenti alternativi, come garanzie bancarie, obbligazioni, fondi o titoli); considera che nell'ambito del mercato delle garanzie finanziarie per la ELD la domanda è scarsa a causa del numero limitato di casi rilevati, della mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcuni concetti della direttiva e della lentezza con cui i modelli assicurativi tendono ad emergere in molti Stati membri, a seconda del livello di maturità del mercato relativo a tali strumenti;

17.

osserva che la possibilità di migliorare l'offerta di garanzie finanziarie è frenato dalla scarsità e contraddittorietà dei dati riguardanti i casi di ELD in possesso dell'UE;

18.

incoraggia gli Stati membri ad adottare misure per accelerare lo sviluppo, da parte di operatori economici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti;

19.

richiama l'attenzione sullo studio di fattibilità condotto dalla Commissione su uno strumento, esteso a tutta l'UE, di condivisione del rischio di disastri industriali (10) e sottolinea la necessità di eseguire un'ulteriore analisi e uno studio di fattibilità più approfondito sulle questioni chiave in ambito giuridico e finanziario;

20.

rileva con favore che, per quanto riguarda l'applicazione della ELD in relazione alle specie e agli habitat naturali protetti, metà degli Stati membri adottano un ambito di applicazione più esteso (Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito);

21.

ritiene che tra le varie cause di insufficiente armonizzazione della ELD vi sia anche la mancata previsione di una procedura amministrativa standard da applicare per comunicare all'autorità competente la minaccia imminente di un danno ambientale o il danno ambientale effettivo; deplora, pertanto, che non vi sia alcun obbligo di pubblicare tali comunicazioni o informazioni su come sono stati gestiti i casi; osserva che alcuni Stati membri hanno riscontrato tale limite nella loro legislazione nazionale e hanno provveduto quindi a istituire banche dati per comunicazioni/incidenti/casi; sottolinea, tuttavia, che la pratica varia ampiamente da uno Stato membro all'altro ed è piuttosto limitata;

22.

sottolinea che i regimi di compensazione devono essere in grado di far fronte alle richieste di risarcimento transfrontaliere in modo efficace e rapido, entro un termine ragionevole e senza discriminazioni tra i richiedenti di diversi paesi dello Spazio economico europeo; raccomanda che tali regimi coprano i danni primari e secondari causati in tutte le zone coinvolte, tenendo presente che gli incidenti interessano aree più estese e possono avere conseguenze sul lungo periodo; sottolinea la necessità, soprattutto per i paesi confinanti che non appartengono allo Spazio economico europeo, di rispettare il diritto internazionale in materia di protezione e responsabilità ambientale;

23.

ribadisce che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, della ELD, la direttiva si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso unicamente quando sia possibile accertare un nesso causale tra il danno e le attività di singoli operatori; rammenta altresì che il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) aveva già stabilito, nella sua relazione del 2013, un rigoroso nesso causale tra le emissioni di gas e i danni relativi ai cambiamenti climatici e all'ambiente (11);

Suggerimenti per una migliore armonizzazione della ELD

24.

chiede di rivedere quanto prima la ELD e di rivedere la definizione di «danno ambientale» contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, soprattutto in relazione ai criteri per la determinazione degli effetti negativi significativi sulle specie e gli habitat protetti (allegato I), nonché in relazione al rischio di danno alle acque e al terreno, in modo che sia efficace, omogenea e funzionale alla veloce evoluzione dei fattori inquinanti derivanti dalle attività industriali;

25.

chiede alla Commissione di definire e di specificare in modo adeguato il concetto di «soglia di rilevanza» e di valutare soglie massime differenziate di responsabilità per le attività, al fine di rendere omogenea ed unitaria l'applicazione della ELD in tutti gli Stati membri;

26.

invita la Commissione a fornire un'interpretazione chiara e coerente relativamente alla designazione geografica stabilita nella ELD per quanto concerne lo «stato di conservazione favorevole» (territorio dell'UE, territorio nazionale, area naturale); rileva, a tale riguardo, che sarebbe necessario un approccio corrispondente ai siti per garantire un'attuazione corretta ed efficace;

27.

chiede alla Commissione di individuare le norme necessarie per determinare in modo chiaro e indiscutibile i casi in cui la ELD trova applicazione e quando invece debba applicarsi la norma nazionale, nel caso questa sia più stringente;

28.

osserva che l'inquinamento dell'aria nuoce alla salute umana e all'ambiente e che, secondo Eurostat, l'inquinamento prodotto dal biossido di azoto e dal particolato comporta gravi rischi per la salute; invita in tale contesto a includere gli «ecosistemi» nella definizione di «danno ambientale» e di «risorse naturali» all'articolo 2; invita altresì la Commissione a considerare possibilità di estendere l'ambito della ELD e introdurre la responsabilità per danni causati alla salute umana e all'ambiente, incluso il danno provocato all'aria (12);

29.

invita la Commissione a introdurre una garanzia finanziaria obbligatoria, ad esempio un'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità ambientale per gli operatori e ad elaborare una metodologia armonizzata dell'UE per il calcolo dei massimali di responsabilità, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuna attività e della sua area circostante; invita inoltre la Commissione a valutare la possibilità di creare un fondo europeo per la tutela dell'ambiente dai danni causati dall'attività industriale disciplinata dalla ELD (13), fermo restando il principio «chi inquina paga», per il rischio di insolvenza e solo nei casi in cui vengano meno i mercati di garanzia finanziaria; ritiene che ciò dovrebbe applicarsi anche in caso di incidenti su vasta scala, quando è impossibile risalire all'operatore responsabile del danno;

30.

chiede che ogni operatore che tragga benefici dallo svolgimento di attività sia anche responsabile degli eventuali danni ambientali o dell'inquinamento causati da tali attività;

31.

è del parere che, alla luce della rilevanza e delle potenziali conseguenze dei disastri correlati alle attività industriali nonché dei rischi per la salute umana, l'ambiente naturale e la proprietà, sia necessario aggiungere ulteriori salvaguardie in modo da garantire ai cittadini europei un sistema solido e sicuro di prevenzione e gestione delle catastrofi, basato sulla condivisione del rischio, su una maggiore responsabilità degli operatori industriali e sul principio «chi inquina paga»; invita a valutare se sia necessario includere nella ELD un regime di responsabilità civile per danni causati alla salute umana e all'ambiente (14);

32.

chiede l'adozione di un sistema di responsabilità secondaria dei terzi aventi causa dal responsabile;

33.

raccomanda che sia resa obbligatoria la possibilità di chiedere la responsabilità sussidiaria dello Stato al fine di garantire un'applicazione efficace e proattiva della normativa;

34.

chiede inoltre di eliminare la possibilità di concedere l'esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche al momento in cui è stato causato il danno, al fine di creare parità di condizioni, promuovere il principio «chi inquina paga», nonché migliorare l'efficacia della normativa;

35.

invita la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta sulle ispezioni ambientali a livello europeo;

36.

ritiene che, nel quadro di una revisione della direttiva ELD, dovrebbe costituire una priorità estendere la responsabilità oggettiva alle attività non comprese nell'allegato III per qualsiasi danno ambientale con effetti negativi, in modo da migliorare l'efficacia della legislazione nell'attuazione del principio «chi inquina paga» e fornire un incentivo agli operatori a intraprendere un'adeguata gestione del rischio per le loro attività; invita in tale contesto la Commissione ad istituire un registro degli operatori che svolgono attività pericolose ed un sistema di monitoraggio finanziario che garantisca la solvibilità degli stessi;

37.

invita la Commissione a garantire l'applicazione della direttiva ELD al danno ambientale causato da qualsiasi attività professionale e ad assicurare la responsabilità oggettiva del produttore;

38.

chiede la creazione di una banca dati europea pubblica dei casi di danno ambientale disciplinati dalla ELD, sul modello, ad esempio, del sistema irlandese che prevede un sistema di segnalazione online per la notifica di casi di danno ambientale, al fine di rafforzare la fiducia nel sistema ELD e migliorarne l'attuazione; è del parere che la creazione di tale banca dati pubblica permetterebbe di sensibilizzare maggiormente i soggetti interessati, gli operatori e i cittadini in merito all'esistenza del regime ELD e alla sua applicazione, contribuendo così a una migliore prevenzione e riparazione dei danni ambientali;

39.

raccomanda che, per essere facilmente accessibili ed efficaci, le banche dati pubbliche di casi ELD dovrebbero essere istituite secondo i seguenti criteri:

dovrebbero essere disponibili on line e ulteriori informazioni relative ai casi dovrebbero essere fornite su richiesta;

ciascun paese dovrebbe disporre di una banca dati centralizzata anziché banche dati separate per ogni regione;

le comunicazioni relative a nuovi incidenti dovrebbero essere pubblicate immediatamente on line;

ogni caso registrato nella banca dati dovrebbe comprendere informazioni sul nome dell'inquinatore, la natura e la portata del danno causato, le misure di prevenzione/riparazione adottate o da adottare e le procedure intraprese da e/o con le autorità;

40.

chiede l'ampliamento delle categorie di attività pericolose previste nell'allegato III al fine di ricomprendere tutte le attività potenzialmente dannose per l'ambiente e per la salute umana;

41.

sottolinea l'importanza della cultura della prevenzione del danno ambientale, attraverso una sistematica campagna di informazione, in cui gli Stati membri garantiscono che i potenziali inquinatori e le potenziali vittime siano informati dei rischi che corrono, della disponibilità di un'assicurazione o di altri mezzi finanziari e giuridici che possano tutelarli da tali rischi nonché dei vantaggi che possono derivarne;

42.

ritiene che tutti i casi di responsabilità comprovata, nonché gli aspetti dettagliati delle sanzioni imposte, debbano essere resi pubblici in modo da rendere trasparenti per tutti i costi reali dei danni ambientali;

43.

suggerisce la creazione di un meccanismo che possa incoraggiare commenti e osservazioni da parte delle ONG ambientaliste e altre associazioni interessate;

44.

suggerisce la previsione di sgravi fiscali o altre forme di premialità per le aziende che si impegnano con successo nella prevenzione dei danni ambientali;

45.

raccomanda l'istituzione di apposite autorità indipendenti titolari dei poteri di gestione e controllo nonché dei poteri sanzionatori attribuiti dalla ELD, compresa la possibilità di richiedere garanzie finanziarie alle parti potenzialmente responsabili, tenendo conto della situazione specifica del singolo potenziale inquinatore, ad esempio nell'ambito di autorizzazioni ambientali;

46.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la direttiva ELD sostenga in maniera adeguata gli sforzi tesi a conseguire gli obiettivi di cui alle direttive Uccelli e Habitat dell'UE; insiste sul fatto che le autorità responsabili delle ispezioni ambientali devono essere coinvolte nell'attuazione e nell'applicazione della normativa in materia di responsabilità ambientale;

47.

invita la Commissione ad intensificare il programma di formazione sull'applicazione della ELD negli Stati membri e a istituire helpdesk per i professionisti che forniscano informazioni, assistenza e un supporto per le valutazioni dei rischi e dei danni; raccomanda inoltre l'adozione di documenti orientativi che possano aiutare gli Stati membri a recepire correttamente la legislazione;

48.

ribadisce che, a norma della ELD, le persone che sono state pregiudicate da un danno ambientale sono legittimate a chiedere all'autorità competente di agire; osserva inoltre che il diritto dell'Unione afferma che ai cittadini europei dovrebbe essere garantito un accesso effettivo e tempestivo alla giustizia (articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, articolo 6 TUE e disposizioni pertinenti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e che i costi dei danni ambientali dovrebbero essere sostenuti da chi inquina (articolo 191 TFUE); invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta legislativa sulle norme minime per l'attuazione del pilastro della Convenzione di Aarhus concernente l'accesso alla giustizia; chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per violazioni del diritto dell'Unione in materia ambientale;

49.

invita la Commissione, nel quadro di una revisione della direttiva ELD, a valutare l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione ogni due anni in merito all'applicazione della direttiva;

50.

ritiene che le sanzioni penali costituiscano un altro deterrente importante contro il danno ambientale e osserva con rammarico che la direttiva 2008/99/CE, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente non è aggiornata; invita la Commissione a procedere senza ulteriori indugi a una revisione dell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da coprire tutte le normative applicabili dell'Unione in materia ambientale;

o

o o

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(2)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(3)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(5)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

(6)  PE 556.943.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, ERG e altri, C-378/08, ECLI:EU:C:2010:126, punto 45; Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, ERG e altri, C-379/08 e C-380/08, ECLI:EU:C:2010:127, punto 38; Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2010, Buzzi Unicem SpA e altri, C-478/08 e C-479/08, ECLI:EU:C:2010:129, punto 35.

(8)  Secondo la relazione della Commissione (COM(2016)0204), tra l'aprile 2007 e l'aprile 2013 gli Stati membri hanno segnalato circa 1 245 casi confermati di danno ambientale che hanno determinato l'applicazione della direttiva. Inoltre, secondo la stessa relazione, il numero di casi varia considerevolmente tra gli Stati membri. Due Stati membri rappresentano oltre l'86 % di tutti i casi di danno segnalati (Ungheria: 563 casi, Polonia: 506 casi) e sei Stati membri hanno segnalato la maggior parte dei casi residui (Germania (60), Grecia (40), Italia (17), Lettonia, Spagna e Regno Unito (8)). Undici Stati membri non hanno segnalato alcun caso di danno ambientale in relazione alla direttiva dal 2007 in poi, forse perché affrontano i casi esclusivamente nell'ambito del sistema nazionale.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a./Fipa Group srl e a., causa C-534/13, ECLI:EU:C:2015:140.

(10)  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accident (Studio di valutazione della fattibilità della creazione di un fondo per coprire la responsabilità ambientale e le perdite derivanti da incidenti industriali). Relazione finale, Commissione europea, DG ENV, 17 aprile 2013.

(11)  IPCC, 2013: «Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change» (Cambiamenti climatici 2013: il fondamento nella scienza fisica. Contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) [Stocker, T.F. et al. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324].

(12)  Possibilità considerata nel documento della Commissione del 19 febbraio 2014«Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions» pag. 84.

(13)  Circa questa possibilità si può fare riferimento al documento pubblicato dalla Commissione il 17 aprile 2013 intitolato «Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents».

(14)  Come già previsto in Portogallo e valutato nello studio della Commissione del 16 maggio 2013 intitolato «Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive (ELD)» pag. 75.


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