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Document 62015CN0622

Causa C-622/15 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 dalla Koninklijke Philips Electronics NV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre, causa T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commissione europea

GU C 27 del 25.1.2016, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/25


Impugnazione proposta il 19 novembre 2015 dalla Koninklijke Philips Electronics NV avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre, causa T-92/13, Koninklijke Philips Electronics NV/Commissione europea

(Causa C-622/15 P)

(2016/C 027/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Philips Electronics NV (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree, S. Molin, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-92/13;

annullare, in toto o in parte, gli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), e 1, paragrafo 2, lettera f), gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e gli articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 — Tubi catodici per televisori e schermi del computer (in prosieguo: la «decisione»), nella parte in cui riguardano la Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «KPNV»); e/o ridurre le ammende inflitte alla KPNV negli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 2, paragrafo 1, lettera e), e articoli 2, paragrafo 2, lettera c), e 2, paragrafo 2, lettera e), della decisione;

condannare la Commissione alle spese del giudizio di primo grado e di quello di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi e principali argomenti:

il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) ritenendo che la Commissione potesse qualificare le vendite di tubi catodici (in prosieguo: i «CRT») effettuate dal gruppo LPD al gruppo Philips (e al gruppo LGE) come vendite all’interno del gruppo e ritenendo che la Commissione fosse legittimata a ricomprendere nel calcolo dell’ammenda inflitta alla KPNV il valore delle vendite dirette intercorse nel SEE attraverso i prodotti trasformati (i «DSTP»), per quanto riguarda vendite a valle di schermi di computer e televisori a colori da parte di controllate della KPNV che incorporavano CRT forniti dal gruppo LPD.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non abbia violato il diritto di difesa della KPNV allorché ha scelto — anche nel contesto della presente causa — di non includere il gruppo LPD nel procedimento amministrativo e di emettere nei suoi confronti una comunicazione sugli addebiti in quanto la KPNV avrebbe l’obbligo generale di prudenza di conservare, nei suo libri e archivi, informazioni relative alle attività del gruppo LPD, persino in ipotesi di bancarotta della LPD.

Il Tribunale ha commesso un errore di valutazione nell’aver erroneamente interpretato il motivo dedotto dalla KPNV in merito al trattamento dei DSTP e, in tal modo, non si è pronunciato su uno dei principali motivi di ricorso della KPNV avverso la decisione. La ricorrente sostiene, inoltre, di essere stata privata della tutela del principio fondamentale di parità di trattamento in quanto il Tribunale non ha riconosciuto che sono stati applicate norme giuridiche diverse a imprese diverse nel determinare la base di calcolo dell’ammenda. Da tale trattamento discriminatorio è derivata un’ammenda molto più elevata a carico della KPNV.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).


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