Válassza ki azokat a kísérleti funkciókat, amelyeket ki szeretne próbálni

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 62010CB0370

    Causa C-370/10 P: Ordinanza della Corte 14 marzo 2011 — Ravensburger AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borras SA [Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo EDUCA Memory game — Domande di dichiarazione di nullità del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali MEMORY — Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 — Impedimenti relativi alla registrazione]

    GU C 186 del 25.6.2011., 10—11. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 186/10


    Ordinanza della Corte 14 marzo 2011 — Ravensburger AG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Educa Borras SA

    (Causa C-370/10 P) (1)

    (Impugnazione - Marchio comunitario - Marchio figurativo EDUCA Memory game - Domande di dichiarazione di nullità del titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali MEMORY - Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5 - Impedimenti relativi alla registrazione)

    2011/C 186/17

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Ravensburger AG (rappresentanti: avv.ti H. Harte-Bavendamm e M. Goldmann)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente), Educa Borras SA

    Oggetto

    Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, Ravensburger/UAMI (T-243/08), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi nazionali e internazionali «MEMORY», per prodotti rientranti nella classe 28, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 aprile 2008, R 597/2007-2, che annulla la decisione della divisione di annullamento, la quale ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente contro il marchio figurativo «EDUCA Memory game», per prodotti rientranti nella classe 28

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Ravensburger AG è condannata alle spese.


    (1)  GU C 260 del 25.9.2010.


    Az oldal tetejére