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Document 62011CN0073
Case C-73/11 P: Appeal brought on 18 February 2011 by Frucona Košice a.s. against the judgment of the General Court (Second Chamber) delivered on 7 December 2010 in Case T-11/07: Frucona Košice a.s. v European Commission, St. Nicolaus — trade a.s.
Causa C-73/11 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010 , causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.
Causa C-73/11 P: Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010 , causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.
GU C 130 del 30.4.2011, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 130/12 |
Impugnazione proposta il 18 febbraio 2011 dalla Frucona Košice a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 7 dicembre 2010, causa T-11/07, Frucona Košice a.s./Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.
(Causa C-73/11 P)
2011/C 130/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frucona Košice a.s. (rappresentanti: P. Lasok QC, J. Holmes, barrister, B. Hartnett, barrister, O. Geiss, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, St. Nicolaus — trade a.s.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia
1) |
annullare la decisione del Tribunale 7 dicembre 2010, causa T-11/07, per quanto concerne il quarto e il sesto motivo dedotti dalla ricorrente nell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale; |
2) |
accogliere tali motivi come fondati; |
3) |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida in merito al quinto, sesto, settimo, ottavo e novo motivo della ricorrente, in quanto concernenti il procedimento di esecuzione fiscale; |
4) |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i due motivi seguenti.
1) Primo motivo: il Tribunale non ha valutato l'applicazione, da parte della Commissione, del criterio del creditore privato alla luce delle corrette regole di diritto.
2) Secondo motivo: il Tribunale ha illegittimamente tentato di sostituire il proprio ragionamento a quello della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del criterio del creditore privato e/o ha valutato le prove esistenti relative a tale criterio in maniera manifestamente errata, snaturandone così il chiaro significato.