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Document 62009TN0450
Case T-450/09: Action brought on 6 November 2009 — Simba Toys v OHIM — Seven Towns (Three-dimensional representation of a cubic toy)
Causa T-450/09: Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)
Causa T-450/09: Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)
GU C 11 del 16.1.2010, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 11/34 |
Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)
(Causa T-450/09)
2010/C 11/64
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: avv. O. Ruhl)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o settembre 2009, procedimento R 1526/2008-2; e |
— |
condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico, per prodotti della classe 28
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), c), ed e), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente gli impedimenti assoluti alla registrazione dedotti dalla ricorrente; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha motivato il negato riconoscimento della causa di decadenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento; violazione dell’art. 76, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha pienamente individuato le caratteristiche del marchio oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e non ha preso in considerazione talune caratteristiche di detto marchio.