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Document 62009TN0450

    Causa T-450/09: Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)

    GU C 11 del 16.1.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/34


    Ricorso proposto il 6 novembre 2009 — Simba Toys/UAMI — Seven Towns (Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico)

    (Causa T-450/09)

    2010/C 11/64

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania) (rappresentante: avv. O. Ruhl)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seven Towns Ltd (Londra, Regno Unito)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o settembre 2009, procedimento R 1526/2008-2; e

    condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Rappresentazione tridimensionale di un giocattolo cubico, per prodotti della classe 28

    Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), c), ed e), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente gli impedimenti assoluti alla registrazione dedotti dalla ricorrente; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha motivato il negato riconoscimento della causa di decadenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento; violazione dell’art. 76, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha pienamente individuato le caratteristiche del marchio oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e non ha preso in considerazione talune caratteristiche di detto marchio.


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